© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 19424/08
Antonino GATTO
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita l’8 marzo 2016 in una camera composta da:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan, giudici,
e da André Wampach, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 9 aprile 2008,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo avere deliberato, rende la seguente decisione:
IN FATTO
1. Il ricorrente, sig. Antonino Gatto, è un cittadino italiano nato nel 1961 e residente a Rende (Cosenza). Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dagli avv. V. Zeno-Zencovich e M. Carta, del foro di Roma.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
A. Le circostanze del caso di specie
2. I fatti di causa, così come sono stati esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
1. Le azioni penali nei confronti del ricorrente
3. Il ricorrente è socio e amministratore di varie società aventi sede in Calabria. Nel 2003 la procura della Repubblica di Catanzaro ricevette una lettera anonima in cui il ricorrente e altre persone venivano accusati di riciclare il denaro proveniente dalle attività della mafia. Furono avviate delle indagini nei confronti delle persone interessate. L’inchiesta fu affidata alla Direzione Nazionale Antimafia (qui di seguito la «DNA»).
4. Il 25 maggio 2003 il pubblico ministero richiese al giudice per le indagini preliminari di Catanzaro di archiviare il procedimento in quanto le indagini non avevano permesso di rilevare alcun elemento in grado di dimostrare che il denaro gestito dal ricorrente e/o dalle altre persone menzionate nella lettera anonima provenisse da attività illecite.
5. Il 3 luglio 2006 il giudice per le indagini preliminari accolse la richiesta del pubblico ministero e decise di archiviare il caso.
2. La procedura dinanzi alla commissione parlamentare
6. Il 4 dicembre 2007 la commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, (qui di seguito indicata come «la commissione parlamentare») sentì tre procuratori della DNA, tra cui il procuratore aggiunto L.
7. La prima parte della seduta del 4 dicembre 2007 era pubblica. I magistrati furono sentiti soprattutto su un’organizzazione criminale radicata in Calabria, la ‘ndrangheta. L. disse di aver condotto, nel 2003, delle indagini che avevano consentito di stabilire che una parte consistente della ricchezza calabrese era detenuta da circa 35 società. Queste ultime erano proprietarie di oltre 2.700 immobili e 2.200 terreni, e i loro beni erano gestiti da un unico studio di commercialisti con uffici a Cosenza. L. aggiunse che le indagini non avevano portato ad alcun risultato e che non era stato formulato alcun capo d’accusa.
8. L. si impegnò ad informare la commissione parlamentare dei dettagli del suddetto procedimento e a fornire i nomi e gli indirizzi delle persone che vi erano coinvolte. Chiese che la seduta si svolgesse a porte chiuse al fine di garantire la riservatezza delle informazioni. L. precisò che non sapeva se il procedimento in causa si fosse concluso con una archiviazione o se fosse ancora pendente. La richiesta di L. fu accolta e, per quanto riguarda la questione di cui sopra, la seduta del 4 dicembre 2007 riprese a porte chiuse.
9. Il 6 dicembre 2007 il quotidiano locale Calabria Ora pubblicò un articolo intitolato «Antimafia, l’audizione della DNA fa emergere un quadro fosco di complicità tentacolari». Nelle sue parti pertinenti, questo articolo era redatto come segue
«Vi sono nomi e indirizzi nelle dichiarazioni rese da [L.], procuratore della DNA, dinanzi alla commissione parlamentare. Nella parte coperta dal segreto si parla di uno studio di commercialisti di Cosenza molto conosciuto e di un imprenditore, ugualmente noto, che hanno interessi nell’editoria e nella grande distribuzione (...).»
10. L’8 dicembre 2007 il quotidiano locale La Provincia Cosentina pubblicò un articolo intitolato «Capitali oscuri, ecco i nomi. Fari puntati sul gruppo Gatto». Tale articolo conteneva i seguenti passaggi
«È lo studio Indrieri-Gatto il tandem professionale di commercialisti cosentini indicato nella relazione fornita da [L.] alla commissione parlamentare antimafia. Una relazione in cui si ipotizzava che lo studio in questione avesse gestito, seppure in maniera tutta da chiarire, il flusso finanziario della ‘ndrangheta. Un’accusa pesante e terribile, che non è stata sostanziata da indagini procedurali per quanto si sa al momento.
Il suo socio di studio è S. Gatto, fratello di Antonio Gatto, il re degli ipermercati, Presidente della Despar, oggetto, qualche mese fa, di una serie di perquisizioni relative ad un’indagine della direzione distrettuale di Reggio Calabria (...). È opportuno ricordare che su questi fatti non risultano emessi avvisi di garanzia e che si tratta di persone incensurate che rischierebbero di pagare un duro prezzo d’immagine se tutto questo non avesse alcun riscontro probatorio. Antonio Gatto è il più importante imprenditore calabrese (...). Per ora su di lui pesano solo ombre pesanti, ma niente di più. E la magistratura è obbligata a chiarire quale sia il suo ruolo. Nel suo interesse ed in quello dei calabresi».
11. Il 9 gennaio 2008 L. presentò alla Commissione parlamentare una relazione scritta sulle indagini svolte dalla DNA nei confronti del ricorrente. In tale documento si precisava che il procedimento penale si era concluso il 3 luglio 2006 con un non luogo a procedere pronunciato dal giudice delle indagini preliminari
12. Il 5 febbraio 2008 la commissione parlamentare tenne una nuova seduta dedicata all’audizione dei procuratori delle direzioni distrettuali antimafia. Alcuni deputati posero delle domande riguardanti, tra l’altro, i rapporti esistenti in Calabria tra la grande distribuzione e la criminalità organizzata. Secondo il ricorrente, il resoconto delle risposte dei magistrati su tali questioni era coperto dal segreto.
13. Il 9 febbraio 2008 il quotidiano Calabria Ora pubblicò un articolo intitolato «Cinque procuratori su Gatto», riguardante l’esistenza di varie indagini penali a carico del ricorrente per i reati di finanziamento illecito dei partiti politici e riciclaggio di denaro. Per illustrare le caratteristiche delle società gestite dal ricorrente, l’articolo si basava, tra l’altro, sulla relazione che L. aveva presentato dinanzi alla commissione parlamentare.
14. Il 19 febbraio 2008 la commissione parlamentare approvò una relazione di 200 pagine sul crimine organizzato in Calabria intitolata «‘Ndrangheta. Boss, luoghi e attività della mafia più potente del mondo». Le pagine 157 e 158 della relazione contengono riferimenti al ricorrente, in un capitolo intitolato «Un caso emblematico». I passaggi pertinenti sono così redatti:
È utile analizzare lo spaccato di alcune società beneficiarie dei contributi pubblici, secondo un’autonoma verifica effettuata dalla DNA. nel 2004. Le questioni emerse secondo la Direzione Nazionale Antimafia sono le seguenti:
- una ricchezza calabrese costituita dalla disponibilità di enormi capitali e da ingenti disponibilità immobiliari (2.479 fabbricati e 2.260 terreni), in palese contraddizione con l’entità dei redditi dichiarati da molti dei possessori di tale ricchezza;la concentrazione di tale ricchezza in capo a pochi soggetti. Sul punto è sufficiente rilevare che presso lo studio commerciale di F. I., del gruppo economico Gatto, (...) hanno sede legale o domicilio fiscale 43 società;la rapidità dell’accumulazione della ricchezza: la società leader del gruppo, F., riconducibile alle famiglie Gatto e C., che opera come una vera e propria holding finanziaria, è stata costituita a Roma nel 1993 e dall’anno successivo è in continua espansione, con investimenti nei settori più disparati, quali la grande distribuzione alimentare, l’abbigliamento, il settore immobiliare, lo smaltimento dei rifiuti;le cointeressenze dei rappresentanti dei gruppi economici appena indicati in società in cui rivestono la qualifica di socio soggetti di conclamata appartenenza a noti ambienti criminali. A. G., fratello di P. G. (...), ucciso nel 1992 in un agguato mafioso, è socio (...) della [società] E. (...), poi incorporata nella [società] G. di Antonino Gatto ed altri.
(...)
Attualmente Antonino Giuseppe Gatto è Presidente del Comitato Direttivo della D. I. e cioè dell’organo che definisce le principali strategie, le scelte e le politiche della [società] D. I. sul territorio nazionale. (...)».
3. L’azione civile di risarcimento danni del ricorrente
15. Innanzi alla Corte, e su richiesta della cancelleria, il 13 gennaio 2016 il Governo ha prodotto alcuni documenti riguardanti un procedimento civile per risarcimento danni avviato dal ricorrente. Sulla base di tali documenti, lo svolgimento del procedimento in questione può riassumersi come segue.
16. Nel 2008 il ricorrente citò il Senato, la Camera dei Deputati, la commissione parlamentare, il Ministro della Giustizia nonché l’editore e il direttore del quotidiano Calabria Ora a comparire dinanzi al tribunale di Roma. Il ricorrente affermò che L., durante la sua audizione dinanzi alla commissione parlamentare, aveva fornito informazioni false o non suffragate da sufficienti elementi di prova per quanto riguardava i presunti collegamenti che le imprese del ricorrente avevano con la mafia. Nonostante il fatto che l’audizione di L. sarebbe stata in parte coperta dal segreto, la commissione parlamentare aveva successivamente inserito tali informazioni nella sua relazione, il cui contenuto era stato ripreso dalla stampa, in particolare dal quotidiano Calabria Ora. Secondo il ricorrente, ciò aveva offuscato la sua reputazione e quella delle sue imprese sospettate di riciclare il denaro delle organizzazioni criminali radicate in Calabria. Pertanto, l’interessato chiedeva il risarcimento dei danni subiti, che egli stimava in 200 milioni di euro (EUR).
17. Con sentenza del 5 novembre 2012, depositata il 13 novembre 2012, il tribunale respinse il ricorso del ricorrente.
18. Il tribunale osservò anzitutto che nella sentenza n. 231 del 1975 la Corte costituzionale aveva precisato che il compito delle commissioni parlamentari di inchiesta non era di «giudicare» e/o di accertare reati ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni del Parlamento. Le relazioni delle commissioni parlamentari non producevano alcuna modificazione giuridica e avevano una finalità meramente politica. Le persone interrogate da una commissione parlamentare non avevano lo status di «testimoni», e si limitavano a fornire informazioni, compresi anche stati d’animo e convincimenti diffusi. Quando le decisioni o le attività di una commissione parlamentare realizzavano un’ingerenza nel diritto alla difesa, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, era necessario stabilire se tale diritto avesse incontrato determinati limiti necessari a contemperarne la tutela spettante pure ad altri interessi o se detti limiti non fossero di entità tale da comprometterne l’esercizio.
19. Il tribunale osservò che la Corte di cassazione (si veda, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite del 12 marzo 1983) aveva successivamente dichiarato che gli interessi dei terzi coinvolti dalle attività di una commissione parlamentare avevano rilievo giuridico. Qualsiasi sindacato giurisdizionale sugli atti di queste commissioni restava escluso, ma, in caso di illegittimità di tali atti, era possibile far valere la responsabilità, penale o civile, dei membri delle commissioni. Secondo il tribunale, la Corte di cassazione aveva in tal modo previsto la facoltà, per i terzi, di proporre un’azione di risarcimento danni. Questa azione, tuttavia, doveva riguardare le modalità concrete, e asseritamente illegittime, dell’esercizio dei poteri d’indagine della commissione parlamentare. Per contro, nessuna responsabilità poteva essere imputata ai membri della commissione parlamentare per i voti che questi ultimi avevano espresso. Infatti, ai sensi dell’articolo 68 comma 1 della Costituzione, i membri del Parlamento non potevano «essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».
20. Ne conseguiva che al ricorrente non era consentito chiedere un risarcimento danni per ciò che era contenuto nella relazione della commissione parlamentare, che non poteva essere censurata dai giudici ordinari. Le deliberazioni che avevano portato all’adozione di tale documento erano infatti previste dai regolamenti parlamentari e facevano parte di una delle attività tipiche dei deputati e dei senatori. Il tribunale aggiunse che questa interpretazione era confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996, di cui citò lunghi estratti.
21. Il tribunale ritenne inoltre di non essere competente a pronunciarsi sull’eventuale divulgazione del contenuto di una riunione a porte chiuse, in quanto la decisione di derogare alla regola della pubblicità delle sedute parlamentari era di natura politica. Gli articoli apparsi sul giornale Calabria Ora non erano che una manifestazione del diritto di cronaca: essi si limitavano a descrivere lo svolgimento di una riunione e a riportare una parte della relazione della commissione parlamentare. Precisavano, inoltre, che si trattava di «ipotesi tutte da verificare», e vi era senza dubbio un interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni in questione.
22. Infine, il tribunale osservò che l’audizione da parte di una commissione parlamentare non faceva parte delle attività amministrative di un magistrato. Pertanto, il Ministero della Giustizia non era responsabile delle dichiarazioni rilasciate da L. dinanzi alla commissione parlamentare. Se il ricorrente riteneva che L. avesse commesso atti illeciti, avrebbe dovuto avviare un’azione direttamente contro il magistrato in questione.
23. Il ricorrente interpose appello avverso la sentenza del 5 novembre 2012. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 13 gennaio 2016, l’udienza dinanzi alla corte d’appello di Roma fu fissata al 13 novembre 2016.
B. Il diritto interno pertinente
24 Ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione,
«Ciascuna Camera [legislativa] può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi [parlamentari]. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.»
MOTIVI DI RICORSO
25. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta la divulgazione di informazioni che lo riguardano.
IN DIRITTO
26. Il ricorrente ritiene che la divulgazione del contenuto dei resoconti delle riunioni della commissione parlamentare del 4 dicembre 2007 e del 5 febbraio 2008, abbia violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione.
Tale disposizione recita:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
27. Il Governo contesta questa tesi ed eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Osserva che il ricorrente ha interposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma del 13 novembre 2012 (paragrafi 17-22 supra), e che l’udienza dinanzi alla corte d’appello è fissata per l’11 novembre 2016 (paragrafo 23 supra). La procedura dinanzi al tribunale di Roma riguardava un’azione giudiziaria che il ricorrente, agendo in nome proprio e in qualità di rappresentante legale di due società per azioni, aveva avviato, tra l’altro, nei confronti della Camera dei Deputati, del Ministro della Giustizia nonché dell’editore e del direttore del quotidiano Calabria Ora. In tali circostanze, il Governo ritiene che la doglianza del ricorrente sia in ogni caso prematura.
28. Il ricorrente si oppone all’eccezione di mancato esaurimento del Governo. Osserva che quest’ultimo non ha «prodotto alcuna prova circa la natura e il contenuto del procedimento pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma». Ora, spetterebbe al Governo che eccepisce il mancato esaurimento dimostrare che il ricorrente non ha fatto uso di un rimedio che era efficace e accessibile. Se tali prove fossero state fornite, si sarebbe potuto «facilmente dimostrare» che la causa pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma non riguarda l’oggetto del presente ricorso. Nel caso di specie, le autorità non hanno avviato un procedimento penale per difendere gli interessi del ricorrente, fatto che di per sé costituirebbe una violazione della Convenzione.
29. A titolo preliminare, la Corte rileva che, a norma dell’articolo 47 § 7 del regolamento, spetta al ricorrente informarla «di qualsiasi fatto pertinente ai fini dell’esame del suo ricorso». Ora, prima della comunicazione del suo ricorso, il ricorrente non ha affatto menzionato il procedimento civile da lui avviato dinanzi al tribunale di Roma. Al riguardo, occorre ricordare che il 29 aprile 2008 la cancelleria ha comunicato al ricorrente che spettava a lui informarla di ogni ulteriore evento significativo che riguardasse il suo caso. A parere della Corte, non vi è alcun dubbio che la sentenza del tribunale di Roma del 5 novembre 2012 e l’appello proposto contro di essa erano sviluppi significativi della causa, che il ricorrente le avrebbe dovuto segnalare. Inoltre, quando il Governo ha eccepito il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, lungi dal fornire precisazioni in merito al ricorso e all’appello che lui stesso aveva presentato, il ricorrente si è limitato a osservare che non era stata fornita alcuna prova in merito alla natura e al contenuto della causa pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma. La cancelleria ha potuto ottenere queste informazioni soltanto rivolgendosi direttamente al Governo e chiedendogli di trasmettere una copia dei documenti pertinenti. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il ricorrente abbia omesso deliberatamente di portare alla sua conoscenza fatti pertinenti per l’esame del suo ricorso, in violazione dell’obbligo impostogli dagli articoli 44 C § 1 e 47 § 7 del regolamento, nonché dal suo dovere di collaborare con la Corte nello scopo di una buona amministrazione della giustizia, di cui all’articolo 44A del regolamento (si vedano, mutatis mutandis, Cernescu e Manolache c. Romania (revisione), n. 28607/04, §13, 30 novembre 2010; Sc Placebo Consult Srl c. Romania (revisione), n. 28529/04, § 20, 21 giugno 2011; Moşoiu e Păsărin c. Romania (revisione), n. 10245/02, § 14, 28 giugno 2011; e Gardean e S.C. Grup 95 SA c. Romania (revisione), n. 25787/04, § 20, 30 aprile 2013).
30. Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, la Corte non ritiene necessario affrontare la questione se essa debba trarre dal comportamento del ricorrente la conclusione che il suo ricorso è abusivo, in quanto le dichiarazioni dell’interessato sono comunque irricevibili per i motivi che seguono.
31. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può essere adita soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. La finalità di tale regola è quella di consentire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o di correggere le violazioni lamentate nei loro confronti prima che la Corte venga adita (si veda, tra altre, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU § 2002).
32. I principi generali relativi alla regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne si trovano esposti nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ([GC], nn. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014). La Corte ricorda che l’articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti, ossia quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni da lui dedotte e presenta ragionevoli prospettive di successo (Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV; Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010).
33. Per quanto concerne l’argomento del ricorrente secondo il quale la causa pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma non riguarderebbe l’oggetto del presente ricorso (paragrafo 28 supra), la Corte rileva che nella sua azione civile di risarcimento danni, rivolta, tra l’altro, nei confronti della commissione parlamentare, della Camera dei Deputati, del Senato e del quotidiano Calabria Ora, l’interessato ha sostenuto che le informazioni fornite da L. durante le sedute a porte chiuse erano false o non debitamente provate, che il contenuto delle riunioni era coperto dal segreto e che la divulgazione delle informazioni controverse nella relazione della commissione parlamentare e sulla stampa aveva offuscato la sua reputazione e quella delle sue imprese (paragrafo 16 supra). Tali asserzioni coincidono in ampia misura con la doglianza sollevata dinanzi alla Corte, riguardante la asserita lesione che la divulgazione sulla stampa dei verbali delle riunioni della commissione parlamentare del 4 dicembre 2007 e del 5 febbraio 2008 avrebbe arrecato al diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente (paragrafo 26, supra). A questo proposito, occorre rammentare che il diritto alla tutela della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione (Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, § 40, 21 settembre 2010, e Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012) In queste circostanze, la Corte non può condividere l’argomento dell’interessato secondo cui vi sarebbe una differenza tra l’oggetto dei procedimenti interni e quello dei procedimenti europei. Giunge quindi alla conclusione che il ricorso proposto dinanzi al tribunale di Roma era relativo alla violazione contestata.
34. La Corte osserva poi che il ricorrente ha adito le autorità giudiziarie civili con un ricorso per risarcimento danni. Nell’ambito dell’esame di tale ricorso, i giudici italiani sono chiamati a valutare se la condotta della commissione parlamentare e/o del quotidiano Calabria Ora sia stata illegittima e/o colpevole, se abbia leso i diritti del ricorrente e se sia dovuto a quest’ultimo un risarcimento pecuniario. Il ricorso intentato dall’interessato può quindi offrire a quest’ultimo la riparazione per il suo danno. Del resto, il ricorrente, esercitando un’azione di risarcimento danni, dimostra che riteneva di disporre a priori, contrariamente alle sue affermazioni, di un ricorso efficace.
35. È vero che nella sua sentenza del 5 novembre 2012 il tribunale di Roma respingeva il ricorso del ricorrente, ritenendo, in sostanza, che solo l’esercizio illegittimo, da parte della commissione parlamentare, dei suoi poteri di indagine fosse soggetto al controllo dei giudici, i quali non erano invece competenti a esaminare il contenuto degli atti politici degli organi parlamentari (paragrafi 19-21 supra). Ciò non toglie che il ricorrente abbia interposto appello avverso tale sentenza (paragrafo 23 supra) e che avrà la facoltà, dinanzi alla corte d’appello o, se del caso, dinanzi alla Corte di cassazione, di presentare argomenti fattuali e giuridici per contestare il ragionamento seguito dal tribunale di Roma e le sue conclusioni. Potrà anche fornire ulteriori elementi a sostegno della sua tesi, contestata dal Governo dinanzi alla Corte — secondo la quale le informazioni divulgate nella relazione della commissione parlamentare e dalla stampa erano coperte dal segreto. Non si può pertanto ritenere che l’appello e/o l’eventuale ricorso per cassazione del ricorrente siano votati all’insuccesso. A tale riguardo, occorre rammentare che il semplice fatto di nutrire dubbi in merito alle prospettive di successo di un ricorso che non è manifestamente destinato ad essere rigettato non costituisce un motivo valido per giustificare il mancato utilizzo di ricorsi interni (Sardinas Albo c. Italia (dec.), n. 56271/00, CEDU 2004-I, e Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 45, CEDU 2006-II). Solo un rifiuto sistematico dei giudici nazionali, e caratterizzato da una costante giurisprudenza, di tener conto della domanda di risarcimento danni potrebbe dispensare il ricorrente dall’esaurire le vie di ricorso interne (Lienhardt c. Francia (dec.), n. 12139/10, 13 settembre 2011, e, mutatis mutandis, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§136 e 145, CEDU 2006-V).
36. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorrente abbia tentato, a livello interno, un ricorso che appare effettivo. Il procedimento relativo a tale ricorso è attualmente pendente in appello e, secondo le informazioni fornite dal Governo, la prossima udienza è stata fissata per il 13 novembre 2016 (paragrafo 23 supra). Qualsiasi doglianza del ricorrente relativa alla asserita lesione alla sua reputazione a causa della divulgazione delle informazioni contenute nel verbale delle sedute della commissione parlamentare del 4 dicembre 2007 e del 5 febbraio 2008 è pertanto prematura.
37. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 31 marzo 2016.
Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente
André Wampach
Cancelliere aggiunto
Full & Egal Universal Law Academy