© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.
La pronuncia è disponibile nell’archivio CEDU di Italgiureweb della Corte Suprema di Cassazione
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 45312/11
Ana Maria FRIMU contro Romania
ed altri 4 ricorsi
(si veda l’elenco in allegato)
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita il 13 novembre 2012 in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati proposti il 19 luglio 2011,
Vista la decisione parziale del 7 febbraio 2012,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dalle parti ricorrenti,
Vista l’astensione del giudice Corneliu Bîrsan, eletto per la Romania (articolo 28 del regolamento), e la designazione, da parte del presidente della camera, di Kristina Pardalos come giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e articolo 29 § 1 del regolamento),
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
1. Le ricorrenti, Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar e Lucia Gheţu, sono cittadine romene, nate rispettivamente nel 1951, 1950, 1950, 1954 e 1948 e residenti a Zăbala, Sfântu Gheorghe e Sâncraiu. Le ricorrenti sono rappresentate dinanzi alla Corte dall’avv. Angela Hărăstăşanu, del foro di Braşov.
L’elenco dettagliato delle parti ricorrenti figura in allegato.
2. Il governo romeno («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, Irina Cambrea, del ministero degli Affari esteri.
A. Le circostanze del caso di specie
3. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
4. Le ricorrenti andarono in pensione tra il 2006 e il 2008 dopo essere state cancellieri delle procure e dei tribunali del dipartimento di Covasna per oltre trent’anni.
5. Le loro pensioni, calcolate in base alla legge n. 567/2004 relativa al personale ausiliario delle procure e dei tribunali, erano comprese tra i 3.109 lei romeni (RON) e i 4.785 RON. In virtù della legge sopra menzionata, l’importo delle pensioni rappresentava in media l’80% dell’ultimo stipendio lordo versato prima dell’entrata in pensione. La legge precisava che se la pensione calcolata sulla base della legge n. 567/2004 fosse stata superiore alla pensione calcolata conformemente alla legge n. 19/2000 sul regime pensionistico generale, la differenza avrebbe fatto carico al bilancio dello Stato.
6. Con la legge n. 119 del 30 giugno 2010, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio in periodo di crisi economica, furono abrogati diversi regimi pensionistici speciali, tra i quali quello del personale ausiliario della giustizia. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, le pensioni furono ricalcolate secondo i criteri della legge n. 19/2000, vale a dire in funzione dell’età di pensionamento, della durata e dell’importo dei contributi. L’attuazione di questo nuovo sistema comportò la diminuzione delle pensioni delle ricorrenti.
7. Le loro pensioni, calcolate dopo l’entrata in vigore della nuova legge, erano comprese tra i 1.042 RON e i 1.433 RON.
8. Come molte altre persone interessate dalla soppressione dei regimi pensionistici speciali, le ricorrenti contestarono le decisioni amministrative di ricalcolo dei loro diritti pensionistici. Invocando la Costituzione e la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo («la Convenzione»), esse denunciarono una violazione sproporzionata del diritto al rispetto dei loro beni a causa della diminuzione sostanziale e definitiva delle loro pensioni.
9. Con sentenze emesse tra l’11 novembre 2010 e il 7 aprile 2011, il tribunale dipartimentale di Covasna accolse le azioni, annullò il nuovo calcolo pensionistico e confermò i vecchi importi. A giudizio del tribunale, la diminuzione costituiva un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni sproporzionata rispetto al fine perseguito, vale a dire il ripristino dell’equilibrio di bilancio, perché definitiva e riguardante oltre la metà della pensione, quindi suscettibile di mettere a rischio il mantenimento di un tenore di vita decoroso. Inoltre, secondo il tribunale, il cambiamento delle modalità di calcolo non poteva interessare gli assegni pensionistici delle persone andate in pensione con il regime della legge n. 567/2004.
10. La Cassa dipartimentale delle pensioni propose appello. Le ricorrenti si opposero ed invocarono diverse sentenze definitive delle corti d’appello che avevano pronunciato la vittoria di persone nella loro identica situazione.
11. La corte d’appello di Braşov accolse i ricorsi e rigettò le azioni con sentenze definitive pronunciate tra il 7 aprile e il 13 maggio 2011.
In primo luogo, essa constatò che la Corte costituzionale aveva giudicato la legge n. 119/2010 conforme alla Costituzione, in particolare alle disposizioni riguardanti la proprietà e la non retroattività delle leggi.
Quanto alla conformità della legge n. 119/2010 con la Convenzione, essa rilevò che la parte contributiva delle pensioni era stata mantenuta, dal momento che la soppressione riguardava unicamente la parte non contributiva finanziata dal bilancio dello Stato. Osservando che l’importo delle pensioni, in seguito al ricalcolo, era vicino alla media delle pensioni del regime generale e, comunque, superiore alla pensione minima garantita dalla legge n. 118/2010, la corte concluse che la diminuzione dell’importo delle pensioni non costituiva una violazione sproporzionata del diritto al rispetto dei beni. La misura era, infatti, giustificata dalla necessità di ripristinare l’equilibrio di bilancio e di rifondare il sistema pensionistico su basi di equità.
12. Infine, rammentando che il precedente non costituiva una fonte di diritto, la corte d’appello ha respinto l’argomentazione relativa all’esistenza di sentenze definitive contrarie.
B. Il diritto e la prassi interni pertinenti
1. Le disposizioni di legge pertinenti
13. La legge n. 19/2000 introdusse un regime pensionistico generale basato sul versamento di contributi suscettibili di fare acquisire punti. L’importo della pensione è uguale alla somma dei punti acquisiti nel corso della vita professionale, moltiplicata per il valore del punto al momento dell’entrata in pensione.
14. Furono mantenuti i regimi pensionistici speciali esistenti di alcune categorie professionali e introdotti altri regimi speciali. Questi riguardavano, in particolare, militari, agenti di polizia, diplomatici, magistrati e funzionari della giustizia, parlamentari e impiegati dell’aviazione civile.
15. Per quanto riguarda i magistrati e i funzionari della giustizia, in virtù del regime speciale erano concesse loro pensioni di servizio, una parte delle quali era erogata dalle casse pensionistiche in virtù dei contributi versati sulla base della legge n. 19/2000, e un’altra parte, detta «non contributiva», dallo Stato.
16. La legge n. 196/2009 introdusse la garanzia di una pensione minima di vecchiaia a beneficio di ogni pensionato rientrante nel regime pensionistico generale. L’importo di tale pensione fu fissato dalla legge n. 118/2010 in 350 RON.
17. La legge n. 119/2010 del 30 giugno 2010 mise fine ai regimi pensionistici speciali. Nell’esposizione dei motivi, si precisa che tali misure erano necessarie per mantenere l’equilibrio di bilancio nel contesto dell’aggravamento della crisi economica mondiale, per mantenere gli impegni assunti nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali e per correggere le disuguaglianze evidenziatesi tra i regimi speciali e il regime generale.
La legge disponeva, tra l’altro, di effettuare, quanto agli importi delle pensioni dei regimi speciali, un nuovo calcolo secondo i criteri della legge n. 19/2000, entro un termine compreso tra 30 giorni e 5 mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. La prassi giudiziaria interna pertinente
a) La posizione della Corte costituzionale
18. Adita da alcuni parlamentari, da alcuni tribunali e da alcune parti in giudizio, la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della legge n. 119/2010.
19. Con decisioni pronunciate il 25 giugno 2010 e il 27 settembre 2011, essa dichiarò che la legge era conforme alla Costituzione, ad eccezione delle disposizioni relative alla soppressione della pensione di servizio dei magistrati.
20. Ad avviso della Corte costituzionale, non vi era violazione del diritto al rispetto dei beni essendo stata mantenuta la parte contributiva della pensione.
21. Quanto alla parte non contributiva, assicurata dallo Stato, a parere della Corte costituzionale essa non costituiva un diritto acquisito, ma dipendeva dall’esistenza di risorse finanziarie e dalle scelte economiche e sociali dello Stato in tempo di crisi economica.
22. Inoltre, secondo la Corte costituzionale, le nuove modalità di calcolo non costituivano un caso di applicazione retroattiva della legge, ma un’evoluzione del regime pensionistico.
b) La giurisprudenza delle corti e dei tribunali interni
23. La nuova modalità di calcolo delle pensioni formò oggetto di numerose controversie portate dinanzi ai tribunali interni, anche da parte di ex funzionari dell’ordine giudiziario.
24. Stando alle informazioni fornite dalle ricorrenti, non smentite dal Governo, nel corso del 2011, in 269 controversie, le corti d’appello di Timişoara, Piteşti, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Bucureşti e Târgu-Mureş hanno accolto tali azioni con sentenze definitive.
Basandosi soprattutto sulla Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte, quelle corti d’appello hanno giudicato sproporzionata la violazione del diritto alla pensione del personale ausiliario della giustizia, a causa del carattere definitivo e dell’ampiezza della stessa. Peraltro, a giudizio delle corti d’appello, la soppressione del regime speciale e la sua assimilazione al regime generale non hanno determinato una riforma equa del sistema pensionistico, bensì la comparsa di nuove discriminazioni, essendo stati ignorati i doveri e gli obblighi specifici del personale ausiliario.
25. In altre controversie, tra le quali quelle riguardanti le ricorrenti, le corti d’appello di Cluj Napoca, Braşov, Bucureşti, Ploieşti e Târgu-Mureş hanno rigettato lo stesso tipo di azioni, dichiarando che il cambiamento di modalità di calcolo rientrava nel margine di apprezzamento del potere legislativo e che la diminuzione degli importi delle pensioni ad esso conseguente non era sproporzionata.
c) La posizione dell’Alta Corte di cassazione e di Giustizia
26. Dopo avere constatato l’esistenza di una giurisprudenza divergente riguardante l’applicazione della legge n. 119/2010, il procuratore generale e diverse corti d’appello proposero un ricorso nell’interesse della legge e chiesero all’Alta Corte di cassazione e di Giustizia di emettere una decisione che assicurasse un’interpretazione e un’applicazione unitaria della legge.
27. Con sentenza del 12 dicembre 2011, l’Alta Corte rigettò il ricorso. Dopo avere constatato che le divergenze traevano origine dalle conclusioni diverse alle quali erano giunti i giudici interni nell’ambito del controllo della proporzionalità della diminuzione delle pensioni, essa dichiarò che era impossibile imporre, attraverso un’interpretazione generalmente valida, una prassi giudiziaria unitaria in materia.
Secondo l’Alta Corte, dal momento che i giudici interni si basavano sulla Convenzione e sulla giurisprudenza della Corte, dovevano applicare in ciascun caso concreto il test di proporzionalità richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e trarne le conseguenze che si rendessero necessarie, ossia, convalidare la nuova pensione ridotta o mantenere la vecchia pensione.
28. Le parti pertinenti della sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011 sono così redatte:
«L’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia (ACCG) (...) ha esaminato i ricorsi nell’interesse della legge proposti dal procuratore generale della Procura presso l’ACCG e da alcuni collegi direttivi delle corti d’appello di Braşov, Craiova, Cluj e Galaţi riguardo all’applicazione delle disposizioni della legge n. 119/2010 su alcune misure relative alle pensioni, rispetto all’articolo 20 § 2 della Costituzione, all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e all’articolo 14 della Convenzione, per quanto riguarda il ricalcolo delle pensioni previste dall’articolo 1 di detta legge.
(...) la relazione della presente causa sottolinea che la giurisprudenza non coerente/divergente riguarda in maggioranza alcune controversie originate dall’applicazione dell’articolo 1 c) (...)
Deliberando, essa constata: (...)
Le soluzioni dei tribunali:
Dapprima, l’orientamento giurisprudenziale dei tribunali è stato quello di accogliere le contestazioni formulate dai ricorrenti - pensionati rientranti nelle categorie di cui all’articolo 1 a) – h) della legge n. 119/2010 -, di annullare le decisioni di ricalcolo delle pensioni e di mantenere il pagamento delle pensioni con l’importo fissato prima dell’entrata in vigore di detta legge. A tale conclusione i tribunali sono giunti attraverso un esame di compatibilità delle disposizioni del diritto interno con le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 14 della Convenzione, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, al termine del quale essi hanno concluso che tali disposizioni violavano la Convenzione.
In seguito, seguendo tutt’altro orientamento giurisprudenziale, i tribunali hanno rigettato le contestazioni formulate dai ricorrenti - pensionati rientranti nelle categorie di cui all’articolo 1 a) – h) della legge n. 119/2010 - nei confronti delle decisioni di ricalcolo delle loro pensioni. A questa conclusione i tribunali sono giunti dopo avere giudicato di essere, da un lato, in obbligo di rispettare la decisione della Corte Costituzionale del 25 giugno 2010 (...), con la quale (...) la legge n. 119/2010 è stata giudicata conforme alla Costituzione e, dall’altro, di essere solo eccezionalmente, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, e non in abstracto, in diritto di constatare che una certa norma giuridica, sebbene costituzionale, poteva produrre effetti contrari alla Convenzione, conclusione alla quale tali tribunali non sono giunti. (...)
Come emerge dalla giurisprudenza all’origine dei ricorsi formulati nella presente causa, alcuni tribunali hanno ritenuto che le disposizioni di legge interne avessero violato l’articolo 1 del Protocollo n. 1, considerato isolatamente o in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione, mentre altri hanno concluso che non vi fosse violazione della Convenzione. (...)
Stanti le decisioni del 25 giugno 2010 con cui la Corte Costituzionale ha verificato la compatibilità delle disposizioni di detta legge sia con la Costituzione che con la Convenzione, l’Alta Corte, tenuto conto dei limiti del ricorso alla CC, ritiene che quest’ultima si pronunci unicamente sull’attitudine della norma giuridica a rispettare in abstracto la Convenzione, senza potere determinare gli effetti di detta norma per ciascun individuo, giacché ciò rientra nel potere esclusivo dei tribunali chiamati a dirimere le controversie tra i privati. I tribunali sono, infatti, gli unici in grado di determinare gli effetti in concreto dell’applicazione di una norma alla situazione di fatto di una causa.
(...) ciò non significa che i tribunali siano sollevati dal compito di valutare essi stessi gli effetti concreti di una norma giuridica (di cui sia stata confermata la conformità alla Costituzione) sulle parti nelle controversie che sono chiamati a dirimere, parti che lamentano violazioni dei loro diritti fondamentali previsti nella Convenzione.
D’altra parte, l’Alta Corte constata che nessuna regola dell’ordinamento giuridico romeno attribuisce alla Corte Costituzionale l’esclusiva in materia di controllo della conformità di una norma alla Convenzione. Parimenti, niente può avvalorare la tesi secondo la quale, una volta che la Corte Costituzionale ha confermato la capacità teorica di una legge di essere compatibile con la Convenzione, i giudici di diritto comune non avrebbero più il diritto di esaminare direttamente la compatibilità con la Convenzione di una norma giuridica e dei suoi effetti concreti sulle parti in una controversia di cui siano investiti, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie.
L’Alta Corte conferma che le decisioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per quanto riguarda le constatazioni di conformità o non conformità di una norma sia con la Costituzione che con la Convenzione e con la giurisprudenza della Corte, (...) quanto ad una constatazione in abstracto. Ciò non deve impedire ai giudici di diritto comune di valutare in concreto, in ciascuna causa, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se l’applicazione di tale norma non produca, nei confronti di un ricorrente, effetti incompatibili con la Convenzione, con i suoi protocolli e con la sua giurisprudenza.
Dalla giurisprudenza dei tribunali emerge che questi ultimi hanno ritenuto, quasi all’unanimità, che l’esame di conformità con la Convenzione sia consentito in ciascuna causa (...).
L’Alta Corte ritiene (...) che i tribunali abbiano applicato correttamente la legge quando hanno proceduto ad un esame della compatibilità, a seconda delle circostanze di ciascuna causa, tra, da un lato, gli effetti del ricalcolo delle pensioni speciali conformemente alla legge n. 119/2010 e, dall’altro, le disposizioni dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 considerato isolatamente o combinato con l’articolo 14 della Convenzione. (...)
L’Alta Corte constata che l’esame del criterio del «ragionevole rapporto di proporzionalità» è stato all’origine della prassi divergente che ha portato alla presentazione del presente ricorso nell’interesse della legge, in quanto non tutti i tribunali hanno applicato il test di proporzionalità a seconda delle circostanze di ciascuna causa. D’altra parte, neanche «l’ingerenza» è stata presa in esame in tutti i casi alla luce del «diritto al rispetto dei beni» (la regola generale e al tempo stesso la prima norma). Alcuni, infatti, l’hanno presa in esame piuttosto in quanto «privazione di proprietà» (la 2a norma dello stesso testo).
Così, il ricalcolo delle pensioni speciali ha comportato una riduzione del diritto degli interessati in proporzioni diverse, tra il 30 e l’80%, talvolta addirittura di più, per effetto della soppressione del beneficio rappresentato dal supplemento corrisposto dallo Stato (la parte non contributiva), importo variabile da una professione all’altra e, nell’ambito della stessa professione, da una persona all’altra, a seconda delle condizioni previste dalla legge e delle qualifiche di ciascuno. (...)
Ora, la stessa Corte europea, quando applica il test di proporzionalità, prende in esame la situazione di ciascun ricorrente e fa riferimento alle circostanze di fatto di ciascuna causa (...) e poteva giungere alla conclusione che il giusto equilibrio è stato rotto se il ricorrente ha subito un onere eccessivo ed esorbitante (...) (margine di apprezzamento che, in materia di politica sociale, è ampio); si può giungere ad una tale conclusione, ad esempio, quando il ricorrente sia stato privato totalmente del beneficio sociale in gioco o quando sia stato privato integralmente dei propri mezzi di sostentamento.
Contestualmente, tra le molteplici circostanze di cui tenere conto, si potrebbe individuare, ad esempio, la pensione sociale minima garantita per i pensionati (articolo 7 della legge n. 118/2010) o la pensione media mensile, così come sarà necessario determinare le circostanze individuali di ciascuna causa. (...)
Di conseguenza, non è possibile redigere, per il tramite di un ricorso nell’interesse della legge, una conclusione generalmente valida idonea a garantire l’unificazione della prassi giudiziaria e ad essere applicata in ogni controversia, giacché l’individuazione del rapporto di proporzionalità è il risultato dell’esame del materiale probatorio e delle circostanze di fatto di ciascuna fattispecie, trattandosi quindi di una questione prettamente di applicazione della legge (nel caso specifico, la Convenzione e la sua giurisprudenza). (...)»
MOTIVI DI RICORSO
29. Invocando gli articoli 6 e 14 della Convenzione, le ricorrenti denunciano una violazione del principio di sicurezza giuridica a causa della giurisprudenza delle corti d’appello, giacché alcune di queste avrebbero accolto delle azioni introdotte da persone che si trovavano in una situazione identica a quella delle ricorrenti e consentito alle suddette persone di conservare le vecchie pensioni.
IN DIRITTO
30. Le ricorrenti denunciano una violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione. Tali disposizioni sono così redatte:
Articolo 6
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»
Articolo 14
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»
1. Argomenti delle parti
a) Argomenti del Governo
31. Il Governo contesta che, nel caso di specie, vi sia stata divergenza profonda e persistente tra le corti d’appello.
32. Secondo il Governo, la divergenza denunciata dalle ricorrenti non può essere considerata persistente, giacché gli approcci divergenti sono durati circa un anno.
Il diverso orientamento giurisprudenziale di alcune corti d’appello è stato portato subito a conoscenza dell’Alta Corte. Così, nei mesi di aprile, maggio ed ottobre del 2011, diversi collegi direttivi delle corti d’appello e la procura generale hanno adito l’Alta Corte, chiedendole di pronunciare una sentenza nell’interesse della legge. L’Alta Corte ha emesso la sua sentenza solo pochi mesi più tardi, il 12 dicembre 2011.
33. Inoltre, considerato il numero limitato di persone interessate dalla modifica legislativa, vale a dire quelle che beneficiano di pensioni speciali, e tenuto conto di un orientamento giurisprudenziale maggioritario a livello delle corti d’appello, la divergenza non può essere definita profonda.
34. Per giunta, la sentenza dell’Alta Corte ha fornito sufficienti riferimenti alle corti d’appello per una prassi giudiziaria coerente.
35. L’Alta Corte ha ritenuto che il diverso approccio giurisprudenziale denunciato non fosse il risultato di una diversa interpretazione di una disposizione di legge, bensì dell’esame caso per caso della proporzionalità dell’ingerenza della legge n. 119/2010 nel diritto di proprietà dei ricorrenti, alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
36. Inoltre, sono state adottate altre misure al fine di unificare la prassi giudiziaria. Così, all’inizio del 2012, dopo la pronunzia della decisione dell’Alta Corte, l’Istituto nazionale della magistratura («INM», qui di seguito) ha organizzato una riunione professionale tra giudici delle corti d’appello e giudici relatori dell’Alta Corte.
37. Il Governo presenta numerosi esempi di giurisprudenza recente e sostiene che, probabilmente dal dicembre 2011, e comunque dal febbraio 2012, la giurisprudenza di tutte le corti d’appello del paese è unitaria in questo campo, nel senso del rigetto delle domande di annullamento delle decisioni con cui le pensioni sono state ricalcolate secondo la legge n. 119/2010. Le decisioni giudiziarie emesse a partire dal febbraio 2012 hanno tenuto conto tanto della sentenza del 12 dicembre 2011 dell’Alta Corte quanto della decisione parziale d’irricevibilità della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 febbraio 2012, emessa nella presente causa.
38. Di conseguenza, il Governo conclude che l’oscillante prassi giudiziaria riguardante il calcolo delle pensioni del personale ausiliario di giustizia è stata legata ad un contesto puntuale e soprattutto limitata nel tempo.
39. Pertanto, per il Governo, il meccanismo interno di unificazione della prassi giudiziaria ha funzionato efficacemente.
Infine, il Governo sostiene che l’efficacia di detto meccanismo è risultata accresciuta dall’adozione della legge n. 202/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 714 del 26 ottobre 2010. Tale legge ha così ampliato il numero di autorità competenti ad investire l’Alta Corte di un ricorso nell’interesse della legge: il procuratore generale della Romania, il ministro della giustizia, il collegio direttivo dell’Alta Corte, i collegi direttivi delle corti d’appello e l’ombudsman.
b) Argomenti delle ricorrenti
40. Secondo le ricorrenti, la reazione dell’Alta Corte, investita del ricorso nell’interesse della legge nell’aprile 2011, è stata troppo lenta: la sua pronunzia è intervenuta solo nel dicembre 2011. La mancanza di una pronta reazione avrebbe consentito lo svilupparsi di una prassi divergente. Al riguardo, le ricorrenti sostengono che circa il 70% delle decisioni favorevoli a pensionati in situazioni analoghe alla loro è stato pronunciato tra l’aprile e il dicembre 2011.
41. A quanto risulta alle ricorrenti, tra il dicembre 2011 e il febbraio 2012 sono state pronunciate circa 38 decisioni giudiziarie contrarie alla giurisprudenza maggioritaria.
42. Quindi, a loro avviso, la sentenza dell’Alta Corte non è stata in grado di raggiungere lo scopo dell’unificazione della prassi giudiziaria in questo campo.
2. Valutazione della Corte
a) Principi risultanti dalla giurisprudenza
43. La Corte rinvia ai principi risultanti dalla sua giurisprudenza, riassunti nelle sue sentenze recenti Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia ([GC], n. 13279/05, §§ 49-58, 20 ottobre 2011) e Albu e altri c. Romania (n. 34796/09 ed altri sessantatré ricorsi, § 34, 10 maggio 2012).
Essa rammenta che il suo compito non è quello di sostituirsi ai giudici interni. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna. Il ruolo della Corte è limitato alla verifica della compatibilità con la Convenzione degli effetti di una tale interpretazione. Quindi, salvo nei casi di evidente arbitrio, essa non è competente a porre in discussione l’interpretazione della legislazione interna data da tali giudici. Parimenti, sul punto, non le spetta, in linea di principio, di confrontare le diverse decisioni emesse, anche in controversie a prima vista simili o connesse, da tribunali che vantano indipendenza rispetto ad essa (Ādamsons c. Lettonia, n. 3669/03, § 118, 24 giugno 2008, e Nejdet Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 50).
L’eventualità di divergenze giurisprudenziali è naturalmente inerente ad ogni ordinamento giudiziario fondato su un complesso di organi giudiziari di merito con autorità nella loro circoscrizione territoriale. Questo tipo di divergenze può manifestarsi anche all’interno di uno stesso organo giudiziario. Ciò di per sé non può essere giudicato contrario alla Convenzione (Santos Pinto c. Portogallo, n. 39005/04, § 41, 20 maggio 2008).
44. Quanto al fatto di sapere in quali condizioni delle contraddizioni nella giurisprudenza violavano le esigenze dell’equo processo previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ha precisato i criteri guida della sua valutazione. Essi consistono nell’accertare se esistano «divergenze profonde e persistenti» nella giurisprudenza di un organo giudiziario supremo, se la legislazione interna preveda meccanismi che consentono di rimuovere tali incoerenze, se tali meccanismi siano stati applicati e quali siano stati, eventualmente, gli effetti della loro applicazione (si vedano, tra l’altro, Albu e altri, sopra citata, § 34, Iordan Iordanov e altri c. Bulgaria, n. 23530/02, §§ 49‑50, 2 luglio 2009, e Schwarzkopf e Taussik c. Repubblica ceca (dec.), n. 2162/02, 2 dicembre 2008).
La Corte è stata peraltro chiamata a pronunciarsi sulle divergenze giurisprudenziali suscettibili di intervenire all’interno di una stessa corte d’appello o tra tribunali di istanza quando tali organi giudiziari deliberino in ultimo grado. Oltre al carattere «profondo e persistente» delle divergenze in questione, anche in questo caso sono l’incertezza giuridica derivante dall’incostanza nella prassi di tali organi giudiziari e l’assenza di meccanismi che consentano di risolvere le divergenze giurisprudenziali ad essere stati considerati suscettibili di ledere il diritto ad un equo processo.
45. Al riguardo, la Corte rammenta di avere evidenziato, in numerose occasioni, l’importanza di attuare meccanismi in grado di assicurare la coerenza della prassi in seno ai tribunali e l’uniformazione della giurisprudenza (Schwarzkopf e Taussik, sopra citata). Parimenti, essa ha dichiarato che gli Stati contraenti avevano l’obbligo di organizzare il loro sistema giudiziario in modo da evitare l’adozione di giudizi divergenti (Vrioni e altri c. Albania, n. 2141/03, § 58, 24 marzo 2009, e Brezovec c. Croazia, n. 13488/07, § 66, 29 marzo 2011). Infatti, il persistere di divergenze giurisprudenziali è suscettibile di creare un’incertezza giuridica capace di ridurre la fiducia dell’opinione pubblica nell’ordinamento giudiziario, quando invece tale fiducia è proprio una delle componenti fondamentali dello Stato di diritto.
Tuttavia, l’elaborazione di un consenso giurisprudenziale è un processo che si realizza nel tempo. Quindi, delle fasi di divergenza giurisprudenziale possono essere tollerate senza che per questo ne risulti compromessa la sicurezza giuridica (Nejdet Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 83).
46. La Corte precisa tuttavia che le esigenze della sicurezza giuridica e della tutela della fiducia legittima delle parti in giudizio non sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante (Unédic c. Francia, n. 20153/04, § 74, 18 dicembre 2008). Infatti, un’evoluzione giurisprudenziale non è di per sé contraria ad una buona amministrazione della giustizia nella misura in cui l’assenza di un approccio dinamico ed evolutivo sarebbe suscettibile di ostacolare qualsiasi cambiamento o miglioramento (Atanasovski c. «l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia», n. 36815/03, § 38, 14 gennaio 2010).
47. Per quanto riguarda più specificamente la Romania, la Corte rammenta di avere constatato, nella sentenza Albu e altri sopra citata, che il ricorso nell’interesse della legge previsto dal codice di procedura civile, volto a dirimere le divergenze giurisprudenziali, si era rivelato efficace nel caso di specie, giacché è stato proposto abbastanza rapidamente dal procuratore generale ed ha portato all’unificazione della giurisprudenza in un lasso di tempo relativamente breve (Albu e altri, sopra citata, §§ 36 e 40-43).
b) Applicazione di questi principi nel caso di specie
48. Innanzitutto, la Corte constata che le ricorrenti hanno beneficiato di un processo in contraddittorio ed hanno potuto esporre i loro elementi di prova e difendere liberamente la loro causa. I loro mezzi sono stati esaminati debitamente dal giudice interno.
A giudizio della Corte, le conclusioni dei tribunali e l’interpretazione da parte di questi delle norme pertinenti non possono essere considerate manifestamente arbitrarie o irragionevoli.
49. La Corte osserva che la questione della prassi giudiziaria divergente sull’applicazione delle disposizioni della legge n. 119/2010 pertinenti per la causa delle ricorrenti è stata portata davanti all’Alta Corte di giustizia e di cassazione dal procuratore generale e da diverse corti d’appello.
In risposta a tale deferimento, il 12 dicembre 2011, l’Alta Corte ha emesso una sentenza con un’argomentazione dettagliata. Innanzitutto, essa ha constatato che la divergenza d’interpretazione denunciata non risultava da una qualche ambiguità delle disposizioni legislative, ma piuttosto dall’applicazione di dette disposizioni alle circostanze di fatto di ciascuna causa. Esaminando con attenzione l’applicazione fatta dalle corti d’appello delle diverse leggi in questione, essa ha avallato l’approccio degli organi giudiziari di merito, vale a dire che questi dovevano decidere in funzione degli elementi di fatto specifici di ciascuna controversia, applicando il test di proporzionalità, al fine di decidere di convalidare o meno la diminuzione delle pensioni. Un tale approccio non può essere considerato contrario alla Convenzione.
50. Alla luce degli elementi del fascicolo, la Corte non vede motivi per giungere ad una conclusione diversa da quella dell’Alta Corte. Quindi, a suo avviso, la presente causa non dipende tanto da una divergenza di prassi giudiziaria in situazioni analoghe, nel senso proprio del termine, quanto piuttosto dalla questione dell’applicazione di disposizioni legislative chiare a situazioni diverse, che si riferiscono in particolare alla situazione personale dei ricorrenti (si veda, mutatis mutandis, Erol Uçar c. Turchia (dec.), n. 12960/05, 29 settembre 2009).
51. Ad ogni modo, la Corte ritiene che la prassi giudiziaria divergente denunciata dalle ricorrenti non fosse né profonda né persistente. Essa constata, con le ricorrenti, che il numero di decisioni che seguono l’approccio minoritario di mantenimento degli importi calcolati prima dell’entrata in vigore della legge n. 119/2010 è diminuito sensibilmente a partire dal dicembre 2011 e fino al febbraio 2012, ossia dopo circa un anno dalle prime decisioni divergenti delle corti d’appello. Al riguardo, la Corte rammenta di avere considerato accettabile un periodo di circa due anni, o più, di prassi giudiziaria oscillante, precedente l’intervento di un meccanismo che la renda coerente (si vedano Albu e altri, sopra citata, § 42, e Schwarzkopf e Taussik, sopra citata).
52. Quel che più conta, le ricorrenti non hanno indicato alcun caso di interpretazione «divergente» dopo il 7 febbraio 2012, data in cui la Corte ha emesso la sua decisione parziale nella presente causa (Frimu e altri c. Romania (dec.), n. 45312/11 e altri quattro ricorsi, 7 febbraio 2012).
53. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che la procedura applicata nel caso di specie non possa essere considerata iniqua ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, né discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione.
54. Ne consegue che il resto dei ricorsi è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il resto dei ricorsi irricevibile.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
CancellierePresidente
ALLEGATO
No
Ricorso n.
Proposto il
Ricorrente
Data di nascita
Luogo di residenza
Rappresentato da
1.
45312/11
19/07/2011
Ana Maria FRIMU
01/01/1951
Zăbala
Avv. Angela Hărăstășanu,
del foro di Braşov
2.
45581/11
19/07/2011
Judita Vilma TIMAR
07/07/1950
Sâncraiu
Avv. Angela Hărăstășanu,
del foro di Braşov
3.
45583/11
19/07/2011
Edita TANKO
12/02/1950
Sfântu Gheorghe
Avv. Angela Hărăstășanu,
del foro di Braşov
4.
45587/11
19/07/2011
Marta MOLNAR
16/09/1954
Sfântu Gheorghe
Avv. Angela Hărăstășanu,
del foro di Braşov
5.
45588/11
19/07/2011
Lucia GHEŢU
07/12/1948
Sfântu Gheorghe
Avv. Angela Hărăstășanu,
del foro di Braşov
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