B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-4074/2016
Sen t en z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso
di dimora.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina irachena nata il (…) (su alcuni documenti figura non-
dimeno un’altra data di nascita), è giunta in Svizzera, unitamente ai fami-
liari, il 25 aprile 1998 ed il medesimo giorno vi ha presentato una domanda
d'asilo. In data 6 aprile 2001 l’Ufficio federale dei rifugiati (attualmente: Se-
greteria di Stato della migrazione [SEM]), a seguito di una sentenza della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, ha posto l’interessata e
la sua famiglia al beneficio dell’ammissione provvisoria.
B.
Durante la sua permanenza sul territorio elvetico A._______ ha frequentato
l’intero percorso di scolarizzazione obbligatoria. Il 30 giugno 2016 essa ri-
sultava impiegata come barista in un esercizio pubblico di B._______.
C.
Il 20 ottobre 2014 l’interessata si è rivolta al Dipartimento delle istituzioni
del Canton Ticino, Sezione della popolazione (SPOP), postulando la con-
cessione di un permesso si dimora. La SPOP ha sottoposto alla SEM la
domanda di riconoscimento di un caso particolarmente grave ai sensi
dell’art. 84 cpv. 5 LStr (RS 142.20) datata 27 novembre 2015 (data di rice-
zione da parte dell’autorità inferiore: 2 dicembre 2015), ed il 1° dicem-
bre 2015 ha informato A._______ del suo preavviso favorevole.
D.
In data 14 gennaio 2015 (recte: 2016) la SEM ha informato la richiedente
circa la sua intenzione di non derogare alle condizioni di ammissione e di
conseguenza di non approvare il rilascio di un permesso di dimora, accor-
dandole nel contempo la possibilità di prendere posizione in merito. L’au-
torità federale di prima istanza ha in particolare rilevato come l’integrazione
dell’interessata non sia di particolare rilievo, considerato come essa non
abbia sempre tenuto un comportamento corretto, essendo stata condan-
nata a due riprese dalla Magistratura dei minorenni, visto lo scarso impe-
gno ad integrarsi e dato che per lungo tempo è dipesa, unitamente alla
famiglia, da aiuti sociali. La SEM ha altresì ritenuto che la sua situazione
non può essere definita stabile, dato che l’impiego a tempo parziale quale
cameriera e l’indipendenza da prestazioni assistenziali siano elementi piut-
tosto recenti.
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Pagina 3
E.
Agendo per il tramite del proprio rappresentante, il 23 marzo 2016
A._______ ha presentato le sue osservazioni, ritenendo di soddisfare le
condizioni poste dall’art. 84 cpv. 5 LStr per il rilascio di un permesso di
dimora, nonostante le condanne emesse dalla Magistratura dei minorenni.
L’interessata ha in particolare ricordato di essere giunta in Svizzera nel
1998 quando non aveva ancora compiuto tre anni, di avervi seguito tutta la
scolarizzazione obbligatoria e di considerarla il centro dei suoi interessi,
risiedendovi tutti gli amici ed i familiari. Essa non ha negato di avere in
passato subito delle condanne, ma ha insistito sull’entità mite delle pene
inflitte. In seguito A._______ ha brevemente riassunto le sue esperienze
formative e professionali, nonché sottolineato che un eventuale rimpatrio
avrebbe conseguenze particolarmente gravi, dato l’alto grado di integra-
zione in Svizzera.
F.
Il 26 maggio 2016 la SEM ha rifiutato l'approvazione al rilascio di un per-
messo di dimora in applicazione dell'art. 84 cpv. 5 LStr, poiché non ha rite-
nuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore
grave. Per quanto riguarda l’integrazione in Svizzera l’autorità inferiore non
ha considerato l’avere seguito la scolarità obbligatoria in Svizzera come un
elemento atto a testimoniare un legame particolarmente intenso con que-
sto paese, considerato come A._______ abbia conseguito la licenza di
scuola media solamente in età adulta. L’autorità federale di prime cure ha
inoltre osservato che, nonostante le misure intraprese dalle istanze com-
petenti, essa non ha mai seguito un apprendistato e come la sua autono-
mia finanziaria risulti precaria, dato che lavora al beneficio di un contratto
di lavoro prevedente impieghi irregolari. A livello comportamentale la SEM
ha osservato come l’interessata sia stata condannata a due riprese, e me-
glio per i reati di aggressione e lesioni semplici; inoltre risulta che essa sia
stata oggetto di una decisione di diffida da parte dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento del Canton Ticino (USSI) a causa della sua con-
dotta aggressiva e minacciosa verso i funzionari di tale autorità.
G.
A._______ è insorta contro la citata decisione della SEM mediante ricorso
del 30 giugno 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale). La ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto affermato
nelle osservazioni del 23 marzo 2016, insistendo in special modo sulla du-
rata della sua presenza in Svizzera – adempiendo di conseguenza il criterio
temporale di cinque anni previsto all’art. 84 cpv. 5 LStr e considerato che
un eventuale ritorno in Iraq costituirebbe un profondo sradicamento sociale
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Pagina 4
– nonché sulla sua indipendenza lavorativa ed economica. L’insorgente ha
in seguito sostenuto che i suoi problemi comportamentali – i quali comun-
que risalirebbero a qualche anno or sono e non denoterebbero un alto
grado di gravità – non scaturissero dalla mancata volontà di integrarsi, ma
fossero in realtà la conseguenza di un disagio adolescenziale ampliato dal
difficile contesto in cui si è trovata a crescere. A._______ ha comunque
ribadito di avere trovato stabilità nella sua vita, sia dal punto di vista eco-
nomico, in ragione del suo impiego quale cameriera, sia da quello compor-
tamentale, grazie anche alla relazione ed alla convivenza con il compagno,
cittadino elvetico.
H.
La ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese
richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 16 agosto 2016.
I.
Con osservazioni presentate in data 11 ottobre 2016 la SEM ha dichiarato
che le argomentazioni sollevate in sede di ricorso non le consentono di
modificare l’apprezzamento della fattispecie, per questo motivo ha postu-
lato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata.
J.
Il 18 ottobre 2016 A._______ ha asserito di avere preso atto della posizione
della SEM e si è riconfermata integralmente nel ricorso del 30 giugno 2016.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie
statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c
cifra 2 LTF).
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Pagina 5
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della LStr collaborano nell’adem-
pimento dei compiti loro assegnati (cfr. art. 97 cpv.1 LStr). Conformemente
all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Con-
siglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve du-
rata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità
cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione
della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o limitare la portata
della decisione cantonale.
3.2 Giusta l'art. 85 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), sia nella versione in
vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore
dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM
è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di
dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condi-
zioni (art. 86 cpv. 1 OASA).
3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono
vincolati dal preavviso favorevole emesso il 27 novembre 2015 dalla SPOP
che è disposta a rilasciare un permesso di dimora alla ricorrente. Le auto-
rità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato
dall'autorità cantonale.
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Pagina 6
4.
4.1 Ai sensi dell’art. 84 cpv. 5 LStr, le domande di rilascio di un permesso
di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano
in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente consi-
derandone il grado di integrazione, la situazione familiare e la ragionevo-
lezza di un rientro nello Stato di provenienza.
4.2 La regolamentazione relativa ai casi particolarmente gravi è definita
all’art. 31 OASA. Questa norma fissa i criteri d’apprezzamento comuni per
il rilascio o la proroga di un permesso di dimora ai sensi degli art. 30 cpv. 1
lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b, art. 84 cpv. 5 LStr e dell’art. 14 cpv. 2 LAsi
(RS 142.31). L’art. 31 cpv. 1 OASA precisa che nella valutazione di un caso
particolarmente grave in vista della concessione di un permesso di dimora
occorre in special modo considerare l’integrazione del richiedente (lett. a);
il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b); la situazione familiare, in
particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la
situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica
e di acquisire una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera
(lett. e); lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel paese
d’origine (lett. g).
4.3 L’art. 84 cpv. 5 LStr menziona tre criteri da esaminare, ossia il grado di
integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello
Stato di provenienza. Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito
al potere di apprezzamento dell’autorità in questo contesto e sul carattere
non limitativo dei citati criteri (cfr. sentenza del TAF C-5769/2009 del
31 gennaio 2011 consid. 4.3).
A questo proposito la giurisprudenza ha considerato che le condizioni per
le quali può essere riconosciuto un caso particolarmente grave ai sensi
dell’art. 84 cpv. 5 LStr non differiscono in maniera sostanziale dai criteri
validi per derogare alle condizioni di ammissione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. b LStr, il quale riprende l’art. 13 lett. f dell’abrogata ordinanza che limita
l’effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Pur inse-
rendosi nel contesto generale di questa norma e della giurisprudenza ad
essa relativa (cfr. al proposito in particolare la DTAF 2007/45 consid. 4.2
con la giurisprudenza e la dottrina citate), dette condizioni devono essere
adattate alla situazione particolare dovuta all’ammissione provvisoria.
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Pagina 7
5.
5.1 La prassi adottata dalle autorità conformemente alla legislazione valida
prima dell’entrata in vigore della LStr ha dedotto che l’art. 13 lett. f OLS
presentava un carattere di eccezionalità e che le condizioni per le quali era
possibile riconoscere un caso particolarmente grave dovevano essere ap-
prezzate in maniera restrittiva (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2 e DTF 130 II
39 consid. 3).
5.2 Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di
estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario
che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale.
Ciò significa che il rifiuto di sottrarre la persona interessata ai criteri ordinari
di ammissione degli stranieri comporterebbe gravi conseguenze per le sue
condizioni di vita e d'esistenza, se paragonate alle condizioni medie degli
stranieri nella stessa situazione. Nell’ambito dell’apprezzamento di un caso
di rigore occorre tenere conto dell’insieme delle circostanze della fattispe-
cie. Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza ed attualmente
enunciati all’art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e
non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 con-
sid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati).
6.
6.1 Nel caso in esame A._______ risiede in Svizzera dal 25 aprile 1998.
La durata della sua presenza in questo paese supera pertanto ampiamente
cinque anni ai sensi dell’art. 84 cpv. 5 LStr. Nondimeno occorre osservare
come il semplice fatto che uno straniero abbia soggiornato durante più anni
in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente
di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario de-
vono essere presenti altre circostanze eccezionali, le quali permettono di
giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7
ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie la ricorrente non può
dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Sviz-
zera al fine del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 84
cpv. 5 LStr.
F-4074/2016
Pagina 8
6.2
6.2.1 Occorre in seguito valutare il caso in esame per quel che concerne
l’integrazione professionale e formativa dell’interessata. Dagli atti di causa
emerge che durante la sua istruzione A._______ ha incontrato non poche
difficoltà. Ella ha ottenuto la licenza di scuola media per privatisti unica-
mente nel giugno 2013, ovvero quando aveva ormai quasi 18 anni, dopo
avere seguito dei corsi preparatori organizzati da C._______ (cfr. incarto
Simic, pagg. 79 e 80). Precedentemente essa aveva denotato mancanza
di motivazione, abbandonando alcuni percorsi professionali che le erano
stati proposti e non collaborando con le associazioni che l’accompagna-
vano nel suo iter formativo (cfr. incarto Simic, pagg. 29 a 37, 42 e 44).
6.2.2 A livello professionale risulta che l’insorgente lavora in qualità di ca-
meriera presso un esercizio pubblico del D._______ dal 15 settembre 2013
(cfr. incarto Simic, pag. 81). Quest’attività lucrativa, prevista dapprima a
tempo determinato e dal 1° ottobre 2014 per una durata indeterminata, è
esercitata in maniera irregolare, ma sembra permetterle di essere auto-
noma finanziariamente, percependo un salario orario lordo di fr. 22.65 (cfr.
incarto Simic, pagg. 82 e 91).
6.2.3 Il Tribunale ritiene che malgrado A._______ conservi il citato impiego
da quasi quattro anni, la sua integrazione formativa e professionale non
possa dirsi totalmente riuscita. Le difficoltà incontrate precedentemente, ed
in particolare il fatto di avere ottenuto la licenza di scuola media con ampio
ritardo, nonché l’assenza di una formazione post-obbligatoria, come ad
esempio un apprendistato, non possono indurre ad altra conclusione. Va
oltretutto considerato che l’interessata si trova in Svizzera sin dalla tenera
età, ma la lunga presenza in questo paese non sembra averla aiutata a
raggiungere un livello di integrazione nel tessuto economico sufficiente,
avendo ottenuto unicamente un impiego poco qualificato caratterizzato da
turni e da una durata del lavoro irregolari.
6.3
6.3.1 Per quanto attiene all’integrazione dal punto di vista del comporta-
mento e del rispetto dei principi dello Stato di diritto il Tribunale osserva
che durante la sua presenza in territorio elvetico la ricorrente non ha sem-
pre dato prova di una condotta esemplare.
6.3.2 Dagli atti si evince infatti che ancora minorenne essa ha occupato le
autorità penali ticinesi in più occasioni. Il 15 febbraio 2009 A._______ è
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Pagina 9
stata oggetto di un decreto d’ammonimento emanato dal Magistrato dei
minorenni del Canton Ticino per il reato di lesioni semplici. In data 20 lu-
glio 2010 la medesima autorità l’ha condannata ad una multa e ad un am-
monimento poiché colpevole di contravvenzione alla legge federale sul tra-
sporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV, RS 745.1). Nell’incarto
dell’autorità inferiore figura poi uno scritto, che il Magistrato dei minorenni
aveva indirizzato alla SPOP l’11 ottobre 2012, nel quale si menzionavano
tre condanne emanate nei confronti dell’insorgente; nelle tavole proces-
suali non vi sono tuttavia ulteriori indicazioni circa il terzo giudizio penale
menzionato (cfr. incarto Simic, pag. 13). A._______ il 22 giugno 2012 si è
anche resa protagonista, unitamente ai fratelli, di un episodio violento ai
danni di una donna e di un uomo giunto in soccorso della prima vittima,
sanzionato mediante decreto d’accusa del 26 ottobre 2012 per l’infrazione
di lesioni semplici con cinque giornate di privazione della libertà, sospese
condizionalmente fino al 9 dicembre 2013 (cfr. incarto Simic, pagg. 69 a
72). Durante questo periodo di prova, e meglio il 29 gennaio 2013, la ricor-
rente ha nuovamente commesso atti lesivi dell’integrità della persona, poi-
ché unitamente ad altre quattro persone ha preso parte ad un’aggressione
ai danni di un uomo, che ha subito lesioni e danni materiali. Questo com-
portamento è stato sanzionato in data 10 aprile 2013 dal Magistrato dei
minorenni, il quale ha inflitto a A._______ 10 giornate di privazione della
libertà sospese condizionalmente per due anni ed ha revocato la sospen-
sione della pena emanata il 26 ottobre 2012.
6.3.3 In data 20 luglio 2013 l’insorgente è stata protagonista di un incidente
della circolazione mentre guidava un motoveicolo nonostante non avesse
ancora conseguito la licenza di condurre (cfr. interrogatorio di polizia del
1° agosto 2013, incarto Simic, pagg. 63 a 65). Il successivo procedimento
penale per infrazione alla LCStr (RS 741.01) e guida senza autorizzazione,
aperto dalla Polizia cantonale ticinese, non risulta essere sfociato in una
condanna. L’interessata si è inoltre distinta per ulteriori episodi poco edifi-
canti nei confronti dei funzionari dell’USSI, culminati il 18 novembre 2013
con il proferimento in toni aggressivi e maleducati di minacce ed insulti ai
danni di una dipendente attiva allo sportello del citato ufficio. In data 25 no-
vembre 2013 i responsabili dell’USSI hanno pertanto formalmente diffidato
A._______ dal telefonare e dal recarsi nei locali ospitanti detta autorità.
Occorre altresì segnalare il fatto che, a causa dei comportamenti della ri-
corrente, in data 11 aprile 2013 la SEM aveva avviato una procedura di
revoca dell’ammissione provvisoria, a cui ha tuttavia rinunciato il 2 dicem-
bre 2015 (cfr. incarto Simic, pagg. 18 a 21 e 50 a 52).
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Pagina 10
6.4 Sul piano della socializzazione il Tribunale osserva che l’interessata si
esprime correttamente in italiano, avendo frequentato le scuole in Ticino, e
come nel corso degli anni essa ha instaurato legami con cittadini elvetici e
non residenti in questo paese. In particolare dalla documentazione agli atti
si evince che dall’ottobre 2014 essa convive con il compagno in un appar-
tamento di B._______ (cfr. richiesta cantonale di riconoscimento di un caso
particolarmente grave giusta l’art. 84 cpv. 5 LStr del 27 novembre 2015,
incarto Simic, pag. 92). In occasione della presa di posizione dinanzi all’au-
torità inferiore del 23 marzo 2016 A._______ ha prodotto le attestazioni di
stima di alcuni amici e clienti dell’esercizio pubblico in cui è attiva, dei datori
di lavoro e della madre del fidanzato. Tuttavia, il Tribunale ritiene che le
relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante
il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustifi-
care, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore, essendo perfetta-
mente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo
di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizia e co-
noscenze.
6.5 In sintesi lo scrivente Tribunale ritiene che, nonostante i poc’anzi citati
legami di amicizia ed affettivi istaurati e le buone conoscenze linguistiche,
A._______ non possa prevalersi di un’integrazione socioculturale partico-
larmente marcata. In tal senso la sua situazione professionale e formativa,
caratterizzata come visto da una certa precarietà, nonché i comportamenti
non rispettosi dell’Ordinamento giuridico tenuti in passato, non possono
che condurre a negare l’esistenza di un caso di rigore e l’adempimento
delle condizioni previste all’art. 84 cpv. 5 LStr. Pertanto la domanda di rila-
scio di un permesso di dimora della ricorrente deve essere respinta.
6.6 Occorre altresì precisare che questa decisione non ha alcuna inci-
denza sull’ammissione provvisoria di cui beneficia A._______. Essa può
dunque continuare a risiedere in Svizzera ed avrà d’altronde la possibilità
di ripresentare una domanda di rilascio di un permesso di dimora giusta
l’art. 84 cpv. 5 LStr qualora dovesse adempiere alle condizioni fissate da
questa norma.
7.
A fronte di quanto testé considerato, il Tribunale giunge alla conclusione
che con la decisione del 26 maggio 2016 la SEM non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità intimata
non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile-
vanti ed inoltre la decisione non è inadeguata. Per questi motivi il ricorso
deve essere respinto.
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Pagina 11
8.
Le spese processuali di fr. 1’000.–, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico della ricorrente e
sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato in data 12 set-
tembre 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: