19.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 326/5
II
(A tti p repa rato ri)
COMMISSIONE
Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio in materia di politica e gestione
dell'aiuto alimentare (')
COM(86) 699 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato
CEE il 4 dicembre 1986)
(86/C 326/06)
La proposta di regolamento del Consiglio oggetto del
documento COM(86) 418 def./2, che è stata presentata
dalla Commissione in data 25 settembre 1986 e sostitui-
sce il COM(86) 418 def. del 17 luglio 1986, è modificata
come segue:
1) Dopo il primo considerando, aggiungere il seguente:
«considerando che l'aiuto alimentare deve inserirsi
nella politica dei paesi in via di sviluppo intesa a mi-
gliorare il loro grado di autosufficienza alimentare, in
particolare mediante l'attuazione di strategie alimen-
tari».
2) Terzo considerando:
«considerando che a tal fine è opportuno che la Co-
munità, possa garantire flussi globali regolari di aiuto
e, ove necessario, impegnarsi nei confronti dei paesi
in via di sviluppo a fornire quantitativi minimi di pro-
dotti nel quadro di programmi pluriennali specifici
connessi a politiche di sviluppo, nonché nei confronti
delle organizzazioni internazionali».
3) Articolo 2, paragrafo 1 :
1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1
hanno in particolare lo scopo di:
— fornire aiuti d'urgenza ai paesi colpiti dalla siccità,
dalla carestia o da altre calamità naturali;
— contribuire alle politiche dei paesi beneficiari per
rafforzarne la sicurezza alimentare;
— migliorare il livello nutrizionale delle popolazioni
beneficiarie;
— contribuire ad un equilibrato sviluppo economico
e sociale dei paesi beneficiari.
4) Articolo 2, paragrafo 2:
«2. I prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare
devono corrispondere il più possibile alle abitudini
(l) GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 7.
alimentari delle popolazioni e sono forniti soltanto a
condizione che non abbiano ripercussioni negative per
i paesi beneficiari».
5) Articolo 2, paragrafo 4:
«4. La concessione dell'aiuto alimentare è, all'oc-
correnza, subordinata all'attuazione di progetti di svi-
luppo annuali o pluriennali, privilegiando quelli che
tendono a favorire la produzione alimentare nei paesi
beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorrere di-
rettamente alla realizzazione di tali progetti. Qualora
i prodotti forniti a titolo di aiuto dalla Comunità
siano destinati alla vendita, questa complementarità è
assicurata utilizzando, di comune accordo, i fondi di
contropartita. Qualora l'aiuto alimentare integri un
programma di sviluppo che si attua in vari anni, esso
può assumere la forma di una fornitura pluriennale,
associata al programma».
6) All'articolo 2, paragrafo 5, sopprimere l'ultima parte
della frase; il testo del paragrafo è dunque il se-
guente :
«5. L'aiuto alimentare ha lo scopo di rispondere a
esigenze alimentari immediate. Tuttavia, per miglio-
rare la sicurezza alimentare nei paesi in via di svi-
luppo e assicurare la copertura del loro fabbisogno,
può essere concessa, caso per caso, una fornitura di
aiuti alimentari per la costituzione di scorte di ri-
serva».
7) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Se le circostanze lo giustificano, al posto dell'aiuto
alimentare è possibile ricorrere ad un'azione sostitu-
tiva, conformemente al regolamento (CEE) n.
1755/84 del Consiglio» (2).
8) All'articolo 5, paragrafo 1, sopprimere l'ultimo trat-
tino.
(2) Il testo dell'emendamento del Parlamento europeo è stato
leggermente modificato per evitare la ripetizione del riferi-
mento alla procedura decisionale.
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