B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5871/2017
Sen t en z a d e l 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gregor Chatton, Martin Kayser,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
Via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Il 15 luglio 2014, il Tribunale di … ha condannato A._______, cittadino
italiano nato il … (di seguito, il ricorrente o l’interessato), ad una pena
privativa della libertà di quattro anni e tre mesi per detenzione illecita di
sostanze stupefacenti con la recidiva reiterata, nonché ad una multa di
10'000.– euro, e ciò in applicazione dell’art. 73 del Decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. La sentenza è cresciuta in
giudicato (“irrevocabilità”), incontestata, il 16 ottobre 2014.
Si noti che le sostanze in questione erano porzioni di cocaina (4.156 gr.
ca.) e di hashish (711.23 gr. ca., “suddivisi in diversi panetti e in ovulo”), un
preparato stupefacente a base di anfetamina (675 gr. ca.) e dosi di
nandrolone deconato, sostanze stupefacenti o psicotrope, in sessantasette
fiale e cinque flaconi “chiaramente destinate, per quantità, per modalità di
presentazione e per le circostanze dell’azione, a finalità di spaccio” (cfr.
sentenza). L’interessato avrebbe dovuto essere condannato, considerata
anche la recidiva reiterata, a sei anni, quattro mesi e quindici giorni di
reclusione, nonché al pagamento di una multa di 15'000.– euro. Tuttavia,
in virtù della scelta del rito del patteggiamento, la pena è stata ridotta nella
misura stabilita dalla sentenza.
B.
Il 20 dicembre 2016, in seguito a questa condanna, l’Ufficio della
migrazione (Sezione della popolazione) del Cantone Ticino ha revocato il
permesso di frontaliere al ricorrente, sottoponendo inoltre il caso per
esame alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito, la SEM).
C.
Il 2 marzo 2017, riferendosi all’accaduto nonché ad altre infrazioni riportate
nel certificato del casellario giudiziale italiano del ricorrente, e ciò alla luce
dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri, la SEM ha comunicato
all’interessato di avere l’intenzione di pronunciare nei suoi confronti un
divieto d’entrata in Svizzera, accordandogli nel contempo un termine di
venti giorni per inoltrare eventuali osservazioni al riguardo.
Il 3 aprile 2017, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha rilevato
sostanzialmente di non rappresentare una minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblici della Svizzera, nella misura in cui i fatti oggetto della
condanna penale del 15 luglio 2014 hanno avuto luogo esclusivamente in
Italia, e che, non avendo mai commesso reati in Svizzera durante il
periodo, superiore a trent’anni, in cui vi ha lavorato come frontaliere, non
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sussisterebbe alcun rischio di recidiva, per cui la pronuncia di un divieto
d’entrata costituirebbe una misura eccessiva, non giustificata nonché
sproporzionata.
D.
Il 12 settembre 2017, preso atto delle osservazioni del ricorrente, la SEM
ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata per la Svizzera e il
Liechtenstein, immediatamente esecutivo (effetto sospensivo tolto), della
durata di dodici anni, ovvero con validità fino al 12 settembre 2029.
Rilevando che il ricorrente era già stato, in passato, condannato in Italia,
tra l’altro per ripetuta ricettazione, la SEM considera che la condanna del
15 luglio 2014 giustifica una misura d’allontanamento secondo l’art. 67
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Sul piano generale, la SEM sottolinea che i reati in materia di sostanze
stupefacenti costituiscono un pericolo serio e concreto per un interesse
fondamentale della società, ossia la lotta al traffico di droga e al diffondersi
del suo consumo, e per un bene giuridico essenziale quale la salute
pubblica. In rapporto al caso concreto, la SEM mette in risalto la natura e
la gravità del reato oggetto della condanna del 15 luglio 2014, l’età del
ricorrente al momento della commissione del reato e il fatto che egli abbia
agito nonostante godesse di una situazione familiare e professionale
stabile, per concluderne che il suo comportamento rappresenterebbe “una
minaccia reale ed attuale di gravità tale da incidere sull’ordine pubblico,
sulla pubblica sicurezza e sulla pubblica sanità della Svizzera”. La SEM
nega la possibilità di escludere il rischio di recidiva, e quindi di formulare
una prognosi favorevole quanto al comportamento futuro dell’interessato,
considerando come egli “si trovi attualmente in una situazione peggiore
(pesante condanna, moglie ha traslocato, età pensionabile) di quella che
era la sua prima di ricadere nell’illecito”. In proposito, la SEM puntualizza
che, data la gravità dei fatti oggetto della condanna del 15 luglio 2014, il
rischio di recidiva non deve comunque “imporsi con un’acuità particolare
per l’emanazione di una misura di salvaguardia come il divieto d’entrata”.
La SEM conclude la sua argomentazione sostenendo che il divieto
d’entrata di dodici anni “non sembra quindi sproporzionato” (cfr. decisione
impugnata, pag. 2).
A titolo finale, la SEM tematizza anche la questione del rispetto della vita
privata e familiare del ricorrente sotto il profilo dell’art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La
SEM afferma, in sostanza, che il ricorrente, non coabitando più con sua
moglie, trasferitasi in Ticino, a pochi chilometri dalla frontiera, … dopo la
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condanna del 15 luglio 2014, non può prevalersi di una “relazione stretta,
intatta ed effettivamente vissuta” con lei, e che, ad ogni modo, anche
volendo ammettere “l’effettività della convivenza della coppia”, sarebbe
esigibile dalla moglie che mantenga il suo domicilio in Italia, presso suo
marito, pur lavorando in Ticino. In aggiunta, la SEM afferma che le
condizioni per un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e
familiare del ricorrente, in conformità con l’art. 8 cpv. 2 CEDU, sarebbero
comunque adempiute (cfr. decisione impugnata, pag. 3).
E.
Il 16 ottobre 2017, rappresentato da un nuovo legale, il ricorrente ha adito
il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, in via principale,
l’annullamento del divieto d’entrata, e, in via subordinata, la riduzione della
sua validità ad una durata massima di cinque anni. Con l’impugnativa, il
ricorrente ha prodotto un rapporto psichiatrico del dott. B._______,
psichiatra e psicoterapeuta, del 14 ottobre 2017, in cui è affermato che, a
seguito del divieto d’entrata, l’interessato ha sviluppato ansia e deflessione
timica, insonnia e incontinenza emotiva, diagnosticabili come un disturbo
dell’adattamento con ansia e umore depresso, essendo invece esclusa
“una diagnosi di disturbo di personalità antisociale, che indurrebbe il
soggetto a delinquere ripetutamente senza criteri di giudizio”. Il ricorrente
chiede che sia ordinata una perizia a conferma delle conclusioni del
rapporto in questione.
In sostanza, il ricorrente si lamenta, prima di tutto, di non aver ottenuto
dalla SEM, malgrado la sua domanda scritta durante il termine per
presentare ricorso, l’incarto da visionare, ciò che costituirebbe una
violazione dell’art. 6 cpv. 1 CEDU. Nel contempo, egli formula una richiesta
di essere sentito oralmente da questo Tribunale (cfr. ricorso, parte III, §§ 1
e 2). In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, tra le sostanze illecite
confiscate dal Tribunale di Varese, bisogna distinguere, secondo i criteri
vigenti nel diritto svizzero, sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, ciò
che porterebbe, per gli stessi fatti, ad una condanna di durata inferiore in
Svizzera, da cui la necessità di ridurre la durata del divieto d’entrata
impugnato (cfr. ricorso, parte III, §§ 3 e 4). In terzo luogo, il ricorrente
rimprovera alla SEM di essersi attivata con “lentezza” dopo essere stata
avvisata, dall’autorità cantonale, della revoca del suo permesso di
frontaliere, ciò che mostrerebbe che non era urgente agire e che egli non
costituisce così, in definitiva, nessuna grave minaccia per l’ordine pubblico
svizzero (cfr. ricorso, parte III, § 5). In quarto luogo, il ricorrente critica la
SEM per non avere spiegato le ragioni che l’hanno spinta a fissare la durata
del divieto d’entrata a dodici anni, violando il suo dovere di motivazione;
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con riferimento al principio di proporzionalità, egli sostiene che la durata
del divieto d’entrata deve essere ridotta, nella peggiore delle ipotesi, a
cinque anni, considerata, in particolare, l’assenza di rischio di recidiva
secondo il rapporto psichiatrico del dott. B._______ (cfr. ricorso, parte III,
§§ 6 e 7). In quinto luogo, il ricorrente fa valere una violazione dell’Accordo
tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681), nella misura in cui la SEM non avrebbe reso intelligibile, in
conformità con i criteri sviluppati dalla giurisprudenza, l’attualità della
minaccia che egli rappresenterebbe per l’ordine pubblico svizzero (cfr.
ricorso, parte III, § 8).
F.
Il 25 ottobre 2017, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.– entro il
24 novembre seguente, ciò che è avvenuto puntualmente.
Il 15 novembre 2017, questo Tribunale ha quindi trasmesso un esemplare
del ricorso alla SEM, invitandola ad inoltrare una risposta entro il 15
dicembre successivo.
G.
Il 13 dicembre 2017, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso.
Ribadendo la fondatezza della durata del divieto d’entrata, la SEM precisa,
da un lato, che il ricorrente ha beneficiato di un’importante riduzione della
pena comminatagli in Italia grazie alla scelta del rito di patteggiamento.
Dall’altro lato, prendendo posizione sul rapporto psichiatrico del dott.
B._______, la SEM esprime il parere che il medico, benché escluda la
diagnosi di disturbo di personalità antisociale, non si pronunci sul rischio di
recidiva. Quanto alle altre censure formulate con il ricorso, la SEM reputa
che esse siano infondate.
H.
Il 22 dicembre 2017, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta
della SEM, invitandolo ad inoltrare una replica entro il 1° febbraio 2018.
I.
Il 31 gennaio 2018, il ricorrente ha presentato la sua replica. Riaffermando
le censure e le conclusioni esposte nell’impugnativa e riconoscendo di aver
ottenuto, dopo l’inoltro della stessa, gli atti dalla SEM, il ricorrente
puntualizza ancora, in particolare, che la tempistica di quest’ultima nel
gestire la procedura che ha condotto alla pronuncia del divieto d’entrata,
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Pagina 6
“urta contro il presunto pericolo cagionato da una persona ritenuta
pericolosa per l’ordine pubblico”.
J.
Il 6 febbraio 2018, questo Tribunale ha inviato la replica del ricorrente alla
SEM, invitandola ad inoltrare una duplica entro l’8 marzo 2018.
K.
Il 27 febbraio 2018, la SEM ha duplicato brevemente, chiedendo di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
L.
Il 15 marzo 2018, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la duplica
della SEM per conoscenza, concludendo nel contempo lo scambio degli
scritti, riservate eventuali altre misure istruttorie o memorie delle parti.
M.
Il 17 ottobre 2018, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di trattare il
ricorso o di ordinare la perizia da lui proposta per delucidare la questione
del rischio di recidiva.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni
dell’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata
del 12 settembre 2017, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di
grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l’art. 11 cpv. 1 e 3 ALC e l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015, consid. 1).
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1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv.
1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni,
i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i
documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo
equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il
termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1’000.–, relativo alle presunte
spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è
ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo; art. 54
PA), il quale dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione
del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 PA).
È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del
giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). In
proposito, questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove
necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti,
informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi
e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti essendo comunque
tenute a cooperare in diversi modi (art. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA).
Tuttavia, esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali
complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se ciò appare
indicato. Esso ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a
chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (art. 33 cpv. 1 PA nonché art. 37
e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR
273], in relazione con l'art. 19 PA). Esso è vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che siano soddisfatte le condizioni per
concedere di più, di meno o un'altra cosa rispetto a quanto richiesto (art.
62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità), ma non è vincolato in nessun
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Pagina 8
caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sulla pronuncia, da parte della SEM, di un divieto
d’entrata in Svizzera e nel Lichtenstein per una durata di dodici anni
(12.9.2017 – 12.9.2029), divieto che il ricorrente chiede di annullare o di
ridurre ad una durata massima di cinque anni.
4.
Prima di trattare il merito del ricorso, è necessario chinarsi, da un lato, sulla
censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del
diritto di essere sentito del ricorrente, e, dall’altro lato, sulle richieste che
egli formula di essere sentito oralmente davanti a questo Tribunale, in base
all’art. 6 cpv. 1 CEDU, rispettivamente di procedere ad una perizia “che
confermi le conclusioni del perito di parte” dott. B._______ (cfr. ricorso,
punto III, §§ 1 e 2, nonché il punto I del petito).
4.1 Siccome il diritto di essere sentiti è una garanzia costituzionale di
carattere formale (cfr. art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost., RS
101]), la sua violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalle probabilità di successo
nelle questioni di merito; eccezionalmente, una violazione del diritto di
essere sentiti, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata
se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità di ricorso
che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che avrebbero
potuto porsi dinanzi all'autorità inferiore se quest'ultima avesse sentito
regolarmente il ricorrente (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5 con i rinvii).
In concreto, il ricorrente è stato sentito dalla SEM prima della pronuncia del
divieto d’entrata (cfr. consid. C). Il 5 ottobre 2017, il ricorrente ha chiesto
alla SEM di potere visionare gli atti; il 10 ottobre seguente, la SEM gli ha
quindi trasmesso una copia dell’incarto. Il ricorrente ha riconosciuto, nella
replica, di avere ricevuto gli atti della SEM, “seppur tardivamente e dopo
l’inoltro del gravame”. Ora, anche prima di disporre dell’incarto, il ricorrente
ha potuto redigere un’impugnativa nella quale ha passato in rivista, e
commentato criticamente, i fatti principalmente rilevanti per la causa,
esposti essenzialmente nella sentenza del 15 luglio 2014, in suo possesso;
in seguito, disponendo dell’incarto, egli ha avuto modo di presentare una
replica alla risposta della SEM (cfr. consid. G e I). Date queste circostanze,
e considerato che questo Tribunale dispone di un pieno potere d’esame
(cfr. consid. 2), si deve constatare che un’eventuale violazione del diritto di
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Pagina 9
essere sentito del ricorrente da parte della SEM, è stata senz’altro sanata
nel corso della presente procedura.
Ne consegue che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di
essere sentito è infondata.
4.2 Riguardo alla “richiesta di essere sentiti oralmente” nella presente
procedura, occorre sottolineare due cose. In generale, secondo la
giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara
ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per
esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo
scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze
probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. sentenze del Tribunale
federale 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2 e 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3; DTF 125 V 37 consid. 2 e 122 V 47 consid. 3a).
Ciò premesso, nel caso concreto, anche volendo ammettere che il
ricorrente non si sia limitato a presentare una semplice domanda di
assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un vero e proprio
dibattimento pubblico, questa richiesta non potrebbe essere soddisfatta
per il motivo che le questioni in materia di migrazione (entrata, soggiorno,
allontanamento) non appartengono, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente senza fornire alcun riferimento giurisprudenziale e/o dottrinale,
alla sfera dei diritti e dei doveri di carattere civile ("droits et obligations de
caractère civil", "civil rights and obligations"), come intesi dall'art. 6 cpv. 1
CEDU (cfr. sentenza CorteEDU – Maaouia c. Francia [Grande Camera], n.
39652/98, 5 ottobre 2000, § 38: « […] la Cour estime que la procédure en
relèvement de l'interdiction du territoire français, objet du présent litige, ne
porte pas sur une contestation de « caractère civil » au sens de l'article 6
§ 1. Le fait que la mesure d'interdiction du territoire français a pu entraîner
accessoirement des conséquences importantes sur la vie privée et
familiale de l'intéressé ou encore sur ses expectatives en matière d'emploi
ne saurait suffire à faire entrer cette procédure dans le domaine des droits
civils protégés par l'article 6 § 1 de la Convention »).
Ne discende che, siccome il ricorrente non dispone di un diritto ad essere
sentito oralmente in questa sede, la sua richiesta d’audizione personale
non può essere accolta.
4.3 Rispetto alla proposta di eseguire una perizia giudiziale presso uno
psichiatra indipendente, occorre rilevare quanto segue. Questo Tribunale
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prende atto, apprezzandola liberamente nei considerandi successivi come
informazione della parte ricorrente (cfr. art. 12 lett. b/e PA), dell’opinione
del dott. B._______, secondo il quale il ricorrente non soffre di un disturbo
di personalità antisociale che potrebbe ancora indurlo, in futuro, “a
delinquere ripetutamente senza criteri di giudizio”. Tuttavia, per procedere
ad un’eventuale valutazione del rischio di recidiva e alla conseguente
formulazione della prognosi riguardo alla futura condotta del ricorrente,
questo Tribunale non intravede, in base all’incarto e al motivo giustificativo
avanzato dallo stesso ricorrente, la necessità di disporre di un ulteriore
parere psichiatrico. Di conseguenza, per ragioni d’economia processuale
e in ossequio al principio di celerità, e dato che il presumibile risultato
dell’assunzione della detta prova non porterebbe nuovi chiarimenti
suscettibili di modificare il giudizio della causa (cosiddetto “apprezzamento
anticipato delle prove”: cfr. DTF 120 Ib 224 consid. 2b), la richiesta del
ricorrente deve essere respinta.
5.
5.1 In virtù del diritto interno, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici
in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d'entrata è
pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere
pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli
interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, nonché del
grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1 LStr).
5.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di
sicurezza pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la
LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato
che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato
dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico
comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto
di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
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per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre
che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio
LStr, pag. 3424).
Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428).
5.3 Più in particolare, l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201)
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico
o privato (lett. b) oppure se la persona interessata approva o incoraggia
pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine
contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti
della popolazione (lett. c).
L’art. 80 cpv. 2 OASA prevede che vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno
in Svizzera dello straniero porti, con notevole probabilità, ad una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici. In questo senso, dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa, a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non
sussistano più (cfr. MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, n.
3 ad art. 67 LStr, pag. 270).
6.
6.1 Nella prospettiva del diritto internazionale la LStr è applicabile ai
cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari
soltanto se l’ALC non contiene disposizioni derogatorie oppure se la LStr
prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
6.2 Ai cittadini di una parte contraente, e ai membri della loro famiglia, è
garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente dietro
semplice presentazione di una carta di identità o di un passaporto validi
(art. 3 ALC in relazione con gli art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 2 allegato I ALC). Questo
diritto (libera circolazione) può essere limitato soltanto mediante misure
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Pagina 12
giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica
sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).
Dal momento che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in
quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica l’art. 67 LStr
anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come
si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002
concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone
tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri
nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio
(OLCP, RS 142.203). In questo rispetto occorre sottolineare che la
graduazione delle esigenze previste dall’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, a
seconda che l’autorità intenda pronunciare un divieto per una durata
inferiore o superiore a cinque anni, non si fonda sull’ALC e nemmeno sulla
giurisprudenza ad esso relativa, ma sull’art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE
del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio), il quale prevede che la durata
del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le
circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni,
e che può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo
costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza
o la sicurezza nazionale (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3; cfr. anche
la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStr).
7.
7.1 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità,
secondo l’art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla
direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre
2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente alla
sottoscrizione dell’ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l’art.
16 cpv. 2 ALC).
7.2 In proposito, le deroghe alla libera circolazione devono essere
interpretate in modo restrittivo. Pertanto, il ricorso da parte di un’autorità
alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone,
al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, una minaccia
effettiva e abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della
società. I motivi fondati su ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 cpv.
1 direttiva 64/221/CEE). Escluse sono quindi misure dettate da ragioni di
F-5871/2017
Pagina 13
prevenzione generale, decretate cioè nell’intento di provocare un effetto
dissuasivo presso altri cittadini stranieri. La sola esistenza di condanne
penali non può automaticamente legittimare l’adozione di provvedimenti
che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE). Una
tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in
cui, dalle circostanze che l’hanno determinata, emerga un comportamento
personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico; secondo
i casi, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia (cfr., tra le altre, DTF 139 II 121 consid.
5.4 e 131 II 352 consid. 3.2, con i rinvii alla giurisprudenza federale e della
CGCE).
7.3 Quanto al carattere attuale della minaccia, nel senso della direttiva
64/221/CEE, non occorre prevedere che lo straniero commetterà, quasi
con certezza, altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni
di ordine pubblico, e nemmeno si deve esigere che il rischio di recidiva sia
praticamente nullo per rinunciarvi. La misura dell’apprezzamento dipende
dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare
importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva.
A questo proposito, il Tribunale federale è particolarmente rigoroso in
materia di infrazioni alla legislazione federale sugli stupefacenti, soprattutto
nei casi in cui l’infrazione si rapporta allo spaccio ed è quindi commessa a
scopo di lucro (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 131 II 352 consid. 3.3, con
i rinvii alla giurisprudenza federale e della CGCE).
7.4 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l’esame
delle condizioni per potere derogare alla libera circolazione deve essere
effettuato tenendo conto anche delle garanzie derivanti dalla CEDU, in
particolare dall’art. 8, e del principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352
consid. 3.3 con i rinvii alla giurisprudenza federale e della CGCE).
7.5 È ancora utile ricordare che, in virtù del principio della separazione dei
poteri e secondo una giurisprudenza consolidata, l'autorità amministrativa
non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle
finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, in
linea di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono
coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata
può essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia per la
mancata apertura di un procedimento penale, sia per la pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
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Pagina 14
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno, e può quindi
giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr.
DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 130 II 493 consid. 4.2 con i riferimenti; cfr.
anche sentenze TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4 e C-
3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2 con i rinvii).
8.
Alla luce dell’oggetto del litigio, e dato che il ricorrente è un cittadino
italiano, è in seguito necessario verificare se, nel pronunciare il divieto
d’entrata di dodici anni qui impugnato, la SEM abbia rispettato i principi che
reggono le restrizioni del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’ALC,
valutando nella giusta misura se il soggiorno in Svizzera del ricorrente
esporrebbe la sicurezza e l’ordine pubblici svizzeri ad una minaccia attuale,
effettiva e di una certa gravità, rispettivamente ad una minaccia attuale,
effettiva e grave.
Altrimenti detto, si tratta di stabilire innanzitutto se le condizioni per
pronunciare il divieto d’entrata in sé sono adempiute, e quindi,
nell’affermativa, quale debba esserne la durata.
9.
9.1 Dagli atti non risulta che il ricorrente abbia commesso reati in Svizzera.
Egli è stato invece condannato nel 2014, in Italia, per avere detenuto
illecitamente sostanze stupefacenti, in parte anche “a fine di spaccio”: si
tratta di una condanna effettiva a quattro anni e tre mesi di reclusione, la
quale, se non fosse stato applicato il rito del patteggiamento, avrebbe
raggiunto i sei anni, i quattro mesi e i quindici giorni di reclusione (cfr.
consid. A). Dal certificato del casellario giudiziale italiano si può inoltre
constatare che questa condanna è la sola relativa ad un’infrazione alla
legislazione italiana sugli stupefacenti, e che le altre condanne riportate nel
casellario, tutte di vecchia data (1974, 1984, 1986, 1987 e 1991),
concernono delitti patrimoniali (emissione di assegni a vuoto e
ricettazione).
La misura della pena, in entrambe le varianti (con o senza il
patteggiamento), è indiscutibilmente notevole e riflette l’importanza della
gravità del reato. Come rettamente evidenziato dalla SEM, non si può
disconoscere che i reati in materia di sostanze stupefacenti rappresentano,
di per sé, un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della
società, ossia la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo,
F-5871/2017
Pagina 15
e per un bene giuridico essenziale come la salute pubblica. Ora, benché il
ricorrente abbia commesso una sola infrazione alla legislazione italiana
sugli stupefacenti, la sentenza del 15 luglio 2014 ha stabilito, perlomeno
per quanto riguarda le fiale e i flaconi, che le sostanze in essi contenute
(nandrolone e sostanze stupefacenti o psicotrope) erano chiaramente
destinate allo spaccio. Lo stesso si deve dire dell’hashish, per la sua
quantità e nella misura in cui si presentava in diversi panetti e in ovulo,
ossia in confezioni senz’altro idonee allo spaccio. In ragione di queste
circostanze, e considerato che il ricorrente vive a prossimità della frontiera
svizzera, non si può minimizzare il rischio che, se egli avesse la possibilità
di recarsi liberamente in Ticino, potrebbe decidere di darsi, anche soltanto
occasionalmente, allo spaccio di sostanze stupefacenti illecite a scopo di
lucro, così come ha fatto o ha tentato di fare in Italia. Data l’importanza
della gravità della potenziale infrazione, rapportantesi alla legislazione
federale sugli stupefacenti, l’attualità del rischio di recidiva deve essere
ammessa senza che sia necessario prevedere, con quasi certezza, la
sopravvenienza del reato in questione.
In questo senso, la valutazione della SEM, secondo la quale il ricorrente
costituisce una minaccia reale, attuale e almeno di una certa gravità per
l’ordine pubblico e la sicurezza svizzeri, è plausibile e condivisibile, con la
conseguenza che l’emissione di un divieto d’entrata si rivela essere
giustificata (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr in relazione con l’art. 5 allegato I ALC).
9.2 Diversamente da quanto sembra sostenere il ricorrente (cfr. ricorso,
parte III, §§ 3, 4 e 5), non spetta a questo Tribunale rifare, in modo fittivo,
il processo penale al ricorrente applicando il diritto svizzero, per stabilire
quale sarebbe stata la pena se il reato fosse stato commesso e giudicato
in Svizzera, e ciò anche se la condanna italiana potrebbe sembrare,
rispetto alla prassi svizzera, severa. In questo senso, il richiamo generale
del ricorrente al principio della “lex mitior”, senza alcun riferimento
giurisprudenziale e/o dottrinale, non gli è d’alcun aiuto. Inoltre, per quanto
riguarda l’esempio dell’adulterio, questo comportamento non ha nessuna
connotazione penale in Svizzera (tuttal’più morale), dimodoché non può
fungere da fondamento per un divieto, contrariamente alla detenzione di
cocaina o di hashish, e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope; mutatis
mutandis, vale lo stesso ragionamento per l’esempio relativo al matrimonio
con una bambina.
Sempre in questa prospettiva, occorre ricordare al ricorrente che avrebbe
dovuto, se del caso, sollevare la questione della purezza della cocaina e
dell’hashish davanti al giudice italiano di prima istanza o, eventualmente,
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Pagina 16
in procedura d’appello. Anche riguardo al contenuto delle sessantasette
fiale e dei cinque flaconi “di quantità e composizione esatta ignote”, non si
può ragionevolmente presumere che il ricorrente lo abbia ignorato e lo
ignori, dimodoché avrebbe potuto dare, se lo avesse ritenuto opportuno, le
necessarie precisazioni nella sua impugnativa. In relazione al nandrolone
(daconato), bisogna dare atto al ricorrente che esso non è uno
stupefacente, ma uno steroide anabolizzante androgeno esogeno (cfr.
l’allegato dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del
23 maggio 2012 / OPSpo, RS 415.01). Cionondimeno, la sentenza italiana,
nel paragrafo in cui definisce il contenuto delle fiale e dei flaconi, non si
limita a menzionare il nandrolone daconato, ma riferisce anche di
“sostanze stupefacenti o psicotrope”. Come già sottolineato, si deve
presumere che il ricorrente abbia conosciuto e conosca il contenuto più o
meno esatto delle dette fiale e dei detti flaconi, per cui avrebbe potuto
senz’altro indicarlo nel suo gravame.
Quanto all’opinione del dott. B._______, che esclude in sostanza il rischio
di recidiva da parte del ricorrente, essa non è in grado di intaccare
l’apprezzamento di questo Tribunale esposto al consid. 9.1, nella misura in
cui, come indicato, l’importanza della gravità della potenziale infrazione
prevale, in definitiva, sulla determinazione del rischio con quasi certezza.
Per finire, il presunto ritardo (lentezza, inazione) con il quale la SEM ha
emanato la decisione impugnata a partire dal momento in cui è venuta a
conoscenza della condanna italiana, non è suscettibile di mutare, di per sé,
l’apprezzamento delle caratteristiche della minaccia (realtà, attualità, certa
gravità), tanto più che esso non ha avuto conseguenze negative per il
ricorrente.
Si noti ancora, comunque, che parte degli argomenti del ricorrente appena
esposti, se non hanno un’influenza sulla questione della fondatezza della
pronuncia del divieto d’entrata in sé, possono rivelarsi pertinenti nella
valutazione della proporzionalità della durata dello stesso.
9.3 Alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la SEM non ha
violato il diritto svizzero, compreso l’ALC, pronunciando il divieto d’entrata
litigioso (art. 49 PA). Sotto questo profilo, il ricorso (conclusione principale)
è quindi infondato.
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Pagina 17
10.
10.1 Come già ricordato al consid. 6.2, il divieto d’entrata può essere
pronunciato per una durata massima di cinque anni, a meno che il suo
destinatario costituisca un grave pericolo (grave minaccia) per l’ordine e la
sicurezza pubblici, nel qual caso il divieto può essere emanato per una
durata superiore a cinque anni.
La qualifica del pericolo o della minaccia come grave è funzione,
segnatamente, della natura del bene giuridico interessato (ad. es., la vita,
l’integrità personale o la salute), dell’appartenenza di un’infrazione ad un
ambito di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera
(per es., il terrorismo, la tratta degli esseri umani, il traffico di droga o la
criminalità organizzata), della ripetizione di infrazioni gravi (recidive) o
ancora dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole (cfr. DTF 139
II 121 consid. 6.3; cfr. anche Messaggio LStr, citato al consid. 5.2).
10.2 In concreto, se bisogna ammettere, come sopra esposto, che
l’infrazione commessa dal ricorrente in Italia è importante, perlomeno sotto
il profilo della misura della pena inflittagli, non si può condividere il parere
della SEM, secondo cui il ricorrente rappresenterebbe una minaccia non
soltanto reale e attuale, ma anche grave, per l’ordine e la sicurezza pubblici
svizzeri.
Infatti, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha violato soltanto una
volta, secondo quanto risulta dal suo casellario giudiziale, la legislazione
italiana sugli stupefacenti; le altre infrazioni da lui commesse, a cui si
riferisce la recidiva reiterata menzionata nella sentenza del 15 luglio 2014,
sono l’emissione di assegni a vuoto e la ricettazione, avvenute peraltro più
di venti anni fa (cfr. consid. 9.1). I reati in questione non essendo della
stessa indole del reato oggetto della condanna italiana, dato che toccano
beni giuridici diversi, non si è in presenza di una recidiva aggravata, come
sarebbe invece il caso se il ricorrente avesse infranto a più riprese la
normativa italiana antidroga, eventualmente con rilevanza criminogena
crescente. In secondo luogo, nella scia di quanto appena puntualizzato, si
può difficilmente presumere che la minaccia rappresentata dal ricorrente,
che ha lavorato come frontaliere in Svizzera per più di trent’anni senza
commettere alcun delitto, potrebbe concretizzarsi in un’attività di traffico di
droga transfrontaliera. In terzo luogo, anche le quantità delle due principali
droghe in questione, ossia la cocaina (4.156 gr.) e l’hashish (711.23 gr. ca.),
chiaramente inferiori a quanto necessario per poter ammettere il rischio di
un traffico professionale transfrontaliero, non permettono di fare assurgere
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Pagina 18
la minaccia che deriva dal ricorrente alla gravità richiesta dall’art. 67 cpv. 3
2a frase LStr.
10.3 Di conseguenza, la minaccia che rappresenta il ricorrente per l’ordine
e la sicurezza pubblici svizzeri, benché essa sia reale ed attuale e che
giustifichi il rilascio di un divieto d’entrata, non può essere qualificata,
contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, come grave ai sensi dell’art.
67 cpv. 3 2a frase LStr. Questo significa che la durata del divieto d’entrata
non può superare, per legge, i cinque anni. Su questo punto, la decisione
impugnata, che prevede un divieto d’entrata di dodici anni, deve essere
riformata. In proposito, il ricorrente fa valere (conclusione subordinata),
senza ulteriori precisazioni, una riduzione variante da uno a cinque anni (“il
divieto d’entrata viene ridotto, in ogni caso al massimo per una durata di
cinque anni”).
11.
Si tratta dunque, in seguito, di fissare la durata del divieto d’entrata in
conformità con il principio di proporzionalità.
11.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). In particolare,
l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto
richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il
principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la
necessità e la proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4,
135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La
prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo
d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la
seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno
fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta
anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità
proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il
contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere
in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
11.2 Come già determinato in precedenza, il divieto d’entrata è, di per sé,
idoneo a garantire che l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri siano protetti
contro la minaccia, reale, attuale e di una certa gravità, alla quale il
ricorrente li espone. Peraltro, la legge non prevedendo altre misure idonee
meno incisive, il divieto d’entrata è pure necessario.
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Pagina 19
11.3 La questione che si pone ora è di chiarire se la durata del divieto
d’entrata, secondo la proporzionalità in senso stretto, debba essere fissata
a uno, due, tre, quattro o cinque anni. Questa valutazione deve essere
effettuata, in particolare, con riferimento al diritto alla libera circolazione
(art. 3 ALC in relazione con gli art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 2 allegati I ALC) e al
rispetto della vita privata e familiare del ricorrente (art. 8 CEDU). Quanto
all’art. 8 cpv. 1 CEDU, che non garantisce il diritto di entrata in un
determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1
con i rinvii), importa precisare che uno straniero può prevalersene se
intrattiene una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera;
protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra
genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se
sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in
considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129
II 11 consid. 2). Tuttavia, l’art. 8 cpv. 2 CEDU permette un’ingerenza statale
nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se tale
ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla
sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica.
11.4 In concreto, la SEM non ha spiegato, come giustamente precisato dal
ricorrente, i motivi per cui ha optato per una durata di dodici anni e non, ad
esempio, di otto o cinque anni, limitandosi a parlare, in astratto, di “gravità
tale da incidere sull’ordine pubblico, sulla pubblica sicurezza e sulla
pubblica sanità della Svizzera” (cfr. decisione impugnata, pag. 2).
Cionondimeno, lo stesso ricorrente non ha analizzato in dettaglio la
questione della durata del divieto d’entrata sotto il profilo della
proporzionalità, accontentandosi di affermare, in modo lapidario, che dodici
anni sono eccessivi, e non motivati, e che cinque anni dovrebbero essere
il massimo proponibile (cfr. ricorso, parte III, §§ 6 e 7).
Ciò premesso, dagli atti si evince, sul piano privato e familiare, che il
ricorrente ha quasi settant’anni e che vive a …, che sua moglie, di tre anni
più giovane e con la quale è sposato da quarant’anni, si è trasferita in Ticino
il … (permesso B), dove vive a …, e che la coppia ha tre figli, con ogni
probabilità già maggiorenni (manca qualsiasi informazione su di loro).
Considerati questi dati appare chiaro, alla luce della giurisprudenza
menzionata al considerando precedente, che la configurazione delle
relazioni familiari del ricorrente non permette di ritenere che una durata del
divieto d’entrata variante da uno a cinque anni, sia incompatibile con l’art.
8 CEDU.
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Pagina 20
Altri fattori sono discriminanti per fissare la durata del divieto d’entrata in
modo proporzionale. Prima di tutto, bisogna mettere in evidenza che la
condanna del ricorrente per violazione della legislazione italiana antidroga,
benché relativamente recente, costituisce un caso isolato, e che la pena,
in data odierna, sarebbe già quasi espiata. In secondo luogo, si deve
notare che la quantità di cocaina, che rappresenta la droga più pericolosa
di cui il ricorrente era in possesso, era di 4.156 gr. ca., e quindi non si
prestava allo spaccio. In questa prospettiva una durata del divieto d’entrata
molto più lunga della pena italiana sarebbe, alla luce della fattispecie,
senz’altro problematica. In terzo luogo, il ricorrente è ormai settantenne e,
benché egli rappresenti una minaccia reale ed attuale per l’ordine e la
sicurezza pubblici svizzeri, si può ragionevolmente partire dal presupposto
che, con l’avanzamento dell’età (anche se ha perpetrato l’ultimo reato
all’età di 64 anni), il rischio di vederlo commettere reati gravi quali, in primis,
lo spaccio di sostanze stupefacenti, diminuisca o addirittura scomparisca.
In quest’ottica si deve aggiungere che il ricorrente non ha mai infranto la
legge in Svizzera durante il periodo trentennale in cui vi ha lavorato come
frontaliere, e ciò nemmeno nel corso dei due anni e due mesi che separano
la crescita in giudicato della sentenza del 15 luglio 2014 e la revoca del
permesso di frontaliere, decisa il 20 dicembre 2016.
Sulla scorta di quanto precede, la ponderazione dell’interesse pubblico
della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse
privato di quest’ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC,
per esempio a scopo di lavoro, benché ciò sia poco probabile vista la sua
età, oppure per viaggiare o rendere visita a sua moglie o ad altre persone,
non permette di ritenere che una durata del divieto d’entrata di cinque anni,
durata massima proponibile, sia proporzionata. Una durata di quattro anni
appare invece più consona, sotto il profilo del principio della proporzionalità
in senso stretto, a garantire gli interessi d’ordine e di sicurezza pubblici
svizzeri senza incidere fuori misura sugli interessi privati, qualunque essi
siano, del ricorrente.
Si noti ancora che la durata di quattro anni del divieto d’entrata, già valido
dal 12 settembre 2017, costituisce una restrizione sensibile del diritto di
libera circolazione derivante dall’ALC, e che il ricorrente sta senz’altro
traendo, e avrà modo di trarre ulteriormente fino al 12 settembre 2021,
l’insegnamento necessario dalla condanna da lui subita in Italia.
12.
In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di dodici anni, la SEM ha
violato l’art. 67 cpv. 3 LStr e il principio di proporzionalità nell’esercizio del
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Pagina 21
suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in
accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la
durata del divieto d’entrata è ridotta a quattro anni, per cui lo stesso è valido
dal 12 settembre 2017 al 12 settembre 2021.
13.
13.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente
accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata
(conclusione subordinata), è giusto porre a suo carico, a titolo di spese
processuali, fr. 400.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'000.– da lui già
versato. Di conseguenza, fr. 600.– saranno restituiti al ricorrente una volta
che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
13.2 In relazione alle spese ripetibili, considerato che il ricorso è
parzialmente ammesso, il ricorrente ha diritto a un’indennità, ridotta in
proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato
alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti
di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del
contenuto del ricorso è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità
ridotta per spese ripetibili di fr. 1'200.–. Si osservi ancora che la SEM, in
quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d’entrata, emanato dalla SEM mediante decisione del
12 settembre 2017, è ridotta a quattro anni, ovvero fino al 12 settembre
2021.
3.
Per il resto, il ricorso è respinto.
4.
Le spese processuali di fr. 400.– sono messe a carico del ricorrente e
dedotte dall’anticipo di fr. 1'000.– da lui già versato. Al ricorrente saranno
restituiti fr. 600.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
5.
Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr.
1'200.–, a carico della SEM.
6.
Comunicazione:
– al ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il
pagamento);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
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Pagina 23
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: