Jeronovičs c. Lettonia - 44898/10 - [Sezione IV]
Nel 1998 il ricorrente promuoveva un’azione penale riguardo i presunti maltrattamenti subiti per mano di alcuni agenti di polizia, finalizzati ad estorcergli una confessione. Questo procedimento veniva definitivamente archiviato. Nel 2001 il ricorrente inoltrava un ricorso (no 547/02) alla Corte europea lamentando, inter alia, i maltrattamenti subiti e la mancanza di una investigazione effettiva al riguardo.
In relazione a tale ricorso, il Governo presentava una dichiarazione unilaterale tramite cui riconosceva una violazione dell’articolo 3 e assegnava al ricorrente un risarcimento danni. Il caso veniva pertanto cancellato dal ruolo, dal momento che esso riguardava doglianze già affrontate nella dichiarazione unilaterale del Governo. Nel 2010, le autorità rifiutavano la richiesta del ricorrente di ottenere la riapertura del procedimento penale riguardante le sue denunce di maltrattamenti subiti per mano della polizia, avendo constatato che la dichiarazione unilaterale del Governo non poteva essere considerata come prova sopravvenuta ai sensi della normativa nazionale pertinente.
Nel suo ricorso dinanzi alla Corte, il ricorrente contesta in sostanza che, nonostante il riconoscimento da parte del Governo della violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, le autorità statali hanno mancato di eseguire indagini adeguate in merito ai maltrattamenti da lui subiti per mano degli agenti di polizia.
Il caso è stato comunicato ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione. Il 3 febbraio 2015, la Sezione della Corte ha deciso di dichiarare la propria incompetenza in favore della Grande Camera.
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