B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione parzialmente confermata dal
TF con sentenza del 31.01.2017
Corte VI
F-5399/2014
Sen t en z a d e l 5 l u g l i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
Via Soldino 22, casella postale 743,
6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (…), è stato condannato dalla Corte
delle assise correzionali di Bellinzona in data 29 ottobre 2013 ad una pena
detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 anni, per i reati di ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ripetuta rapina
consumata e tentata, nonché tentato furto. I fatti delittuosi che hanno por-
tato alla citata condanna risalgono al periodo compreso tra l’ottobre 2012
ed il gennaio 2013.
B.
Dopo avere concesso all’interessato l’occasione di esprimersi nell'ambito
dell'esercizio del diritto di essere sentito, in data 13 agosto 2014 l'Ufficio
federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della mi-
grazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto
d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino
al 12 agosto 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della
grave ed attuale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati
commessi, il loro ripetersi ed i motivi che lo hanno spinto a delinquere,
comportano. La SEM ha in particolare sottolineato che A._______, mag-
giorenne, separato e residente all’estero ha preso parte ad una rapina, ma
già in precedenza aveva tentato in tre riprese di effettuare la medesima
infrazione, desistendo solo per timore. A mente dell’autorità inferiore il suo
agire non può quindi essere considerato un caso isolato. Da un punto di
vista relazionale, la SEM ha ritenuto che l’interessato non può prevalersi
del diritto alla protezione della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8
CEDU in quanto i rapporti con la compagna, cittadina elvetica residente in
Svizzera, e con i di lei figli, non beneficiano della citata garanzia conven-
zionale. Infine l’autorità inferiore ha sottolineato come la presenza di que-
ste relazioni non abbia dissuaso A._______ dal delinquere.
C.
In data 22 settembre 2014 A._______, agendo per il tramite del proprio
patrocinatore, è insorto contro la citata decisione dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando in via principale
l’annullamento del provvedimento di divieto d’entrata, ed in via subordinata
la diminuzione della durata ad un massimo di un anno.
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A sostegno del proprio gravame, l'insorgente si è richiamato al fatto che i
reati per i quali è stato condannato rappresentassero in realtà un caso iso-
lato, inserito nel contesto di un periodo assai problematico della propria
esistenza, caratterizzato da importanti difficoltà economiche sorte a seguito
della separazione dalla moglie. Il ricorrente ha altresì sottolineato come –
ad eccezione dei fatti di cui alla condanna del 29 ottobre 2013, in cui
avrebbe comunque giocato un ruolo secondario – egli sia incensurato, di
conseguenza il pericolo di recidiva sarebbe escluso. A._______ ha inoltre
sostenuto che nemmeno le autorità penali lo hanno mai realmente consi-
derato un serio pericolo per la collettività, avendo comminato unicamente
una pena detentiva sospesa con la condizionale.
Il ricorrente ha sottolineato che la misura di allontanamento dal territorio
elvetico, così come pronunciata dalla SEM, sia sproporzionata alla luce dei
criteri fissati dall’ALC (RS 0.142.112.681), il quale impedisce di pronun-
ciare divieti d’entrata verso cittadini comunitari in assenza di un esame in-
dividualizzato della fattispecie e unicamente per motivi di prevenzione ge-
nerale. Al proposito A._______ ha sostenuto di non rappresentare una mi-
naccia grave ed attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici.
L’interessato si è altresì richiamato al fatto di intrattenere una relazione
sentimentale con la compagna B._______, cittadina elvetica residente in
Ticino, con la quale in futuro intende unirsi in matrimonio. A._______ ha
sottolineato che la pronuncia del divieto d’entrata in esame gli impedirebbe
di coltivare detto rapporto, e ciò in violazione del diritto al rispetto della vita
privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Per i medesimi motivi, l’interessato ha postulato il ripristino dell’effetto so-
spensivo tolto dall’autorità inferiore, e vista la precaria situazione econo-
mica ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito pa-
trocinio.
D.
Il 2 ottobre 2014 A._______ si è rivolto all’autorità inferiore postulando la
concessione di un salvacondotto al fine di potere presenziare al dibatti-
mento previsto il 14 novembre 2014 dinanzi alla Pretura penale, in cui egli
risultava imputato a seguito del decreto d’accusa emanato dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino in data 17 marzo 2014 per infrazione grave
alle norme della LCStr (RS 741.01). Il 6 ottobre 2014 la SEM ha parzial-
mente accolto la richiesta del ricorrente e ha concesso a quest’ultimo un
salvacondotto valido il 13 ed il 14 novembre 2014.
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Pagina 4
E.
Dopo avere sentito le parti il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione
dell'effetto sospensivo formulata dall'interessato, mediante decisione inci-
dentale dell'11 dicembre 2014.
F.
In data 10 febbraio 2015 il Tribunale ha esentato A._______ dal pagamento
dell’anticipo delle spese processuali ed ha nel contempo respinto la richie-
sta di gratuito patrocinio.
G.
Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, il 17 febbraio 2015 la SEM
si è riconfermata nella propria decisione del 13 agosto 2014, sottolineando
di considerare il ricorrente un pericolo grave ed attuale per l’ordine e la
sicurezza pubblici, visti i gravi atti per i quali è stato condannato. A questo
proposito l’autorità inferiore ha spiegato di non condividere le argomenta-
zioni sollevate nel ricorso, ossia che i ripetuti atti preparatori punibili di ra-
pina, le ripetute rapine tentate e consumate, nonché il tentato furto, oggetto
della condanna da parte della Corte delle assise correzionali di Bellinzona,
rappresentassero un atto isolato, ma al contrario dimostrerebbero che il
rischio di recidiva non può essere escluso.
In merito agli interessi privati sollevati dal ricorrente, la SEM ha considerato
che quest’ultimo non si possa richiamare all’art. 8 CEDU per quanto con-
cerne il rapporto intrattenuto con la compagna, cittadina elvetica, poiché
questo tipo di relazione non è protetta dalla citata norma, la quale mira a
proteggere i legami tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che vivono in
comunione. L’autorità inferiore ha altresì sottolineato che la presenza della
compagna non abbia dissuaso il ricorrente dal commettere i delitti che
hanno portato alla pronuncia della decisione impugnata.
H.
A._______ ha presentato un atto di replica il 18 marzo 2015, nel quale ha
ribadito di non rappresentare una grave ed attuale minaccia per l’ordine e
la sicurezza pubblici, essendo stato condannato in una sola occasione,
avendo detta condanna rappresentato unicamente un atto isolato, e risa-
lendo i fatti a diversi anni orsono, ossia al 2012. Per questi motivi l’interes-
sato ritiene la misura di divieto d’entrata comminata come inadeguata e
non proporzionale, non essendo possibile a suo modo di vedere emettere
una prognosi negativa in merito alla sua condotta. Il ricorrente ha infine
ribadito che la presenza del divieto d’entrata impugnato non gli permette-
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rebbe di intrattenere e sviluppare la relazione sentimentale con la compa-
gna, la quale sebbene non protetta dall’art. 8 CEDU sarebbe impossibili-
tata ad evolvere nel matrimonio, passo che A._______ e B._______ sareb-
bero intenzionati ad intraprendere.
I.
Con duplica del 20 aprile 2015 l’autorità inferiore ha dichiarato che le argo-
mentazioni sollevate dal ricorrente non le consentono di modificare il pro-
prio apprezzamento della fattispecie, per questo motivo ha postulato la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
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Pagina 6
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capo-
verso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera
entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’en-
trata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e
la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha
causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preli-
minare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’en-
trata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere
pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’au-
torità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi
gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo de-
finitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
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oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave
dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura»
va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva
64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di
soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera cir-
colazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977
pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa,
Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
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Pagina 8
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre
2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013
del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 con-
sid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
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4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
così come del principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3
e numerosi rinvii)
5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
5.4 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
«pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC.
Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità»
dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF
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2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute
pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa
in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di 10 anni, valido fino al 12 agosto 2024, ritenendo che il ricorrente abbia
violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità
penali ticinesi per i reati di ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ripetuta
rapina consumata e tentata, e tentato furto.
6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che A._______, cittadino ita-
liano residente a C._______, è giunto in Svizzera come frontaliere attivo
nel settore della vendita al dettaglio. Egli è padre di due bambini piccoli.
Delle allegazioni del ricorrente risulta che il matrimonio è entrato in crisi nel
periodo compreso tra il 2011 e il 2012. Nel luglio 2012 infatti le competenti
autorità italiane hanno pronunciato una sentenza di separazione, mediante
la quale A._______ è stato obbligato a versare mensilmente alla moglie e
ai figli un contributo per il mantenimento di EUR 1'800.–, in seguito ridotto
a EUR 800.– (cfr. atto ricorsuale del 22 settembre 2014, atto 1 dell’incarto
TAF F-5399/2014, pag. 2). A seguito di queste circostanze, l’interessato si
è trovato in condizioni economiche precarie. Per questo motivo ha intra-
preso il percorso criminale che lo ha condotto, in correità con il giovane
collega D._______, a commettere in Svizzera i reati per i quali è stato con-
dannato il 29 ottobre 2013. Infatti nel periodo compreso tra l’ottobre 2012
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e il gennaio 2013 il ricorrente ha intrapreso ripetuti atti preparatori punibili
di rapina, ha perpetrato una rapina ai danni di un distributore di benzina,
ha in seguito tentato nuovamente di rapinare un’altra stazione di servizio
ed ha invano cercato di derubare la zia del correo D._______. Sebbene
dagli atti emerge come in realtà fosse quest’ultimo la mente ed il principale
autore degli atti testé descritti, la Corte delle assise correzionali di Bellin-
zona ha qualificato come grave la colpa di A._______, ragione per cui gli
ha comminato una pena detentiva di 22 mesi, sospesa per un periodo di
prova di 2 anni (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellin-
zona del 29 ottobre 2013, pagg. 1-12 dell’incarto Simic).
6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che
permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione san-
cito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che le autorità elvetiche si mostrano
alquanto severe verso i cittadini stranieri che si sono resi colpevoli di ra-
pina. Questo reato, sebbene sia inserito nel CP nel capitolo previsto per i
reati contro il patrimonio, costituisce in realtà un’infrazione molto grave. Si
tratta in effetti di una forma aggravata di furto, caratterizzata dal fatto che
l’autore sottrae una cosa mobile altrui usando violenza sulla vittima, minac-
ciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o ren-
dendola incapace di opporre resistenza (cfr. DTF 133 IV 207 consid. 4.2 e
la giurisprudenza ivi citata). La rapina figura infatti tra le gravi infrazioni
contro l’integrità fisica, psichica o sessuale, elencate all’art. 64 CP, che a
determinate condizioni possono portare alla pronuncia di un internamento.
6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF
140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sen-
tenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014
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del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4).
Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le
perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una
misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
7.
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 Nel suo gravame e nel successivo scambio di scritti A._______ ha so-
stenuto che gli atti delittuosi per i quali è stato condannato rappresentas-
sero un unicum, essendo egli fino ad allora incensurato, mentre detti reati
sono da porre nel difficile contesto in cui si trovava in quel momento. Il
ricorrente ha altresì ricordato come da allora non abbia più commesso atti
penalmente reprensibili e come i delitti oggetto della condanna del 29 otto-
bre 2013 risalgano oramai a diversi anni orsono, ragione per cui non sa-
rebbe giustificato ritenerlo una minaccia attuale per l’ordine e la sicurezza
pubblici. Venendo meno una delle condizioni per le quali è possibile pro-
nunciare un divieto d’entrata di lunga durata, l’interessato ha dunque po-
stulato l’annullamento della decisione impugnata, subordinatamente la ri-
duzione della durata del divieto d’entrata ad un massimo di un anno.
7.3 Il Tribunale costata che successivamente ai fatti di cui alla citata con-
danna da parte della Corte delle assise correzionali A._______ è stato nuo-
vamente oggetto di un procedimento penale. Dagli atti risulta infatti che in
data 17 marzo 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato
nei suoi confronti un decreto d’accusa per il reato di grave infrazione alla
LCStr e, vista l’opposizione interposta dall’interessato, in data 14 novem-
bre 2014 si è svolto il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, di cui tutta-
via non è dato a sapere l’esito (cfr. documentazione allegata all’atto 3
dell’incarto TAF F-5399/2014).
7.4 Quest’ultimo procedimento penale per grave violazione della LCStr –
le cui accuse, se confermate, sono verosimilmente sfociate in una con-
danna ad una pena pecuniaria sospesa e ad una multa – dimostra che,
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sebbene la situazione personale dell’interessato abbia conosciuto una po-
sitiva stabilizzazione, in quanto appare che A._______ disponga di un im-
piego stabile e stia regolarizzando la propria situazione debitoria (cfr. atto
di replica del 18 marzo 2015, atto 14 dell’incarto TAF F-5399/2014, pag. 2),
egli non si è astenuto dal violare la legge successivamente ai fatti di cui
alla citata condanna del 29 ottobre 2013. Questa circostanza non può che
fare sorgere dubbi in merito alla propensione dell’interessato a rispettare
l’ordinamento giuridico e di riflesso l’attualità della minaccia che egli ad oggi
rappresenta per l’ordine e la sicurezza pubblici. Dagli atti di causa emerge
che il ricorrente è al beneficio di un contratto di lavoro stabile quale magaz-
ziniere ed autista in Italia, grazie al quale percepisce un reddito regolare
che gli permette di fare fronte alle proprie spese, di procedere al versa-
mento degli alimenti in favore dei figli e di ripagare i propri debiti (cfr. docu-
mentazione prodotta il 26 gennaio 2015 nell’ambito della richiesta di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, atto 9 dell’in-
carto TAF F-5399/2014). Ciononostante il Tribunale considera che non si
possa escludere che in futuro – qualora vi fosse un improvviso peggiora-
mento della situazione personale ed economica, paragonabile allo stato di
difficoltà nel quale l’interessato si era trovato quando aveva commesso gli
atti delittuosi oggetto della condanna a 22 mesi di pena detentiva – spinto
dallo stato di bisogno e per fare fronte ai propri impegni, A._______ com-
metta nuovamente gravi atti delittuosi contro il patrimonio. Ne discende che
a mente dello scrivente Tribunale si giustifica il mantenimento di una misura
di divieto d’entrata di durata superiore a 5 anni giusta l’art. 67 cpv. 3 2a
frase LStr.
8.
8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a 5 anni è quindi con-
fermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire
se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM
nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità e,
procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco,
valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
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8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la
compagna e con i di lei figli residenti in Ticino. Dagli atti risulta altresì che
l’intenzione della coppia è quella di unirsi in matrimonio.
8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS-
CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La pro-
tection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000,
pagg. 293 e 321).
8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
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benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr.
DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe
alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in pre-
senza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento
dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue
relazioni familiari.
8.7 In casu, come si è visto l’interessato si è richiamato al rapporto con la
compagna, cittadina elvetica residente in Ticino, e con i figli di quest’ultima,
unitamente al fatto che la coppia intende convolare a nozze.
Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel
caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date
– non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata
e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del
2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-
nione. Dagli atti di causa emerge che l’interessato vive e lavora in Italia, di
conseguenza l’intensità dei rapporti intrattenuti con la compagna residente
in Svizzera – che come poc’anzi esposto in assenza del matrimonio, il
quale per il momento non è altro che un semplice auspicio della coppia,
non rientrano nella categoria dei legami protetti dalla citata norma conven-
zionale – non può che essere relativizzata, non essendovi una comunione
domestica.
Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti tra
A._______ ed i figli della compagna, non beneficiando questo tipo di rela-
zioni della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai
sensi dell’art. 8 CEDU.
8.8 Da quanto precede ne discende che la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
9.
9.1 Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, ed in
particolare della gravità dei delitti commessi da A._______, come pure del
fatto che egli non sembra essersi astenuto dal delinquere successivamente
ai fatti del periodo compreso tra l’ottobre 2012 e il gennaio 2013 e che
hanno comportato la condanna del 29 ottobre 2013, il Tribunale considera
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che il ricorrente rappresenti ad oggi un pericolo grave ed attuale per l’ordine
e la sicurezza pubblici. Non si può in effetti non tenere in considerazione il
fatto che il tempo trascorso dagli ultimi gravi atti criminosi sia solamente di
poco superiore a 3 anni. Inoltre sebbene la sua situazione personale ap-
pare essere migliorata, non si può escludere il rischio che qualora si ripre-
sentasse una situazione difficile sul piano personale a causa del contesto
economico che rimane precario (dalle informazioni fornite risulta infatti che
il ricorrente, al beneficio dell’assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA,
percepisce un salario mensile netto pari a circa fr. 1'600.– con il quale deve
fare fronte alle proprie spese, al versamento dei contributi di mantenimento
in favore dei figli e al rimborso dei debiti contratti; cfr. documentazione pro-
dotta il 26 gennaio 2015 nell’ambito della richiesta di concessione dell’as-
sistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, atto 9 dell’incarto TAF
F-5399/2014), A._______ potrebbe essere nuovamente spinto a commet-
tere gravi atti delittuosi contro il patrimonio. Occorre infatti considerare che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, i delitti di ripetuti atti
preparatori punibili di rapina, ripetuta rapina tentata e consumata, nonché
tentato furto commessi da A._______ non rappresentassero un episodio
isolato, in realtà sono stati commessi sull’arco di un periodo di più mesi, ciò
che conferma l’alto grado di pericolosità insito in un simile modo di agire.
9.2 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte-
resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e del Liech-
tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse-
guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in
gioco, emerge che il divieto d’entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
10.
Ne discende che la SEM con la decisione del 13 agosto 2014 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) de-
vono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente. Tuttavia
alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con
decisione incidentale del 10 febbraio 2015, il ricorrente è esentato dal pa-
gamento di ogni importo (cfr. lett. F supra).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: