B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-425/2017
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
senza recapito in Svizzera
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Il 31 maggio 2006, l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM) ha
pronunciato nei confronti di A._______ (il ricorrente), cittadino albanese
nato il …, celibe, un divieto d’entrata valido fino al 30 maggio 2008, e ciò
per ripetuti tentativi di entrare illegalmente, senza visto, in Svizzera.
B.
Il 21 dicembre 2015, la Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale
penale cantonale ticinese ha condannato il ricorrente ad una pena
detentiva di nove anni per infrazione aggravata, in correità, alla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS
812.121), e, singolarmente, per riciclaggio di denaro nonché ripetute (due)
gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Il ricorrente è stato
in carcerazione preventiva dal 22 aprile al 6 luglio 2015 (76 giorni), e in
esecuzione anticipata della pena dal 7 luglio 2015, presso il penitenziario
cantonale “La Stampa”. Egli è stato in seguito trasferito, per ragioni non
determinabili in base all’incarto, al penitenziario cantonale vodese
“Bochuz”.
Dalla sentenza della CAC si apprende, in particolare, che il ricorrente, dal
22 marzo al 9 aprile 2015, agendo come membro di una banda costituitasi
per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, ha
trasportato, fatto transitare e importato dall’Olanda all’Italia, attraverso la
Svizzera, perlomeno 75 kg di cocaina. Dal 14 al 16 aprile 2015, egli ha
trasportato e fatto transitare, dall’Olanda all’Italia via la Svizzera, 22 kg di
cocaina. Il 22 aprile 2015, egli ha ancora trasportato e importato in
Svizzera, dall’Olanda, 10 kg e 640 gr di cocaina, la quale è stata
sequestrata dalle autorità competenti.
Nei riguardi del ricorrente la sentenza della CAC è cresciuta in giudicato
incontestata.
C.
Venuta a conoscenza della condanna della CAC, la Segreteria di Stato alla
migrazione (SEM), subentrata all’UFM il 1° gennaio 2015, ha invitato il
ricorrente ad esprimersi sull’eventuale pronuncia nei suoi confronti di un
divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein.
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Il 31 maggio 2016, interrogato a questo proposito dalla polizia cantonale
ticinese, il ricorrente ha affermato, tra le altre cose, di non opporsi ad un
divieto d’entrata in Svizzera, ma di essere “contrario all’estensione del
divieto a Schengen [sic] in quanto sono in possesso di un permesso di
soggiorno lituano. Lo stesso è scaduto il 17 luglio 2015. Non ho potuto
rinnovarlo in quanto sono stato arrestato”. Il ricorrente ha inoltre rilevato di
non avere legami con la Svizzera e di essere intenzionato, una volta
scontata la pena, a rientrare in Albania dalla sua famiglia, per poi ritornare
in Lituania.
D.
Il 27 giugno 2016, l’Ufficio della migrazione cantonale ticinese ha
pronunciato l’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, fissandone
l’esecuzione al momento della sua scarcerazione.
E.
Istruendo ulteriormente la procedura, la SEM si è procurata un estratto del
casellario giudiziale svizzero del ricorrente, del 22 settembre 2016, in cui
sono riportate due infrazioni, di cui una grave, alle norme della circolazione
stradale, commesse il 20 marzo 2014 e sanzionate dal Ministero pubblico
del Cantone di Basilea-Città il 25 giugno 2015 (pena pecuniaria di
cinquanta aliquote giornaliere a fr. 30.–, sospesa condizionalmente, con un
periodo di prova di due anni, e multa di fr. 1'050.–), nonché le infrazioni
sanzionate dalla CAC.
F.
Il 17 ottobre 2016, la SEM ha pronunciato nei confronti del ricorrente un
divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein con validità (differita) dal
21 aprile 2021 al 16 ottobre 2036, quindi per una durata di 15 anni, 5 mesi
e 26 giorni, segnalandolo nel sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II). La decisione, in cui è precisato che un eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo, è stata notificata al ricorrente, presso il
penitenziario cantonale vodese “Bochuz”, l’11 gennaio 2017.
A motivazione del suo provvedimento la SEM sostiene, essenzialmente,
che i comportamenti del ricorrente sanzionati dalla CAC, in ragione del fatto
che si rapportano al traffico di droga, hanno messo a repentaglio la sanità
pubblica, e che il ricorrente rappresenterebbe pertanto una minaccia grave
per l’ordine e la sicurezza pubblici, così come intesi dalla legislazione
federale sugli stranieri.
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Pagina 4
G.
Il 20 gennaio 2017, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale
(TAF) con un ricorso, in lingua francese, in cui afferma di non opporsi “à
une interdiction d’entrée en Suisse [IES], parce que je n’ai aucun projet de
réinsertion en Suisse et je vais respecter la décision du SEM pour la
Suisse. Je fais par contre recours contre l’extension de l’IES à l’espace
Schengen, parce que mes projets de réinsertion sont en France avec ma
future femme qui est française et qui habite à … [nous] sommes amoureux
depuis 2012 et nous avons commencé les démarches en vue de nous
marier à la prison …”. A sostegno delle sue affermazioni sui suoi progetti
di vita, il ricorrente ha esibito una lettera della sua fidanzata di nazionalità
francese.
H.
Il 21 febbraio 2017, la SEM ha risposto al ricorso affermando che esso non
contiene elementi suscettibili di condurre ad una modifica della decisione
impugnata, da cui la necessità di respingerlo.
I.
Il 13 marzo 2017, questo Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM al
ricorrente per conoscenza, concludendo nel contempo lo scambio degli
scritti, riservate ulteriori eventuali misure istruttorie.
J.
Il 3 agosto 2017, con l’ausilio di agenti albanesi, la polizia cantonale vodese
ha espulso il ricorrente verso l’Albania mediante un volo dall’aeroporto di
Ginevra.
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Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni
dell’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 17 ottobre 2016, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
Si noti che, siccome la procedura verte su una decisione in materia di diritto
degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera, la presente sentenza non
può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva
(art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi
all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
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determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono
applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1 con riferimento a
DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale
secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr.
DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013
consid. 1.4.3.1).
La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è
stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e
ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; cfr.
RU 2017 6521). L’art. 67 cpv. 1, 2 lett. a e 3, applicabile alla fattispecie, è
rimasto invariato. Benché le altre modifiche materiali parziali delle legge
non influiscano sulla trattazione della presente procedura, si utilizzerà in
seguito la nuova abbreviazione LStrI.
L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre
2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1°
gennaio 2019. In particolare, l’art. 80 OASA è stato abrogato (cfr. RU 2018
3173). Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima
di questa data, benché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che
ha peraltro una valenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla
fattispecie e vi sarà pertanto fatto riferimento.
4.
Si tratta innanzitutto di circoscrivere l’oggetto del litigio in funzione del
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contenuto del ricorso, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente
del 31 maggio 2016 (cfr. consid. C e G).
4.1 Prima di procedere in questo senso bisogna nondimeno rilevare
un’ambiguità relativa al fatto che il divieto d’entrata sarebbe valido,
secondo il suo dispositivo, dal 21 aprile 2021 al 16 ottobre 2036 (durata di
15 anni, 5 mesi e 26 giorni). Ora, se fosse effettivamente così, il ricorrente,
che è stato espulso in Albania il 3 agosto 2017 (cfr. consid. J), potrebbe nel
frattempo ritornare in Svizzera o recarsi in un altro paese dello spazio
Schengen, come ad esempio in Lituania (nell’ipotesi, più che verosimile, in
cui la segnalazione nel SIS II indichi le medesime date di validità del divieto
d’entrata). Tuttavia, non si può che presumere che la SEM sia partita
dall’assunto che il ricorrente sarebbe stato liberato soltanto dopo avere
scontato i due terzi della pena di nove anni inflittagli dalla CAC (liberazione
condizionale: art. 86 cpv. 1 del Codice penale [CP], RS 311.0), ossia,
tenendo conto della carcerazione preventiva e dell’esecuzione anticipata
(cfr. consid. B), il 21 aprile 2021. Avendo presente però che la SEM ha tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è sensato affermare che il
divieto d’entrata è divenuto esecutorio il 20 gennaio 2017 (data d’inoltro del
ricorso), dimodoché la sua validità (differita), come intesa implicitamente
dalla SEM, si protrae dal 20 gennaio 2017 al 16 ottobre 2036, ed equivale
pertanto ad una durata di 19 anni, 8 mesi e 26 giorni.
Alternativamente, si potrebbe considerare che la durata del divieto
d’entrata prenda inizio il giorno in cui è stato emanato, ossia il 17 ottobre
2016, per cui la stessa corrisponderebbe a 20 anni. In questo caso, il
dispositivo della decisione impugnata dovrebbe essere riformato, nel
senso che la durata del divieto d’entrata sarebbe fissata dal 17 ottobre
2017 al 16 ottobre 2036 (20 anni). Tuttavia, nella misura in cui, come si
evince dai considerandi successivi, la durata del divieto d’entrata esula
dall’oggetto del litigio (cfr. anche consid. 8.4), si deve ritenere che il divieto
d’entrata è valido dal 20 gennaio 2017 al 16 ottobre 2036.
4.2 Secondo la giurisprudenza, l’oggetto del litigio, definito essenzialmente
dalle conclusioni formulate nel ricorso, può essere identico o meno
comprensivo dell’oggetto di impugnazione delimitato dal dispositivo della
decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo
illustrativo, DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenze TAF B-5465/2015 del 22
settembre 2016 consid. 8.3 e B-5796/2014 del 26 marzo 2016 consid.
1.3.1).
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4.3 In concreto, la decisione impugnata consiste in un divieto d’entrata per
la Svizzera e il Liechtenstein, nonché nella sua segnalazione nel SIS II (cfr.
il dispositivo formulato sulla prima pagina della decisione). Di questi due
punti del dispositivo, il ricorrente contesta esplicitamente soltanto la
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, come si può evincere con
sufficiente chiarezza sia dal ricorso, sia dal protocollo d’audizione del
ricorrente da parte della polizia cantonale ticinese. Da questi documenti
traspare infatti che il ricorrente ha focalizzato la sua attenzione, con
cognizione di causa, e anche senza essere rappresentato da un legale,
sulla questione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, in
funzione dei suoi futuri progetti di vita che si rapportano essenzialmente
alla Francia, come pure, per quanto è dato di capire, in parte anche alla
Lituania, ma che non implicano nessuna necessità, per sua stessa
ammissione, di entrare in Svizzera (cfr. consid. C e G).
Se ne deve concludere che, l’oggetto del litigio essendo meno comprensivo
dell’oggetto di impugnazione, la presente causa verte unicamente sulla
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II. In questo senso, il divieto
d’entrata è cresciuto in giudicato incontestato.
4.4 Cionondimeno, considerato il rapporto di accessorietà tra il divieto
d’entrata in sé e la segnalazione nel SIS II (non può esserci segnalazione
senza divieto), è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, ad un’analisi
della legalità (fondatezza e durata) del divieto d’entrata prima di potere
valutare se la segnalazione dello stesso sia giustificata. Il risultato di questa
analisi potrà determinare, se del caso, il non inserimento della
segnalazione nel SIS II oppure influire sulla fissazione della sua durata.
5.
Il ricorrente è un cittadino albanese, celibe, per cui il divieto d’entrata
pronunciato nei suoi confronti è retto dalla LStrI (art. 2 cpv. 1 LStrI).
5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga
se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello
straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1
LStrI).
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5.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la vLStr
(Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che
“la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei
beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende
l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre
che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio
vLStr, pag. 3424).
Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio vLStr, pag. 3428).
5.3 Più in particolare, l'art. 80 cpv. 1 vOASA sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di
prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato
adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) oppure
se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine
contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto
terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c).
L’art. 80 cpv. 2 vOASA prevede che vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno
in Svizzera dello straniero porti, con notevole probabilità, ad una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici. In questo senso, dovrà quindi essere
emessa un pronostico negativo, a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non
sussistano più (cfr. MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed., 2015, n.
3 ad art. 67 vLStr).
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5.4 Secondo la giurisprudenza, la qualifica del pericolo come grave è
funzione, segnatamente, della natura del bene giuridico interessato (ad
es., la vita, l’integrità personale o la salute), dell’appartenenza di
un’infrazione ad un ambito di criminalità particolarmente grave a
dimensione transfrontaliera (per es., il terrorismo, la tratta degli esseri
umani, il traffico di droga o la criminalità organizzata), della ripetizione di
infrazioni gravi (recidive) o ancora dell’impossibilità di formulare un
pronostico favorevole. In particolare, le infrazioni alla LStup, e
specialmente il traffico di stupefacenti, costituiscono, in regola generale,
una violazione “molto grave” della sicurezza e dell'ordine pubblici, nella
misura in cui mettono a repentaglio beni giuridici sensibili, quali la salute e
la vita di numerose persone (cfr., tra le altre, DTF 139 II 121 consid. 5.3 e
6.3 e la sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013
consid. 6.2.3, con i relativi riferimenti).
Per determinare se si è in presenza di un grave pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblici, come inteso dall’art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, bisogna
analizzare approfonditamente tutti gli elementi fattuali pertinenti del caso,
in modo da poter poi effettuare una ponderazione meticolosa degli interessi
in gioco in applicazione del principio di proporzionalità (cfr. ZÜND/ARQUINT
HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., 2009, n.
8.80).
In accordo con la giurisprudenza, in presenza di un grave pericolo ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, il divieto d’entrata può essere pronunciato
per una durata superiore a 5 anni e fino a 15 anni al massimo, in caso di
recidiva fino a 20 anni, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr.
DTAF 2014/20 consid. 5 e 7; sentenza TAF F-1601/2015 del 28 novembre
2016 consid. 7.1).
5.5 Da un punto di visto analitico, il principio di proporzionalità viene
suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso
stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid.
5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF
128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga
quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid.
5.2), e la terza che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse
pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei
due debba prevalere in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6
a 9).
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5.6 Relativamente alla pronuncia e alla fissazione della durata di un divieto
d’entrata in conformità con il principio di proporzionalità, l’art. 8 cpv. 1
CEDU riveste un ruolo importante. Benché esso non garantisca il diritto di
entrata in un determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330
consid. 2.1 con i rinvii), uno straniero può prevalersene se intrattiene una
relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera o in un altro Stato
dello spazio Schengen; protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i coniugi
nonché quelli tra quest’ultimi e i loro figli minorenni con i quali vivono;
eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra
loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Cionondimeno, l’art. 8 cpv. 2
CEDU permette all’autorità pubblica di restringere il diritto in questione per
motivi previsti dalla legge e necessari, segnatamente, a garantire la
sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati in una società democratica.
6.
6.1 In concreto, il ricorrente è stato condannato dalla CAC, in primis per
correità in infrazione aggravata alla LStup, ad una pena detentiva di nove
anni, ciò che implica che i fatti imputatigli costituiscono un crimine (cfr. art.
10 cpv. 2 CP nonché gli art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup). Considerata la
condanna pronunciata dalla CAC, e alla luce della giurisprudenza
sopracitata (cfr. consid. 5.3), è pacifico che i fatti incriminati devono essere
qualificati come gravi, per non dire come molto gravi, anche nell’ambito
della presente procedura. In questo senso, non si può dunque che
constatare che il ricorrente, con il suo comportamento sanzionato
penalmente dalla CAC, ha violato gravemente l’ordine e la sicurezza
pubblici svizzeri.
La SEM ha pertanto agito in ossequio al diritto federale emanando, nei
confronti del ricorrente, un divieto d’entrata per la Svizzera (cfr. art. 49 lett.
a PA e 67 cpv. 2 lett. a LStrI).
6.2 Ciò posto, bisogna chiedersi se, in base alla condanna della CAC, sia
possibile pronosticare che il ricorrente, in caso di un suo soggiorno in
Svizzera o altrove nello spazio Schengen, possa commettere ulteriori
infrazioni di gravità simile a quella che ha perpetrato. Altrimenti detto, si
tratta di valutare se egli rappresenti un pericolo (art. 67 cpv. 2 lett. a e 67
cpv. 3 1a frase LStrI) oppure un grave pericolo (art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI)
per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri.
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In proposito, importa subito rilevare che il ricorrente non ha commesso altre
infrazioni alla LStup, per cui non ci si può richiamare alla nozione di recidiva
per formulare il pronostico sul rischio di reiterazione di questo tipo di
infrazioni. Cionondimeno, i quantitativi di droga trasportati dal ricorrente, il
mero scopo di lucro che lo ha spinto a delinquere nonché il carattere
transfrontaliero del traffico in questione, sono un indicatore che la sua
indole non è troppo incline agli scrupoli, dimodoché è giustificato affermare
che egli presenta un rischio non sottovalutabile di reiterazione di nuove
infrazioni penali gravi non soltanto in Svizzera, ma pure potenzialmente
altrove nello spazio Schengen. Inoltre, prima di perpetrare l’insieme degli
atti sanzionati dalla CAC, tra cui due violazioni gravi alla legislazione sulla
circolazione stradale (cfr. consid. B), il ricorrente ha commesso altre due
infrazioni, di cui una grave, alla stessa legislazione (cfr. consid. E), le quali,
in questo quadro di ripetuta recidiva, non sono di certo senza pertinenza
per formulare il pronostico, in senso negativo, sul pericolo di reiterazione
tout court di atti penalmente rilevanti, gravi e meno gravi, che emana dal
ricorrente (cfr., mutatis mutandis, DTF 100 IV 133 consid. 2d).
Pertanto, questo Tribunale è indotto a considerare che il ricorrente
rappresenti un pericolo grave per la sicurezza e l’ordine pubblici svizzeri
(e, di riflesso, degli altri paesi membri dello spazio Schengen).
Ne deriva che la SEM avrebbe potuto, in conformità con la giurisprudenza
di questo Tribunale e con il principio di proporzionalità, pronunciare nei
confronti del ricorrente, tutto sommato, un divieto d’entrata di una durata
variante dai 15 ai 20 anni.
6.3 Focalizzando l’analisi sotto il profilo della proporzionalità, si deve
innanzitutto sottolineare che, siccome il divieto d’entrata è previsto dalla
LStrI, esso è idoneo, per volontà del legislatore, a garantire l’ordine e la
sicurezza pubblici svizzeri. In secondo luogo, non esistendo altre misure
per raggiungere questo scopo, il divieto d’entrata non può incidere, di per
sé, in modo eccessivo su eventuali diritti del ricorrente. Rimane così da
verificare, in terzo luogo, qual è (o quale sarebbe stata) la giusta durata del
divieto d’entrata in relazione agli interessi contrapposti in gioco, ossia
l’interesse della Svizzera a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici sul suo
territorio, e l’interesse del ricorrente, se del caso, a recarsi in Svizzera. Ora,
come si evince inequivocabilmente dagli atti disponibili, il ricorrente non ha,
per sua stessa ammissione, alcun interesse o diritto da far valere in
Svizzera, ad esempio nell’ottica dell’art. 8 cpv. 1 CEDU (cfr. consid. C e G).
In questo senso, l’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano il
ricorrente dal suo territorio è, per forza di cose, preponderante e, per la sua
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salvaguardia, una durata del divieto d’entrata variante dai 15 ai 20 anni non
sarebbe, alla luce di quanto precedentemente esposto sulla gravità del
pericolo che emana dal ricorrente, sproporzionata.
6.4 In conclusione, la durata del divieto d’entrata avrebbe potuto essere
fissata dalla SEM, in funzione del suo potere d’apprezzamento, in una
forbice compresa fra i 15 e i 20 anni. Cionondimeno, siccome la questione
della durata del divieto d’entrata esula dall’oggetto del litigio, non vi
sarebbero comunque i presupposti formali per procedere ad un’eventuale
sua riduzione in questa sede (cfr. consid. 2 e 4).
7.
A questo punto è necessario affrontare, tenendo debitamente conto delle
considerazioni appena esposte, il problema inerente all’oggetto vero e
proprio del litigio, il quale si rapporta alla fondatezza e alla durata della
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II.
7.1 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto
dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II;
Gazzetta ufficiale [GU] dell’Unione europea L 381/4 del 28 dicembre 2006),
entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000; cfr. art. 52 del
regolamento SIS II).
7.2 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II
quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie
competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione
nazionale, è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione
può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2
del regolamento SIS II).
7.3 Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di
un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un
reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei
confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di
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commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett.
a e b del regolamento SIS II).
7.4 Una segnalazione nel SIS II implica che il divieto d’entrata nazionale
esplica i suoi effetti sull’insieme del territorio degli Stati dello spazio
Schengen, nella misura in cui una delle condizioni cumulative d’ingresso
per un cittadino di un paese terzo è di non essere segnalato nel SIS II ai
fini della non ammissione (cfr. art. 6 § 1 lett. d e 14 § 1 del regolamento UE
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen], GU L 77 del
23 marzo 2016).
I cittadini di un paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso devono essere
rinviati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più
rapidamente possibile, se le circostanze lo consentono, e devono rimanere
sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio
dello Stato Schengen (cfr. § 2.2.2 della raccomandazione della
Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un “Manuale pratico per
le guardie di frontiera” [Manuale Schengen] comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera
sulle persone, C (2006) 5186 def.).
7.5 Un cittadino di un paese terzo che non soddisfa una o più delle
condizioni d’ingresso può essere autorizzato da uno Stato membro ad
entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale
oppure in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 § 1 CAS, applicabile in
base all’art. 52 § 1 a contrario del regolamento SIS II, e gli art. 6 § 5 lett. c
e 14 § 1 del codice frontiere Schengen).
Eccezionalmente, a determinate condizioni, può pure essere rilasciato un
visto con validità territoriale limitata (cfr. art. 25 § 1 del regolamento [CE] n.
810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti], GU L 23 del 15
settembre 2009).
7.6 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se
l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano
l’inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del
regolamento SIS II).
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7.7 Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per
il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la
necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello
stesso (art. 29 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II).
7.8 Solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato
a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha
inserito (art. 34 § 2 del regolamento SIS II).
7.9 Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla
legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare
o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una
segnalazione che lo riguarda (art. 43 § 1 del regolamento SIS II).
8.
8.1 In concreto è utile rilevare, a scanso di equivoci, che il ricorrente,
cittadino albanese, celibe e titolare di un permesso di soggiorno per la
Lituania, il quale, benché scaduto, può essere, in linea di principio,
rinnovato (cfr. consid. C), non beneficia del diritto alla libera circolazione
all’interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30 aprile 2004).
Questo implica che il ricorrente non può richiamarsi all’art. 25 del
regolamento SIS II per tentare di ottenere la cancellazione della
segnalazione del divieto d’entrata che lo concerne (cfr. §§ 4 e 4.5.1 della
decisione di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2013
riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni per il sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione [SIS II]; GU L 71/1 del
14 marzo 2013).
8.2 Il ricorrente chiede che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II
sia annullata, facendo valere i suoi progetti di vita con la sua fidanzata in
Francia e, subordinatamente, la sua intenzione di ritornare a lavorare in
Lituania (cfr. consid. C e G). Si noti che, secondo le informazioni che si
possono trarre dall’incarto, il ricorrente risiederebbe attualmente in Albania
(cfr. consid. J).
Nei considerandi precedenti è stato mostrato che il ricorrente, condannato
dalla CAC ad una pena detentiva di nove anni per correità in infrazione
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aggravata alla LStup e, singolarmente, per riciclaggio di denaro e ripetute
(due) gravi violazioni delle norme della circolazione stradale (cfr. consid.
B), rappresenta un pericolo grave per la sicurezza e l’ordine pubblici
svizzeri, dimodoché l’inserimento, in sé, del divieto d’entrata nel SIS II
soddisfa sia le condizioni particolari poste dal regolamento SIS II per le
segnalazioni, come la durata della pena superiore ad un anno, sia i propri
requisiti della proporzionalità, ossia l’adeguatezza, la pertinenza e
l’importanza del caso (cfr. consid. 7.2, 7.3 e 7.6). L’inserimento è tanto più
giustificato se si considera che la Svizzera, in quanto membro dello spazio
Schengen, funge anche da garante (“Sachwalter”) degli interessi degli altri
Stati membri (cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1).
Nella misura in cui il ricorrente risiede in Albania, la segnalazione del divieto
d’entrata svizzero nel SIS II esplica tutti i suoi effetti nei suoi confronti,
impedendogli, perlomeno in linea di principio, di recarsi in Francia e in
Lituania (cfr. consid. 7.4). Per quanto riguarda la Francia, il ricorrente
sostiene, nella sua impugnativa, di aver iniziato le formalità necessarie per
sposare la sua fidanzata (cfr. consid. G), ma non ha fornito, nel corso della
presente procedura, nessun documento comprovante la celebrazione del
matrimonio. E ciò senza contare che il ricorrente è stato espulso dalla
Svizzera (cfr. consid. J), fatto che tende ad avvalorare la presunzione che
il matrimonio non ha (ancora) avuto luogo. Stando così le cose, la relazione
tra il ricorrente e la sua fidanzata non rientra chiaramente nel campo
d’applicazione materiale dell’art. 8 CEDU (cfr. consid. 5.6). Ad ogni modo,
non spetta alla Svizzera intercedere presso le autorità francesi affinché
eventuali presunti diritti del ricorrente siano salvaguardati in Francia. Gli
argomenti appena esposti valgono, a maggior ragione, in relazione alle
intenzioni del ricorrente di recarsi in Lituania a scopo di lavoro. In questo
quadro, la Svizzera non ha dunque fatto altro che adempiere ai suoi
obblighi derivanti dall’acquis di Schengen, procedendo alla segnalazione
del divieto d’entrata nel SIS II.
Pertanto, nella misura in cui chiede l’annullamento della segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II, il ricorso si rivela infondato e, limitatamente a
questa conclusione, va respinto.
8.3 La questione che sorge a questo punto riguarda la durata massima
ammissibile della segnalazione nel SIS II, tenendo presente, come sopra
indicato, che la durata del divieto d’entrata avrebbe potuto essere fissata,
tutto sommato, fino ad un massimo di 20 anni.
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Nel dispositivo della sua decisione, la SEM ha previsto la segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II, senza tuttavia specificare la durata della stessa.
Si deve comunque partire dal presupposto che la durata della segnalazione
corrisponda in linea di principio, nell’ottica della SEM, alla durata formale
del divieto d’entrata come risulta dalla decisione, ossia, in funzione della
sua validità fissata dal 21 aprile 2021 al 16 ottobre 2036, 15 anni, 5 mesi e
26 giorni (cfr. consid. F).
Ora, nonostante la natura e la gravità degli atti criminali di cui il ricorrente
si è reso colpevole (cfr. consid. B e 6), questo Tribunale è indotto a ridurre
leggermente la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, stabilendola a
15 anni. Questo valore, giustificato dall’importanza del caso, la quale non
è per nulla sminuita dall’assenza di recidiva rispetto all’infrazione
principale, risulta proporzionata, tanto più che non si ravvisano elementi
agli atti la cui rilevanza potrebbe, in fin dei conti, far pendere la bilancia a
favore di una durata inferiore.
Ne discende pertanto che, siccome la durata della segnalazione del divieto
d’entrata nel SIS II deve essere ridotta a 15 anni, il ricorso è parzialmente
accolto.
8.4 Si pone ancora la questione della data d’inizio della segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II. Considerato che il divieto d’entrata è divenuto
esecutorio il 20 gennaio 2017 (data d’inoltro del ricorso), appare giudizioso
fissare la data d’inizio della validità della segnalazione lo stesso 20 gennaio
2017. Di conseguenza, la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, di
una durata di 15 anni, scadrà il 20 gennaio 2032. A partire da questa data
e fino al 16 ottobre 2036, il divieto d’entrata avrà una mera validità
nazionale (Svizzera e Liechtenstein), senza effetti per gli altri paesi dello
spazio Schengen.
Se la SEM ha indicato un’altra data d’inizio della validità della
segnalazione, dovrà procedere a rettificarla in conformità con quanto
appena stabilito.
8.5 È ancora pertinente ricordare, in rapporto all’effettività della
segnalazione durante l’intero lasso di tempo di 15 anni nell’insieme dello
spazio Schengen, che il ricorrente conserva la possibilità di metterla in
discussione prima della scadenza della stessa segnalazione e che, in caso
di successo, il divieto d’entrata ritroverebbe la sua mera portata nazionale
svizzera. Infatti, sulla base dell’art. 43 § 1 del regolamento SIS II, il
ricorrente potrà sempre rivolgersi, in futuro, alla SEM per tentare di
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ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione quindicennale
che lo riguarda, facendo valere nuovi fatti suscettibili di essere presi in
considerazione a questo scopo (cfr. consid. 7.9). Un tale fatto, previsto
espressamente dal regolamento SIS II, potrebbe essere l’acquisizione da
parte sua della cittadinanza francese in seguito al matrimonio con la sua
fidanzata (cfr. art. 30 del regolamento SIS II). Beninteso, il ricorrente è
tenuto ad agire secondo la buona fede nell’esercizio di questo suo diritto
(cfr. art. 2 del Codice civile [CC, RS 201]).
Su questa scia, si osservi inoltre che la SEM dovrà riesaminare, entro il 20
gennaio 2020, la necessità di conservare la segnalazione nel SIS II (cfr.
consid. 7.7).
9.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata, nel senso che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è
ridotta a 15 anni, per cui essa scadrà il 20 gennaio 2032. Per il resto, la
decisione impugnata deve essere confermata.
10.
10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, le spese processuali ammontano a fr. 1'200.–. Benché chieda
che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II sia annullata, il ricorrente
deve essere considerato parzialmente vincente in relazione alla riduzione
della stessa a 15 anni. È quindi giusto porre a suo carico fr. 900.– a titolo
di spese processuali ridotte, da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui
già versato. Il saldo di fr. 300.– è pertanto restituito al ricorrente.
10.2 Non esistono ragioni per attribuire un’indennità a titolo di spese
ripetibili al ricorrente, nella misura in cui non è rappresentato da un legale
e che, ad ogni modo, si deve presumere che non abbia dovuto, a causa
della presente procedura, sopportare spese indispensabili e relativamente
elevate (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 4 TS-TAF). Si noti che la SEM, in
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quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
11.
Non avendo il ricorrente fornito un recapito in Svizzera ai fini della
procedura davanti a questo Tribunale, il dispositivo della presente
sentenza gli è notificato tramite pubblicazione sul Foglio federale, in
applicazione dell’art. 36 lett. b PA.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 17 ottobre
2016 è riformata, nel senso che la durata della segnalazione del divieto
d’entrata nel sistema d’informazione Schengen (SIS II) è fissata fino al 20
gennaio 2032.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali ridotte di fr. 900.– sono messe a carico del ricorrente,
e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Il saldo di fr. 300.– è
restituito al ricorrente.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio
federale);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno);
– alla Sezione della popolazione, Bellinzona (per informazione).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici