Fuchs c. Germania - 29222/11 e 64345/11 - Decisione 27.1.2015 [Sezione V]
In fatto – Il ricorrente è un avvocato. Allorché rappresentava un cliente accusato di aver scaricato pedo-pornografica sul suo computer egli affermava per iscritto dinanzi al giudice nazionale che il perito privato incaricato della procura di decifrare i file aveva manipolato i dati al fine di ottenere il risultato ricercato dal pubblico ministero e che aveva un interesse personale a falsificare le prove. L’esperto aveva prestato giuramento nel momento in cui aveva presentato i suoi risultati in tribunale. Questi sporgeva una denuncia penale nei confronti del ricorrente. Il ricorrente veniva condannato per diffamazione e multato. Nel successivo procedimento disciplinare riceveva una reprimenda e una sanzione pecuniaria.
Nel suo ricorso alla Corte europea, il ricorrente lamentava che le misure prese contro di lui avevano violato i suoi diritti sanciti dall’articolo § 10 della Convenzione.
In diritto – Articolo 10: La Corte ha ritenuto che quelle misure erano state necessarie in una società democratica. Per quanto riguarda la pertinenza e la sufficienza della motivazione da parte dei giudici nazionali, la Corte ha concordato con il tribunale penale nazionale sul fatto che la difesa degli interessi del suo cliente non consentisse al ricorrente di insinuare che l’esperto avesse falsificato le prove. Concordava inoltre con il tribunale che si era occupato del procedimento disciplinare, dato che, nel caso del suo cliente, le dichiarazioni offensive non contenevano alcuna critica oggettiva al lavoro dell’esperto, ma avevano lo scopo di deprecare in generale il suo lavoro e di dichiarare inutilizzabili i suoi risultati. La Corte ha accolto le conclusioni dei giudici nazionali, ossia che le dichiarazioni che hanno costituito l’oggetto dei procedimenti penali e disciplinari non erano giustificate dal legittimo perseguimento degli interessi del cliente.
Riguardo alla questione della proporzionalità, la Corte ha rilevato che il giudice penale, nel determinare la sanzione da infliggere al ricorrente, ha preso in considerazione il fatto che le sue dichiarazioni non avevano avuto pubblico rilievo, che gli esperti incaricati devono essere in grado di svolgere le proprie mansioni senza indebite agitazioni e potrebbero necessitare di protezione da attacchi verbali offensivi e violenti e che la sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimento non sembrano essere sproporzionate.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
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