B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 31.01.2017 (2C_962/2016)
Corte VI
F-4825/2014
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
De Polo & Ravi, Via Soldino 22,
casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di
dimora ed allontanamento dalla Svizzera.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino albanese nato il (…) è entrato in Svizzera nel 1997
depositando una domanda di asilo, che è stata successivamente respinta
ed ha comportato il rinvio nel suo paese d’origine. Qui, e meglio a
B._______, in data 13 novembre 1998, l’interessato ha contratto matrimo-
nio con C._______, cittadina elvetica, già madre di un ragazzo nato da una
precedente relazione. A._______ è entrato in Svizzera in data 13 dicem-
bre 2000, ottenendo il 3 gennaio 2001 un permesso di dimora per ricon-
giungimento familiare.
B.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, D._______ il (…) e E._______ il
(…).
C.
A._______ e la moglie vivono separati dal 3 aprile 2002, autorizzati in tal
senso dal Pretore di Lugano dopo che C._______ aveva inoltrato
un’istanza tendente all’adozione di misure di protezione dell’unione coniu-
gale. In quel frangente è stato inoltre definito l’assetto regolante la vita se-
parata, attribuendo l’abitazione coniugale alla moglie, affidando a quest’ul-
tima i figli D._______ e E._______, in favore dei quali era stata istituita una
curatela educativa, nonché obbligando il marito al pagamento di contributi
di mantenimento in favore dei minori.
D.
Il 1° aprile 2011 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di se-
guito: SPOP) ha rifiutato di porre A._______ al beneficio di un permesso di
domicilio a causa della sua situazione debitoria.
E.
In data 5 dicembre 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ema-
nato un decreto d’accusa nei confronti di A._______ per il reato di aggres-
sione, condannandolo ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
fr. 60.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 anni, e ad una multa di fr. 300.–.
F.
Il matrimonio tra l’interessato e C._______ è stato sciolto per divorzio dal
Pretore di Lugano in data 28 maggio 2013. L’autorità parentale sui figli è
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stata affidata in maniera esclusiva alla madre, mentre a A._______ è stato
concesso un ampio diritto all’informazione ed un diritto di visita prevedente
un assetto minimo di un colloquio telefonico alla settimana, una visita men-
sile di mezza giornata e, d’intesa con la madre e con il curatore dei minori,
lo sviluppo di altre occasioni di contatto. È stato inoltre disposto il paga-
mento da parte dell’interessato di fr. 200.– a titolo di contributi di manteni-
mento in favore di ciascun figlio, assegni familiari esclusi.
G.
Il 20 febbraio 2014 la SPOP ha informato A._______ di essere favorevole
al rinnovo del suo permesso di dimora. La medesima autorità cantonale ha
trasmesso il caso all'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente
Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) per approvazione.
H.
In data 28 marzo 2014 quest'ultimo ha comunicato a A._______ l’inten-
zione di non voler concedere la proroga del permesso di dimora in virtù
della non particolarmente rilevante integrazione, del comportamento che in
passato ha dato adito a lagnanze, nonché dato che il legame affettivo e
finanziario con i figli non appare sufficientemente intenso. L’autorità infe-
riore ha nel contempo ha concesso all'interessato un termine per presen-
tare osservazioni.
I.
Con scritto del 15 maggio 2014, per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ ha trasmesso alla SEM la sua presa di posizione. Egli ha in
particolare contestato l’opinione dell’autorità inferiore secondo la quale la
sua integrazione non sarebbe avvenuta con successo, sostenendo che dal
suo arrivo in Svizzera egli ha quasi sempre esercitato un’attività lavorativa,
non è mai stato a carico della pubblica assistenza e si esprime bene in
italiano. A._______ ha inoltre affermato che la sua situazione debitoria
«non è talmente compromessa da non permettere un risanamento» (cfr.
presa di posizione del ricorrente del 15 maggio 2014, incarto Simic […],
pag. 203). Con riferimento alla presenza dei figli in Svizzera l’interessato
ha sostenuto che il mancato rinnovo del permesso di dimora comporte-
rebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai
sensi dell’art. 8 CEDU.
J.
Il 15 luglio 2015 l’autorità inferiore ha rifiutato la proroga del permesso di
dimora in favore di A._______ giusta l’art. 50 LStr (RS 142.20). La SEM ha
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motivato la propria decisione precisando che sebbene il matrimonio tra l’in-
teressato e C._______ sia durato formalmente quasi 15 anni, in realtà
l’unione coniugale ai sensi dell’art. 50 LStr abbia avuto una durata inferiore
ad un anno e mezzo, in quanto non è possibile tenere in considerazione il
periodo di separazione, così come il periodo in cui il marito ha risieduto
all’estero.
Quo all’integrazione dell’interessato, la SEM ha rilevato che, anche qualora
fosse data la condizione della durata minima di tre anni dell’unione coniu-
gale giusta l’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, la stessa non permetterebbe una
proroga del permesso di dimora, vista la situazione finanziaria caratteriz-
zata dalla presenza di esecuzioni ed attestati di carenza beni per un totale
di oltre fr. 40'000.–, nonché in virtù del fatto che il versamento dei contributi
alimentari in favore dei figli è stato effettuato dall’Ufficio del sostegno so-
ciale e dell’inserimento del Cantone Ticino (USSI). L’autorità inferiore ha
altresì rilevato che durante la sua presenza in Svizzera A._______ è stato
condannato il 5 dicembre 2011 per il reato di aggressione.
La SEM ha poi escluso la proroga del permesso di dimora nei confronti
dell’interessato in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr poiché non
risulta che durante il matrimonio egli sia stato vittima di violenza e nem-
meno che l’unione coniugale non sia stata l’espressione della sua liberà
volontà. L’autorità di prime cure ha inoltre osservato che dagli atti non figu-
rano elementi attestanti eventuali difficoltà insormontabili nelle possibilità
di reinserimento in Albania. Con riferimento alla presenza in Svizzera dei
figli D._______ e E._______ la SEM ha ritenuto che, sebbene il sostegno
finanziario in favore di questi ultimi fornito da A._______ sembri compro-
vato, per lungo tempo è stato l’USSI a provvedere al versamento dei con-
tributi di mantenimento in favore dei minori. Dagli atti di causa risulta che
le relazioni personali tra l’interessato ed i figli non raggiungano un grado di
intensità sufficiente, essendo D._______ e E._______ affidati alla madre
sin dal momento della separazione avvenuta nel 2002, e siccome l’autorità
parentale è sempre stata esercitata esclusivamente da C._______. L’au-
torità inferiore ha infine rilevato che il diritto di visita concesso all’interes-
sato appare limitato, essendo stato fissato in occasione della sentenza di
divorzio del 28 maggio 2013 in una telefonata alla settimana e in un incon-
tro mensile della durata di una mezza giornata.
K.
Il 28 agosto 2014 A._______ è insorto contro la suddetta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando la
proroga del permesso di dimora. A comprova della propria integrazione in
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Svizzera il ricorrente ha innanzitutto elencato le attività lavorative svolte a
partire dal suo arrivo in terra elvetica, sottolineando di avere beneficiato
delle indennità di disoccupazione solo per brevi periodi e di non essere mai
stato a carico della pubblica assistenza. Quo alla condanna per il reato di
aggressione subita nel 2011 A._______ ha relativizzato la gravità dell’epi-
sodio, in ragione della pena mite comminata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino.
Il ricorrente ha in seguito sostenuto che l’autorità inferiore ha applicato in
maniera «eccessivamente rigorosa» la regola posta dall’art. 50 cpv. 1 lett. a
LStr, in base alla quale l’unione coniugale deve essere durata almeno
3 anni affinché sia dato il diritto al rinnovo del permesso di dimora. A soste-
gno della propria argomentazione A._______ ha osservato come il fatto di
non avere potuto convivere in Svizzera con la moglie durante i primi 2 anni
di matrimonio non fosse dovuto alla sua volontà, quanto piuttosto ad una
decisione giudiziaria prevedente la sua espulsione dal territorio elvetico,
che è stata revocata unicamente il 29 settembre 2000 (cfr. atto ricorsuale
del 28 agosto 2014, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 6).
L’interessato ha altresì ribadito di potersi avvalere di una riuscita integra-
zione professionale in Svizzera ed ha prodotto alcuni attestati di lavoro.
A._______ ha nel contempo lamentato in quest’ambito l’insufficiente moti-
vazione da parte dell’autorità inferiore e la conseguente violazione del di-
ritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost.
Con riferimento alla sue condizioni finanziarie l’interessato ha precisato che
i debiti cumulati sono riconducibili al periodo compreso tra il 2010 ed il 2014
e che «la situazione non appare comunque talmente compromessa da non
permettere un risanamento» (cfr. atto ricorsuale del 28 agosto 2014, atto 1
dell’incarto TAF, pag. 7).
Nel suo gravame A._______ ha infine sostenuto che il mancato rinnovo del
suo permesso di dimora implicherebbe la violazione del diritto al rispetto
della vita e privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e non sarebbe
nell’interesse dei figli. Il ricorrente ha contestato il contenuto della decisione
impugnata a questo proposito, ed ha asserito di rispettare il diritto di visita
fissato dalla sentenza di divorzio e di intrattenere un reale rapporto con i
figli. A._______ non ha negato che in passato vi siano state difficoltà
nell’esercizio del diritto di visita, ma ne ha addossato la responsabilità all’ex
moglie. Quo invece al versamento dei contributi di mantenimento in favore
di D._______ e E._______, l’interessato ha dichiarato di rispettare i propri
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obblighi, mentre le difficoltà in tal senso insorte in passato erano ricondu-
cibili alle difficili condizioni economiche nelle quali si trovava a quel mo-
mento.
L.
Invitata ad inoltrare una risposta nel merito del ricorso interposto da
A._______, il 23 ottobre 2014 l'autorità inferiore ha considerato che le ar-
gomentazioni addotte ed i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non le per-
mettono di modificare il proprio apprezzamento, la SEM ha pertanto postu-
lato la conferma della decisione impugnata.
M.
Con replica del 22 gennaio 2015, il ricorrente si è riconfermato nelle argo-
mentazioni esposte nel suo gravame, affermando che nelle osservazioni
del 23 ottobre 2014 la SEM non si è confrontata con le censure sollevate
in sede ricorsuale. A._______ ha inoltre prodotto due dichiarazioni, la
prima del proprio datore di lavoro a conferma della riuscita integrazione
professionale, la seconda del curatore educativo dei figli, il quale ritiene
che il mancato rinnovo del permesso di dimora dell’interessato compromet-
terebbe l’equilibrio affettivo-psicologico dei minori D._______ e E._______.
N.
Invitata ad inoltrare una duplica, il 9 febbraio 2015 l'autorità inferiore ha
nuovamente postulato la conferma della decisione del 15 luglio 2014, pre-
cisando in particolare che la censura sollevata dal ricorrente a proposito
della durata dell’unione coniugale non può essere accolta, in quanto con-
traria all’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr ed alla giurisprudenza ad esso relativa.
L’autorità inferiore ha inoltre asserito di non considerare le argomentazioni
sollevate dal ricorrente in merito alla presenza dei figli in Svizzera atte ad
indurla a modificare il proprio apprezzamento.
O.
Il 18 agosto 2016 la SEM ha trasmesso al Tribunale lo scritto del 4 ago-
sto 2016 che l’azienda F._______ di G._______ le ha inoltrato, unitamente
ad una copia di un contratto di locazione, sottoscritto il 27 novembre 2013,
avente per oggetto un appartamento di cui la citata società è locatrice. Da
questa documentazione si evince che il ricorrente è autorizzato a risiedere
in detta abitazione, pur non figurando quale conduttore.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla pro-
roga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM –
la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale,
che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado precedente
al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2, in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 a
contrario LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presen-
tato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52
PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ina-
deguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di
diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi
citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 99 LStr (RS 142.20) in relazione con l'art. 40
cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i
permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le
decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'ap-
provazione o limitare la portata della decisione cantonale.
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Pagina 8
3.2 Giusta l'art. 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), sia nella versione in
vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore
dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM
è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di
dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condi-
zioni (art. 86 cpv. 1 OASA).
3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono
vincolati dal preavviso favorevole emesso il 20 febbraio 2014 dalla SPOP
che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricor-
rente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento
formulato dall'autorità cantonale.
4.
4.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso
di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domi-
cilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto
federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1
consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi
citata).
4.2 Tuttavia, giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr il coniuge straniero, di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coa-
bita con lui. Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera di cin-
que anni, il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio (art. 42
cpv. 3 LStr).
4.3 Nel caso di specie il ricorrente ha sposato C._______ il 13 novem-
bre 1998 in Albania. Egli è giunto in Svizzera il 13 dicembre 2000 ottenendo
3 gennaio 2001 un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento
familiare da parte delle autorità migratorie del Cantone Ticino. La coppia
ha convissuto in quest'ultimo Cantone fino al 3 aprile 2002 quando il Pre-
tore di Lugano ha decretato la separazione dei coniugi.
5.
5.1 Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il ricorrente può prevalersi
di un diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora ex art. 50 LStr.
Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio
o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla
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Pagina 9
proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se
l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con
successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il
prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b).
Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il
diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento
della comunione familiare debba essere mantenuto. Tale procedura favori-
sce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo set-
tore (cfr. Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 relativo alla
legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, n. 1.3.7.6, pagg. 3370-3371;
DTF 137 II 1 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verifi-
care se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti
una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione perso-
nale dell'interessato.
L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal
legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora ai cittadini stranieri la
cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che si sono integrati con
successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative
(DTF 136 II 113 consid. 3.3.3).
Con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale,
occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita
comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di
un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113
consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012
consid. 2.1 e 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.1).
5.2 Nel caso di specie, l'interessato e la moglie hanno vissuto ufficialmente
in unione coniugale in Svizzera per un periodo inferiore a tre anni, segna-
tamente dal 13 dicembre 2000 al 3 aprile 2002. Ne discende che la condi-
zione temporale posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non risulta adempiuta.
Venendo meno una delle condizioni poste dalla citata norma, non occorre
soffermarsi sulla questione a sapere se l’integrazione di A._______ sia av-
venuta con successo (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr; DTF 136 II 113
consid. 3.3.3).
5.3 Da quanto testé esposto risulta che il ricorrente non può prevalersi
dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr a sostegno della propria richiesta di rinnovo
del permesso di dimora in Svizzera.
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6.
6.1 Il legislatore federale ha previsto che il diritto dello straniero coniuge di
un cittadino elvetico alla proroga del permesso di dimora dopo lo sciogli-
mento del matrimonio o della comunità familiare sussiste in virtù degli
art. 42 e 43 LStr se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo
del soggiorno in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).
6.2 L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che i motivi personali gravi sono in partico-
lare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il
matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli
sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente
compromessa. I cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di
evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale,
o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle
difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Questa enumerazione non
rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente» [sen-
tenza del TF 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]) e lascia alle
autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. DTF 138 II 393 con-
sid. 3.1). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del per-
messo di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammis-
sione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento
dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circo-
stanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare
della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita
del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità
considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre consi-
derare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnata-
mente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione
familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la
situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e
di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato
di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un
singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore.
Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scio-
glimento del matrimonio (sentenza del TF 2C_411/2010 del 9 novem-
bre 2010 consid. 4.1). L'interesse dei fanciulli riveste un'importanza prima-
ria e può costituire un elemento essenziale da prendere in considerazione
nell'analisi dei gravi motivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF
139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; non-
ché sentenza del TAF C-6754/2013 del 18 dicembre 2015 consid. 6.5). La
giurisprudenza ha infatti stabilito che gravi motivi ai sensi della citata norma
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possono essere dati qualora esista un rapporto particolarmente intenso tra
l'interessato ed i figli al beneficio di un diritto di soggiorno duraturo in Sviz-
zera (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; sentenze del TF 2C_794/2014 del
23 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C_87/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3).
In quest'ambito occorre altresì tenere in conto il diritto al rispetto della vita
privata e familiare ai sensi dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.
6.3 Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come dagli atti non
risulta che A._______ sia stato vittima di violenza coniugale.
6.4 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa
deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sa-
pere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera,
bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le
condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situa-
zione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compro-
messe (cfr. sentenza del TF 2C_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2
e riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a con-
siderare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine
come fortemente compromessa. In Albania l'interessato ha trascorso la
maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza,
e buona parte della sua vita da adulto fino all'età di 25 anni, fasce d'età,
queste, ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per
l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A._______ abbia vis-
suto 15 anni in Svizzera paragonati ai 25 anni trascorsi in patria e che non
si sia creato dei legami oltremodo stretti (non figurando agli atti indicazioni
secondo cui egli apparirebbe particolarmente integrato nel tessuto sociale
elvetico) in questo paese rende il suo ritorno in patria possibile. Dal profilo
professionale egli non può far valere alcun elemento di particolare rilievo
ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che lo porrebbe al
rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. L'espe-
rienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Al-
bania. Il fatto che in patria troverà una situazione economica meno favore-
vole di quella conosciuta in Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esi-
stenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Va
inoltre puntualizzato che dagli atti di causa non risulta che, ad eccezione
dell’ex moglie e dei figli D._______ e E._______, altri parenti del ricorrente
si trovino in Svizzera.
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Pagina 12
6.5 Ne consegue che il ricorrente appare perfettamente in misura di riadat-
tarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha tra-
scorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la
cultura, nonché gli usi e costumi.
6.6
6.6.1 Come precedentemente rilevato sub lett. B., dall'unione coniugale tra
il ricorrente e C._______ sono nati due figli: D._______ e E._______; en-
trambi minorenni e cittadini elvetici.
6.6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al ri-
spetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU per impedire
la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel
diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli
deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona
della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera
(«ein gefestigtes Anwesenheitsrecht»), quindi di un diritto sicuro all'otteni-
mento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in prin-
cipio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. DTF
135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 265 consid. 5). Si os-
serva inoltre che l'art. 13 Cost., anch'esso garante del diritto al rispetto della
vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8
cpv. 1 CEDU.
Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in
virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli
stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori
e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.6.3 La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è
assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv. 1 CEDU
è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei
reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2 CEDU).
6.6.4 Il genitore che non dispone dell'autorità parentale e i cui figli non sono
affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito
F-4825/2014
Pagina 13
del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione fami-
liare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale
non necessita della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a diffe-
renza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può
in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso
per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo
esercizio risulti essere più complicato e si discosti dall'usuale pratica pre-
vedente una visita ogni due settimane. La giurisprudenza costante del Tri-
bunale federale prevede un diritto più favorevole all'interessato può sussi-
stere nel caso in cui vi siano legami familiari particolarmente intensi da un
punto di vista affettivo ed economico, ed a condizione che questa relazione
non potrebbe essere mantenuta in ragione della distanza tra il paese di
residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità
parentale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; sentenza
del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2).
6.6.5 Nell'ambito dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e con riferimento a quanto
detto al consid. 6.2 supra, la giurisprudenza ha altresì precisato che la con-
dizione dell'esistenza di un legame familiare particolarmente intenso è in
principio adempiuta qualora i rapporti tra genitore non titolare dell'autorità
parentale ed i figli si inseriscono nel quadro di un diritto di visita usuale,
ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche.
È tuttavia d'uopo osservare che il diritto di visita è determinante unicamente
qualora sia effettivamente esercitato, per questo motivo è compito delle
autorità verificarne il reale esercizio. Questa precisazione giurisprudenziale
si applica tuttavia solamente nell'ipotesi in cui lo straniero, in ragione dell'u-
nione coniugale con un cittadino elvetico o con una persona al beneficio di
un permesso di domicilio, dispone già di un titolo di soggiorno in Svizzera.
In tale caso, qualora l'unione coniugale fosse sciolta, lo straniero potrà in-
vocare, oltre all'art. 8 CEDU, anche la norma più favorevole prevista
all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Le altre condizioni per ottenere il rinnovo del
permesso di dimora devono inoltre essere adempiute; in particolare tra i
figli ed il genitore straniero deve intercorrere una relazione economica par-
ticolarmente intensa e quest'ultimo deve avere dato prova di un comporta-
mento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.5; sentenza del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2
e giurisprudenza ivi citata).
Tale soluzione è inoltre conforme all'art. 9 n. 3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da
uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti
F-4825/2014
Pagina 14
con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse
preminente del fanciullo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha a più
riprese precisato che detta disposizione non è direttamente applicabile,
nondimeno i principi in essa contenuti devono essere presi in considera-
zione nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF
140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C_794/2014
del 23 gennaio 2015 consid. 3.2).
6.6.6 L'Alta corte federale ha più volte considerato come uno straniero che
durante la sua permanenza in Svizzera non ha mai tenuto un comporta-
mento contrario al diritto degli stranieri o represso dal diritto penale ha dato
prova di una condotta irreprensibile, nel qual caso non esiste alcun motivo
per allontanarlo dal territorio elvetico (cfr. ad esempio le sentenze del TF
2C_395/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5.1 e 2C_325/2010 dell'11 otto-
bre 2010 consid. 5.2.3).
6.6.7 Il Tribunale federale ha altresì precisato che la prassi che permette al
genitore straniero titolare dell'autorità parentale e dell'affidamento dei figli
cittadini elvetici di rimanere in Svizzera non si applica in maniera identica
al caso in cui il genitore straniero non conviva più con il coniuge cittadino
elvetico, ma che continui ad esercitare l'autorità parentale sui figli senza
averne l'affidamento anche se adempie ai suoi doveri genitoriali in maniera
ineccepibile, sia da un punto di vista affettivo che economico, nella misura
in cui l'eventuale allontanamento di detto genitore straniero non comporti
la messa in discussione della permanenza dei figli in Svizzera. Nondimeno
il Tribunale federale ha considerato che in un caso di questo tipo, una con-
dotta contraria all'ordine pubblico non rappresenta una condizione indipen-
dente che implica il rifiuto della proroga del permesso di dimora; al contrario
trattasi di uno degli elementi da considerare nella ponderazione globale
degli interessi, senza tuttavia concedergli un'importanza minore come è il
caso per il ricongiungimento familiare «alla rovescia» concernente un bam-
bino di nazionalità svizzera il cui genitore straniero dispone dell'autorità pa-
rentale esclusiva e dell'affidamento (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.1; sen-
tenze del TF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 del
4 aprile 2014 consid. 5.3 e 6.2).
6.6.8 Nel caso di specie, con riferimento alla situazione familiare, il ricor-
rente si trova in Svizzera dal 13 dicembre 2000 a seguito del matrimonio
con C._______ e dopo che le autorità penali del Cantone Ticino avevano
sospeso l’espulsione dalla Svizzera pronunciata in occasione della con-
danna del 19 giugno 1998 per i reati di ripetuta violazione dell'allora in vi-
gore legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
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degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e conseguimento di una falsa attestazione
(cfr. decreto della vicepresidente del Tribunale penale cantonale […] del
29 settembre 2000, incarto Simic […], pagg. 38-40). I coniugi si sono se-
parati il 3 aprile 2002. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 28 mag-
gio 2013 dal Pretore di Lugano, il quale non ha previsto il versamento di
contributi alimentari tra gli ex coniugi (cfr. sentenza di divorzio della Pretura
di Lugano […] del 28 maggio 2013, incarto Simic […], pagg. 124-131).
6.6.9 Dall'unione coniugale tra A._______ e C._______ sono nati
D._______ (classe 1999) e E._______ (classe 2001), entrambi cittadini el-
vetici. L’analisi degli atti all'inserto dimostra che sin dalla separazione dei
genitori avvenuta il 3 aprile 2002 i minori sono sempre stati affidati alla
madre, la quale esercita sola l’autorità parentale. Il diritto di visita di
A._______ è stato definito dal Pretore di Lugano in maniera che «al padre
è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali, che i genitori sono
tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri dei mi-
nori. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo: la
madre è tenuta a incoraggiare le relazioni paterne; i genitori, d’intesa con
il curatore, riconoscono come obiettivo quello di estendere gradualmente
le relazioni paterne; fino a diverso accordo mediato con il curatore il padre
potrà in ogni caso intrattenere un colloquio telefonico alla settimana; ve-
dere i figli almeno una volta al mese, per mezza giornata, di principio sul
fine settimana; d’intesa con il curatore e con la madre, sviluppare altre pun-
tuali occasioni di contatto con i figli» (cfr. sentenza di divorzio della Pretura
di Lugano […] del 28 maggio 2013, incarto Simic […], pag. 126).
6.6.10 Nel suo gravame A._______ – rispondendo alle censure formulate
dall'autorità inferiore circa l'assenza di un legame sufficientemente stretto
tra il ricorrente ed i figli tale da giustificare il prosieguo del soggiorno in
Svizzera, in ragione del fatto che l’autorità parentale sia esercitata esclusi-
vamente dalla madre, nonché alla luce delle difficoltà nell’esercizio del di-
ritto di visita sebbene questo risulti già inferiore a un diritto di visita usuale
(cfr. consid. 6.6.5 e 6.6.9 supra) – ha affermato di vedere e sentire regolar-
mente D._______ e E._______ e che le difficoltà legate all’esercizio del
diritto di visita che sono sorte in passato erano da ricondurre alla mancanza
di collaborazione da parte dell’ex-moglie. In quest’ambito l’interessato ha
prodotto le dichiarazioni di C._______, del curatore dei figli e di questi ul-
timi, i quali caldeggiano il rinnovo del permesso di dimora poiché l’allonta-
namento dalla Svizzera di A._______ ed il conseguente trasferimento in
Albania comprometterebbero le relazioni con i minori. Il ricorrente ritiene
pertanto che il mancato rinnovo del permesso di dimora costituirebbe una
violazione dell’art. 8 CEDU.
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Pagina 16
Dagli atti di causa emerge che effettivamente vi sono state delle difficoltà
legate all’esercizio del diritto di visita. Questa circostanza è invero stata
confermata dal ricorrente stesso (cfr. atto ricorsuale del 28 agosto 2014,
atto 1 dell’incarto TAF, pag. 10), il quale ha tuttavia asserito che attualmente
tale diritto è esercitato regolarmente ed in conformità a quanto stabilito
nella sentenza di divorzio emanata dal Pretore di Lugano il 28 mag-
gio 2013, ciò che è stato confermato anche dalla ex-moglie (cfr. doc. E al-
legato al ricorso del 28 agosto 2014, atto 1 dell’incarto TAF). Il Tribunale
ritiene tuttavia che i legami tra A._______ ed i figli non possono essere
ritenuti come sufficientemente stretti e realmente vissuti. Come testé rile-
vato il ricorrente non esercita l’autorità parentale sui figli D._______ e
E._______, i quali dalla separazione dei genitori avvenuta nel 2002 sono
sempre stati affidati alle cure esclusive della madre. Oltre a ciò giova ricor-
dare che il diritto di visita di cui beneficia l’interessato è alquanto limitato e
non corrisponde agli standard usuali, ossia un weekend ogni due settimane
e la metà delle vacanze scolastiche. Sebbene il giudice del divorzio abbia
auspicato un’estensione del diritto di visita in favore di A._______, occorre
rilevare che dai documenti agli atti non figurano elementi che inducano a
pensare che i rapporti tra l’interessato da una parte ed D._______,
E._______ e l’ex-moglie dall’altra condurranno a detta estensione.
6.6.11 Quo alla relazione economica tra il ricorrente ed i figli, emerge che
il 28 maggio 2013 il Pretore di Lugano ha disposto il pagamento da parte
del ricorrente di fr. 200.– mensili in favore di ciascun figlio, assegni familiari
esclusi; è stato altresì deciso che questi contributi di mantenimento sono
dovuti fino alla maggiore età dei figli e che a partire dal diciottesimo anno
di età di D._______, il contributo in favore di E._______ sarà aumentato a
fr. 400.– mensili, assegni familiari esclusi (cfr. sentenza di divorzio della
Pretura di Lugano […] del 28 maggio 2013, incarto Simic […], pag. 126).
Il Tribunale costata come, sebbene attualmente sembra che A._______ ri-
spetti l’obbligo di versare regolarmente la pensione alimentare in favore di
D._______ e E._______, in passato egli non ha adempiuto a tale dovere.
Dagli atti all’inserto risulta in effetti che l’USSI ha provveduto al versamento
anticipato in vece del ricorrente di 60 mensilità in favore dei figli, per un
ammontare totale di fr. 18’010.45 e che il pagamento di questi anticipi da
parte del citato ufficio cantonale è cessato il 1° dicembre 2010, allorquando
A._______ ha esaurito il diritto alle prestazioni dell’USSI (cfr. dichiarazione
dell’USSI del 10 luglio 2014, incarto Simic […], pag. 208).
6.6.12 Ne discende che alla luce di quanto esposto ai considerandi prece-
denti, ed in particolare vista l'assenza di legami familiari con l’ex-moglie e
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Pagina 17
soprattutto di legami sufficientemente stretti e vissuti, sia sul piano econo-
mico che affettivo-relazionale, con i figli D._______ e E._______, il Tribu-
nale non ritiene che A._______ può prevalersi del diritto al rispetto della
vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine del rinnovo di un
permesso di dimora, e ciò nonostante egli si trova in Svizzera già dal 2000.
Il ricorrente non può nemmeno prevalersi della disposizione più favorevole
dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr per quanto concerne l'interesse dei fanciulli in
quanto egli si trova nella situazione di un genitore non avente né l'autorità
parentale, né l'affidamento dei figli, ma al contrario esercita unicamente un
diritto di visita limitato. È altresì d'uopo sottolineare che il rientro del ricor-
rente in Albania non comporterebbe l'interruzione di ogni legame con i mi-
nori, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi
elettronici (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_979/2013 del 25 feb-
braio 2014 consid. 6.2; 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 5.5) e
visite mediante brevi soggiorni (cfr. sentenza del TF 2C_560/2011 del
20 febbraio 2012 consid. 8.1 in fine).
6.7 Il aggiunta a quanto poc’anzi esposto, il Tribunale osserva che durante
la sua permanenza in Svizzera l’interessato non ha sempre tenuto un com-
portamento rispettoso dell’ordine pubblico, in quanto il 5 dicembre 2011 è
stato oggetto di una condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote gior-
naliere da fr. 60.– cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e ad una
multa di fr. 300.–, per il reato di aggressione.
6.8 Nell’ambito dell’analisi delle condizioni poste dall’art. 50 cpv. 1 lett. b
LStr è infine opportuno osservare che nulla giova alla posizione del ricor-
rente la documentazione che l’autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale
in data 18 agosto 2016 (cfr. lett. O. supra), da cui si evince che l’interessato
è autorizzato a risiedere in un appartamento di G._______.
7.
Occorre ora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera si impone
per uno degli altri motivi di cui all'art. 31 cpv. 1 OASA. In casu, tenuto conto
dell'età di A._______, del fatto che agli atti non risulta che egli soffre di
problemi di salute, del comportamento tenuto in Svizzera, della situazione
familiare, della presenza di importanti debiti, della durata del soggiorno in
territorio elvetico e delle possibilità di reinserimento in Albania, il Tribunale
considera che alla luce dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA non è possibile
riconoscere l'esistenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1
lett. b LStr.
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Pagina 18
8.
In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla
conclusione che la SEM, con la sua decisione del 15 luglio 2014, non ha
abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non
adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la
sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fat-
tispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi
dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 50
cpv. 1 lett. b LStr ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso par-
ticolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30
cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione (cfr. sentenze del
TAF C-3450/2011 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.7; C-6133/2008 del 15 lu-
glio 2011 consid. 8.3).
9.
9.1 Nella misura in cui il ricorrente non ottiene la proroga del permesso di
dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo
rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr.
9.2 In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'am-
missione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
9.3 Dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Albania possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione è quindi am-
missibile. Non risulta nemmeno che la situazione in Albania sia caratteriz-
zata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica.
L'esecuzione quindi ragionevolmente esigibile essendo egli in buona salute
e potendosi presumere che disponga di rete sociale e famigliare. Infine non
risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), il ricorrente, usando della neces-
saria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpa-
trio.
9.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile.
F-4825/2014
Pagina 19
10.
In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non
avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di ap-
prezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto
o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dun-
que essere respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo spese versato il 19 settembre 2014.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– autorità cantonale, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: