B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5790/2016
Sen t en z a d e l 2 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
rappresentati da Rosario Mastrosimone,
Servizio giuridico di SOS Ticino, Antenna Profughi,
Via E. Dunant 2, casella postale 1339, 6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell’autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
(visto per motivi umanitari).
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Fatti:
A.
In data 24 maggio 2016 A._______ e B._______, cittadini siriani nati rispet-
tivamente il (…) ed il (…), insieme alla figlia C._______, anch’essa cittadina
siriana, nata il (…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso
la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera, presso
i fratelli di B._______, D._______ e E._______, entrambi richiedenti l’asilo
residenti a F._______.
B.
Con decisione del 6 giugno 2016 l’Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiu-
tato il rilascio del visto richiesto dagli interessati mediante il modulo stan-
dard Schengen.
C.
Il 29 giugno 2016 i richiedenti, rappresentati da D._______, hanno inoltrato
opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata
decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno versato l’anti-
cipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______, B._______ e
C._______ hanno innanzitutto sostenuto che la motivazione dell’Amba-
sciata di Svizzera a Beirut, secondo cui la loro partenza dal territorio elve-
tico allo scadere dell’eventuale visto non sarebbe garantita, non è perti-
nente nel caso di specie, in quanto è stato sollecitato il rilascio di un visto
per motivi umanitari e non un visto Schengen di tipo C.
Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla rappresentanza elvetica di
non avere esaminato la sussistenza di motivi per il rilascio di un visto uma-
nitario. Essi hanno descritto la loro precaria situazione, ed in particolare il
rischio di essere vittime di bombardamenti e di persecuzioni nel loro villag-
gio da parte di gruppi estremisti in ragione della loro fede cristiana, ciò che
li ha costretti a fuggire.
D.
In data 22 agosto 2016 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità
inferiore ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen dei richie-
denti al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto
della situazione socioeconomica in cui versa la Siria e viste le loro condi-
zioni personali. Per questi motivi la SEM ha ritenuto di non potere autoriz-
zare l’entrata in Svizzera dei richiedenti sulla scorta di un visto Schengen
di tipo C.
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L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza
svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata
(VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione
del paese di origine dei richiedenti e sebbene questi ultimi siano di religione
cristiana, essi non si trovano in una situazione di rigore caratterizzata da
un pericolo diretto, serio e concreto per la loro integrità fisica. La SEM ha
peraltro rilevato che attualmente A._______ risiede in Libano.
E.
A._______, B._______ e C._______, agendo per il tramite del loro rappre-
sentante, sono insorti avverso la decisione della SEM del 22 agosto 2016
mediante ricorso del 21 settembre 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento e la conse-
guente autorizzazione ad entrare in Svizzera. Essi hanno in subordine
chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle
domande di visto. I ricorrenti hanno precisato di non avere richiesto il rila-
scio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere unicamente postulato la
concessione di un visto con territorialità limitata per motivi umanitari. Essi
hanno ribadito come un tale visto dovrebbe essere concesso in ragione
delle gravi persecuzioni che hanno reso impossibile e continuano a rendere
impossibile la loro vita. I richiedenti hanno rimproverato all’Ambasciata di
Svizzera a Beirut prima e alla SEM poi di non avere proceduto ad un at-
tento esame della specificità della domanda di visto, ed in particolare dei
motivi per cui il rapimento di A._______, le violenze e le minacce di cui è
stata vittima la famiglia, il rapimento del fratello di B._______ e le circo-
stanze che li hanno obbligati a lasciare il loro villaggio non sarebbero rile-
vanti. I ricorrenti non hanno compreso il ragionamento seguito dall’autorità
inferiore, la quale non ha assimilato la loro situazione ad una particolare
emergenza, inserita in un conflitto armato particolarmente grave o in un
contesto di minacce personali reali ed imminenti, per cui si necessita la
protezione da parte delle autorità. A._______, B._______ e C._______
hanno al contrario sostenuto di avere dimostrato che la loro vita è esposta
ad un pericolo serio, grave e concreto. Essi hanno infine chiesto di essere
esentati dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo.
F.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anti-
cipo spese il 5 ottobre 2016 e nel contempo ha invitato l’autorità inferiore
ad esprimersi in merito al ricorso presentato da A._______, B._______ e
C._______ il 21 settembre 2016.
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G.
In data 2 novembre 2016 la SEM si è riconfermata nella decisione impu-
gnata, considerando che i ricorrenti non hanno addotto argomentazioni che
le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie.
H.
Il 28 novembre 2016 i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta di produrre
una procura valida in favore del loro rappresentante formulata dal Tribunale
mediante ordinanza del 17 novembre 2016. Essi hanno precisato che non
è stato possibile trasmettere il documento originale poiché la moglie, con-
trariamente al marito che si trova in Libano, è tuttora in Siria, paese da cui
non è possibile effettuare invii postali.
I.
In data 20 gennaio 2017 A._______, B._______ e C._______ hanno inol-
trato al Tribunale la procura originale in favore di D._______, oltre ad uno
scritto di B._______, la quale ha riassunto le vicissitudini della famiglia ed
esposto l’attuale situazione. Essa ha precisato in particolare di essere ri-
parata presso i genitori, che il marito si è rifugiato in Libano, mentre non si
hanno notizie del fratello gemello, soldato dell’esercito regolare siriano.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti
dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
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Pagina 5
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica,
come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di
stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
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Pagina 6
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b Codice frontiere Schengen), nonché
giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c Codice frontiere Schengen, nonché
art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comu-
nitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009,
pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informa-
zione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed
e Codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la
volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del
visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice
frontiere Schengen).
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4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il Legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c Codice
frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari
esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto
d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni gene-
rali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La
persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve deposi-
tare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà
lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010
concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanita-
rio]).
4.8 Va considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una
sentenza concernente i visti con territorialità limitata nella quale ha ritenuto
che l’art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una
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persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con
territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo scopo di
depositare una domanda di protezione internazionale dal paese che ema-
nerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unica-
mente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sen-
tenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu-
glio 1951 (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda
d’asilo.
5.
5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità siriana, di con-
seguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell’ottenimento
di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] n. 539/2001 del
Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale del 21 settembre 2016, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 3) e
come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata
alla quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso
in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare,
tenuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria,
nonché della situazione personale dei richiedenti, essi non hanno fornito
garanzie che lascerebbero la Svizzera al momento della scadenza del vi-
sto.
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6.
6.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità.
6.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche i ricorrenti abbiano fornito ele-
menti a sostegno delle difficili condizioni in cui si trovano, la loro situazione
personale non appare diversa da quella dei connazionali nelle medesime
condizioni.
6.5 In particolare per quanto concerne A._______ il Tribunale rileva che
attualmente lo stesso non si trovi più in Siria, bensì in Libano. Come si è
visto (cfr. consid. 4.6 supra, con rimando alla DTAF 2015/5 consid. 4.1.3)
la giurisprudenza in materia di rilascio di visti per motivi umanitari ha già
avuto modo di precisare che i richiedenti i quali si trovano in una nazione
terza rispetto a quella d’origine non sono più considerati minacciati. Nel
caso concreto A._______ si è richiamato a persecuzioni subite in Siria,
mentre non vi sono indicazioni che in Libano egli sia in qualche maniera
minacciato o esposto a pericoli verso la sua persona.
In merito alla situazione di B._______ e C._______ il Tribunale costata che
esse non sembrano avere lasciato il territorio siriano. Nella domanda di
rilascio del visto, in sede di opposizione ed in occasione dello scritto del
20 gennaio 2017 esse hanno dichiarato di essere state costrette a lasciare
G._______, villaggio a maggioranza cristiana (come i ricorrenti) situato nel
governatorato di H._______, dove vivevano, poiché lo stesso sarebbe
stato oggetto di pesanti bombardamenti da parte di gruppi armati islamisti,
i quali avrebbero anche minacciato di rapire le interessate. Queste ultime
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si sarebbero dunque recate a I._______, località di residenza dei genitori
di B._______, dove sussisterebbe comunque il rischio di essere ferite in
scontri tra gruppi armati rivali. Le richiedenti hanno dichiarato di essere
state ferite prima della fuga e che lo stato di salute dei genitori di B._______
sarebbe alquanto precario, anche in ragione dell’uccisione di uno dei figli,
soldato dell’esercito regolare siriano, per mano del gruppo terroristico au-
tonominatosi Daesh.
Lo scrivente Tribunale riconosce la problematicità delle condizioni di vita di
B._______ e C._______, tuttavia agli atti non figurano elementi indicanti
che esse si trovino in condizioni diverse rispetto a quelle dell’insieme della
popolazione residente nella regione in cui esse si trovano. Le interessate
non hanno al contrario allegato l’esistenza di minacce o pericoli concreti
verso la loro persona. L’affermazione secondo cui sarebbero rimaste ferite
non è suffragata da ulteriori precisazioni in merito alla gravità di tali ferite e
non è supportata da alcun elemento probatorio.
6.6 In sintesi, sebbene la situazione personale di B._______ e C._______
sia indubbiamente difficile, visto il clima di violenza generalizzata che con-
traddistingue la regione in cui si trovano attualmente, non vi sono elementi
o indizi concreti per potere concludere che esse si trovano in un contesto
tale da rendere indispensabile l’intervento delle autorità. Alla medesima
conclusione occorre giungere per quanto concerne A._______, poiché
quest’ultimo risiede attualmente in Libano, paese in cui vigono condizioni
di sicurezza che non giustificano il rilascio di un VTL per motivi umanitari.
7.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta
giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze
particolari del caso in esame, della domanda di esenzione formulata nel
ricorso del 21 settembre 2016 e della situazione precaria dei richiedenti, si
rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato dispo-
sto con l'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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9.
Considerato il respingimento del ricorso non sono assegnate spese ripeti-
bili.
10.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […] e […]; incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: