B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-6136/2016
Sen t en z a d e l 1 9 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto Schengen.
F-6136/2016
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Fatti:
A.
Il 19 agosto 2016 B._______, cittadino tanzaniano nato il (…), ha chiesto
all'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam il rilascio di un visto Schengen
della durata di 60 giorni per poter rendere visita a A._______, sua cono-
scente residente a C._______.
B.
Con decisione del 23 agosto 2016 la summenzionata rappresentanza sviz-
zera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard
Schengen.
C.
In data 29 agosto 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell’Ambasciata
di Svizzera a Dar es Salaam, adducendo in sostanza che il solo scopo della
visita di B._______ è quello di conoscere il paese, l’invitante ha altresì ga-
rantito di accollarsi tutte le spese di viaggio ed i costi legati alla permanenza
del suo ospite in terra elvetica, essa ha infine assicurato la partenza di
quest’ultimo alla scadenza del visto.
D.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione dell’8 settem-
bre 2016. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale del
richiedente, ed in particolare della sua giovane età e del fatto che non ha
mai lasciato il territorio della Tanzania, nonché della situazione socioeco-
nomica ivi vigente, il ritorno in patria al termine della validità dell’eventuale
visto non appare sufficientemente garantito. A mente della citata autorità
federale la lontananza di B._______ dai familiari e dalle sue attività profes-
sionali per un periodo di due mesi non può che avvalorare questa tesi. La
SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per concedere
l’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen al richiedente e che in de-
finitiva unicamente quest’ultimo è in grado di assicurare la sua partenza al
termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della persona
invitante.
E.
A._______ è insorta avverso la decisione della SEM dell’8 settembre 2016
mediante ricorso del 5 ottobre 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: Tribunale). La ricorrente ha contestato le argomentazioni
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dell’autorità inferiore secondo cui vi sarebbe il rischio che una volta giunto
nello spazio Schengen B._______ tenti di rimanervi, poiché la sua vita in
patria, sebbene semplice, sarebbe alquanto felice. Oltre a ciò A._______
ha sostenuto che la conferma del volo inoltrata insieme alla richiesta di
rilascio del visto sia una prova sufficiente della volontà dell’interessato di
fare rientro in Tanzania al termine del suo soggiorno in Svizzera, il cui
scopo sarebbe unicamente turistico. A comprova della buona fede di
B._______ la ricorrente ha prodotto una nuova prenotazione di un volo
prevedente un intervallo tra l’arrivo in Europa ed il ritorno verso la Tanzania
inferiore rispetto ai 60 giorni inizialmente previsti.
F.
La ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 4 novembre 2016.
G.
Invitata ad esprimersi in merito al ricorso, la SEM ha presentato le proprie
osservazioni in data 31 gennaio 2017, riconfermandosi nella propria deci-
sione e chiedendo al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue con-
clusioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva
(art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha pre-
cedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 29 agosto 2016),
ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella
forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non po-
tendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese,
sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,
le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammis-
sione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF
C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-
zo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confe-
derazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di prin-
cipio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa
autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messag-
gio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27
consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa
di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'as-
sociazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto,
da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'en-
trata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, ob-
bliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le
condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente
per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del
richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.
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3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'ap-
plicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esi-
ste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'appli-
cazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non su-
periore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il
rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del
4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del regola-
mento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
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4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a
Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei
paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono
essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Tanzania contem-
plata nel sopracitato allegato I, l’interessato, quale cittadino di detto paese,
soggiace all'obbligo di visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del ri-
chiedente.
7.2 La Tanzania figura tra le nazioni più povere al mondo, sebbene negli
ultimi anni la sua economia abbia conosciuto una marcata crescita (nel
2014 il prodotto interno lordo pro capite ammontava a USD 695.–) ed un’in-
negabile stabilizzazione. Il paese figura tuttavia tra le nazioni con un basso
indice di sviluppo umano, mentre rimane alto il tasso di corruzione. Più del
70% della popolazione è attiva nel settore primario, ed in particolare
nell’agricoltura di sussistenza. Le infrastrutture della nazione sono ancora
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poco sviluppate, considerato che solamente il 20% degli abitanti ha ac-
cesso alla rete elettrica, quantunque negli ultimi anni vi siano stati dei mi-
glioramenti in special modo nel settore della gestione delle risorse idriche
e dello sfruttamento delle risorse energetiche. Il potenziale di crescita e di
investimenti rimane importante in settori come il turismo, l’industria mine-
raria e la costruzione di infrastrutture di trasporto (fonte: sito web del mini-
stero degli esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt]
> Aussen- und Europapolitik > Länderinformati-
onen > Tansania > Wirtschaft, aggiornato nel novembre 2015 e consultato
nel marzo 2017).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica in Tanzania, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la va-
lutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai ter-
mini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale
o eventualmente scolastica possono costituire elementi di una prognosi fa-
vorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in
assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli
stranieri può essere considerato elevato.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa
emerge che il richiedente è un agricoltore/allevatore di 31 anni celibe e
senza figli. Non figurano ulteriori informazioni in merito alla sua situazione
professionale e familiare. Egli è titolare di un conto bancario sul quale al
momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione d’entrata nello spazio
Schengen vi era l’equivalente di circa fr. 390.–. Risulta inoltre che
B._______ non ha mai lasciato il territorio della Tanzania.
9.
A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeco-
nomica della Tanzania, nonché la sua posizione professionale (sembre-
rebbe problematico per un agricoltore/allevatore assentarsi per un periodo
di più settimane, considerato come non vi siano indicazioni in merito alla
possibile continuazione di quest’attività durante l’assenza di B._______),
la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una
volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la
propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita e migliori
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rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito
il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell’autorità inferiore, siccome
non può essere escluso che l'invitato, vista l’età e la situazione personale,
sia attratto dalla qualità della vita in Europa, e decida di stabilirsi durevol-
mente in Svizzera o in un altro paese dello spazio Schengen.
10.
Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la con-
cessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare
dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.
11.
11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso dalla
ricorrente di permettere a B._______ di visitare la Svizzera, per quanto
perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'otteni-
mento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l’interessato
non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto
severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui
risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la si-
tuazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande
di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche
hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.
11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che B._______
rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in
suo favore non può essere concesso.
11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale va-
lutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di ga-
ranzia formulate dalla ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di
quest’ultima. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitato de-
dotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultimo è in grado di assicu-
rare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato
l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite dall’invitante,
la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da
impedire al richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi du-
revolmente in Svizzera o in un altro paese dell’area Schengen (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9).
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12.
Pertanto la SEM, con la decisione dell’8 settembre 2016, non ha violato il
diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità
inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l’11 novembre 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: