B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-7110/2018
Sen t en z a d e l 2 9 genn a i o 20 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato (…), alias
B._______, nato (…), alias
C._______, nato (…), alias
C._______, nato (…),
Guinea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 3 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 22 ottobre
2018,
il verbale dell'audizione sulle generalità del 7 novembre 2018 con conte-
stuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale responsabilità dell'Ita-
lia per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto A11),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 3 dicembre 2018, notificata il 10 dicembre 2018 (cfr. atto A20), me-
diante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato verso l'Italia, Stato competente per l'esame
della sua domanda d'asilo,
il ricorso del 12 dicembre 2018 (data d'entrata: 17 dicembre 2018) inoltrato
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione della SEM e per il cui tramite l'interessato ha po-
stulato preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo; in via prin-
cipale l'annullamento della decisione impugnata con conseguente ricono-
scimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo; in subordine la
concessione dell'ammissione provvisoria; altresì la concessione dell'assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del Tribunale del 19 dicembre 2018 che respin-
geva le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di assi-
stenza giudiziaria ed invitava il ricorrente a versare, entro il 3 gen-
naio 2019, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese pro-
cessuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine,
la richiesta di pagamento rateale inoltrata dal ricorrente il 21 dicem-
bre 2018 (data d'entrata: 24 dicembre 2018),
la decisione incidentale del Tribunale dell'11 gennaio 2019, da notificare
all'insorgente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
D._______, che respingeva la richiesta di pagamento rateale, annullava il
punto 3 del dispositivo della decisione incidentale del 19 dicembre 2018 e
fissava un termine di grazia di tre giorni per il versamento dell'anticipo di
CHF 750.– con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di de-
corso infruttuoso del termine,
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la richiesta telefonica da parte dell'insorgente del 18 gennaio 2019 (cfr. ri-
sultanze processuali) in merito allo stato della sua procedura; in particolare
egli non avrebbe ancora ricevuto una risposta alla sua richiesta di paga-
mento rateale poiché il Centro di registrazione e di procedura di D._______
non gli avrebbe ancora notificato la decisione incidentale dell'11 gen-
naio 2019,
il pagamento dell'anticipo spese avvenuto il 21 gennaio 2019,
la conferma del 25 gennaio 2019 da parte del Centro di registrazione e di
procedura di D._______ della mancata notificazione della decisione inci-
dentale dell'11 gennaio 2019 al ricorrente (cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che il termine di pagamento dell'anticipo spese, inizialmente fissato al
3 gennaio 2019 con decisione incidentale del 19 dicembre 2018, è stato
annullato e sostituito da un termine di grazia di tre giorni con decisione
incidentale dell'11 gennaio 2019,
che tuttavia, tale decisione incidentale non è stata notificata dal Centro di
registrazione e di procedura di D._______ al ricorrente (cfr. conferma del
25 gennaio 2019 del Centro); che si può ad ogni modo partire dal presup-
posto che egli sia venuto a conoscenza del contenuto al più presto il
18 gennaio 2019 dopo aver chiesto informazioni al Tribunale in merito allo
stato della procedura (cfr. risultanze processuali),
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che di conseguenza, il pagamento dell'anticipo avvenuto il 21 gen-
naio 2019 risulta nella fattispecie tempestivo (cfr. anche art. 38 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che in sede d'audizione sulle generalità (comprendente pure il diritto di es-
sere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella tratta-
zione della sua domanda d'asilo) il richiedente ha allegato di non voler far
ritorno in Italia poiché avrebbe un problema di natura sessuale per il quale
avrebbe bisogno d'aiuto; che inoltre, il suo ex datore di lavoro non gli
avrebbe versato il salario per alcuni mesi ed eserciterebbe pressione nei
suoi confronti grazie a dei video in cui egli sarebbe stato ripreso in situa-
zione compromettente (cfr. verbale 1, pag. 10 e 11),
che nella decisione impugnata la SEM ha da una parte ritenuto l'Italia com-
petente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente – avendo egli
depositato una prima richiesta in tale Stato nel settembre 2014 – dall'altra
ha negato sia la presenza di indizi che permetterebbero di ritenere che il
trasferimento comporterebbe la violazione di disposizioni di diritto interna-
zionale sia la sussistenza di motivi umanitari,
che nel ricorso l'insorgente allega di non poter tornare in Italia a causa dei
problemi con il suo datore di lavoro il quale lo chiamava omosessuale e lo
avrebbe inoltre filmato in una situazione compromettente,
che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito
in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può es-
sere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un
esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità
di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
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che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Re-
golamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerar-
chia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
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inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l'interessato aveva depositato domanda d'asilo in Italia il
(…) settembre 2014,
che la SEM ha presentato, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento
Dublino III, alle autorità italiane competenti una richiesta, di ripresa in carico
fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III,
che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine
previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo
in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda (cfr. verbale 1, pag. 6 e 11),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data,
che non vi sono del resto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
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richiedenti asilo che implichino il rischio di un trattamento inumano o de-
gradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Rego-
lamento Dublino III),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nel caso in disamina, il ricorrente non ha inoltre dimostrato che lo Stato
di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a
termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione
della direttiva procedura,
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che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a
dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali po-
trebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio,
delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'ac-
cesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
[OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asyl-
suchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden
in Italien, agosto 2016), agli atti non figurano nemmeno elementi tali da
indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione espor-
rebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e
di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva acco-
glienza,
che, in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che per quel che riguarda il problema con l'ex datore di lavoro, appartiene
al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali,
utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in que-
stione,
che per quel che concerne invece il problema di natura sessuale per il
quale egli necessiterebbe aiuto, come rettamente rilevato dalla SEM nella
decisione impugnata, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di in-
frastrutture mediche sufficienti,
che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve prov-
vedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria
comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta-
mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces-
saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco-
glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi-
stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
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che l'autorità inferiore, con il provvedimento impugnato, non ha neppure
riconosciuto l'esistenza di motivi umanitari che giustificherebbero l'entrata
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se l'autorità di prima
istanza ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo
criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sosti-
tuire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 750.– versato il 21 gennaio 2019,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 21 gen-
naio 2019.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: