© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Daniela Riga, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 53852/11
Nasib HALIMI
contro Austria e Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita il 18 giugno 2013 in una Camera composta da:
Isabelle Berro-Lefèvre, presidente,
Elisabeth Steiner,
Guido Raimondi,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 26 agosto 2011,
Vista la misura provvisoria indicata al Governo convenuto ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte,
Viste le osservazioni proposte dal Governo austriaco, i commenti presentati dal Governo italiano e le osservazioni presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
IN FATTO
1. Il ricorrente, sig. Nasib Halimi, è un cittadino afgano, nato nel 1994, attualmente residente a Vienna. E’ rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. N. Lorenz, del foro di Vienna.
2. Il Governo austriaco («il Governo») è rappresentato dal suo agente, H. Tichy, ambasciatore, capo del dipartimento di diritto internazionale presso il ministero federale degli affari europei e internazionali.
A. Le circostanze del caso di specie
3. I fatti della causa esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.
1. La prima procedura di asilo in Austria
4. Il ricorrente presentò la sua prima domanda di asilo in Austria il 20 settembre 2010. Dichiarò allora di avere 17 anni e di aver lasciato l’Afghanistan due anni e mezzo prima. Dopo aver trascorso 2 anni in Turchia, era infine partito per l’Italia con l’aiuto di alcuni trafficanti. Insieme ad altre persone si era nascosto in un camion frigorifero che venne fermato e perquisito a Tarvisio, in Italia. Lì, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, dei funzionari di polizia lo condussero a una stazione di polizia, lo interrogarono senza un interprete e lo tennero senza cibo né acqua per ventiquattro ore. Lo rilasciarono dopo avergli consegnato un foglio di via del quale il ricorrente si era disfatto. Prese quindi un treno per Roma, dormì in una stazione ferroviaria, ricevette cibo da una comunità religiosa e infine, dopo cinque giorni in Italia, partì per l’Austria. Dichiarò di aver lasciato l’Afghanistan perché i Talebani erano andati nel suo villaggio e avevano chiesto al padre di collaborare con loro, cosa che egli si era rifiutato di fare. Di conseguenza i Talebani avevano rapito il padre e il fratello del ricorrente e quest’ultimo aveva avuto paura di subire la stessa sorte se fosse rimasto in Afghanistan.
5. Per quanto riguarda la sua età, il ricorrente dichiarò di essere nato il 5 dicembre 1372 secondo il calendario afghano. Affermò che in Turchia gli avevano suggerito di dire di essere nato il 24 febbraio 1993, mentre secondo la conversione della sua data di nascita nel calendario gregoriano sarebbe nato il 24 febbraio 1994. Il ricorrente affermò di avere un certificato di nascita che dimostrava che aveva 17 anni, ma che tuttavia non era completamente certo della sua data di nascita.
6. Quando gli venne chiesto se avesse presentato una domanda di asilo in Italia, il ricorrente rispose di non averlo fatto, asserendo di voler presentare la sua domanda di asilo in Austria e non in Italia.
7. Il 21 febbraio 2011 L’Ufficio Federale per l’Asilo (Bundesasylamt) respinse la domanda di asilo del ricorrente ai sensi dell’articolo 5 della Legge sull’Asilo del 2005 e dichiarò che era l’Italia il paese competente per i procedimenti di asilo in virtù dell’articolo 10 § 1 in combinato disposto con l’articolo 18 § 7 del Regolamento del Consiglio Europeo n. 343/2003/EC (di seguito, «il Regolamento di Dublino»). Dispose, inoltre, il trasferimento del ricorrente in Italia. Affermò che all’esito di una visita medica era stato accertato che il ricorrente aveva almeno 19 anni. Con riferimento a un certo numero di rapporti sul paese relativi alle procedure di asilo in Italia, l’Ufficio Federale per l’Asilo costatò che le domande di asilo potevano essere presentate in Italia in qualsiasi stazione di polizia o presso le Questure, personalmente da un richiedente asilo. Le autorità italiane avrebbero esaminato in primo luogo la questione della applicabilità del Regolamento di Dublino e avrebbero quindi inoltrato la domanda a una delle dieci Commissioni territoriali per il successivo esame. Per quanto riguarda i mezzi di sostentamento in Italia, l’Ufficio Federale per l’Asilo fece riferimento alla legislazione relativa alla dotazione ai richiedenti asilo di alloggio o di sostegno finanziario e accesso a cure mediche ai sensi delle rilevanti direttive della Unione Europea. Inoltre affermò che era stata riportata l’esistenza di problemi nei centri per gli immigrati del sud del paese, dovuti ai rifugiati che arrivavano per mare. A seguito di una richiesta della autorità, l’Ambasciata austriaca a Roma spiegò nel febbraio 2011 che ogni richiedente asilo poteva fare richiesta di un interprete per le sue audizioni ma che l’interprete andava chiesto specificatamente, che era a volte difficile ottenerlo e che spesso dipendeva dalla buona volontà dei funzionari che trattavano il caso. Per quanto concerne il foglio di via, l’ambasciata spiegò che un immigrante illegale riceve un foglio di via per lasciare il paese entro quindici giorni. Nel caso in cui non lasci il paese, la sua presenza illegale diventa un atto penale che può portarlo alla detenzione. Può accadere che il foglio di via sia consegnato allo straniero in una lingua che non capisce, cosicché, senza consapevolezza né dolo, la sua presenza in Italia diventa illegale ed è dunque sanzionata penalmente.
8. Il ricorrente presentò appello contro la decisione.
9. Il 21 marzo 2011 la Corte per l’Asilo (Asylgerichtshof) rigettò l’appello del ricorrente in quanto infondato. Riferendosi ai rapporti sul paese relativi all’Italia, ritenne che non esistesse realmente il rischio sistematico che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti a causa della mancanza di accesso alle procedure di asilo, dei respingimenti, o della mancanza di mezzi di sostentamento al momento del suo ritorno in Italia. Inoltre ritenne che la storia del ricorrente sulla sua permanenza in Italia fosse contraddittoria e poco credibile. Con riferimento al principio di effettività del diritto comunitario, concluse che il ricorrente non avesse pertanto comprovato la sua denuncia di correre realmente un rischio ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione in modo sufficiente per poter invocare la clausola della sovranità ai sensi del Regolamento di Dublino. Inoltre ogni possibile critica riguardo le condizioni dei rifugiati che arrivano per mare nel sud dell’Italia, non avrebbe riguardato il ricorrente in quanto rimpatriato dal nord dell’Italia, ai sensi del Regolamento.
10. Il 7 aprile 2011 il ricorrente venne trasferito in Italia.
2. La seconda procedura di asilo in Austria e l’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte
11. Il ricorrente tornò in Austria dopo dodici giorni e successivamente presentò una domanda di asilo in Austria il 19 aprile 2011. Nella sua prima audizione presso la stazione di polizia di Baden, il ricorrente affermò che le condizioni dei richiedenti asilo in Italia erano inumane e che la polizia italiana lo aveva trattato in modo brutale. Nelle dichiarazioni successive affermò di essere stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Roma non appena rimpatriato e di aver ricevuto la notifica di un foglio di via. Ancora una volta non vi era un interprete disponibile. Il ricorrente e altri stranieri avevano dormito alla stazione ferroviaria di Roma Ostiense ed erano stati svegliati alle 6,00 della mattina dalla polizia, in alcuni casi in modo violento. Quando aveva cercato di entrare in un campo per rifugiati ufficiale a Roma era stato inseguito dalla polizia. Aveva ricevuto del cibo da una comunità religiosa una volta al giorno, ma tale comunità non distribuiva cibo durante i fine settimana. Il ricorrente affermò inoltre di aver avuto problemi allo stomaco e ai reni, ma di non aver potuto accedere ad alcuna cura medica.
12. Quando gli venne chiesto se avesse presentato una domanda di asilo in Italia, il ricorrente rispose di non averlo fatto.
13. Il 4 gennaio 2012 il ricorrente venne sentito dall’Ufficio Federale per l’Asilo alla presenza del suo rappresentante legale. Rispetto alle sue condizioni di salute egli dichiarò di soffrire di un disturbo post traumatico da stress e chiese di essere sottoposto a un ulteriore esame psichiatrico. Secondo quanto risulta dai verbali, il ricorrente interruppe l’audizione, dichiarando di non poter proseguire a causa di un acuto mal di testa. Un certo numero di rapporti sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia vennero consegnati al suo rappresentante, al quale fu concesso un limite di tempo di due settimane per presentare una memoria. Il ricorrente venne sottoposto ad arresto ai fini della sua espulsione.
14. Il 6 gennaio 2012 la Corte applicò una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39, richiedendo al Governo austriaco di sospendere il trasferimento del ricorrente in Italia fino ad ulteriore avviso. Di conseguenza il trasferimento del ricorrente a Milano, previsto per il 19 gennaio 2012, venne annullato.
15. Le successive procedure di asilo del ricorrente in Austria sono ancora pendenti in primo grado.
3. Informazioni sanitarie
16. Un certificato medico della clinica gratuita Amber-Med di Vienna del 17 agosto 2011 affermava che il ricorrente soffriva di gastrite e dolori nella parte inferiore della schiena e raccomandava ulteriori esami.
17. In una lettera del 29 dicembre 2011 uno psicologo del centro Hemayat per il sostegno ai pazienti affetti da trauma affermava, dopo una riunione diagnostica durata un’ora, che il ricorrente soffriva di una reazione da stress acuta che aveva la sua origine in un disturbo post traumatico da stress e suggeriva che vi fosse un latente rischio di suicidio che poteva acutizzarsi molto rapidamente. Il ricorrente soffriva inoltre di un disturbo con dolore somatico. Venivano raccomandati con urgenza un ambiente stabile, indagini diagnostiche sul disturbo da dolore e una psicoterapia di lungo termine.
18. Nel corso del procedimento, il rappresentante del ricorrente ha fornito un aggiornamento tramite una lettera informativa dal centro Heymat del 23 maggio 2012, nella quale si dichiarava che il ricorrente faceva regolari sedute di psicoterapia dall’11 gennaio 2012 e che nel corso della stessa si era stabilita una relazione terapeutica stabile. Non vi erano cambiamenti di diagnosi. La lettera raccomandava che il ricorrente vivesse in un ambiente sociale stabile e che continuasse la terapia che aveva dato risultati incoraggianti al fine di evitare un peggioramento dei suoi sintomi attuali.
19. E’ stata anche presentata una perizia del giugno 2012 redatta da uno psichiatra di Vienna dopo una visita del 26 giugno 2012. Tale perizia certificava che il disturbo post traumatico da stress era degenerato in un episodio depressivo con un cambiamento della personalità dovuto allo stress estremo. Il ricorrente era pertanto un adolescente colpito da traumi multipli e il perito lo classificava come un paziente gravemente compromesso a livello psicologico. Raccomandava con urgenza un ambiente di vita protetto e di continuare la psicoterapia per stabilizzare lo stato mentale del ricorrente. Il suo trasferimento avrebbe portato a nuovi traumi e poteva presentare l’acutizzarsi del rischio di suicidio.
20. Il Governo austriaco ha fornito una perizia psicologica senza data, presentata all’Ufficio Federale per l’Asilo nel giugno 2012. In essa si certificava che il ricorrente soffriva di un lieve disturbo dell’adattamento al limite del disturbo da stress ma senza carattere clinico. Non vi erano indicazioni di un’acuta tendenza al suicidio né sintomi di grave disturbo post traumatico da stress.
B. Il diritto e la prassi rilevanti europei, austriaci e italiani
21. Il diritto, gli strumenti, i principi e la prassi europei e italiani sono stati recentemente sintetizzati in modo esaustivo in Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia (dec.), n. 27725/10, §§ 25-28 e 33-50, 2 aprile 2013. Solo le informazioni di particolare rilevanza sono ripetute di seguito.
1. Il Regolamento del Consiglio (EC) N 343/2003 (il Regolamento di Dublino)
22. Ai sensi del Regolamento, gli Stati membri devono determinare, sulla base di una gerarchia di criteri oggettivi (articoli da 5 a 14) quale Stato membro è competente per l’esame della domanda di asilo presentata sul suo territorio. Lo scopo è quello di evitare la presentazione di più domande e di garantire che ogni caso di richiedente asilo sia esaminato da un solo Stato membro.
23. Laddove è stabilito che un richiedente asilo ha illegalmente varcato la frontiera di uno Stato membro, in provenienza da un paese terzo, lo Stato Membro in cui è entrato in questo modo è competente per l’esame della domanda di asilo (articolo 10 § 1). Questa responsabilità cessa dodici mesi dopo la data dell’attraversamento clandestino della frontiera.
24. Laddove i criteri del regolamento indicano che un altro Stato membro è competente, a tale Stato è richiesto di prendere in carico il richiedente asilo e di esaminare la domanda di asilo (articolo 17).
25. Come deroga dalla regola generale, in virtù della così detta clausola di «sovranità», ogni Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel Regolamento (articolo 3 § 2). In tale ipotesi lo Stato interessato diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza.
2. La Legge sull’asilo austriaca
26. L’articolo 5 della Legge sull’Asilo del 2005 (Asylgesetz) prevede che una domanda di asilo debba essere respinta in quanto inammissibile se, ai sensi delle disposizioni del trattato o in virtù del Regolamento di Dublino, un altro Stato è competente per l’esame della domanda di asilo. Emettendo una decisione che respinge la domanda, le autorità devono specificare quale Stato è competente in merito.
27. L’articolo 12 stabilisce – fatti salvi i casi previsti dall’articolo 12a – protezione de facto contro l’espulsione (faktischer Abschiebeschutz) per gli stranieri che hanno presentato una domanda di asilo. Tuttavia, l’articolo 12a prevede che una persona la cui domanda di asilo sia stata respinta a causa di una mancanza di competenza ai sensi del Regolamento di Dublino (articolo 5 della Legge sull’Asilo) non abbia diritto a tale protezione de facto contro l’espulsione nel caso presenti una seconda domanda di asilo.
28. I richiedenti asilo possono proporre appello presso la Corte per l’Asilo contro le decisioni di rigetto della loro domanda rese dall’Ufficio Federale per l’Asilo, in qualità di autorità di primo grado per l’asilo, entro una settimana dalla decisione (si veda articolo 22(12)). Tuttavia, l’articolo 36(1) prevede che tale appello non abbia effetti sospensivi. L’articolo 37 permette alla Corte per l’Asilo di concedere un effetto sospensivo a tale appello – o a un appello contro un ordine di espulsione emesso congiuntamente al rigetto di una domanda di asilo – entro una settimana se vi è motivo di credere che l’espulsione di una persona possa dare origine a: (i) un reale rischio di violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione o del Protocollo 6 o del Protocollo 13 alla Convenzione; o (ii) una seria minaccia alla sua vita o alla sua persona come conseguenza di violenza arbitraria in relazione a un conflitto internazionale o interno nel quale il ricorrente è un civile. Avverso le decisioni rese dalla Corte per l’Asilo, i richiedenti possono presentare un ricorso presso la Corte Costituzionale deducendo una violazione di un diritto di garanzia costituzionale (articolo 144 a della Costituzione Federale). Tale ricorso non ha un effetto sospensivo automatico; tuttavia tale effetto sospensivo può essere concesso dalla Corte Costituzionale in seguito a richiesta presentata dal richiedente.
3. Procedimento di asilo in Italia
29. Si fa riferimento a una esaustiva descrizione delle procedure di asilo italiane e del diritto interno in Mohammed Hussein, sopra citata, §§ 33-41.
30. In particolare, i paragrafi da 33 a 36 recitano quanto segue:
«33. La domanda di asilo in Italia deve essere presentata alla polizia di frontiera oppure, se si è già in Italia, all’ufficio immigrazione della questura. Una volta presentata domanda di asilo, il richiedente è ammesso nel territorio italiano, ha accesso alla procedura di asilo ed è autorizzato a rimanere in Italia in attesa che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale adotti una decisione in ordine alla sua domanda di asilo.
34. Nel caso di richiedenti asilo sprovvisti di un visto di entrata valido, la polizia procede a un fotosegnalamento, avvalendosi – se necessario – dell’assistenza di un interprete. Questa procedura comprende l’acquisizione di foto formato tessera e il rilevamento delle impronte digitali. Le impronte digitali sono confrontate con quelle contenute nella banca dati EURODAC e in quella nazionale AFIS (sistema automatico di identificazione delle impronte digitali). Al termine di questa procedura, al richiedente è rilasciata una ricevuta di prima registrazione (cedolino), sulla quale sono indicati i futuri appuntamenti, in particolare quello per la registrazione ufficiale della domanda.
35. La domanda di asilo ufficiale è formulata per iscritto. Sulla base di un’intervista, compiuta in una lingua che il richiedente è in grado di comprendere, la polizia compila il modello C/3 per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, in cui sono contenute domande da rivolgere al richiedente sui suoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, nome e cognome dei genitori, del coniuge, dei figli e loro luogo di permanenza), sui particolari del suo viaggio verso l’Italia e sui motivi che lo hanno indotto a fuggire dal suo paese di origine e a richiedere asilo in Italia. Al richiedente viene chiesto di fornire una memoria scritta, da allegare al modello, contenente un resoconto della sua storia e redatta nella sua lingua madre. La polizia trattiene il modello originale e rilascia al richiedente una copia dello stesso.
36. Il richiedente è quindi invitato, mediante notifica scritta da parte della polizia, all’audizione davanti alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Durante l’audizione, il richiedente è assistito da un interprete».
31. Il «Rapporto Nazionale sul Regolamento Dublino II» relativo all’Italia del dicembre 2012 afferma, oltre alle sopra citate informazioni e per quanto riguarda l’accesso alle procedure per i rimpatriati Dublino (pagine 18 e 19 del rapporto):
“Al suo arrivo nei maggiori aeroporti, il richiedente trova ONG/associazioni che possono aiutarlo a trovare un centro di accoglienza e fornirgli tutte le informazioni sulla procedura di asilo. All’aeroporto, la polizia di frontiera procede al fotosegnalamento e verifica l’identità della persona sul database EURODAC. Dopo aver espletato tali procedure, il ricorrente riceve una lettera (chiamata «verbale di invito») che lo invita a recarsi alla Questura competente per continuare la procedura di asilo. Il richiedente asilo deve essere indirizzato all’ufficio della Questura dove sono state rilevate le impronte digitali e dove è stato effettuato il fotosegnalamento o all’ufficio dove ha presentato la domanda di asilo o dove sono custoditi i documenti relativi alla sua causa. La legge non prevede alcun aiuto per raggiungere la Questura competente. In pratica le ONG che lavorano nei posti di frontiera possono fornire il biglietto del treno per tale destinazione sulla base di uno specifico accordo con la competente Prefettura. Tuttavia, tale aiuto non è sempre garantito e spesso accade che la ONG non disponga di informazioni sul reale arrivo dei richiedenti asilo né sappia se riusciranno a trovare un alloggio in quel luogo.
Una volta che la persona si trova negli uffici della Questura si può trovare di fronte a diverse situazioni a seconda del fatto che abbia presentato o meno domanda di asilo quando è stata in Italia precedentemente.
Se la persona non ha mai presentato richiesta di protezione internazionale in precedenza, può chiedere protezione in questo momento e ha gli stessi diritti degli altri richiedenti asilo...»
32. Sia l’UNHCR nelle sue «raccomandazioni sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia» del luglio 2012 (pagina 7) che il Consiglio per i rifugiati svizzero e la ONG norvegese Juss-Buss nel loro rapporto «Procedure di asilo e condizioni di accoglienza in Italia” del maggio 2011 (pagina 10), riferiscono episodi nei quali i richiedenti asilo hanno avuto difficoltà a presentare un domanda ufficiale di asilo presso la Questura, o anche solo a ottenere un appuntamento presso la Questura per vari mesi dopo il loro arrivo in Italia. Durante tale periodo di tempo, per di più, i richiedenti asilo non hanno avuto accesso a alloggio né a mezzi di sostentamento.
4. Condizioni di accoglienza in Italia
33. Anche il progetto di accoglienza e le condizioni di accoglienza in Italia sono esposte sinteticamente in Mohammed Hussein, sopra citata, §§ 42-50.
34. In particolare, rispetto ai richiedenti asilo vulnerabili si osserva che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 140/2005 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2003/9/EC del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, i richiedenti asilo in Italia hanno diritto a delle strutture di accoglienza. A norma dell’articolo 8 del citato decreto, devono essere adottate misure di accoglienza in base alle specifiche esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il diritto interno italiano prevede garanzie particolari per le persone vulnerabili, inclusa la riserva di una percentuale di posti presso il progetto di accoglienza dello SPRAR (ibid., § 42). Le autorità italiane hanno specificato nei loro commenti al rapporto del Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti dell’uomo pubblicato il 18 settembre 2012 che il sistema di accoglienza nei centri CARA, che accolgono i richiedenti asilo, prevedeva che venissero forniti una varietà di servizi ai migranti, compresi, tra le altre cose, il sostegno socio-psicologico, con particolare attenzione alle persone appartenenti alle categorie vulnerabili e consulenze sanitarie con personale medico. Tali condizioni di accoglienza sono garantite anche ai rimpatriati Dublino. Questi ultimi ricevono una forma di accoglienza preliminare all’arrivo, quando sono attivati i servizi disponibili nei maggiori aeroporti; successivamente questi richiedenti asilo sono ospitati nei centri di accoglienza governativi. Qualora il paese che esegue il trasferimento segnali l’esistenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente asilo, presso i centri devono essere adottate le opportune misure sanitarie al fine di garantire un’accoglienza adeguata. Particolare attenzione è dedicata ai migranti con traumi fisici o psicologici nonché alle vittime di tortura, che sono affidati alle strutture sanitarie dei centri di accoglienza o a quelle territoriali, affinché ricevano un trattamento e un sostegno adeguato e professionale (ibid., § 45).
35. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, i commenti dell’Italia evidenziano quanto segue (ibid.).
«In Italia, i cittadini stranieri, anche se non in regola con le norme in materia di soggiorno, hanno diritto alle cure ordinarie e/o urgenti presso il servizio sanitario nazionale.
Nei centri governativi per migranti, la salute psico-fisica degli ospiti è ritenuta un diritto inalienabile dell’individuo garantito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, e da sempre occupa una posizione preminente nell’organizzazione del sistema normativo e gestionale dei centri.
Più specificamente, l’assistenza sanitaria garantita nei centri per migranti deve assicurare agli ospiti quanto segue:
a)visita di ingresso e primo soccorso medico presso un ambulatorio medico allestito all’interno della struttura con personale medico e paramedico, i cui turni sono organizzati in base al rapporto ospiti/personale come indicato nelle tabelle del capitolato d’appalto;
b)in caso di necessità, possibilità di trasferimento degli ospiti in ospedali esterni al centro, conformemente all’art. 35 del Decreto Legislativo 286/98, in base al quale i migranti ospitati presso i centri CARA possono usufruire di prestazioni presso il servizio sanitario nazionale esibendo il proprio tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato dall’Unità Sanitaria Locale, con cui possono godere di trattamenti ambulatoriali o ospedalieri, se urgenti o indispensabili in presenza di pericolo per la vita;
c)somministrazione di farmaci e dispositivi medici di primo soccorso ovvero di terapia medica ordinaria, inclusi quelli utilizzati per disturbi generici di natura psicologica;
d)redazione di una cartella clinica personale, una copia della quale deve essere consegnata all’ospite. A tal riguardo giova ricordare che i medici, durante la visita degli ospiti al loro ingresso, sono tenuti a valutare anche la situazione psico-sociale di questi ultimi, oltre alla presenza di fattori di vulnerabilità (gravi disturbi psichici e psicologici, inclusi quelli sopra citati, vittime di maltrattamenti/torture, dipendenza da sostanze, ecc.), al fine di prescrivere una possibile cura farmacologica o una consulenza psicologica.
Inoltre, viene precisato che, come previsto dal summenzionato articolo 35 del Decreto Legislativo n. 286/98 (Testo unico sull’immigrazione), i cittadini stranieri che si trovino sul territorio nazionale e che non siano in regola con le norme in materia di soggiorno, hanno in ogni caso diritto ad usufruire di assistenza medica sia presso presidi sanitari pubblici, sia presso ambulatori medici e/o ospedali (cure d’urgenza e ricoveri), in seguito a patologie o incidenti, nonché a beneficiare di programmi di prevenzione medica finalizzati a tutelare la salute pubblica individuale e collettiva.
Indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno, la legislazione italiana assicura tutela sociale e assistenza sanitaria alle donne in stato di gravidanza e alle madri e garantisce la tutela della salute psico-fisica dei minori (in base alla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989), eventuali interventi di prevenzione, diagnosi e cura di malattie infettive e la decontaminazione dei relativi centri di infezione.
Infine, gli stranieri non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno che si presentano presso strutture sanitarie pubbliche, non vengono denunciati alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Per quanto riguarda i servizi sociali, il principio derivante dall’art. 24 della Convenzione di Ginevra del 1951 – secondo cui lo status del rifugiato è equivalente a quello del cittadino dello Stato – è incorporato nella legislazione italiana anche sulla base dell’art. 27 del summenzionato Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, che stabilisce che i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto hanno accesso a tutti i servizi e benefici, inclusi quelli economici, assicurati dal sistema di assistenza sociale e sanitaria.
Inoltre, i progetti finanziati con risorse del FER, includono misure volte a facilitare l’accesso alla previdenza sociale, in particolare da parte di gruppi vulnerabili.»
36. E infine, in relazione all’accoglienza dei rimpatriati Dublino, il “Rapporto Nazionale sul Regolamento Dublino II” relativo all’Italia afferma, in particolare, (ibid., § 49) che:
«All’interno di questa più ampia categoria, è necessario fare un’ulteriore distinzione a seconda che la persona rimpatriata abbia già avuto accesso al sistema di accoglienza quando si trovava in Italia.
I rimpatriati (richiedenti protezione internazionale, beneficiari di protezione internazionale o titolari di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) che non abbiano avuto accesso alle strutture di accoglienza durante la loro permanenza in Italia, hanno ancora diritto di essere ammessi nei centri di accoglienza. Per mancanza di posti disponibili nelle strutture di accoglienza e per effetto della frammentazione del sistema di accoglienza, il periodo di tempo necessario per trovare nuova disponibilità nei centri è – nella maggior parte dei casi – eccessivamente lungo. Poiché non esiste alcuna prassi generale, non è possibile quantificare il tempo necessario per avere accesso ad un alloggio. Tuttavia, negli ultimi anni, sono stati creati sistemi di accoglienza temporanea per dare ospitalità a persone trasferite in Italia sulla base del Regolamento Dublino II. Si tratta però di una forma di accoglienza temporanea che si protrae fino alla definizione della situazione giuridica delle stesse, ovvero, nel caso in cui esse appartengano a categorie vulnerabili, fino a che non viene trovata una sistemazione alternativa.
L’accoglienza temporanea è stata istituita grazie a progetti dedicati, finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati. A Roma, ad esempio, attualmente sono attivi progetti che forniscono assistenza a 200 persone – all’interno di questa più ampia categoria, 60 posti sono destinati alle categorie vulnerabili.
Tuttavia, accade che i rimpatriati Dublino non vengano sistemati in alloggi e che quindi trovino forme alternative di sistemazione, come ad esempio gli insediamenti auto-organizzati...».
MOTIVI DI RICORSO
37. Rispetto all’Austria, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, che un rimpatrio in Italia in virtù del Regolamento di Dublino lo sottoporrebbe realmente a un rischio di maltrattamenti secondo quanto previsto da tale norma, in quanto in tale paese egli non avrebbe accesso ad alloggio, mezzi di sostentamento o cure mediche – circostanze che sarebbero aggravate dal suo precario stato di salute fisico e psicologico.
38. Anche rispetto all’Italia, il ricorrente lamenta di aver subito maltrattamenti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, in quanto non ha avuto accesso ad alloggio, mezzi di sostentamento o cure mediche mentre si trovava in tale paese nell’aprile 2011.
39. Il ricorrente lamenta infine, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione che la sua successiva procedura di asilo in Austria non ha avuto effetti sospensivi.
IN DIRITTO
40. Il ricorrente invoca gli articoli 3 e 13 della Convenzione, che recitano quanto segue:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»
e
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
A. Le osservazioni delle parti
1. Il Governo austriaco
41. Il Governo austriaco, in primo luogo, ha affermato che il ricorso era irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, visto che il ricorrente non aveva proposto ricorso presso la Corte Costituzionale avverso la decisione della Corte per l’Asilo del 21 marzo 2011.
42. Sul merito del ricorso, il Governo austriaco ha evidenziato che era stato programmato, durante il corso del procedimento di primo grado, di far visitare il ricorrente da uno psicologo, cosa che è avvenuta in data 30 maggio 2012. Il parere dello psicologo è stato ricevuto dall’autorità per l’asilo il 5 giugno 2012 e in essa si affermava che il ricorrente soffriva solamente di un lieve disturbo dell’adattamento al limite del disturbo da stress, ma senza carattere clinico (paragrafo 20 supra). Ha inoltre affermato che, secondo l’opinione del consulente medico fornita dall’Istituto Ludwig Boltzmann di Vienna, il ricorrente era un adulto e che, pertanto, non poteva essere considerato particolarmente vulnerabile in base alla sua età.
43. Per quanto riguarda la questione di stabilire se il ricorrente dovesse essere considerato vulnerabile per altri motivi, il Governo ha osservato che la Corte non ha sviluppato dei criteri generali per definire la «vulnerabilità» nella sua giurisprudenza e che il ricorrente avrebbe potuto sottoporre la questione del suo specifico livello di vulnerabilità alla Corte Costituzionale. In linea di massima, solo una questione di salute poteva renderlo vulnerabile ai fini del procedimento interessato. Inoltre, il racconto del ricorrente sulla sua permanenza in Italia non era preso in considerazione dalle autorità austriache in quanto esse avevano deciso di organizzare il suo secondo trasferimento a Milano e non a Roma, come era avvenuto in precedenza. Nel caso di specie, le autorità austriache per l’asilo potevano con sicurezza presumere che il ricorrente non sarebbe stato sottoposto a trattamento contrario all’articolo 3 in seguito al suo trasferimento in Italia, visto che avevano esaminato attentamente il sistema italiano per le procedure di asilo, le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo – in particolare nel caso dei rimpatriati Dublino – e i luoghi riservati alle persone vulnerabili presso i centri SPRAR.
2. Il Governo italiano
44. Il Governo italiano ha aggiunto ai dati disponibili il fatto che il ricorrente e quindici altri immigranti illegali sono stati trovati a Tarvisio dalla polizia di frontiera il 12 settembre 2010 all’interno di camion frigorifero proveniente dalla Grecia. Il ricorrente era stato quindi portato alla Questura di Udine, dove era stato fotografato e dove erano state rilevate le sue impronte digitali ed era stato registrato come un «ingresso illegale». Il giorno successivo il Prefetto di Udine aveva emesso una decisione di espulsione nei suoi confronti per ingresso illegale nel territorio e il Questore di Udine aveva emesso un foglio di via per lasciare l’Italia entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Il 14 dicembre 2010 il ricorrente e altri quindici cittadini afghani erano stati condannati in absentia per ingresso illegale sul territorio dello stato.
45. Il 10 novembre 2010 le autorità austriache hanno chiesto all’Italia di accettare la competenza ai sensi degli articoli 10 § 1 e 17 § 2 del Regolamento di Dublino, cosa che effettivamente l’Italia ha fatto il 10 dicembre 2010 non presentandosi diverse opzioni. Il 12 maggio 2011 l’Italia ha accettato nuovamente la competenza rispetto alla causa del ricorrente ai sensi dell’articolo 10 § 1 del Regolamento di Dublino; tuttavia, il trasferimento non è avvenuto.
46. Il Governo italiano ha sottolineato che il ricorrente non ha mai presentato una domanda di asilo in Italia e non è mai stato registrato come un «richiedente asilo» in Italia. Tuttavia, egli avrebbe potuto presentare una domanda di asilo al suo arrivo in Italia presso la stazione della polizia di frontiera. Il diritto interno prevede espressamente un servizio di accoglienza alla frontiera per gli arrivi in Italia al fine di fornire informazione e assistenza agli stranieri che vogliono presentare una domanda di asilo. Quando una domanda di asilo viene presentata, il richiedente asilo ha il diritto di rimanere legalmente sul territorio nazionale fino a quando la relativa procedura sia conclusa, ottenendo in questo modo lo status temporaneo di richiedente asilo.
47. Il Governo italiano ha ulteriormente specificato che il ricorrente non ha mai trascorso un periodo in un centro di identificazione o di accoglienza. Inoltre, secondo la documentazione presentata dal Governo austriaco il ricorrente aveva superato i diciotto anni e pertanto non era più minorenne. L’accesso alle cure mediche è previsto dalla Costituzione italiana – in particolare dall’articolo 32 della Carta Costituzionale – ed è concesso a tutti coloro che si trovano sul territorio italiano. La prassi attuale è che la unità italiana Dublino richieda al paese di invio di trasmettere sollecitamente tutti i certificati medici relativi ai richiedenti asili che siano stati rimpatriati in Italia, al fine dell’adozione di tutte le misure sanitarie necessarie. Nel caso di specie, le autorità austriache non avevano ancora informato l’unità italiana Dublino dei problemi di salute del ricorrente.
48. Dopo essere stato rimpatriato in Italia e dopo aver presentato la sua domanda di asilo, il ricorrente sarebbe entrato in un progetto di asilo sovvenzionato dal programma annuale 2011-2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati, e gli sarebbe stato trovato un alloggio sulla base dei certificati medici forniti dalle autorità austriache. Tali progetti erano operativi all’interno dei terminal di transito degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bari in modo particolare per l’accoglienza, l’assistenza, il sostegno e l’orientamento a coloro che appartengono a gruppi normali o vulnerabili che siano stati trasferiti in Italia ai sensi del Regolamento di Dublino.
3. Il ricorrente
49. In primo luogo, e per quanto riguarda la contestazione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, il ricorrente afferma che la sua successiva domanda di asilo era basata sulle negative esperienze che aveva avuto mentre si trovava in Italia nell’aprile 2011. Tuttavia, quelle successive procedure di asilo non avevano un effetto sospensivo ed egli non aveva altri rimedi efficaci disponibili per fermare il nuovo trasferimento in Italia. Pertanto, egli non aveva rimedi efficaci da esaurire.
50. Il ricorrente ha inoltre osservato che, se il Governo austriaco ha sottolineato che lo avrebbe – e successivamente lo ha – sottoposto a una visita psicologica nella procedura in corso per stabilire il suo stato di salute mentale, invero il trasferimento era stato inizialmente previsto per gennaio 2012 – vale a dire molto prima che alcuna visita venisse effettuata – e annullato solo in virtù della misura provvisoria applicata dalla Corte. Tuttavia, il Governo disponeva di lettere di diagnosi e di certificati di terapia di strutture private che attestavano che il ricorrente era affetto da disturbi psicologici. Il ricorrente continua affermando che, anche se il Governo austriaco aveva assicurato che lo avrebbe trasferito a Milano e non a Roma, ciò non era sufficiente per bilanciare il rischio di condizioni di accoglienza inaccettabili; che le autorità austriache, inoltre, non avevano ottenuto alcuna garanzia dalle autorità italiane per quanto riguarda accordi di accoglienza adeguati e che essi avevano applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea derivante dalla causa n. C-411/10.
51. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo italiano, il ricorrente evidenzia che, dai commenti rilevanti, le autorità italiane non sembrano essere state al corrente del suo trasferimento in Italia nell’aprile 2011. Ha inoltre affermato che la sua esperienza in Italia contraddiceva le dichiarazioni del Governo italiano sul fatto che i richiedenti asilo potevano ottenere informazione e presentare domanda di asilo. Infatti, il ricorrente non aveva avuto l’opportunità di presentare una domanda di asilo, e gli era stato semplicemente chiesto di lasciare il paese. Non aveva visto alcuna struttura di orientamento all’aeroporto e non aveva avuto accesso a un interprete. La polizia italiana si era riferita al decreto di espulsione originale che era stato dato al ricorrente nel 2010 e il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna informazione su come una domanda di asilo avrebbe influito sul decreto di espulsione.
52. Il ricorrente ha anche osservato che, nella pratica, vi erano gravi carenze strutturali e sistemiche in materia di accesso alle cure mediche in Italia e ha citato a lungo la giurisprudenza di vari tribunali amministrativi tedeschi (come il Tribunale Amministrativo di Francoforte sul Meno, il Tribunale Amministrativo di Stoccarda e il Tribunale Amministrativo di Düsseldorf) che nel 2012 avevano stabilito con le loro decisioni che i richiedenti non potevano avere adeguato accesso ai procedimenti di asilo in Italia, che i richiedenti rimpatriati in Italia dovevano affrontare la mancanza di un alloggio e di mezzi di sussistenza e cibo e che le condizioni dei rimpatriati Dublino in Italia non erano adeguate agli standard europei. Ritiene che sarebbe a ulteriore rischio di mancanza di alloggio a causa della mancanza di posti presso i centri CARA e SPRAR di cui si parla diffusamente. Inoltre, aveva sentito dire che non vi fossero abbastanza posti disponibili neanche per richiedenti asilo vulnerabili e con malattie mentali e che le possibilità per i rimpatriati Dublino di ottenere uno di questi posti speciali fossero pari a zero.
53. Infine, il ricorrente ha osservato che la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia relativa alla Direttiva del Consiglio 2005/85/EC del 1 dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, alla Direttiva del Consiglio2003/9/EC del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, della Direttiva del Consiglio 2004/83/EC del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e del Regolamento del Consiglio 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (2012/2189, 24 ottobre 2012).
B. Valutazione della Corte
1. Principi generali
54. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli Stati Contraenti hanno il diritto, in principio di consolidato diritto internazionale e in osservanza delle obbligazioni dei trattati, compresa la Convenzione, di controllare l’ingresso, la residenza e l’espulsione degli stranieri (si vedano, tra le altre fonti, Abdelaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 67, Serie A n. 94, e Boujlifa c. Francia, 21 ottobre 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI). La Corte osserva, inoltre, che il diritto all’asilo politico non è contemplato dalla Convenzione né dai suoi Protocolli (si vedano Vilvarajah e altri c. Regno Unito, 30 ottobre 1991, § 102, Serie A n. 215, e Ahmed c. Austria, 17 dicembre 1996, § 38, Reports 1996-VI).
55. Tuttavia, l’espulsione, l’estradizione o ogni altra misura di trasferimento di uno straniero può sollevare una questione ai sensi dell’articolo 3, e quindi implicare la responsabilità dello Stato Contraente ai sensi della Convenzione, laddove siano addotti motivi sostanziali per ritenere che la persona in questione, se trasferita, potrebbe affrontare realmente il rischio di essere sottoposta a trattamento contrario all’articolo 3 nel paese ricevente. In tali circostanze, l’articolo 3 implica un obbligo a non trasferire l’individuo in quel paese (si vedano Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, §§ 90-91, Serie A n. 161; Vilvarajah e altri, sopra citata, § 103; Ahmed, sopra citata, § 39; H.L.R. c. Francia, 29 aprile 1997, § 34, Reports 1997-III; Jabari c. Turchia, n. 40035/98, § 38, CEDU 2000‑VIII; Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, § 135, 11 gennaio 2007; e Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, § 114, CEDU 2012).
56. Per stabilire se sussistano motivi sostanziali per ritenere che il ricorrente corra realmente tale rischio è inevitabile e necessario che la Corte valuti le condizioni nel paese ricevente rispetto agli standard di cui all’articolo 3 della Convenzione (si veda Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, § 67, CEDU 2005‑I). Tali standard implicano che il maltrattamento che il ricorrente asserisce di dover affrontare nel caso venisse rimpatriato deve raggiungere un livello minimo di gravità se deve rientrare negli scopi dell’articolo 3. Tale valutazione è relativa, dipendendo da tutte le circostanze della causa (si veda Hilal c. Regno Unito, n. 45276/99, § 60, CEDU 2001‑II). La Corte ribadisce che in linea di principio è il ricorrente a dover dimostrare adeguatamente che vi sono motivi sostanziali per ritenere che, se la misura contro la quale si ricorre dovesse essere applicata, egli sarebbe esposto realmente al rischio di subire un trattamento contrario all’articolo 3 (si veda N. c. Finlandia, n. 38885/02, § 167, 26 luglio 2005).
57. Al fine di stabilire se vi sia realmente un rischio di maltrattamento nel caso di specie, la Corte deve esaminare le conseguenze prevedibili del trasferimento del ricorrente in Italia, tenendo presente la situazione generale locale e le sue circostanze personali (si veda Vilvarajah e altri, sopra citata, § 108 in fine). Farà questo valutando la questione alla luce di tutto il materiale presentato dinanzi a essa o, se necessario, ottenuto proprio motu (si veda H.L.R. c. Francia, sopra citata, § 37, e Hirsi Jamaa e altri, sopra citata, § 116).
58. La Corte ribadisce inoltre che il solo fatto di essere rimpatriato in un paese in cui la posizione economica personale sarà peggiore che nello stato contraente di espulsione non è sufficiente per soddisfare il requisito del maltrattamento previsto dall’articolo 3 (si vedano Miah c. Regno Unito (dec.), n. 53080/07, § 14, 27 aprile 2010, e, mutatis mutandis, N. c. Regno Unito [GC], n. 26565/05, § 42, CEDU 2008); che l’articolo 3 non può essere interpretato come un obbligo per la Alta Parte contraente di dotare di una casa chiunque si trovi sottoposto alla sua giurisdizione; e che tale previsione non comporta alcun obbligo generale di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato standard di vita (si veda M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 249, CEDU 2011).
59. Gli stranieri che sono soggetti al trasferimento non possono in linea di principio rivendicare alcun titolo per rimanere sul territorio di uno Stato Contraente al fine di continuare a beneficiare dell’assistenza e dei servizi in campo medico, sociale o di altro tipo forniti dallo Stato che effettua il trasferimento. In assenza di motivi umanitari eccezionalmente urgenti contro l’espulsione, il fatto che le condizioni di vita sociali e materiali del ricorrente sarebbero significativamente peggiori se egli fosse trasferito dallo Stato contraente non è sufficiente di per sé per addurre una violazione dell’articolo 3 (si vedano, mutatis mutandis, N. c. Regno Unito, sopra citata, § 42; Sufi e Elmi c. Regno Unito, nn. 8319/07 e 11449/07, § 281-292, 28 giugno 2011; e Mohammed Hussein, sopra citata, § 71).
60. Se il ricorrente non è ancora stato trasferito quando la Corte esamina la causa, il tempo rilevante con riferimento alla esistenza del rischio, sarà quello della durata del procedimento dinanzi alla Corte (si vedano Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 133, CEDU 2008, e A.L. c. Austria, n. 7788/11, § 58, 10 maggio 2012). E’ richiesta una valutazione completa visto che la situazione in un paese di destinazione può cambiare nel corso del tempo (si veda Salah Sheekh, sopra citata, § 136).
2. Applicazione di questi principi al caso di specie
61. La Corte esaminerà in primo luogo i motivi di ricorso contro l’Italia e successivamente quelli contro l’ Austria.
(a) Italia
62. Se la Corte deve rilevare con una certa preoccupazione che le autorità italiane sembravano non essere a conoscenza del trasferimento del ricorrente in Italia ai sensi del Regolamento di Dublino il 7 aprile 2011, deve anche osservare che il ricorrente non ha mai presentato domanda di asilo e che pertanto non era un richiedente asilo in Italia. Risulta chiaro dalla documentazione presentata che al momento della sua prima permanenza in Italia il ricorrente non voleva presentare domanda di asilo in Italia ma solo in Austria. Era quindi considerato un immigrante illegale dalle autorità italiane. Il ricorrente ha ricevuto un decreto di espulsione dalle autorità italiane basato sulla valutazione che egli fosse entrato nel paese illegalmente, ma nonostante questo egli non ha presentato la relativa domanda di asilo, lasciando semplicemente il paese diretto in Austria.
63. Apparentemente, sulla base del suo decreto di espulsione valido del 13 settembre 2010, la polizia italiana ha ordinato ancora al ricorrente di lasciare il paese in seguito al suo ritorno in Italia il 7 aprile 2011. Il ricorrente nuovamente non ha presentato una domanda di asilo né presso la polizia al momento del suo arrivo né nel corso della sua permanenza in Italia, ma ha aspettato di tornare in Austria. Il ricorrente ha lo status di immigrante illegale in Italia e non ha cercato di cambiare tale status.
64. Tuttavia, in Italia, l’accesso ai programmi di accoglienza, alloggio e, in particolare, di cura per le persone vulnerabili è disponibile solo per le persone che rendono noto il loro desiderio di chiedere l’asilo e che in questo modo sono considerate membri di un gruppo di popolazione particolarmente svantaggiata e vulnerabile che necessita di speciale protezione (si vedano Mohammed Hussein, sopra citata, § 76, con riferimento a M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra citata, § 251). Il ricorrente non ha fatto nulla per diventare un richiedente asilo in Italia e ha affermato chiaramente, durante il primo procedimento in Austria, che egli non desiderava chiedere l’asilo in Italia, ma solo in Austria.
65. In considerazione di tali circostanze la responsabilità dello Stato contraente non può essere invocata sulla base del fatto che il ricorrente non aveva accesso ai programmi di accoglienza riservati ai richiedenti asilo e, pur ipotizzando che su questo punto il ricorrente avesse soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 35 § 1, ne consegue che questa doglianza nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione è manifestamente infondata e deve essere respinta conformemente agli articoli 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
(b) Austria
66. La Corte passa ora a esaminare la questione di stabilire se, nel caso in cui il ricorrente sia trasferito in Italia in questo momento, la situazione nella quale egli si verrebbe probabilmente a trovare potrebbe essere vista come incompatibile con l’articolo 3.
67. In primo luogo, la Corte prende nota della contestazione del Governo austriaco, rispetto alla quale il ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne. Tuttavia, la Corte accetta la tesi del ricorrente che le doglianze principali derivano dalla sua esperienza durante la sua permanenza in Italia nell’aprile 2011 – esperienze che sono avvenute dopo la conclusione del primo procedimento di asilo. Un ricorso presentato dinanzi alla Corte Costituzionale contro il primo decreto di trasferimento non poteva pertanto essere considerato un rimedio efficace. Per completezza, la Corte osserva inoltre che il procedimento di asilo attualmente pendente rispetto al ricorrente non ha un effetto sospensivo. In relazione alla doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione relativa al trasferimento pendente in Italia, il fatto che il successivo procedimento dinanzi all’Ufficio Federale per l’Asilo sia ancora in corso, pur non fornendo al ricorrente la protezione contro il trasferimento, significa che il suo ricorso non può essere ritenuto totalmente irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
68. Visto che il ricorrente non ha una autorizzazione valida per rimanere in Italia e non ha alcun procedimento di asilo in corso in tale paese, è necessario valutare se egli potrà sicuramente avere accesso sufficiente al procedimento di asilo in merito alla sua richiesta di protezione. Visto che il ricorrente non ha mai presentato domanda di asilo in Italia, non ha alcuna esperienza diretta sul fatto che gli verrà impedito di farlo o sul fatto che incontrerà altri ostacoli per l’accesso al procedimento di asilo in Italia. La Corte pertanto prende in esame le informazioni generali disponibili sugli aspetti legali e pratici delle procedure di asilo in Italia, e si riferisce, in primo luogo e soprattutto, alle osservazioni del Governo italiano secondo le quali il ricorrente potrebbe presentare una domanda di asilo ufficiale presso le competenti autorità in Italia una volta rimpatriato (paragrafo 46 e le informazioni addizionali sulle procedure di asilo in Italia nei paragrafi 30 e 31 supra). Pur non ignorando le critiche sollevate nei vari rapporti relativi agli ostacoli de facto per la presentazione delle domande di asilo in Italia (paragrafo 32 supra), la Corte ritiene che le informazioni disponibili non portino alla conclusione che questi singoli episodi corrispondano a un fallimento sistemico, come in M.S.S. c. Belgio e Grecia (sopra citata, § 300). Lo stesso criterio si applica ai rapporti relativi alle carenze della situazione generale e alle condizioni di vita dei richiedenti asilo in Italia (si veda per i rapporti, Mohammed Hussein, sopra citata § 43-44, 46 e 49). Pertanto la Corte ritiene che non vi siano indicazione né nelle osservazioni del ricorrente né derivanti dalle informazioni generali disponibili, che portino a concludere che egli non avrebbe potuto accedere in modo sufficiente e completo alle procedure di asilo al suo arrivo in Italia o che i progetti di accoglienza non forniscano sostegno o strutture di accoglienza ai richiedenti asilo in quanto membri di un gruppo di persone particolarmente vulnerabili (si veda anche ibid., § 78).
69. Passando ad esaminare la questione dell’alloggio e dei mezzi di sostentamento, la Corte prende nota dell’assicurazione data dal Governo italiano che il ricorrente, al suo ritorno e dopo aver presentato una domanda di asilo in Italia, sarà inserito in un progetto di protezione e che sarà trovato un alloggio in conformità con le informazioni sanitarie trasmesse dalle autorità austriache (paragrafo 48 supra).
70. Per quanto riguarda le questioni di salute del ricorrente, la Corte osserva che i certificati medici presentati variano considerevolmente nelle loro valutazioni sulla salute mentale del ricorrente. Prendendo in considerazione la tenera età - in ogni caso – del ricorrente e la preoccupazione menzionata di un latente rischio di suicidio, la Corte è incline a pensare che il ricorrente in ogni caso soffra di una certa forma di handicap psicologico di cui si dovrebbe tenere conto ai fini del trasferimento e della sua accoglienza in Italia.
71. In tale ambito, la Corte osserva che, in generale, il sistema di accoglienza italiano prevede l’accesso alle cure sanitarie, comprese le cure psicologiche, per tutti gli stranieri, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il permesso di soggiorno (paragrafi 34 e 35 supra). Il Governo italiano non è ancora stato portato a conoscenza dalle autorità austriache di nessuna questione di salute rilevante che riguardi il ricorrente, ma fa riferimento alla prassi secondo la quale i paesi di invio devono trasmettere sollecitamente ogni certificato medico rilevante al fine di consentire al paese ricevente di predisporre tutte le misure sanitarie necessarie. Inoltre, il Governo italiano ha affermato, rispetto al caso specifico del ricorrente, che, sulla base dei certificati che verranno presentati dalle autorità austriache, verrà trovato un alloggio adeguato (paragrafo 47 supra).
72. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo italiano nella presente causa e la considerazione data nel Decreto legislativo italiano n. 140/2005 alle persone vulnerabili (paragrafo 34 supra), la Corte ritiene che le autorità italiane siano ora informate della salute mentale del ricorrente e del fatto che egli necessiterà di alloggio e di mezzi di sostentamento dopo aver presentato la sua domanda di asilo in Italia. Inoltre la Corte confida che le autorità austriache, nel caso in cui il ricorrente sia trasferito in Italia, forniscano alle autorità italiane tutte la più recente documentazione relativa alle condizioni fisiche e psicologiche disponibile, al fine di garantire che il ricorrente sia adeguatamente e appropriatamente accolto. In tali circostanze, la Corte ritiene che non vi siano motivi che inducano a ritenere che il ricorrente non possa beneficiare delle risorse disponibili in Italia o che, nel caso in cui incontri difficoltà, le autorità italiane non rispondano in modo adeguato a ogni richiesta di ulteriore assistenza (cfr. Mohammed Hussein, sopra citata, § 78).
73. Infine, la Corte costata che, secondo quanto comunicato dal ricorrente, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia il 24 ottobre 2012. Rileva che al momento dell’esame del presente ricorso dinanzi alla Corte, la Commissione Europea ha dato formale avviso della procedura al Governo italiano al fine di consentire a tale governo di presentare i suoi commenti sui problemi denunciati. La Corte ritiene, tuttavia che, l’avvio di una procedura di infrazione di per sé non può modificare le conclusioni di cui sopra.
74. Ne consegue che, al momento dell’esame del ricorso dinanzi alla Corte, dando per certo che in caso di trasferimento in Italia del ricorrente tutte le informazioni rilevanti sul suo conto saranno trasmesse dalle autorità austriache alle autorità italiane, la doglianza del ricorrente contro l’Austria ai sensi dell’articolo 3 è manifestamente infondata e irricevibile conformemente agli articoli 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
75. Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, la Corte ribadisce che l’articolo 13 prevede la disponibilità a livello nazionale di un rimedio che applichi sostanzialmente i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, in qualunque forma essi possano essere garantiti nell’ordinamento giuridico. L’effetto dell’articolo 13 è pertanto di richiedere la previsione di un rimedio nazionale per trattare sostanzialmente una “doglianza difendibile” ai sensi della Convenzione e di garantire adeguata riparazione (si vedano, ad esempio, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, CEDU 2000‑XI; M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra citato, § 288; e I.M. c. Francia, n. 9152/09, § 128, 2 febbraio 2012). Tuttavia con riferimento alle considerazioni precedenti ai sensi dell’articolo 3, la Corte osserva che nel caso di specie il ricorrente non ha una “doglianza difendibile” ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che anche questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere respinta conformemente agli articoli 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
76. Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno porre fine all’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
CancellierePresidente
Full & Egal Universal Law Academy