B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3674/2016
Sen t en z a d e l 2 1 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,
De Polo & Ravi, Via Soldino 22,
casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riesame della decisione di divieto d'entrata.
F-3674/2016
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Fatti:
A.
Il 18 gennaio 2013 A._______, cittadina brasiliana nata il (…), è stata con-
dannata dalla Pretura penale del Canton Ticino ad una pena pecuniaria di
45 aliquote giornaliere da fr. 110.– cadauna e ad una multa di fr. 400.– in
quanto ritenuta colpevole dei reati di ripetuti soggiorno illegale ed attività
lucrativa senza autorizzazione, nonché di ripetuto esercizio illecito della
prostituzione.
B.
Detta condanna è stata confermata in seconda istanza dalla Corte di ap-
pello e di revisione penale del Canton Ticino mediante sentenza del 6 set-
tembre 2013.
C.
A questa condanna ha fatto seguito la decisione dell’Ufficio federale della
migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM])
che il 17 marzo 2014 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di tre anni, valido fino
al 16 marzo 2017, per grave violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici
(art. 67 LStr [RS 142.20]). L’autorità inferiore ha inoltre privato di effetto
sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto la misura di allontanamento
nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
D.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, l’11 aprile 2016 l’interessata ha
inoltrato alla SEM una domanda di riesame della decisione di divieto d’en-
trata del 17 marzo 2014. Essa ha postulato in via principale l’annullamento
della misura di allontanamento dal territorio elvetico ed in via subordinata
la cancellazione dell’iscrizione della stessa nel SIS, con la conseguente
impossibilità di entrare negli Stati Schengen. A._______ ha invocato il cam-
biamento rilevante delle circostanze in quanto essa, successivamente alla
citata condanna, ha adottato una condotta ineccepibile, il divieto d’entrata
sarebbe pertanto sproporzionato e le impedirebbe di potersi recare in Italia
per rendere visita a persone con cui intrattiene dei legami di amicizia.
E.
Il 18 maggio 2016 l’autorità inferiore ha respinto la domanda presentata
dall’interessata in data 11 aprile 2016. La SEM ha rammentato gli atti delit-
tuosi commessi da A._______ ed ha sottolineato come le argomentazioni
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sollevate, in particolare il tempo trascorso ed il desiderio di fare visita agli
amici in Italia, non costituiscono motivi atti a giustificare l’annullamento del
divieto d’entrata pronunciato il 17 marzo 2014. L’autorità inferiore ha altresì
considerato che il comportamento corretto tenuto dall’interessata rappre-
senta unicamente quanto è lecito attendersi da ogni cittadino.
La SEM ha inoltre considerato opportuna ed adeguata l’iscrizione del di-
vieto d’entrata nel SIS, ricordando come la Svizzera è tenuta ad applicare
le normative Schengen. L’autorità inferiore ha infine rilevato che se uno
Stato Schengen desidera rilasciare alla persona interessata un titolo di
soggiorno, esso deve preliminarmente consultare lo Stato che ha effettuato
la segnalazione nel SIS. Qualora quest’ultimo revochi l’iscrizione nel SIS,
potrà nondimeno mantenere la persona in oggetto nella sua lista nazionale
al fine della non ammissione.
F.
Il 10 giugno 2016 A._______ è insorta contro la decisione della SEM del
18 maggio 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale), riproponendo quanto chiesto in occasione della domanda di rie-
same dell’11 aprile 2016. La ricorrente ha ripreso le argomentazioni espo-
ste dinanzi all’autorità inferiore e sostenuto di non rappresentare più una
minaccia attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici, di conseguenza il di-
vieto d’entrata e la segnalazione dello stesso nel SIS non sarebbero giu-
stificati e proporzionali, considerato anche come essa non intenderebbe in
alcun modo richiedere il rilascio di un permesso in Svizzera.
G.
A._______ ha tempestivamente pagato l’anticipo spese richiesto dal Tribu-
nale mediante decisione incidentale del 21 giugno 2016.
H.
L’autorità inferiore si è espressa in merito al ricorso dell’interessata in data
25 agosto 2016 e si è riconfermata nelle argomentazioni contenute nella
decisione impugnata, di cui ha chiesto la conferma.
F-3674/2016
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta
non sottoposta a esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità
amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata
da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è
espressamente contemplata dalla PA, ma la giurisprudenza e la dottrina
l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico
straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF
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127 I 133 consid. 6; 109 Ib 246 consid. 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e
riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi succes-
sivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una do-
manda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da parte
dell'autorità di prima istanza, siccome da quando è stata pronunciata la
prima decisione, si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giuri-
dico, segnatamente in caso di modifica del diritto oggettivo, rispettivamente
un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica conside-
revole delle circostanze.
3.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve comun-
que essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimet-
tere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133
consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a precitati; sentenza del TF 2C_335/2009
del 12 febbraio 2010; sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010
consid. 3.2 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 con riferimenti).
Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore
di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi
o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al mo-
mento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568
consid. 5b; sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.2
e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 precitate e riferimenti ivi
indicati).
3.3 In concreto l'autorità di prime cure è entrata nel merito della domanda
di riesame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova
decisione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare
se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la
questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più og-
getto della presente procedura (DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferimenti ivi
citati).
4.
4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr lo straniero che intende entrare in Svizzera
deve essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre
dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali
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della Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una misura di respingi-
mento (lett. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si ap-
plica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
4.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare
un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendente-
mente dalla durata del soggiorno. Questa autorizzazione va richiesta
all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività
lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi atti-
vità dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso
(cpv. 2).
4.3 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) le condizioni d'entrata per un sog-
giorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 5 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1; regolamento modificato
l'ultima volta dal regolamento [UE] n° 610/2013, GU L182 del 29 giu-
gno 2013, pag. 1).
4.4 L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema
EGLI/MEYER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer, 2010, ad art. 5 LStr, n. marg. 14, pagg. 65-66)
indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi,
le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere
in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di at-
traversare la frontiera (lett. a); essere in possesso di un visto valido, se
richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del
15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), che adotta l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un per-
messo di soggiorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del
soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la
durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il
transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero
essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere se-
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gnalato nel SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere conside-
rato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub-
blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare
non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle ban-
che dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (lett. e).
4.5 Ciò detto, l'art. 1 par. 2 del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del
15 marzo 2001, che la Svizzera applica in quanto paese dello spazio
Schengen, i cittadini degli Stati terzi che figurano all'allegato II del citato
regolamento sono esentati dall’obbligo di visto ai sensi del par. 1 per sog-
giorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi. In proposito, es-
sendo il Brasile contemplato nel sopracitato allegato II, la ricorrente, quale
cittadina di detto paese soggiace all'obbligo di visto se desidera rimanere
nello spazio Schengen per un periodo superiore a tre mesi. Essa deve es-
sere in possesso di un permesso di soggiorno qualora desideri rimanere in
Svizzera per un periodo più lungo (cfr. art. 10 LStr in relazione con l’art. 9
cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del
24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Nell’ipotesi in cui sia sua intenzione
esercitare un’attività lucrativa l’interessata è tenuta a richiedere un’autoriz-
zazione in tal senso (cfr. art. 11 cpv. 1 LStr).
4.6 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4-23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10-
11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19-62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto
d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1
codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto inter-
nazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una
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persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; art. 13 cpv. 1 in relazione con
l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere
sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]).
5.
5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr la SEM vieta l’entrata in Svizzera,
fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è ese-
guito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
5.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
5.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
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di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
5.4 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto
degli stranieri (ripetuto soggiorno illegale e ripetuta attività lucrativa senza
autorizzazione) rappresentano delle violazioni di legge, sanzionate se-
condo l’art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Il medesimo ragionamento vale per quanto concerne l’im-
putazione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, previso dal com-
binato disposto degli art. 199 CP, art. 5 cpv. 1 e art. 8 della legge del Canton
Ticino sull’esercizio della prostituzione (RL 1.4.1.3). Il divieto d’entrata non
deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì
come una misura di protezione a carattere preventivo contro possibili tur-
bative future (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
5.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di propor-
zionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176
consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.],
Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rap-
porto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I
168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
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Pagina 10
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata della durata di tre anni, ossia fino al
16 marzo 2017, ritenendo che i comportamenti dell'interessata, condan-
nata per infrazione alla LStr (ripetuto soggiorno illegale e ripetuta attività
lucrativa senza autorizzazione giusta l'art. 115 LStr) nonché per esercizio
illecito della prostituzione, costituiscono una grave violazione ed esposi-
zione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici.
6.2 Dagli atti di causa si evince che la condanna di cui sopra è stata pro-
nunciata in quanto la ricorrente ha ripetutamente soggiornato illegalmente
e svolto un’attività lucrativa senza autorizzazione in più località del Canton
Ticino nel periodo compreso tra il 3 agosto 2006 ed il 10 febbraio 2011. A
partire dal 25 gennaio 2010 A._______ ha inoltre illecitamente esercitato il
meretricio. Va rilevato che l’interessata è stata assolta da quest’ultima im-
putazione per il periodo compreso tra i il 3 agosto 2006 ed il 24 gennaio
2010 in quanto per questo reato era intervenuta la prescrizione ai sensi
dell’art. 109 CP (cfr. sentenza della Corte di appello e di revisione penale
del 6 settembre 2013 consid. 8.4, incarto Simic, pag. 15).
6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata. Essi
costituiscono indubbiamente una violazione e mettono in pericolo l'ordine
e la sicurezza pubblici, adempiendo perciò ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2
lett. a LStr.
7.
7.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di tre anni pro-
nunciato dalla SEM nei confronti dell'interessata sia conforme al principio
di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi pri-
vati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso
concreto.
7.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dal terri-
torio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
7.3 In merito agli interessi privati, la ricorrente si è richiamata alla presenza
in Italia di alcuni amici e dell’impossibilità di potergli rendere visita a causa
dell’estensione del divieto d’entrata all’insieme degli Stati Schengen.
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Pagina 11
7.4 Questa censura ricorsuale è votata all’insuccesso. Il Tribunale consi-
dera infatti che il desiderio di fare visita a non meglio precisati amici in Italia
non costituisce un interesse privato preponderante rispetto a quello delle
autorità di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici. Va altresì rilevato
come dagli atti emerge che in passato A._______ si sia recata in Europa
unicamente con l’intento di esercitare l’attività di prostituta.
7.5 L’insorgente ha altresì sostenuto di non rappresentare una minaccia
attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici, sottolineando di non avere più
dato adito a critiche quanto al suo comportamento, vista l’assenza di nuove
condanne.
7.6 Al proposito il Tribunale non può che confermare l’apprezzamento
dell’autorità inferiore. Un comportamento rispettoso dell’ordinamento giuri-
dico non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario è quanto è lecito
attendersi da qualsiasi cittadino. Una condotta apparentemente onesta ne-
gli ultimi tre anni, a fronte di delitti commessi sull’arco di un lungo periodo
di tempo – ovvero dall’ottobre 2006 al febbraio 2011 – non costituisce nem-
meno un motivo di riesame (cfr. consid. 3.1 supra).
7.7 Ciò posto, il Tribunale considera che l’interesse pubblico all’allontana-
mento della ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello
di quest’ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione
degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’entrata di
tre anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
8.
A._______ ha in via subordinata chiesto la cancellazione dell'iscrizione del
divieto d'entrata nel SIS, ciò che gli impedisce di potersi recare in Italia. Per
i motivi esposti ai considerandi precedenti il Tribunale considera che detta
censura non permette di giungere ad altra conclusione che l'interesse pub-
blico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione
e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo
restando che, come precedentemente rilevato al consid. 4.6, la ricorrente
ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un’au-
torizzazione per entrare in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS
del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessata nel SIS è, a mente
dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr.
art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementa-
zione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a pre-
servare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1).
Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce
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Pagina 12
agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'in-
teressata sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti
un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.6 supra).
9.
Da quanto esposto discende che la SEM con la decisione del 18 mag-
gio 2016 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di ap-
prezzamento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o
incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è ina-
deguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Le spese processuali di fr. 1'800.– che seguono la soccombenza, sono po-
ste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
Visto l’esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
12.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3674/2016
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'800.– sono poste a carico della ricorrente e
sono prelevate sull'anticipo spese del medesimo importo versato in data
4 luglio 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […], incarto di ritorno; allegato: scritto della
ricorrente del 14 settembre 2016)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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