N. C 323/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.12.86
Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (')
COM(86) 643 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 14% secondo comma, del trattato
CEE, il 28 novembre 1986)
(86/C 323/05)
(') GU n. C 351 del 31. 12. 1985, pag. 16.
NUOVO TESTO CHE TIENE CONTO DEGLI EMENDAMENTI
TESTO INIZIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 4
Per quanto riguarda il trattamento generale e la sistema-
zione degli animali, gli Stati membri devono provvedere
affinché:
— tutti gli animali da esperimento vengano adeguata-
mente alloggiati, nutriti e tutelati;
Articolo 4
Per quanto riguarda il trattamento generale e la sistema-
zione degli animali, gli Stati membri devono provvedere
affinché :
— tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e go-
dano di un ambiente, di una certa libertà di movi-
mento, di un'alimentazione, di acqua e di cure ade-
guate alla loro salute e al loro benessere;
Sono inseriti i seguenti articoli:
Articolo 8 bis
1. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia totale o locale.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorché:
a) si ritiene che l'anestesia sia, per l'animale, più trauma-
tica dell'esperimento stesso:
b) l'anestesia è incompatibile con il fine dell'esperimento.
In questi casi, si devono adottare appropriate misure
legislative e/o amministrative per garantire che nessun
esperimento del genere sia effettuato senza necessità.
L'anestesia deve essere utilizzata nel caso di gravi le-
sioni che possano causare un forte dolore.
3. Se l'anestesia non è possibile, bisogna ricorrere ad,
analgesici o ad altri mezzi adeguati così da assicurare,
per quanto possibile, che il dolore, la sofferenza, l'ango-
scia o il danno siano ridotti e l'animale non sia sottopo-
sto a forti dolori, angoscia o sofferenze.
4. Sempreché tale azione sia compatibile con le fina-
lità dell'esperimento, l'animale anestetizzato che soffra
molto una volta passato l'effetto dell'anestesia deve es-
sere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo
non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con
metodi umanitari.
Articolo 17 bis
1. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero in-
coraggiare la ricerca intesa a sviluppare e rendere più ef-
ficaci tecniche alternative atte a fornire lo stesso livello
16.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N . C 323/7
d'informazione degli esperimenti su animali ma che pre-
vedano l'utilizzo di un minor numero di animali o com-
portino procedimenti meno dolorosi e prendono tutte le
misure che ritengono opportune per favorire la ricerca
nel settore. La Commissione e gli Stati membri seguono
l'evoluzione dei metodi sperimentali.
2. Prima della fine del 1987 la Commissione farà una
relazione sulla possibilità di modificare le prove e gli
orientamenti stabiliti dalla legislazione comunitaria in vi-
gore, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Gli a l l ega t i I I I , IV e V sono soppress i
Proposta dì decisione del Consiglio relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle
operazioni di controllo e di sorveglianza delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità
o alla giurisdizione del Portogallo
COM(86) 673 def
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1 ° dicembre 1986)
(86/C 323/06)
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-
ropea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, prima dell'adesione del Portogallo, la
Comunità ha dichiarato di confermare che poteva essere
previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza e il
controllo delle acque soggette alla sovranità o alla giuri-
sdizione del Portogallo (*) ;
considerando che i mezzi di cui dispone il Portogallo per
controllare e sorvegliare, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di politica comune della pesca, le
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Por-
togallo devono essere modernizzati e migliorati affinché
siano più efficaci;
considerando che è opportuno che la Comunità concorra
al finanziamento delle spese sostenute dal Portogallo per
le operazioni di modernizzazione e di miglioramento in
questione;
considerando che la Comunità dovrebbe finanziare il
50 % delle spese, entro i limiti di un importo massimo
stabilito;
considerando che è necessario verificare se i mezzi mo-
dernizzati e migliorati sono effettivamente impiegati e se
la spesa è stata corettamente eseguita,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità
concorre al finanziamento delle spese sostenute dal Por-
togallo per la modernizzazione e il miglioramento dei
mezzi di controllo e di sorveglianza delle attività di pesca
nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione
portoghese ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della politica comune della pesca.
2. La Comunità rimborsa, entro i limiti di un contri-
buto massimo di 8 milioni di ECU, il 50 % delle spese
imputabili sostenute dal Portogallo nel periodo compreso
tra il 1° luglio 1987 e il 30 giugno 1989.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, la Co-
munità può concedere anticipi fino al 25 % delle spese
imputabili.
Articolo 2
(') GU n. L 302 del 15. 12. 1985, pag. 493.
La Repubblica portoghese è destinataria della presente
decisione.
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