B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-4280/2016
Sen t en z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
rappresentati da C._______,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 10 marzo 2016 A._______ e B._______, cittadini cinesi nati rispettiva-
mente in data (…) e (…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario
presso la rappresentanza elvetica a Kathmandu per recarsi in Svizzera
presso il padre residente a D._______.
B.
Con decisione notificata in data 22 aprile 2016, l’Ambasciata di Svizzera a
Kathmandu ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati me-
diante il modulo standard Schengen.
C.
Il 17 maggio 2016 i richiedenti, rappresentati dal padre C._______, hanno
inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro
la citata decisione della rappresentanza svizzera a Kathmandu ed hanno
versato l’anticipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______ e
B._______ hanno innanzitutto sostenuto che la motivazione della citata
Ambasciata, secondo cui la loro partenza dal territorio elvetico allo scadere
dell’eventuale visto non sarebbe garantita, non è pertinente nel caso di
specie, in quanto è stato sollecitato il rilascio di un visto per motivi umanitari
e non un visto Schengen di tipo C.
Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla rappresentanza elvetica di
non avere esaminato la sussistenza di motivi per il rilascio di un visto uma-
nitario. Essi hanno descritto la loro precaria situazione, ed in particolare il
fatto di avere dovuto lasciare il Tibet e raggiungere il Nepal in tenera età,
in quanto il padre aveva anch’esso lasciato la sua terra d’origine, mentre
la madre era stata arrestata. In Nepal gli interessati non dispongono di al-
cuna rete familiare e sono stati affidati alle cure di un uomo, con cui non
sussiste alcun rapporto di parentela, che a causa delle precarie condizioni
finanziarie non è in grado di occuparsi dei giovani richiedenti.
D.
In data 15 giugno 2016 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità
inferiore ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen degli inte-
ressati al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto
della situazione socioeconomica in cui versa il loro paese e viste le condi-
zioni personali in cui si trovano (giovane età, mancanza di mezzi finanziari
propri, assenza di precedenti viaggi nell’area Schengen, ecc.). Per questi
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motivi la SEM ha ritenuto di non potere autorizzare l’entrata in Svizzera dei
richiedenti sulla scorta di un visto Schengen di tipo C.
L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza
svizzera a Kathmandu di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limi-
tata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la precaria situa-
zione degli interessati, essi non hanno dimostrato di essere direttamente,
seriamente e concretamente minacciati nel pese d’origine o in quello di
residenza. A mente della SEM i richiedenti, trovandosi in Nepal, potrebbero
chiedere l’aiuto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
ma le loro condizioni non denotano un rigore particolare che renda indi-
spensabile l’intervento delle autorità elvetiche.
E.
A._______ e B._______, sempre agendo per il tramite del padre, sono in-
sorti avverso la decisione della SEM del 15 giugno 2016 mediante ricorso
dell’8 luglio 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale), postulandone l’annullamento e la conseguente autorizzazione
ad entrare in Svizzera. Dopo avere brevemente riassunto la loro situazione,
i ricorrenti hanno precisato di non avere richiesto il rilascio di un visto
Schengen di tipo C, per il quale essi riconoscono di non adempiere le con-
dizioni, ma di avere unicamente postulato la concessione di un visto con
territorialità limitata per motivi umanitari. Essi hanno ribadito come un tale
visto dovrebbe essere concesso in ragione delle loro condizioni di eccezio-
nale fragilità ed abbandono, rimproverando all’autorità intimata di non
avere analizzato la situazione, ma di essersi limitata ad esprimere una mo-
tivazione generica e standardizzata. Gli interessati hanno altresì precisato
che l’uomo che li ha temporaneamente presi a carico in Nepal, non è più
in grado di prendersene cura a causa di documentati problemi di salute.
Essi hanno infine chiesto di essere esentati dal versamento delle spese
giudiziarie e del relativo anticipo.
F.
Quest’ultima richiesta è stata respinta dal Tribunale mediante decisione in-
cidentale del 7 ottobre 2016. I ricorrenti hanno tempestivamente versato
l’anticipo spese richiesto.
G.
Chiamata ad esprimersi, in data 25 novembre 2016 la SEM si è riconfer-
mata nella decisione impugnata, considerando di avere attentamente ana-
lizzato la situazione dei ricorrenti ed ha ritenuto che questi ultimi non ab-
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biano addotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezza-
mento della fattispecie. L’autorità intimata ha altresì ribadito come
A._______ e B._______ non risiedano più in Tibet, ma trovandosi in Nepal
avrebbero la possibilità di rivolgersi all’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati.
H.
Il 30 gennaio 2017 gli interessati hanno presentato un atto di replica, nel
quale hanno ricordato le loro precarie condizioni di vita, in particolare l’as-
senza di una figura genitoriale che li assista, la mancanza di documenti
d’identità e la conseguente impossibilità di andare a scuola. Essi hanno
inoltre allegato alcune fotografie che documenterebbero la loro difficile si-
tuazione. A._______ e B._______ hanno infine considerato che la Cina, in
qualità di maggiore investitore in Nepal, esige da quest’ultima nazione un
certo tipo di politica nei confronti dei rifugiati tibetani e come in ragione della
loro età e situazione concreta non sia adeguata la soluzione proposta dalla
SEM di rivolgersi alle Nazioni Unite al fine di ottenere protezione.
I.
Con duplica del 20 marzo 2017 l’autorità inferiore ha considerato che la
replica presentata dai ricorrenti non le permette di modificare l’apprezza-
mento della fattispecie, essa si è pertanto richiamata a quanto espresso in
precedenza ed ha nuovamente postulato la reiezione del gravame.
J.
Il 29 marzo 2017 A._______ e B._______ hanno inoltrato uno scritto al
Tribunale dal quale si evince che il padre residente in Svizzera è stato as-
sunto da un’azienda del Luganese ed è di conseguenza finanziariamente
indipendente. La recente cronaca ha tuttavia evidenziato le difficoltà eco-
nomiche incontrate dalla citata impresa di orticoltura, non è pertanto data
a sapere l’attuale situazione economica del genitore dei ricorrenti.
In merito a detta missiva, ed al suo contenuto, si dirà nella misura in cui
essa si riveli necessaria nell’ambito del presente procedimento.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ e B._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed
il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica,
come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di
stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
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Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché
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giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14
par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inol-
tre, non devono essere segnalati nel sistema d'informazione Schengen
(SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice
frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei
richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto ri-
chiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice
frontiere Schengen).
4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice fron-
tiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona
che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una
domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare la
Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
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il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e di quella
prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare
attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova
già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minac-
ciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010
concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanita-
rio]).
4.8 Va considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una
sentenza concernente i visti con territorialità limitata nella quale ha ritenuto
che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una
persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con
territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo scopo di
depositare una domanda di protezione internazionale dal paese che ema-
nerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unica-
mente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sen-
tenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu-
glio 1951 (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di
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asilo (cfr. sentenza del TAF F-7298/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.1,
4.2 e 4.3).
5.
5.1 A._______ e B._______ sono di nazionalità cinese (essi sono infatti
originari del Tibet) e risiedono in Nepal, di conseguenza al fine di potere
entrare in Svizzera necessitano dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV;
nonché il regolamento [CE] n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001
che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto di attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei
paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001,
pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale dell’8 luglio 2016, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 3) e come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, alla
quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in
quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, te-
nuto conto dell’età, delle condizioni economiche dei richiedenti, della pre-
senza in Svizzera del padre e del contesto socioeconomico vigente sia in
Nepal, paese in cui risiedono, sia in Tibet, regione di provenienza, essi non
hanno fornito garanzie che lascerebbero la Svizzera al momento della sca-
denza del visto.
6.
6.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
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6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità.
6.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche i ricorrenti abbiano fornito ele-
menti a sostegno delle loro precarie condizioni di vita, in particolare dal
punto di vista economico e per quanto concerne la loro presa a carico,
occorre tuttavia rilevare come essi non corrano un rischio diretto, serio e
concreto per la propria integrità fisica. Va poi sottolineato che gli insorgenti
non hanno allegato l’esistenza di minacce o pericoli per la propria persona,
inoltre non risulta che essi siano oggetto di persecuzioni. A._______ e
B._______ sono originari del Tibet, regione che hanno lasciato per trasfe-
rirsi in Nepal, e come precedentemente osservato (cfr. consid. 4.6 supra,
con rimando alla DTAF 2015/5 consid. 4.1.3) la giurisprudenza in materia
di rilascio di visti per motivi umanitari ha già avuto modo di precisare che i
richiedenti i quali si trovano in una nazione terza rispetto a quella d’origine
non sono più considerati minacciati. Ma a ben vedere nel caso concreto i
richiedenti non si sono prevalsi di minacce verso la loro persona, ma uni-
camente alla difficile situazione personale, la quale tuttavia non costituisce
un elemento atto a giustificare la concessione di un VTL per motivi umani-
tari.
7.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta
giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato in data 27 otto-
bre 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […], incarti di ritorno; allegato: scritto
dei ricorrenti del 29 marzo 2017 con documento annesso)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: