B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-7600/2016
Sen t en z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione della giudice Marianne Teuscher,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assegnazione di una richiedente l'asilo ad un Cantone; deci-
sione della SEM del 28 ottobre 2016 / […].
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Visti:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data
18 aprile 2014,
la decisione emanata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il
17 marzo 2015, con cui la citata domanda d’asilo è stata respinta, è stato
pronunciato l’allontanamento e nel contempo l’interessata è stata am-
messa provvisoriamente ed attribuita al Canton Ticino,
la richiesta presentata in data 9 giugno 2016 da A._______, per il tramite
della sua rappresentante, tendente al trasferimento nel Canton Vallese,
motivata dalla volontà di vivere assieme al fidanzato B._______ in vista del
matrimonio e dal desiderio di ricevere un sostegno da parte di quest’ultimo
per i problemi psichici che la affliggono,
lo scritto del 15 giugno 2016, con il quale l’autorità inferiore ha informato
l’interessata che un cambiamento di Cantone d’attribuzione è disposto, su
domanda, per motivi di unità della famiglia, in caso di grave minaccia op-
pure, se vengono addotti altri motivi, previo consenso dei due Cantoni in-
teressati,
la presa di posizione inoltrata il 21 giugno 2016 dalla competente autorità
in materia di migrazione del Canton Vallese, che si è opposta al suddetto
trasferimento,
la missiva del Servizio asilo del Canton Ticino del 23 giugno 2016, il quale
ha espresso il suo accordo all’eventuale cambiamento di Cantone di attri-
buzione,
lo scritto del 17 agosto 2016, con cui l’autorità inferiore ha conferito a
A._______ la possibilità di esprimersi in merito alle due prese di posizione
cantonali, al quale tuttavia non è stato dato seguito,
la decisione di non concedere il cambiamento di Cantone emanata in data
28 ottobre 2016 dalla SEM, la quale ha ritenuto che la ricorrente non è
coniugata, né si è prevalsa di una convivenza o di un legame duraturo di
tipo familiare e coniugale con il fidanzato residente in Vallese; l’autorità in-
feriore ha inoltre considerato che nel caso dell’interessata non siano pre-
senti minacce gravi che ne rendano necessario il trasferimento,
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il ricorso del 30 novembre 2016 inoltrato da A._______ contro la suddetta
decisione all’autorità inferiore (data di ricezione da parte della SEM: 1° di-
cembre 2016), che lo ha trasmesso per competenza al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale; data d’entrata: 8 dicembre 2016),
i motivi addotti, segnatamente la gravidanza ed il fatto che il compagno
residente in Vallese è il padre del nascituro,
la risposta al ricorso presentata dalla SEM in data 21 dicembre 2016, in cui
l’autorità inferiore si è riconfermata nella decisione del 28 ottobre 2016,
precisando che in attesa di un riconoscimento ufficiale del figlio della ricor-
rente da parte del padre, l’unità della famiglia non è data ed il cambiamento
di Cantone non può dunque essere accordato,
lo scritto del 12 gennaio 2017, in cui A._______ ha dichiarato di avere av-
viato le pratiche relative alla registrazione della nascita del figlio avvenuta
il (…) ed al riconoscimento di paternità da parte del compagno, e mediante
il quale ha chiesto una proroga del termine per esprimersi fissato dal Tri-
bunale nell’attesa dell’ottenimento dell’atto ufficiale di riconoscimento,
l’ordinanza del 18 gennaio 2017 con cui il Tribunale ha prorogato fino al
28 febbraio 2017 il termine per presentare la documentazione relativa alla
nascita del piccolo C._______ e del riconoscimento di quest’ultimo da parte
di B._______,
il fatto che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della
ricorrente,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
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che la decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo, giusta
l'art. 27 cpv. 3 LAsi, è una decisione impugnabile con ricorso distinto di-
nanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 2a frase LAsi),
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che il suo ricorso, presentato nella forma (art. 52 PA) e nei termini prescritti
dalla legge (art. 108 cpv. 1 1a frase PA), è ricevibile,
che in virtù dell’art. 27 cpv. 3 1a e 2a frase LAsi, la SEM ripartisce i richie-
denti fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione dei
Cantoni e dei richiedenti,
che l’art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311) stabilisce che la SEM ripartisce, per quanto possibile, equa-
mente tra i Cantoni i richiedenti l’asilo tenendo conto dei membri della loro
famiglia, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assi-
stenza,
che in principio rientrano nella nozione di famiglia i coniugi ed i figli mino-
renni; che i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura
simile a quella coniugale sono equiparati ai coniugi (art. 1a lett. e OAsi 1),
che l’art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto per rispettare le esigenze
degli art. 8 e 13 CEDU e per garantire il diritto di ricorso in eventuali casi di
separazione dei membri di una famiglia in Svizzera (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della
legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri, FF 1996 II 1, pag. 54),
che ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LAsi – il quale giusta l’art. 106 cpv. 2 LAsi
prevale quale lex specialis sull’art. 106 cpv. 1 LAsi – le decisioni d’attribu-
zione cantonale possono essere impugnate soltanto per violazione del
principio dell’unità della famiglia (cfr. DTAF 2009/54 consid. 1.3.1; 2008/47
consid. 1.2),
che come si è visto nella presente fattispecie A._______ ha invocato il suo
legame sentimentale con B._______ residente nel Canton Vallese, padre
del piccolo C._______, nato il (…), e fa dunque valere una violazione del
principio dell’unità della famiglia, ragione per cui occorre entrare nel merito,
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che occorre nondimeno costatare come tra la ricorrente e B._______ non
vi sia un legame coniugale, ma neppure un’unione duratura ai sensi
dell’art. 1a lett. e OAsi 1,
che per quanto concerne i rapporti tra il compagno di A._______ ed il mi-
nore C._______ occorre rilevare come ad oggi non sussista alcun rapporto
di filiazione, poiché non vi è stato nessun atto di riconoscimento,
che visto quanto poc’anzi esposto non risulta violato il principio dell’unità
della famiglia, non sussistendo legami di parentela tra la ricorrente ed il
figlio da una parte e B._______ dall’altra, inoltre va osservato che l’interes-
sata non è oggetto di gravi minacce; ne discende che la decisione della
SEM del 28 ottobre 2016 di rifiutare a A._______ il cambiamento di Can-
tone è conforme al diritto federale e deve essere confermata,
che giova di transenna sottolineare come la situazione non impedisce alla
ricorrente di rendere visita al compagno (o viceversa) e dunque di mante-
nere i legami affettivi,
che essendo il ricorso manifestamente infondato, è deciso dal giudice in
qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111
lett. e LAsi) e la presente decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5
PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono con-
donate (art. 6 lett. b TS-TAF),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato alla ricerca di protezione per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
– Service de la population et des migrations, Sion, per informazione
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: