B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-4710/2016, F-4711/2016
Sen t en z a d e l l ’ 11 g enna i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 19 aprile 2016 B._______, la moglie C._______, la figlia minorenne
D._______, nonché il figlio maggiorenne E._______, tutti cittadini siriani,
hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza
elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera presso A._______, sorella
di C._______ residente a F._______.
B.
Con decisioni del 26 aprile 2016 la summenzionata rappresentanza sviz-
zera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati mediante il
modulo standard Schengen.
C.
Il 20 maggio 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di
Stato della migrazione (SEM) contro le citate decisioni dell’Ambasciata di
Svizzera a Beirut ed ha versato gli anticipi spese richiesti. L’opponente ha
in particolare osservato come gli istanti, di religione cristiana, si trovino in
Siria e stiano vivendo grandi sofferenze a causa dello scoppio della guerra
civile.
D.
Il 1° luglio 2016 l'autorità inferiore ha respinto le opposizioni interposte da
A._______. La SEM ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen
dei richiedenti al termine della validità del visto non sarebbe garantita te-
nuto conto in particolare della situazione socioeconomica in cui versa la
Siria e visto che essi non hanno dimostrato di disporre di mezzi finanziari
sufficienti. Per questi motivi la SEM ha ritenuto di non potere autorizzare
l’entrata in Svizzera dei richiedenti sulla scorta di un visto Schengen di tipo
C. L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresen-
tanza svizzera di Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità li-
mitata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situa-
zione del paese di origine dei richiedenti e sebbene questi ultimi siano di
religione cristiana, essi non si trovano in una situazione di rigore caratteriz-
zata da un pericolo diretto, serio e concreto per la loro integrità fisica.
E.
A._______ è insorta avverso le decisioni della SEM del 1° luglio 2016 me-
diante un unico atto ricorsuale del 29 luglio 2016 dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: Tribunale). La ricorrente ha innanzitutto
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chiesto la congiunzione delle procedure ed ha precisato di non avere ri-
chiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere unicamente
postulato la concessione di un visto con territorialità limitata per motivi uma-
nitari. Con riferimento a quest’ultima richiesta l’insorgente ha lamentato
una presunta violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancanza di un
esame individualizzato del caso di specie da parte della SEM. Quest’ultima
non si sarebbe in particolare chinata sulle argomentazioni sollevate, e se-
gnatamente sulle condizioni di persecuzione oltre che di estrema difficoltà
in cui versa la famiglia dei richiedenti. A._______ ha sostenuto che l’abita-
zione dei ricorrenti sarebbe stata distrutta da un gruppo fondamentalista
islamico, che successivamente essi avrebbero subito un sequestro di per-
sona e sarebbero stati obbligati a collaborare con gli integralisti. La ricor-
rente ha inoltre precisato che la situazione di oppressione in cui si sono
trovati gli interessati ha condotto alla morte del primogenito di B._______
e C._______.
F.
In data 22 settembre 2016 la SEM si è riconfermata nelle decisioni del
1° luglio 2016, considerando che la ricorrente non ha addotto argomenta-
zioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso in atto unico inoltrato dall’insor-
gente e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile na-
tura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica
la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un
motivo di economia processuale (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n.
marg. 3.17, pag. 144).
4.
4.1 Il Tribunale osserva come nel suo gravame A._______ abbia invocato
la presunta violazione, da parte dell'autorità inferiore del diritto di essere
sentiti, poiché quest’ultima non avrebbe analizzato i motivi invocati dalla
ricorrente e si sarebbe limitata ad una motivazione non individualizzata.
4.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è ap-
punto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale
comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza
dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una
decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti,
di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di par-
tecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter espri-
mersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la de-
cisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di
essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti),
dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (di-
ritto di ottenere una decisione motivata).
4.3 In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal di-
ritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione,
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così da permettere ai destinatari ed a tutte le persone interessate di com-
prenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
per l'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente
il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138
I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'auto-
rità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua de-
cisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II
28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente ad un'eventuale violazione può essere
posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio,
pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può es-
sere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2
e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi
citati).
4.4 Il Tribunale costata come l’autorità inferiore seppur brevemente, ha
esposto i motivi che l’hanno condotta a rifiutare il rilascio del visto solleci-
tato dagli interessati, in particolare non ritenendo decisive le argomenta-
zioni sollevate dalla ricorrente. Occorre inoltre sottolineare come sia
nell'ambito della procedura di opposizione dinanzi alla SEM, sia durante il
presente procedimento la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi
compiutamente e liberamente, ne discende che non sussistono in alcun
modo gli estremi della censura sottoposta a giudizio.
5.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica,
come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di
stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
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esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
6.
6.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
6.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
6.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 cpv. 1 lett. a e b Codice frontiere Schengen), nonché
giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen, nonché
art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comu-
nitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009,
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pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informa-
zione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed
e Codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la
volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del
visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
6.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice
frontiere Schengen).
6.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il Legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, e
conformemente alla normativa di Schengen, la SEM può, in determinati
casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, dero-
gando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen con-
cernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un
visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò
non avviene, essa dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
6.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
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esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
6.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010
concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di
visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario]; sentenza
del TAF D-4107/2014 del 24 agosto 2015 consid. 3.6 in fine ed i riferimenti
ivi citati).
7.
7.1 B._______, C._______, D._______ e E._______ sono di nazionalità
siriana, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera essi necessi-
tano dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE]
n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2001,
pagg. 1-7]).
7.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale del 29 luglio 2016, pag. 3) e come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto
Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il
rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di
guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione per-
sonale dei richiedenti, essi non hanno fornito garanzie che lasceranno la
Svizzera al momento della scadenza del visto.
8.
8.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
8.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
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delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
8.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità.
8.4 Come si è visto i richiedenti hanno postulato il rilascio di un VTL per
motivi umanitari richiamandosi alla loro difficili condizioni. Essi hanno in
particolare sostenuto che la loro abitazione sarebbe stata distrutta per
mano di un gruppo estremista islamico i cui membri li avrebbero seque-
strati, obbligati a collaborare ed a convertirsi. Gli interessati hanno infine
evidenziato le loro precarie condizioni di salute e dichiarato che proprio in
ragione delle citate disavventure il primogenito di B._______ e C._______
sarebbe deceduto.
8.5 Il Tribunale ritiene che dagli atti all’inserto non risulta che i richiedenti si
trovino in una situazione differente da quella dei propri connazionali nelle
medesime condizioni. Considerata la drammaticità dello scenario attuale
in Siria non si può considerare che gli interessati corrano un rischio diretto,
serio e concreto per la propria integrità fisica. Occorre peraltro rilevare che
essi non hanno reso verosimile l’esistenza di minacce o pericoli concreti,
al contrario si sono limitati ad asserire che la loro abitazione sia stata di-
strutta da un gruppo armato fondamentalista e che quest’ultimo li abbia
sottoposti a persecuzioni, senza tuttavia produrre elementi a sostegno
delle proprie allegazioni. Va altresì rilevato che gli stessi ricorrenti hanno
affermato di essersi sottratti al giogo del citato gruppo estremista.
8.6 I documenti figuranti nell’incarto indicano in effetti che attualmente i ri-
chiedenti risiedano nella città di G._______, la quale si trova in gran parte
sotto il controllo delle forze regolari siriane del presidente Assad (cfr. il sito
internet
held-district-of-G._______-city/, consultato il 12 dicembre 2016). Ad oggi
non risulta che, oltre agli inevitabili problemi legati alla guerra civile che
affligge il territorio siriano, in tale regione viga una situazione di violenza e
di persecuzioni nei confronti della popolazione ed in particolare della mino-
ranza cristiana a cui appartengono i richiedenti.
8.7 In sintesi, sebbene la situazione personale di B._______, C._______,
D._______ e E._______ sia indubbiamente difficile, in ragione del clima di
violenza generalizzata che contraddistingue l’attuale contesto siriano, non
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vi sono elementi o indizi concreti per potere concludere che essi si trovano
in un contesto di pericolo reale, concreto ed imminente tale da giustificare
il rilascio di un VTL. Pertanto il ricorso non merita tutela e le decisioni im-
pugnate devono essere confermate.
9.
Visto l'esito della procedura, ed in considerazione della congiunzione delle
cause, le spese processuali di fr. 1’000.– che seguono la soccombenza
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
10.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico della ricorrente e
sono prelevate sugli anticipi di fr. 1’400.– versati in data 29 agosto 2016. Il
saldo di fr. 400.– è restituito alla ricorrente.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per
il pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […], […], […]; incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: