B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-8378/2015
Sen t en z a d e l 9 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
(art. 84 cpv. 5 LStr).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino eritreo nato il (…), è giunto in Svizzera il 7 settem-
bre 2008 ed il medesimo giorno vi ha presentato una domanda d'asilo. L'i-
stanza è stata respinta il 12 febbraio 2010 dall’Ufficio federale della migra-
zione (UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione
[SEM]), il quale ha altresì pronunciato l’allontanamento dell’interessato dal
territorio elvetico. Nel contempo l’autorità inferiore ha riconosciuto ad
A._______ la qualità di rifugiato, dichiarando inammissibile l’allontana-
mento e pronunciando l’ammissione provvisoria.
B.
In data 4 luglio 2013 A._______ ha postulato la concessione di un per-
messo si dimora giusta l’art. 84 cpv. 5 LStr (RS 142.20), che il 9 ago-
sto 2013 la Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha dap-
prima rifiutato di sottoporre all’UFM per approvazione in ragione delle mo-
tivazioni addotte e della durata del soggiorno in Svizzera inferiore a cinque
anni. La SPOP ha in seguito sottoposto la richiesta dell’interessato all’au-
torità inferiore in data 17 settembre 2015.
C.
Il 30 settembre 2015 la SEM ha informato A._______ circa la sua inten-
zione di non derogare alle condizioni di ammissione e di conseguenza di
non approvare il rilascio di un permesso di dimora, accordandogli nel con-
tempo la possibilità di prendere posizione in merito. L’autorità federale di
prima istanza ha in particolare rilevato come l’integrazione dell’interessato
non sia di particolare rilievo, considerato come egli non abbia sempre te-
nuto un comportamento corretto, interessando le autorità di polizia in più
occasioni.
D.
Agendo per il tramite del proprio rappresentante, il 26 ottobre 2015
A._______ ha presentato le sue osservazioni, precisando di risiedere in
Svizzera da più di sette anni e che il reato di incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegali giusta l’art. 116 LStr, oggetto di un decreto
d’accusa emanato in data 27 giugno 2013, prevedente una pena mite nei
suoi confronti, non fosse stato commesso con l’intento di lucrare, ma sem-
plicemente per aiutare dei connazionali.
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Pagina 3
E.
Il 24 novembre 2015 la SEM ha rifiutato l'approvazione al rilascio di un
permesso di dimora in applicazione dell'art. 84 cpv. 5 LStr, poiché non ha
ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore
grave. Per quanto riguarda l’integrazione in Svizzera l’autorità inferiore non
ha considerato che le conoscenze linguistiche acquisite ed il percorso pro-
fessionale intrapreso fossero particolarmente rilevanti. La SEM ha inoltre
ritenuto che il comportamento tenuto da A._______ durante la sua pre-
senza in Svizzera non sia stato impeccabile in ragione del decreto d’accusa
emanato nei suoi confronti per infrazione alla LStr, al fatto che abbia mi-
nacciato la ex compagna e che sia stato fermato alla guida di un veicolo in
cui vi erano dei connazionali in situazione d’illegalità.
F.
A._______ è insorto contro la decisione della SEM mediante ricorso del
24 dicembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
Tribunale). Il ricorrente ha ribadito di adempiere alla condizione di risiedere
in Svizzera da più di cinque anni, essendo giunto in questo paese il 7 set-
tembre 2008, ed ha sostenuto che, contrariamente all’opinione dell’autorità
inferiore, la sua integrazione dovrebbe condurre ad ammettere l’esistenza
di un caso di rigore. A._______ ha infatti contestato l’asserzione della SEM
secondo cui l’apprendistato di elettricista portato a termine presso
un’azienda del Canton Ticino non fosse altro che un consolidamento delle
conoscenze già acquisite in Eritrea, siccome in patria egli era attivo come
carpentiere e solo marginalmente come elettricista. Quo alle relazioni per-
sonali intrattenute in Svizzera A._______ ha definito intensi i rapporti con
la compagna, con cui, a differenza di quanto figurante nella decisione im-
pugnata, la relazione sussiste, e con il figlio, riconosciuto il 10 aprile 2012,
a cui il ricorrente versa un contributo di mantenimento mensile. A._______
e la compagna avrebbero il progetto di formare un nucleo familiare e sa-
rebbero in attesa di un secondo figlio. In merito al decreto d’accusa del
27 giugno 2013 l’insorgente ha sottolineato l’entità molto mite della pena
inflitta e che l’infrazione commessa non avesse alcun scopo di lucro.
G.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell’8 gennaio 2016.
H.
Con osservazioni presentate in data 25 febbraio 2016 la SEM ha dichiarato
che le argomentazioni sollevate in sede di ricorso non le consentono di
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Pagina 4
modificare l’apprezzamento della fattispecie, per questo motivo ha postu-
lato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata.
I.
L’11 luglio 2016 il ricorrente si è riconfermato nei motivi e nelle conclusioni
contenute nel gravame del 24 dicembre 2015.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie
statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c
cifra 2 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 5
3.
3.1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della LStr collaborano nell’adem-
pimento dei compiti loro assegnati (cfr. art. 91 cpv.1 LStr). Conformemente
all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Con-
siglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve du-
rata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità
cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione
della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o limitare la portata
della decisione cantonale.
3.2 Giusta l'art. 85 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), sia nella versione in
vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore
dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM
è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di
dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condi-
zioni (art. 86 cpv. 1 OASA).
3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono
vincolati dal preavviso favorevole emesso il 17 settembre 2015 dalla SPOP
che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricor-
rente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento
formulato dall'autorità cantonale.
4.
4.1 Ai sensi dell’art. 84 cpv. 5, le domande di rilascio di un permesso di
dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in
Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente conside-
randone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza
di un rientro nello Stato di provenienza.
4.2 La regolamentazione relativa ai casi particolarmente gravi è definita
all’art. 31 OASA. Questa norma fissa i criteri d’apprezzamento comuni per
il rilascio di un permesso di dimora ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50
cpv. 1 lett. b, art. 84 cpv. 5 LStr e dell’art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31).
L’art. 31 cpv. 1 OASA precisa che nella valutazione di un caso particolar-
mente grave in vista della concessione di un permesso di dimora occorre
in particolare considerare l’integrazione del richiedente (lett. a); il rispetto
dei principi dello Stato di diritto (lett. b); la situazione familiare, in particolare
il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione
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finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui-
sire una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e);
lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel paese d’ori-
gine (lett. g).
4.3 L’art. 84 cpv. 5 LStr menziona tre criteri da esaminare, ossia il grado
d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello
Stato di provenienza. Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito
al potere di apprezzamento dell’autorità in questo contesto e sul carattere
non limitativo dei citati criteri (cfr. sentenza del TAF C-5769/2009 del
31 gennaio 2011 consid. 4.3).
A questo proposito la giurisprudenza ha considerato che le condizioni per
le quali può essere riconosciuto un caso particolarmente grave ai sensi
dell’art. 84 cpv. 5 LStr non differiscono in maniera sostanziale dai criteri
validi per derogare alle condizioni di ammissione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. b LStr, il quale riprende l’art. 13 lett. f dell’ordinanza che limita l’effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Pur inserendosi
nel contesto generale di questa norma e della giurisprudenza ad essa re-
lativa (cfr. al proposito in particolare la DTAF 2007/45 consid. 4.2 con la
giurisprudenza e la dottrina citate), dette condizioni devono nondimeno es-
sere adattate alla situazione particolare dovuta all’ammissione provvisoria.
5.
5.1 La prassi adottata dalle autorità conformemente alla legislazione valida
prima dell’entrata in vigore della LStr ha dedotto che l’art. 13 lett. f OLS
presentava un carattere di eccezionalità e che le condizioni per le quali era
possibile riconoscere un caso particolarmente grave dovevano essere ap-
prezzate in maniera restrittiva (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2 e DTF 130 II
39 consid. 3).
5.2 Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di
estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario
che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale.
Ciò significa che il rifiuto di sottrarre la persona interessata ai criteri ordinari
di ammissione degli stranieri comporterebbe gravi conseguenze per le sue
condizioni di vita e d'esistenza, se paragonate alle condizioni medie degli
stranieri nella stessa situazione. Nell’ambito dell’apprezzamento di un caso
di rigore occorre tener conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie.
Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza ed attualmente
enunciati all’art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e
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Pagina 7
non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 con-
sid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati).
6.
6.1 Nel caso in esame A._______ risiede in Svizzera dal 7 settembre 2008.
La durata della sua presenza in questo paese supera pertanto ampiamente
cinque anni ai sensi dell’art. 84 cpv. 5 LStr. Nondimeno occorre osservare
come il semplice fatto che uno straniero abbia soggiornato durante più anni
in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente
di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario de-
vono essere presenti altre circostanze eccezionali, le quali permettono di
giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7
ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dun-
que prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera
al fine del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 84 cpv.
5 LStr.
6.2
6.2.1 Occorre in seguito valutare il caso in esame per quel che concerne
l’integrazione professionale dell’interessato. Dagli atti di causa emerge che
tra il luglio 2008 ed il dicembre 2009 A._______ è stato attivo quale operaio
nell’ambito di un programma occupazionale. In seguito, e meglio il 1° set-
tembre 2010, egli ha iniziato un apprendistato quale elettricista presso
un’azienda di B._______, formazione che ha portato a termine con suc-
cesso il 31 agosto 2013. Il giorno successivo il ricorrente è stato assunto
quale elettricista di montaggio presso la medesima società, diventando in-
dipendente dal punto di vista finanziario. Per questa mansione, esercitata
a tempo pieno e con piena soddisfazione del datore di lavoro, egli percepi-
sce uno stipendio mensile lordo di fr. 3'850.– (cfr. contratto di lavoro tra il
ricorrente e C._______, incarto Simic, pag. 42; nel suo rapporto del
4 marzo 2015 all’indirizzo della SPOP la Polizia cantonale cita uno stipen-
dio mensile lordo di fr. 4'300.–, incarto Simic, pag. 18).
6.2.2 Risulta dunque che A._______ ha dimostrato la volontà di parteci-
pare alla vita economica elvetica ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d OASA.
Egli non dipende dalla pubblica assistenza, al contrario ha portato a ter-
mine una formazione professionale e da allora lavora a tempo pieno, man-
tenendosi economicamente. Deve inoltre essere sottolineato che tramite il
proprio stipendio il ricorrente contribuisce nella misura di fr. 642.– mensili
al mantenimento del figlio.
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Pagina 8
6.3 Quo all’integrazione socioculturale del ricorrente occorre osservare che
A._______ ha seguito diversi corsi di lingua, acquisendo discrete cono-
scenze della lingua italiana (livello A2 per l’espressione scritta e B1 per
quella orale).
Questa circostanza, seppure lodevole, non appare eccezionale da un
punto di vista dell’integrazione, considerato come sia perfettamente nor-
male che una persona residente da anni in questo paese acquisisca cono-
scenze linguistiche sufficienti da permettergli di comunicare ed essere at-
tiva socialmente. Nondimeno un tale elemento, considerato singolarmente,
non è sufficiente per giustificare una deroga alle condizioni per il rilascio di
un permesso di dimora.
6.4 Sul piano delle relazioni interpersonali l’interessato ha allegato al ri-
corso del 24 dicembre 2015 le dichiarazioni di sette conoscenti, i quali
hanno espresso la loro stima nei suoi confronti. Questa circostanza dimo-
stra che A._______ durante il suo soggiorno in Svizzera ha saputo tessere
una rete di amicizie e dispone di una buona reputazione.
6.5
6.5.1 A livello comportamentale in data 27 giugno 2013 il ricorrente è stato
condannato mediante un decreto d’accusa emanato dal Ministero pubblico
del Canton Ticino ad una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da
fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, per il reato di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno ille-
gale giusta l’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr. Il 21 giugno 2013 A._______ aveva
infatti accompagnato a bordo della propria automobile, conducendoli in
Svizzera, tre concittadini sprovvisti del visto necessario, circostanza di cui
l’interessato era a conoscenza.
6.5.2 Va altresì rilevato che anche in precedenza il ricorrente era stato so-
spettato del medesimo reato, in quanto in data 18 aprile 2012 a bordo del
suo veicolo era stato fermato dalle forze dell’ordine con a bordo cinque
cittadini eritrei in situazione illegale (la Polizia cantonale parla di sei conna-
zionali, cfr. rapporto precitato del 4 marzo 2015, incarto Simic, pag. 18). In
questo caso tuttavia i sospetti non erano stati confermati e la vicenda non
aveva avuto conseguenze penali.
Agli atti figura infine un episodio di violenza domestica, documentato da un
rapporto della Polizia del Canton Argovia datato 16 ottobre 2014, che sa-
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Pagina 9
rebbe avvenuto il 12 ottobre 2014, allorquando il ricorrente avrebbe profe-
rito minacce all’indirizzo della compagna, nonché madre di suo figlio. In
assenza di una querela, la vicenda non ha portato ad alcuna conseguenza
giuridica.
6.6 In conclusione, il Tribunale ritiene che l’insieme degli elementi poc’anzi
esposti, segnatamente in ragione della situazione professionale, nonché
dell’inserimento sociale e malgrado la condanna pronunciata il 27 giu-
gno 2013, la quale verteva su un reato bagatellare, ed i sospetti indicati al
considerando precedente, dimostri che il grado d’integrazione di
A._______ sia sufficiente dal punto di vista dell’art. 85 cpv. 5 LStr.
7.
7.1 Rimane ora da valutare se il rilascio di un permesso di dimora sulla
base della norma testé citata si giustifica tenuto conto della situazione fa-
miliare dell’interessato e delle possibilità di reintegrazione nel paese d’ori-
gine.
7.2
7.2.1 Quo alla situazione famigliare occorre osservare che dalla relazione
tra A._______ e D._______, connazionale al beneficio di un permesso di
dimora, il (…) è nato un bimbo, E._______, che il ricorrente ha riconosciuto
in data 10 aprile 2012. Sia la madre, sia il minore risiedono nel Canton
Argovia. Se nella decisione impugnata l’autorità inferiore ha qualificato
come terminato il rapporto tra l’interessato e D._______, in sede ricorsuale
A._______ ha invece affermato che la relazione sussiste e deve essere
considerata intensa. Al momento del deposito del ricorso, l’insorgente ha
affermato che la compagna era in attesa del secondo figlio. A._______ ha
altresì descritto come stretti i rapporti con il primogenito, sia da un punto di
vista affettivo, al proposito ha prodotto alcune fotografie che lo documen-
terebbero, sia dal profilo economico, in quanto egli versa mensilmente un
contributo di mantenimento pari a fr. 642.– in favore del piccolo E._______.
7.2.2 Agli atti non figurano invece indicazioni in merito all’eventuale pre-
senza in Eritrea di una rete familiare dell’interessato, ad eccezione all’ac-
cenno contenuto nel ricorso del 24 dicembre 2015 all’esistenza di un fra-
tello elettricista, di cui tuttavia non è dato a sapere nulla di più. La questione
non appare invero decisiva, poiché la presenza del figlio e della compagna
in Svizzera indica che il centro degli interessi di A._______ si trova in que-
sto paese.
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Pagina 10
7.3
7.3.1 In merito alla nozione di ragionevolezza di un rientro nello Stato di
provenienza («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» nella
versione in lingua tedesca) di uno straniero ammesso provvisoriamente
menzionata all’art. 84 cpv. 5 LStr, occorre precisare che essa non è identica
al concetto di esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento («Zumutbar-
keit des Vollzuges der Wegweisung» in tedesco) figurante all’art. 83 LStr.
Occorre infatti fare una distinzione in funzione del tipo di statuto della per-
sona interessata. Coloro i quali possono riferirsi all’art. 84 cpv. 5 LStr – che
per definizione sono al beneficio dell’ammissione provvisoria, vale a dire di
una misura che sospende, almeno temporaneamente, l’esecuzione dell’al-
lontanamento per uno dei motivi riguardanti l’art. 83 LStr, tra cui figura l’ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento – e che beneficia dell’art. 83
LStr, la cui verifica determinerà proprio se essi devono o possono essere
posti al beneficio dell’ammissione provvisoria.
7.3.2 Contrariamente all’opinione di una parte della dottrina (cfr. RUEDI IL-
LES, Vorläufige Aufnahme, in Caroni/Gächter/Thurnherr [ed.], Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 84 LStr,
n. marg. 29, pag. 814; PETER BOLZLI, in Marc Spescha et al. [ed.], Migrati-
onsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 84, n. marg. 11, pag. 204), non bisogna par-
tire dal principio che la questione dell’esigibilità del ritorno nel paese di pro-
venienza non si pone nel caso di una persona ammessa provvisoriamente.
Sebbene non vi siano elementi per ritenere che prossimamente il ricorrente
sarà oggetto di una procedura relativa alla revoca dell’ammissione provvi-
soria, non può essere a priori escluso che un tale procedimento possa es-
sere avviato in futuro, qualora i motivi per i quali A._______ è stato am-
messo provvisoriamente in Svizzera venissero meno.
Nel caso in esame il Tribunale ritiene che l’insieme delle circostanze espo-
ste in precedenza dimostra che il rientro in Eritrea del ricorrente non sa-
rebbe ragionevole. Sebbene A._______ abbia lasciato il suo paese d’ori-
gine da adulto, ovvero all’età di 25 anni, egli in Svizzera si è costruito una
solida esistenza. Qui si trovano infatti i suoi affetti, ossia il figlio minorenne
a cui versa dei contributi di mantenimento, la compagna e verosimilmente
anche il secondogenito; inoltre l’interessato risulta ben integrato nella so-
cietà, viste le attestazioni di stima dei conoscenti e la buona posizione for-
mativo-professionale.
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Pagina 11
8.
Per i motivi esposti, il ricorso va accolto e la decisione impugnata è annul-
lata. Di conseguenza il rilascio di un permesso di dimora in favore di
A._______ è approvato.
9.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali e l’anticipo
versato in data 16 gennaio 2016 è restituito al ricorrente, considerato come
ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa è posta a carico dell’autorità
inferiore.
10.
Ritenuto che l’insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica l’at-
tribuzione di un’indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato
disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata in fr. 1'200.–, tenuto conto del lavoro effettivamente
svolto dal rappresentante del ricorrente. L’indennità per ripetibili è posta a
carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
Il rilascio di un permesso di dimora in favore di A._______ è approvato.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 1'200.– versato in data
16 gennaio 2016 è restituito al ricorrente.
4.
L’autorità inferiore verserà ad A._______ un importo di fr. 1'200.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo
per il pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; allegati: incarto di ritorno,
scritto del ricorrente dell’11 luglio 2016)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: