B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-4948/2017
Sen t en z a d e l 1 7 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Susanne Genner, Fulvio Haefeli,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata da SOS Ticino, Consultorio giuridico,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di un passaporto per stranieri.
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Fatti:
A.
A._______ (la ricorrente), nata il …, di madre etiope e di padre eritreo, con
una figlia che vive in Etiopia, al momento senza documenti comprovanti la
sua cittadinanza, è titolare di un permesso per stranieri ammessi
provvisoriamente (permesso F) e risiede in Ticino (cfr., per più dettagli a
proposito delle due procedure d’asilo della ricorrente, unitamente ad una
procedura di riconsiderazione, le sentenze del Tribunale amministrativo
federale D-7589/2009 del 2 agosto 2011 [cittadinanza ritenuta: etiope; non
riconoscimento della qualità di rifugiata; allontanamento ammissibile] e D-
2098/2014 del 21 agosto 2014 [allontanamento inesigibile; ammissione
provvisoria]).
B.
B.a Nel gennaio 2015 e nel novembre 2016, la ricorrente ha richiesto alle
autorità ticinesi nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il
rilascio di un documento di viaggio per stranieri, manifestando la sua
intenzione di recarsi in Etiopia al fine di cercare sua figlia, di cui non aveva
più notizie ormai da quattro anni. Nei suoi scritti indirizzati alle autorità
ticinesi e alla SEM, la ricorrente ha spiegato di avere vissuto tutta la sua
vita in Etiopia, ma di non essere mai stata titolare di un passaporto di
questo paese, ed ha esposto i passi da lei intrapresi, per lettera e recandosi
di persona all’ambasciata etiope a Ginevra, allo scopo di ottenere il rilascio
di un passaporto, senza tuttavia riuscire nel suo intento.
B.b Dal canto suo, la SEM ha informato la ricorrente, in un primo tempo,
che se avesse dovuto presentarsi personalmente in Etiopia per ottenere
un passaporto nazionale, avrebbe dovuto richiedere all’ambasciata etiope
a Ginevra un’attestazione confermante l’obbligatorietà della sua presenza
sul posto nonché un lasciapassare, in base ai quali la SEM avrebbe poi
rimesso alla ricorrente una lettera per l’ambasciata svizzera ad Addis
Abeba per l’apposizione di un visto di ritorno sul suo nuovo passaporto
etiope. In un secondo tempo, riferendosi ad ulteriori informazioni fornite
dalle autorità etiopi, la SEM ha comunicato alla ricorrente che, prima di
poter eventualmente ottenere un passaporto per stranieri, doveva chiarire
la questione della sua nazionalità, cercando di procurarsi presso le autorità
del suo luogo d’origine in Etiopia, per il tramite di un terzo munito di una
procura, un atto di nascita da far poi autenticare dal Ministero degli affari
esteri etiope e da presentare in seguito all’ambasciata etiope a Ginevra
con la richiesta di passaporto.
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B.c In definitiva, la ricorrente ha chiesto alla SEM di pronunciarsi sulla sua
domanda di rilascio di un documento di viaggio per stranieri mediante una
decisione formale suscettibile di ricorso.
C.
Il 31 luglio 2017, la SEM ha respinto la domanda formulata dalla ricorrente,
facendo valere, in sostanza, che la stessa non si sarebbe adoperata
sufficientemente per procurarsi un passaporto nazionale etiope presso le
autorità competenti del suo paese.
D.
Il 31 agosto 2017, in disaccordo con questa decisione, la ricorrente ha adito
il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal
pagamento delle spese processuali, che le sia rilasciato un documento di
viaggio per stranieri. Con l’impugnativa, la ricorrente ha esibito diversi
documenti (allegati 1 a 24), tra cui copie delle sue lettere alle autorità
ticinesi e alla SEM, nonché una copia di uno scritto dell’ambasciata etiope
a Ginevra, del 18 agosto 2016 (allegato 16), in cui è specificato che, per il
rilascio di un passaporto nazionale, è indispensabile presentare un atto di
nascita originale, una copia del precedente passaporto e una copia del
permesso di soggiorno valido in Svizzera.
Nel merito, la ricorrente sottolinea essenzialmente di avere fatto tutto il
possibile per cercare di acquisire un documento d’identità etiope, purtroppo
senza successo, precisando che “il mancato ottenimento di un passaporto
etiope non sembra potersi imputare a semplici ritardi amministrativi, ma si
concretizza in un ostacolo divenuto oggettivamente insormontabile”
(ricorso, § 4, pag. 8).
E.
L’11 settembre 2017, questo Tribunale ha esentato la ricorrente dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali,
dando avvio nel contempo allo scambio degli scritti.
F.
Il 22 settembre 2017, la SEM ha risposto al ricorso, pretendendo che la
ricorrente non abbia fornito sufficienti prove dei suoi sforzi per accertare la
sua cittadinanza in vista dell’ottenimento di un passaporto nazionale
etiope, ed ha quindi proposto di respingere il ricorso.
G.
Il 27 novembre 2017, la ricorrente ha replicato alla SEM. Passando in
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rivista gli sforzi intrapresi per ottenere un documento d’identità nazionale
dall’ambasciata etiope a Ginevra, la ricorrente rileva che, visto il loro
insuccesso, la sola possibilità di procacciarsi un passaporto nazionale
sarebbe quella di recarsi in Etiopia grazie ad un passaporto per stranieri
rilasciato dalla SEM a questo scopo, da cui la necessità di accogliere il
ricorso.
H.
Il 9 gennaio 2018, la SEM ha duplicato, ricordando che, secondo le
indicazioni scritte fornite alla ricorrente dall’ambasciata etiope a Ginevra,
per richiedere un passaporto è indispensabile presentare un atto di nascita
originale, una copia del precedente passaporto e una copia del permesso
di soggiorno valido in Svizzera. In proposito, la SEM afferma che la
ricorrente non ha consegnato alle autorità diplomatiche etiopi nessun
documento comprovante la sua nazionalità, per cui non si può rimproverare
nulla alle dette autorità. La SEM conclude così al rigetto del ricorso.
I.
Il 26 febbraio 2018, la ricorrente si è espressa sulla duplica della SEM,
ribadendo sostanzialmente il suo modo di vedere le cose, con l’aggiunta
che, date le circostanze particolari della sua vicenda, non sarebbe
nemmeno possibile determinare con certezza l’esistenza di un diritto al
rilascio di un passaporto etiope.
J.
L’11 aprile 2018, la SEM ha brevemente reiterato la sua conclusione
tendente al respingimento del ricorso.
K.
Il 12 aprile 2018, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia
dell’ultima breve comunicazione della SEM, concludendo nel contempo,
riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti in causa,
lo scambio degli scritti.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
(TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32
LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 31 luglio 2017 (rifiuto di rilasciare un passaporto per stranieri), che non
rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a
giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione
in materia di diritto degli stranieri, la presente sentenza non può essere
impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83
lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, la ricorrente ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto
dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta
quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
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determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sul rifiuto da parte della SEM di rilasciare alla
ricorrente un passaporto per stranieri, e ciò in base al motivo che
quest’ultima non può essere considerata come sprovvista di documenti di
viaggio ai sensi della legge e della giurisprudenza svizzere.
4.
Fondandosi sulla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005,
parzialmente modificata e ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019,
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20 [LStr,
RU 2018 3171]; N.B.: le modifiche materiali in questione sono ininfluenti
sulla trattazione della presente procedura), nonché sulla legge del 26
giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), sulla Convenzione del 28 luglio
1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e sulla Convenzione del 28
settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (0.142.40), il Consiglio federale
ha emanato l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per
stranieri del 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5), in vigore dal 1° dicembre
2012.
L’ODV ha subito diverse modifiche dal 2015 al 2019, tra cui le ultime tre
entrate in vigore rispettivamente il 1° marzo 2017 (RU 2017 563), il 15
settembre 2018 (RU 2018 3129) e il 1° giugno 2019 (RU 2019 1475).
In virtù delle norme transitorie, alle procedure relative al rilascio di un
documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore dell’ODV,
si applica il nuovo diritto (art. 32 ODV). Ciò premesso, siccome in concreto
la decisione impugnata è stata emanata il 31 luglio 2017, è applicabile
ratione temporis l’ODV nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2017 al
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14 settembre 2018. Gli articoli dell’ODV sono pertanto citati, nel prosieguo,
secondo il loro tenore durante il detto periodo.
5.
5.1 Durante il suo soggiorno in Svizzera, lo straniero deve essere in
possesso di un documento di legittimazione (nazionale) valido (art. 89
LStrI). In assenza di documenti di legittimazione lo straniero è tenuto a
procurarseli o collaborare a questo fine con le autorità (art. 90 lett. c LStrI).
I documenti di viaggio secondo l'art. 1° cpv. 1 ODV (titoli di viaggio per
rifugiati, passaporti per stranieri e documenti di viaggio sostitutivi per
stranieri) costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri;
con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero
(art. 12 cpv. 1 ODV). Pertanto, i detti documenti non sostituiscono un
passaporto (nazionale) valido riconosciuto dalla comunità internazionale
(cfr. sentenza TAF C-5873/2011 del 26 giugno 2013 consid. 5).
Uno straniero che è privo di documenti di legittimazione, ma che è titolare
di un permesso di domicilio, ha diritto ad un passaporto per stranieri (art.
59 cpv. 2 lett. c LStrI e 4 cpv. 1 ODV).
Può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) essere rilasciato dalla SEM un
passaporto per stranieri a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio,
ma titolare di un permesso di dimora (art. 4 cpv. 2 ODV), come pure ad una
persona ammessa provvisoriamente e sprovvista di documenti di viaggio
se la SEM ne autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'art. 9 ODV,
in particolare per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche
strettamente personali (art. 1° cpv. 1 lett. b e 4 cpv. 4 ODV).
5.2 Le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM
un documento di viaggio o un visto di ritorno, segnatamente (a) in caso di
grave malattia o di decesso di un congiunto (i genitori, i nonni, i fratelli e le
sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge) oppure
(b) per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente
personali (art. 9 cpv. 1 e 3 ODV).
È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi dell’ODV lo
straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e: (a) dal quale non si può pretendere che si
adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di
provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio;
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o (b) per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (in
tedesco: “für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich
ist”; in francese: “qu'il est impossible de lui procurer des documents de
voyage”; art. 10 cpv. 1 ODV).
Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti
autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di
documenti di viaggio (art. 10 cpv. 2 ODV).
Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di
protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità
competenti del loro Stato d'origine o di provenienza (art. 10 cpv. 3 ODV;
cfr. anche DTAF 2014/23 consid. 5.2).
L'assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell'ambito
dell'esame della domanda (art. 10 cpv. 4 ODV).
5.3 Dal canto suo, la giurisprudenza ha precisato che la questione
dell’impossibilità di procurarsi dei documenti di viaggio nazionali deve
essere analizzata in base a criteri oggettivi, non soggettivi (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1, con i
relativi riferimenti). L’impossibilità è oggettiva quando, nonostante lo
straniero intraprenda tutti i passi necessari in vista di procacciarsi un
documento di viaggio nazionale, la sua richiesta è rifiutata dalle autorità del
suo paese senza motivi sufficienti (cfr., tra le altre, le sentenze TAF F-
1163/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, e C-5873/2011 del 26 giugno
2013 consid. 4.4). Peraltro, spetta allo straniero fornire la prova
dell’impossibilità oggettiva di ottenere un passaporto nazionale valido da
parte delle autorità del suo paese (cfr., in particolare, la sentenza TAF F-
525/2018 del 4 aprile 2019 consid. 6.2, con i diversi riferimenti
giurisprudenziali).
5.4 È utile ancora ricordare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva
competenza del paese d'origine della persona interessata, il quale decide
sulla base di procedure e modalità previste dal suo diritto nazionale. In altri
termini, il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della
competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che
vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr., in questo
rispetto, l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico
del Dipartimento degli affari esteri, del 17 febbraio, 17 giugno e 23 luglio
1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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[GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C, all’indirizzo
Internet: ).
6.
6.1 In concreto, la ricorrente, la cui domanda d’asilo è stata respinta nel
2011, è titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente
(permesso F; cfr. consid. A), dimodoché non ha diritto ad un passaporto
per stranieri (art. 59 cpv. 2 lett. c LStrI e 4 cpv. 1 ODV; cfr. consid. 5.1).
Cionondimeno, la ricorrente può ottenere un passaporto per stranieri se è
priva di documenti di viaggio ai sensi dell’ODV, ossia se non possiede ed
è oggettivamente impossibilitata a procurarsi un documento nazionale di
legittimazione valido (etiope od eritreo), e se necessita del passaporto per
stranieri al fine di sbrigare determinate pratiche urgenti all’estero (art. 4 cpv.
2 lett. b, 9 cpv. 1 lett. b e 10 cpv. 1 lett. b ODV; cfr. consid. 5.1, 5.2 e 5.3).
6.2 Dall’incarto risulta senza equivoci che la ricorrente non possiede né un
passaporto etiope, né un passaporto eritreo. Bisogna pertanto esaminare
se questo stato di cose sia dovuto ad un’impossibilità oggettiva oppure se
sia imputabile alla ricorrente, nel senso che quest’ultima non avrebbe
profuso, per quanto è dato di sapere a questo Tribunale fino ad oggi (cfr.
consid. 2), tutti gli sforzi necessari per procurarsi un documento di
legittimazione nazionale.
6.3 Rispetto agli sforzi intrapresi per procacciarsi un passaporto etiope, la
ricorrente ha contattato a più riprese l’ambasciata di questo paese a
Ginevra, sia per scritto, sia recandosi sul posto (cfr. ricorso, allegati 10, 11
e 12). Per valutare l’intensità e l’esito di tali sforzi, alla luce delle esigenze
legali e giurisprudenziali, determinante è lo scritto dell’ambasciata etiope a
Ginevra, del 18 agosto 2016 (cfr. ricorso, allegato 16), dal tenore seguente:
“… the Consular Section … issues passport pursuant to the fulfillment of
certain requirements such as an original Birth certificate, copy of her
previous passport and a copy of a valid residence permit in Switzerland. In
this case, Mrs. … couldn’t produce an original Birth certificate and a copy
of her passport because she didn’t have passport at all before and
therefore the consular office couldn’t issue a passport by the name of the
applicant until fulfilled the criteria required”. In base a questo documento, e
a prescindere dalla produzione dell’atto di nascita originale, appare palese,
dato il carattere cumulativo delle condizioni da soddisfare, che la ricorrente
non può farsi rilasciare un passaporto eritreo in Svizzera, perché non
possiede (e non ha mai posseduto) un tale passaporto e non è dunque in
grado di esibirne una copia (cfr. anche ricorso, allegato 14). Questo implica
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che la ricorrente è oggettivamente impossibilitata, nel senso della legge e
della giurisprudenza, ad ottenere un passaporto etiope in Svizzera, nella
misura in cui l’ambasciata etiope a Ginevra può soltanto procedere ad un
rinnovo dei passaporti di cittadini etiopi sulla base di (copie di) passaporti
esistenti scaduti o prossimi a scadere.
Sotto questo profilo, la SEM non può quindi legittimamente rimproverare
alla ricorrente di non aver effettuato tutti i passi necessari per tentare di
ottenere il passaporto etiope, dimodoché la motivazione della decisione
impugnata non è sostenibile. Questo non significa ancora che la decisione
in senso stretto (rifiuto di rilasciare un passaporto per stranieri) non sia
conforme al diritto federale (art. 49 PA).
7.
7.1 Bisogna ora chinarsi su un altro aspetto della fattispecie. La ricorrente
non sembra avere preso in considerazione la possibilità di acquisire un
passaporto eritreo, verosimilmente per il fatto che intende recarsi presso
sua figlia in Etiopia. In questo rispetto, è doveroso rimarcare che, siccome
la ricorrente è fondamentalmente tenuta, secondo la legge e la
giurisprudenza (cfr. consid. 5), a fare tutto il possibile per procurarsi un
documento di legittimazione nazionale valido, la questione dell’ottenimento
di un passaporto eritreo non può essere semplicemente ignorata ai fini
della presente procedura. Tanto più che è la stessa ricorrente ad avere
scritto alla SEM, il 6 luglio 2015, “di essere cittadina eritrea, in quanto
questa era la cittadinanza di mio padre. In corso di procedura [relativa alla
seconda domanda d’asilo] ho prodotto un documento attestante la
cittadinanza di mio padre … vi chiedo che possa essere indicata
correttamente la mia cittadinanza eritrea, quale acquisita per via paterna”
(cfr. ricorso, allegato 6).
Tuttavia, alla luce dei documenti che compongono l’incarto, si ha
l’impressione che la SEM abbia potuto, per così dire, fuorviare la ricorrente
incitandola a sbrigare unicamente le formalità per ottenere il passaporto
etiope, senza renderla attenta anche alla possibilità di acquisire il
passaporto eritreo. Questa impressione è, del resto, confermata dalla
decisione impugnata, che è completamente silente su questo aspetto della
vicenda. In quest’ottica, il comportamento della SEM è stato perlomeno in
parte equivoco, nel senso che, al posto di indicare alla ricorrente che
avrebbe dovuto, se del caso, anche tentare di ottenere il passaporto
eritreo, si è limitata a fare riferimento al passaporto etiope. È quindi
necessario chiedersi se la ricorrente non possa eventualmente prevalersi
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Pagina 11
della protezione della buona fede in relazione alle aspettative che la SEM
avrebbe fatto nascere in lei, ossia che, se non avesse potuto procurarsi il
passaporto etiope dopo avere profuso tutti gli sforzi necessari, avrebbe
verosimilmente ottenuto un passaporto per stranieri.
7.1.1 Secondo la giurisprudenza, il principio della buona fede, ancorato
negli art. 5 cpv. 3 e 9 della Costituzione federale (RS, 101), conferisce
all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si
conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano
la legittima fiducia posta in esse (“Anspruch auf Schutz des berechtigten
Vertrauens”; cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 e 129 I
161 consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione
dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un
amministrato di appellarvisi, anche se errate, a condizione che le seguenti
condizioni siano cumulativamente adempiute: (a) l'autorità è intervenuta in
una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa
ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato
non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità
dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale
indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe
rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in
materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso.
L’amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua
buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si
oppongano (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, con i relativi riferimenti;
sentenze TAF B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 14 e A-
1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3).
7.1.2 In concreto, anche se si volesse ammettere che le condizioni
espresse alle lettere (a) a (e) siano adempiute, benché ciò non sembri
essere il caso per la condizione formulata alla lettera (e), la ricorrente non
potrebbe beneficiare della protezione della sua buona fede, e ciò poiché
sussiste un interesse pubblico preponderante, a carattere internazionale,
a riconoscere e rispettare la competenza sovrana di ogni Stato in materia
di passaporti per i suoi cittadini e le sue cittadine. Questo implica che, prima
che la Svizzera possa eventualmente accordare un passaporto per
stranieri alla ricorrente, è necessario che quest’ultima intraprenda tutto
quanto da lei esigibile anche per procacciarsi un passaporto eritreo presso
il Consolato generale d’Eritrea a Ginevra o il Consolato onorario d’Eritrea
a Zurigo (cfr. consid. 5.4).
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7.2 Alla luce degli argomenti che precedono, non si può considerare che la
ricorrente abbia effettuato tutti i passi necessari per tentare di acquisire un
documento di legittimazione nazionale valido. Così, spetta ora alla
ricorrente intraprendere quanto richiesto per cercare di procurarsi il
passaporto eritreo. In caso d’insuccesso comprovato, per ragioni oggettive,
dei suoi sforzi (cfr. consid. 5.3), la ricorrente potrà di nuovo chiedere alla
SEM di rilasciarle un passaporto per stranieri.
8.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata con sostituzione dei motivi (cfr., in questo rispetto, la sentenza
TAF F-1021/2018 del 17 agosto 2018 consid. 6.2).
9.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, la ricorrente è stata esentata dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. E). Pertanto,
nonostante l’esito negativo del ricorso, non le si addossano spese
processuali.
Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art.
7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità
federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-
TAF).
F-4948/2017
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (raccomandata);
– all’autorità inferiore (n. di rif. … / …; incarto SYMIC di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: