B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5689/2018
Sen t en z a d e l 1 4 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______,
patrocinato dall’avv. Giovanni Augugliaro,
Via Pretorio 20, casella postale 6472,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Gratuito patrocinio (procedura di riconoscimento di apolidia)
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Fatti:
A.
Il 30 luglio 2018 A._______ ha inoltrato una domanda volta al suo ricono-
scimento quale apolide dinanzi alla Segreteria di stato della migrazione (di
seguito SEM) postulando tra le altre cose di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv.
Giovanni Augugliaro.
B.
Con decisione incidentale del 3 settembre 2018, la SEM ha qualificato
come priva d’oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria sulla base della
gratuità della procedura di riconoscimento di apolidia. Nella medesima cir-
costanza l’autorità di prima istanza ha parimenti respinto la domanda volta
alla concessione del gratuito patrocinio. Essa ha in primo luogo sottolineato
che vista l’applicabilità del principio inquisitorio, l’ammissione del gratuito
patrocinio sottostarebbe ad esigenze elevate. La SEM ha quindi osservato
che la procedura di riconoscimento di apolidia non solleverebbe questioni
di fatto o di diritto di una complessità tale da rendere necessaria l’assi-
stenza di un rappresentante legale. Vi sarebbero infatti diverse persone
che avrebbero portato a termine una procedura di questo genere senza
necessitare la presenza di un legale. Inoltre, da un esame prima facie
dell’incarto, non apparirebbero difficoltà particolari alle quali l’insorgente
non sia in misura di far fronte da solo. Infatti il richiedente sarebbe stato in
possesso di un passaporto angolano prorogato sino al 15 gennaio 2004
dal consolato di detto paese a Ginevra. Del resto, le difficoltà alle quali
A._______ si troverebbe confrontato per l’ottenimento di un documento di
viaggio non sarebbero tali da rimettere in discussione la sua cittadinanza
angolana, di modo che, le sue allegazioni sarebbero pure manifestamente
sprovviste di probabilità di esito favorevole.
C.
Il 2 ottobre la SEM ha prospettato al ricorrente la reiezione della domanda
di riconoscimento di apolidia, concedendogli un termine scadente il 30 ot-
tobre 2018 per prendere posizione in merito.
D.
Il 4 ottobre 2018 l’interessato è insorto contro la decisione incidentale del
3 settembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) chiedendo in via preliminare di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nell’ambito della proce-
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dura ricorsuale; in via provvisionale di riconoscere al ricorso l’effetto so-
spensivo, nel senso di sospendere il termine per la presentazione delle
osservazioni assegnatogli dall’autorità di prima istanza; nel merito di an-
nullare la succitata decisione incidentale rispettivamente di riformarla in
modo da riconoscergli il gratuito patrocinio; il tutto con protesta di tasse di
giustizia, spese e ripetibili.
In concreto, il patrocinatore dell’insorgente sottolinea come il suo man-
dante non sarebbe in misura di far capo ad un avvocato di fiducia né tan-
tomeno di difendersi da solo. In primo luogo, il fatto che altre persone ab-
biano agito in proprio in situazioni analoghe risulterebbe del tutto irrile-
vante. Non di meno, le valutazioni della SEM circa il merito della questione,
così come ribadite nel preavviso del 2 ottobre 2018, sarebbero in urto con
gli atti di causa dal momento che lo stato angolano sarebbe andato ben
oltre il rifiuto di rilasciare documenti. Nel prosieguo del proprio gravame, il
rappresentante del ricorrente, dopo aver richiamato il senso e la portata
della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS
0.142.40; di seguito Convenzione sullo statuto degli apolidi) ribadisce che
in concreto al suo assistito non possa essere rimproverato di aver abban-
donato volontariamente la sua cittadinanza. Infatti, malgrado i passi intra-
presi personalmente e dalla stessa SEM dal 2004 al 2018 non sarebbe
stato possibile alcun riconoscimento di A._______ dall’Angola come suo
cittadino in spregio alla stessa costituzione di tale paese. Apparrebbe dun-
que realizzata una delle ragioni di adozione della Convenzione, ossia la
fattispecie nella quale la persona, senza intervento da parte sua, venga
privata della sua nazionalità senza avere possibilità di riacquistarla. Del
resto sin dal 2005 sarebbe pendente una domanda volta al rilascio di un
permesso C a nome del ricorrente; domanda che avrebbe a suo tempo
anche ottenuto un preavviso favorevole dalla città di Lugano, per il che, egli
non avrebbe avuto alcun interesse a cercare di non ottenere i documenti.
In tal senso, sul piano dell’onestà intellettuale sarebbe dunque inaccetta-
bile che la SEM sostenga che i suoi passi erano unicamente volti all’otte-
nimento di un documento di viaggio dal momento che l’ambasciata ango-
lana ne avrebbe rifiutato l’emissione a prescindere dalla presentazioni di
documenti attestanti la sua nazionalità. La situazione sarebbe oltremodo
aggravata dal fatto che neanche la Reppublica democratica del Congo
avrebbe riconosciuto l’interessato come suo cittadino. Su tali presupposti,
il patrocinio da parte di un avvocato sarebbe necessario per contrastare il
preavviso della SEM del 2 ottobre 2018. In tale circostanza l’autorità di
prima istanza, negando la necessità di una tutela professionale e conte-
stando l’esistenza di fumus boni iuris avrebbe infatti violato il diritto fede-
rale, abusando del suo potere di apprezzamento ed accertando inoltre in
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modo inesatto ed incompleto i fatti. La decisione apparrebbe inoltre inade-
guata. D’altra parte, lo stesso prospettato esito della procedura di ricono-
scimento di apolidia, così come preannunciato il 2 ottobre 2018, appar-
rebbe d’acchito non condivisibile. Da ultimo, conclude il patrocinatore
dell’insorgente, l’indigenza sarebbe provata dall’estratto dell’Ufficio esecu-
zioni e fallimenti e l’impossibilità di difendersi personalmente sarebbe pa-
cifica, stante l’attestato sulle condizioni psicofisiche di A._______ rilasciato
da Ingrado servizi per le dipendenze.
E.
Il 10 ottobre 2018 il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile la do-
manda finalizzata a sospendere il termine per la presentazione delle os-
servazioni fissato dalla SEM nell’ambito della procedura di prima istanza in
ragione dell’assenza di un effetto devolutivo su tale aspetto, ha invitato la
SEM ad esprimersi ai sensi dell’art. 57 PA rinviando invece la decisione
circa la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
nell’ambito della procedura ricorsuale al prosieguo di procedura.
F.
Con risposta del 18 ottobre 2018, la SEM si è sostanzialmente riconfermata
nelle proprie decisioni. L’autorità intimata ha quantomeno colto l’occasione
per sottolineare come il ricorrente, cittadino angolano originario, non possa
essere privato della sua nazionalità in spregio alla costituzione di detto
paese.
G.
Chiamato ad esprimersi in replica dal Tribunale, il patrocinatore, con osser-
vazioni del 31 ottobre 2018, censura anzitutto il fatto che l’autorità di prima
istanza non si sarebbe in alcun momento confrontata con le tesi del ricor-
rente, mantenendo il proprio punto di vista circa l’esito della domanda di
riconoscimento di apolidia. La SEM avrebbe invero omesso di prendere
posizione sul mancato riconoscimento da parte delle autorità diplomatiche
angolane. Tale circostanza, prosegue il rappresentante, equivarrebbe tut-
tavia a privarlo della propria nazionalità. L’autorità intimata misconosce-
rebbe invero l’atavico conflitto opponente l’Angola alle persone di etnia
congolese. Peraltro, anche gli stessi sforzi della SEM per tentare di far ri-
conoscere il ricorrente si sarebbero scontrati con le resistenze di detto
paese. Nel prosieguo del suo esposto, il patrocinatore riporta parte delle
argomentazioni di merito da lui presentate nell’ambito della procedura di
prima istanza.
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Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF, giusta l’art. 31 LTAF il Tri-
bunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
La PA prevede la possibilità di impugnare a titolo indipendente le decisioni
pregiudiziali e incidentali, che non riguardano la competenza e la ricusa-
zione, soltanto se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irrepara-
bile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; diversamente dal ricorso al Tribunale federale,
è sufficiente un pregiudizio di fatto; v. sentenza del Tribunale A-3504/2016
dell’8 novembre 2017 consid. 2.2) o se l’accoglimento del ricorso compor-
terebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).
Più nello specifico, le decisioni incidentali che negano la concessione del
gratuito patrocinio rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 46 cpv. 1
lett. a PA in quanto possono causare un pregiudizio irreparabile e costitui-
scono dunque un provvedimento impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 5A_574/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 1;
sentenza del Tribunale A-3121/2017 del 1° settembre 2017).
A._______ è destinatario della decisione incidentale impugnata ed ha dun-
que il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato da un patro-
cinatore legittimatosi mediante regolare procura nella forma e nei termini
prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell’art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, l’accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’inade-
guatezza, nella misura in cui un’autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d’ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
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(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1. Le domande tese alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del pa-
trocinio gratuito sono di principio regolamentate dal diritto procedurale in
concreto applicabile. Indipendentemente da ciò, le stesse possono essere
basate direttamente sulle garanzie procedurali generali previste dall’art. 29
cpv. 3 Cost. (cfr. DTF 128 I 225 consid. 2.3). In ambito ricorsuale le condi-
zioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono concretizzate
all’art. 65 cpv. 1 PA, secondo il cui tenore l’autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell’istruzione dispensa, a domanda e dopo il deposito
del ricorso, dal pagamento delle spese processuali, una parte, se, cumula-
tivamente, non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sem-
brano prive di probabilità di successo. Il cpv. 2 tratta invece la questione
del gratuito patrocinio disponendo che se ciò è necessario per tutelare i
suoi diritti, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione
designa un avvocato alla parte che adempie alle succitate condizioni per
la concessione dell’assistenza giudiziaria. La PA non contiene invece al-
cuna norma specifica per quanto concerne le procedure non contenziose.
Tuttavia, vista la derivazione costituzionale, non vi è motivo per ammettere
che le disposizioni in questione non trovino applicazione anche nelle pro-
cedure di tale natura (cfr. GEROLD STEINMAN, in: Ehrenzeller et al. (ed.), Die
schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 3e ed. 2014, p.
672; DTF 130 I 180 consid. 2.2; MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2e éd. 2016, art. 65 N 4). I principi
esposti sono pertanto validi anche nell’ambito procedure di prima istanza
rette dalla PA dinanzi alle autorità federali, tra le quali figura anche il rico-
noscimento di apolidia (cfr. sentenze del Tribunale F-936/2014 del 20 feb-
braio 2017, F-1661/2014 del 20 febbraio 2017 consid. 12.2, C-6554/2012
del 12 luglio 2013 consid. 4.1, C-4017/2012 del 15 luglio 2013 consid. 3.1).
3.2. Tre sono dunque le condizioni cumulative necessarie per la conces-
sione del gratuito patrocinio, ossia l’indigenza dell’interessato, le probabi-
lità di esito favorevole della procedura e la necessità della nomina dell’av-
vocato per la tutela dei suoi diritti.
3.3. Quo alla necessità della nomina, presupposto negato in specie dall’au-
torità di prime cure, occorre in limine osservare come, laddove torna appli-
cabile la massima ufficiale ed il principio inquisitorio, la stessa, pur non es-
sendo d’acchito esclusa, sia da ammettersi solo sulla base di criteri restrit-
tivi (cfr. DTF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 32 consid. 4b, 122 I8 consid. 2c;
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Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2000 n. 6 consid. 10). Per il resto, come in ogni
ambito applicativo, occorre che gli interessi dell’interessato siano colpiti in
misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, sia sotto il profilo
fattuale che sotto quello giuridico, da rendere necessaria l’assistenza di un
avvocato. Detta analisi va effettuata tenendo in debita considerazione le
circostanze concrete del caso di specie, le particolarità della procedura ap-
plicabile (cfr. DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 con giurisprudenza ivi citata) e la
situazione personale della parte in causa (cfr. tra le tante sentenza del Tri-
bunale C-4017/2012 consid. 3.2). Il solo fatto che l’esito della procedura
possa essere corretto con un’impugnativa, non permette inoltre di esclu-
dere il criterio della necessità (cfr. sentenze del Tribunale F-936/2014, F-
1661/2014 consid. 12.3; GEROLD STEINMANN in: St. Galler Kommentar, 3.
ed. 2014, n. 70 ad art. 29).
4.
4.1. La procedura di riconoscimento di apolidia è retta dalla Convenzione
sullo statuto degli apolidi. La competenza per la sua trattazione incombe
alla SEM sulla base dell’art. 14 cpv. 3 dell’Ordinanza sull'organizzazione
del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP; RS 172.213.1),
che applica la PA quale normativa procedurale di riferimento (art. 1 PA). In
tale contesto è dunque inequivocabilmente il principio inquisitorio che trova
applicazione sulla base dell’art. 12 PA. Ciò detto, è all’autorità che incombe
l’onere di accertamento della fattispecie; la parte richiedente essendo in-
vece unicamente tenuta a collaborare nei termini di cui all’art. 13 PA. Sulle
medesime premesse ci si attende che la SEM, nella trattazione di una pro-
cedura di questa natura, faccia prova di una certa flessibilità nell’apprezza-
mento delle motivazioni delle parti non patrocinate. Si palesa dunque in-
dubbio che la necessità di far capo ad un patrocinatore sia da ammettersi
solo in capo a circostanze restrittive.
4.2. In concreto, quanto alla difficoltà della causa, occorre prendere atto
del fatto che sotto il profilo fattuale la fattispecie sia già ampiamente accla-
rata e faccia riferimento a questioni che non necessitano ulteriori accerta-
menti in sede procedurale. La domanda di riconoscimento di apolidia si
basa infatti sostanzialmente sull’attitudine delle autorità angolane nei con-
fronti dell’insorgente; attitudine già da tempo nota all’autorità federale. Dal
punto di vista giuridico è dunque la questione di sapere se il mancato rico-
noscimento di A._______ da parte delle autorità diplomatiche angolane
possa o meno essere equiparato ad un’involontaria privazione della citta-
dinanza senza possibilità di riacquisto. In una tale costellazione, quandan-
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che l’interessato possa avversare la valutazione della SEM con argomen-
tazioni più o meno valide, sarà ad ogni modo compito dell’autorità determi-
narsi al riguardo sulla base della valutazione del liquido complesso fattuale
a monte. Non basti infatti avere un’opinione contraria a quella prospettata
per dedurre la necessità del gratuito patrocinio.
4.3. Quo alla situazione personale dell’insorgente, v’è anzitutto luogo di
considerare la lunga permanenza in Svizzera dell’insorgente e la conse-
guente presumibile padronanza della lingua nella quale si svolge la proce-
dura. Inoltre, al di là di alcune problematiche derivanti dall’abuso di so-
stanze stupefacenti, non vi sono ulteriori elementi agli atti che giustifichino
un trattamento diverso rispetto a quello da riservarsi ad una qualsiasi altra
persona oggetto di una procedura di questa natura dinanzi alla SEM.
4.4. Alla luce di quanto precede, il patrocinio nell’ambito della procedura di
prima istanza non appare necessario per tutelare gli interessi dell’insor-
gente. In ragione di ciò il Tribunale può esimersi dall’analizzare se il ricor-
rente adempia o meno alle ulteriori condizioni cumulative necessarie per la
concessione dello stesso.
Ferme queste premesse il ricorso va respinto.
5.
5.1. Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor-
suali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità
di esito favorevole e posta l’attestata intendenza dell’interessato, v’è luogo
di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
5.2. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio per la presente procedura
ricorsuale dinanzi a questo Tribunale, adempiuti i criteri di cui all’art. 65 cpv.
1 PA, resta anche a tal riguardo da esaminare la sola condizione della ne-
cessità prevista dall’art. 65 cpv. 2 PA e per la cui delimitazione si rinvia a
quanto esposto al consid. 3.3. Ora, pur partendo dall’assunto che anche
dinanzi al Tribunale trovi applicazione il principio inquisitorio, occorre quan-
tomeno prendere atto del fatto che la natura della procedura ricorsuale ri-
sulti differente rispetto a quella pendente dinanzi all’autorità intimata e giu-
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stifichi l’intervento del patrocinatore d’ufficio. È infatti indubbio che la pre-
sentazione della presente impugnativa abbia presupposto un certo tipo di
conoscenza del diritto in concreto applicabile e della relativa giurispru-
denza. Non si può infatti esigere che il ricorrente, non cognito di diritto,
avesse chiare le basi per impugnare in piena cognizione di causa una de-
cisione incidentale (cfr. supra consid. 1). Allo stesso modo, pure le argo-
mentazioni da proporre dinanzi al Tribunale per contestarla, ossia il tenore
dei principi giurisprudenziali applicabili in materia di assistenza giudiziaria,
necessitavano un certo livello di padronanza della materia giuridica; padro-
nanza di indubbia importanza anche per portare efficacemente a termine
lo scambio di scritti ordinato dal Tribunale. Pertanto, la domanda di gratuito
patrocinio proposta in sede ricorsuale è accolta nella persona dell’avv. Gio-
vanni Augugliaro.
Per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’uffi-
cio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–
(art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in as-
senza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario
svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versa-
mento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 1200.– (disborsi e in-
dennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
Visto l’esito della procedura non sono assegnate indennità per spese ripe-
tibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio un’indennità di
complessivamente CHF 1200.– a titolo di spese di patrocinio per la proce-
dura ricorsuale.
4.
Non sono assegnate spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; con incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: