B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 11.07.2018
(2C_593/2018)
Corte VI
F-5101/2016
Sen t en z a d e l 5 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli,
Piazza Cioccaro 8, casella postale 5704,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-5101/2016
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Fatti:
A.
A._______, cittadino dominicano nato il (…), in data 29 settembre 2015 è
stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano ad una pena
detentiva di due anni e sei mesi, di cui ventuno sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, per i reati di infrazione aggravata alla
LStup (RS 812.121), riciclaggio di denaro, tentata coazione ripetuta, sog-
giorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione.
B.
A seguito della citata condanna, e meglio il 15 marzo 2016, la Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) ha preso contatto con l’interessato, comu-
nicandogli l’intenzione di pronunciare nei suoi confronti una decisione di
divieto d’entrata in Svizzera e dandogli la possibilità di esprimersi al propo-
sito.
C.
Il 15 aprile 2016 A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore,
ha inoltrato una presa di posizione nella quale ha invocato di essere co-
sciente della gravità dei reati commessi, ma nel contempo ha asserito di
non essere intenzionato a ripetere i medesimi errori. In merito alla sua si-
tuazione personale l’interessato ha affermato di intrattenere una relazione
con B._______, connazionale titolare di un permesso di domicilio in Sviz-
zera, e che da detto rapporto in data (…) è nata C._______, da egli rico-
nosciuta il (…). L’interessato ha poi espresso l’intenzione di unirsi in matri-
monio con la compagna non appena avesse ottenuto il divorzio dalla mo-
glie, D._______, cittadina italo-dominicana residente in Italia, nonché di
trasferirsi in Svizzera con la neocostituita famiglia e di contribuire al man-
tenimento di quest’ultima. A._______ ha in seguito sottolineato come
l’eventuale pronuncia nei suoi confronti di una misura di divieto d’entrata
costituirebbe un grave pregiudizio per le relazioni familiari, a maggiore ra-
gione se esteso all’insieme degli Stati Schengen, postulando al massimo
la pronuncia di un formale avvertimento. L’interessato ha infine invocato di
non avere mai subito condanne, ad eccezione del giudizio emanato in data
29 settembre 2015 dalle autorità penali ticinesi.
D.
A complemento delle testé citate osservazioni, l’11 maggio 2016
A._______ ha prodotto dinanzi alla SEM una copia del casellario giudiziale
italiano, su cui non figurano iscrizioni.
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Pagina 3
E.
Il 19 luglio 2016 la SEM ha emanato nei confronti dell’interessato una de-
cisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di
dieci anni, ovvero fino al 18 luglio 2026. L'autorità inferiore ha motivato la
misura di allontanamento in virtù della violazione e dell’esposizione a peri-
colo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso
di A._______ rappresenta. La SEM ha in particolare messo in evidenza
che i reati commessi riguardassero un grande quantitativo di sostanze stu-
pefacenti contraddiste per l’alto grado di purezza. La SEM ha sottolineato
come l’interessato abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo arrivo in
Svizzera per mero scopo di lucro, non essendo egli un consumatore. In
merito alla situazione familiare l’autorità federale di prime cure ha osser-
vato che A._______ non può prevalersi dei diritti conferiti dall’ALC (RS
0.142.112.681), in primo luogo poiché non risulta che la moglie ne abbia
fatto uso, e secondariamente siccome i coniugi vivevano separati da di-
verso tempo, intrattenendo l’interessato una relazione con un’altra donna
da cui ha anche avuto una figlia, il richiamo all’ALC costituirebbe un abuso
di diritto. In relazione al legame sentimentale con l’attuale compagna e la
figlia, la SEM ha considerato che detti legami non raggiungano un’intensità
sufficiente per essere tutelati dall’art. 8 CEDU. Non ravvisando interessi
privati preponderanti, e considerando elevato il rischio di recidiva, l’autorità
inferiore ha ritenuto giustificata l’emanazione di un divieto d’entrata di lunga
durata e l’iscrizione del medesimo nel sistema d’informazione Schengen
(SIS).
F.
Il 22 agosto 2016 l’interessato è insorto contro la decisione della SEM del
19 luglio 2016 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento. Il ricorrente si è
principalmente richiamato alle argomentazioni esposte in occasione della
presa di posizione del 15 aprile 2016 dinanzi all’autorità intimata.
A._______ ha altresì chiesto al Tribunale di restituire l’effetto sospensivo
tolto dalla SEM ad un suo eventuale ricorso. A sostegno di detta richiesta
l’interessato ha invocato l’art. 8 CEDU ed in particolare l’impossibilità di
vedere la figlia qualora la misura di divieto d’entrata fosse mantenuta fino
all’emanazione della decisione di merito da parte dello scrivente Tribunale.
G.
Con decisione incidentale del 31 agosto 2016 il Tribunale ha accolto la ri-
chiesta di restituzione dell’effetto sospensivo ed ha nel contempo ingiunto
il versamento di un anticipo delle presunte spese processuali. A._______
ha tempestivamente ottemperato a tale obbligo.
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Pagina 4
H.
In data 14 settembre 2016 l’interessato, agendo per il tramite di un secondo
patrocinatore, ha inoltrato al Tribunale un ulteriore atto ricorsuale, nel quale
ha sostanzialmente ripetuto le argomentazioni sollevate in precedenza,
con la precisazione che nel frattempo, ovvero il (…), egli ha contratto ma-
trimonio con la compagna B._______ a E._______ (Repubblica Domini-
cana).
I.
Il 17 ottobre 2016 il Tribunale ha invitato A._______ a regolarizzare la pro-
pria situazione in merito alla rappresentanza processuale, ritenuto come in
caso contrario avrebbe considerato l’avv. Genetelli quale suo rappresen-
tante per la durata della presente procedura.
J.
In data 24 ottobre 2016 il secondo patrocinatore ha comunicato di rinun-
ciare al mandato di rappresentazione del ricorrente.
K.
Chiamata ad esprimersi nel merito dei gravami interposti da A._______, il
6 gennaio 2017 la SEM ha presentato la proprie osservazioni, ritendendo
che i comportamenti delittuosi dell’insorgente giustifichino l’applicazione
dell’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr (RS 142.20) e la conseguente pronuncia di
un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni. L’autorità inferiore ha
pertanto postulato l’integrale conferma della decisione del 19 luglio 2016.
L.
Il ricorrente ha presentato un atto di replica il 10 febbraio 2017 nel quale
ha unicamente e nuovamente precisato di essersi unito in matrimonio con
la compagna, diversamente da quanto indicato nel ricorso del 22 ago-
sto 2016.
M.
La SEM si è nuovamente espressa con duplica del 20 marzo 2017, affer-
mando in primo luogo che il matrimonio contratto da A._______ dopo
l’emanazione della decisione impugnata con una cittadina straniera al be-
neficio di un permesso di domicilio in Svizzera non le consente di modifi-
care il proprio apprezzamento della fattispecie. Con riferimento alle rela-
zioni con la moglie e la figlia, l’autorità inferiore ha osservato come non
risulti che le stesse raggiungano un’intensità sufficiente acciocché siano
tutelate dall’art. 8 CEDU, circostanza che del resto nemmeno l’interessato
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invoca. La SEM ha altresì costatato come dopo diversi mesi dalla celebra-
zione del matrimonio non risulti che il ricorrente abbia postulato il rilascio
di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare presso le compe-
tenti autorità migratorie cantonali, competenti per statuire in merito ad una
tale richiesta qualora vi sia un divieto d’entrata. L’autorità intimata ha non-
dimeno ritenuto che il matrimonio di A._______ sia suscettibile di influen-
zare lo statuto di quest’ultimo in Italia, in particolare potrebbe avere degli
effetti sul permesso di soggiorno rilasciato in precedenza in quel paese a
seguito del primo matrimonio con una cittadina della vicina Penisola, di
conseguenza ha provveduto ad informare gli uffici italiani preposti in mate-
ria di migrazione.
N.
In data 5 maggio 2017 l’insorgente ha presentato delle ulteriori osserva-
zioni, contestando la posizione della SEM secondo cui le sue relazioni fa-
miliari non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente ai sensi
dell’art. 8 CEDU. Al proposito egli ha affermato di risiedere in Italia e di
recarsi in Svizzera presso la moglie e la figlia ogni fine-settimana, nonché
di contribuire, nel limite delle proprie capacità, al mantenimento del nucleo
familiare. A._______ ha infine dichiarato di avere avviato una pratica volta
all’ottenimento del ricongiungimento familiare presso la rappresentanza el-
vetica a Milano, passo non svolto in precedenza in quanto era sua inten-
zione attendere l’esito del presente procedimento.
O.
Il 23 maggio 2017 la SEM ha trasmesso al Tribunale una copia della deci-
sione emanata in data 19 maggio 2017 dal Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) nei confronti dell’in-
teressato, nella quale la domanda di rilascio di un permesso di dimora è
stata respinta.
P.
Invitata ulteriormente ad esprimersi, il 9 giugno 2017 l’autorità inferiore ha
considerato che le osservazioni del ricorrente inoltrate il 5 maggio 2017
non le consentono di considerare diversamente la fattispecie, di conse-
guenza ha nuovamente postulato la conferma della decisione impugnata
da parte dello scrivente Tribunale.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola-
mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la
LStr preveda disposizioni più favorevoli.
3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un
cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto
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di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque
sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a
carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con
l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono am-
messi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una
carta d'identità o di un passaporto validi.
3.3 Nel caso concreto il Tribunale ritiene che il ricorrente non possa preva-
lersi di un diritto derivato ai sensi dell’ALC avendo egli divorziato dalla
prima moglie, di cittadinanza anche italiana, ed essendo la sua attuale con-
sorte e la figlia unicamente cittadine dominicane.
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione
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dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno
Stato firmatario per un'infrazione punibile con una pena privativa della li-
bertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 codice fron-
tiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli
Stati parte al citato accordo possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una
persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con
l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere
sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rap-
presenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).
4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am-
missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce
che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso
di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un
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crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o
un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione
(lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo,
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi-
stano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed.
2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
5.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
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16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di dieci anni, ossia fino al 18 luglio 2026, ritenendo che
con il suo agire delittuoso in Svizzera egli abbia gravemente violato l’ordine
e la sicurezza pubblici giusta l’art. 67 LStr, vista la condanna pronunciata il
29 settembre 2015 dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva
di due anni e sei mesi per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di
denaro, tentata coazione ripetuta, nonché infrazione alla LStr (soggiorno
illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione).
6.2 I fatti che hanno condotto alla citata sentenza penale, per quanto con-
cerne l’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, vertevano su un
traffico di complessivi 597,70 grammi di cocaina, commesso nel periodo
compreso tra il giugno 2014 ed il 24 marzo 2015. Attorno a quest’attività il
ricorrente si è inoltre prodigato in altri atti criminali, in particolare nel mede-
simo periodo ha riciclato i proventi di detto traffico di stupefacenti per un
importo complessivo di fr. 3'298.95, ha minacciato in più occasioni tra il
gennaio ed il marzo 2015 un acquirente della cocaina da egli smerciata, ha
risieduto illegalmente a F._______ tra l’agosto 2014 ed il 24 marzo 2015
ed ha esercitato delle attività lucrative sprovvisto del necessario permesso
in almeno due occasioni.
6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
7.
7.1 Come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4.1 supra) il divieto d'entrata
in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni.
Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata
della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente
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Pagina 11
da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto
a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne di-
scende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei
confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di
cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare
alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio
dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.
7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio del 18 novembre 2009 concer-
nente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Sviz-
zera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio
[direttiva 2008/115/CE] [sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente
una modifica della LStr [controllo di confine automatizzato, consulenti in
materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737,
pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata
può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cit-
tadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pub-
blico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa
regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione
tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non for-
nisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro du-
rata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distin-
zione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore
a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).
7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n.
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marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr
(ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
8.
8.1 Dato che l'autorità inferiore nel caso in esame ha pronunciato un divieto
d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato,
prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è sod-
disfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.2 Come si è visto i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a
A._______ riguardavano i reati di infrazione aggravata alla LStup, oltre che
di riciclaggio di denaro, di tentata coazione ripetuta, nonché di soggiorno
illegale e di attività lucrativa senza autorizzazione. In particolare per quanto
concerne l’imputazione di infrazione aggravata alla LStup il ricorrente ha
agito sull’arco di un lungo periodo di tempo, ovvero dal giugno 2014 fino
all’arresto avvenuto il 24 marzo 2015, fungendo da spacciatore per un
quantitativo di oltre mezzo chilogrammo di cocaina, e compiendo altre atti-
vità delittuose connesse, che hanno portato alle imputazioni di riciclaggio
e di ripetuta tentata coazione. Va inoltre ricordato che l’interessato ha risie-
duto illegalmente in territorio elvetico sull’arco di più mesi e vi ha esercitato
delle attività lucrative senza autorizzazione.
8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi-
tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per-
sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera
che l’ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 29 settem-
bre 2015 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secon-
dario nell'ambito del traffico di droga. Dalla lettura della citata sentenza pe-
nale si evince inoltre che A._______ si è prodigato in tale attività senza
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essere consumatore di stupefacenti, dunque non per soddisfare una sua
dipendenza, ma unicamente mosso da fini lucrativi.
8.4 Alla luce di queste considerazioni, unite agli ulteriori delitti più o meno
legati all’attività di traffico di sostanze stupefacenti e rivolti contro altri beni
giuridici particolarmente sensibili quali la libertà personale (tentata coa-
zione reiterata), l’amministrazione della giustizia (riciclaggio di denaro), ed
in materia migratoria (soggiorno illegale ed attività lucrativa senza autoriz-
zazione), il Tribunale considera che la condotta del ricorrente costituisce
un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giu-
stificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67
cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67
cpv. 3 2a frase LStr.
9.
9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata nei confronti di A._______ sia conforme al
principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli inte-
ressi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze
del caso di specie.
9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento dell’interessato dal terri-
torio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la figlia minorenne in te-
nera età e con la moglie, madre di quest’ultima, entrambe residenti in Sviz-
zera.
9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
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Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro-
tetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ecce-
zionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS-
CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai
sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile
quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo,
incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari (cfr. anche art. 36 Cost.).
9.8 Nel caso concreto il Tribunale costata che effettivamente il ricorrente è
marito di B._______, connazionale titolare di un permesso di domicilio in
Svizzera, e padre di C._______, minorenne anch’essa residente in territo-
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rio elvetico unitamente alla madre. Nondimeno nell’ambito della valuta-
zione della proporzionalità della misura litigiosa e degli interessi in gioco in
applicazione del testé citato art. 8 cpv. 2 CEDU e dell’art. 36 Cost. non
risulta che il divieto d’entrata emanato il 19 luglio 2016 costituisce un’inge-
renza contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare di
A._______. L’insorgente non è in effetti mai stato in possesso di un per-
messo di dimora in Svizzera – una domanda in tal senso, peraltro presen-
tata dopo la pronuncia della decisione qui impugnata, è stata respinta dalla
SPOP il 19 maggio 2017 (cfr. lett. O. supra) – e non ha mai convissuto
legalmente con la moglie e la figlia. L’impossibilità di vivere con queste ul-
time non è pertanto data dalla pronuncia della misura querelata, bensì
dall’assenza di una valida autorizzazione a risiedere nella Confederazione.
Nella valutazione della presente fattispecie non deve nemmeno essere di-
menticato che il matrimonio dell’interessato è avvenuto nella Repubblica
Dominicana il (…), ovvero successivamente rispetto alle pesanti vicissitu-
dini penali, a seguito delle quali A._______ non poteva ragionevolmente
non attendersi a delle ripercussioni in merito alla facoltà di recarsi in Sviz-
zera, ma anche dopo l’emanazione del divieto d’entrata qui litigioso. Nel
corso dell’istruttoria l’interessato ha comunque sostenuto che detti legami
siano stretti ed effettivamente vissuti, in quanto egli si recherebbe ogni fine-
settimana presso le familiari e contribuirebbe al loro mantenimento econo-
mico. Dette affermazioni, peraltro non sostenute da alcun elemento proba-
torio, non permettono di discostarsi dall’apprezzamento della SEM, il Tri-
bunale ritiene infatti che la decisione impugnata non viola il diritto al rispetto
della vita privata e familiare del ricorrente. L’assenza di un permesso di
dimora in Svizzera ed altri elementi del caso di specie – come ad esempio
il fatto che il matrimonio sia stato celebrato nel paese d’origine della coppia
quando la loro figlia comune era già nata da oltre un anno – dimostrano
che le relazioni familiari potranno ragionevolmente essere mantenute no-
nostante la misura di allontanamento litigiosa, sia all’estero, sia mediante
l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione. Occorre inoltre ricordare che
A._______ avrà la possibilità di richiedere all’autorità inferiore delle so-
spensioni del divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti (cfr. art. 67
cpv. 5 LStr). Di transenna deve essere altresì osservato che il diritto di pre-
senza del ricorrente in Italia non può essere definito come certo, dato che
il motivo per cui un permesso di soggiorno era stato a suo tempo rilasciato
– ovvero il ricongiungimento familiare con la prima consorte – risulta essere
venuto meno.
9.9 Sempre con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità il di-
vieto d’entrata pronunciato nei confronti dell’interessato appare giustificato
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in ragione della gravità degli atti delittuosi commessi e del loro movente di
carattere meramente economico.
9.10 Dalle considerazioni che precedono risulta come l’interesse pubblico
all’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale
su quello privato dell’interessato ad entrarvi. Di conseguenza, da una cor-
retta valutazione degli elementi in gioco, emerge che il divieto d’entrata di
dieci anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
10.
Nell’atto ricorsuale del 22 agosto 2016 A._______ ha inoltre sostenuto che
l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS comprometterebbe i rapporti con i
familiari ed il progetto di vita comune con la moglie e la figlia. Detta censura
non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse
pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confedera-
zione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare,
visti i motivi esposti ai considerandi precedenti. L'iscrizione dell'interessato
nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale,
visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito
dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti
chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF
2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente ri-
levato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di au-
torizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di ema-
nare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. con-
sid. 4.2 supra).
11.
Da quanto esposto, discende che la SEM con la decisione del 19 lu-
glio 2016 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di ap-
prezzamento; l’autorità intimata non ha accertato in modo inesatto o incom-
pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 12 settembre 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: