B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-8406/2015
Sen t en z a d e l 2 0 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Deborah Gobbi,
Studio legale e notarile Marzorini Canevascini Rotanzi,
Via Sempione 8, 6600 Muralto,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-8406/2015
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Fatti:
A.
Il 9 febbraio 2006 A._______ (cittadino dominicano nato il […]) e
B._______ (cittadina svizzera e dominicana classe […]) si sono uniti in ma-
trimonio a C._______. In data 24 giugno 2006 A._______ è giunto in Sviz-
zera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell’ambito del
ricongiungimento familiare. Da quest’unione il (…) è nato il figlio
D._______, cittadino elvetico.
B.
A seguito dell’istanza presentata dalla moglie il 25 giugno 2008, in data
2 settembre 2008 il Pretore di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi a vi-
vere separati ed ha affidato il figlio D._______ alle cure di B._______, già
madre di due minori nati da precedenti matrimoni. La vita comune è ripresa
il 10 settembre 2010.
C.
A._______ è stato arrestato in data 9 dicembre 2010 nell’ambito di un pro-
cedimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato
nella condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali in Lugano
il 15 settembre 2011. L’interessato è infatti stato riconosciuto colpevole di
infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (RS 821.121), nonché
di riciclaggio di denaro, gli è di conseguenza stata inflitta una pena deten-
tiva di due anni e nove mesi.
D.
A seguito di questa condanna e per motivi di ordine pubblico, in data
9 maggio 2012 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione
del Canton Ticino (SPOP) ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora
in favore di A._______ e gli ha intimato di lasciare il territorio elvetico al
momento della scarcerazione. L’interessato è insorto contro detta deci-
sione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale
ha respinto il gravame in data 28 novembre 2012. Il successivo ricorso in-
terposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è stato re-
spinto il 30 settembre 2013. A._______ ha impugnato la citata decisione
del TRAM adendo il Tribunale federale con gravame inoltrato il 6 novembre
2013, il quale è stato dichiarato inammissibile in data 19 marzo 2014 a
causa del tardivo pagamento dell’anticipo spese. La successiva domanda
di restituzione del termine è stata respinta dall’Alta corte federale in data
10 maggio 2014. L’interessato ha lasciato la Svizzera il 31 maggio 2014.
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Pagina 3
E.
Nel frattempo, e meglio il 15 aprile 2013 A._______ è stato nuovamente
oggetto di una decisione da parte delle autorità penali ticinesi. Il Ministero
pubblico ha infatti emanato un decreto d’accusa per il reato di guida in stato
di inattitudine prevedente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da
fr. 40.– ciascuna.
F.
Dopo avere infruttuosamente tentato di prendere contatto con l’interessato
in data 19 agosto 2014 al recapito indicato da quest’ultimo in Italia, poi
rivelatosi inesistente, il 24 novembre 2014 l’Ufficio federale della migra-
zione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha
emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e
nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024.
L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento di lunga durata
in virtù della gravità della violazione e della minaccia per l’ordine e la sicu-
rezza pubblici che i comportamenti delittuosi tenuti da A._______ compor-
tano. La SEM ha in particolare ritenuto che le infrazioni commesse riguar-
dassero principalmente il traffico di sostanze stupefacenti, dunque un inte-
resse fondamentale per la società quale la salute pubblica. Inoltre l’interes-
sato, che non è consumatore, ha agito per scopo di lucro, nonostante la
presenza in Svizzera dei familiari. L’autorità federale di prima istanza non
ha ravvisato interessi privati preponderanti, considerando che egli non può
prevalersi del rapporto con la moglie ed il figlio, in quanto ha lasciato la
Svizzera a seguito del mancato rinnovo del suo permesso di dimora, ed in
ragione del fatto che già prima della sua partenza non sussisteva un’unione
coniugale effettiva con la moglie ed un rapporto sufficientemente stretto
con il figlio.
La SEM ha inoltre considerando elevato il rischio di recidiva e ritenuto giu-
stificata l’iscrizione del divieto d’entrata emanato nel sistema d’informa-
zione Schengen (SIS).
G.
Il 25 giugno 2015 A._______ è stato nuovamente oggetto di una condanna
da parte della Corte delle assise criminali riunita a Lugano. Egli è stato
riconosciuto colpevole di infrazione alla LStup, commessa tra il 21 settem-
bre 2012 ed il 13 agosto 2014, nonché di soggiorno illegale ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), di conseguenza è stato condan-
nato ad una pena privativa della libertà di 14 mesi da espiare. L’interessato
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ha potuto lasciare la struttura carceraria in cui era detenuto l’8 gen-
naio 2016 ed ha fatto ritorno nella Repubblica Dominicana.
H.
Durante la sua permanenza presso il penitenziario cantonale La Stampa,
e meglio in data 26 novembre 2015, A._______ si è visto notificare la de-
cisione di divieto d’entrata emanata dall’autorità inferiore il 24 novem-
bre 2014.
I.
L’interessato, agendo per il tramite della propria patrocinatrice, è insorto
contro la citata decisione di divieto d’entrata dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale) mediante ricorso del 28 dicem-
bre 2015, postulandone in via principale l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’autorità inferiore affinché gli venisse permesso di essere sentito, in via
subordinata A._______ ha chiesto l’annullamento del divieto d’entrata nei
suoi confronti e la pronuncia di un ammonimento.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha innanzitutto invocato la vio-
lazione da parte della SEM del suo diritto di essere sentito giusta l’art. 29
cpv. 2 Cost., in quanto non gli è stata data la possibilità di esprimersi prima
dell’emanazione della decisione impugnata.
A._______ ha in seguito sostenuto che la condanna ad una pena detentiva
di lunga durata come quella inflittagli dalla Corte delle assise criminali il
15 settembre 2011 non è sufficiente per concludere, come ha invece con-
siderato la SEM, che egli rappresenti un pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero ai sensi dell’art. 67 LStr; il ricorrente non ha
tuttavia fatto accenno alla condanna pronunciata il 25 giugno 2015 e per la
quale a quel momento si trovava in prigione. Oltre a ciò l’interessato ha
considerato che il provvedimento emanato dall’autorità inferiore lederebbe
il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e
non sarebbe proporzionale, poiché la sua situazione sarebbe notevol-
mente mutata rispetto a quella ritenuta dalla SEM. Il 6 marzo 2014
A._______ ha infatti contratto matrimonio con E._______, cittadina spa-
gnola ed elvetica residente a F._______, ed è divenuto nuovamente padre,
giacché in data (…) è venuto al mondo G._______, frutto di una relazione
con H._______, cittadina italiana anch’essa residente a F._______.
Il ricorrente ha inoltre contestato l’argomentazione dell’autorità inferiore se-
condo cui il rapporto da egli intrattenuto con il primogenito D._______ non
raggiungerebbe un grado d’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 8 CEDU,
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sottolineando come la forzata lontananza dal padre abbia influito negativa-
mente sullo stato di salute del figlio. A._______ ha ribadito che la continua-
zione delle relazioni con la moglie ed i figli non può avvenire mediante sem-
plici telefonate e visite nella Repubblica Dominicana, così come non sa-
rebbe immaginabile il trasferimento dei familiari, i quali hanno in Ticino il
centro dei propri interessi, nel paese caraibico.
J.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell’8 gennaio 2016.
K.
L’autorità inferiore ha presentato le osservazioni in merito al gravame in
data 2 giugno 2016, precisando innanzitutto di avere tentato senza suc-
cesso di prendere contatto con A._______ prima dell’emanazione della de-
cisione impugnata. Già a quel momento la SEM nutriva dubbi in merito
all’effettività dell’unione coniugale tra il ricorrente e B._______, a causa
della lunga separazione, dell’incarcerazione e dei reiterati tradimenti da
parte dell’interessato. A mente dell’autorità federale di prima istanza sussi-
stevano perplessità anche in merito al legame tra l’interessato ed il primo-
genito, in ragione appunto della lunga incarcerazione di A._______.
La SEM ha certo riconosciuto che la situazione dell’interessato sia mutata,
ma ha considerato che ciò non sia avvenuto a suo favore. Ad esempio non
è stato ritenuto che lo stato di salute del piccolo D._______ (preso a carico
dai competenti servizi sociali e soggiornante in internato durante la setti-
mana) dimostri una particolare dipendenza dal padre. Inoltre è stato osser-
vato come il secondogenito, nato dieci mesi dopo il matrimonio tra
A._______ ed una donna che non è sua madre, non ha mai convissuto con
il padre. Nemmeno l’auspicio espresso dalle madri dei figli del ricorrente di
crescere insieme a quest’ultimo i minori D._______ e G._______ permette
all’autorità inferiore di valutare diversamente la fattispecie, visto che
A._______ ha ampiamente e ripetutamente dimostrato di non sapersi inte-
grare ed adattare all’ordinamento giuridico elvetico. Al proposito la SEM ha
fatto riferimento alla condanna a 14 mesi di detenzione pronunciata suc-
cessivamente rispetto all’emanazione della decisione impugnata e che di-
mostrerebbe come il rischio di recidiva sia da considerare elevato.
L’autorità di prime cure ha osservato come l’allontanamento dell’interes-
sato dai familiari residenti in Svizzera sia da imputare unicamente ai suoi
comportamenti delittuosi, ritenuto che né il mancato rinnovo del permesso
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di dimora, né la presenza della sua famiglia lo hanno dissuaso dal delin-
quere nuovamente.
La SEM ha infine fatto accenno al fatto che il ricorrente sembra pure avere
una figlia in Italia, la cui madre, benestante, lo aiuterebbe finanziariamente.
L.
L’8 luglio 2016 A._______ ha presentato un atto di replica in cui ha comu-
nicato che alla luce dello scambio di scritti intercorso a seguito del ricorso,
la pretesa violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata.
Il ricorrente ha in seguito ammesso di essere stato nuovamente condan-
nato ad una pena detentiva, ma ha altresì ribadito che ciò non è sufficiente
per considerarlo un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici ai sensi
dell’art. 67 LStr. Egli ha dichiarato di avere preso coscienza delle sue re-
sponsabilità e dell’importanza di rispettare l’ordine pubblico. Inoltre, dopo
la prima incarcerazione, le autorità penali hanno proceduto alla sua libera-
zione anticipata – il che dimostrerebbe l’esistenza di una prognosi favore-
vole in merito ai suoi comportamenti – a seguito della quale ha fatto rientro
in patria.
In merito ai rapporti familiari l’insorgente ha ribadito l’importanza per en-
trambi i figli di potere crescere con la presenza del padre, sottolineando
come vi sia un accordo in tal senso con le madri dei minori. Al contrario un
allontanamento di A._______ violerebbe l’art. 8 CEDU e comporterebbe in
particolare un peggioramento della salute psichica del primogenito, già in
cura presso uno psicologo.
In ragione dei prevalenti interessi privati, segnatamente familiari, il ricor-
rente ha dunque postulato l’annullamento della decisione impugnata, ac-
compagnata dall’emanazione di un ammonimento. In via subordinata egli
ha chiesto che qualora il divieto d’entrata fosse confermato, la sua durata
sia limitata a cinque anni, non costituendo in ogni caso un grave pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
M.
Nella duplica del 6 settembre 2016 la SEM ha ritenuto che la replica pre-
sentata da A._______ non le consente di modificare il suo apprezzamento
della fattispecie. Essa ha nondimeno ribadito che i reiterati comportamenti
penalmente reprensibili, esercitati a fini di lucro durante più anni, caratte-
rizzati da un alto grado di gravità, visti i beni giuridici minacciati, e com-
messi nonostante la presenza dei familiari, giustificano l’allontanamento
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duraturo dalla Svizzera. Alla luce della condanna successiva all’emana-
zione della decisione impugnata l’autorità inferiore si è riservata il diritto di
rivalutare la situazione del ricorrente.
Quo ai rapporti familiari intrattenuti con i figli e l’attuale moglie, la SEM ha
ribadito che gli stessi non possono essere considerati come sufficiente-
mente stretti ed effettivamente vissuti. La volontà di crescere in Svizzera i
due bambini insieme alle rispettive madri nulla muta in quest’ambito. A
mente dell’autorità inferiore sembrerebbe invece che il ricorrente, il quale
ha nel frattempo fatto ritorno nella Repubblica Dominicana, tenti di trarre
vantaggio dalla situazione venutasi a creare in Europa. La SEM ha ribadito
come l’impossibilità per A._______ di potere vivere in Svizzera accanto ai
familiari non sia da imputare al provvedimento oggetto del presente proce-
dimento, bensì al non rinnovo del suo permesso di dimora, di cui del resto
l’attuale moglie non poteva non essere a conoscenza. Il matrimonio po-
trebbe dunque essere vissuto all’estero, auspicio peraltro espresso dalla
stessa moglie in occasione del procedimento penale sfociato nella sen-
tenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015.
N.
L’11 ottobre 2016 il ricorrente si è espresso ribadendo quanto esposto in
precedenza e sottolineando la violazione da parte della SEM dell’art. 8
CEDU.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co-
munità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la
LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni deroga-
torie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli.
3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un
cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto
di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque
sia la loro cittadinanza, il coniuge ed i loro discendenti minori di 21 anni o
a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con
l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono am-
messi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una
carta d'identità o di un passaporto validi.
3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un di-
ritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica e spa-
gnola, essendo il primogenito cittadino svizzero ed il secondogenito di na-
zionalità italiana. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la
questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta,
in quanto dagli atti all'inserto non risulta che i diritti originari dei citati fami-
liari del ricorrente siano esercitati. Agli atti risulta al contrario che i figli siano
residenti in Ticino, così come la moglie, la quale durante il procedimento
penale conclusosi con la condanna di A._______ del 25 giugno 2015 ha
unicamente espresso l’auspicio di trasferirsi in Spagna con quest’ultimo
(cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 allegata
all’incarto Simic, pag. 10).
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Pagina 9
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie – quando essa
è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una
pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a
regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza
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il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13
cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto
internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad
una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione
con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce-
dere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., MIGRATIONSRECHT, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
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Pagina 11
4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
5.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024. L’autorità
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inferiore ha considerato che con il suo comportamento l'interessato ha gra-
vemente violato e messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, vista la
condanna pronunciata il 15 settembre 2011 dalla Corte delle assise crimi-
nali ad una pena detentiva di due anni e nove mesi per riciclaggio di de-
naro, infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ed in ragione del
successivo decreto d’accusa emanato in data 15 aprile 2013 per guida in
stato di inattitudine.
6.2 I fatti che hanno portato alla condanna del 15 settembre 2011 verte-
vano su un importante traffico di sostanze stupefacenti. Nel periodo com-
preso tra marzo e novembre 2010 A._______ ha infatti venduto a terzi un
quantitativo pari a 657 grammi di cocaina, oltre ad avere posseduto per il
proprio consumo personale 4 grammi di marijuana e compiuto atti costitu-
tivi di riciclaggio per un valore di fr. 15'000.–, provento di infrazione aggra-
vata alla LStup.
6.3 Occorre inoltre tenere in considerazione che dopo la scarcerazione
condizionale avvenuta l’8 ottobre 2012 il ricorrente si è nuovamente mac-
chiato di gravi atti contrari alla LStup. Risulta infatti dalla sentenza della
Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 che A._______, appena
ritornato in libertà, e meglio tra 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014 ha
alienato a terze persone un quantitativo di 153,1 grammi di cocaina. Oltre
a ciò egli ha soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo compreso fra
il giugno 2014 ed il 13 agosto 2014, dato che come si è visto il suo per-
messo di dimora non era stato rinnovato.
6.4 Ne discende che i comportamenti sopra esposti, sanzionati da specifi-
che norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto
d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67
cpv. 2 lett. a LStr. L’argomentazione del ricorrente secondo cui malgrado le
condanne inflitte egli non rappresenta un tale pericolo deve dunque essere
respinta.
7.
7.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
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Pagina 13
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo-
sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente
a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più
severe per una tale misura.
7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l’approvazione e la
trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al rece-
pimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Svi-
luppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Con-
trollo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema
d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata
norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una
durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rap-
presenti una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o
la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3
2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi.
Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti
d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore fede-
rale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia
di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 con-
sid. 6.2).
7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
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Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
8.
8.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere
ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della
minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.2 Come precedentemente rilevato, nel 2010 e sull’arco di più mesi,
A._______ si è prodigato a vendere un quantitativo di cocaina pari a 657
grammi ed a riciclare fr. 15'000.–; una volta scarcerato egli ha ripreso la
sua attività delittuosa nell’ambito del traffico di stupefacenti, rendendosi re-
sponsabile di un traffico di ulteriori 153,1 grammi di cocaina fra il 21 set-
tembre 2012 ed il 13 agosto 2014. Va altresì segnalato che il ricorrente ha
soggiornato illegalmente in Svizzera per un periodo di più di due mesi a
seguito del non rinnovo del permesso di dimora da parte delle autorità mi-
gratorie ticinesi. Infine il 15 aprile 2013 nei suoi confronti è stato emanato
un decreto d’accusa per avere guidato in data 9 gennaio 2013 un autovei-
colo in stato di inattitudine, con una concentrazione qualificata di alcol.
8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi-
tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per-
sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale considera che il
fatto che il ricorrente sia stato condannato in due occasioni a lunghe pene
detentive per infrazioni alla legislazione in materia di sostanze stupefacenti
non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario
nell'ambito del traffico di droga, a maggiore ragione visto che il primo sog-
giorno in carcere non gli ha impedito di ricominciare a delinquere non ap-
pena tornato in libertà e dato che egli si è altresì impegnato nell’attività di
riciclaggio dei proventi da infrazioni aggravate alla LStup.
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Occorre dunque ritenere alto il rischio di recidiva e respingere l’argomen-
tazione secondo cui la prognosi rispetto ai suoi comportamenti debba es-
sere giudicata positivamente (cfr. atto di replica dell’8 luglio 2016, atto 11
dell’incarto TAF, pag. 3) in quanto, dopo la liberazione condizionale avve-
nuta in data 8 ottobre 2012 a seguito della prima condanna, e dopo avere
fatto rientro nella Repubblica Dominicana, A._______ è ritornato in Sviz-
zera ricominciando a delinquere.
8.4 Alla luce di questi elementi, il Tribunale ritiene che la condotta dell'inte-
ressato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici,
ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una
durata superiore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase
LStr.
9.
9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie e con i due figli,
tutti residenti in Svizzera.
9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
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Pagina 16
9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro-
tetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ecce-
zionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai
sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile
quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo,
incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
9.8 Nel caso concreto A._______ ha contestato l’argomentazione dell’au-
torità inferiore secondo cui i legami con la moglie e con i figli non raggiun-
gerebbero un grado d’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Al contrario ha sostenuto che il primogenito D._______, nato il (…), sia
sempre stato molto legato al padre, tanto che l’allontanamento di quest’ul-
timo ha aggravato la salute psicofisica del minore, affetto da un’infermità
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Pagina 17
congenita che lo costringe a frequentare la scuola speciale e per la quale
necessita di essere seguito da uno psicologo.
In merito al rapporto con il secondogenito G._______, nato il (…), il ricor-
rente ha affermato di avere intenzione, d’accordo con la madre, di postu-
lare la concessione dell’autorità parentale congiunta, in modo da potere
crescere insieme il minore.
A._______ ha ritenuto che non sarebbe opportuno limitare i suoi contatti
con i figli a semplici telefonate e rare visite, in quanto entrambi i bambini
necessiterebbero della sua presenza fisica.
Lo stesso dicasi per quanto concerne la relazione con la moglie, siccome i
coniugi desiderano vivere sotto lo stesso tetto e ciò dovrebbe avere luogo
a F._______, dove E._______ è attiva professionalmente ed ha il centro
dei suoi interessi.
9.9 Dagli atti di causa risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, i
rapporti con i figli non possono essere considerati sufficientemente stretti
ed intatti ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Occorre in effetti costatare che il piccolo D._______ ha vissuto con il padre
solo per pochi mesi, in quanto A._______ ha lasciato l’allora domicilio co-
niugale dal 2 settembre 2008 al 10 settembre 2010, mentre dopo l’arresto
avvenuto il 9 dicembre 2010 egli non ha più convissuto con il figlio.
In merito alle relazioni con il secondogenito G._______, è d’uopo osservare
che il ricorrente non ha mai abitato con il minore. L’auspicio espresso dalla
madre di potere esercitare congiuntamente all’interessato l’autorità paren-
tale espressa il 23 dicembre 2015 è rimasto tale, dato che non risulta che
passi in tal senso siano stati compiuti.
A proposito dell’unione coniugale con E._______, il Tribunale rileva che
dopo il matrimonio avvenuto il 6 marzo 2014 a C._______ i coniugi hanno
convissuto solamente fino al 31 maggio 2014, allorquando l’insorgente è
stato costretto a lasciare la Svizzera a seguito del mancato rinnovo del suo
permesso di dimora. Successivamente, e meglio il 13 agosto 2014, egli è
stato nuovamente arrestato, rimanendo in detenzione fino all’8 gen-
naio 2016 quando è stato rimpatriato.
Queste circostanze non permettono di qualificare le relazioni con i figli e
l’unione matrimoniale come strette, intatte ed effettivamente vissute giusta
l’art. 8 CEDU. Va altresì considerato, come del resto fatto anche dalla SEM,
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che l’impossibilità per A._______ di coltivare rapporti con i citati familiari è
da ascrivere innanzitutto ai suoi ripetuti comportamenti criminosi che hanno
avuto per conseguenza lunghi periodi di incarcerazione ed il mancato rin-
novo del suo permesso di dimora in Svizzera.
9.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola
il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU ed
il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
9.11 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte-
resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liech-
tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse-
guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in
gioco, emerge che il divieto d’entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
10.
In merito alla segnalazione del divieto d’entrata concernente il ricorrente
nel sistema d’informazione Schengen (SIS) il Tribunale ritiene che anche
in quest’ambito l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal
territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello pri-
vato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato
al consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità
italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'i-
scrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel
SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti
i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito
dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti
chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF
2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente ri-
levato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di au-
torizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di ema-
nare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. con-
sid. 4.2 supra).
11.
Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 24 novembre 2014
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezza-
mento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incom-
pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
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Pagina 19
12.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 3 febbraio 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: