© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 18640/10
Franzo GRANDE STEVENS contro Italia
e altri 4 ricorsi
(si veda l’elenco allegato)
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 15 gennaio 2013 in una Camera composta da:
Danutė Jočienė, presidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati proposti il 27 marzo 2010,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
1. L’elenco delle parti ricorrenti figura in allegato.
A. Le circostanze del caso di specie
2. I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
1. Il contesto della causa
3. All’epoca dei fatti, il sig. Gianluigi Gabetti era il presidente delle due società ricorrenti e il sig. Virgilio Marrone era il procuratore della società Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a.
4. Il 26 luglio 2002, la società anonima FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) sottoscrisse un prestito convertendo con otto banche. Il contratto scadeva il 20 settembre 2005 e prevedeva che, in caso di mancato rimborso del prestito da parte della FIAT, le banche avrebbero potuto compensare il loro credito sottoscrivendo un aumento del capitale societario. Così, le banche avrebbero acquisito il 28% del capitale sociale della FIAT, mentre la partecipazione della società anonima IFIL Investments (divenuta poi, il 20 febbraio 2009, Exor s.p.a., come sarà di seguito denominata) sarebbe passata dal 30,06% al 22% circa.
5. Il sig. Gabetti, desideroso di ottenere una consulenza legale per trovare il modo di permettere alla Exor di rimanere l’azionista di maggioranza della FIAT, si rivolse in quell’ottica ad un avvocato specializzato in diritto societario, l’Avv. Grande Stevens. Secondo quest’ultimo, una delle possibilità era rinegoziare un contratto di equity swap del 26 aprile 2005 riguardante circa 90 milioni di azioni FIAT che la Exor aveva concluso con una banca d’affari inglese, la Merril Lynch International Ltd, e la cui scadenza era fissata al 26 dicembre 2006. A parere dell’Avv. Grande Stevens, era una delle strade per evitare il lancio di un’offerta pubblica di acquisto («OPA») sulle azioni FIAT.
6. Senza menzionare la Merrill Lynch International per timore di violare i suoi doveri di riservatezza, il 12 agosto 2005 l’Avv. Grande Stevens chiese alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (la «CONSOB») se, nell’ipotesi da lui prospettata, si sarebbe potuto evitare un’OPA.
7. Il 23 agosto 2005, la CONSOB chiese alle società Exor e Giovanni Agnelli di diffondere un comunicato stampa che indicasse le iniziative assunte in vista della scadenza del prestito convertendo con le banche, i fatti nuovi riguardanti la società FIAT e i fatti utili a spiegare le fluttuazioni delle azioni FIAT sul mercato.
8. Il sig. Marrone spiega che quel giorno era in ferie. Aveva informato l’Avv. Grande Stevens della richiesta della CONSOB e gliene aveva trasmesso una copia. Il sig. Marrone sostiene di non avere partecipato alla redazione dei comunicati stampa descritti nei successivi paragrafi 10 e 11.
9. Il sig. Gabetti spiega che il 23 agosto 2005 era ricoverato negli Stati Uniti. Aveva ricevuto una bozza di comunicato stampa e aveva contattato telefonicamente l’Avv. Grande Stevens. Questi gli aveva confermato che, poiché numerosi elementi rimanevano da chiarire, l’ipotesi di una rinegoziazione del contratto di equity swap non poteva considerarsi un’opzione concreta e attuale. In tali circostanze, il sig. Gabetti approvò la bozza di comunicato.
10. Il comunicato stampa emesso in risposta, approvato dall’Avv. Grande Stevens, si limitava a indicare che la Exor non aveva «né avviato né studiato iniziative riguardanti la scadenza del prestito convertendo» e che auspicava «di rimanere l’azionista di riferimento della FIAT». Non fu fatta menzione dell’eventuale rinegoziazione del contratto di equity swap con la Merrill Lynch International, considerata una mera ipotesi futura per mancanza di un fondamento fattuale e giuridico chiaro.
11. La società Giovanni Agnelli confermò il comunicato stampa della Exor.
12. Dal 30 agosto al 15 settembre 2005, l’Avv. Grande Stevens proseguì le trattative con la Merrill Lynch International per verificare la possibilità di modificare il contratto di equity swap.
13. Il 14 settembre 2005, nel corso di una riunione della famiglia Agnelli, fu deciso che il piano studiato dall’Avv. Grande Stevens dovesse essere sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione della Exor. Lo stesso giorno, la CONSOB ricevette una copia del contratto di equity swap e fu informata delle trattative in corso al fine di utilizzarlo per consentire alla Exor di acquisire azioni FIAT.
14. Il 15 settembre 2005, in esecuzione di deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione, la Exor e la Merrill Lynch International conclusero l’accordo che modificava il contratto di equity swap.
15. Il 17 settembre 2005 rispondendo alla domanda rivoltale dall’Avv. Grande Stevens il 12 agosto 2005 (paragrafo 6 supra), la CONSOB comunicò che, nell’ipotesi prospettata, non vi era l’obbligo di lanciare un’OPA.
16. Il 20 settembre 2005 la FIAT aumentò il suo capitale; le nuove azioni emesse furono acquisite dalle otto banche a compensazione dei loro crediti. Lo stesso giorno, entrò in vigore l’accordo che modificava il contratto di equity swap. Di conseguenza, la Exor conservò la sua partecipazione del 30% nel capitale FIAT.
2. Il procedimento dinanzi alla CONSOB
17. Il 20 febbraio 2006, la Divisione mercati e consulenza economica – ufficio Insider Trading – di seguito «ufficio IT») della CONSOB contestò ai ricorrenti la violazione dell’articolo 187ter punto 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai sensi di tale disposizione, intitolata «manipolazione del mercato»,
«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.»[1]
18. Secondo la tesi dell’ufficio IT, l’accordo che modificava l’equity swap era stato concluso o era in procinto di esserlo prima della diffusione dei comunicati stampa del 24 agosto 2005, quindi non era normale che questi non ne facessero menzione. I ricorrenti furono invitati a presentare la loro difesa.
19. L’ufficio IT trasmise poi il fascicolo all’ufficio sanzioni amministrative (di seguito «l’ufficio sanzioni») della CONSOB, corredandolo di una relazione istruttoria datata 13 settembre 2006, che menzionava gli elementi a carico e le argomentazioni degli accusati. Stando a tale relazione, le difese avanzate dai ricorrenti non erano tali da consentire di archiviare il fascicolo.
20. L’ufficio sanzioni comunicò la relazione ai ricorrenti e li invitò a presentare per iscritto, entro il termine di trenta giorni che scadeva il 23 ottobre 2006, le argomentazioni che ritenevano necessarie per la loro difesa. Nel frattempo, l’ufficio IT continuò a esaminare la causa dei ricorrenti, ottenendo informazioni orali e analizzando i documenti ricevuti il 7 luglio 2006 dalla Merrill Lynch International. Il 19 ottobre 2006, detto ufficio trasmise all’ufficio sanzioni una «nota complementare» in cui affermava che i nuovi documenti esaminati non consentivano di giungere a conclusioni diverse. Il 26 ottobre 2006, i ricorrenti ricevettero una copia della nota complementare del 19 ottobre 2006 e dei suoi allegati; fu concesso loro un nuovo termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
21. Senza comunicarla ai ricorrenti, l’ufficio sanzioni presentò la sua relazione (datata 19 gennaio 2007 e contenente le sue conclusioni) alla commissione - la CONSOB propriamente detta -, vale a dire all’organo incaricato di adottare l’eventuale provvedimento di applicazione di sanzioni. Questa si componeva, all’epoca dei fatti, di un presidente e di quattro membri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il loro mandato durava cinque anni ed era rinnovabile una sola volta.
22. Con provvedimento n. 15760 del 9 febbraio 2007, la CONSOB comminò ai ricorrenti le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- 5.000.000 EUR al sig. Gabetti,
- 3.000.000 EUR al sig. Grande Stevens,
- 500.000 EUR al sig. Marrone,
- 4.500.000 EUR alla società Exor,
- 3.000.000 EUR alla società Giovanni Agnelli.
23. Ai sigg. Gabetti, Grande Stevens e Marrone fu applicato il divieto di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa, rispettivamente per sei, quattro e due mesi.
24. In particolare, secondo la CONSOB, dal fascicolo emergeva che il 24 agosto 2005, data dei comunicati stampa in questione, il piano volto a conservare una partecipazione del 30% nel capitale della FIAT sulla base di una rinegoziazione del contratto di equity swap sottoscritto con la Merrill Lynch International era già stato studiato e in corso di esecuzione. Ne conseguiva che i comunicati stampa davano una rappresentazione falsa della situazione dell’epoca. La CONSOB sottolineò anche la posizione occupata dalle persone interessate, la «gravità oggettiva» dell’illecito e l’esistenza del dolo.
3. Il ricorso in opposizione dinanzi alla corte d’appello
25. I ricorrenti proposero ricorso in opposizione avverso tale sanzione dinanzi alla corte d’appello di Torino. Denunciarono, tra l’altro, che il regolamento della CONSOB era illegale in quanto, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 187septies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (paragrafo 51 infra), non rispettava il principio del contraddittorio.
26. Il sig. Grande Stevens osservò inoltre che la CONSOB lo aveva accusato e punito per avere preso parte alla pubblicazione del comunicato stampa del 24 agosto 2005 in qualità di amministratore della Exor. Davanti alla CONSOB l’interessato aveva eccepito invano di non possedere tale qualità e di essere semplicemente l’avvocato e il consulente del gruppo Agnelli. Dinanzi alla corte d’appello il sig. Grande Stevens confermò che, non essendo amministratore, non poteva avere partecipato alla decisione di pubblicare il comunicato stampa in contestazione.
27. Con sentenze depositate in cancelleria il 23 gennaio 2008, la corte d’appello di Torino ridusse come segue, per alcuni dei ricorrenti, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB:
- 600.000 EUR per la società Giovanni Agnelli s.a.p.a.;
- 1.000.000 EUR per la società Exor s.p.a.;
- 1.200.000 EUR per il sig. Gianluigi Gabetti.
28. La durata del divieto di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa pronunciato nei confronti del sig. Gabetti fu ridotta da sei a quattro mesi.
29. La corte d’appello rigettò tutte le altre doglianze degli interessati. Essa notò tra l’altro che, anche dopo la trasmissione del fascicolo all’ufficio sanzioni, l’ufficio IT conservava il diritto di proseguire la sua attività di indagine, non essendo vincolante il termine di 210 giorni previsto per i provvedimenti della CONSOB. Peraltro, il principio del contraddittorio era rispettato dato che, come nel caso di specie, gli accusati erano stati informati dei nuovi elementi raccolti dall’ufficio IT e avevano avuto la possibilità di presentare le loro repliche.
30. La corte d’appello osservò anche che corrispondeva a verità che la CONSOB aveva da un lato comminato le sanzioni previste dall’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall’altro denunciato alla procura la commissione del reato di cui all’articolo 185 punto 1 dello stesso decreto. Ai sensi di tale disposizione,
«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.»
31. Secondo la corte d’appello, queste due disposizioni avevano ad oggetto la stessa condotta (la «diffusione di informazioni false») e perseguivano lo stesso scopo (evitare manipolazioni del mercato), ma differivano quanto alla situazione di pericolo che si presumeva fosse stata generata da tale condotta: per l’articolo 187ter, era sufficiente di per sé avere fornito indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, mentre l’articolo 185 richiedeva inoltre che tali informazioni fossero state tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti in questione. Come indicato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 409 del 12 novembre 1991, al legislatore era consentito di punire un comportamento illecito al tempo stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria e con una sanzione penale. Inoltre, l’articolo 14 della direttiva 2003/6/CE (paragrafo 54 infra), che invitava gli Stati membri dell’Unione europea ad applicare sanzioni amministrative nei confronti delle persone responsabili di una manipolazione del mercato, conteneva anch’esso la menzione «fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali».
32. Sul merito, la corte d’appello osservò che dal fascicolo risultava che, all’epoca in esame, la rinegoziazione dell’equity swap era stata analizzata nei minimi dettagli e le conclusioni cui era giunta la CONSOB (vale a dire che il piano esisteva già un mese prima del 24 agosto 2005) erano ragionevoli alla luce dei fatti accertati e della condotta delle persone interessate.
33. Quanto al sig. Grande Stevens, era vero che egli non era amministratore della Exor s.p.a.. Tuttavia, l’illecito amministrativo punito dall’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 poteva essere commesso da «chiunque», quindi in una qualsiasi qualità; ora, di certo il sig. Grande Stevens aveva partecipato al processo decisionale che aveva portato alla pubblicazione del comunicato stampa nella sua qualità di avvocato consultato dalle società ricorrenti.
4. Il ricorso per cassazione
34. I ricorrenti proposero dei ricorsi per cassazione.
35. Con sentenze del 23 giugno 2009, il cui testo fu depositato in cancelleria il 30 settembre 2009, la Corte di cassazione rigettò i ricorsi. In particolare, essa ritenne che il principio del contraddittorio fosse stato rispettato nel procedimento dinanzi alla CONSOB, rilevando che questa aveva informato gli interessati della condotta loro contestata e tenuto conto delle loro rispettive difese. La mancata audizione dei ricorrenti e la mancata trasmissione agli stessi delle conclusioni dell’ufficio sanzioni non violava tale principio, in quanto le disposizioni costituzionali in materia di processo equo e di diritto alla difesa si applicavano soltanto ai procedimenti giudiziari, e non al procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.
5. Le azioni penali nei confronti dei ricorrenti
36. Ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998, la condotta dei ricorrenti contestata poteva formare oggetto non solo di una sanzione amministrativa comminata dalla CONSOB, ma anche delle sanzioni penali previste dall’articolo 185 punto 1, citato nel precedente paragrafo 30.
37. Il 7 novembre 2008, i ricorrenti furono rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Torino. Erano accusati di avere dichiarato, nei comunicati stampa del 24 agosto 2005, che la Exor auspicava di rimanere l’azionista di riferimento della FIAT e non aveva avviato o studiato iniziative riguardanti la scadenza del prestito convertendo, mentre l’accordo che modificava l’equity swap era già stato esaminato e concluso, informazione che sarebbe stata tenuta nascosta al fine di evitare un probabile tonfo del prezzo delle azioni FIAT.
38. La CONSOB si costituì parte civile, come era sua facoltà fare ai sensi dell’articolo 187undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998.
39. Dopo il 30 settembre 2009, data del deposito in cancelleria della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti avverso la condanna inflitta dalla CONSOB (paragrafo 35 supra), gli interessati chiesero l’abbandono delle azioni penali nei loro confronti in virtù del principio ne bis in idem. In particolare, all’udienza del 7 gennaio 2010, essi eccepirono l’incostituzionalità delle disposizioni pertinenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell’articolo 649 del codice di procedura penale (il «CPP»), per incompatibilità, a loro giudizio, con l’articolo 4 del Protocollo n. 7.
40. Il pubblico ministero si oppose a tale eccezione, sostenendo che il «doppio processo» (amministrativo e penale) era imposto dall’articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 (paragrafo 54 infra), alla quale il legislatore italiano aveva dato esecuzione introducendo gli articoli 185 e 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.
41. Il tribunale di Torino non si pronunciò immediatamente sulla questione incidentale di costituzionalità sollevata dalla difesa. Ordinò una perizia per determinare le fluttuazioni delle azioni FIAT tra il dicembre 2004 e l’aprile 2005 e per valutare gli effetti dei comunicati stampa del 24 agosto 2005 e delle informazioni diffuse il 15 settembre 2005.
42. Con sentenza del 21 dicembre 2010, il cui testo fu depositato in cancelleria il 18 marzo 2011, il tribunale di Torino assolse il sig. Marrone in quanto non aveva contribuito alla pubblicazione dei comunicati stampa, e assolse anche gli altri ricorrenti perché non era stato provato che la loro condotta fosse stata tale da provocare una significativa alterazione del mercato finanziario. Il tribunale osservò che il fatto che i comunicati stampa contenessero informazioni false era già stato sanzionato dall’autorità amministrativa. Secondo il tribunale, la condotta contestata agli interessati mirava, probabilmente, a tenere nascosta alla CONSOB la rinegoziazione del contratto di equity swap, e non a fare aumentare il prezzo delle azioni FIAT.
43. Il tribunale dichiarò manifestamente infondata la questione incidentale di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. Osservò che la legge italiana (articolo 9 della legge n. 689 del 1981) vietava un «doppio giudizio», penale e amministrativo, su uno «stesso fatto». Ora, gli articoli 185 e 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 non punivano lo stesso fatto: solo la disposizione penale (l’articolo 185) richiedeva che la condotta fosse stata tale da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (si veda Corte di cassazione, sesta sezione, sentenza del 16 marzo 2006, n. 15199). Inoltre, l’applicazione della disposizione penale presupponeva l’esistenza di un dolo, mentre la disposizione amministrativa si applicava in presenza di un semplice comportamento colpevole. D’altra parte, le azioni penali successive alla pronuncia della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 erano autorizzate dall’articolo 14 della direttiva 2003/6/CE.
44. Quanto alla giurisprudenza della Corte citata dai ricorrenti (Gradinger c. Austria (23 ottobre 1995, serie A n. 328-C), Sergueï Zolotoukhine c. Russia ([GC], n. 14939/03, CEDU 2009-..), Maresti c. Croazia (n. 55759/07, 25 giugno 2009), e Ruotsalainen c. Finlandia (n. 13079/03, 16 giugno 2009)), essa non era pertinente nel caso di specie, in quanto si riferiva a casi in cui uno stesso fatto era punito con sanzioni penali e amministrative e in cui queste ultime avevano carattere punitivo e potevano comprendere privazioni di libertà ovvero (causa Ruotsalainen) erano di importo superiore alla sanzione penale pecuniaria.
45. La procura propose ricorso per cassazione, sostenendo che il reato contestato ai ricorrenti era «di pericolo» e non «di danno». Esso poteva quindi essere integrato anche in assenza di danno per gli azionisti.
46. Il 20 giugno 2012, la Corte di cassazione accolse in parte il ricorso proposto dalla procura e cassò la decisione di assoluzione delle società Giovanni Agnelli e Exor, nonché dei sigg. Grande Stevens e Gabetti, confermando invece la decisione di assoluzione del sig. Marrone, poiché questi non aveva preso parte alla condotta contestata.
B. Il diritto e la prassi interni pertinenti
1. Il diritto interno
a) Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
47. Come indicato in precedenza (paragrafo 17 supra), l’articolo 187ter punto 1 di tale decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le persone responsabili di manipolazione del mercato. Ai sensi del paragrafo 5 di quella stessa disposizione, quando il livello ordinario di tali sanzioni pecuniarie appare inadeguato rispetto alla gravità della condotta in questione, esse possono essere aumentate fino al triplo del loro importo massimo ordinario o fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito. La CONSOB deve indicare gli elementi e le circostanze di cui tiene conto per valutare i comportamenti costitutivi di una manipolazione del mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE (paragrafo 54 infra) e delle disposizioni di esecuzione di questa.
48. L’articolo 187quater precisa che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie summenzionate importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti delle società coinvolte. Se la società è quotata in borsa, ai suoi esponenti si applica l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate. Queste sanzioni accessorie hanno una durata variabile da due mesi a tre anni. Tenuto conto della gravità della condotta in questione e del grado della colpa commessa, la CONSOB può anche intimare alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di non avvalersi della collaborazione dell’autore della violazione, per un periodo non superiore a tre anni. Essa può altresì richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione dell’interessato dall’esercizio dell’attività professionale.
49. Secondo l’articolo 187quinquies, la società commerciale è tenuta al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata ai suoi amministratori, direttori o manager per le violazioni da essi commesse nel suo interesse e a suo vantaggio. Se tali violazioni hanno generato un prodotto o un profitto rilevante, la sanzione applicata alla società è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Tuttavia, la società non è responsabile se dimostra che i suoi amministratori, direttori o manager hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.
50. Secondo l’articolo 187sexies, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Ai sensi dell’articolo 187septies, il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della CONSOB, che può stabilire modalità ulteriori di pubblicità, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
51. L’articolo 187septies descrive la procedura di applicazione delle sanzioni da parte della CONSOB. In particolare, l’illecito deve essere contestato agli interessati entro 180 giorni dalla sua scoperta. Gli interessati possono chiedere di essere sentiti e il procedimento deve ispirarsi ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
52. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 58 del 1998, la CONSOB è autorizzata a stabilire i termini e le procedure per l’adozione degli atti di sua competenza.
b) Il CPP
53. L’articolo 649 del CPP recita:
«1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (...).
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.»
2. Il diritto e la prassi europei
54. L’articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato – Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003 pp. 0016–0025) dispone:
«1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione stila, in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, un elenco indicativo delle misure e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare per l’omessa collaborazione alle indagini di cui all’articolo 12.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.»
55. Nella causa Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck c/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (causa C-45/08) del 23 dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa come segue:
«40. Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza (sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6351, punto 283).
41. Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che il rispetto dei diritti dell’uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari e che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi (citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, punto 284).
42. È vero che l’articolo 14, n. 1, della direttiva 2003/6 non impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali nei confronti degli autori di abusi di informazioni privilegiate, ma si limita ad affermare che tali Stati sono tenuti a garantire che «possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione di [tale] direttiva», essendo gli Stati membri, inoltre, tenuti a garantire che queste misure siano «efficaci, proporzionate e dissuasive». Tuttavia, considerata la natura delle violazioni di cui trattasi, nonché dato il grado di severità delle sanzioni che esse possono comportare, siffatte sanzioni, ai fini dell’applicazione della CEDU, possono essere qualificate come sanzioni penali (v., per analogia, sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 150, nonché sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, serie A n. 22, par. 82; 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, serie A n. 73, par. 53, e 25 agosto 1987, Lutz c. Germania, serie A n. 123, par. 54).
43. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ogni sistema giuridico contempla presunzioni di fatto o di diritto e la CEDU certamente non vi pone ostacolo in linea di principio, ma, in materia penale, essa obbliga gli Stati contraenti a non oltrepassare al riguardo una determinata soglia. Pertanto, il principio della presunzione d’innocenza sancito all’articolo 6, n. 2, della CEDU non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto che si riscontrano nelle leggi penali. Esso ordina agli Stati di contenerle in limiti ragionevoli che tengano conto della gravità dell’offesa e che rispettino i diritti della difesa (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, serie A n. 141-A, par. 28, e 25 settembre 1992, Pham Hoang c. Francia, serie A n. 243, par. 33).
44. Occorre considerare che il principio della presunzione d’innocenza non osta alla presunzione prevista dall’articolo 2, n. 1, della direttiva 2003/6, con la quale l’intenzione dell’autore di un abuso di informazioni privilegiate si deduce implicitamente dagli elementi materiali costitutivi di tale violazione, dato che questa presunzione è confutabile e i diritti della difesa sono garantiti.
45. L’introduzione di un sistema efficiente e uniforme di prevenzione e di sanzione degli abusi di informazioni privilegiate con il legittimo scopo di tutelare l’integrità dei mercati finanziari ha quindi potuto indurre il legislatore comunitario a prendere in considerazione una definizione oggettiva degli elementi costitutivi di un abuso vietato di informazioni privilegiate. Il fatto che l’articolo 2, n. 1, della direttiva 2003/6 non preveda espressamente alcun elemento psicologico non significa per questo che sia necessario interpretare tale disposizione nel senso che qualunque insider primario in possesso di informazioni privilegiate che effettua un’operazione di mercato rientra automaticamente nell’ambito del divieto degli abusi di informazioni privilegiate.»
56. Per un quadro più ampio del diritto dell’Unione europea in campo borsistico, si veda anche Soros c. Francia, n. 50425/06, §§ 38-41, 6 ottobre 2011.
MOTIVI DI RICORSO
57. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la mancanza di equità del procedimento dinanzi alla CONSOB.
58. I ricorrenti esprimono dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità della CONSOB.
59. Invocando gli articoli 7 e 6 § 3 a) e c) della Convenzione, il sig. Grande Stevens lamenta un mutamento a sua insaputa dell’accusa formulata a suo carico e sostiene di essere stato punito per un fatto che non costituiva reato secondo il diritto nazionale.
60. Invocando l’articolo 10 della Convenzione, il sig. Grande Stevens lamenta un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione.
61. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti denunciano una violazione del loro diritto di proprietà.
62. Invocando l’articolo 4 del Protocollo n. 7, i ricorrenti lamentano una violazione del principio ne bis in idem.
IN DIRITTO
63. Tenuto conto delle affinità dei presenti ricorsi (si veda l’elenco in allegato), la Corte ritiene opportuno pronunciare la loro riunione in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo regolamento.
A. Motivo di ricorso relativo all’iniquità del procedimento dinanzi alla CONSOB
64. I ricorrenti ritengono che il procedimento dinanzi alla CONSOB non sia stato equo. Invocano l’articolo 6 della Convenzione, così redatto:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(...).»
65. I ricorrenti sostengono che, considerata la gravità delle sanzioni comminabili dalla CONSOB, deve ritenersi che quest’ultima abbia deliberato su un’«accusa penale» nei loro confronti. Fanno riferimento, sul punto, alla causa Dubus S.A. c. Francia (n. 5242/04, 11 settembre 2009).
66. I ricorrenti fanno notare che l’ufficio IT della CONSOB ha proceduto all’istruzione del procedimento in maniera unilaterale e senza rispetto del contraddittorio, che essi non hanno potuto assistere alle misure istruttorie e che hanno potuto presentare le rispettive difese solo per iscritto. Inoltre, l’ufficio sanzioni amministrative ha presentato le sue conclusioni e la sua relazione istruttoria alla commissione senza comunicarle ai ricorrenti. La commissione ha poi deliberato senza avere conoscenza della difesa degli accusati, senza sentirli e senza tenere un’udienza pubblica. La commissione ha tenuto soltanto una riunione a porte chiuse, durante la quale l’unico a essere sentito è stato un funzionario dell’ufficio IT (ovvero l’organo incaricato dell’«accusa»). Così, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di interrogare le persone sentite dall’ufficio IT e non hanno nemmeno potuto ottenere una copia del verbale della riunione a porte chiuse.
67. I ricorrenti affermano inoltre di non avere potuto disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per presentare la loro difesa riguardo ai documenti e alle informazioni orali che hanno formato oggetto della nota complementare del 19 ottobre 2006 (paragrafo 20 supra) e che sono stati esaminati dall’ufficio IT dopo la trasmissione del fascicolo all’ufficio sanzioni. Tali documenti e informazioni sono stati portati tardivamente a conoscenza dei ricorrenti, i quali non hanno avuto modo di interrogare o di fare interrogare le persone sentite dall’ufficio IT.
68. È vero che è stato possibile interporre appello dinanzi alla corte d’appello di Torino. Tuttavia, questa ha deliberato al termine di un procedimento svoltosi esclusivamente in camera di consiglio, senza tenere una pubblica udienza. Essa non ha né interrogato testimoni né sentito i ricorrenti o i loro procuratori; solo gli avvocati che li rappresentavano hanno potuto partecipare alle udienze in camera di consiglio.
69. Una pubblica udienza si è tenuta unicamente in cassazione. Tuttavia, l’alta Corte italiana non è competente a esaminare le questioni di fatto e non esamina il merito delle cause. Essa ha quindi rigettato qualsiasi argomentazione dei ricorrenti volta a contestare la valutazione delle prove effettuata dalla CONSOB o dalla corte d’appello.
70. I ricorrenti affermano infine che i comunicati stampa del 24 agosto 2005 contenevano informazioni vere e che la loro condanna nonostante le prove a discarico contenute nel fascicolo è il risultato di una «presunzione di colpevolezza» nei loro confronti. Essi non avevano del resto alcun obbligo di menzionare in quei comunicati meri progetti o ipotetici accordi non ancora perfezionati.
71. Allo stato attuale, la Corte non ritiene di essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte dei ricorsi al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.
B. Motivo di ricorso relativo alla mancanza di indipendenza e di imparzialità della CONSOB
72. I ricorrenti denunciano che la CONSOB non era un «tribunale indipendente ed imparziale» ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
73. Essi fanno notare che la fase dell’istruzione del loro procedimento è stata curata dall’ufficio dell’insider trading e dall’ufficio sanzioni amministrative. Il presidente della CONSOB è chiamato a soprintendere a tale fase prima di presiedere la commissione propriamente detta, vale a dire l’organo incaricato di pronunciare le sanzioni. Non vi sarebbe quindi una separazione netta tra fase investigativa e fase decisionale, e questa posizione dualistica del presidente farebbe sorgere dubbi oggettivamente giustificati quanto alla sua imparzialità. Lo stesso dicasi per gli altri membri della commissione, che avrebbero conoscenza dei fatti unicamente tramite il presidente e sulla base della sola versione data dall’ufficio sanzioni, alla quale non sarebbe allegata la difesa presentata dagli accusati. Infine, gli organi incaricati dell’inchiesta non sarebbero indipendenti rispetto all’alta gerarchia della CONSOB.
74. Allo stato attuale, la Corte non ritiene di essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte dei ricorsi al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.
C. Motivi di ricorso del sig. Grande Stevens relativi agli articoli 7 e 6 § 3 a) e c) della Convenzione
75. Invocando gli articoli 7 e 6 § 3 a) e c) della Convenzione, il sig. Grande Stevens sostiene che vi è stato un mutamento a sua insaputa dell’accusa formulata a suo carico e di essere stato punito per un fatto che non costituiva reato secondo il diritto nazionale.
76. L’articolo 7 della Convenzione recita:
«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»
77. Rammentando di essere stato in un primo tempo accusato e condannato dalla CONSOB come amministratore della Exor e successivamente riconosciuto dalla corte d’appello di Torino privo di tale qualità (paragrafo 33 supra), il sig. Grande Stevens lamenta che la corte d’appello abbia tuttavia ritenuto che egli potesse comunque essere punito a causa del parere da lui emesso in qualità di avvocato su richiesta delle società ricorrenti. Vi sarebbe stato quindi un mutamento dell’accusa senza che il sig. Grande Stevens avesse la possibilità di difendersi rispetto al nuovo «fatto» preso in considerazione dalla corte d’appello come elemento materiale del reato. Inoltre, l’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 punisce chiunque «diffonde» informazioni, mentre il sig. Grande Stevens è stato condannato per avere semplicemente emesso un parere legale su un documento. Egli dichiara di avere agito in buona fede e fa notare che la corte d’appello non ha precisato quale sarebbe stato l’elemento intenzionale della sua partecipazione alla diffusione del comunicato stampa controverso.
78. Quanto al motivo di ricorso del sig. Grande Stevens relativo all’articolo 7 della Convenzione, la Corte osserva che, anche ammesso che costituisca un «reato» ai sensi di tale disposizione, la condotta sanzionata dall’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 è quella di «diffonde[re] informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari» (paragrafo 17 supra). Nella fattispecie, nello svolgimento del suo ruolo di accertamento dei fatti, la corte d’appello di Torino ha ritenuto che il sig. Grande Stevens avesse contribuito alla preparazione e alla diffusione dei comunicati stampa del 24 agosto 2005 e che questi ultimi contenessero informazioni false o fuorvianti.
79. Pertanto, la Corte non può concludere che il sig. Grande Stevens sia stato sanzionato per un’azione che «non costituiva reato secondo il diritto nazionale».
80. Ne consegue che il motivo di ricorso relativo all’articolo 7 della Convenzione è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
81. In compenso, laddove il sig. Grande Stevens invoca l’articolo 6 § 3 a) e c) della Convenzione, lamentando un presunto mutamento surrettizio dell’accusa formulata contro di lui, la Corte ritiene che questo motivo di ricorso sia strettamente legato a quello sollevato da tutti i ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione a proposito dell’equità del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 187ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.
82. Allo stato attuale, la Corte non ritiene di essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte del ricorso del sig. Grande Stevens al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.
D. Motivo di ricorso del sig. Grande Stevens relativo all’articolo 10 della Convenzione
83. Il sig. Grande Stevens lamenta una violazione del suo diritto alla libertà di espressione. Denuncia di essere stato punito per avere espresso liberamente un parere che le società ricorrenti gli avevano richiesto nella sua qualità di avvocato esperto nel settore del diritto interessato.
84. Egli invoca l’articolo 10 della Convenzione, così redatto:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»
85. La Corte osserva che il sig. Grande Stevens non è stato condannato per avere espresso un parere legale, bensì per avere contribuito alla diffusione di un comunicato stampa che, secondo i giudici interni, conteneva informazioni false o fuorvianti.
86. Pertanto, la Corte non può rilevare alcuna apparenza di violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
87. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
E. Motivo di ricorso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1
88. I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto al rispetto dei beni, sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.
89. La disposizione recita:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»
90. I ricorrenti ritengono che, per i motivi esposti sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione, le sanzioni loro comminate non rispondessero all’esigenza di «legalità» posta dall’articolo 1 sopra citato. Inoltre, esse non hanno rispettato il «giusto equilibrio» che deve essere mantenuto in materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tenuto conto in particolare del fatto che, secondo le istruzioni impartite dalla CONSOB stessa, non vi era un obbligo di informare il pubblico in merito ad ipotetici accordi non ancora perfezionati.
91. Allo stato attuale, la Corte non ritiene di essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte dei ricorsi al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.
F. Motivo di ricorso relativo all’articolo 4 del Protocollo n. 7
92. I ricorrenti ritengono di essere vittime di una violazione del principio ne bis in idem, sancito dall’articolo 4 del Protocollo n. 7.
93. La disposizione recita:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.»
94. I ricorrenti ritengono di essere stati sottoposti ad azioni penali per gli stessi fatti già sanzionati dalla CONSOB nel suo provvedimento del 9 febbraio 2007, divenuto definitivo il 30 settembre 2009.
95. Allo stato attuale, la Corte non ritiene di essere in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte dei ricorsi al governo convenuto conformemente all’articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di riunire i ricorsi;
Rinvia l’esame dei motivi di ricorso dei ricorrenti relativi all’articolo 6 della Convenzione, nonché degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 4 del Protocollo n. 7;
Dichiara i ricorsi irricevibili per il resto.
Françoise Elens-PassosDanutė Jočienė
Cancelliere aggiuntoPresidente
ALLEGATO
N.
Ricorso N.
Proposto il
Ricorrente
Data di nascita
Luogo di residenza
Rappresentato da
18640/10
27/03/2010
Franzo GRANDE STEVENS
13/09/1928
Torino
Aldo BOZZI, avvocato in Milano, Giuseppe BOZZI, avvocato in Roma, e Natalino IRTI, avvocato in Milano
18647/10
27/03/2010
Gianluigi GABETTI
29/08/1924
Torino
Aldo BOZZI,
avvocato in Milano, e Giuseppe BOZZI, avvocato in Roma
18663/10
27/03/2010
Virgilio MARRONE
02/08/1946
Torino
Aldo BOZZI, avvocato in Milano, e Giuseppe BOZZI, avvocato in Roma
18668/10
27/03/2010
EXOR S.P.A.
Società anonima
con sede a Torino
Aldo BOZZI,
avvocato in Milano, e Giuseppe BOZZI, avvocato in Roma
18698/10
27/03/2010
GIOVANNI AGNELLI & C. s.a.p.a.
Società in accomandita per azioni con sede a Torino
Aldo BOZZI,
avvocato in Milano, e Giuseppe BOZZI, avvocato in Roma
[1] L’importo di questa sanzione è stato quintuplicato dall’articolo 39 punto 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, entrata in vigore dopo la diffusione dei comunicati stampa incriminati.
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