© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorsi nn. 33222/10 e 33223/10
Giovanni FICARRA e Sebastiano GAMBALE
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 12 marzo 2013 in un comitato composto da:
Dragoljub Popović, presidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati proposti il 24 maggio 2010,
Viste le dichiarazioni depositate dal governo convenuto il 10 settembre 2012, nelle quali si chiedeva alla Corte la cancellazione dei ricorsi dal ruolo;
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
FATTI E PROCEDURA
Il sig. Giovanni Ficarra è un cittadino italiano nato nel 1947 e residente a Messina. Il sig. Sebastiano Gambale è un cittadino italiano nato nel 1933 e residente a sua volta a Messina. I ricorrenti erano rappresentati dinanzi alla Corte dall’avv. E. Fiorillo, del foro di Messina.
Il governo italiano («il Governo») era rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
I due ricorrenti erano parti di un procedimento civile, di cui contestavano la durata mediante il ricorso «Pinto».
Con due decisioni del 5 e 9 giugno 2008, la corte d’appello «Pinto» di Reggio Calabria constatava la violazione del termine ragionevole ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ed accordava, di conseguenza, 3.633,22 EUR al sig. Ficarra e 7.000 EUR al sig. Gambale a titolo di risarcimento del danno morale.
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione.
Con le decisioni n. 1030 del 17 gennaio 2011 e n. 1302 del 20 gennaio 2011, la Corte di cassazione «Pinto» dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dai ricorrenti, in quanto tardivi.
Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano dinanzi alla Corte la durata eccessiva dei procedimenti principali e l’insufficienza degli indennizzi accordati dai giudici «Pinto».
Invocando gli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano la mancata esecuzione delle decisioni della corte d’appello «Pinto».
Quest’ultimo motivo di ricorso è stato comunicato al Governo.
IN DIRITTO
A. Sulla riunione dei ricorsi
Tenuto conto della similitudine dei fatti e delle questioni giuridiche sollevate dai ricorsi, la Corte decide di riunirli ed esaminarli congiuntamente in una sola decisione (articolo 42 del regolamento della Corte).
B. Sulla mancata esecuzione delle decisioni «Pinto»
I ricorrenti affermano che le decisioni della corte d’appello «Pinto» non sono state eseguite e invocano gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.
Dopo il fallimento dei tentativi di composizione amichevole, il 10 settembre 2012 il Governo ha fatto pervenire alla Corte due dichiarazioni unilaterali al fine di risolvere la questione sollevata da questa parte dei due ricorsi, chiedendo inoltre alla Corte la cancellazione dei ricorsi dal ruolo, in applicazione dell’articolo 37 della Convenzione.
Ciascuna dichiarazione recita:
«(...) il Governo italiano propone di versare (...):
- la somma accordata con la decisione «Pinto» in questione, rivalutata e maggiorata degli interessi legali alla data del pagamento, previa detrazione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione della citata decisione,
- 200 euro al ricorrente, per il danno morale cagionato dal ritardo nel pagamento della somma Pinto, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta,
- 200 euro, per le spese sostenute, più l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.
Dette somme saranno pagate entro tre mesi a partire dalla data di notifica della decisione della Corte, emessa conformemente all’articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In assenza di pagamento entro il suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a partire dalla scadenza del termine e sino al pagamento effettivo delle somme in questione, un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali. Detto versamento concluderà definitivamente la causa.
Il Governo, sulla scorta della giurisprudenza della Corte in materia, riconosce che la mancata esecuzione delle decisioni «Pinto» ha cagionato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 (Simaldone c. Italia, n. 22644/03, 31 marzo 2009) e ritiene che dette somme costituiscano una adeguata riparazione della violazione (Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010).
Il Governo invita rispettosamente la Corte a dichiarare che la prosecuzione dell’esame del ricorso non è più giustificata ed a cancellare lo stesso dal ruolo, a norma dell’articolo 37 della Convenzione.»
I ricorrenti non hanno formulato alcun commento riguardo alle suddette dichiarazioni unilaterali.
La Corte rammenta che in virtù dell’articolo 37 della Convenzione è possibile, in ogni momento della procedura, cancellare un ricorso dal ruolo, qualora le circostanze conducano ad una delle conclusioni citate ai commi a), b) o c) del paragrafo 1 del suddetto articolo. L’articolo 37 § 1 c) consente in particolare alla Corte di cancellare una causa dal ruolo se:
«per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.»
La Corte rammenta altresì che, in alcune circostanze, può essere opportuno cancellare dal ruolo un ricorso in virtù dell’articolo 37 § 1 c) sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto (articolo 62A del regolamento).
A tal fine, la Corte deve esaminare attentamente la dichiarazione alla luce dei principi sanciti dalla propria giurisprudenza (Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75-77, CEDU 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Polonia (dec.) n. 11602/02, 26 giugno 2007).
La Corte ha stabilito in un certo numero di cause, fra le quali quelle presentate contro l’Italia, la sua prassi in relazione ai motivi di ricorso basati sugli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, proposti per la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie (si vedano, ad esempio, Bourdov c. Russia, n. 59498/00, §§ 37-42, CEDU 2002‑III; Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, §§ 24-31, 27 maggio 2004) e, in particolare, delle decisioni «Pinto» (Simaldone c. Italia, n. 22644/03, §§ 48-64, 31 marzo 2009; Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 e altri, §§ 32-45, 21 dicembre 2010).
Tenuto conto della natura delle concessioni indicate nelle dichiarazioni del Governo, nonché dell’importo degli indennizzi offerti - il quale è conforme agli importi accordati in cause analoghe -, la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame dei ricorsi non sia più giustificata (articolo 37 § 1 c)).
Inoltre, alla luce delle precedenti considerazioni e con particolare riguardo alla propria giurisprudenza in materia, chiara e abbondante, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non richieda la prosecuzione dell’esame dei ricorsi (articolo 37 § 1 in fine).
Infine, la Corte sottolinea che, nel caso in cui il Governo non rispettasse i termini delle dichiarazioni unilaterali in questione, i ricorsi potrebbero essere nuovamente iscritti al ruolo in virtù dell’articolo 37 § 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).
C. Sulla durata dei procedimenti principali e l’insufficienza degli importi «Pinto»
Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza degli indennizzi accordati dai giudici «Pinto».
La Corte rammenta che le vie di ricorso interne non possono essere considerate esaurite, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, quando il ricorso è stato dichiarato irricevibile a seguito di una irregolarità formale commessa dal ricorrente (si veda Pugliese c. Italia n. 2 (dec.), n. 45791/99, 25 marzo 2004).
Essa osserva che i ricorsi per cassazione «Pinto» proposti dai ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili in quanto tardivi.
Ne consegue che tale parte dei ricorsi è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di riunire i ricorsi;
Prende atto dei termini delle dichiarazioni del governo convenuto riguardanti la mancata esecuzione delle decisioni «Pinto» (articolo 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1) e delle modalità previste per assicurare il rispetto degli impegni assunti;
Decide di cancellare questa parte dei ricorsi dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
Dichiara i ricorsi irricevibili per il resto.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Cancelliere aggiuntoPresidente
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