B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3906/2016
Sen t en z a d e l 2 6 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), ha interessato le autorità giudizia-
rie elvetiche in più occasioni. I competenti servizi della migrazione lo hanno
ammonito in data 29 dicembre 1976, 24 gennaio 1979, 17 settembre 1979,
7 gennaio 1985, 16 agosto 1988 e 5 settembre 1995. Agli atti figurano le
condanne emesse il 9 maggio 1996 ed il 21 giugno 1996. Durante l’ultimo
ventennio egli è inoltre stato condannato il 9 giugno 1997 alla detenzione
per dieci giorni ed a fr. 300.– di multa, mentre in data 3 febbraio 1998 è
stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, furto di lieve entità, violazione
di domicilio e ripetuta contravvenzione alla LStup (RS 812.121) e di conse-
guenza condannato ad una pena detentiva di 80 giorni.
B.
Sulla base dei comportamenti tenuti dall’interessato, in data 19 giu-
gno 1998 il Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, Sezione degli
stranieri (attualmente: Sezione della popolazione [SPOP]) ne ha decretato
il rimpatrio.
C.
A._______ il 28 agosto 1998 è stato nuovamente oggetto di una condanna,
ad una pena detentiva di 90 giorni da espiare, per i reati di ripetuto furto
(tentato e consumato), ripetuto furto di poca entità, ripetuta violazione di
domicilio, danneggiamento e ripetuta contravvenzione alla LStup.
D.
In data 1° aprile 1999 l’interessato ha lasciato la Svizzera per trasferirsi a
B._______.
E.
Il 24 ottobre 2000 A._______ è stato di nuovo condannato per i reati di
infrazione e contravvenzione alla LStup e ne è stata decretata l’espulsione
per tre anni, misura che in data 13 marzo 2001 è stata sospesa condizio-
nalmente.
F.
Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato nei confronti dell’inte-
ressato un ulteriore decreto d’accusa il 23 aprile 2001, prevedente dieci
giorni di arresto per il reato di ripetuto furto di poca entità.
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Pagina 3
G.
In data 30 agosto 2001 l’Ufficio federale degli stranieri (attualmente: Se-
greteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato una decisione di di-
vieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida fino al 29 ago-
sto 2003, nei confronti di A._______. Il successivo ricorso interposto da
quest’ultimo è stato dichiarato irricevibile del Dipartimento federale di giu-
stizia e polizia (DFGP) il 21 gennaio 2002.
H.
Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha ulteriormente condannato l’inte-
ressato in data 30 aprile 2007 per i reati di danneggiamento e furto di lieve
entità ad una pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da fr. 30.– ca-
dauna, sospesa per due anni, e ad una multa di fr. 100.–.
I.
La medesima autorità ha nuovamente emanato un decreto d’accusa nei
confronti di A._______ il 23 agosto 2010 per delitto e contravvenzione alla
LStup, prevedente una pena detentiva di 60 giorni da espiare.
J.
L’interessato è stato sanzionato per i medesimi reati anche in data 9 mag-
gio 2011, allorquando gli è stata inflitta una pena pecuniaria di dieci ali-
quote giornaliere da fr. 30.– ciascuna.
K.
Il 31 luglio 2012 il Ministero pubblico del Canton Ticino lo ha condannato
ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna e ad
una multa di fr. 100.– per i reati di guida in stato di inattitudine, furto d’uso,
guida senza autorizzazione e contravvenzione alla LStup.
L.
In data 21 gennaio 2013 A._______ si è visto infliggere una pena detentiva
di 50 giorni, non sospesa, poiché riconosciuto colpevole di furto, ricetta-
zione, violazione di domicilio, furto di poca entità, infrazione e contravven-
zione alla LStup, nonché entrata illegale.
M.
Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato un decreto d’accusa
concernente l’interessato il 21 maggio 2013 per i reati di furto di lieve entità
e violazione di domicilio, mediante il quale è stata inflitta una pena pecu-
niaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.– ciascuna.
F-3906/2016
Pagina 4
N.
In data 20 gennaio 2014 A._______ è stato riconosciuto colpevole di viola-
zione di domicilio, ripetuto furto di poca entità e furto d’uso, venendo con-
dannato ad una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 30.– cia-
scuna e ad una multa di fr. 100.–.
O.
Un’ulteriore condanna ad una pena detentiva di dieci giorni (non sospesa)
e ad una multa di fr. 100.– è stata pronunciata dal Ministero pubblico del
Canton Ticino il 4 giugno 2014, per furto e furto d’uso reiterato.
P.
In data 26 ottobre 2015 l’interessato è stato condannato dalla Corte delle
assise correzionali di Lugano ad una pena privativa della libertà da espiare
di 16 mesi e ad una multa di fr. 200.–. In quest’occasione egli è stato rite-
nuto colpevole di crimine e contravvenzione alla LStup, furto d’uso, guida
senza autorizzazione, reiterato furto di lieve entità, ripetuta violazione di
domicilio e soggiorno illegale.
Q.
A seguito di questa condanna, il 29 dicembre 2015, la SPOP ha decretato
l’allontanamento di A._______ dal territorio elvetico. Quest’ultimo ha con-
testato la citata decisione, mediante ricorso al Consiglio di Stato, il quale
l’ha dichiarato irricevibile in data 3 febbraio 2016.
R.
Il 23 maggio 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ema-
nato nei confronti dell’interessato una decisione di divieto d’entrata in Sviz-
zera e nel Liechtenstein, valida fino al 22 maggio 2021. L'autorità inferiore
ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell’espo-
sizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripetuti com-
portamenti delittuosi tenuti dall’interessato sull’arco di molti anni compor-
tano. La SEM ha sottolineato l’alto rischio di recidiva, la precaria situazione
personale (in particolare il consumo di alcol e sostanze stupefacenti, non-
ché l’inattività professionale) e l’assenza di interessi privati atti ad opporsi
a quello pubblico al suo allontanamento.
S.
Il citato provvedimento è stato notificato in data 25 maggio 2016 presso il
Penitenziario cantonale La Stampa, nel quale A._______ era rinchiuso fino
al 27 giugno 2016.
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Pagina 5
T.
Il 22 giugno 2016 l’interessato ha impugnato la decisione della SEM del
23 maggio 2016 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: Tribunale). A._______ ha postulato la revoca del divieto
d’entrata pronunciato nei suoi confronti, in quanto l’anziano padre, resi-
dente in Svizzera, sarebbe impossibilitato a rendergli visita in Italia a
B._______, località in cui il ricorrente si è trasferito dopo la scarcerazione.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto che, qualora non fosse possibile
annullare la citata misura di allontanamento, gli sia concessa la facoltà di
entrare in Svizzera per le festività ed in occasione dei compleanni. A soste-
gno di tale domanda A._______ ha precisato che la tomba della madre si
trova in Ticino, nel Comune di residenza del padre, e che, in occasione
delle eventuali visite in Svizzera, avrebbe il desiderio di porvi dei fiori.
U.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 10 agosto 2016.
V.
Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame interposto da A._______,
con osservazioni dell’8 settembre 2016, la SEM si è riconfermata nella de-
cisione impugnata. L’autorità inferiore ha in particolare qualificato come
grave ed attuale la minaccia rappresentata dall’insorgente per l’ordine e la
sicurezza pubblici, visti i comportamenti tenuti e le numerose condanne
subite. La SEM ha considerato che il rapporto intrattenuto dall’interessato
con il padre non raggiunge un’intensità sufficiente affinché sia giustificata
l’applicazione dell’art. 8 CEDU, pur precisando che l’art. 67 cpv. 5 LStr
(RS 142.20) prevede la possibilità di domandare delle sospensioni del di-
vieto d’entrata. Per il resto l’autorità federale non ha ravvisato la presenza
di interessi privati suscettibili di opporsi al divieto d’entrata, di conseguenza
non ha modificato il suo apprezzamento della fattispecie.
W.
A._______ si è nuovamente espresso con un atto di replica datato 9 no-
vembre 2016 (data del plico raccomandato delle Poste italiane: 14 novem-
bre 2016), ribadendo l’importanza della relazione con il padre, il quale vor-
rebbe prendersi cura del ricorrente. L’interessato ha altresì evidenziato le
difficoltà incontrate dall’anziano genitore negli spostamenti in Italia per pas-
sare del tempo con il figlio, al quale ha pagato l’anticipo spese inerente al
presente procedimento. A._______ ha infine ribadito il desiderio di recarsi
a C._______ per rendere omaggio alla tomba della defunta madre.
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Pagina 6
X.
La SEM si è nuovamente espressa con duplica del 5 dicembre 2016, ricon-
fermandosi nel contenuto della decisione impugnata e delle osservazioni
dell’8 settembre 2016, nonché precisando come la distanza tra il domicilio
del ricorrente e quello del padre sia di solamente 11km e pertanto non rap-
presenti un ostacolo atto a modificare la posizione dell’autorità inferiore.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra-
vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 7
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
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Pagina 8
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67
LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura
in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inol-
tre l'ALC.
4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti spe-
ciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU
P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851 a 857) ed alla prassi della Corte di giu-
stizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC),
l'adozione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa
insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e
sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne
è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC
e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto
di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe
alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sen-
tenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau,
Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa
C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
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Pagina 9
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una mi-
naccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto-
bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3;
2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no-
vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo
del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.
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4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e
numerosi rinvii).
5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpa-
trio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98
del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica
che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente
conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di
norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino
di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 con-
sid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo
grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» peri-
colo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a
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Pagina 11
LStr), ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa
gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di
uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una
certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze
del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del
30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3
LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di
gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058),
deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC
SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [ed.], Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24,
pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in peri-
colo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all’integrità della persona, all’in-
tegrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione com-
messa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave
con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento
dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che men-
ziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la
criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (re-
cidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o
l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di cinque anni, valido fino al 22 maggio 2021, ritenendo che il ricorrente
abbia gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, in-
teressando le autorità penali ticinesi in più occasioni nel corso degli anni.
A partire dal 30 aprile 2007 il ricorrente è stato infatti condannato a nove
riprese. Tra queste vi è in particolare la sentenza emanata dalla Corte delle
assise correzionali di Lugano del 26 ottobre 2015, mediante la quale a
A._______ è stata inflitta una pena detentiva di 16 mesi da espiare in
quanto ritenuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla
LStup, furto d’uso, guida malgrado revoca della licenza, ripetuto furto (in
parte di poca entità), ripetuta violazione di domicilio e soggiorno illegale.
Occorre inoltre ricordare che anche precedentemente il ricorrente è stato
oggetto di numerose altre condanne, prevalentemente per reati contro il
patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti ed inerenti alla circolazione
stradale, mentre in Italia egli appare incensurato.
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6.2 In merito alla condanna del 26 ottobre 2015 dalle tavole processuali
emerge che nel periodo compreso tra il 2013 ed il 9 febbraio 2015, in parte
in correità ed in parte agendo quale intermediario, A._______ ha ripetuta-
mente posseduto, preparato, alienato in prima persona e procurato in altro
modo a terzi un quantitativo imprecisato di eroina, valutato dalle autorità
penali in almeno 152,4 grammi lordi, ed almeno 20 pastiglie di Ketalgin. Il
ricorrente ha inoltre sottratto un’autovettura ad una terza persona per farne
uso nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata, ha compiuto
ripetuti furti ai danni di un grande magazzino – compiendo altresì il reato di
ripetuta violazione di domicilio – ed all’interno di un autoveicolo, oltre a ciò
egli ha soggiornato illegalmente in Svizzera tra il 2013 ed il 9 febbraio 2015.
Questo giudizio penale è solo l’ultimo esempio della forte propensione di
A._______ a delinquere, considerato che prendendo unicamente in consi-
derazione il periodo compreso tra il 2010 ed il 2014 egli è stato oggetto di
sette decreti d’accusa vertenti prevalentemente su reati contro il patrimo-
nio, in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale.
6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, nonché il loro ripetersi, il provvedimento avversato
soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio
della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre in particolare ricordare
che i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti, come nel caso di specie.
Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la
vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF
2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in
special modo il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione
molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF
2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Oc-
corre altresì considerare il fatto che prima della condanna ad una pena
detentiva di 16 mesi pronunciata il 26 ottobre 2015 A._______ ha com-
messo una serie di reati contro il patrimonio ed in materia di circolazione
stradale. Se prese singolarmente, dette infrazioni non appaiono di gravità
tale da giustificare una limitazione dei diritti conferiti dall’ALC, tuttavia il loro
ripetersi dimostra la propensione a delinquere del ricorrente e, considerata
anche l’ultima grave condanna poc’anzi citata, giustifica l’emanazione di
un divieto d’entrata.
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6.4 Giova altresì sottolineare che in virtù del principio della separazione dei
poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministra-
tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto
delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'en-
trata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coe-
sistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio ap-
prezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero
adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità am-
ministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontana-
mento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può
quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale
(DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2;
sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4;
C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 otto-
bre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira
a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si
tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Mes-
saggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
7.
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso atti delittuosi
in maniera ripetuta e continua a partire dagli anni Settanta (cfr. lett. A. su-
pra). Sebbene dagli atti di causa risulti che le prime condanne riguardas-
sero essenzialmente dei reati di lieve entità, il percorso criminale di
A._______ ha conosciuto un aggravarsi delle infrazioni commesse, sfo-
ciato nella sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del
26 ottobre 2015. Il Tribunale considera che quand’anche siano passati più
di due anni dalla commissione dei delitti sanzionati dal citato giudizio pe-
nale, i precedenti ascrivibili all’interessato nel corso degli ultimi decenni non
possono non indicare un alto rischio di recidiva, ragione per la quale la
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minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici rappresentata da A._______ è
da considerarsi tuttora di attualità.
8.
8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato
nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a
cinque anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporziona-
lità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato alla presenza
in Svizzera del padre ed alla volontà di potersi recare sulla tomba della
madre, situata in Ticino. Per quanto concerne i rapporti con l’anziano geni-
tore A._______ sembra riferirsi all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto
al rispetto della vita privata e familiare.
8.5 Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta norma sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché
quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezional-
mente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli mag-
giorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129
II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situa-
zioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di pre-
senza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun
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rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una so-
cietà democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pub-
blico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la prote-
zione della salute, della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui
(cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, in-
combe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
8.7 Nel caso in esame il ricorrente si è richiamato al rapporto con il padre,
per il quale a causa dell’anzianità sarebbe oltremodo gravoso recarsi in
visita al figlio e prendersi cura di lui.
Agli atti di causa non risulta tuttavia che vi sia un particolare rapporto di
dipendenza tra A._______ e l’anziano genitore, ne consegue che non sono
dati i presupposti per l’applicazione della protezione conferita dall’art. 8
CEDU. Al contrario appare improbabile che l’insorgente necessiti dell’assi-
stenza del padre, il quale comunque abita a pochi chilometri dal luogo di
residenza del ricorrente. L’argomentazione sollevata da A._______ è vo-
tata all’insuccesso in quanto alla luce dei reati commessi l’interesse pub-
blico alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici risulta prepon-
derante rispetto agli interessi privati dell’insorgente. Pertanto la decisione
impugnata non viola l’art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun
diritto sulla base di tale disposizione. La medesima conclusione deve va-
lere altresì per il desiderio espresso di potersi recare sulla tomba della de-
funta madre, visto che esso non può essere protetto dal diritto al rispetto
della vita privata e familiare e considerato, come rettamente osservato
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dalla SEM in occasione della presa di posizione dell’8 settembre 2016, che
l’interessato ha la facoltà di chiedere delle sospensioni temporanee del di-
vieto d’entrata conformemente all’art. 67 cpv. 5 LStr.
8.8 Anche dal punto di vista del principio di proporzionalità il divieto d’en-
trata pronunciato nei confronti di A._______ appare giustificato in ragione
dell’alto numero di condanne subite e del fatto che l’attività delinquenziale
perpetrata ha conosciuto un aggravarsi nel corso del tempo, culminando
con i fatti di cui alla condanna pronunciata il 26 ottobre 2015.
8.9 Dalle considerazioni che precedono risulta come l’interesse pubblico
all’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale
su quello privato di A._______ ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta
valutazione degli elementi in gioco, emerge che il divieto d’entrata di cinque
anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
9.
Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 23 maggio 2016
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezza-
mento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incom-
pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– seguono la soccombenza e sono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
Visto l’esito della procedura non sono assegnate indennità per spese ripe-
tibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull’anticipo del medesimo importo versato in data 11 ago-
sto 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: