B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-557/2018
Sen t en z a d e l 2 0 a g os t o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gregor Chatton, Blaise Vuille,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
F-557/2018
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Fatti:
A.
B._______, cittadina tunisina nata il (…), in data 14 novembre 2017 ha
chiesto all’Ambasciata di Svizzera a Tunisi il rilascio di un visto Schengen
della durata di trenta giorni per potere rendere visita al figlio A._______,
cittadino tunisino ed italiano, residente a C._______.
B.
Con decisione notificata il 19 dicembre 2017 la summenzionata rappresen-
tanza elvetica ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo
standard Schengen.
C.
In data 20 dicembre 2017 (cfr. data del plico raccomandato) A._______ ha
inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ad-
ducendo sostanzialmente che l’Ambasciata di Svizzera a Tunisi non aveva
motivo di rifiutare l’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen postu-
lata, poiché in primo luogo lo scopo del viaggio di B._______ sarebbe do-
vuto unicamente ad una visita familiare. L’ospite in Svizzera ha altresì pre-
cisato che sua madre non avrebbe avuto alcuna intenzione di restare nella
Confederazione al termine della validità dell’eventuale visto, poiché già di-
sponeva di un biglietto aereo per fare rientro nel proprio paese di prove-
nienza dove peraltro vivono le tre figlie ed i sette abbiatici. Infine l’oppo-
nente ha precisato che sua madre in Tunisia potrebbe vantare una rendita
vedovile, ma che quest’ultima era sospesa a causa di alcuni ostacoli di
carattere amministrativo in via di risoluzione.
D.
L’autorità inferiore ha respinto l’opposizione presentata da A._______ con
decisione del 9 gennaio 2018. La SEM ha motivato il suo rifiuto di conce-
dere un visto in favore di B._______ rammentando in primo luogo che la
legislazione in materia non conferisce alcun diritto, nemmeno per la per-
sona che adempie a tutte le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione
d’entrata nello spazio Schengen. Essa ha precisato in particolare che il vi-
sto può essere rifiutato qualora il rientro nel paese d’origine dello straniero
in questione non può essere garantito.
Nella fattispecie la SEM ha considerato non sufficientemente garantito il
ritorno in Tunisia di B._______, vista l’età, il fatto che sia vedova, casalinga
e che non risulta che essa abbia mai viaggiato in Svizzera; l’autorità inti-
mata ha anche osservato che la situazione socioeconomica prevalente nel
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paese d’origine e di residenza dell’interessata rappresenta un ulteriore ele-
mento atto a fare dubitare della volontà di quest’ultima di lasciare lo spazio
Schengen al termine della durata dell’eventuale autorizzazione d’entrata.
E.
A._______ è insorto avverso la pronuncia della SEM del 9 gennaio 2018
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF),
mediante ricorso del 27 gennaio 2018 (cfr. data del plico raccomandato;
data d’entrata: 29 gennaio 2018).
Nel suo gravame il ricorrente ha innanzitutto brevemente ricordato di avere
invitato la madre per una visita di carattere familiare dal 23 dicembre 2017
al 20 gennaio 2018, ma che detta visita non ha potuto avere luogo a causa
del rifiuto dell’Ambasciata di Svizzera a Tunisi e del respingimento da parte
della SEM della successiva opposizione.
A._______ ha contestato le argomentazioni della SEM adducendo che
B._______ non avrebbe alcuna intenzione di restare in Svizzera alla sca-
denza del visto, ma di volere recarsi in questo paese unicamente per pas-
sare le vacanze con i propri abbiatici, nonché figli del ricorrente.
Quest’ultimo ha affermato che la madre dispone di un’assicurazione-viag-
gio appositamente stipulata per la durata della permanenza nello spazio
Schengen, comprendente la copertura relativa ad eventuali problemi di sa-
lute per un importo di EUR (…) e prevedente un’ulteriore copertura di un
massimo di EUR (…) per eventuali spese in caso di decesso e rimpatrio
della salma in Tunisia. A._______ si è altresì impegnato a sottoscrivere
qualsiasi assicurazione-viaggio che dovesse rendersi necessaria in caso
di accoglimento del ricorso ed a garantire la copertura delle spese legate
alla presenza dell’interessata in Svizzera per un importo massimo di CHF
(…); il ricorrente ha nuovamente spiegato che B._______ disponeva di un
biglietto aereo d’andata e ritorno da e per la Tunisia, a dimostrazione della
sua volontà di non rimanere nella Confederazione.
Nel gravame A._______ ha nuovamente descritto la situazione familiare
dell’interessata in Tunisia, precisando che ella si occupa attivamente
dell’educazione dei sette abbiatici, coadiuvando le tre figlie in tale man-
sione. L’assenza di volontà da parte dell’interessata di rimanere nello spa-
zio Schengen oltre la durata prevista dell’eventuale visto sarebbe anche
dimostrata dal fatto che essa non parla alcuna lingua europea e non
avrebbe alcuna intenzione di impararne.
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A._______ ha in seguito assicurato che sua madre dispone di una rendita
vedovile equivalente a (…) mensili, che è considerata alta per gli standard
tunisini; il ricorrente ha precisato che il problema amministrativo sorvenuto
(citato in sede di opposizione) legato a detta rendita è nel frattempo stato
risolto. Oltre a ciò B._______, quale vedova di un membro dell’esercito tu-
nisino, può approfittare in patria di alcuni servizi medicali offerti dal Mini-
stero della Difesa.
A comprova della buona fede dell’intera famiglia, il ricorrente ha infine pun-
tualizzato che nel maggio del 2016 sua suocera – che si trova nelle mede-
sime condizioni di B._______ – aveva postulato un visto presso l’Amba-
sciata di Svizzera a Tunisi, che era stato accordato senza problemi.
A._______ ha precisato che le condizioni di rilascio di detta autorizzazione
d’entrata erano state scrupolosamente rispettate.
F.
Il 27 febbraio 2018 (cfr. data del plico raccomandato) il ricorrente ha pro-
dotto alcuni documenti relativi alla rendita vedovile dell’interessata e la co-
pia di un atto di nascita.
G.
Con osservazioni del 3 maggio 2018 la SEM ha risposto al ricorso di
A._______, precisando che sebbene le argomentazioni sollevate nel gra-
vame abbiano permesso di meglio chiarire la situazione personale di
B._______, esse non permettono di giungere ad un diverso apprezza-
mento della fattispecie. La SEM si è pertanto riconfermata nella decisione
emanata il 9 gennaio 2018.
H.
In data 23 maggio 2018 A._______ ha inoltrato un atto di replica alle os-
servazioni della SEM del 3 maggio 2018, nel quale ha sostanzialmente ri-
badito quanto già sollevato in sede ricorsuale, con però l’aggiunta di alcuni
ulteriori documenti relativi alla situazione finanziaria dell’interessata.
I.
L’11 giugno 2018 la SEM ha considerato che la replica presentata dal ri-
corrente non le permette di modificare l’apprezzamento della fattispecie,
essa si è pertanto richiamata a quanto espresso in precedenza ed ha nuo-
vamente postulato la reiezione del gravame. La duplica dell’autorità infe-
riore è stata trasmessa a A._______ per conoscenza.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via defini-
tiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ri-
corso è stato presentato in francese, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la
presente sentenza può essere redatta in italiano.
4.
4.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: messaggio LStr]). Non po-
tendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese,
sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,
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le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammis-
sione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenza del TAF
F-7224/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 3 e riferimenti ivi citati). La legi-
slazione elvetica sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Sviz-
zera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli
altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo
con il diritto internazionale pubblico (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag.
3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid.
4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla
Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, li-
mita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamen-
tazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schen-
gen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a
rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non
siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla do-
manda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle
condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto
deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità
dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il
Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la norma-
tiva di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schen-
gen né un diritto al rilascio di un visto.
4.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'ap-
plicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esi-
ste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'appli-
cazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
5.
5.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
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5.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non su-
periore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concer-
nente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del
5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all’art. 6 del regolamento
(UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77
del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458
(GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste
corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.
5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
5.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a
codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).
7.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
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regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto di attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21 marzo 2001,
pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che
figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in pos-
sesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo la Tunisia contemplata nel sopraci-
tato allegato I, l’interessata, quale cittadina di detto paese, soggiace all'ob-
bligo di visto.
8.
8.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine della
richiedente.
8.2 La Tunisia, sebbene generalmente povera di materie prime, può van-
tare una moderna economia di mercato, contraddistinta da buone infra-
strutture, un alto grado di industrializzazione, manodopera qualificata e
vantaggi fiscali per alcuni settori economici. La vicinanza geografica all’Eu-
ropa costituisce un ulteriore vantaggio in termini di competitività. Sebbene
il settore terziario occupi la maggior parte della forza lavoro, anche il pri-
mario ed il secondario continuano a rivestire un ruolo essenziale nell’eco-
nomia nazionale. Rimangono tuttavia ancora diversi punti di criticità, tra i
quali devono essere citati la disoccupazione (che si attesta circa al 15-16%,
ma che è più marcata tra i giovani, le donne, le persone con una forma-
zione accademica o che vivono nelle regioni più penalizzate), nonché ca-
renze nei settori dell’istruzione e degli investimenti, sia in ambito pubblico
che privato. Vi sarebbe inoltre la necessità di procedere con riforme strut-
turali in rami come quello bancario e dei capitali per le nuove imprese, oltre
ad un risanamento dell’alto debito pubblico. Tra i settori economici più im-
portanti occorre infine citare il turismo, la produzione di fosfati e l’esporta-
zione di olio d’oliva (cfr. sito internet del Ministero degli esteri della Repub-
blica federale di Germania [Auswärtiges Amt]: >
Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Tunesien > Wirtschaft,
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aggiornato nell’ottobre 2017, consultato il 10 luglio 2018). Il livello del si-
stema sanitario tunisino può essere definito buono (cfr. ibidem > Reise-
und Sicherheitshinweise, aggiornato e consultato il 10 luglio 2018).
Sul piano politico la Tunisia all’inizio del corrente decennio è stata protago-
nista della cosiddetta Primavera araba, che ha condotto alla Rivoluzione
dei Gelsomini ed alla caduta del regime dell’allora Presidente Ben Ali. Nel
2014 è stata adottata una nuova costituzione ed alla fine dell’anno i tunisini
hanno eletto l’attuale Presidente ed il Parlamento, entrambi rimarranno in
carica fino al 2019 (cfr. sito internet della Central Intelligence Agency:
> Home > Library > Publications > Resources > The World
Factbook, aggiornato il 18 giugno 2018 e visitato il 10 luglio 2018). Nel
2015 la storia della Tunisia è tuttavia stata contraddistinta da attacchi ter-
roristici, che hanno avuto importanti ripercussioni sul settore turistico, dato
che tra le vittime figuravano anche viaggiatori occidentali. Ciò ha spinto le
autorità ad adottare lo stato d’emergenza, che è ad oggi ancora in vigore
(cfr. sito internet del Ministero degli affari esteri della Repubblica francese:
pays-destination/tunisie/ > Sécurité e > Dernière minute, aggiornato il
29 maggio 2018 e consultato il 10 luglio 2018).
8.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica in Tunisia, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la va-
lutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai ter-
mini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale
o professionale possono costituire elementi di una prognosi favorevole in
vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali
indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può es-
sere considerato elevato.
9.
9.1 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d’origine, dagli atti di
causa emerge che B._______ ha (…) anni ed è vedova. Il defunto marito
era membro dell’esercito tunisino. Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente
in occasione dell’opposizione dinanzi alla SEM ed in questa sede risulte-
rebbe che in Tunisia vivrebbero le tre figlie della richiedente e che quest’ul-
tima si occupi attivamente dell’educazione dei sette abbiatici, coadiuvando
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appunto le citate figlie. Come accennato in narrativa (cfr. lett. E. supra) il
ricorrente sostiene che lo scopo della visita di sua madre sia esclusiva-
mente di carattere familiare, ma che B._______ – non parlando alcuna lin-
gua europea e disponendo di dignitose entrate finanziarie garantite dalla
rendita vedovile percepita – non abbia alcuna intenzione di rimanere in
Svizzera o in un altro paese dell’area Schengen oltre la scadenza del visto.
9.2 L’interessata è ad oggi (…), si tratta dunque di una persona entrata
nella cosiddetta «terza età», in cui il bisogno di cure può diventare più fre-
quente. Occorre dunque osservare che – per quanto risulti che essa possa
contare su una copertura assicurativa maggiore rispetto alla maggior parte
dei suoi connazionali, e sebbene abbia stipulato ulteriori polizze assicura-
tive per quel che concerne l’eventuale viaggio in Svizzera – non si può
escludere che, in ragione dell’età, del fatto che non ha mai viaggiato in
Europa e che il sistema sanitario tunisino, seppure all’avanguardia (cfr.
consid. 8.2 supra), non raggiunga gli standard elvetici, B._______ possa
decidere di proseguire il suo soggiorno in Svizzera e nello spazio Schen-
gen al termine di validità dell’eventuale visto.
9.3 A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione so-
cioeconomica della Tunisia, la SEM non può essere biasimata per non aver
escluso il rischio che, una volta giunta nello spazio Schengen, l'interessata
desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi
condizioni di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale, anche in
ragione della presenza in Svizzera di parte della sua famiglia.
9.4 Il Tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni per la
concessione di un VTL, così come indicato al considerando 6, ed in parti-
colare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.
10.
10.1 In merito al desiderio espresso dal ricorrente di potere accogliere la
madre in Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, oc-
corre considerare che esso non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto
Schengen, dato che come poc’anzi considerato B._______ non adempie
alle condizioni per il rilascio e per il quale, è bene ricordare, essa non può
fare valere alcun diritto (cfr. consid. 4 supra). Vero è che può sembrare
alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un
paese in cui risiedono dei familiari o degli amici, tuttavia bisogna tenere
presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'im-
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portante numero di domande di rilascio di un visto e – come precedente-
mente rilevato (cfr. consid. 4.1 supra) – le autorità elvetiche hanno adottato
una politica d'ammissione restrittiva.
10.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che l'interessata
rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in
suo favore non può essere concesso.
10.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale va-
lutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di ga-
ranzia formulate dal ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di
quest’ultimo. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento di B._______
dedotto dalla documentazione agli atti. Essa è l’unica in grado di assicurare
la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'in-
sieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite dall’invitante, il
quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da im-
pedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi dure-
volmente in Svizzera o in un altro paese dell’area Schengen (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9).
Nel ricorso del 27 gennaio 2018 A._______ ha precisato che nel maggio
2016 sua suocera, che si trova in condizioni simili a quelle dell’interessata,
aveva potuto recarsi in Svizzera per una visita di carattere familiare. Egli
ha dunque implicitamente sollevato un’asserita disparità di trattamento. Il
Tribunale ritiene in limine giudizioso osservare che, come formulata, que-
sta censura ricorsuale non può essere accolta, in quanto non sono dati a
sapere i motivi che avevano spinto l’autorità competente – sia essa l’Am-
basciata di Svizzera a Tunisi o la stessa SEM – ad accogliere la richiesta
di visto della suocera del ricorrente. Detta circostanza non è in casu con-
ferente, non ravvisandosi alcuna violazione del principio della parità di trat-
tamento.
11.
Pertanto la SEM con la decisione del 9 gennaio 2018 non ha violato il diritto
federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità infe-
riore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi
motivi il ricorso va respinto.
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 1° marzo 2018.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: