B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-5927/2017
Sen t en z a d e l 2 6 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Luca Trisconi,
Via S. Balestra 17, casella postale 5269,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______ (il ricorrente), cittadino lituano nato il … 1983, si è sposato in
Francia con una cittadina estone, titolare di un permesso di soggiorno
francese pluriennale, il … 2013. In relazione alla sua vita familiare, si
osservi ancora che il ricorrente aveva presentato alle autorità francesi, ad
inizio … 2013, una domanda di adozione della figlia di sua moglie, che non
aveva tuttavia potuto essere inizialmente evasa in mancanza di alcuni
documenti indispensabili, e il cui esito finale non è conosciuto.
B.
Il 5 dicembre 2015, nel quadro di un mandato d’arresto europeo, le autorità
lituane hanno segnalato il ricorrente nel Sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II) ai fini di estradizione.
Il 26 luglio 2017, di passaggio in Ticino, da dove intendeva recarsi, su
invito, in …, allo scopo di soggiornare e lavorare in un monastero durante
tre mesi, il ricorrente è stato arrestato su ordine dell’Ufficio federale di
giustizia (UFG) e, quindi, sentito dal Procuratore pubblico ticinese. Il giorno
susseguente, l’UFG ha confermato l’arresto ai fini di estradizione.
Il 21 agosto 2017, le autorità lituane hanno presentato all’UFG una
domanda formale di estradizione del ricorrente per l’esecuzione di una
pena detentiva definitiva di quattro anni, inflittagli nel 2016, su appello, per
lesioni personali gravi causate, nel maggio 2011, ad un avventore di un
locale notturno (cfr. la sentenza del tribunale circondariale d’appello di ...,
del 20 ottobre 2016, in traduzione francese, allegata all’incarto di
estradizione). Dalla domanda di estradizione risulta, peraltro, che il
ricorrente era già stato condannato in Lituania a pene detentive di due anni
e sei mesi per furto nel 2011, rispettivamente di un anno e sei mesi per
lesioni personali leggere nel 2012, e che la cumulazione di queste due
condanne era risultata in una pena detentiva effettiva di due anni e nove
mesi (cfr. le sentenze del tribunale distrettuale di ..., del 20 luglio 2011,
rispettivamente del 9 febbraio 2012, in traduzione francese, allegate
all’incarto di estradizione).
Il 14 settembre 2017, l’UFG ha concesso l’estradizione del ricorrente alla
Lituania per i fatti descritti nella relativa domanda. In seguito, il Tribunale
penale federale (TPF) ha respinto l’impugnativa del ricorrente contro la
decisione dell’UFG, e il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il
successivo ricorso contro la sentenza del TPF.
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Pagina 3
C.
Il 19 settembre 2017, dopo che la polizia cantonale ticinese aveva sentito
il ricorrente in merito ad un eventuale provvedimento amministrativo di cui
avrebbe potuto essere oggetto, la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata per la Svizzera
e il Liechtenstein, immediatamente esecutivo (effetto sospensivo tolto),
della durata di quindici anni, ovvero con validità fino al 18 settembre 2032.
La decisione è stata notificata al ricorrente, che si è tuttavia rifiutato di
firmarne la ricevuta, lo stesso 19 settembre 2017.
Per giustificare la durata di quindici anni del divieto d’entrata, la SEM,
basandosi sull’incarto relativo alla domanda di estradizione, si riferisce, da
un lato, alle tre condanne penali pronunciate in Lituania nel 2011, 2012 e
2016, per “un totale di 6 anni di pene detentive”. Dall’altro lato, la SEM
menziona anche tre condanne pronunciate sempre in Lituania nel 2001,
2004 e 2006, cumulanti “pene detentive per oltre 5 anni” (cfr. la parte
introduttiva della sentenza del tribunale distrettuale di ..., del 3 agosto 2016,
in traduzione francese, allegata all’incarto di estradizione, in cui sono
elencate le dette condanne). In aggiunta a ciò, la SEM indica che il
ricorrente è pure stato condannato due volte a pene detentive in Francia.
In questo quadro, la SEM conclude che “non è possibile un pronostico
favorevole poiché il rischio di recidiva, come ampiamente dimostrato dagli
antecedenti, non può essere escluso”.
D.
Il 19 ottobre 2017, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione
dell’effetto sospensivo al ricorso e concessione del gratuito patrocinio o, in
via subordinata, l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie,
l’annullamento puro e semplice del divieto d’entrata. A sostegno delle sue
richieste, il ricorrente ha esibito i documenti A a U, di cui si dirà, per quanto
necessario, nel prosieguo.
In sostanza, il ricorrente sostiene di non avere mai commesso delitti in
Svizzera e rimprovera alla SEM di essersi limitata “a menzionare i
precedenti penali […], i quali in gran parte risalgono a molti anni orsono”
(ricorso, punto 4, pag. 3). Il ricorrente commenta poi le diverse condanne
subite, facendo valere i problemi che ha conosciuto sul piano personale e
familiare in Lituania, in particolare durante la sua infanzia. Riferendosi alla
sua vita in Francia, il ricorrente afferma che l’incontro con sua moglie ha
rappresentato una “svolta decisiva”, che l’ha spinto a formarsi come aiuto-
cuoco nel 2016 per poter sovvenire ai bisogni dei suoi cari. Rilevando
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questi cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale e familiare,
il ricorrente esprime la convinzione che “la probabilità che egli commetta
nuovamente delle infrazioni penali è minima o addirittura inesistente
(soprattutto in Svizzera)” (ricorso, punto 6). Il ricorrente conclude che, ad
ogni modo, la durata del divieto d’entrata sarebbe sproporzionata.
E.
Il 15 novembre 2017, la SEM si è espressa contro la restituzione dell’effetto
sospensivo, in particolare per il fatto che la procedura di esecuzione era
ancora pendente.
Il 21 novembre 2017, la SEM ha prodotto un estratto del casellario
giudiziale francese del ricorrente, del 13 novembre 2017, in cui sono
menzionate due condanne, una di tre anni per furto, falsità in documenti e
utilizzo di documenti falsificati, pronunciata il 27 maggio 2014 (fatti accaduti
nella prima metà del 2013), e un’altra pure di tre anni per furto, ricettazione
e partecipazione ad un’associazione per delinquere, emanata il 22 aprile
2016 (fatti avvenuti da ottobre 2012 ad aprile 2013).
F.
Il 4 dicembre 2017, dato che il ricorrente si trovava ancora in Svizzera per
la procedura d’estradizione, questo Tribunale ha dichiarato la domanda di
restituzione dell’effetto sospensivo, allo stato delle cose, inammissibile,
concedendo al ricorrente, nel contempo, l’assistenza giudiziaria e il gratuito
patrocinio.
G.
Il 18 dicembre 2017, il ricorrente è stato estradato in Lituania.
H.
L’8 gennaio 2018, la SEM ha risposto al ricorso, mettendo in risalto le “otto
condanne penali in un lasso di tempo di 15 anni (2001 – 2016), comportanti
delle condanne a pene detentive per un totale di 17 anni”. Su questa scia,
la SEM continua affermando che “né l’invito di un monastero, né la
conclusione di una formazione quale aiuto-cuoco costituiscono una
modifica sostanziale della situazione [del ricorrente] da un punto di vista
professionale, atta a influenzare il rischio di recidiva”. La SEM evidenzia
inoltre il fatto che il divieto d’entrata è limitato alla Svizzera e al
Liechtenstein, per cui gli interessi personali e familiari del ricorrente in
Francia non sarebbero pertinenti ai fini della valutazione della
proporzionalità del provvedimento. La SEM conclude così al rigetto del
ricorso.
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Pagina 5
I.
Il 19 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato la replica, esibendo nello stesso
tempo i doc. V a EE, di cui si dirà, nella misura dovuta, nel prosieguo.
Innanzitutto, il ricorrente passa in rassegna le condanne di cui è stato
oggetto, dal 2001 al 2016, in Lituania e in Francia, concordando con la
SEM quanto al loro numero, ossia otto, ma dissentendo sulla loro durata
complessiva, che egli afferma ammontare a nove anni, e non a diciassette.
In secondo luogo, ribadendo di non avere commesso nessun reato in
Svizzera e di non essere più ricaduto nella delinquenza dal maggio 2013,
il ricorrente sottolinea che è stato arrestato in Ticino mentre si recava in
Obvaldo per lavoro, allo scopo di contribuire al sostentamento della sua
famiglia, a dimostrazione dei mutamenti radicali che sarebbero intervenuti
nella sua vita. Considerando il divieto d’entrata di quindici anni come
“oltremodo sproporzionato e pertanto arbitrario”, il ricorrente riconferma le
sue conclusioni, anche in relazione alla restituzione dell’effetto sospensivo
al ricorso.
J.
Il 21 marzo 2018, questo Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo, invitando nel contempo la SEM ad esprimersi sulla
replica del ricorrente.
K.
Il 2 maggio 2018, la SEM ha presentato la duplica, sostenendo che
l’insieme delle condanne del ricorrente “comportano delle pene per oltre 17
anni. Ora, le disposizioni penali lituane prevedono la pronuncia di pene
combinate in caso di nuove condanne. In tal modo, il totale delle pene
inflittegli in Lituania è di 8.5 anni (14.5 con le pene francesi)”.
Cionondimeno, la SEM asserisce che questa differenza nella durata
complessiva delle pene non sarebbe sostanziale, nella misura in cui, per
l’analisi della pericolosità, pertinenti sono la gravità, il numero e il perdurare
delle infrazioni. In quest’ottica, la SEM ribadisce la necessità di respingere
il ricorso.
L.
Il 12 giugno 2018, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla duplica
della SEM, allegando inoltre il doc. FF. In particolare, sottolineando che “le
pene inflitte in Lituania ammonterebbero in definitiva a 8.5 anni […]. Le
pene detentive inflitte in Francia si elevano a 6 anni. Si ha dunque un totale
di 14.5”, il ricorrente puntualizza che l’esecuzione di buona parte delle dette
pene è stata sospesa condizionalmente, per cui il numero di anni di
detenzione costituirebbe “una cifra puramente indicativa”, inidonea a
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stabilire il grado della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblici
svizzeri. In questa prospettiva, il ricorrente aggiunge che bisogna
ugualmente considerare il fatto che l’ordinamento giuridico lituano e quello
svizzero “giudicano e infliggono pene, per il medesimo reato, con severità
diversa”, da cui l’inequiparabilità delle sanzioni pronunciabili nei due paesi,
ciò che lo induce, in sostanza, a relativizzare i reati dai lui commessi in
Lituania, presupponendo che gli stessi sarebbero stati puniti meno
pesantemente in applicazione del diritto penale svizzero. In definitiva, il
ricorrente riafferma la sua richiesta di accogliere il ricorso e di annullare la
decisione impugnata.
M.
Il 5 luglio 2018, la SEM ha preso brevemente posizione sulle ultime
osservazioni del ricorrente, limitandosi a ribadire le proprie conclusioni.
N.
Il 12 luglio 2018, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, le osservazioni finali della SEM. Non sono più, in seguito,
intervenuti scambi di scritti.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata
del 19 settembre 2017, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di
grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l’art. 11 cpv. 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea,
nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002,
nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17
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giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese
processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
PA).
In concreto, il ricorrente, che beneficia dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, è il destinatario della decisione impugnata ed ha
presentato il suo ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi
all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
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Pagina 8
3.
Il presente litigio verte sulla decisione del 19 settembre 2017, con cui la
SEM ha pronunciato un divieto d’entrata di quindici anni (19.7.2017 –
18.9.2032), limitato alla Svizzera e al Liechtenstein, nei confronti del
ricorrente, il quale chiede il suo annullamento.
4.
L’ALC è applicabile alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in
quanto cittadino della Lituania, che è uno Stato membro dell’Unione
europea, è titolare dei diritti consacrati dall’ALC (libertà di circolazione), i
quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel
diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 6 a 11 allegato I ALC),
per gli autonomi (art. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art.
17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività
economica (art. 24 allegato I ALC).
La presente procedura riguarda unicamente il diritto d’ingresso in Svizzera,
di cui il ricorrente ha fatto uso (cfr. consid. B), e del quale la decisione
impugnata restringe l’esercizio (deroga alla libertà di circolazione). Di
conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare
il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a quindici anni, si sia
conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso
conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto
da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e
pubblica sanità (cfr. art. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC).
5.
Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in
quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno
svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione
europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio
2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle
persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati
membri (OLCP, RS 142.203).
In proposito, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr),
che regola i divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio
2019 (RU 2019 1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche
ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS
142.20). Benché gli art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per
la presente procedura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o
redazionale, dal momento dell’emanazione della decisione impugnata,
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avvenuta il 19 settembre 2017, si utilizzerà in seguito la nuova
abbreviazione LStrI (cfr. sentenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019
consid. 4).
6.
6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI).
Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002
concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha
sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto
sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine
pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza
dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424).
6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
3 LStrI).
Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta
dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata
tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e
che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai
cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia
per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la
nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II
121 consid. 5.1 e 6.3).
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6.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità,
secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla
direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal
1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]),
precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione
con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della
turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una
minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può
essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle
circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale
costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10
consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla
giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola
condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una
simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero
commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di
ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia
praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza
dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare
importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011
consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2).
6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla
giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere
pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti
di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli
rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri
(livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni
al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC,
che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli
costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza
pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa
in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto
d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva,
anche fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò
indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva
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Pagina 11
2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave
minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”) per
l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid.
5 e 6).
Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce
l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere
esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr,
n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée
prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018,
pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in
pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la
salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di
criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83
§ 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione
consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta
di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del
numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro
eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr.
DTF 139 II 121 consid. 6.3).
6.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una giurisprudenza
consolidata, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della
separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale.
Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal
divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe
le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie.
Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio
penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale,
sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità
amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova,
giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata
siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia
necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da
quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid.
4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del 7
maggio 2015 consid. 8.4).
7.
Nel prosieguo importa stabilire, innanzitutto, se le condizioni per emettere
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Pagina 12
il divieto d’entrata in sé siano adempiute (minaccia almeno di una certa
gravità). Nell’affermativa, bisogna precisare l’intensità della gravità della
minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave) e quindi
fissare, in conformità con il principio di proporzionalità, la durata del divieto
d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso.
In relazione a questa analisi, si noti da subito che, qualora gli argomenti
esposti nel ricorso, nella replica e nelle osservazioni alla duplica (cfr.
consid. D, I e L), non risultino determinanti per la risoluzione della
questione della fondatezza del divieto d’entrata in sé e della qualifica della
minaccia, essi saranno cionondimeno presi in conto, nella misura della loro
rilevanza, per la valutazione della proporzionalità della durata del divieto
d’entrata.
8.
8.1 Dall’incarto di estradizione si evince che il ricorrente è stato da ultimo
condannato in Lituania, su appello, ad una pena detentiva di quattro anni il
20 ottobre 2016 (cfr. consid. B), e ciò per avere assestato, in stato di
ebrietà, un pugno in faccia ad un avventore di un locale notturno nel
maggio 2011, che ha causato la caduta al suolo della vittima, la quale ha
riportato diverse ferite al cranio. Queste lesioni personali sono state
qualificate come gravi dai tribunali di prima istanza e d’appello lituani
(“troubles majeurs de la santé”, secondo la traduzione fornita dal Ministero
della giustizia lituano). Prima di avere perpetrato questo reato, al ricorrente
era stata inflitta, sempre in Lituania, una pena detentiva di un anno e sei
mesi il 9 febbraio 2012 (cfr. consid. B), e ciò per avere tirato diversi colpi di
pugno sul cranio e in faccia ad un’altra sua vittima, e di avere continuato a
picchiarla, con un complice, quando la stessa si trovava già a terra
(“troubles mineurs de la santé”, secondo la traduzione esibita dal Ministero
della giustizia lituano). Peraltro, prima di avere attentato all’integrità
personale di queste due persone, il ricorrente si era pure macchiato nel
2011, ai danni di un’impresa lituana produttrice di macchinari agricoli e di
utensili domestici, di un furto di tutta una serie di strumenti meccanici,
sanzionato da una pena detentiva di due anni e sei mesi, sospesa
condizionalmente per tre anni. E ancora prima, nel 2001, 2004 e 2006, il
ricorrente era stato condannato, sempre in Lituania, rispettivamente a pene
detentive di un anno e sei mesi, un anno e due mesi e due anni e nove
mesi per delitti contro il patrimonio, in particolare furto ed estorsione (cfr.
consid. C e doc. AA [estratto in inglese del Codice penale lituano], allegato
alla replica). Ai reati lituani si devono aggiungere le due condanne subite
dal ricorrente, nel 2014 e 2016, in Francia (cfr. consid. E), entrambe
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Pagina 13
pronunciate, segnatamente, per furto, e di una durata di tre anni ciascuna.
In definitiva, per quanto è dato di capire, e su questo punto la SEM e il
ricorrente sembrano concordare, le relative pene ammontano, dal 2001 al
2016, a un totale di quattordici anni e sei mesi, di cui otto anni e sei mesi
inflitti in Lituania, e sei anni comminati in Francia (cfr. consid. K, L e 8.1).
8.2 Ora, in questo quadro, pur limitando lo sguardo alle sole sanzioni
pronunciate tra il 2012 e il 2016, le più recenti (fatti occorsi tra il 2011 e il
2013 [cfr. consid. B e E]), non si può non intravedere una certa tendenza
del ricorrente a delinquere prevalentemente contro i beni giuridici che sono
l’integrità personale e il patrimonio. Indicativi di questa tendenza sono il
numero di condanne (cinque) e la vicinanza nel tempo dei fatti costitutivi
dei reati (suppergiù tre anni). In particolare, colpisce la violenza con cui il
ricorrente ha attentato all’integrità fisica delle sue due vittime (cfr. consid.
8.1), prendendo di mira uno dei beni giuridici più importanti secondo il diritto
penale di ogni paese europeo. In questo rispetto, poco importa che il
ricorrente non abbia mai perpetrato infrazioni penali in Svizzera: il fatto che
abbia violato i detti beni giuridici in due paesi diversi, implica, volenti o
nolenti, che egli è capace di commettere delitti dello stesso genere anche
in altri Stati, come ad esempio in Svizzera. Peraltro, data l’importanza della
gravità delle potenziali infrazioni, soprattutto in relazione all’integrità fisica,
l’attualità del rischio di reiterazione non può essere minimizzata, e ciò
senza che sia necessario prevedere, con quasi certezza, il compimento di
uno o l’altro dei reati in questione. Questo è tanto più vero se si considera
che i fatti sanzionati in Lituania e in Francia si sono prodotti tra il 2011 e il
2013, per cui sono relativamente recenti sia rispetto al momento del rilascio
del divieto d’entrata, il 19 settembre 2017, sia in riguardo al momento del
presente giudizio (cfr. consid. 2). Per contro, sussiste una soluzione di
continuità troppo marcata con i fatti sanzionati nel 2001, 2004 e 2006,
perché quest’ultimi possano influire sensibilmente sull’apprezzamento
della questione della gravità della minaccia (e pure della proporzionalità,
come sarà mostrato in seguito).
8.3 In questo senso, bisogna riconoscere che il ricorrente costituisce, a
tutt’oggi, una minaccia almeno di una certa gravità per l’ordine e la
sicurezza pubblici svizzeri, dimodoché, da questo punto di vista, la
valutazione della SEM non presta il fianco a critiche, con la conseguenza
che l’emissione di un divieto d’entrata in sé si rivela essere giustificata (cfr.
art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI in relazione con l’art. 5 allegato I ALC). Sotto
questo profilo, nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento puro e
semplice del divieto d’entrata, il ricorso risulta infondato.
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Pagina 14
9.
Assodato che la minaccia che emana attualmente dal ricorrente è almeno
di una certa gravità, bisogna chiarire se essa raggiunga un grado
d’intensità tale da dover essere qualificata come grave ai sensi di legge
(cfr. consid. 6.1 a 6.4).
9.1 In proposito è determinante la centralità della protezione che il diritto
penale svizzero accorda all’integrità personale, in particolare fisica, non
soltanto come bene giuridico tipicamente individuale, ma anche in quanto
condizione indispensabile per la coabitazione ordinata delle persone nella
società (cfr. consid. 6.1). In quest’ottica, considerato che il ricorrente ha
violato questo bene giuridico primario a due riprese, dando prova di una
notevole violenza, come si può evincere dalla descrizione dei fatti delle due
sentenze lituane allegate all’incarto di estradizione (cfr. consid. 8.1), la
minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri non è solamente di
una certa gravità, ma risulta essere grave ai sensi di legge. Questa gravità
qualificata della minaccia è pure corroborata dal fatto che il rischio di
reiterazione, come già ricordato, non può essere minimizzato, nella misura
in cui il ricorrente sembra essere caratterizzato, alla luce delle sentenze
lituane menzionate, da un’indole potenzialmente pericolosa che lo spinge,
in determinate circostanze, a perdere il controllo della sua persona e ad
abbandonarsi alla violenza, senza considerare le conseguenze del suo
agire, che potrebbero essere, nel peggiore dei casi, anche letali. Peraltro,
non si devono dimenticare i delitti commessi contro il patrimonio in Lituania
e in Francia, i quali non possono essere visti che come il risultato di una
certa tendenza a delinquere che ha animato il ricorrente fino ad aprile 2013,
e che contribuiscono a loro volta ad aggravare l’intensità della minaccia
che deriverebbe per l’ordine e la sicurezza pubblici dalla sua presenza in
Svizzera.
9.2 In conclusione, benché una minaccia possa essere qualificata come
grave soltanto eccezionalmente (cfr. consid. 6.4), bisogna riconoscere che
il ricorrente rappresenta, a tutt’oggi, una minaccia grave per l’ordine e la
sicurezza pubblici svizzeri, dimodoché la SEM era senz’altro legittimata a
pronunciare, il 19 settembre 2017, un divieto d’entrata superiore a cinque
anni, secondo gli art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI e gli art. 1 § 1 e 5 § 1 allegato
I ALC.
10.
Si tratta dunque, in seguito, di fissare la durata del divieto d’entrata, che
può raggiungere, secondo la giurisprudenza, i quindici anni e, in caso di
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Pagina 15
recidiva, anche i venti anni (cfr. consid. 6.4), e ciò in conformità con il
principio di proporzionalità.
10.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale
[Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo
coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da
un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso
in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr.
DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e
124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr.
DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si
scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II
425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza
dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra
l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato,
valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr.
DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
10.2 Come già mostrato in precedenza, il divieto d’entrata è, di per sé,
idoneo a garantire che l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri siano protetti
contro la minaccia grave alla quale il ricorrente li espone a tutt’oggi.
Peraltro, non entrando manifestamente in linea di conto, come misura
meno incisiva, l’ammonimento (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI), il divieto d’entrata
è pure necessario.
10.3 La questione da risolvere, ora, è quella di chiarire quale debba essere
la durata del divieto d’entrata secondo la proporzionalità in senso stretto.
Questa valutazione deve essere effettuata, in particolare, con riferimento
al diritto alla libera circolazione (art. 3 ALC in relazione con gli art. 1 § 1 e
5 § 1 allegato I ALC) e al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente
(art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950
[CEDU, RS 0.101]). Quanto all’art. 8 cpv. 1 CEDU, che non garantisce il
diritto di entrata in un determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e
139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), importa precisare che uno straniero può
prevalersene, in generale, se intrattiene una relazione stretta, effettiva ed
intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di
presenza duraturo in Svizzera; protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i
coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione;
eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra
loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
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Pagina 16
maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Tuttavia, l’art. 8 cpv. 2 CEDU
permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita
privata e familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria,
in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una
società democratica.
10.4 In concreto, la SEM si riferisce essenzialmente, nella decisione
impugnata e nella risposta al ricorso, alla durata delle pene cumulate dal
ricorrente in Lituania e in Francia per qualificare la gravità della minaccia
che emana dal ricorrente, ma non spiega propriamente i motivi per cui ha
optato per una durata di quindici anni del divieto d’entrata, affermando che
“è incontestabile che il comportamento dell’interessato urti palesemente
l’interesse pubblico”, e che “in particolare, la vita e l’integrità fisica
costituiscono un fondamentale interesse pubblico e le autorità devono
intervenire con misure adeguate” (decisione impugnata, pag. 2; cfr. consid.
C e H). Nella duplica, sempre in relazione alla gravità della minaccia, ma
non alla proporzionalità della durata del divieto d’entrata, la SEM tende a
relativizzare l’aspetto della durata delle pene cumulate, sottolineando
l’importanza, in termini generali, della gravità, del numero e del perdurare
delle infrazioni (cfr. consid. K).
Dal canto suo, il ricorrente si concentra, nell’impugnativa, sulla pronuncia
del divieto d’entrato in sé, di cui nega la fondatezza, ma non analizza la
questione della durata del divieto d’entrata sotto il profilo della
proporzionalità, accontentandosi di sostenere al riguardo che “il divieto
d’entrata […] quandanche si considerasse che [il ricorrente] rappresenti un
rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico, sarebbe in ogni caso oltremodo
sproporzionato” (ricorso, § 7). Cionondimeno, nella sua analisi per tentare
di dimostrare l’infondatezza del divieto d’entrata, il ricorrente mette in
avanti, in particolare, la lontananza nel tempo di una parte delle infrazioni
commesse, i problemi personali e familiari da lui conosciuti in Lituania già
dall’infanzia, il fatto di non avere mai perpetrato reati in Svizzera e di non
essere più ricaduto nella delinquenza dal maggio 2013, come pure la
maggiore severità di cui farebbero prova i giudici lituani nell’applicazione
del diritto penale (cfr. consid. D, I e L).
10.5 In precedenza è stato accertato che il ricorrente rappresenta, a
tutt’oggi, una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri,
principalmente in ragione delle due infrazioni contro l’integrità personale
commesse in Lituania, ma anche a causa delle infrazioni contro il
patrimonio perpetrate in Lituania e in Francia (cfr. consid. 8.1).
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Partendo da questa constatazione, si deve osservare, innanzitutto, che il
ricorrente ha leso due beni giuridici di natura diversa, di cui uno, l’integrità
personale, in due occasioni, con conseguenze gravi, rispettivamente
leggere, per la salute delle vittime, è annoverato tra beni i più importanti e
degni di protezione nell’ordinamento legislativo di ogni paese europeo.
D’altro canto, benché il patrimonio appartenga ad una categoria di beni
giuridici meno sensibile dell’integrità personale, il ricorrente l’ha leso, a più
riprese, in due Stati diversi, dimostrando così di non avere voluto e/o potuto
inibire la sua tendenza a delinquere in funzione del paese in cui si trovava,
da cui un rischio di reiterazione non sottovalutabile.
In secondo luogo, le condanne per le due infrazioni contro l’integrità
personale, senza la cumulazione con altre condanne, ammontano a cinque
anni e sei mesi (quattro anni per la prima e un anno e sei mesi per la
seconda), ciò che rappresenta una durata considerevole che, si deve
presumere, rispecchia la gravità dei reati commessi. Se non si può a priori
escludere, come sostiene il ricorrente (cfr. consid. L), che la giustizia
penale lituana, anche alla luce del suo non breve passato sovietico, abbia
la mano più pesante di quella svizzera, non spetta a questo Tribunale rifare
i relativi processi, in modo fittivo, applicando il diritto penale svizzero (cfr.
sentenza TAF F-5871/2017 del 22 novembre 2018 consid. 9.2). Lo stesso
discorso vale, mutatis mutandis, in relazione alle condanne pronunciate
dalla giustizia francese, le quali totalizzano sei anni.
In terzo luogo, il ricorrente ha tentato di sottrarsi all’esecuzione della pena
detentiva lituana di quattro anni, ciò che testimonia del fatto che egli non
voleva, in definitiva, assumere la responsabilità dei suoi atti di violenza. Da
questo punto di vista, non si può di certo ammettere che egli abbia fatto
prova, finora, di senso critico e di introspezione, cercando di elaborare
l’accaduto sul piano cognitivo ed emotivo allo scopo di migliorarsi e di non
più riprodurre, in futuro, un comportamento violento gratuito, pericoloso per
l’incolumità altrui.
In quarto luogo, in relazione alla protezione accordata dall’art. 8 § 1 CEDU
(diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare), la configurazione
delle relazioni familiari del ricorrente non consente di ritenere, anche alla
luce della giurisprudenza menzionata al consid. 10.3, che lo stesso sia
applicabile, nella misura in cui il ricorrente non ha legami con la Svizzera
sul piano familiare. Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno interessi privati
preponderanti, per esempio professionali, da far valere in Svizzera, il
previsto soggiorno di tre mesi in un monastero in …, che avrebbe dovuto
eseguire nel 2017 (cfr. consid. B), non costituendo un indizio di tali
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Pagina 18
interessi. In quest’ottica, siccome il divieto d’entrata è limitato alla Svizzera
e al Liechtenstein, e che la vita privata e familiare del ricorrente si è svolta
e si svolge essenzialmente in Francia e in Lituania (cfr. consid. A), esso
non ha finora interferito e non interferisce, allo stato attuale delle cose, né
nella sua vita privata, né nella sua vita familiare.
Ora, benché le osservazioni appena esposte inducano piuttosto a ritenere
giustificata una durata di quindici anni del divieto d’entrata, occorre ancora
notare che il ricorrente non ha più commesso delitti violenti e delitti contro
il patrimonio dal 2011, rispettivamente dal 2013, e ciò fino al 26 luglio 2017,
giorno del suo arresto in Ticino ai fini di estradizione in Lituania (cfr. consid.
B, G e E). Questa circostanza, malgrado il tentativo del ricorrente di
sottrarsi all’esecuzione della pena detentiva di quattro anni, che sta
presentemente scontando, sembra essere di buon augurio per la sua
evoluzione interiore e per il suo futuro nella società civile in compagnia di
sua moglie e della figlia di quest’ultima (cfr. doc. EE, allegato alla replica).
10.6 Sulla scorta degli elementi che precedono, valutati singolarmente e
nel loro insieme, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a
tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di
quest’ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC,
essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera (cfr. art.
1 § 1 allegato I ALC), non permette di ritenere, in definitiva, che una durata
del divieto d’entrata di quindici anni sia proporzionata: una durata di tredici
anni appare invece più consona, sotto il profilo del principio della
proporzionalità in senso stretto, a garantire gli interessi d’ordine e di
sicurezza pubblici svizzeri senza incidere fuori misura sugli interessi privati,
qualunque essi siano, del ricorrente.
Si noti ancora che la durata di tredici anni del divieto d’entrata, già valido
dal 19 settembre 2017, costituisce una restrizione sensibile del diritto alla
libera circolazione derivante dall’ALC, e che il ricorrente sta senz’altro
traendo, e avrà modo di trarre ulteriormente, nel peggiore dei casi fino al
18 settembre 2030, l’insegnamento necessario dalla condanna principale
da lui subita in Lituania. Nel frattempo, una volta liberato, il ricorrente potrà
comunque chiedere alla SEM, per motivi fondati, la sospensione
provvisoria del divieto d’entrata (cfr. art. 67 cpv. 5 LStrI), come pure, se del
caso, un riesame dello stesso, in linea di massima, però, non prima della
scadenza di un termine di cinque anni dal momento in cui ha lasciato la
Svizzera, ossia non prima del 18 dicembre 2022 (cfr. consid. G; cfr., mutatis
mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_487/2012 del 2 aprile
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Pagina 19
2013 consid. 4.5.1 e 4.5.2; cfr. anche ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-
HAFNER, op. cit., pag. 893).
11.
In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di quindici anni, la SEM
ha violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio
del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in
accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la
durata del divieto d’entrata è ridotta a tredici anni, per cui lo stesso è valido
dal 19 settembre 2017 al 18 settembre 2030.
12.
12.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, benché le conclusioni del ricorrente siano state soltanto
parzialmente accolte, non si prelevano spese processuali in ragione del
fatto che egli beneficia dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. F).
12.2 Considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, il ricorrente, che
è rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità, ridotta in
proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili:
art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha
presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla
base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza
e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire
al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1'000.– (onorario
e spese d’avvocato). Egli avrà l’obbligo di restituire questo importo se
cessa di essere nel bisogno (art. 65 cpv. 4 PA). Si osservi ancora che la
SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di
ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 19 settembre
2017 è riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a
tredici anni, ovvero fino al 18 settembre 2030.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr.
1'000.–, a carico della SEM.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (atto giudiziario);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: