B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-6684/2018
Sen t en z a d e l 2 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
… Albania,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-6684/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
L’8 luglio 2018, A.________ (il ricorrente), cittadino albanese nato il …
197…, titolare di un passaporto biometrico, sposato con una sua
connazionale e padre di … figli minorenni, tutti residenti in Albania, è stato
fermato, proveniente da Tirana, dalle guardie di confine all’aeroporto di
Ginevra, e questo perché, durante il controllo della sua identità, è risultato
che un divieto d’entrata nei suoi confronti era stato segnalato dal Belgio nel
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). A sua
discolpa, il ricorrente ha dichiarato alle guardie di confine di essere
convinto che il divieto d’entrata fosse ormai scaduto.
B.
L’8 luglio 2018, mediante decreto d’accusa, il Ministero pubblico della
Repubblica e Cantone di Ginevra (MPG) ha ritenuto il ricorrente colpevole
“d’avoir, au passage frontière de Genève-Aéroport, pénétré sur le territorire
suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et
faisait l’objet d’une non admission […] sur le territoire de Schengen”,
condannandolo ad una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere, la cui
esecuzione è stata sospesa durante un periodo di prova di tre anni. Il
decreto d’accusa è passato in giudicato incontestato. Lo stesso giorno, il
MPG ha disposto la liberazione immediata del ricorrente (“Avis de mise en
liberté sur arrestation provisoire”).
Dall’incarto non risulta che le guardie di confine abbiano, in seguito,
allontanato il ricorrente dalla Svizzera. Peraltro, benché avesse mostrato
alle stesse guardie di disporre del biglietto d’aereo di ritorno in Albania per
il 14 luglio 2018, dall’incarto non emerge neppure che il ricorrente abbia
lasciato la Svizzera a quella data.
C.
Il 4 ottobre 2018, il ricorrente è stato controllato in uscita dal valico di
confine di Chiasso, dalle guardie di confine svizzere, mentre si trovava a
bordo, come passeggero, di un’autovettura con targhe albanesi.
Lo stesso giorno, il ricorrente, che ha rinunciato a fare dichiarazioni, è stato
oggetto di una misura di allontanamento dalla Svizzera, cresciuta in
giudicato incontestata.
D.
Il 10 ottobre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emesso
nei confronti del ricorrente un divieto d’entrata per la Svizzera e il
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Liechtenstein valido fino al 9 ottobre 2021 (tre anni), da subito esecutivo,
con contemporanea segnalazione nel SIS II. La decisione è stata notificata
al ricorrente in Albania, che l’ha ricevuta il 30 ottobre 2018.
A giustificazione del divieto d’entrata la SEM asserisce che il ricorrente “è
stato controllato mentre cercava si trovava [sic] illegalmente in Svizzera
[…] ha quindi infranto la legislazione sugli stranieri ed ha esposto a pericolo
l’ordine e la sicurezza pubblici […] è stato allontanato dalla Svizzera con
decisione d’allontanamento immediatamente esecutiva […]. Pertanto, la
disposizione di una misura d’allontanamento [sic] è opportuna”.
E.
L’8 novembre 2018, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo
federale (TAF) con un ricorso, giunto alla frontiera svizzera il 23 novembre
seguente, mediante il quale chiede che il divieto d’entrata sia annullato e
la segnalazione nel SIS II cancellata.
In sostanza, il ricorrente fa valere di essere un cittadino europeo
incensurato e non pericoloso, sottolineando che ha bisogno di poter entrare
nello spazio Schengen, segnatamente in Svizzera, per accompagnare suo
figlio durante i suoi tornei di calcio.
F.
Il 7 dicembre 2018, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Tirana
(AST), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a designare, ai fini della
procedura, un recapito valido in Svizzera, con la comminatoria che, nel
caso contrario, le future ordinanze e decisioni sarebbero state notificate
mediante pubblicazione sul Foglio federale.
Il ricorrente ha indicato un recapito svizzero che si è rivelato inoperante.
G.
Il 19 febbraio 2019, tramite decisione incidentale pubblicata sul Foglio
federale, questo Tribunale ha fissato al ricorrente un termine per versare
un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.–, ciò
che è avvenuto puntualmente.
H.
Il 15 maggio 2019, chiamata da questo Tribunale a rispondere al ricorso,
la SEM ha riconfermato le conclusioni della sua decisione, riferendosi
essenzialmente al fatto che il ricorrente “l’8 luglio 2018, è stato condannato
penalmente per aver tentato di entrare illegalmente in Svizzera […] il 4
F-6684/2018
Pagina 4
ottobre 2018, è stato nuovamente controllato in situazione illegale in
Svizzera”.
I.
Il 12 giugno 2019, questo Tribunale ha notificato al ricorrente, mediante
pubblicazione sul Foglio federale, che la SEM aveva risposto al ricorso,
concedendogli un termine fino al 5 luglio 2019 per replicare, e gli ha nel
contempo trasmesso, per informazione, una copia della risposta tramite
l’AST.
J.
Il 9 luglio 2019, dopo aver accusato ricezione di un messaggio elettronico
del ricorrente, trasmesso per conoscenza alla SEM, questo Tribunale ha
concluso lo scambio degli scritti, riservando eventuali ulteriori misure
istruttorie o memorie delle parti.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati
all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 10 ottobre 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
Si noti che, siccome la procedura verte su una decisione in materia di diritto
degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera, la presente sentenza non
può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva
(art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
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trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge (cfr. consid. D e E). Ne discende che il ricorso è ammissibile e
nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sulla decisione del 10 ottobre 2018, con cui la SEM
ha pronunciato nei confronti del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera
e nel Liechtenstein di tre anni (10.10.2018 – 9.10.2021).
4.
4.1 Considerato che il ricorrente è un cittadino albanese, il divieto d’entrata
pronunciato nei suoi confronti è retto dalla legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr), come disposto dal suo art. 2 cpv. 1.
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Si noti che la LStr, che regola i divieti d’entrata al suo art. 67, è stata, con
effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019 1413), non soltanto parzialmente
modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3
2a frase della legge non abbiano subito alcuna modifica, materiale o
redazionale, dal momento dell’emanazione del divieto d’entrata, avvenuto
il 10 ottobre 2018, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI (cfr.
sentenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4).
L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre
2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1°
gennaio 2019. In particolare, l’art. 80 OASA è stato abrogato (cfr. RU 2018
3173). Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima
di questa data, il detto articolo, che ha peraltro una valenza meramente
illustrativa, rimane applicabile alla fattispecie e vi sarà pertanto fatto
riferimento.
4.2 Le disposizioni della LStrI sulla procedura in materia di visto nonché
sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto
in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti, in primis l’Accordo del 26 ottobre 2002
tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea
riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS; cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 LStrI con il
relativo allegato I).
A proposito della normativa di Schengen si deve osservare che, a partire
dal 15 dicembre 2010, i cittadini albanesi titolari di un passaporto
biometrico sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per
soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo
di 180 giorni (cfr. allegato II del regolamento UE 2018/1806 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [codificazione], che adotta
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, Gazzetta ufficiale [GU] dell’Unione
europea L 303/39).
5.
5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
F-6684/2018
Pagina 7
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga
se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello
straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1
LStrI). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle
circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento
con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).
Va aggiunto che, sul piano penale, chi viola le prescrizioni in materia
d’entrata o di soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva fino
ad un anno oppure con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a e b
LStrI). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115
cpv. 3 LStrI).
5.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la vLStr
(Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che
“la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei
beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende
l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre
che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio
LStr, pag. 3424).
Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428).
5.3 Più in particolare, l'art. 80 cpv. 1 vOASA sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di
F-6684/2018
Pagina 8
prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato
adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) oppure
se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine
contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto
terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c).
Dal canto suo, l’art. 80 cpv. 2 vOASA prevede che vi è esposizione della
sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che
il soggiorno in Svizzera dello straniero porti, con notevole probabilità, ad
una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
5.4
5.4.1 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto
dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; GU
L 381/4 del 28 dicembre 2006), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e
abrogante, in parte, il precedente accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239
del 22 settembre 2000).
5.4.2 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS
II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie
competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione
nazionale, è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione
può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2
del regolamento SIS II).
5.4.3 Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di
un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un
reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei
confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di
commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett.
a e b del regolamento SIS II).
5.4.4 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se
l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano
l’inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del
regolamento SIS II).
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Pagina 9
5.5 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere
proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.,
RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più
rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di
visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole:
l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I
17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40
consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr.
DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si
scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II
425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza
dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra
l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato,
valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr.
DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
6.
6.1 In concreto si deve innanzitutto rilevare che il ricorrente dispone di un
passaporto biometrico albanese, per cui non necessita, in linea di
massima, di un visto per entrare in Svizzera o altrove nello spazio
Schengen (cfr. consid. 4.2).
Ciò premesso, dagli atti disponibili non risulta che le guardie di confine a
Ginevra, dopo il decreto d’accusa e la messa in libertà pronunciati dal MPG
l’8 luglio 2018 (cfr. consid. B), abbiano allontanato il ricorrente dalla
Svizzera. Questo fatto è confermato dalle affermazioni del ricorrente
stesso, secondo il quale “no document of expulsion was given to me, nor a
communication order to voluntarily leave the state of Switzerland” (cfr.
ricorso). Siccome il ricorrente aveva mostrato, alle guardie di confine, di
disporre del biglietto d’aereo di ritorno in Albania per il 14 luglio 2018, si
deve supporre che egli abbia potuto, verosimilmente per un disguido
intercorso tra le autorità cantonali e le guardie di confine, rimanere in
Svizzera, libero di muoversi, dall’8 fino al 14 luglio 2018. Tuttavia, benché
sapesse con certezza, in seguito alla condanna pronunciata dal MPG, che
la sua presenza in Svizzera, e nello spazio Schengen, fosse illegale a
causa della segnalazione belga nel SIS II, il ricorrente non ha lasciato la
Svizzera, il 14 luglio 2018, come avrebbe dovuto. In questo senso, è a
giusta ragione che la SEM imputa al ricorrente una violazione dell’ordine
pubblico, nella misura in cui egli non ha rispettato le prescrizioni di legge
applicabili in Svizzera, in particolare la normativa Schengen (cfr. consid.
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Pagina 10
4.2 e 5.3). Pertanto, il rilascio di un divieto d’entrata in sé, benché possa
sembrare severo al ricorrente, è conforme al diritto federale (cfr. consid. 49
lett. a PA). Questo implica che la SEM non aveva l’opzione di pronunciare,
al posto del divieto d’entrata, un avvertimento come misura meno
pregiudizievole per gli interessi del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI).
6.2 Riguardo alla durata del divieto d’entrata occorre, per prima cosa,
considerare che il ricorrente ha dichiarato alle guardie di confine di essere
convinto che il divieto d’entrata fosse ormai scaduto. In proposito, in un
messaggio elettronico del 2 luglio 2018, indirizzato all’Ambasciata del
Belgio in Bulgaria per sapere se potesse viaggiare liberamente nello spazio
Schengen, il ricorrente ha scritto di essere stato “deported from Belgium
on December 2014 until 5 January 2018”, ottenendo come risposta che
“after expiration of your travel ban you can travel without problems to the
Schengen area […]”. Questo dimostra che il ricorrente si è informato
presso le autorità belghe prima di partire per la Svizzera, facendo prova
della dovuta precauzione, e che è stato vittima, in buona fede, di un errore
sulla scadenza della segnalazione nel SIS II. Peraltro, considerato il costo
del suo biglietto d’aereo di ritorno (€ 318.46) e l’importo del suo salario
mensile (€ 400.–), come risultano dai documenti disponibili, non si può
ragionevolmente supporre che il ricorrente abbia preso il rischio, così alla
leggera, ignorando scientemente le eventuali conseguenze del suo agire,
di violare la normativa Schengen.
In secondo luogo, bisogna sottolineare che il ricorrente ha infranto
unicamente la normativa Schengen e, di riflesso, la legislazione svizzera
sugli stranieri, non conformandosi, per una spiacevole imprudenza, alla
segnalazione belga nel SIS II, ma non ha violato leggi penali svizzere, in
particolare le disposizioni del Codice penale. Inoltre, si tratta della prima
infrazione di questo genere in Svizzera. Tuttavia, questa circostanza
favorevole al ricorrente è ampiamente relativizzata dal fatto che egli non
ha lasciato la Svizzera il 14 luglio 2018, come avrebbe dovuto, ma che vi
ha soggiornato, o si è trattenuto in un altro Stato dello spazio Schengen,
ancora per quasi tre mesi, ossia fino al 4 ottobre 2018, quando è stato
arrestato dalle guardie di frontiera in Ticino (cfr. consid. C). Altrimenti detto,
il ricorrente non ha lasciato lo spazio Schengen di propria iniziativa, ma
grazie ad un intervento della forza pubblica.
Così, ponderando gli argomenti appena esposti, una riduzione della durata
del divieto d’entrata a due anni appare conforme alle esigenze della
proporzionalità (cfr., mutatis mutandis, le sentenze TAF F-539/2017 del 30
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Pagina 11
gennaio 2018 consid. 6 e F-5969/2016 del 28 settembre 2017 consid. 7 e
8).
6.3 Rispetto alla segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, il MPG ha
riconosciuto il ricorrente colpevole di un reato, ossia la violazione delle
prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera, che può comportare “una pena
detentiva sino a un anno” o “una pena pecuniaria” (art. 115 cpv. 1 a e b
LStrI). Una pena detentiva sino a un anno può quindi corrispondere, nel
peggiore dei casi, ad “una pena detentiva di almeno un anno” (art. 24 § 2
lett. a del regolamento SIS II), per cui il divieto d’entrata deve essere, in
linea di principio, inserito nel SIS II (cfr. consid. 5.4.3). Tuttavia, il MPG si è
limitato a pronunciare una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere, di
cui ha perdipiù sospeso l’esecuzione, rimanendo dunque ben al di qua
della misura che rappresenta una pena detentiva di “almeno” un anno.
Ora, alla luce delle circostanze della fattispecie, questo Tribunale non ha
motivi, sebbene non sia vincolato dalle considerazioni dell’autorità penale,
per scostarsi dal modo di valutare la gravità del caso da parte del MPG
(cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid. 4.3 e la sentenza TAF C-2463/2013
del 7 maggio 2015 consid. 8.4). Tanto più che non esistono né fondati
motivi per ritenere che il ricorrente abbia commesso un reato grave, né
indizi concreti sull’intenzione di commettere un tale reato in Svizzera (art.
24 § 2 lett. b del regolamento SIS II [cfr. consid. 5.4.3]). Infatti, a parte la
pena pecuniaria pronunciata dal MPG, al ricorrente non possono essere
rimproverate altre infrazioni alla legge svizzera. Cionondimeno, il ricorrente
è già stato oggetto di un divieto d’entrata, con segnalazione nel SIS II
(verosimilmente di tre anni [cfr. consid. 6.2]), per un reato di cui non si
conosce la natura, da parte del Belgio. Alla luce di questa circostanza non
si può non constatare che il ricorrente ha recidivato nella violazione della
normativa Schengen, indipendentemente da quanto successo in Belgio:
egli è infatti venuto in Svizzera nonostante la segnalazione belga (prima
inosservanza), e non ha lasciato il territorio svizzero al più tardi il 14 luglio
2018 (seconda inosservanza), ciò che aggrava la sua situazione.
Stando così le cose, bisogna riconoscere che la segnalazione in sé del
divieto d’entrata nel SIS II si giustifica sotto il profilo dell’adeguatezza, della
pertinenza e anche dell’importanza del caso (art. 21 del regolamento SIS
II [cfr. consid. 5.4.4]). Quanto alla durata della segnalazione, benché essa
non debba necessariamente corrispondere a quella del divieto d’entrata,
ma possa essere inferiore (cfr. sentenze TAF F-465/2017 del 13 marzo
2019 consid. 8.3 [prevista per la pubblicazione] e, per analogia, F-
F-6684/2018
Pagina 12
5520/2015 del 19 luglio 2016 consid. 7), gli argomenti formulati in
precedenza depongono pure a favore di una durata di due anni.
7.
In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di tre anni, la SEM ha
violato gli art. 67 cpv. 3 e 96 cpv. 1 LStrI, nonché il principio di
proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett.
a PA). Pertanto, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso
deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel
senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a due anni, per cui lo
stesso è valido dal 10 ottobre 2018 al 9 ottobre 2020.
8.
8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente
accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata, è
giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte, fr. 600.–, da
prelevare sull'anticipo di fr. 1'000.– da lui già versato, per cui gli si
restituiscono fr. 400.–.
8.2 Benché sia parzialmente vincente, il ricorrente non è rappresentato da
un legale e, inoltre, non ha dimostrato di avere dovuto assumere spese
necessarie derivanti dalla causa, dimodoché non gli si assegnano
indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
F-6684/2018
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 10 ottobre
2018 è riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a
due anni, ovvero fino al 9 ottobre 2020.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali ridotte di fr. 600.– sono messe a carico del ricorrente
e dedotte dall’anticipo di fr. 1'000.– da lui già versato. Al ricorrente sono
restituiti fr. 400.–.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente, …, … (tramite pubblicazione sul Foglio federale; per
informazione, con allegato il formulario “indirizzo per il pagamento”,
tramite l’Ambasciata di Svizzera a Tirana);
– alla SEM (n. di rif. …: incarto completo di ritorno);
– all’Ambasciata di Svizzera a Tirana (con l’invito a trasmettere la
presente sentenza al ricorrente).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: