B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-6062/2017
Sen t en z a d e l 2 5 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-6062/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadino colombiano, nato il …, ha affermato di essere entrato
in Svizzera in data 30 giugno 2017 grazie ad un visto della durata di 90
giorni.
B.
In data 8 ottobre 2017 il Ministero pubblico del Canton Zurigo (Limmat) ha
sanzionato A._______ con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere
da 30.– CHF cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, a cui devono essere dedotti due giorni di incarcerazione, per il
reato di soggiorno illegale ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b della Legge
federale sugli stranieri (LStrl, RS 142.20).
C.
A questa condanna ha fatto seguito la decisione della Segreteria di Stato
della migrazione (in seguito: SEM o autorità inferiore) che il 9 ottobre 2017
ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d’entrata in Svizzera
e nel Liechtenstein della durata di tre anni, valido dal 17 ottobre 2017 al 16
ottobre 2020, per violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici (art. 67
LStrl), in ragione di un soggiorno illegale in Svizzera. L’autorità inferiore ha
inoltre privato di effetto sospensivo un’eventuale impugnativa. La decisione
della SEM è stata notificata all’interessato tramite la polizia cantonale zuri-
ghese.
Il medesimo giorno la sezione della migrazione del Canton Zurigo ha ordi-
nato all’interessato di lasciare la Svizzera entro il 16 ottobre 2017.
D.
Con scritto del 25 ottobre 2017 l’interessato ha interposto ricorso contro il
citato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: TAF o il Tribunale). Egli ha altresì postulato, in via supercautelare e
cautelare, il ripristino dell’effetto sospensivo, come pure di essere posto a
beneficio del gratuito patrocinio. A sostegno delle proprie allegazioni l’inte-
ressato ha evidenziato la violazione della legge federale in materia di stra-
nieri come pure la violazione del principio costituzionale di proporzionalità.
Più precisamente, egli ha rilevato di essere rimasto in Svizzera oltre la du-
rata del consentito poiché in attesa del rilascio, da parte dell’Istituto
Sant’Anna di …, della conferma di iscrizione all’anno scolastico 2017/2018,
ciò che gli avrebbe permesso di ritornare in patria e postulare la conces-
sione di un permesso presso la rappresentanza elvetica in Colombia. In
questo contesto egli ha evidenziato di mai avere rappresentato un pericolo
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per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della
Svizzera, sebbene egli sia rimasto sul territorio elvetico oltre la durata del
permesso turistico a lui rilasciato. Per quanto attiene la ponderazione degli
interessi in causa, egli ha ravvisato l’assenza di un interesse pubblico atto
a giustificare la misura adottata e allo stesso tempo egli ha evidenziato il
suo forte e legittimo interesse a frequentare l’Istituto scolastico Sant’Anna
di …, per il quale egli ha già ottenuto la conferma di iscrizione.
E.
Con decisione incidentale del 30 novembre 2017, il Tribunale ha respinto
la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo come pure l’istanza di assi-
stenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
F.
Conseguentemente, il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare
l’anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante la decisione incidentale
citata.
G.
Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 26 gen-
naio 2018, l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione impugnata,
ritenendo che le argomentazioni ricorsuali non permettevano di modificare
il proprio apprezzamento della fattispecie.
H.
Con replica del 7 marzo 2018 come pure con duplica del 27 marzo 2018,
le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche allegazioni che, per
quanto più d’interesse per il presente giudizio, verranno riprese in ap-
presso.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 dalla legge sul Tribunale am-
ministrativo federale (LTAF, RS173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità men-
zionate all’art. 33 LTAF.
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Pagina 4
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Come detto il Tribunale applica d’ufficio il diritto, con la conseguenza
che dalla lettura degli atti s’impone l’analisi del rispetto del diritto di essere
sentito del ricorrente (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.).
3.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è il diritto
di essere sentito, il quale comprende il diritto per la persona interessata di
prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi per-
tinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre
delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di
prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è atto ad
influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura ammini-
strativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di
esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e
dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In particolare l’art.
30 cpv. 1 PA prevede che l'autorità, prima di prendere una decisione, sente
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le parti. A questa regola fanno eccezione i casi menzionati al cpv. 2 del
medesimo disposto di legge, e meglio le fattispecie in cui si è in presenza
di: una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipen-
dente (lett. a); una decisione impugnabile mediante opposizione (lett. b);
una decisione interamente conforme alle domande delle parti (lett. c); una
misura d'esecuzione (lett. d); altre decisioni in un procedimento di prima
istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e
nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere
preliminarmente sentite (lett. e).
Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione comporta
in principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 con-
sid. 2.8.1, 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, e la giurisprudenza
citata; DTAF 2007/30 consid. 5.5.1 et DTAF 2007/27 consid. 10.1). Tale
principio deve tuttavia essere relativizzato: infatti la violazione del diritto di
essere sentito può essere, eccezionalmente, considerata sanata allor-
quando il ricorrente ha avuto la facoltà di prendere posizione sulla deci-
sione impugnata davanti ad un autorità di ricorso che gode del medesimo
potere di cognizione della autorità che ha emanato la decisione avversata.
Ciononostante una tale sanatoria deve rimanere l’eccezione ed è tollera-
bile, unicamente allorquando i diritti procedurali del ricorrente non sono lesi
in modo grave (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, e la giurisprudenza citata;
sentenza TAF F-2951/2017 del 13 aprile 2018 consid. 3.2).
3.3 Nel caso che qui ci riguarda emerge dagli atti di causa che la SEM non
ha permesso al ricorrente il diritto di prendere posizione sulla decisione qui
impugnata. Tuttavia, in occasione dell’interrogatorio di polizia (cfr. Einver-
nahme RG Wegweisung / Einreiseverbot del 7 ottobre 2017), al ricorrente
è stata paventata l’ipotesi dell’adozione di una divieto di entrata in territorio
svizzero nei suoi confronti. In proposito, egli è stato altresì invitato ad espri-
mersi al riguardo. Ora, sebbene l’autorità di prima istanza è venuta meno
al proprio obbligo, va detto che l’intervento dell’autorità di polizia cantonale
permette di considerare adempiuto il rispetto del diritto di essere sentito del
ricorrente; infatti la giurisprudenza di questo Tribunale, ha considerato que-
sta prassi conforme al diritto (cfr. sentenze TAF C-2406/2014 del 19 feb-
braio 2015 consid. 3.4, F-2951/2017 del 13 aprile 2018 consid. 3; ADANK-
SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’en-
contre d’un étranger déliquant, in AJP/PJA 7/2018).
3.4 Ferme queste premesse il diritto di essere sentito del ricorrente risulta
essere stato rispettato.
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Pagina 6
4.
Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono appli-
cabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce con-
seguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF
130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale
secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr.
DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013,
consid. 1.4.3.1).
La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è
stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e ridenomi-
nata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl). Benché le
sue modifiche materiali parziali non influiscano sulla trattazione della pre-
sente procedura, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrl.
L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre
2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1° gen-
naio 2019. In particolare, l’art. 80 OASA è stato abrogato. Tuttavia, consi-
derato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima di questa data, ben-
ché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che ha peraltro una va-
lenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla fattispecie e vi sarà
pertanto fatto riferimento.
5.
5.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStrl, lo straniero che intende entrare in Svizzera
deve essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre
dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali
della Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una misura di respingi-
mento (lett. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si ap-
plica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStrl).
5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStrl, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStrl (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
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Pagina 7
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl); ha causato spese d'aiuto so-
ciale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio
coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una
durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più
lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicu-
rezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrl). Infine l’autorità a cui compete la deci-
sione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare
un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporanea-
mente (art. 67 cpv. 5 LStrl).
5.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il se-
condo termine, la sicurezza pubblica, esprime invece l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStrl, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStrl]).
5.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStrl, n. marg. 3,
pag. 270).
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Pagina 8
5.5 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto
degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate
secondo gli art. 115 LStrl, e possono in quanto tali portare all'emissione di
un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale san-
zione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere
preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF
2002 pag. 3428).
5.6 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto d'entrata deve essere emanato. In proposito essa deve
procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti,
rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità
(DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2
e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesen-
heit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht,
2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure
adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che,
di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i
diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra
lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136
I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.7 Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei
poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministra-
tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto
delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'en-
trata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coe-
sistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio ap-
prezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero
adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità am-
ministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontana-
mento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può
quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale
(DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2;
sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4;
C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 otto-
bre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira
a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si
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Pagina 9
tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Mes-
saggio LStrl, FF 2002 3327, pag. 3428).
6.
6.1 Nella fattispecie in esame, la SEM ha pronunciato nei confronti del ri-
corrente un divieto d'entrata della durata di tre anni, e meglio dal 17 ottobre
2017 al 16 ottobre 2020, ritenendo che il comportamento dell'interessato,
condannato per infrazione alla LStrl (reato di soggiorno illegale ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. b), costituisca una violazione dell’ordine e della si-
curezza pubblici ai sensi dell’art. 67 LStrl.
6.2 Ora, dagli atti di causa emerge che la condanna penale di cui sopra si
fonda su un soggiorno illegale dal 29 settembre al 7 ottobre 2017, giorno
in cui il ricorrente è stato fermato mentre con il treno si recava da Bellinzona
a Zurigo. Egli era infatti a beneficio di un visto turistico della durata di 90
giorni a contare dalla sua entrata sul territorio svizzero avvenuta il 30 giu-
gno precedente.
6.3 Tale condotta, a prescindere dalle motivazioni a fondamento del sog-
giorno, è sanzionata da specifiche norme del diritto penale, e può in seguito
comportare l'emissione di un divieto d'entrata da parte delle autorità ammi-
nistrative, in ragione della chiara violazione e della messa in pericolo
dell'ordine e la sicurezza pubblici, giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl.
7.
7.1 Ciò detto, constatata la violazione della legislazione sugli stranieri e
contestualmente la fondatezza del provvedimento impugnato, occorre ora
determinare se tale divieto d'entrata della durata di tre anni sia conforme al
principio di proporzionalità, come pure, procedendo ad un apprezzamento
degli interessi privati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle cir-
costanze del caso che qui ci occupa.
7.2 Il principio di proporzionalità esige che le misure adottate dallo Stato
siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni
diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In
altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perse-
guito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2;
136 IV 97 consid. 5.2.2).
7.3 In ordine all'interesse pubblico circa l'allontanamento del ricorrente dal
territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
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Pagina 10
7.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente ha richiamato il proprio “forte
e legittimo interesse” alla frequentazione dell’istituto scolastico svizzero,
che gli permetterebbe un aumento sensibile delle possibilità di inserimento
lavorativo al suo rientro in Colombia; peraltro egli ha sottolineato come tale
istituto abbia già confermato la propria regolare iscrizione.
7.5 Sennonché, a fronte di quanto sopra esposto, il Tribunale considera
che l’interesse pubblico alla pronuncia del divieto di entrata nei confronti
del ricorrente, dalla Svizzera e dal Liechtenstein, prevale su quello di
quest’ultimo ad entrarvi. In proposito va detto che i corsi di lingue alle quali
il ricorrente si è iscritto possono essere seguiti anche in un altro Paese,
segnatamente in Colombia. Per di più egli non ha dovuto far fronte all’intera
retta annua 2017/2018 ma unicamente ad un prima retta mensile. Tuttavia,
in questo contesto, il Tribunale sottolinea che la violazione in cui è incorso
il ricorrente è limitata al soggiorno illegale per una durata estremamente
esigua ovvero a soli 8 giorni dalla scadenza del suo visto turistico. Inoltre,
egli non si è opposto al decreto di accusa del Ministero pubblico di Zurigo
e ha fatto rientro in patria nei giorni seguenti quest’ultimo. Nel frattempo, il
12 ottobre 2017, egli ha effettivamente ottenuto la conferma di iscrizione
all’anno scolastico desiderato. Conseguentemente, da una corretta valuta-
zione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’en-
trata di tre anni è sproporzionato e va adeguato alle circostanze del caso
concreto. Il Tribunale ritiene infatti che il divieto d’entrata debba essere ri-
dotto al giorno della crescita in giudicato della presente sentenza.
8.
Ferme queste premesse, la decisione del 29 giugno 2015 con cui la SEM
ha pronunciato il provvedimento impugnato vìola il diritto federale e il ri-
corso va parzialmente ammesso ai sensi dei considerandi.
9.
Al ricorrente, parzialmente soccombente, è posto a carico l’importo di 400.–
CHF a titolo di spese processali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
10.
Visto l’esito della procedura, al ricorrente, rappresentato da un patrocina-
tore, viene assegno l’importo di 400.– CHF a titolo di spese ripetibili.
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Pagina 11
11.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-6062/2017
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente ammesso. La decisione impugnata è riformata nel
senso che il divieto di entrata è valido sino al giorno della presente sen-
tenza.
2.
Il ricorrente è tenuto a versare al presente Tribunale l’importo di 400.—
CHF a titolo di spese processuali. Tale importo è prelevato sull’anticipo
spese di 1'200.— CHF versato dal ricorrente. La differenza di 800.— CHF
sarà versata al ricorrente.
3.
L’autorità inferiore è tenuta a versare l’importo di 400.— CHF al ricorrente
a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Manuel Borla
Data di spedizione: