B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5482/2015
Sen t en z a d e l 1 4 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dal MLaw Curzio Guscetti,
Studio legale e notarile Lepori - Ferretti, Via Parco 2,
casella postale 1803, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-5482/2015
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Fatti:
A.
In data 8 settembre 2010 A._______ (cittadino dominicano nato il […]) e
B._______ (cittadina elvetica e dominicana nata il […]) si sono uniti in ma-
trimonio a Santo Domingo. Il 25 marzo 2011 A._______ è giunto in Sviz-
zera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell’ambito del
ricongiungimento familiare.
B.
Durante il mese di aprile 2012 i coniugi si sono separati di fatto, poiché la
moglie ha concepito un figlio, nato il (…), con un altro uomo. Il 25 otto-
bre 2012 A._______ ha disconosciuto il bambino.
C.
L’interessato è stato arrestato il 13 settembre 2012 nell’ambito di un proce-
dimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato nella
condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il
14 febbraio 2013. A._______ è infatti stato riconosciuto colpevole di infra-
zione aggravata alla LStup (RS 821.121) e gli è stata inflitta una pena de-
tentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni.
D.
A seguito della scarcerazione, avvenuta il giorno della pronuncia della ci-
tata sentenza penale, A._______ ha postulato il rinnovo del proprio per-
messo di dimora. Con decisione del 9 settembre 2013 la Sezione della
popolazione del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha respinto tale richiesta.
L’autorità cantonale ha motivato la decisione in ragione di gravi motivi di
ordine pubblico, vista la condanna del 14 febbraio 2013, e considerato
come l’interessato vivesse separato dalla moglie dalla primavera del 2012.
Statuendo sul ricorso interposto da A._______ in data 17 dicembre 2013 il
Consiglio di Stato del Canton Ticino ha confermato il provvedimento ema-
nato dalla SPOP, dopodiché A._______ ha lasciato il territorio elvetico
senza fornire alcun recapito.
E.
Il 2 giugno 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato
nei confronti dell’interessato una decisione di divieto d’entrata in Svizzera
e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ossia fino al 1° giugno 2025.
L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della
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violazione e dell’esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pub-
blici che il comportamento delittuoso tenuto da A._______ comporta. La
SEM ha in particolare messo in evidenza che i reati commessi riguardas-
sero sostanze stupefacenti, e di conseguenza implicassero la messa in pe-
ricolo di un interesse pubblico fondamentale quale è la sanità. La SEM ha
sottolineato come A._______ abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo
arrivo in Svizzera ed abbia cessato di commettere atti criminosi unicamente
a causa dell’arresto avvenuto il 13 settembre 2012. L’autorità di prime cure
ha altresì evidenziato il carattere transfrontaliero del traffico di sostanze
stupefacenti perpetrato, così come l’importante quantitativo di cocaina in
gioco. Non ravvisando interessi privati preponderanti, viste la separazione
dalla moglie, l’assenza di figli, nonché la scarsa integrazione, la SEM ha
reputato giustificata l’emanazione di un divieto d’entrata di lunga durata,
l’iscrizione del medesimo nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ed
ha privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso.
F.
A._______ è insorto contro la decisione della SEM del 2 giugno 2015 me-
diante ricorso del 7 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento. Il ricorrente si
è principalmente richiamato all’ALC (RS 0.142.112.681) poiché il 28 giu-
gno 2014 si è unito in matrimonio ad C._______, cittadina elvetica ed ita-
liana. A mente del ricorrente i suoi comportamenti delittuosi non denotano
una gravità ed un’attualità della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici
sufficienti affinché si possa derogare al principio della libera circolazione
delle persone, oltre a ciò non vi sarebbero indizi in merito al rischio di reci-
diva. A._______ ha altresì lamentato la violazione del diritto al rispetto della
vita privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU poiché la misura di allontana-
mento dal territorio elvetico gli impedirebbe di coltivare le relazioni con la
moglie.
G.
Con decisione incidentale del 3 novembre 2015 il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA formulata
dal ricorrente l’8 ottobre 2016, ha rifiutato la concessione del gratuito pa-
trocinio giusta l’art. 65 cpv. 2 PA ed ha concesso alla SEM un termine per
esprimersi in merito al ricorso del 7 settembre 2015.
H.
L’autorità inferiore ha presentato una risposta al gravame in data 2 dicem-
bre 2015, precisando innanzitutto di avere provveduto alla cancellazione
del divieto d’entrata dal SIS su richiesta delle autorità italiane. In merito ai
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motivi del ricorso la SEM ha sostenuto che la moglie dell’interessato non
può invocare le disposizioni dell’ALC, di conseguenza le esigenze in merito
alla gravità e all’attualità della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici
in esso contenute non sono applicabili nemmeno a A._______.
Quo alla censura riguardante la presunta violazione dell’art. 8 CEDU l’au-
torità federale di prima istanza ha sostenuto che non vi siano elementi com-
provanti una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta tra il ricor-
rente e la moglie, siccome quest’ultima risiede in Svizzera, mentre come si
è visto il permesso di dimora di A._______ non è stato rinnovato.
La SEM ha in seguito argomentato sottolineando che al momento della
celebrazione del matrimonio la moglie dell’interessato avrebbe dovuto at-
tendersi a delle restrizioni amministrative a causa della condanna e del
successivo mancato rinnovo del permesso di dimora in favore del marito.
Considerato che C._______ si è recata in Italia al fine di celebrare il matri-
monio e che vi ha vissuto per un breve periodo, l’autorità inferiore ha rite-
nuto che sia ragionevolmente esigibile che essa si trasferisca nella vicina
Penisola per potere vivere in unione domestica con il ricorrente.
I.
A._______ ha presentato un atto di replica in data 29 febbraio 2016, nel
quale ha insistito sull’applicabilità alla presente fattispecie dell’ALC. Il ricor-
rente ha in particolare ribadito di essere un membro della famiglia di una
cittadina elvetica ed italiana ai sensi dell’art. 3 allegato I ALC, e siccome
quest’ultima ha fatto uso dei diritti conferiti dal citato accordo, essendosi
trasferita in Italia per il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio,
egli avrebbe il diritto di risiedere con essa in Svizzera giusta l’art. 7 lett. d
ALC.
L’interessato ha altresì sottolineato che il periodo di sospensione condizio-
nale della pena inflitta il 14 febbraio 2013 dalle autorità penali è trascorso
senza che egli si sia macchiato di nuovi reati. Per questa ragione non sa-
rebbero dati i requisiti di gravità e di attualità della minaccia per l’ordine e
la sicurezza pubblici affinché sia possibile giustificare l’emanazione di un
provvedimento di allontanamento dal territorio elvetico come quello oggetto
del presente procedimento.
A._______ si è infine richiamato nuovamente al diritto alla protezione della
vita privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU, sostenendo che, contraria-
mente a quanto considerato dall’autorità inferiore, la sua relazione con la
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moglie sarebbe stretta, intatta ed effettivamente vissuta, nonostante l’im-
possibilità di recarsi in Svizzera. La decisione della SEM del 2 giugno 2015
non rispetterebbe dunque la citata norma convenzionale ed il principio di
proporzionalità. A mente dell’interessato non sarebbe nemmeno opportuno
pretendere che la moglie, la quale non ha legami in Italia, sia costretta a
trasferirvisi al fine di coltivare il rapporto con il marito.
J.
Con duplica del 5 luglio 2016 la SEM ha dichiarato che la replica prodotta
da A._______ non le consente di modificare il proprio apprezzamento, per
questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la conferma
della decisione impugnata.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
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procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola-
mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la
LStr preveda disposizioni più favorevoli.
3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un
cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto
di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque
sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a
carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con
l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono am-
messi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una
carta d'identità o di un passaporto validi.
3.3 Nel caso concreto A._______ può prevalersi di un diritto derivato ai
sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica ed italiana ed avendo
quest’ultima fatto uso delle prerogative conferite da detto accordo. Dagli
atti risulta in effetti che C._______ si sia trasferita a D._______, Comune
italiano situato nella Provincia di E._______ per un periodo attorno al giu-
gno 2014, allorquando essa ed il ricorrente hanno contratto matrimonio (cfr.
certificato di matrimonio rilasciato il 18 luglio 2014 ed allegato al ricorso del
7 settembre 2015, atto 1 dell’incarto TAF; copia della carta d’identità ita-
liana di C._______ allegata alle osservazioni SEM del 2 dicembre 2015,
atto 7 dell’incarto TAF), per poi fare rientro in Svizzera. Essa risulta attual-
mente domiciliata nel Comune di F._______ (cfr. scritto del Comune di
G._______ del 18 febbraio 2016 allegato alla replica del 29 febbraio 2016,
atto 9 dell’incarto TAF) o nel Comune di H._______ (cfr. replica del 29 feb-
braio 2016, atto 9 dell’incarto TAF, pag. 3).
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
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che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
4.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
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Pagina 8
5.
5.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
5.2 Come si è visto, in base all'ALC le parti contraenti ammettono nel ri-
spettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro
famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione
di una carta d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in
relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sa-
nità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).
5.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per
l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va
inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE,
ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno
(DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione
vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del
27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999
punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999
I-11 punti 23 e 25).
5.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
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necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto-
bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3;
2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no-
vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
5.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
5.6 Ne discende che, affinché una persona al beneficio dei diritti conferiti
dall'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Sviz-
zera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che essa rappresenti
una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a
privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato
I ALC.
5.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU,
così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3
e numerosi rinvii).
6.
6.1 Si è visto che sebbene il ricorrente sia di nazionalità dominicana, egli
può prevalersi di un diritto derivato ai sensi delle disposizioni dell’ALC (cfr.
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Pagina 10
consid. 3.3 supra), di conseguenza nella valutazione della presente causa
è necessario tenere conto dei principi contenuti in detto accordo. La LStr è
applicabile solo qualora l’ALC non contiene disposizioni derogatorie o se
la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
6.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
6.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra chi può prevalersi delle
regole dell’ALC ed i cittadini di Stati terzi non beneficianti delle norme di
detto accordo (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11
cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto
d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere
che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata su-
periori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di
Stati terzi (titolari di un diritto ai sensi dell’ALC o meno).
6.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo
grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o mi-
naccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma
anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria
per pronunciare un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di uno Stato
ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gra-
vità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
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OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute
pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa
in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).
7.
7.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di 10 anni, valido fino al 1° giugno 2025, ritenendo che il ricorrente con i
suoi comportamenti delittuosi, che hanno portato alla condanna ad una
pena detentiva di 20 mesi per infrazione aggravata alla LStup, abbia gra-
vemente violato ed esposto a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici.
7.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che il ricorrente è stato un sog-
getto alquanto attivo nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Tra il
febbraio ed il luglio 2012 è stato responsabile della vendita al dettaglio di
un quantitativo di cocaina pari a 85-90 grammi, il 13 settembre 2012 ha
invece detenuto presso il suo domicilio 7,57 grammi della medesima so-
stanza con un alto grado di purezza e fatto da tramite per l’importazione di
un pacco postale contenente 272,5 grammi di cocaina, con un grado di
purezza medio del 67,9%. Questa condotta ha spinto la Corte delle assise
correzionali di Bellinzona a pronunciare nei suoi confronti la citata pena
detentiva di 20 mesi, sospesa per un periodo di prova di tre anni (cfr. sen-
tenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 feb-
braio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9).
7.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, a mente dello scrivente Tribunale il provvedimento
avversato soddisfa le condizioni che permettono di derogare al principio
della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che i
reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico non-
ché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e
deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di
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fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un
interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura
di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni
contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in
effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF
139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014
consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costi-
tuiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 con-
sid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati).
7.4 Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei
poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministra-
tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto
delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'en-
trata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coe-
sistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio ap-
prezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero
adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità am-
ministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontana-
mento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può
quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale
(cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 con-
sid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4;
C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 otto-
bre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira
a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si
tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Mes-
saggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
8.
8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
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8.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso gravi atti
delittuosi con anche un carattere transfrontaliero durante l’arco di più mesi.
A._______ ha iniziato a delinquere non molto tempo dopo il suo arrivo in
Svizzera, paese in cui non ha dimostrato di sapersi integrare, non solo in
ragione dei delitti commessi, ma anche da un punto di vista professionale.
Dagli atti si evince che attualmente egli risiede in Italia e non esercita al-
cuna attività lucrativa, ma vive grazie al sostegno finanziario della moglie.
Per questi motivi il Tribunale ritiene che il rischio che l’insorgente commetta
nuovamente gravi atti criminosi non può essere escluso. Ne discende che
si giustifica il mantenimento di una misura di divieto d’entrata di durata su-
periore a cinque anni giusta l’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
9.
9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a cinque anni è quindi
confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabi-
lire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla
SEM nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la
moglie residente in Ticino.
9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
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9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro-
tetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ecce-
zionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai
sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile
quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo,
incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
9.8 Nel caso concreto il ricorrente ha sottolineato che la decisione dell'au-
torità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la
moglie, cittadina elvetica ed italiana residente in Ticino. Dagli atti di causa
risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, il rapporto matrimoniale
non può essere considerato sufficientemente stretto ed intatto ai sensi
dell’art. 8 CEDU. Infatti ad eccezione di un periodo di circa un mese attorno
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al matrimonio avvenuto il 28 giugno 2014 (a quel momento A._______ ri-
sultava comunque domiciliato nella Repubblica Dominicana) i coniugi non
hanno mai convissuto. Il permesso di dimora in Svizzera del ricorrente non
era stato rinnovato e, poco dopo la celebrazione delle nozze, C._______ è
ritornata ad abitare in Svizzera. Secondo le allegazioni del ricorrente la
coppia da allora ha continuato a vedersi tramite frequenti visite della moglie
a D._______, località non lontana dal confine elvetico e luogo di residenza
di A._______. A mente del Tribunale queste circostanze non permettono di
qualificare la relazione matrimoniale come stretta, intatta ed effettivamente
vissuta giusta l’art. 8 CEDU.
9.9 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
9.10 Nel suo atto ricorsuale del 7 settembre 2015 A._______ ha affermato
che la commissione dei reati per i quali è stato condannato il 14 feb-
braio 2013 non denotasse una particolare gravità. L’insorgente ha in parti-
colare sostenuto che le sostanze stupefacenti importate non avessero
nulla a che fare con lui, siccome il suo ruolo consistesse unicamente nel
fungere da persona di riferimento fra soggetti desiderosi di vendere e ac-
quistare cocaina. Il ricorrente ha motivato il suo agire delittuoso in ragione
del momento di difficoltà economica, precisando di non avere commesso
altri reati e sottolineando come l’episodio del pacco postale contenente co-
caina rappresentasse un unicum (cfr. ricorso del 7 settembre 2015, atto 1
dell’incarto TAF, pagg. 2 e 3).
9.11 Questa censura ricorsuale è votata all’insuccesso. Contrariamente a
quanto asserito dal ricorrente, una lettura della sentenza delle Corte delle
assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013 permette di evincere
che il ricorrente in realtà non si è limitato a fungere da tramite per l’impor-
tazione di 272,5 grammi di cocaina fra l’agosto ed il 13 settembre 2012, ma
al contrario nel periodo compreso tra il febbraio ed il luglio del medesimo
anno ha proceduto alla vendita al dettaglio di circa 85-90 grammi di so-
stanza stupefacente oltre ad averne detenuta 7,57 grammi il 13 settem-
bre 2012 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona
del 14 febbraio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9). La gravità di questi com-
portamenti non può essere relativizzata in quanto sono suscettibili di met-
tere in pericolo la salute di molte persone.
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9.12 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte-
resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liech-
tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse-
guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in
gioco, emerge che il divieto d’entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
10.
Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 2 giugno 2015 non
ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) in quanto soccombente. Tuttavia, te-
nuto conto della domanda di esonero delle stesse formulata l’8 otto-
bre 2015 ed accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 3 novem-
bre 2015, A._______ è esonerato dal pagamento di ogni importo (cfr.
lett. G. supra).
12.
Considerato il respingimento del ricorso non sono assegnate spese ripeti-
bili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: