B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-6014/2017
Sen t en z a d e l 6 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
rappresentati da Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi, Via Dunant 2,
6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto con validità territoriale limitata (VTL).
F-6014/2017
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Fatti:
A.
In data 29 giugno 2017 A._______ ed B._______, cittadini palestinesi nati
in Siria (dove risiedono in qualità di rifugiati) rispettivamente il
(…) ed il (…), unitamente al figlio C._______, anch’egli cittadino palesti-
nese, nato in Siria il (…) (ed ivi residente come rifugiato), hanno sollecitato
il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Beirut
(Libano) per recarsi in Svizzera, dove già vive D._______, loro figlia e so-
rella.
B.
L’Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiutato il rilascio del visto richiesto
ed ha comunicato la sua decisione agli interessati in data 25 luglio 2017,
mediante il modulo standard Schengen, in cui si precisava che lo scopo e
le condizioni del soggiorno in territorio elvetico non erano stati giustificati e
che non aveva potuto essere stabilita la volontà di lasciare il territorio dello
spazio Schengen al termine della validità dell’eventuale visto.
C.
Il 24 agosto 2017 i richiedenti, agendo per il tramite del loro rappresentante,
hanno inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
contro la citata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno
versato l’anticipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______,
B._______ e C._______ hanno osservato di avere richiesto un visto per
motivi umanitari, di conseguenza la motivazione dell’Ambasciata di Sviz-
zera a Beirut, secondo cui la loro partenza dal territorio elvetico allo sca-
dere dell’eventuale visto non sarebbe garantita, non appare pertinente nel
caso di specie.
Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla menzionata rappresentanza
elvetica di avere a torto escluso l’adempimento dei criteri per il rilascio di
un visto per motivi umanitari, non avendo preso in considerazione la situa-
zione di estrema vulnerabilità della famiglia A._______/B._______ nella re-
gione di E._______, dove risiede. La situazione dei rifugiati palestinesi –
come lo sono gli interessati – descritta in una lettera d’accompagnamento
all’opposizione dinanzi alla SEM, sarebbe drammaticamente peggiorata a
seguito del ritiro delle forze ribelli e della successiva politica di ripopola-
mento della zona, con il rischio per i palestinesi di subire espulsioni collet-
tive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie, oltre che di rapimenti da parte di
milizie vicine al regime.
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A._______, ufficiale dell’esercito siriano in pensione ha anche paventato la
possibilità di essere sottoposto a pene sproporzionate a seguito del suo
rifiuto di ritornare in servizio. Gli interessati hanno in seguito esposto quelle
che sarebbero le loro precarie condizioni finanziarie, deterioratesi a seguito
della partenza di D._______, dato che in assenza di quest’ultima la famiglia
potrebbe contare unicamente sulle entrate derivanti dalla modesta pen-
sione percepita da A._______.
Gli opponenti si sono altresì richiamati alle difficili condizioni di salute del
giovane C._______, il quale a seguito dello stato di precarietà ed insicu-
rezza in cui è costretto a vivere, avrebbe sviluppato disturbi del comporta-
mento e turbe psichiche aggravate.
Per questi motivi gli interessati hanno chiesto alla SEM l’accoglimento
dell’opposizione formulata e l’esenzione dal pagamento della tassa ammi-
nistrativa prevista in questi casi.
D.
Il 31 agosto 2017 la SEM ha comunicato alla famiglia
A._______/B._______ di non potere accogliere quest’ultima richiesta ed
ha pertanto fissato un termine per versare un anticipo spese relativo al pro-
cedimento di opposizione. Gli interessati hanno tempestivamente ottempe-
rato a tale ingiunzione.
E.
In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’au-
torità inferiore ha considerato che A._______, B._______ e C._______ non
adempiono alle condizioni per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio
Schengen; essa ha altresì ritenuto che la partenza dei richiedenti al termine
della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto della situazione
di violenza generalizzata in cui versa la Siria.
L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza
svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata
(VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la guerra civile in corso
in Siria e le condizioni di salute di C._______, gli interessati non si trovano
in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e con-
creto per la loro vita ed integrità fisica tale da rendere indispensabile un
intervento delle autorità elvetiche, avendo chiesto aiuto in Siria ad un’orga-
nizzazione di aiuto ai rifugiati palestinesi legata alle Nazioni Unite.
F-6014/2017
Pagina 4
F.
Sempre agendo per il tramite del loro rappresentante, A._______,
B._______ e C._______ sono insorti avverso la decisione della SEM del
21 settembre 2017 mediante ricorso del 23 ottobre 2017 (cfr. data del plico
raccomandato; data di entrata: 24 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento e
la conseguente concessione di un’autorizzazione ad entrare in Svizzera, in
subordine hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova
valutazione delle domande di visto, nonché l’esenzione dal pagamento
delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
I ricorrenti non hanno contestato di non adempiere alle condizioni per il
rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma hanno censurato le argomenta-
zioni dell’autorità inferiore in merito alla mancata concessione di un VTL
per motivi umanitari. Al proposito essi hanno ribadito quanto espresso in
sede di opposizione, in particolare la loro situazione di estrema vulnerabi-
lità, dovuta al fatto che nella regione di E._______ la minoranza palesti-
nese è oggetto di espulsioni collettive, detenzioni ed uccisioni arbitrarie.
A._______, B._______ e C._______ hanno inoltre allegato il timore di es-
sere vittime di rapimenti da parte di milizie pro regime che obbligherebbero
i palestinesi ad arruolamenti forzati, unito all’affermazione secondo cui
A._______, in quanto ufficiale dell’esercito in pensione, sarebbe stato nuo-
vamente chiamato in servizio attivo.
Gli interessati hanno in seguito ricordato che la loro casa situata a
F._______ è stata distrutta e questa situazione di pericolo li ha spinti a cer-
care accoglienza in un luogo meno insicuro, mentre con la partenza della
figlia/sorella D._______ è venuta a mancare la loro principale fonte di so-
stentamento, non potendo più fare fronte al proprio fabbisogno esisten-
ziale. Oltre a ciò lo stato di salute di C._______ si sarebbe aggravato,
avendo egli sviluppato disturbi del comportamento, aggiuntisi alla sindrome
di Asperger di cui è affetto.
A mente dei ricorrenti tutti questi elementi dovrebbero condurre lo scrivente
Tribunale ad ammettere l’esistenza di un pericolo grave, attuale e concreto
non altrimenti evitabile che giustifica la concessione del visto richiesto.
G.
Con decisione incidentale dell’8 novembre 2017 il Tribunale ha accolto la
richiesta di esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese proces-
suali, riservandosi di decidere in merito alle stesse in prosieguo di causa.
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Pagina 5
H.
La SEM si è espressa in merito al ricorso presentato da A._______,
B._______ e C._______ in data 15 novembre 2017, precisando che la do-
manda di visto è stata oggetto di un’attenta analisi e che le argomentazioni
addotte non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fatti-
specie. Essa ha pertanto postulato il respingimento del gravame e la con-
ferma della decisione oggetto di impugnativa.
I.
Il 19 gennaio 2018 i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell’autorità
inferiore, osservando come quest’ultima non si sia in realtà confrontata con
le argomentazioni sollevate nel ricorso del 23 ottobre 2017, le quali sono
state sommariamente ribadite.
J.
Chiamata ad esprimersi in merito alla citata replica, in data 27 feb-
braio 2018 la SEM si è limitata ad asserire che quanto dichiarato dai ricor-
renti non le permette di modificare la propria posizione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti
dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
F-6014/2017
Pagina 6
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo
territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
detta regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione ed all’interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
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Pagina 7
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo
tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all’art. 6 del
regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal rego-
lamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni
d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate
all'art. 5 LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché
giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen; art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
[codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e devono non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice
frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei
richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto ri-
chiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV; art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice
frontiere Schengen).
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Pagina 8
4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice fron-
tiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona
che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una
domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il
territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la mo-
difica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanita-
rio]).
4.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato
una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale
ha ritenuto che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi
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Pagina 9
in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un
visto con territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo
scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese
che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è
unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr.
sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di
asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018
consid. 4).
5.
5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità palestinese,
di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell’otte-
nimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché regolamento [CE] N. 539/2001
del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto
Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il
rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di
guerra civile e violenza generalizzata in Siria, dove i richiedenti vivono,
nonché della loro situazione personale, essi non hanno fornito garanzie
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Pagina 10
atte a dimostrare che lascerebbero la Svizzera al momento della scadenza
del visto.
Di transenna il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta
di visto l’Ambasciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre
alla già citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla sca-
denza dell’autorizzazione d’entrata, anche quella secondo cui l’oggetto e
le condizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero
stati giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l’esito del
presente procedimento, non appare giustificata poiché i richiedenti ave-
vano dichiarato che la loro richiesta di visto si basava esclusivamente su
motivi umanitari (cfr. incarto Simic, pagg. 16-19).
6.
6.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non
paventata da parte dei ricorrenti, della concessione di un visto Schengen
di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la con-
cessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’istruzione
visto umanitario.
6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono una certa parità di
trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche.
6.4 Nella domanda di visto, come pure nelle successive procedure che
hanno portato alla presente sentenza, i ricorrenti hanno asserito di essere
stati costretti ad abbandonare la loro abitazione situata a F._______ nei
pressi di G._______, poiché la stessa sarebbe stata distrutta nel 2012 e di
avere trovato rifugio nel campo profughi di H._______, anch’esso situato
vicino a G._______. Sempre nel corso del 2012 A._______ sarebbe stato
prelevato dall’esercito siriano al fine di essere nuovamente arruolato tra le
fila di quest’ultimo, essendo egli un ufficiale in pensione, ma dopo alcuni
giorni l’interessato sarebbe stato liberato in quanto a suo dire i rapitori si
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Pagina 11
sarebbero convinti che le sue competenze non avrebbero apportato un
contributo tangibile allo sforzo bellico. In seguito, probabilmente attorno al
dicembre 2012, gli insorgenti si sarebbero rifugiati presso un parente ed in
seguito nella città di E._______, dove allora viveva D._______. Questa si-
stemazione sarebbe in ogni caso assai precaria e la situazione nella re-
gione comporterebbe a loro dire notevoli rischi per la popolazione palesti-
nese ivi residente. A seguito del ritiro delle forze ribelli dalla regione, i pa-
lestinesi sarebbero in effetti sottoposti a continui rischi di subire violenze
ed espulsioni, oltre a ciò essi rischierebbero di essere oggetto di arruola-
menti forzati da parte di miliziani pro regime. In questo clima di precarietà
ed insicurezza le condizioni di salute di C._______, già affetto da sindrome
di Asperger, si sarebbero aggravate. Gli insorgenti hanno infine espresso il
desiderio di potersi ricongiungere con la figlia, rispettivamente sorella, che
nel frattempo è già giunta in Svizzera. Secondo le allegazioni di A._______,
B._______ e C._______ la partenza di D._______ avrebbe implicato un
ulteriore peggioramento delle loro condizioni di vita, venendo meno la prin-
cipale fonte di entrate finanziarie.
6.5 Quand’anche i ricorrenti abbiano fornito elementi a sostegno delle loro
precarie condizioni di vita in Siria, visto l’imperversare della guerra civile ed
il loro peculiare statuto di cittadini palestinesi, la situazione personale in cui
si trovano non appare più gravosa di quella dei loro connazionali residenti
in detto paese. L’asserito rischio di potere essere oggetto di atti di violenza
o di espulsione in ragione della propria cittadinanza, non costituiscono a
mente del Tribunale una ragione sufficiente per il rilascio di un visto per
motivi umanitari, in quanto non è possibile stabilire l’esistenza di una mi-
naccia sufficientemente concreta, tale da giustificare una protezione da
parte delle autorità elvetiche. A._______, B._______ e C._______ sono
inoltre conosciuti dall’agenzia delle Nazioni Unite incaricata di portare aiuto
ai rifugiati palestinesi, il che non esclude che gli interessati possano rivol-
gersi a quest’ultima.
6.6 Alla medesima conclusione occorre giungere anche per quanto con-
cerne il rischio da parte di A._______ di vedersi obbligato a ritornare in
servizio presso l’esercito siriano, o di essere obbligato a combattere al
fianco di miliziani fedeli al regime di Damasco, in quanto ciò non appare
probabile vista la sua età e soprattutto in ragione del fatto che per sua
stessa ammissione già nel 2012 l’esercito siriano aveva deciso di non ob-
bligare l’interessato a rientrare in servizio.
6.7 Nemmeno le precarie condizioni di salute di C._______ possono costi-
tuire un motivo per il rilascio di un VTL per motivi umanitari. Non è in effetti
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possibile escludere che le cure di cui egli necessita possano essere fornite
anche in Siria.
6.8 Occorre infine osservare che neppure la partenza di D._______ per la
Svizzera e la conseguente perdita di sostegno finanziario per i ricorrenti
può giustificare il rilascio di un’autorizzazione d’entrata in Svizzera, non
essendo tale motivo di natura economica pertinente in un caso di questo
tipo e facendo difetto il criterio dell’esistenza di un pericolo concreto per la
salute o l’incolumità degli interessati.
7.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente rite-
nuto che A._______, B._______ e C._______ non si trovano in una situa-
zione di pericolo grave e concreto giustificante la concessione di un VTL
per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata
deve essere confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze
particolari del caso in esame, della domanda di esenzione formulata nel
ricorso del 23 ottobre 2017 e della situazione precaria dei richiedenti, si
rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato dispo-
sto con l'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […] e […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: