B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5144/2018
Sen t en z a d e l 2 ma r z o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
Studio legale e notarile,
Via Soldino 22, casella postale 747,
6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica dominicana (RD) nato
il (…) 1979, parrucchiere di professione, si è sposato con una cittadina
binazionale dominicano-spagnola il (…) 2007, con la quale vive attual-
mente a Barcellona. Il ricorrente è padre di una figlia, nata nel 2008 e
dimorante in Spagna, nonché di due figli, venuti alla luce nel 2003, rispet-
tivamente nel 2005, che abitano nella RD con la madre del ricorrente.
B.
B.a L’11 febbraio 2016, durante un’operazione antidroga, gli inquirenti tici-
nesi hanno arrestato il ricorrente a Locarno, al domicilio di suo cugino, dove
avevano rinvenuto uno zaino contenente della cocaina. Gli inquirenti hanno
quindi proseguito la loro inchiesta, la quale è sfociata in un processo
davanti alla Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale del
Cantone Ticino.
B.b Il 29 agosto 2016, la CAC ha condannato il ricorrente ad una pena
detentiva di quattro anni e tre mesi senza condizionale, con una multa di
fr. 100.–, e ciò per infrazione aggravata, in correità, e contravvenzione alla
legislazione federale sugli stupefacenti, protrattesi da marzo 2015
all’11 febbraio 2016, nonché per riciclaggio di denaro, prodottosi ripetuta-
mente durante il periodo da marzo 2015 a febbraio 2016.
L’infrazione aggravata ha consistito nell’alienazione di 872 gr. di cocaina
(grado di purezza sconosciuto) a consumatori locali in parte identificati, e
nella detenzione, a scopo di rivendita, di 747.80 gr. netti di cocaina (grado
di purezza tra il 67.60 e il 74.10%). La contravvenzione ha consistito nel
consumo personale di 145 gr. di cocaina e nella detenzione, a tale fine, di
0.6 gr. di cocaina, come pure di una quantità imprecisata di marijuana, ma
30 gr. almeno. Il riciclaggio di denaro si è materializzato nella spedizione,
tramite corrispondenti agenzie, di fr. 8'022.– provenienti dall’alienazione di
cocaina, nonché nel cambio di fr. 9'599.10 in € 8'761.35 e di un importo di
franchi imprecisato in € 3'200.– derivanti dalla vendita di cocaina, oltre che
nel trasporto, da Zurigo a Milano, di € 45’000/50'000.–, di cui il ricorrente
sapeva o doveva presumere l’origine criminosa.
B.c Il 10 maggio 2017, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha
respinto il ricorso del ricorrente contro la sentenza della CAC. Il giudizio
della CARP è cresciuto in giudicato incontestato.
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B.d Il 14 luglio 2017, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il
collocamento del ricorrente in sezione chiusa, fissando la scadenza della
pena, riservata un’eventuale scarcerazione anticipata o posticipata,
all’11 maggio 2020.
C.
L’8 agosto 2017, su incarico della Segreteria di Stato della migrazione
(SEM), la polizia cantonale ticinese ha sentito il ricorrente in merito all’in-
tenzione della SEM di rilasciare nei suoi confronti un divieto d’entrata. Il
ricorrente ha affermato di accettare un divieto d’entrata per la Svizzera, ma
di non ritenere giusto estenderne la validità all’insieme dello spazio Schen-
gen, precisando che “la mia famiglia, mia moglie e una figlia abitano in
Spagna e io sono in possesso di un regolare permesso comunitario per-
manente per abitare in Spagna [che] scade nel 2022”. Il ricorrente ha
aggiunto di avere, in Ticino, un cugino e una zia.
D.
Il 16 luglio 2018, la SEM ha spiccato contro il ricorrente un divieto d’entrata
per la Svizzera ed il Liechtenstein valido fino al 15 luglio 2033 (quindici
anni), con segnalazione nel sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. La decisione è stata notificata al ricorrente in carcere, in
Ticino, il 16 luglio 2018.
In sostanza, basandosi sulla gravità della condanna pronunciata dalla
CAC, e confermata dalla CARP, la SEM argomenta che “il tipo ed il quan-
titativo dello stupefacente erano tali da mettere in pericolo la salute e la vita
di numerose persone”, che “[i] reati commessi […] costituiscono una mi-
naccia sufficiente degli interessi della comunità” e che “non [è] possibile un
pronostico favorevole poiché il rischio di recidiva è da considerarsi impor-
tante”. La SEM sottolinea pure che l’ingerenza pubblica, tramite il divieto
d’entrata, nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente,
è giustificata dalle circostanze, concludendo che il fatto che il ricorrente sia
titolare di un permesso di soggiorno spagnolo non osta alla segnalazione
del provvedimento nel SIS II.
E.
Il 10 settembre 2018, senza essere rappresentato da un legale, il ricorrente
ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante un ricorso con-
tro la decisione della SEM, chiedendone l’annullamento con la cancella-
zione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II. Egli ha inoltre tra-
smesso copie del suo libro di famiglia spagnolo, dell’attestato di domicilio
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di sua moglie a Barcellona, valido dal 1° giugno 2018, e di un contratto di
lavoro come parrucchiere, su modulo ufficiale dello Stato spagnolo, per una
durata limitata dal 12 giugno 2018 all’11 giugno 2019.
In sintesi, il ricorrente fonda le sue conclusioni sul suo permesso di sog-
giorno spagnolo, sostenendo che la decisione della SEM viola il diritto
dell’Unione europea nella misura in cui estende la validità del divieto d’en-
trata all’intero spazio Schengen.
F.
Il 15 ottobre 2018, il ricorrente ha inviato a questo Tribunale una copia
dell’attestato del suo domicilio a Barcellona, valido dal 3 settembre 2018,
rilevando che “questo documento non mi è mai stato richiesto dalle auto-
rità, che nel prendere la decisione di espulsione mi hanno considerato privo
di residenza”.
G.
Il 12 novembre 2018, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha versato
puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 1'200.–.
H.
Il 18 dicembre 2018, il ricorrente è stato allontanato dalla Svizzera verso la
Spagna con un volo diretto da Zurigo a Barcellona.
I.
Il 7 gennaio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto al
ricorso, chiedendone il rigetto in base agli stessi argomenti già esposti nella
decisione impugnata.
J.
Il 18 marzo 2019, dopo aver ottenuto accesso ad alcuni atti della SEM che
gli mancavano, il ricorrente, tramite il suo legale, ha replicato, rilevando che
la SEM, riguardo alla questione della segnalazione del divieto d’entrata nel
SIS II, non aveva ancora contattato le autorità spagnole per sapere cosa
intendessero fare con il permesso di soggiorno di cui egli è titolare. Il ricor-
rente ha quindi ribadito le proprie conclusioni.
K.
Il 13 maggio 2019, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha dupli-
cato, riconoscendo che “al momento della pronuncia della misura qui
impugnata non avevamo segnalato la fattispecie, per il tramite dell’ufficio
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SIRENE [Supplementary Information Request at the National Entry], alle
competenti autorità spagnole. Abbiamo provveduto a sanare tale man-
canza (copia in allegato) ed alla ricezione, vi trasmetteremo la risposta
delle competenti autorità spagnole” (la SEM ha prodotto il suo scritto del
13 maggio 2019, con cui ha invitato l’Ufficio federale di polizia [fedpol] a
contattare le dette autorità spagnole). Rilevando ancora che “quanto pre-
cede non modifica la nostra valutazione circa l’adempimento delle condi-
zioni legali per la pronuncia di un divieto d’entrata”, la SEM ha riaffermato
la sua richiesta di “respingere il ricorso in tutte le sue conclusioni”.
L.
Il 29 maggio 2019, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per cono-
scenza, una copia della duplica della SEM, e concluso in linea di principio
lo scambio degli scritti, riservando eventuali ulteriori misure istruttorie o
memorie delle parti.
M.
Il 16 gennaio 2020, questo Tribunale ha invitato la SEM ad informarlo sulla
decisione delle autorità spagnole riguardo al permesso di soggiorno del
ricorrente.
N.
Il 22 gennaio 2020, nel termine impartitole, la SEM ha comunicato a questo
Tribunale che “non avendo ricevuto risposta da parte del competente Uffi-
cio SIRENE di fedpol, abbiamo provveduto a trasmettere a quest’ultimo un
sollecito, rilevando il carattere urgente della richiesta. Purtroppo, essendo
il nostro messaggio di posta elettronica ad oggi senza riscontro, non ci è
possibile trasmettervi le informazioni richieste. Provvederemo a comuni-
carvele senza indugio appena le stesse ci saranno fornite”.
O.
Il 28 gennaio 2018, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per cono-
scenza, una copia dell’ultimo scritto della SEM.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati
all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 16 luglio 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la proce-
dura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente
l’entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può essere impu-
gnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c
cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au-
torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte-
nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione
impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA).
L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato
entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha pre-
sentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte
spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta
quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci-
sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale di-
spone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, com-
preso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento
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inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea
di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sulla decisione del 16 luglio 2018, con cui la SEM
ha spiccato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di quindici
anni (16.7.2018 – 15.7.2033), segnalandolo nel SIS II, contro il ricorrente,
il quale ne contesta sia la fondatezza, sia la segnalazione (cfr. consid. 6 e
segg.).
4.
La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i
divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019
1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli
art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per la presente proce-
dura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o redazionale, dal
momento dell’emanazione della decisione impugnata, avvenuta il 19 set-
tembre 2017, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI (cfr. sen-
tenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4).
5.
5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione
personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si
giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata
può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale
provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).
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Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002
concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha
sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto
sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine
pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza
dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è vio-
lazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424).
5.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 3 LStrI).
Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta
dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determi-
nata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni
caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere supe-
riore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave
minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazio-
nale (cfr. la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche
DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3).
5.3 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’Accordo tra la
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), e
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE),
il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata
fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo
non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice peri-
colo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere
pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di
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un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della li-
bertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minac-
cia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia
una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi
(livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cin-
que anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr. DTAF
2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr.
art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione
rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace
caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr.
DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).
Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’ecce-
zione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato
concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in:
Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag.
271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée pronon-
cée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886
a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.:
la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica),
della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità partico-
larmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di
Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri
umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero
delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale
crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139
II 121 consid. 6.3).
5.4 Nel valutare la minaccia che emana da uno straniero sanzionato per
avere violato la legislazione federale sugli stupefacenti, il Tribunale
federale fa prova di un rigore particolare, tanto che questo genere di
infrazioni è ritenuto costituire, in regola generale, una turbativa “molto
grave” (“schwerwiegend”, “très grave”) dell’ordine e della sicurezza
pubblici. In quest’ottica, la giurisprudenza è molto severa nei confronti degli
stranieri che ricorrono allo spaccio di droga a scopo di lucro, con la
precisazione che questa posizione di principio può vedersi attenuata, a
seconda delle circostanze, se le infrazioni commesse sono strettamente
legate alla tossicodipendenza dell’interessato (cfr. DTF 139 II 121
consid. 5.3 e 137 II 297 consid. 3.3, nonché le sentenze del Tribunale
federale 2C_139/2013 dell’11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e 2C_401/2012
del 18 settembre 2012 consid. 3.3, con i loro numerosi riferimenti).
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Pagina 10
5.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una consolidata
giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della
separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale.
Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal
divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe
le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie.
Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio
penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale,
sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità
amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova,
giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata
siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia
necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da
quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid.
4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del
7 maggio 2015 consid. 8.4).
6.
Nel prosieguo si tratta di verificare, innanzitutto, se le condizioni per emet-
tere il divieto d’entrata in sé siano adempiute (semplice pericolo); nell’affer-
mativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia
(semplice pericolo o minaccia grave) e quindi fissare, in conformità con il
principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del
complesso delle circostanze del caso.
7.
Dall’incarto risulta che il ricorrente è stato condannato nel 2016, per fatti
protrattisi da marzo 2015 all’11 febbraio 2016, ad una pena detentiva di
quattro anni e tre mesi senza condizionale, e ciò per violazione della legge
federale sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) e per riciclaggio di denaro
proveniente dallo spaccio di stupefacenti (cfr. art. 305bis del Codice penale
[CP, RS 311.0]). La condanna è stata pronunciata dalla CAC, con conferma
su appello della CARP, per infrazione grave, consistente nell’alienazione di
872 gr. di cocaina e nella detenzione, a scopo di rivendita, di 747.80 gr.
della stessa droga, e per contravvenzione, consistente nel consumo di
circa 145 gr. di cocaina e di almeno 30 gr. di marijuana, nonché per rici-
claggio di denaro proveniente dallo spaccio della cocaina (cfr. consid. B).
Come pertinentemente sottolineato nella decisione impugnata, i reati in
materia di sostanze stupefacenti rappresentano, di per sé, un pericolo serio
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Pagina 11
e concreto per un interesse fondamentale della società, ossia la lotta al
traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, e per un bene giuridico
essenziale come la salute pubblica (cfr. anche consid. 5.4). Ora, la misura
della pena pronunciata dalla CAC, senza condizionale, impressiona e
riflette l’indubbia pericolosità per la salute pubblica dell’importante quanti-
tativo di cocaina spacciato (a proposito della relazione tra la quantità e la
pericolosità delle diverse droghe sul mercato per la salute di molte persone,
cfr. DTF 145 IV 312 consid. 2.1). Questa pericolosità è aggravata dal
riciclaggio delle somme di denaro, in ragione di migliaia di franchi/euro,
derivanti dallo spaccio di cocaina, ciò che costituisce un reato contro l’am-
ministrazione della giustizia. Benché non risulti che il ricorrente abbia pre-
cedenti penali, in particolare in Spagna (cfr. sentenza CAC, foglio n. 12),
egli ha violato in modo grave la LStup alla luce dei notevoli quantitativi di
cocaina acquistati e rivenduti su un periodo di pressappoco un anno, e non
ha smesso di delinquere spontaneamente, ma il suo agire delittuoso è ces-
sato soltanto in seguito al suo arresto da parte delle autorità penali ticinesi.
In questo senso, egli non ha fatto prova di nessuno scrupolo, di nessuna
inibizione d’ordine morale, dimodoché non si può minimizzare il rischio che,
se avesse la possibilità, a tutt’oggi, di recarsi liberamente in Ticino, nel
rispetto delle condizioni poste dalla legge, potrebbe decidere di darsi nuo-
vamente allo spaccio di sostanze stupefacenti illecite a scopo di lucro, rici-
clando, se del caso, i guadagni illeciti realizzati. Data l’importanza della
gravità della potenziale infrazione in gioco, un rischio di recidiva, ancora
attuale, non può che essere ammesso, e ciò senza che sia necessario pre-
vedere, con quasi certezza, la sopravvenienza del reato in questione.
Pertanto, la valutazione della SEM secondo cui il ricorrente costituisce non
soltanto un pericolo reale e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici sviz-
zeri, ma anche una minaccia grave ai sensi della giurisprudenza (cfr.
consid. 5.3), non presta il fianco a critiche, con la conseguenza che l’emis-
sione di un divieto d’entrata anche superiore a cinque anni si rivela essere
giustificata (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questo implica, peraltro, che un ammoni-
mento, come misura alternativa, più lieve, al divieto d’entrata (cfr. art. 96
cpv. 2 LStrI), non entrava e non entra manifestamente in linea di conto.
Ne deriva che, nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento puro e
semplice del divieto d’entrata, il ricorso è infondato.
8.
8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale
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Pagina 12
[Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare, nell’eseguire
le sue decisioni, un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle
circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il principio della
proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la
proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone
che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse
pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda
che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui
diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola
della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla
ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse
privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle
circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
8.2 Nel valutare la proporzionalità della durata di un divieto d’entrata può
rivestire un’importanza particolare, a dipendenza delle circostanze, l’art. 8
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101).
Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della
vita familiare, chi si richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della
sua famiglia che beneficia, in generale, di un diritto di presenza duraturo in
Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Sviz-
zera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti,
principalmente, i rapporti tra i coniugi (o concubini) nonché tra genitori e
figli minorenni (famiglia nucleare) che vivono in comunione (cfr., tuttavia, le
sentenze CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera],
n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50, Berrehab c. Paesi Bassi, n. 39652/98,
21 giugno 1988, § 21); eccezionalmente, se sussiste un particolare rap-
porto di dipendenza tra loro, sono prese in considerazione anche le rela-
zioni tra genitori e figli maggiorenni (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2C_205/2012 del 2 marzo 2012 consid. 4.1). Tuttavia, l’art. 8 § 1 CEDU
non garantisce il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF
140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii).
Dal canto suo, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’eserci-
zio del diritto al rispetto della vita familiare, se tale ingerenza è prevista
dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla
prevenzione dei reati in una società democratica.
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Pagina 13
9.
9.1 In concreto, come già esposto analizzando la questione della gravità
della minaccia per l’ordine pubblico svizzero (cfr. consid. 7), il ricorrente ha
violato gravemente la LStup spacciando ingenti quantitativi di cocaina, ed
ha intralciato l’amministrazione della giustizia riciclando importanti somme
di denaro derivanti da tale spaccio. Per questi reati egli è stato condannato
ad una pena detentiva, senza condizionale, di quattro anni e tre mesi, la
quale non lascia adito a dubbi sulla pericolosità degli atti sanzionati e sulla
pericolosità, sotto il profilo del rischio di recidiva, dello stesso ricorrente. In
questo contesto un divieto d’entrata di quindici anni corrisponde senz’altro
all’interesse pubblico della Svizzera ad intervenire efficacemente per pre-
venire la commissione, da parte del ricorrente, di ulteriori reati sul proprio
territorio.
9.2 La questione che si pone ora è di sapere quali sono gli eventuali inte-
ressi privati del ricorrente che potrebbero contrapporsi all’interesse pub-
blico della Svizzera, e condurre ad una riduzione della durata del divieto
d’entrata, tenendo presente il fatto che quest’ultimo esplica i suoi effetti, di
per sé, ossia senza la sua segnalazione nel SIS II, soltanto sul territorio
della Svizzera e del Liechtenstein.
In questo rispetto, si deve constatare che il ricorrente non sostanzia mini-
mamente la sua conclusione relativa all’annullamento puro e semplice del
divieto d’entrata, invocando i suoi eventuali interessi privati in Svizzera che
potrebbero implicare, se non un annullamento del provvedimento, perlo-
meno una riduzione della sua durata. Egli si concentra invece, quasi esclu-
sivamente, sulla questione della segnalazione nel SIS II, facendo valere il
suo permesso di soggiorno spagnolo, e sostiene che “il divieto d’entrata in
Svizzera nei miei confronti non deve venire esteso a tutto lo spazio Schen-
gen” (cfr. ricorso). A questo proposito, ci si rammenti che, già durante la
sua audizione preliminare da parte della SEM, il ricorrente aveva dichiarato
di poter accettare un divieto d’entrata per la Svizzera, manifestando invece
perplessità quanto alla sua estensione all’insieme dello spazio Schengen
(cfr. consid. C; riguardo alla questione della segnalazione nel SIS II, cfr.
consid. 11). Nel corso dell’intera procedura il ricorrente non ha mutato que-
sta sua posizione di principio, rinunciando in definitiva a concretizzare, ana-
liticamente, il suo sentimento di scontento riguardo al divieto d’entrata.
Su questa scia si noti ancora che il ricorrente non fa nessun riferimento alla
protezione garantita dall’art. 8 § 1 CEDU. Anche sotto questo profilo, si
deve constatare, in base alle informazioni che risultano dall’incarto, che il
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ricorrente non ha mai avuto e non ha alcuna vita privata e/o alcuna vita
familiare in Svizzera ai sensi di tale norma, per cui non potrebbe ad ogni
modo prevalersene.
9.3 Così, bilanciando l’interesse della Svizzera a garantire l’ordine pubblico
sul proprio territorio, in particolare prevenendo i reati legati al traffico di
droga, e l’assenza di interessi rilevanti del ricorrente a poter entrare in Sviz-
zera liberamente, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge, un divieto
d’entrata di quindici anni, sebbene corrisponda al massimo proponibile in
concreto, e che possa dunque sembrare severo al ricorrente, risulta essere
proporzionato.
10.
In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di quindici anni, la SEM
non ha violato né l’art. 67 cpv. 3 LStrI, né la giurisprudenza (cfr.
consid. 5.3), né il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere
d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Pertanto, in accordo con le conside-
razioni sopraesposte, il ricorso, nella misura in cui chiede l’annullamento
(o una riduzione) del divieto d’entrata, deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
11.
A questo punto è necessario affrontare la questione della fondatezza della
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II.
11.1 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto
dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II;
Gazzetta ufficiale [GU] dell’Unione europea L 381/4 del 28 dicembre 2006),
entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000; cfr. art. 52 del
regolamento SIS II).
11.2 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se
l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inseri-
mento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regola-
mento SIS II).
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Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II
quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie com-
petenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale,
è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la
sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costi-
tuire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del rego-
lamento SIS II).
Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un
paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato
che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei con-
fronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia com-
messo un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di com-
mettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e
b del regolamento SIS II).
11.3 Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini
della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per
stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il
documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia
iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate
(art. 25 § 2 CAS).
11.4 Una segnalazione nel SIS II implica che il divieto d’entrata nazionale
esplica i suoi effetti sull’insieme del territorio degli Stati dello spazio Schen-
gen, nella misura in cui una delle condizioni cumulative d’ingresso per un
cittadino di un paese terzo è di non essere segnalato nel SIS II ai fini della
non ammissione (cfr. art. 6 § 1 lett. d e 14 § 1 del regolamento UE 2016/399
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da
parte delle persone [codice frontiere Schengen], GU L 77 del 23 marzo
2016).
Un cittadino di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni
d’ingresso può essere autorizzato da uno Stato membro ad entrare nel suo
territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di ob-
blighi internazionali (cfr. art. 25 § 1 CAS, applicabile in base all’art. 52 § 1
a contrario del regolamento SIS II, e gli art. 6 § 5 lett. c e 14 § 1 del codice
frontiere Schengen).
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Eccezionalmente, a determinate condizioni, può pure essere rilasciato un
visto con validità territoriale limitata (cfr. art. 25 § 1 del regolamento [CE]
n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti], GU L 23 del
15 settembre 2009).
11.5 Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente
per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state in-
serite. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la
necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello
stesso (art. 29 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II).
Solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a
modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha in-
serito (art. 34 § 2 del regolamento SIS II).
11.6 Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base
alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare,
cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo
relativamente ad una segnalazione che lo riguarda (art. 43 § 1 del
regolamento SIS II).
12.
12.1 In concreto, la SEM ha accertato, nella decisione impugnata, che il
ricorrente beneficia “di un permesso di soggiorno in Spagna”. Nella sua
impugnativa il ricorrente ha confermato di essere titolare di un permesso di
soggiorno spagnolo dal momento in cui ha sposato sua moglie, che è una
cittadina binazionale dominicano-spagnola, il 19 ottobre 2007 (cfr. ricorso
e consid. A). In seguito, il ricorrente ha prodotto il suo attestato di domicilio
del 3 settembre 2018, da cui si evince che egli vive a Barcellona con sua
moglie (cfr. consid. F). Il 13 maggio 2019, la SEM ha riconosciuto di aver
omesso di consultare le autorità spagnole, che hanno rilasciato il permesso
di soggiorno al ricorrente, per stabilire, come esige l’art. 25 § 2 CAS, “se vi
sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso” (cfr. consid. 11.3), rilevando
di avere rimediato a questa mancanza per il tramite dell’Ufficio SIRENE di
fedpol (cfr. consid. K). Il 22 gennaio 2020, la SEM ha confermato di non
aver ancora ricevuto informazioni da parte di fedpol sulle intenzioni delle
autorità spagnole (cfr. consid. N).
Ora, non vi è nessun elemento all’incarto che permetta di ritenere che il
ricorrente non disponga presentemente di un permesso di soggiorno spa-
gnolo valido; allo stesso modo, non sussiste alcun indizio all’incarto che
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consenta di credere che le autorità spagnole competenti abbiano ritirato al
ricorrente il suo permesso di soggiorno. Pertanto, conformemente
all’art. 25 § 2 CAS (cfr. consid. 11.3), la SEM deve essere invitata a can-
cellare la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II senza indugio.
12.2 È quindi doveroso constatare che, omettendo di consultare le autorità
spagnole al momento della pronuncia del divieto d’entrata nel SIS II per
sapere se intendessero mantenere o revocare il permesso di soggiorno del
ricorrente, la SEM, nonostante abbia in seguito, con la duplica, rimediato a
questa omissione, finora però senza ottenere alcuna risposta dalle dette
autorità (cfr. consid. J, K e N), ha violato la normativa Schengen nonché il
diritto federale (cfr. consid. 11 e art. 49 lett. a PA). Per questa ragione, nella
misura in cui il ricorso chiede la cancellazione della segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II, esso deve essere accolto e la decisione impu-
gnata riformata nel senso corrispondente.
13.
In conclusione, per quanto richiede l’annullamento del divieto d’entrata, il
ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata; per quanto richiede
la cancellazione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, il ricorso
è accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che alla SEM è
ordinato di ritirare la segnalazione del divieto d’entrata dal SIS II non
appena avuto notifica della presente sentenza.
14.
14.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63
cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1
cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa-
zione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, soltanto la conclusione relativa alla cancellazione della segna-
lazione del divieto d’entrata nel SIS II è accolta. Ora, data la natura acces-
soria della segnalazione rispetto al divieto d’entrata (cfr. sentenza TAF
F-465/2017 del 13 marzo 2019 consid. 4.3 [DTAF 2019 VII/2, di prossima
pubblicazione]), è giusto considerare il ricorrente vincente in ragione di un
terzo e porre dunque a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte,
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fr. 800.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Di con-
seguenza, fr. 400.– sono restituiti al ricorrente.
14.2 Considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, in ragione di un
terzo, il ricorrente, che è rappresentato da un avvocato, ha diritto a
un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla
causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 cpv. 1 e 2 e 14 cpv.
2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non è stato da subito rappresentato dal
suo legale (cfr. consid. E e J), che gli interventi di quest’ultimo non sono
stati sostanziali e che non è stata inoltrata alcuna nota d’onorario, è
appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di
fr. 800.– (onorario e spese d’avvocato). Si osservi ancora che la SEM, in
quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto richiede l’annullamento del divieto d’entrata, il ricorso è respinto
e la decisione impugnata confermata.
2.
Per quanto richiede la cancellazione della segnalazione del divieto d’en-
trata nel SIS II, il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata, nel
senso che alla SEM è ordinato di ritirare la segnalazione del divieto d’en-
trata dal SIS II non appena avuto notifica della presente sentenza.
3.
Le spese processuali ridotte di fr. 800.– sono messe a carico del ricorrente
e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Al ricorrente sono
restituiti fr. 400.–.
4.
Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a
fr. 800.–, a carico della SEM.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (raccomandata; allegato: formulario per il pagamento);
– alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC …).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
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Data di spedizione: