N . C 313/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4.12.85
II
(Atti preparatori)
COMMISSIONE
Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/602/CEE concer-
nente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (')
COM(85) 607 def./2
1
(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 14% secondo comma, del trattato
CEE l'8 novembre 1985)
(85/C 313/05)
«Regolamento del Consiglio, concernente il divieto di ta-
lune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad
azione tireostatica
Articolo 1
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva
81/602/CEE non possono essere autorizzate deroghe
alle disposizioni dell'articolo 2 della predetta direttiva.
Tuttavia, a scopo terapeutico, è autorizzata la sommini-
strazione agli animali da azienda di estradiolo 17p, testo-
sterone e progesterone e derivati che si trasformano
facilmente nel composto progenitore per idrolisi, dopo
assorbimento dal luogo di applicazione.
Articolo 2
Le sostanze di cui all'articolo 1 possono essere sommini-
strate esclusivamente ad animali da azienda che sono
stati chiaramente identificati. La dose deve essere regi-
strata e l'animale non può essere macellato prima che sia
trascorso il tempo di attesa stabilito in applicazione del-
l'articolo 3. Le sostanze devono essere somministrate
esclusivamente da un veterinario o da una persona che
agisce sotto la sua diretta responsabilità.
Articolo 3
Anteriormente al 1° aprile 1986 sono stabiliti, secondo la
procedura di cui all'articolo 8 e conformemente ai prin-
cipi ed ai criteri enunciati dalle direttive 81/851/CEE e
82/852/CEE:
— l'elenco dei prodotti contenenti come sostanze attive
le sostanze indicate all'articolo 1 ;
— le condizioni di utilizzazione dei prodotti che figu-
rano nell'elenco summenzionato in applicazione del-
l'articolo 2, in special modo il tempo di attesa neces-
sario e le disposizioni dettagliate relative al controllo
di dette condizioni di utilizzazione;
Articolo 4
I prodotti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3
sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli da 24 a
50 della direttiva 81/851/CEE, escluse quelle relative
alle norme concernenti l'autorizzazione nazionale di im-
missione sul mercato.
Articolo .5
Onde tener conto dei progressi realizzati sul piano scien-
tifico e tecnico, il gruppo delle sostanze indicate all'arti-
colo 1, che possono essere somministrate agli animali da
azienda a scopo teraupetico, può essere completato o
modificato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.
Per essere autorizzata, una nuova sostanza:
— deve influire favorevolmente sulla produzione degli
animali da azienda;
— non deve comportare pericoli per la salute umana o
animale né danneggiare il consumatore alterando le
caratteristiche dei prodotti di animali da azienda;
deve essere conforme ai principi ed ai criteri basilari
enunciati nelle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.
Articolo 6
Ogni decisione relativa all'eventuale inclusione del trem-
bolone e dello zeranolo nel gruppo delle sostanze di cui
all'articolo 1, sarà adottata dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e in conformità delle altre condizioni previste dall'arti-
colo 5.
— i mezzi di identificazione degli animali. Articolo 7
O GU n. C 106 del 27. 5. 1985, pag. 7.
La Commissione pubblica i livelli fisiologici naturali mas-
simi delle sostanze autorizzate.
4.12.85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 313/5
Articolo 8
1. Nel caso in cui si faccia riferimento alla procedura
definita al presente articolo, la questione è deferita senza
indugio al comitato veterinario permanente, in appresso
denominato «comitato», istituito con decisione del Con-
siglio del 15 ottobre 1968, dal presidente, su iniziativa di
quest'ultimo o su richiesta di uno stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un
progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il
proprio parere sul progetto entro un termine fissato dal
presidente tenuto conto dell'urgenza della questione.
Il comitato si pronuncia a maggioranza di quaranta-
cinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la
ponderazione di cui all'articolo 148, secondo comma,
del trattato. Il presidente non vota.
3. La Commissione adotta le misure e procede alla
loro immediata applicazione se sono conformi al parere
del comitato. Se non sono conformi al parere del comi-
tato, o se quest'ultimo non ha espresso alcun parere al
riguardo, la Commissione presenta immediatamente al
Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Con-
siglio adotta tali misure a maggioranza qualificata.
Se entro tre mesi dalla data in cui è stato chiamato a
pronunciarsi il Consiglio non adotta alcuna misura, la
Commissione adotta le misure proposte e provvede alla
loro immediata applicazione a meno che il Consiglio non
si sia pronunciato contro tali misure a maggioranza sem-
plice.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il completamento del mercato interno,
che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Co-
munità, richiede l'eliminazione delle frontiere fiscali, vale
Articolo 9
La direttiva 72/462/CEE è modificata come appresso:
1) All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2. Gli stati membri non autorizzano le importa-
zioni di animali contemplati dalla presente direttiva,
ai quali sono state somministrate, quale che sia il
mezzo utilizzato, sostanze ad azione tireostatica o
sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena,
esclusi quelli che sono stati trattati per scopi terapeu-
tici con sostanze autorizzate a tal fine conforme-
mente alla normativa comunitaria».
2) L'articolo 20, punto b (i) è sostituito dal seguente testo:
«b. carni fresche:
(i) — provenienti da animali ai quali sono state
somministrate, quale che sia il mezzo uti-
lizzato, sostanze stilbeniche, loro derivati,
sali o esteri; o ancora trembolone o zera-
nolo; o sostanze ad azione tireostatica;
— provenienti da animali ai quali sono state
somministrate, quale che sia il mezzo uti-
lizzato, altre sostanze ad azione estrogena,
androgena o gestagena, esclusi quelli trat-
tati per scopi terapeutici con sostanze au-
torizzate a tal fine conformemente alla
normativa comunitaria».
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri».
a dire la soppressione degli sgravi fiscali all'esportazione
e delle imposizioni all'importazione, nonché dei controlli
alle frontiere sia per i soggetti passivi che per le persone
non soggette ad imposta;
considerando che in materia di imposta sul valore ag-
giunto detta eliminazione presuppone, onde evitare di-
storsioni, l'adozione di una base di calcolo uniforme del-
l'imposta, dello stesso numero di aliquote e di livelli di
aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli stati membri;
considerando che per quanto riguarda le accise, la
realizzazione di detto obiettivo richiede che il campo di
applicazione e le strutture delle accise più importanti
vengano armonizzati e le loro aliquote sufficientemente
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce uno standstill in materia d'imposta sul valore
aggiunto e di accise
COM(85) 606 de/.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 novembre 1985)
(85/C 313/06)
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