B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 09.08.2017 (1C_486/2016)
Corte VI
F-5639/2014
Sen t en z a d e l 2 9 a g os t o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Stefano Genetelli,
Piazza Cioccaro 8, casella postale 5704,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Annullamento della naturalizzazione agevolata.
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Fatti:
A.
A._______, già cittadina tunisina nata il (…), è giunta in Europa nel 1994
ed ha dapprima vissuto in Italia. Il 23 aprile 2001 essa si è trasferita in
Svizzera, e meglio a B._______ (Comune di C._______).
B.
In data 25 ottobre 1997 A._______ si è unita in matrimonio dinanzi all’Uffi-
ciale di stato civile del Comune di D._______ (attualmente E._______) con
F._______, cittadino svizzero nato il (…). Da quest’unione non sono nati
figli. Inizialmente l’interessata ha continuato a risiedere in Italia fino
all’aprile del 2001, quando la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del
Cantone Ticino (attualmente Sezione della popolazione, SPOP) le ha rila-
sciato un permesso di dimora ed in seguito un permesso di domicilio.
C.
Il 1° luglio 2008 A._______ ha inoltrato all’Ufficio federale della migrazione
(UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) una do-
manda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’art. 27 della legge fede-
rale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre
1952 (LCit, RS 141.1). Nell’ambito di questa procedura, in data 9 lu-
glio 2009, i coniugi Graf hanno firmato una dichiarazione ai sensi della
quale hanno confermato di «vivere in un’unione coniugale reale, integra e
stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né
un divorzio». Essi sono pure stati edotti del fatto che «la naturalizzazione
agevolata non può essere pronunciata, qualora prima o durante la proce-
dura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un’istanza di separazione
o di divorzio o non sussista più un’unione coniugale reale» e che confor-
memente all’art. 41 LCit, l’autorità inferiore «può annullare la naturalizza-
zione agevolata conseguita in seguito all’occultamento dello scioglimento
previsto o avvenuto dell’unione coniugale».
D.
L’autorità inferiore ha accordato alla richiedente la naturalizzazione agevo-
lata giusta l’art. 27 LCit, mediante decisione del 13 agosto 2009, cresciuta
in giudicato il 16 settembre 2009.
E.
Con scritto del 6 maggio 2011 il marito dell’interessata ha comunicato
all’autorità di prime cure che già a far tempo dal mese di aprile 2008
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A._______ possedeva un proprio appartamento ad G._______ e che a se-
guito dell’ottenimento della cittadinanza elvetica aveva chiesto la separa-
zione. F._______ ha altresì indicato alla SEM l’attuale luogo di residenza
della moglie, valido a partire dall’agosto 2009, situato in Via H._______ a
E._______, nonché l’indirizzo dell’interessata in Italia (alle cui autorità
A._______ non aveva mai comunicato il trasferimento in Svizzera). Il ma-
rito ha infine informato la SEM del fatto che la moglie aveva altresì richiesto
la cittadinanza italiana alle competenti autorità della vicina Penisola.
F.
Il 14 settembre 2011 F._______ ha trasmesso alla SEM lo scritto inoltrato
al Pretore di Lugano in data 10 settembre 2011 – corredato da alcune fo-
tografie – nel quale rilevava il comportamento aggressivo di A._______ e
denunciava l’esistenza di una relazione omosessuale extramatrimoniale
della moglie con un’altra donna.
G.
A seguito dell’invito dell’autorità inferiore a rispondere per iscritto ad un
questionario inerente alla relazione con la moglie, il 2 dicembre 2011
F._______ ha presentato le proprie risposte, inoltrando alcune precisazioni
il 5 dicembre 2011, da cui si evince in sostanza che il rapporto matrimoniale
risultava già fortemente deteriorato al momento della concessione della
naturalizzazione agevolata a A._______.
H.
Il 5 marzo 2012 la SEM ha comunicato a quest’ultima che, a suo parere,
già prima del rilascio della decisione di naturalizzazione agevolata non esi-
steva più un’unione coniugale effettiva e stabile, ragione per cui l’autorità
di prime cure ha invitato l’interessata a prendere posizione in merito.
I.
Agendo per il tramite dell’allora patrocinatrice il 27 aprile 2012 A._______
ha presentato le proprie osservazioni, nelle quali ha asserito di non ritenere
di avere violato alcuna norma legale, in quanto al momento dell’otteni-
mento della cittadinanza elvetica essa adempiva a tutte le condizioni, inol-
tre ha affermato che il matrimonio era naufragato solo nei mesi successivi
alla concessione della nazionalità svizzera. L’interessata ha inoltre pro-
dotto due copie di documenti della Pretura di Lugano dai quali si evince
che il 9 febbraio 2010 A._______ aveva introdotto un’istanza tendente alla
pronuncia di misure a tutela dell’unione coniugale e che in data 21 lu-
glio 2010 il Pretore di Lugano aveva autorizzato i coniugi a vivere separati.
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J.
Con scritto del 1° giugno 2012 l’autorità inferiore ha comunicato all’interes-
sata di mantenere la propria posizione e di conseguenza di avere avviato
una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata concessa
il 13 agosto 2009; la SEM ha nel contempo invitato A._______ ad espri-
mersi al proposito.
K.
L’11 luglio 2012 quest’ultima ha contestato integralmente le affermazioni
del marito ed ha sottolineato che «fino a fine 2009» ha vissuto «un’unione
coniugale che nulla ha di fittizio», ma che è sempre stata reale ed effettiva
dal 1995 (come fidanzati) e dal 1997 come marito e moglie. A._______ ha
altresì asserito che il 7 luglio 2009, al momento della firma della dichiara-
zione in merito alla veridicità dell’unione coniugale, essa ed il marito vive-
vano sotto lo stesso tetto e non vi era alcuna intenzione di separarsi. L’in-
teressata ha considerato le dichiarazioni di F._______ come una sorta di
reazione e ripicca alle sue legittime pretese nell’ambito della liquidazione
del regime matrimoniale, le stesse sarebbero pertanto false. A._______ ha
infine allegato le dichiarazioni di due persone che confermerebbero l’effet-
tività e la stabilità dell’unione coniugale.
L.
Il 6 agosto 2012 l’interessata ha completato la propria presa di posizione
dell’11 luglio 2012 precisando che a quel momento non era pendente al-
cuna causa di divorzio, ma unicamente una procedura inerente all’ado-
zione di misure a protezione dell’unione coniugale. A._______ ha criticato
il fatto che l’autorità inferiore si sia basata essenzialmente sulle afferma-
zioni di F._______, mettendo in dubbio la credibilità e l’affidabilità di
quest’ultimo, nonché sottolineando la falsità e l’assenza di qualsivoglia
prova a sostegno di dette asserzioni.
M.
Il 16 ottobre 2012 A._______ ha ottemperato all’invito della SEM a produrre
una copia del contratto di locazione inerente all’appartamento da essa oc-
cupato a E._______, nonché un estratto del casellario giudiziale. In
quest’occasione A._______ ha precisato che la locazione di detto apparta-
mento avrebbe preso avvio il 1° novembre 2009, mentre nel periodo com-
preso tra il luglio ed il novembre 2009 essa sarebbe stata ospitata da
un’amica.
N.
Agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con scritto del 1° luglio
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2014 A._______ ha risposto ai quesiti posti dall’autorità inferiore il 6 mag-
gio 2014, sostenendo nuovamente l’effettività dell’unione coniugale – la
quale ha preso fine solo il 24 ottobre 2009 – nonché ribadendo la falsità
delle allegazioni di F._______. L’interessata ha inoltre fornito spiegazioni in
merito all’appartamento di E._______ ed ha concluso al mantenimento
della cittadinanza svizzera acquisita il 13 agosto 2009.
O.
Il 25 agosto 2014 la competente autorità del Cantone Zurigo ha comunicato
alla SEM il proprio consenso all’annullamento della naturalizzazione age-
volata concessa a A._______.
P.
Con decisione del 1° settembre 2014 l’autorità di prime cure ha pronunciato
l’annullamento della suddetta naturalizzazione. Fondandosi sul susseguirsi
logico e cronologico degli eventi, la SEM ha in sostanza ritenuto che al
momento della concessione della naturalizzazione agevolata il matrimonio
dell'interessata non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come
previsto dalla legge e precisato dalla giurisprudenza. L'autorità federale ha
in particolare rilevato che sebbene in data 9 luglio 2009 A._______ abbia
firmato la dichiarazione di unione coniugale ed ottenuto la naturalizzazione
il 13 agosto 2009, poco tempo dopo, e meglio il 3 novembre 2009, si è
rivolta all’avv. I._______ in vista della separazione dal marito. L’autorità in-
feriore non ha considerato che gli eventi del 24 ottobre 2009, allorquando
l’interessata ha dichiarato di avere preso coscienza dell’avvenuta rottura
dell’unione coniugale in quanto il marito aveva cambiato a sua insaputa le
serrature dell’ufficio e dell’abitazione comune, costituiscono un evento
straordinario successivo alla naturalizzazione che ha comportato la fine
dell’unione matrimoniale. Al contrario la SEM ha ritenuto che al momento
della concessione a A._______ della cittadinanza elvetica la relazione con
il marito non era già più effettiva, stabile ed orientata al futuro. A sostegno
della propria decisione l’autorità di prime cure ha ritenuto che i fatti del
24 ottobre 2009 rappresentassero in realtà «l’apice conclusivo di tutta una
serie di grossi problemi irrisolti della coppia». Dalle dichiarazioni dei coniugi
è infatti emerso che già a partire dal novembre 2008 l’interessata aveva
preso possesso di un monolocale a E._______. La SEM ha considerato
inoltre che le affermazioni della ricorrente secondo cui il citato apparta-
mento – che l’interessata ha inizialmente omesso di segnalare alle autorità
preposte alla concessione della naturalizzazione – rappresentasse un «ri-
fugio» quando il comportamento di F._______ diventava insostenibile, visti
anche i difficili rapporti professionali (A._______ era infatti alle dipendenze
della società immobiliare gestita dal marito) non permette di modificare
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l’apprezzamento della fattispecie. Al contrario conferma il fatto che, già pre-
cedentemente rispetto all’ottenimento della naturalizzazione, l’unione co-
niugale fosse fortemente compromessa. L'autorità inferiore ha pertanto
concluso che la naturalizzazione agevolata è stata concessa sulla base di
dichiarazioni false e dell'occultamento di fatti essenziali, di modo che le
condizioni poste dall'art. 41 LCit per l'annullamento della naturalizzazione
agevolata sono adempiute.
Q.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 2 ottobre 2014 A._______ ha
interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. La
ricorrente ha preliminarmente sostenuto che l’autorità inferiore avrebbe do-
vuto applicare il diritto in vigore fino al 28 febbraio 2011, ed in particolare il
vecchio art. 41 cpv. 1 LCit, che prevedeva un termine di cinque anni per
l’annullamento della naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o
a seguito dell’occultamento di fatti essenziali. A mente dell’interessata il ci-
tato termine perentorio sarebbe ormai superato, sia per quanto concerne
la concessione della cittadinanza elvetica, sia in relazione al fatto determi-
nante per l’annullamento, costituito in casu dalla dichiarazione relativa
all’effettività dell’unione coniugale del 9 luglio 2009. Ne discende che a
mente di A._______ la decisione impugnata sarebbe irregolare e pertanto
da annullare.
Nel merito la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affer-
mato dalla SEM, l’unione coniugale con F._______ sia stata reale, effettiva
ed orientata al futuro fino al 24 ottobre 2009. Di conseguenza non è possi-
bile considerare che la naturalizzazione sia stata ottenuta sulla base di di-
chiarazioni false o di occultamento di fatti essenziali. Pur ammettendo che
il matrimonio rappresentasse «un’unione atipica e poco convenzionale»
A._______ ha imputato al marito le cause che ne hanno decretato la fine.
Essa ha in effetti asserito di avere «fatto di tutto per fare felice il suo co-
niuge», di «avere lavorato per lui anche quando non veniva più remunerata
e quando il marito esercitava violenze psicologiche nei suoi confronti» non-
ché di averlo «assecondato nei suoi giochi erotici, anche quando questi
prevedevano la partecipazione di una seconda donna». L’interessata ha
inoltre sottolineato la mancanza di credibilità del marito, il quale inizial-
mente aveva sottoscritto la dichiarazione di unione coniugale, salvo poi ri-
trattare tutto quando ormai il matrimonio era naufragato. A mente della ri-
corrente questo atteggiamento rappresenterebbe una sorta di vendetta do-
vuta al fatto che la stessa non ha accettato di allinearsi alle «inqualificabili
proposte di carattere finanziario che [il marito] le aveva formulato» e con
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l’obiettivo di farle perdere la nazionalità elvetica «nella speranza che ciò gli
permetta di evitare di fare fronte ai suoi doveri economici» (cfr. atto ricor-
suale del 2 ottobre 2014, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 4).
A._______ ha inoltre contestato l’argomentazione secondo cui il fatto che
essa disponesse sola di un monolocale a E._______ possa dimostrare la
rottura dell’unione coniugale. Al contrario l’interessata ha sostenuto di
avere continuato a risiedere a B._______ presso il domicilio della coppia
fino al 24 ottobre 2009, costituendo il suddetto appartamento solamente un
luogo di «rifugio», dunque una residenza secondaria, rimanendo il centro
dei suoi interessi presso la dimora coniugale.
R.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con risposta del
27 novembre 2014, l’autorità inferiore, riferendosi alla giurisprudenza dello
scrivente Tribunale, ha sottolineato che – contrariamente a quanto preteso
dalla ricorrente – è applicabile il nuovo diritto a tutti i casi per i quali il vec-
chio termine perentorio di 5 anni non è ancora scaduto al momento dell’an-
nullamento della naturalizzazione e che occorre tenere conto del tempo
trascorso sotto il diritto previgente nel calcolo del termine assoluto di 8 anni
previsto all’art. 41 cpv. 1bis LCit attualmente in vigore.
In merito alla nozione di unione coniugale la SEM ha precisato che il legi-
slatore ha previsto l’istituzione della naturalizzazione agevolata per i co-
niugi stranieri di cittadini svizzeri la cui relazione si fonda sulla concezione
del matrimonio definita dalle disposizioni del CC. Ossia un’unione contratta
per amore in vista della costituzione di una stretta comunione di vita; vale
a dire di tetto, di mensa e di letto, in seno alla quale i coniugi sono pronti a
garantirsi fedeltà ed assistenza reciproca e che è vista come duratura, ov-
vero come un’unione di destini o contratta nella prospettiva di creare una
famiglia. Al proposito, e con riferimento al caso concreto, l’autorità inferiore
ha considerato che non è determinante sapere chi sia responsabile della
rottura dell’unione coniugale, ma lo è la costatazione che quest’ultima non
era più stabile, effettiva e rivolta al futuro, sia in occasione della firma della
dichiarazione d’unità del matrimonio, sia al momento della concessione
della cittadinanza elvetica. In questo senso la SEM ha sottolineato che le
cause che hanno determinato il naufragio del matrimonio tra A._______ ed
il marito sono precedenti rispetto alla naturalizzazione della ricorrente.
Quest’ultima aveva peraltro lavorato per la società diretta da F._______
senza essere remunerata già prima delle dimissioni presentate nell’agosto
del 2008; inoltre le addotte violenze psicologiche esercitate dal marito nei
suoi confronti e che l’hanno spinta a prendere in locazione il monolocale di
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E._______ nel novembre del 2008 sussistevano anch’esse già da prima
della concessione della cittadinanza elvetica avvenuta il 13 agosto 2009.
Quo alla relazione con un’altra donna, l’autorità di prime cure ha puntualiz-
zato che non è determinante la questione a sapere chi tra i coniugi abbia
iniziato detto legame extraconiugale, quanto piuttosto il fatto che la stessa
non rientra nella concezione di unione matrimoniale come definita dalla
giurisprudenza.
La SEM ha precisato che indipendentemente dalla questione a sapere se
o in che misura A._______ continuasse anche ad alloggiare presso il do-
micilio coniugale di B._______, l’esistenza stessa durante il matrimonio del
monolocale della ricorrente a E._______ sia in realtà un lampante indizio
dell’instabilità dell’unione coniugale. Inoltre, omettendo di comunicare la
presenza di tale alloggio secondario alle autorità preposte alla concessione
della naturalizzazione, l’interessata non ha segnalato un fatto essenziale
ai fini della concessione della cittadinanza elvetica, poiché nell’ipotesi in
cui la SEM fosse stata a conoscenza dell’esistenza del citato apparta-
mento, la questione sarebbe stata approfondita e verosimilmente avrebbe
condotto al rifiuto della naturalizzazione agevolata.
A mente della SEM, visto l’insieme degli elementi testé esposti, A._______
non può essersi resa conto del deterioramento dell’unione coniugale sola-
mente in occasione dell’episodio del 24 ottobre 2009, quando il marito
aveva cambiato le serrature dell’ufficio e dell’abitazione comune e l’aveva
de facto cacciata di casa.
In definitiva l’autorità inferiore ha sostenuto che la ricorrente non è perve-
nuta a confutare la presunzione secondo cui, dalla somma degli indizi
emersi e dal susseguirsi logico e cronologico dei fatti, occorre considerare
che l’unione coniugale con F._______ «non era più stabile, effettiva ed
orientata al futuro al momento della naturalizzazione ed anche ben prima»
(cfr. risposta al ricorso del 27 novembre 2014, atto 8 dell’incarto TAF,
pag. 4). Ragione per cui l’annullamento della naturalizzazione agevolata
deve essere in casu confermata.
S.
Con replica del 19 gennaio 2015 la ricorrente ha ribadito in sostanza che,
sia durante la procedura di naturalizzazione, sia al momento della conces-
sione della cittadinanza elvetica, essa conviveva con il marito e formava
con lui un’unione coniugale effettiva e stabile. A._______ ha nel contempo
precisato che il monolocale di E._______ rappresentava semplicemente
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una residenza secondaria, ma non costituiva in alcun modo un indizio della
rottura dell’unione coniugale.
T.
L’autorità inferiore si è nuovamente espressa con la duplica del 12 feb-
braio 2015, riconfermandosi nella decisione impugnata e nella risposta al
ricorso del 27 novembre 2014.
U.
L’11 marzo 2015 A._______ ha inoltrato al Tribunale uno scritto spontaneo
nel quale ha innanzitutto invocato una violazione del diritto ad un processo
equo ai sensi dell’art. 6 CEDU, lamentando il fatto di non essere stata sen-
tita personalmente nell’ambito del presente procedimento. La ricorrente ha
inoltre ribadito quanto asserito in merito alla presenza dell’alloggio di
E._______, ovvero che quest’ultimo rappresentasse inizialmente unica-
mente un «rifugio» il cui scopo era quello di permettere di superare le ine-
vitabili tensioni che la vita matrimoniale comporta, ma che essa si sia pro-
digata per fare funzionare l’unità coniugale, che ha preso fine solamente al
momento dell’episodio avvenuto il 24 ottobre 2009.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di annullamento della naturalizza-
zione agevolata rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce
quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF
in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Preliminarmente occorre osservare che in occasione dello scritto
dell’11 marzo 2015 A._______ ha lamentato una presunta violazione del
diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6 CEDU, poiché nell’ambito
del procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata non è
stata sentita personalmente.
3.2 Il Tribunale considera che nel quadro della procedura amministrativa
non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante
prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 con-
sid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare A._______
non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere
sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in
materia di annullamento della naturalizzazione agevolata (cfr. decisione del
TF 1C_476/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi
citata).
3.3 Per questo motivo la censura formulata dalla ricorrente in merito alla
presunta violazione dell’art. 6 CEDU risulta infondata e come tale va de-
serta.
4.
4.1 Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero
può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha riseduto
complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno
(lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero
(lett. c).
4.2 La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza,
in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 lett. a LCit,
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presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'u-
nione coniugale ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 CC), ma implica oltre a ciò una
comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effet-
tiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF
135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
La comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone
ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione
agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro
(«ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), in altri termini la ferma inten-
zione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della deci-
sione di naturalizzazione agevolata. Una separazione sopraggiunta poco
dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'as-
senza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza
svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
4.3 L'unione coniugale come testé definita, inoltre, non deve esistere solo
al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta
la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione
agevolata (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istitu-
zione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un
cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come defi-
nita dalle disposizioni del CC sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione
contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta («di
tetto, di tavolo e di letto»), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assi-
curarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di
«comunione del destino») e nella prospettiva della creazione di una fami-
glia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235
consid. 3b).
Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa
concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di
protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare – alle con-
dizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit – la concessione della naturalizza-
zione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF
2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero
di un cittadino elvetico, il legislatore federale intende favorire un'unità della
nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella
prospettiva di una vita comune che si protragga oltre alla decisione di con-
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cessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'isti-
tuzione della naturalizzazione agevolata si basa infatti sull'idea che il co-
niuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione
che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si
adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad
uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sot-
toposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Con-
siglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla
cittadinanza, FF 1987 III 245, pagg. 261-263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26
e 27 del progetto; vedi inoltre DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 con-
sid. 3a).
5.
5.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo
2011, rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Uf-
ficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, an-
nullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni
false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio
del Consiglio federale del 9 agosto 1951 relativo al progetto di legge sull'ac-
quisizione e la perdita della nazionalità svizzera, FF 1951 II 665, pagg. 700-
701, ad. art. 39 del progetto).
L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia
stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comporta-
mento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia
in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque neces-
sario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito false indicazioni
all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea
all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28
cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale
deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2
e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del TF
1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1; 1C_250/2011 del 21 lu-
glio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara
di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende
separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se
il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in
particolare le sentenze del TF 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 con-
sid. 4.1.1; 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1, così come la
giurisprudenza ivi citata).
F-5639/2014
Pagina 13
5.2 Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di ap-
prezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà,
questa deve tuttavia evitare ogni abuso. Commette un abuso del suo po-
tere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non
tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna,
contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in
particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1; sentenza
del TF 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza ivi
citata).
La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento
delle prove (cfr. art. 40 PC [RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19
PA). Tale principio è valido pure davanti allo scrivente Tribunale (art. 37
LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce
a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità
dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio do-
vrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri.
Allorquando una decisione interviene – come nella fattispecie – a discapito
dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se in-
tende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il co-
niuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione
stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in re-
lazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso scono-
sciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'auto-
rità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione ra-
pida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione
è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo
in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti
(art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 II 161 con-
sid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presun-
zione.
5.3 In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezza-
mento delle prove e non modifica l'onere della prova (cfr. DTF 135 II 161
consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati), l'amministrato non è tenuto, per ca-
povolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare
acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli
pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che
non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo
coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un
avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento
F-5639/2014
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del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi pro-
blemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr.
DTF 135 II 161 consid. 3; sentenza del TF 1C_587/2013 del 29 ago-
sto 2013 consid. 3.2.2).
6.
6.1 Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'an-
nullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono
adempiute nella fattispecie.
6.2 Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturaliz-
zazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio fede-
rale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non
oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza
l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque
anni dalla naturalizzazione. Alcuna diposizione transitoria è stata prevista
per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del
diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che inter-
vengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno la giurispru-
denza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, se-
condo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di ri-
sarcimento fondate sulla LAVS (RS 831.10), le cui considerazioni possono
essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è am-
missibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e
divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o
perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V
353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cin-
que anni non è ancora trascorso al momento dell’entrata in vigore del
nuovo diritto, giova applicare l'art. 41 LCit nella sua nuova versione e te-
nere conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel
calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine
relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a de-
correre al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposi-
zioni (cfr. sentenza del TAF C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4).
6.3 Nel caso in esame è dunque applicabile il nuovo art. 41 LCit in quanto
al momento dell’annullamento della naturalizzazione agevolata da parte
dell’autorità inferiore il termine di otto anni non era ancora venuto a sca-
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denza. Lo scrivente Tribunale costata altresì che la SEM ha rispettato i ter-
mini previsti all'art. 41 cpv. 1bis LCit, avendo pronunciato la decisione di
annullamento della naturalizzazione il 1° settembre 2014, ovvero osse-
quiando sia il termine assoluto di otto anni, che ha cominciato a correre al
momento della concessione della nazionalità svizzera avvenuta il 13 ago-
sto 2009, sia il termine relativo di due anni, il quale decorre a partire da
ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata (art. 41 cpv. 1bis
2a frase LCit), in casu detto atto istruttorio è avvenuto il 6 maggio 2014
allorquando la SEM ha invitato per l’ultima volta l’interessata a prendere
posizione.
Inoltre essendo la decisione impugnata stata pronunciata con il consenso
dell’autorità cantonale competente (cfr. lettera della competente autorità
del Cantone Zurigo del 25 agosto 2014, incarto SEM […], pag. 223), le
condizioni formali poste dall’art. 41 LCit sono adempiute.
7.
7.1 Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono
alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata
risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurispru-
denza sviluppata in questo ambito.
7.2 Nella motivazione della decisione impugnata, la SEM ha rilevato come
il susseguirsi logico e cronologico degli eventi incontestati dalle parti dimo-
strerebbe che l’unione coniugale non era più effettiva e stabile ai sensi della
giurisprudenza al momento della naturalizzazione. L’autorità di prime cure
ha inoltre precisato che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si
fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abu-
sivamente e contrariamente all’obbligo giurisprudenziale che ne deriva,
l’interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta
presunzione.
L’esame dei fatti pertinenti nella presente causa, così come il loro rapido
sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla medesima con-
clusione.
7.3 Dagli atti di causa di evince che la ricorrente, classe (…), ha conosciuto
il marito, nato nel (…), nel corso dell’anno 1995. La coppia è convolata a
nozze il 25 ottobre 1997. In data 9 luglio 2009 entrambi hanno sottoscritto
la dichiarazione concernente l’unione coniugale ed il 13 agosto 2009, ossia
dopo quasi 12 anni di matrimonio, la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza
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Pagina 16
elvetica. Detta decisione è cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. Nel
novembre successivo A._______ si è rivolta ad un avvocato con l’inten-
zione di separarsi dal marito e cercare di trovare una soluzione consen-
suale con il patrocinatore di quest’ultimo, ciò che in seguito non è avvenuto
(cfr. domanda di adozione di provvedimenti di protezione dell’unione coniu-
gale del 9 febbraio 2010, incarto dell’autorità inferiore […], pag. 204). Que-
sto tentativo di separazione amichevole non è andato a buon fine ed in
data 9 febbraio 2010 la ricorrente si è rivolta alla Pretura di Lugano postu-
lando l’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale.
In data 6 maggio 2011 F._______ ha comunicato all’autorità inferiore che
già a partire dall’aprile 2008 la moglie aveva lasciato la dimora coniugale
per trasferirsi dapprima in un appartamento situato ad G._______, ed in
seguito in un’abitazione a E._______. Il marito ha altresì precisato che,
dopo avere ottenuto la naturalizzazione, A._______ aveva chiesto il divor-
zio e che la stessa aveva anche inoltrato una domanda tendente all’otteni-
mento della cittadinanza italiana, siccome durante la permanenza in Sviz-
zera agli occhi delle autorità italiane essa aveva sempre mantenuto anche
la residenza a J._______ (Italia). A complemento dello scritto del 6 mag-
gio 2011, in data 14 settembre 2011 F._______ ha inoltrato all’autorità in-
feriore una copia dello scritto da egli inviato alla Pretura di Lugano il 10 set-
tembre 2011, corredato da diverse fotografie, nel quale segnalava il com-
portamento aggressivo e l’esistenza di una relazione omosessuale extra-
coniugale della moglie. La SEM ha invitato il marito della ricorrente a fornire
precisazioni in merito ai citati scritti del 6 maggio e del 14 settembre 2011.
Il 2 dicembre 2011 F._______ ha risposto alle domande poste precisando
in particolare che, sia al momento della firma della dichiarazione d’unione
coniugale, sia al momento della naturalizzazione, la comunità matrimoniale
con A._______ incontrava dei problemi e non poteva essere definita sta-
bile.
L’interessata, invitata dalla SEM ad esprimersi, ha preso posizione il
27 aprile 2012, smentendo quanto asserito dal marito e precisando che,
sia durante la procedura, sia al momento della concessione della cittadi-
nanza elvetica, essa adempiva a tutte le condizioni poste dalla LCit ed è
unicamente nei mesi successivi che il matrimonio è naufragato. A._______
si è nuovamente espressa in merito alla procedura di annullamento della
naturalizzazione agevolata l’11 luglio 2012 confermando quanto preceden-
temente asserito e considerando le allegazioni del marito come un’ingiusti-
ficata reazione alle legittime pretese da lei avanzate per quanto concerne
la liquidazione regime matrimoniale ed in ambito professionale. La ricor-
rente ha altresì allegato le dichiarazioni del suo medico e del proprietario
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Pagina 17
dell’appartamento coniugale di B._______, i quali hanno confermato l’ef-
fettività e la stabilità dell’unione coniugale. In complemento a quanto già
esposto, il 6 agosto 2012 A._______ ha ribadito che quanto affermato dal
marito non corrisponde alla verità ed ha insistito in merito alla scarsa cre-
dibilità di quest’ultimo, il quale non ha dichiarato al fisco il fatto di possedere
degli appartamenti in Spagna. Il 7 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto
un estratto del casellario giudiziale e una copia del contratto di locazione
relativo all’appartamento da essa occupato a E._______. Detta locazione
è iniziata il 1° novembre 2009 e A._______ ha precisato che tra i mesi di
luglio e novembre 2009 essa è stata ospite di un’amica. Agendo per il tra-
mite del nuovo patrocinatore, il 1° luglio 2014 l’interessata ha risposto ad
una serie di quesiti posti dall’autorità inferiore, dichiarando in particolare
che l’unione coniugale è stata reale ed effettiva fino al 24 ottobre 2009,
giorno in cui il marito ha sostituito le serrature dell’appartamento coniugale
e del posto di lavoro, cacciando de facto di casa la ricorrente. A proposito
dell’alloggio di E._______ A._______ ha inoltre precisato di averlo occu-
pato a partire dal novembre 2008, ma esso fino al novembre 2009 costi-
tuiva unicamente una residenza secondaria in cui rifugiarsi quando vi erano
problemi con il marito; l’interessata ha inoltre smentito quanto asserito dalla
precedente patrocinatrice in data 7 settembre 2012, ossia che tra il luglio
ed il novembre 2009 essa è stata ospite di un’amica.
7.4 Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico parti-
colarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione
di fatto che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 5.2 supra),
l’unione coniugale della ricorrente e F._______ non fosse stabile ed orien-
tata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a
quello dell’ottenimento della naturalizzazione agevolata. Dagli atti di causa
emerge infatti come A._______ avesse già a disposizione un alloggio indi-
pendente rispetto al domicilio comune della coppia già prima dell’otteni-
mento della naturalizzazione. Sebbene le dichiarazioni delle parti non
siano univoche in merito alla data precisa dell’inizio della locazione del mo-
nolocale di E._______, emerge che, per stessa ammissione della ricor-
rente, essa ne ha preso possesso al più tardi nel novembre 2008 (cfr. os-
servazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM […], pag. 139). Oltre a ciò risulta
che i problemi coniugali della coppia sono emersi ben prima dell’otteni-
mento della cittadinanza elvetica da parte della ricorrente, in quanto
quest’ultima ha ammesso che dopo alcuni anni l’unione coniugale ha co-
minciato a presentare delle difficoltà «sia in ragione della personalità del
marito, sia per ragioni inerenti al rapporto di lavoro di A._______ in seno
alla società immobiliare», ciò che ha portato alle sue dimissioni nell’agosto
del 2008, salvo poi continuare l’attività a fianco del marito senza essere
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remunerata (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM […],
pag. 143).
A mente del Tribunale i problemi relazionali tra la ricorrente ed il marito sorti
in ambito lavorativo – sembra infatti che da anni F._______ si rifiutasse di
sottoscrivere un contratto di lavoro in favore della moglie – e che hanno
comportato alle testé citate dimissioni, come pure il fatto che A._______
abbia locato un appartamento nel quale trovare un rifugio dalle tensioni con
il marito già nel novembre 2008, dimostrano che il matrimonio presentasse
delle difficoltà importanti, tali da comprometterne l’unità e l’effettività. Oc-
corre segnalare che anche in ambito extraprofessionale la relazione di cop-
pia non corrispondesse alle esigenze giurisprudenziali in merito all’unità e
all’effettività dell’unione coniugale (cfr. consid. 4.3 supra). Dagli atti all’in-
serto è emerso infatti che la coppia intrattenesse rapporti intimi con un’altra
donna. Questa circostanza – indipendentemente dalla questione a sapere
chi tra A._______ ed il marito abbia iniziato detta relazione – rappresenta
un ulteriore elemento in base al quale è giustificato ritenere che l’unione
coniugale non fosse più stabile ed effettivamente vissuta. Con riferimento
al susseguirsi cronologico degli avvenimenti è significativo che l’interessata
abbia deciso di fare ufficialmente del monolocale sito a E._______ la pro-
pria residenza principale nel novembre 2009, vale a dire poche settimane
dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata. In definitiva il Tribunale
considera che sia durante la procedura in vista dell’ottenimento della natu-
ralizzazione agevolata, sia al momento in cui la cittadinanza elvetica è ef-
fettivamente stata concessa, la ricorrente ed il marito non vivevano più
un’unità coniugale stabile ed orientata al futuro.
8.
8.1 Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 5.3 supra), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto
sopra indicata, rendendo verosimili, sia il sopraggiungere di un avveni-
mento straordinario atto a spiegare il rapido degradarsi del legame coniu-
gale, sia l’assenza di coscienza della gravità dei problemi di coppia al mo-
mento della firma della dichiarazione comune del 9 luglio 2009.
8.2 A._______ ha indicato che la rottura del legame coniugale è avvenuta
a seguito degli avvenimenti di sabato 24 ottobre 2009, allorquando
F._______ ha sostituito le serrature dell’abitazione di B._______ e della
società immobiliare di E._______ di cui era amministratore e nella quale
era attiva anche la ricorrente. Questa circostanza ha sancito a mente
dell’interessata la separazione dei coniugi. A._______ ha tuttavia ribadito
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che prima di questo episodio l’unione coniugale fosse reale ed effettiva-
mente vissuta, sebbene, come qualsiasi coppia, essa ed il marito incon-
trassero dei problemi.
8.3 Il Tribunale non può condividere questa tesi. Come precedentemente
rilevato (cfr. consid. 7.4 supra) dagli atti emerge chiaramente che il matri-
monio tra A._______ ed il marito presentasse importanti difficoltà. In parti-
colare il fatto che la ricorrente disponesse già a partire dal 2008 di un mo-
nolocale indipendente dall’abitazione coniugale nel quale rifugiarsi dal ma-
rito, nonché l’evidenza di importanti conflitti professionali, non possono non
indurre a pensare che gli avvenimenti del 24 ottobre 2009 non rappresen-
tassero in realtà un evento eccezionale ed improvviso suscettibile di spie-
gare il rapido deterioramento dell’unione coniugale, ma al contrario costi-
tuissero l’apice di una situazione matrimoniale difficile e conflittuale che
perdurava ormai da anni. In conclusione occorre considerare che l’interes-
sata ed il marito al momento della naturalizzazione agevolata non formas-
sero più un’unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definito
dalla giurisprudenza. A._______ non è stata in grado di capovolgere la
suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento
straordinario proprio a spiegare la rapida rottura dell’unione coniugale, di
modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione
di fatto basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. consid. 7.3
e 7.4 supra) secondo cui l’interessata ha ottenuto la naturalizzazione age-
volata in maniera fraudolenta.
9.
A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che, come da essa so-
stenuto (cfr. scritto dell’11 marzo 2015, atto 14 dell’incarto TAF, pag. 6), la
ricorrente adempirebbe ai requisiti per la concessione della naturalizza-
zione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di
un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi
dell’art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l’annullamento della
stessa giusta l’art. 41 LCit (cfr. le sentenze del TF 1C_651/2012 del 5 ago-
sto 2013 consid. 4.3 e 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).
10.
Ne discende che la SEM con la decisione del 1° settembre 2014 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’au-
torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (cfr. art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
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Pagina 20
11.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del rego-
lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.1
Visto l’esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico della ricorrente e
sono prelevate sull’anticipo dello stesso importo versato in data 20 otto-
bre 2014.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […], incarto di ritorno; allegato: scritto della
ricorrente dell’11 marzo 2015)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Pagina 22
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: