CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 35780/18
Cesare LONGO
contro Italia
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 27 agosto 2024 in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
visto il suddetto ricorso proposto in data 18 luglio 2018,
dopo aver deliberato, decide come segue:
IN FATTO
1. Il ricorrente, il sig. Cesare Longo, è un cittadino italiano nato nel 1946 e residente a Balestrate, Palermo. È stato rappresentato dinanzi alla Corte dall’avvocato S. Spallitta, del foro di Palermo.
2. I fatti della causa, così come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.
La condanna del ricorrente per il reato di costruzione abusiva e il condono edilizio concesso dal comune3. A marzo 1995 agenti della polizia municipale di Partinico effettuarono un sopralluogo su un appezzamento di terreno di proprietà del ricorrente e scoprirono che su di esso era stato edificato un capannone di 200 metri quadrati.
4. Gli agenti successivamente accertarono che era stato costruito in assenza di concessione edilizia.
5. In data 30 marzo 1995 il ricorrente presentò domanda di condono edilizio ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (si veda il paragrafo 33 infra), dichiarando, inter alia, che l’edificio abusivo era stato ultimato dopo il 15 marzo 1985, precisamente tra novembre e dicembre 1993. Presentò la relativa documentazione e versò un’oblazione come prescritto dalla legislazione pertinente (si vedano i paragrafi 30 et seq. infra).
6. In data 3 ottobre 1997 il pretore della sezione distaccata di Partinico dichiarò il ricorrente colpevole, inter alia, del reato di costruzione abusiva ai sensi dell’articolo 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (si veda il paragrafo 21 infra). Il pretore accertò che il ricorrente aveva costruito il capannone senza concessione edilizia e che, contrariamente a quanto egli aveva dichiarato per ottenere il condono edilizio, l’edificio era stato in realtà ultimato dopo il 1993. Per tale motivo egli non poteva beneficiare del condono, in quanto, ai sensi della pertinente legislazione (si veda il paragrafo 33 infra), esso poteva essere concesso soltanto qualora la costruzione abusiva fosse stata ultimata prima del 31 dicembre 1993 (si veda il paragrafo 21 infra).
7. Il pretore condannò il ricorrente alla complessiva pena sospesa di due mesi di arresto e a un’ammenda di 8.000.000 di lire (ITL) equivalenti a circa 4.130 euro (EUR)). Il pretore ordinò inoltre la demolizione della costruzione abusiva ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985 (si veda il paragrafo 23 infra).
8. In data 19 ottobre 1998, il comune di Partinico concesse il condono edilizio chiesto dal ricorrente. In data imprecisata l’edificio fu accatastato.
9. Il ricorrente impugnò la condanna inflittagli dal pretore di Palermo chiedendo l’estinzione del reato di costruzione abusiva in ragione del fatto che gli era stato concesso il condono (si vedano i paragrafi 29-33 infra).
10. In data 8 marzo 1999 la Corte di appello ridusse l’ammontare dell’ammenda ma confermò la condanna del ricorrente e l’ordine di demolizione. La Corte ritenne “irrilevante” il condono concesso dal comune, poiché non erano state soddisfatte le pertinenti condizioni previste dalla legge (si veda il paragrafo 33 infra). Di conseguenza il capannone non poteva essere sanato. La corte ritenne inoltre che, in caso di condanna per il reato di costruzione abusiva ai sensi dell’articolo 20 lettera b) della legge n. 47 del 1985, il giudice fosse tenuto a ordinare la demolizione dell’edificio ai sensi dell’articolo 7, comma 9, di tale legge.
11. In data 30 gennaio 2001, su richiesta del ricorrente, il comune di Partinico emise un certificato di agibilità (si veda il paragrafo 34 infra) relativo al capannone che era utilizzato dal ricorrente per le sue attività agricole.
12. In data imprecisata la condanna del ricorrente divenne irrevocabile.
Esecuzione dell’ordine di demolizione e incidente di esecuzione13. In data 25 novembre 2015 il sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo notificò al ricorrente una diffida a ottemperare all’ordine di demolizione emesso dalla Corte di appello in data, 8 marzo 1999, ordinando, in particolare la demolizione del capannone abusivo entro novanta giorni. Il ricorrente fu anche avvisato dal sostituto procuratore che nel caso non avesse ottemperato volontariamente, le autorità avrebbero eseguito l’ordine a sue spese.
14. In data 24 febbraio 2016 agenti della polizia municipale effettuarono un altro sopralluogo sul terreno del ricorrente e accertarono che il capannone non era stato demolito.
15. In data 22 giugno 2016 il ricorrente presentò richiesta di incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Palermo. Invocando una decisione in data 3 novembre 2014 del Tribunale di Asti che affermava che gli ordini di demolizione avevano natura “penale” (si veda il paragrafo 53 infra), chiese alla corte di sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione. Osservò che erano trascorsi oltre dieci anni dalla sua condanna e che l’ordine di demolizione, che poteva essere considerato una pena, era perciò prescritto ai sensi dell’articolo 173 del codice penale (si veda il paragrafo 38 infra). Sottolineando che l’esecuzione dell’ordine di demolizione aveva luogo sedici anni dopo la sua emissione e che nel frattempo il comune gli aveva concesso il condono edilizio, il ricorrente sostenne che non sussisteva più un interesse pubblico alla demolizione e che gli atti del comuni erano in contraddizione con la decisione (in particolare il rilascio del certificato di agibilità, si veda il paragrafo 11 supra).
16. In data 30 agosto 2016 la Corte di appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta del ricorrente. In primo luogo ribadì che, in assenza delle condizioni stabilite dalla legge, il condono edilizio non avrebbe potuto essere concesso. In secondo luogo, rinviando a una sentenza della Corte di cassazione (n. 49331 del 2015, si vedano i paragrafi
44 et seq. infra), ritenne che l’ordine di demolizione fosse piuttosto che una pena una misura ripristinatoria volta a riportare il sito o l’edificio alle sue condizioni precedenti e in quanto tale esulasse dal campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione e del termine di prescrizione di cui all’articolo 173 del codice penale. Infine la Corte di appello osservò che il certificato di agibilità, data la sua diversa funzione (si veda il paragrafo 34 infra), era irrilevante ai fini dei regolamenti edilizi o urbanistici.
17. Il ricorrente propose ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte di cassazione, ribadendo i suoi rilievi e aggiungendo che la Corte di appello non aveva considerato che il lungo intervallo di tempo trascorso dalla sua condanna unitamente alla condotta del comune avevano dato origine a una legittima aspettativa in ordine alla legalità del capannone che doveva essere ponderata in relazione all’assenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione dell’edificio.
18. Con ordinanza 20 gennaio 2017 n. 2781, depositata in cancelleria il 23 gennaio 2018, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso del ricorrente. Confermò le motivazioni della giurisdizione inferiore, affermando che la pronuncia che dichiarava che l’edificio era abusivo era divenuta definitiva nonostante il condono concesso dal comune.
19. Al momento della presentazione del ricorso dinanzi alla Corte il capannone non era ancora stato demolito. Risulta che il ricorrente abbia continuato a utilizzarlo per le sue attività agricole. Ad oggi egli non ha comunicato alla Corte alcun cambiamento della situazione.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI
Il quadro giuridico pertinenteConsiderazioni preliminari20. All’epoca dei fatti il pertinente quadro legislativo italiano era costituito principalmente dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”). Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – “Il testo unico sull’edilizia”) aveva sistematizzato le disposizioni esistenti in materia di regolamentazione edilizia e urbanistica, includendo la maggior parte delle disposizioni della legge n. 47 del 1985 (si veda G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 105, 28 giugno 2018). Nella maggior parte dei casi, le pertinenti disposizioni della legge n. 47 del 1985 sono state recepite dal testo unico sull’edilizia senza modificazioni e laddove sono state modificate ciò è indicato nelle note ai pertinenti articoli.
La Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e il testo unico sull’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380)21. Le parti pertinenti dell’articolo 4 della legge n. 47 recepito con una lieve modificazione dall’articolo 27 del testo unico sull’edilizia[1], designano il sindaco quale responsabile della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
22. Le parti pertinenti dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985, recepito senza modificazioni dall’articolo 31 del testo unico sull’edilizia [2], recitavano:
“1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali (...) ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime (...) sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (...).
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, (...) costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
(...)
8. In caso d’inerzia [del sindaco] (...) il presidente della giunta regionale (...) adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
(...)”
23. La parte pertinente dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985, recepito senza modificazioni dall’articolo 31, comma 9, del testo unico sull’edilizia, recitava:
“Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui allo (...) articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.”
24. Le parti pertinenti dell’articolo 17 della legge n. 47 del 1985, recepito senza modificazioni dall’articolo 46 del testo unico sull’edilizia, stabilivano che i contratti di vendita e acquisto relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione era iniziata dopo il 17 marzo 1985, fossero nulli ove da essi non risultassero gli estremi della concessione a edificare o della concessione in sanatoria pertinenti.
25. L’articolo 20 lettera b) della legge n. 47 del 1985, recepito senza modificazioni dall’articolo 44 lettera b) del testo unico sull’edilizia, prevedeva nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione la pena dell’arresto sino a due mesi [sic] e l’ammenda da ITL 10.000.000 (EUR 5.164) A ITL 100.00.000 (EUR 51.645).
Sanatoria di opera edilizie abusive26. Ai sensi del diritto interno, le opere edilizie abusive possono essere sanate mediante la concessione di un permesso in sanatoria o di condono edilizio.
27. La concessione di un permesso in sanatoria è disciplinata dall’articolo 36 del testo unico sull’edilizia che recepisce con modificazioni[3], l’articolo 13 della legge n. 47 del 1985, applicabile all’epoca dei fatti.
28. Il permesso in sanatoria è concesso quale rimedio di violazioni “formali”, ovvero per costruzioni che, sebbene siano state erette in assenza o in difformità dalla concessione edilizia, risultino conformi alla disciplina edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).
29. Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge n. 47 del 1985, recepito con modificazioni dall’articolo 45 del testo unico sull’edilizia, L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge n. 47 del 1985 il rilascio in sanatoria della concessione estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche applicabili.
30. I condoni edilizi sono misure di carattere eccezionale introdotte da specifiche leggi nazionali. A differenza dei permessi in sanatoria, la concessione del condono non è subordinata alla conformità dell’opera edilizia alle norme applicabili ed esso, può quindi essere concesso per sanare violazioni “sostanziali”, purché siano soddisfatte le condizioni indicate dalla relativa legge e sia versata un’oblazione. Inoltre i condoni edilizi sono misure temporanee in quanto si applicano soltanto a costruzioni ultimate prima di una determinata data.
31. Il primo condono edilizio è stato introdotto dall’articolo 31 della legge n. 47 del 1985 che stabiliva che i proprietari di costruzioni eseguite senza concessione ovvero in difformità dalla stessa potevano presentare richiesta di sanatoria purché, inter alia, le opere risultassero essere state ultimate prima di una certa data (1o ottobre 1983).
32. L’articolo 38, comma 2, della legge n. 47 del 1985 stabiliva che il reato di costruzione abusiva punibile ai sensi dell’articolo 20 della legge e gli altri reati connessi era estinto (si veda il paragrafo 21 supra) purché la domanda di sanatoria ai sensi dell’articolo 31 della legge fosse stata presentata entro il termine perentorio stabilito e fosse stata corrisposta la relativa oblazione.
33. Il secondo condono edilizio[4] è stato introdotto dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 che stabiliva le condizioni alle quali le costruzioni edilizie abusive ultimate prima del 31 dicembre 1993 potevano beneficiare del condono. Se tali condizioni erano soddisfatte si potevano applicare le disposizioni degli articoli 31 et seq. della legge n. 47 del 1985 e il condono avrebbe prodotto gli stessi effetti (compresa l’estinzione dei reati edilizi.)
Certificato di agibilità34. Ai sensi dell’articolo 220 del regio decreto 27 luglio 1934[5] n. 1265 e dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico sugli enti locali), i dirigenti dei comuni possono rilasciare certificati di agibilità relativi a edifici non residenziali purché sussistano le pertinenti condizioni di sicurezza edilizia.
Incidente di esecuzione35. L’articolo 665 del codice di procedura penale contiene disposizioni concernenti le funzioni del giudice dell’esecuzione.
36. Ai sensi dell’articolo 666 comma 1 del codice di procedura penale che disciplina l’incidente di esecuzione, il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.
37. La validità o l’esecutività di una condanna possono essere impugnate mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 670 comma 1 del codice di procedura penale (“Questioni sul titolo esecutivo”). Se l’opposizione è accolta, il giudice dell’esecuzione sospende l’esecuzione della sentenza e dispone le necessarie misure successive.
Altre disposizioni interne pertinenti38. Le parti pertinenti dell’articolo 173 del codice penale (“Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo”) recitano:
“1. Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni.
2. Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.
3. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni [dell’articolo 172 comma 3].”
39. Ai sensi dell’articolo 172 comma 3 del codice penale, il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
La prassi interna pertinenteLa giurisprudenza della Corte costituzionale40. Con ordinanza 18 gennaio 1990 n. 33 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985 nella parte in cui stabilisce che l’ordine di demolizione sia emesso nell’ambito di un procedimento penale qualora un’ingiunzione di demolizione non sia stata già eseguita per ordine del comune (si veda il paragrafo 23 supra). Sebbene la corte abbia ritenuto manifestamente infondata la questione, essa ha concluso che l’ordine di demolizione è un provvedimento amministrativo emesso dal giudice in luogo dell’amministrazione locale quando quest’ultima omette di provvedere.
41. Con ordinanza 9 marzo 1998 n. 56, la Corte costituzionale ha ribadito che l’ordine di demolizione emesso da un tribunale penale congiuntamente alla condanna per il reato di costruzione abusiva aveva un “carattere di supplenza” mirante a garantire l’effettività delle sanzioni amministrative ancora non eseguite dalle autorità amministrative, e che si trattava di una sanzione amministrativa e non di una pena accessoria o di una sanzione criminale atipica secondo costante indirizzo della Corte di cassazione in sede penale. A tale riguardo la Corte costituzionale ha inoltre ritenuto che l’ordine dovesse essere revocato qualora risultasse incompatibile con un diverso provvedimento adottato dall’amministrazione; a tale scopo esso poteva essere riesaminabile in sede di esecuzione (si veda il paragrafo 48 infra).
La giurisprudenza della Corte di cassazione(a) La giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione
42. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 24 luglio 1996 n. 15, hanno ritenuto che un ordine di demolizione emesso da un giudice ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985 (si veda il paragrafo 23 supra) avesse finalità ripristinatoria direttamente collegata alla necessità di eradicare le conseguenze del reato di costruzione abusiva. Hanno poi specificato che l’ordine di demolizione, benché fosse un provvedimento amministrativo, era anche parte della condanna. Pertanto, quando era parte di una condanna penale, l’esecuzione era affidata al pubblico ministero che poteva presentare domanda al giudice dell’esecuzione.
43. A tale riguardo la Corte di cassazione (inter alia nelle sentenze 28 febbraio 2007 n. 8409; 28 luglio 2017 n. 37836; e 10 ottobre 2022 n. 38104) ha ritenuto che l’ordine di demolizione potesse essere disposto dal giudice soltanto in caso di condanna, e non in caso di archiviazione del procedimento per prescrizione del reato. In ogni caso l’amministrazione comunale conservava la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti in quanto ciò faceva parte del suo compito di assicurare la rispondenza delle costruzioni ai regolamenti edilizi (ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge n. 47 del 1985 recepiti dagli articoli 27 e 31 del testo unico sull’edilizia, si vedano i paragrafi 21 e 22 supra).
44. Con sentenza 15 dicembre 2015 n. 49332, nota come sentenza Delorier, la Corte di cassazione ha annullato la decisione in data 3 novembre 2014 del tribunale di Asti (si vedano i paragrafi 15 supra e 53 infra) nella quale tale tribunale aveva ritenuto che gli ordini di demolizione costituissero sanzioni penali ai sensi degli articoli 6 § 1 e 7 della Convenzione e, in quanto tali, rientrassero nel campo di applicazione dell’articolo 173 del codice penale che stabilisce che le sanzioni qualificate come penali dal diritto interno siano soggette a prescrizione (si veda il paragrafo 38 supra).
45. La Corte di cassazione ha esaminato in dettaglio le norme di legge che disciplinano i provvedimenti di demolizione, anche alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte (nello specifico Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, serie A n. 22, e Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, serie A n. 73). Ha osservato che la demolizione era la risposta obbligatoria alle violazioni più gravi dei regolamenti edilizi; una volta accertata l’edificazione di una costruzione abusiva, la demolizione doveva essere eseguita nei confronti di ogni soggetto connesso alla costruzione (in rem), a prescindere dalla responsabilità personale del proprietario e dall’istituzione di un procedimento penale a suo carico; di conseguenza poteva essere eseguita anche nei confronti di persone giuridiche e dei successori nel titolo della persona responsabile dell’edificazione. Inoltre la natura delle ingiunzioni e degli ordini di demolizione è identica a prescindere dall’autorità emittente, il comune o il giudice a seguito di condanna; entrambi possono emettere tali provvedimenti indipendentemente, giacché il coordinamento è assicurato nella fase esecutiva (si vedano i paragrafi 22-23 supra).
46. Per tali motivi la Corte di cassazione ha concluso che l’ordine di demolizione è una misura di natura reale e di carattere ripristinatorio volta a ripristinare la condizione originaria del sito, non costituisce pertanto una pena e non è soggetto a prescrizione.
47. Nella sentenza del 4 ottobre 2016 n. 41475 la Corte di cassazione ha ribadito le sue conclusioni sulla qualificazione degli ordini di demolizione come misure ripristinatorie sottolineando che la legislazione pertinente (ovvero l’articolo 7, comma 9 della legge n. 47 del 1985, recepito dall’articolo 31 comma 9 del testo unico sull’edilizia, si veda il paragrafo 23 supra) imponeva al giudice di ordinare la demolizione qualora non fosse stata già altrimenti eseguita (ovvero dal comune). Secondo la Corte di cassazione ciò conferma la natura identica di tali provvedimenti, che conservano il loro carattere ripristinatorio anche quando sono disposti a seguito di una condanna per il reato di costruzione abusiva (si veda il paragrafo 21 supra).
48. La Corte di cassazione ha ripetutamente osservato che benché il giudice possa accertare in maniera indipendente gli elementi costitutivi del reato di costruzione abusiva (il che può richiedere la valutazione della regolarità della concessione edilizia, del permesso in sanatoria o del condono concesso dall’amministrazione), non può essere ordinata o confermata la demolizione quando essa è incompatibile con le misure adottate dall’amministrazione. In tal caso, anche dopo che una condanna è divenuta irrevocabile, l’ordine può essere revocato presentando richiesta di incidente di esecuzione (si vedano, inter alia, le sentenze della Corte di cassazione 18 novembre 2014 n. 47402; 7 luglio 2015 n. 42699; e 10 dicembre 2018 n. 55028, si veda il paragrafo 36 supra). Inoltre l’esecuzione di un ordine di demolizione può essere sospesa a determinate condizioni, qualora, dopo la condanna, sia stata presentata all’amministrazione una domanda di permesso in sanatoria o di condono (si vedano, tra gli altri precedenti, le sentenze della Corte di cassazione 20 aprile 2009 n. 16686 e 22 agosto 2016 n. 35201). Il coordinamento tra il giudice penale e le autorità amministrative, pertanto, è sempre assicurato nella fase esecutiva, e il giudice dell’esecuzione è chiamato a verificare la compatibilità dell’ordine di demolizione con le decisioni dell’amministrazione per stabilire se e con quali modalità il provvedimento sia eseguibile (si veda, inter alia, la sentenza della Corte di cassazione 14 febbraio 2000 n. 702).
49. La Corte di cassazione, inoltre, ha costantemente ritenuto che l’ordine di demolizione di cui all’articolo 7, comma 9 della legge n. 47 del 1985 (si veda il paragrafo 23 supra), essendo una misura ripristinatoria in rem identica per oggetto e natura all’ingiunzione a demolire emessa della autorità amministrativa sopravviva all’estinzione del reato (per motivi diversi dalla concessione di un permesso in sanatoria o del condono, si vedano i paragrafi 29 e 32 supra) di costruzione abusiva, nonché al decesso della persona condannata, poiché riguarda esclusivamente l’esistenza di una costruzione abusiva ed è diretto al bene e non alla persona (in rem) (si vedano, inter alia, le sentenze della Corte di cassazione 18 settembre 2000 n. 2674; 25 febbraio 2011 n. 7228; 11 maggio 2011 n. 18533; e 4 ottobre 2016 n. 41475).
50. In altre parole, secondo la Corte di cassazione, il provvedimento di demolizione, che sia emesso da tribunali penali o dalle autorità amministrative, serve allo scopo di rimuovere gli edifici abusivi e illegali (ovvero costruiti senza concessione o con una concessione che i medesimi tribunali penali, secondo il loro giudizio indipendente, considerano invalida; si veda il paragrafo 48 supra) che è autonomo dalla punizione dell’autore del reato, in quanto risponde all’interesse pubblico all’uso ordinato del suolo (si veda la sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 2019 n. 51044).
51. A seguito della summenzionata sentenza Delorier la giurisprudenza della Corte di cassazione è stata costante ed è oramai consolidata nel rigettare l’applicazione delle norme sulla prescrizione delle pene agli ordini di demolizione, dato il loro carattere ripristinatorio (si vedano, inter alia, le sentenze della Corte di cassazione 20 gennaio 2016 n. 9949; 10 marzo 2016 n. 35052; 9 novembre 2018 n. 51044; 21 novembre 2018 n. 11916; 28 gennaio 2019 n. 3979; e 18 maggio 2023 n. 21198).
(b) La giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione
52. Con sentenza 22 marzo 2019 n. 8230, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla questione, a lungo dibattuta nella giurisprudenza interna, della validità dei contratti di vendita e acquisto di costruzioni abusive. La corte ha stabilito che, ai sensi della pertinente legislazione interna (si veda il paragrafo 24 supra), tale validità non è subordinata alla conformità dell’edificio al permesso di costruire, ma soltanto all’esplicita menzione di tale permesso o del condono nell’atto notarile che trasferisce il titolo inter vivos. Secondo la Corte di cassazione tale requisito è soltanto uno dei mezzi scelti dal legislatore per contrastare la proliferazione di costruzioni abusive, dato che l’interesse pubblico all’uso ordinato e sicuro del suolo in conformità ai regolamenti edilizi è soddisfatto da altre misure previste dal quadro amministrativo e penale e, nei casi più gravi, dalla misura ripristinatoria della demolizione.
Altre prassi interne pertinenti53. Con decisione del 3 novembre 2014, il Tribunale di Asti, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’opposizione all’esecuzione di un ordine di demolizione emesso a seguito di condanna per il reato di costruzione abusiva. Il tribunale ha confermato che gli ordini di demolizione, sebbene siano qualificati dal diritto interno come misure ripristinatorie sulla base dei criteri indicati nella sentenza Engel e altri (sopra citata), costituiscono una pena ai sensi Convenzione in ragione della loro finalità repressiva, della loro severità e della loro connessione a un reato. In quanto pene, secondo il tribunale, essi rientrano nel campo di applicazione della normativa sull’estinzione delle pene, in particolare dell’articolo 173 del codice penale sui termini di prescrizione (si veda il paragrafo 38 supra).
54. Tale decisione è stata successivamente annullata dalla Corte di cassazione (sentenza 15 dicembre 2015 n. 49332, nota come sentenza Delorier, si vedano i paragrafi 44 et seq. supra).
DOGLIANZE
55. Invocando l’articolo 7 della Convenzione, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di legalità in quanto l’ordine di demolire il suo capannone, che a suo giudizio costituisce una pena, non poteva essere eseguito dopo la scadenza del pertinente termine di prescrizione.
56. Ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ha lamentato la qualificazione da parte del tribunale interno dell’ordine di demolizione quale misura ripristinatoria invece che pena.
57. Infine, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, ha sostenuto che l’esecuzione dell’ordine di demolizione costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti di proprietà.
IN DIRITTO
Sulla dedotta violazione dell’articolo 7 della Convenzione58. Il ricorrente ha dedotto che, alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte, i tribunali interni avrebbero dovuto concludere che l’ordine di demolizione previsto dall’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985 (si veda il paragrafo 23 supra) costituiva una pena. A suo giudizio, la mancata conclusione in tal senso aveva dato luogo a una violazione del principio di legalità, in quanto aveva impedito l’applicazione dell’articolo 173 del codice penale relativo all’estinzione delle pene per decorso del tempo (si veda il paragrafo 38 supra), e del principio della proporzionalità della pena. Ha invocato l’articolo 7 della Convenzione, che recita:
“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”
59. Il ricorrente ha sottolineato che l’ordine di demolizione in questione è
stato emesso a seguito di una condanna per il reato di costruzione abusiva e che non poteva rimanere valido nel caso in cui tale reato fosse stato dichiarato prescritto (si veda il paragrafo 43 supra) e in ordine alla sua severità ha aggiunto che esso comportava la radicale privazione del bene. Ha invocato, in particolare, le conclusioni della Corte nella causa Hamer c. Belgio, n. 21861/03, § 60, CEDU 2007‑V (estratti).
60. La Corte ribadisce che il concetto di “punizione” o “pena”, così come indicato dall’articolo 7 § 1 della Convenzione, ha portata autonoma. Per rendere effettiva la tutela offerta da tale disposizione la Corte deve potere andare oltre le apparenze e valutare autonomamente se una particolare misura costituisce in sostanza una “pena” ai sensi di tale articolo (si vedano Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 27, serie A n. 307‑A; Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 81, CEDU 2013; e G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (merito) [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 210, 28 giugno 2018). La formulazione della seconda frase dell’articolo 7 § 1 indica quale punto di partenza per qualsiasi valutazione dell’esistenza di una pena la condizione che la misura in questione sia stata inflitta a seguito di una condanna per un “reato”. Altri fattori che possono essere considerati pertinenti a tale proposito sono la natura e la finalità della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure adottate per predisporla ed eseguirla e la sua severità (si vedano Welch, § 28; Del Río Prada, § 82; e G.I.E.M. S.r.l. e altri (merito), § 211, tutte sopra citate). La severità della misura, ad ogni modo, di per sé non è determinante perché molte misure preventive di carattere non penale possono incidere in maniera sostanziale sull’interessato (si vedano Del Río Prada, sopra citata, § 82, e i riferimenti ivi citati, e Rola c. Slovenia, nn. 12096/14 e 39335/16, § 66, 4 giugno 2019).
61. La Corte osserva che essa in generale ha ritenuto che l’esistenza di una condanna per reato sia soltanto uno dei criteri che occorre considerare (si vedano Saliba c. Malta (dec.), n. 4251/02, 23 novembre 2004, e Berland c. Francia, n. 42875/10, § 42, 3 settembre 2015), e che non possa essere ritenuta determinante per stabilire la natura della misura (si vedano Valico S.r.l. c. Italia (dec.), n. 70074/01, CEDU 2006‑III, e Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, § 60, 8 ottobre 2019). La Corte ha raramente ritenuto decisivo tale fattore nel dichiarare inapplicabile l’articolo 7 (si vedano Yildirim c. Italia (dec.), n. 38602/02, CEDU 2003‑IV, e Bowler International Unit c. Francia, n. 1946/06, § 67, 23 luglio 2009).
62. Venendo al caso di specie, la Corte osserva anzitutto che al ricorrente è stato ordinato di demolire il suo capannone ai sensi dell’articolo 7, comma 9 della legge n. 47 del 1985 (recepito dall’articolo 31 comma 9 del testo unico sull’edilizia) che autorizza il giudice penale a emettere un ordine in tal senso in caso di condanna per il reato di costruzione abusiva (si veda il paragrafo 23 supra). Dato che non è possibile ordinare la demolizione quando il reato cade in prescrizione, in quanto è necessaria una “condanna” (si veda il paragrafo 43 supra), la Corte ritiene che sussista effettivamente un nesso tra la misura in questione e la commissione di un reato (si veda, nel contesto dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, Hamer, sopra citata, § 54; si veda altresì, mutatis mutandis, Ulemek c. Serbia (dec.), n. 41680/13, § 48, 2 febbraio 2021). Al contempo, la Corte osserva che, secondo la pertinente giurisprudenza interna (si veda il paragrafo 43 supra), in quanto parte del complessivo sistema interno di risposta agli abusi edilizi (si veda il paragrafo 41 supra), l’ordine di demolizione emesso congiuntamente a una condanna è identico per oggetto e natura all’ingiunzione a demolire emessa dall’autorità amministrativa che ha facoltà di disporre la demolizione delle costruzioni abusive, a prescindere dall’istituzione o dalla conclusione di un procedimento penale (si vedano i paragrafi 22 e 43 supra).
63. Poiché l’imposizione della misura contestata a seguito di condanna per un reato non è di per sé determinante per stabilire la natura del provvedimento (si vedano G.I.E.M. S.r.l. e altri (merito), § 215, e Balsamo, § 60, entrambe sopra citate), la Corte esaminerà gli altri criteri pertinenti (si veda il paragrafo 61 supra).
64. In ordine alla qualificazione degli ordini di demolizione ai sensi del diritto interno, la Corte riconosce, che a differenza di quanto succedeva nella causa Hamer (sopra citata), invocata dal ricorrente, la qualificazione di tali ordini come misure ripristinatorie è unanime tra i tribunali interni, che sono pervenuti a tale conclusione alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte (si vedano i paragrafi 46-50 supra e, per contro, il paragrafo 53 supra; si confrontino, per contro, Hamer, § 57, e G.I.E.M. S.r.l. e altri (merito), §§ 121 e 223, entrambe sopra citate).
65. Quanto alla natura e alla finalità degli ordini di demolizione la Corte ritiene che la misura sia chiaramente volta a rispristinare la condizione originaria di un sito riconducendo la costruzione alla conformità ai regolamenti edilizi, indipendentemente dall’inflizione o meno anche di una pena a coloro che sono imputati del reato di costruzione abusiva. A tale proposito la Corte, in primo luogo, attribuisce importanza al fatto che la demolizione, in quanto misura in rem, è ordinata anche qualora l’edificio non appartenga all’autore del reato (bensì, per esempio a persone giuridiche, successori nel titolo o terzi si veda il paragrafo 45 supra). In secondo luogo, osserva che, in base alla prassi interna, un ordine di demolizione resta valido in caso di decesso dell’autore del reato o di estinzione del reato successivamente alla condanna per motivi diversi dalla concessione di un permesso in sanatoria o del condono (si veda il paragrafo 49 supra). A giudizio della Corte tali circostanze sono indicative del carattere ripristinatorio degli ordini di demolizione, che appaiono destinati a rimuovere le costruzioni abusive indipendentemente dalla punizione dell’autore del reato al fine di assicurare il rispetto dell’interesse pubblico all’uso ordinato del suolo violato dagli edifici abusivi o illegali grazie al ripristino del suolo nella sua condizione originaria (si vedano Saliba, e, mutatis mutandis, Ulemek, § 53, entrambe sopra citate; si confronti The J. Paul Getty Trust e altri c. Italia, n. 35271/19, § 314, 2 maggio 2024; si confrontino, per contro, Valico S.r.l., e G.I.E.M. S.r.l. e altri (merito), § 224, entrambe sopra citate).
66. In ordine alle procedure per l’adozione e l’esecuzione degli ordini di demolizione, la Corte ha già osservato che l’ordine di demolizione lamentato è stato emesso da tribunali penali. Tuttavia, ha ripetutamente affermato che ciò non può essere di per sé determinante, in quanto è una caratteristica comune a diversi ordinamenti giuridici nazionali l’adozione da parte di tribunali penali di decisioni di carattere non punitivo quali per esempio le misure di riparazione di carattere civile a favore delle vittime di un atto criminale (si veda Balsamo, sopra citata, § 63). A tale riguardo la Corte osserva ancora una volta che l’amministrazione ha la facoltà di emettere un’ingiunzione a demolire di contenuto identico indipendentemente dall’istituzione o dalla conclusione di un procedimento penale (si vedano i paragrafi 22 e 43 supra), così che il giudice penale ordina la demolizione qualora essa non sia già stata eseguita dall’amministrazione (si veda l’ordinanza 18 gennaio 1990 n. 33 della Corte costituzionale, paragrafo 40 supra; si veda altresì il paragrafo 45 supra).
La Corte osserva inoltre che, benché i tribunali penali e il comune abbiano la facoltà in abstracto di agire indipendentemente gli uni dall’altro, i tribunali penali in sede di esecuzione prendono in considerazione la concessione del condono o del permesso in sanatoria da parte dell’autorità amministrativa e possono in tal caso, purché tali provvedimenti siano stati lecitamente adottati, revocare l’ordine di demolizione o sospendere la sua esecuzione dopo che la condanna è diventata irrevocabile (si veda il paragrafo 48 supra).
67. Infine, in ordine alla severità degli ordini di demolizione la Corte ribadisce che tale fattore non è di per sé determinante, giacché molte misure di carattere non penale possono incidere in modo sostanziale sull’interessato (si vedano Welch, § 32; Del Río Prada, § 82; e Balsamo, § 64, tutte sopra citate). La Corte ritiene che, sebbene l’ordine di demolizione sia una misura che può avere un’incidenza sull’interessato (a seconda delle caratteristiche e della natura della costruzione abusiva), la sua severità non sia tale da indicare che dovrebbe essere qualificato come pena. L’oggetto di tale ordine difatti è limitato all’opera (o alla sua parte) che è stata edificata in assenza o in difformità dalla concessione edilizia (si veda, mutatis mutandis, Ulemek, § 56; si confronti, per contro, G.I.E.M. S.r.l. e altri (merito), § 227, entrambe sopra citate) e, in quanto misura volta ad assicurare la conformità ai regolamenti edilizi in modo da ristabilire lo Stato di diritto e consentire l’uso ordinato e sicuro del suolo (interessi a cui la Corte ha ripetutamente attribuito un’importanza significativa; si confrontino, inter alia, Saliba c. Malta, n. 4251/02, § 44, 8 novembre 2005, e Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, n. 46577/15, § 51, 21 aprile 2016), la Corte ritiene che la rimozione degli edifici illegali e abusivi rappresenti una risposta necessaria e appropriata (si veda, mutatis mutandis, Balsamo, sopra citata, § 64).
68. Alla luce di quanto sopra esposto, dopo aver preso nota e aver ponderato tutte le caratteristiche della misura contestata, la Corte ritiene che esse siano indicative della sua natura prevalentemente ripristinatoria; sotto questo profilo il caso di specie differisce dalla causa Hamer (sopra citata, §§ 54-60). La Corte conclude pertanto che l’ordine di demolizione in questione non costituisce una “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Saliba (dec.), sopra citata; si confronti, per contro, Hamer, sopra citata, § 60). Tale disposizione conseguentemente non è applicabile al caso di specie.
69. Segue che tale doglianza è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 § 4.
Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione70. Il ricorrente ha lamentato che, alla luce della giurisprudenza della Corte indicante i criteri per valutare l’esistenza di un’accusa penale (in particolare, Engel e altri, sopra citata), la qualificazione di misura ripristinatoria attribuita nel suo caso dal tribunale interno all’ordine di demolizione ha dato luogo a una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Le parti pertinenti di tale disposizione recitano:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)”
71. Occorre anzitutto osservare che il ricorrente ha contestato l’interpretazione stessa dell’ordine di demolizione come misura ripristinatoria adottata dal tribunale interno, sostenendo che è incongruente con la giurisprudenza della Corte.
72. A tale riguardo la Corte, rinviando alle proprie conclusioni ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione sopra esposte (si veda il paragrafo 68 supra), ribadisce che non è suo compito occuparsi degli asseriti errori di diritto o di fatto commessi dai tribunali interni, a meno che, e nella misura in cui, essi possano aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione (si vedano, tra molti altri precedenti, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, § 83, 11 luglio 2017).
73. La Corte conclude pertanto che, anche assumendo che l’articolo 6 sia applicabile al procedimento sotto il profilo civile, il ricorrente non ha dedotto di essere stato privato delle garanzie dell’equo processo sancite dall’articolo 6 in conseguenza dell’interpretazione adottata dal tribunale interno.
74. Segue che la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione è manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 § 4.
Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione75. Il ricorrente ha lamentato che la demolizione del capannone costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti di proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
76. Il ricorrente ha sostenuto che i tribunali interni hanno trascurato di considerare che l’ordine di demolizione stava per essere eseguito anni dopo la pronuncia della condanna sul quale si fondava, e che il comune gli aveva concesso il condono (si veda il paragrafo 8 supra) e il certificato di agibilità (si veda il paragrafo 11 supra). Tali fattori, a suo giudizio, avevano creato una legittima aspettativa che avrebbe dovuto essere ponderata con l’eventuale interesse pubblico concorrente all’esecuzione della demolizione.
77. La Corte osserva che il capannone edificato dal ricorrente era stato dichiarato abusivo dai tribunali interni (si veda il paragrafo 10 supra). La Corte riconosce che la questione di sapere se gli edifici abusivi possano essere oggetto di diritti di proprietà e possano quindi essere validamente trasferiti e acquistati è stata oggetto di dibattito a livello interno (si veda il paragrafo 52 supra).
78. Nel caso di specie, però, la Corte ritiene non sia necessario trattare specificamente la questione di sapere se il capannone del ricorrente possa essere considerato un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (si vedano, tra altri precedenti, Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 100, CEDU 2000-I; Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 124, CEDU 2004-XII; e Hamer, sopra citata, § 75), dato che, anche supponendo che sia così, tale doglianza è in ogni caso irricevibile per le seguenti ragioni.
79. La Corte osserva in primo luogo che al momento della presentazione del presente ricorso il capannone del ricorrente non era stato ancora demolito e che ad oggi la Corte non è stata informata di cambiamenti della situazione (si veda il paragrafo 19 supra). La demolizione programmata, che è destinata ad assicurare la conformità ai regolamenti edilizi, costituisce disciplina dell’uso dei beni (si veda Ivanova e Cherkezov, sopra citata, § 69). Deve perciò essere esaminata ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (si vedano Saliba, sopra citata, § 35; Zhidov e altri c. Russia, nn. 54490/10 e altri 3, § 96, 16 ottobre 2018; si confrontino Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, § 79, CEDU 2010, e Hamer, sopra citata, § 77).
80. La Corte osserva che l’ordine di demolizione lamentato è stato emesso ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 47 del 1985 (si veda il paragrafo 23 supra) e che il pubblico ministero ha proceduto di conseguenza al fine della sua esecuzione, che non è soggetta a un termine di prescrizione. (si vedano i paragrafi 13 e 46 supra). L’ingerenza, pertanto, era prevista dalla legge.
81. La Corte ribadisce che il fine di un ordine di demolizione è il ripristino del sito nella sua condizione originaria così da assicurare l’uso ordinato e sicuro del suolo conformemente ai regolamenti edilizi (si veda il paragrafo 65 supra). Essa non nutre pertanto alcun dubbio quanto alla legittimità del fine perseguito dalla misura contestata che è chiaramente “conforme all’interesse generale” (si vedano Saliba, § 44, e Ivanova e Cherkezov, § 71, entrambe sopra citate).
82. Quanto alla questione se si possa considerare il fine ricercato proporzionato all’ingerenza causata dalla programmata demolizione forzata del capannone (si vedano, tra molti altri precedenti, Depalle, § 83, e Beyeler, § 114, entrambe sopra citate), la Corte ribadisce che nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, in particolare nello scegliere i mezzi di esecuzione e nell’accertare se le conseguenze dell’esecuzione sarebbero giustificate (si vedano Saliba, § 45; Hamer, § 78; e Ivanova e Cherkezov, § 73; tutte sopra citate). Ribadisce inoltre che in tali casi l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non presuppone la disponibilità di una procedura che imponga la valutazione individualizzata della necessità di ciascuna misura di esecuzione delle pertinenti norme di pianificazione. Non è contrario a tale articolo il fatto che il legislatore stabilisca categorie ampie e generali invece di prevedere un piano mediante il quale dover esaminare la proporzionalità della misura di esecuzione in ciascun singolo caso (si veda Ivanova e Cherkezov, sopra citata, § 74).
83. La Corte osserva, in primo luogo, che il ricorrente non ha negato che la costruzione del capannone, che egli aveva consapevolmente edificato in assenza di concessione edilizia, fosse abusiva.
84. A tale proposito la Corte osserva che subito dopo il sopralluogo sul terreno del ricorrente che aveva condotto la polizia municipale alla scoperta del capannone, era stato istituito nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di costruzione abusiva (si vedano i paragrafi 3 e 6 supra; e, per contro, Hamer, sopra citata, § 83). Osserva ancora che i tribunali penali hanno preso in considerazione i rilievi del ricorrente relativi alla concessione del condono da parte del comune, e nonostante ciò, dopo aver riscontrato la sua inidoneità a beneficiarne (si veda il paragrafo 6 supra), hanno ordinato la demolizione del capannone. Quanto al rilascio del certificato di agibilità, che concerne la distinta questione della sicurezza dell’edificio (si veda il paragrafo 34 supra), i tribunali interni hanno considerato tale certificato irrilevante in relazione ai regolamenti edilizi (si veda il paragrafo 16 supra).
La Corte ritiene pertanto che, dopo la sua condanna, il ricorrente non potesse ragionevolmente fare affidamento sulla legalità del capannone (si vedano, mutatis mutandis, Depalle, § 86; Hamer, § 85; e Zhidov e altri, § 106, tutte sopra citate).
85. In realtà, nonostante l’ordine di demolizione, il ricorrente non ha fatto nulla per ottemperarvi, continuando invece a beneficiare per molti anni di un edificio che avrebbe dovuto essere demolito (si veda Vagnola s.p.a. & Madat S.r.l. c. Italia (dec.), n. 7653/04, 12 gennaio 2010).
86. Alla luce di tale quadro, la Corte ritiene perciò che l’iniziativa delle autorità volta all’esecuzione dell’ordine di demolizione in questione fosse necessaria per ripristinare la situazione nello stato in cui essa si sarebbe trovata se non fossero stati disattesi i requisiti di legge. In tal modo le autorità garantiscono l’effettività dei regolamenti edilizi e dissuadono altri potenziali trasgressori (si vedano Saliba, sopra citata, § 46, e Tiryakioglu c. Turchia (dec.), n. 24404/02, 13 maggio 2008).
87. A giudizio della Corte, il fatto che sia decorso un certo intervallo di tempo prima dell’esecuzione dell’ordine di demolizione da parte del pubblico ministero non può condurre a una diversa conclusione. Difatti, ai sensi del diritto interno, gli ordini di demolizione non sono soggetti a prescrizione (si veda il paragrafo 46 supra) e nulla nella condotta delle autorità successiva alla condanna indica che l’ordine di demolizione emesso dal giudice abbia perso la sua validità e che il capannone del ricorrente non avrebbe dovuto essere demolito (si confronti Hamer, sopra citata, § 85).
88. Date tali circostanze la Corte conclude che il ricorrente non sarebbe sottoposto a un onere eccessivo a seguito dell’esecuzione dell’ordine di demolire il suo capannone (si vedano Tiryakioglu, sopra citata, e Galena Vraniskoska c. "ex Repubblica jugoslava di Macedonia” (dec.), n. 30844/06, 12 aprile 2011).
89. Segue che la presente doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 12 settembre 2024.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Cancelliere Presidente
[1] L’unica modifica introdotta dal testo unico sull’edilizia è costituita dal fatto che il responsabile della vigilanza sui regolamenti edilizi e urbanistici non è più il sindaco bensì il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale.
[2] L’articolo 31 del testo unico sull’edilizia è stato successivamente modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164 ed entrato in vigore il 13 settembre 2014), che ha introdotto i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater che prevedono in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
[3] Ai sensi dell’articolo 36 del testo unico sull’edilizia, il permesso in sanatoria può essere rilasciato se l’opera edilizia abusiva risulta conforme non soltanto alla disciplina edilizia ma anche a quella urbanistica.
[4] Il terzo condono edilizio è stato introdotto dall’articolo 35 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
[5] Abrogato dall’articolo 136 del testo unico sull’edilizia con effetto a far data dal 30 giugno 2003. La disciplina in materia di certificati di agibilità (relativa a edifici residenziali e non residenziali) è attualmente interamente regolata dall’articolo 24 del testo unico sull’edilizia (“Agibilità”).