B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-6013/2017
Sen t en z a d e l 2 5 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
rappresentato da B._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
F-6013/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
Con lettera datata 21 febbraio 2017 (data del plico raccomandato: 15 mar-
zo 2017) la C._______, per il tramite del proprio presidente, ha preso con-
tatto con la Segretaria di Stato della migrazione (SEM) chiedendo sostegno
in favore della famiglia A._______, composta dal padre D._______, nato il
(…) (cittadino siriano), dalla moglie B._______, nata il (…) (cittadina liba-
nese), nonché dai figli A._______ ed E._______, nati rispettivamente il (…)
ed il (…) (entrambi cittadini siriani).
B.
Il 4 maggio 2017 la SEM ha risposto alla sollecitazione della C._______,
esponendo la procedura applicabile per la richiesta di un visto umanitario
in favore degli interessati.
C.
In data 2 luglio 2017 A._______, unitamente al padre D._______ (oggetto
di un procedimento separato), ha sollecitato il rilascio di un visto umanitario
presso la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) – la cui competenza
consolare si estende anche al territorio siriano – per recarsi in Svizzera, a
fianco della madre e della sorella che già si trovano in questo paese, e
meglio a Lugano. Alla richiesta è stata allegata anche una serie di docu-
menti comprendente le motivazioni della stessa, nonché una lettera di
E._______ ed alcuni certificati medici illustranti il precario stato di salute di
quest’ultima.
D.
Con decisione notificata il 26 luglio 2017 l’Ambasciata di Svizzera a Beirut
ha rifiutato il rilascio del visto richiesto da A._______ mediante il modulo
standard Schengen, indicando che il motivo e le condizioni del soggiorno
desiderato in Svizzera non sono stati giustificati, nonché che non ha potuto
essere appurata la volontà di lasciare il territorio elvetico entro la scadenza
dell’eventuale visto.
E.
In data 24 agosto 2017 (data del plico raccomandato: 25 agosto 2017),
l’interessato, agendo unitamente al padre per il tramite della madre
B._______, ha inoltrato alla SEM un unico atto di opposizione alla citata
decisione di rifiutare il visto emanata dalla rappresentanza elvetica a Bei-
rut. Nella sua impugnativa A._______ ha precisato che mentre la madre e
la sorella avevano potuto recarsi in Svizzera sulla scorta di un visto uma-
nitario, egli ed il padre sono stati costretti a rimanere a F._______ in quanto
F-6013/2017
Pagina 3
al momento della prima richiesta di rilascio di un visto non erano disponibili
i suoi documenti d’identità per potere raggiungere l’Ambasciata di Svizzera
situata in Libano. L’opponente ha altresì evidenziato che le argomentazioni
contenute nella decisione querelata non risultavano pertinenti, in quanto la
richiesta di visto si fondava esclusivamente su motivi umanitari. Questi ul-
timi sarebbero dati dall’eccezionale situazione della famiglia A._______
nella regione di F._______, dove vige un clima di violenza; gli interessati
sarebbero infatti stati oggetto di aggressioni e di furti nella loro abitazione.
La SEM non si sarebbe confrontata con le tesi esposte nella richiesta di
visto, né avrebbe analizzato la questione relativa allo stato di salute della
sorella, il quale richiederebbe la presenza di tutta la famiglia accanto a
E._______.
F.
Il 29 agosto 2017 la SEM ha invitato A._______ a versare un anticipo spese
relativo al procedimento di opposizione. Il ricorrente ha tempestivamente
ottemperato a tale ingiunzione.
G.
In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’au-
torità inferiore ha considerato che A._______ non adempie alle condizioni
per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen; essa ha altresì
ritenuto che la partenza del richiedente al termine della validità del visto
non sarebbe garantita tenuto conto della situazione di violenza generaliz-
zata in cui versa la Siria.
L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza
svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata
(VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione
del paese di origine del richiedente e le condizioni di salute di sua sorella,
egli non si trova in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo
diretto, serio e concreto per la sua integrità fisica.
H.
A._______, sempre agendo rappresentato dalla madre, unitamente al pa-
dre D._______, è insorto avverso la decisione della SEM del 21 settembre
2017 mediante ricorso del 20 ottobre 2017 (data del plico raccomandato:
23 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale), postulandone l’annullamento e la conseguente concessione di
un’autorizzazione ad entrare in Svizzera, nonché la congiunzione di questo
F-6013/2017
Pagina 4
procedimento con quello riguardante D._______. Egli ha in subordine chie-
sto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle do-
mande di visto.
Il ricorrente ha nuovamente precisato di non avere richiesto il rilascio di un
visto Schengen di tipo C, ma di avere esclusivamente postulato la conces-
sione di un visto con territorialità limitata per motivi umanitari. Egli ha altresì
ribadito i motivi che a suo dire dovrebbero indurre la SEM a concedere il
rilascio di un visto umanitario, ovvero in primo luogo il clima di violenza che
regna nella regione di F._______, il quale per la famiglia A._______ ha
comportato ripetuti furti ed aggressioni; in secondo luogo A._______ ha
sollevato l’argomentazione relativa alle condizioni di salute della sorella, la
quale anche a detta dei medici curanti necessiterebbe della presenza in
Svizzera del fratello e del padre.
L’insorgente ha infine postulato l’esenzione dalle spese giudiziarie e dal
pagamento del relativo anticipo.
I.
In data 23 ottobre 2017 la sorella del ricorrente ha inoltrato uno scritto –
corredato da alcuni documenti – al Dipartimento federale di giustizia e po-
lizia (DFGP) nel quale ha esposto la sua situazione medica e la necessità
di potere contare sulla presenza del fratello e del padre. In aggiunta a que-
ste considerazioni E._______ ha inoltre informato il DFGP del fatto che il
ricorrente è stato recentemente sottoposto all’obbligo di leva nelle file
dell’esercito siriano, ciò che l’ha indotto a nascondersi per evitare di essere
inviato al fronte. La sorella di A._______ ha nondimeno precisato che il
luogo in cui si trova attualmente quest’ultimo non ne garantisce l’incolumità
e che egli necessita di cure medico-psicologiche.
J.
La SEM, alla quale il DFGP aveva trasmesso la missiva di cui sopra, in
data 27 ottobre 2017 ha informato E._______ che con l’inoltro del ricorso
la competenza per trattare i casi del fratello e del padre è passata allo scri-
vente Tribunale, pertanto ha trasmesso a quest’ultimo lo scritto in que-
stione.
K.
Con decisione incidentale dell’8 novembre 2017 il Tribunale ha respinto la
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso inoltrato il 23 otto-
bre 2017, ha fissato al ricorrente un termine per versare un anticipo a co-
pertura delle spese processuali e si è riservato di decidere in merito alla
F-6013/2017
Pagina 5
congiunzione delle procedure riguardanti A._______ e D._______ in pro-
sieguo di causa.
L.
Il ricorrente ha tempestivamente versato l’anticipo spese richiesto.
M.
Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto da A._______, in
data 12 dicembre 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione querelata,
considerando che le argomentazioni addotte dal ricorrente non le permet-
tono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità federale in-
timata ha in tal senso precisato che non è stata dimostrata l’esistenza di
minacce serie e concrete contro l’incolumità dell’interessato, ciò che
esclude la possibilità di concedere un visto con validità territoriale limitata
per motivi umanitari.
N.
Con scritto datato 5 febbraio 2018 (data del timbro postale: 9 feb-
braio 2018) il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM, ribadendo
di ritenere adempiuti i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione d’entrata
in Svizzera per motivi umanitari e postulando l’accoglimento del ricorso.
O.
A._______ si è nuovamente espresso, per il tramite della madre e della
sorella, mediante lettera spontanea datata 18 febbraio 2018 (data del plico
raccomandato: 20 febbraio 2018), informando il Tribunale in merito all’ag-
gravamento delle condizioni di sicurezza nelle zone in cui egli ed il padre
risiedono e lavorano. Il ricorrente ha infine ripetuto la richiesta di accogli-
mento della propria impugnativa.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
F-6013/2017
Pagina 6
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Preliminarmente va rilevato che sebbene la decisione qui avversata e
quella riguardante il padre del ricorrente concernono fatti di simile natura e
pongono altrettanto analoghi termini di diritto, il Tribunale non ritiene in
casu di dovere congiungere le cause e pronunciare un’unica sentenza (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 3.17-3.17a, pag. 144-145).
4.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo
territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
F-6013/2017
Pagina 7
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione ed all’interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
5.
5.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
5.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo
tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all’art. 6 del
regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal rego-
lamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni
d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate
all'art. 5 LStr.
5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché
giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14
F-6013/2017
Pagina 8
par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inol-
tre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen
(SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice
frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei
richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto ri-
chiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
5.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice
frontiere Schengen).
5.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice fron-
tiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona
che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una
domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il
territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi.
5.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia
F-6013/2017
Pagina 9
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
5.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la mo-
difica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanita-
rio]).
5.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato
una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale
ha ritenuto che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi
in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un
visto con territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo
scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese
che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è
unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr.
sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
5.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di
asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018
consid. 4).
F-6013/2017
Pagina 10
6.
6.1 A._______ è di nazionalità siriana, di conseguenza al fine di potere en-
trare in Svizzera necessita dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; non-
ché il regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 mar-zo 2001,
pagg. 1-7]).
6.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto
Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il
rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di
guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione per-
sonale del richiedente, egli non ha fornito garanzie atte a dimostrare che
lascerebbe la Svizzera al momento della scadenza del visto.
Il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta di visto l’Am-
basciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre alla già
citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla scadenza
dell’autorizzazione d’entrata, anche quella secondo cui l’oggetto e le con-
dizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero stati
giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l’esito del pre-
sente procedimento, non appare giustificata poiché il richiedente aveva
esposto le motivazioni della sua richiesta di un visto e le modalità della sua
eventuale presenza in Svizzera (cfr. incarto Simic, pagg. 10 e 22-24).
7.
7.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non
paventata da parte del ricorrente, della concessione di un visto Schengen
di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la con-
cessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’istruzione
visto umanitario.
7.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
F-6013/2017
Pagina 11
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
7.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, l’inte-
ressato non si trova in una situazione di particolare emergenza che rende
indispensabile l'intervento delle autorità.
7.4 Va in primo luogo rilevato che quand’anche il ricorrente abbia fornito
elementi a sostegno delle sue precarie condizioni di vita in Siria, visto l’im-
perversare della guerra civile, la sua situazione personale non appare di-
versa da quella dei connazionali rimasti, come nel suo caso, in patria. I
quartieri di F._______ citati da A._______ nello scritto datato 18 feb-
braio 2018, in cui le condizioni di sicurezza sarebbero peggiorate negli ul-
timi tempi, si trovano sotto il controllo del Governo siriano anche se risul-
tano effettivamente nelle vicinanze di aree controllate da milizie dell’oppo-
sizione ed oggetto di combattimenti tra i diversi schieramenti (cfr. il sito In-
ternet: , visitato il 24 maggio 2018).
Sia come sia, deve nondimeno essere osservato come anche in presenza
di questi elementi, e sebbene l’interessato abbia dichiarato che la sua fa-
miglia sia stata oggetto di furti ed attacchi presso la propria abitazione, da-
gli atti non si evincono indizi o prove che egli corra un rischio diretto, serio
e concreto per la propria integrità fisica, ad esempio dovuto alla sua attività
lavorativa (di cui peraltro non si conosce la natura ed il cui esercizio in un
contesto difficile come quello in cui vive il ricorrente appare come un fattore
atto a dimostrare che la sua permanenza in Siria non appare impossibile),
alla sua posizione sociale o alle sue credenze politiche e religiose.
7.5 Alla medesima conclusione occorre giungere anche per quel che ri-
guarda quanto dichiarato il 23 ottobre 2017 in merito all’obbligo di leva in-
timato ad A._______ dalle autorità governative siriane, ciò che avrebbe
portato l’interessato a nascondersi al fine di sfuggire al rischio di essere
inviato al fronte. L’obbligo di arruolarsi – peraltro unicamente sollevato in
occasione del testé citato scritto e non supportato da alcun elemento pro-
batorio – non può costituire un motivo di rilascio di un VTL di carattere
umanitario, non rappresentando un rischio sufficientemente concreto per
l’incolumità del ricorrente, il quale è comunque tenuto a conformarsi alle
leggi in vigore nel suo paese d’origine.
7.6 A mente del Tribunale nemmeno i problemi di salute della sorella ap-
paiono decisivi in merito all’asserita necessità per A._______ di vedersi
F-6013/2017
Pagina 12
accordato il permesso di entrare in Svizzera sulla scorta di un VTL per mo-
tivi umanitari. I certificati medici di E._______ versati agli atti dimostrano
che essa risulta affetta da una patologia richiedente un’intensa terapia, tut-
tavia sembra che essa stia ricevendo le cure adeguate in Ticino, mentre il
dichiarato bisogno di avere al proprio fianco il fratello ed il padre, seppure
comprensibile, non costituisce un motivo per la concessione del visto ri-
chiesto, a maggiore ragione considerato che E._______ è adulta e può
contare sulla presenza della madre.
7.7 In sintesi sebbene le condizioni di vita di A._______ appaiono difficili,
non vi sono elementi o indizi concreti per potere concludere che egli si trova
in un contesto tale da rendere indispensabile l’intervento delle autorità el-
vetiche.
8.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente rite-
nuto che l’interessato non si trova in una situazione di pericolo concreta
giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-6013/2017
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 novembre 2017.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; allegati: incarto di ritorno, replica datata
5 febbraio 2018 e scritto datato 18 febbraio 2018)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: