SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 54795/21
Assia MISSAOUI e Yasmina AKHANDAF
contro il Belgio
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 3 settembre 2024 in una camera composta da:
Arnfinn Bårdsen, presidente,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Gediminas Sagatys, giudici,
e da Hasan Bakırcı, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso sopra menzionato, presentato il 22 ottobre 2021,
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo belga («il Governo»), e la decisione di chiedere alle parti di sottoporre ulteriori osservazioni sulla ricevibilità del ricorso in applicazione dell’articolo 54 § 2 c) del regolamento della Corte,
tutte le osservazioni delle parti,
le osservazioni scritte ricevute dal governo francese, nonché dal Centro per i diritti umani dell’Università di Gand e dalla Rete europea delle donne migranti, che il presidente della sezione aveva autorizzato a partecipare in qualità di terzi intervenienti,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:
IntroduZIONE1. La causa riguarda il divieto opposto alle ricorrenti, due donne che affermano di essere di religione musulmana, in base al regolamento di polizia della città di Anversa, di accedere a una piscina comunale indossando un costume da bagno integrale («burkini»). Viene invocato l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 9 della Convenzione.
IN FATTO2. Le ricorrenti, sig.ra Assia Missaoui e sig.ra Yasmina Akhandaf, sono delle cittadine belghe nate rispettivamente nel 1988 e nel 1986, e residenti ad Anversa. Sono state rappresentate dinanzi alla Corte dall’avv. J. Heymans, con studio a Mariakerke.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, I. Niedlispacher, del Servizio pubblico federale della Giustizia.
4. Il 22 febbraio 2017 le ricorrenti, che avevano con sé un burkini, si presentarono allo sportello della piscina comunale Plantin Moretus di Anversa, dove, in base al regolamento di polizia della città, fu negato loro l’accesso alle vasche.
5. Il 22 settembre 2017 le ricorrenti presentarono dinanzi al presidente del tribunale di primo grado di Anversa una richiesta di ingiunzione, allo scopo di far dichiarare che il divieto di indossare dei costumi da bagno coprenti per motivi religiosi, derivante dal regolamento sopra citato, costituiva una discriminazione indiretta fondata sulla religione.
6. Il 18 dicembre 2018 il tribunale, nell’ambito di un procedimento sommario, respinse la loro richiesta.
7. Il 23 novembre 2020 la corte d’appello di Anversa respinse l’appello presentato dalle ricorrenti avverso la suddetta sentenza. Detta Corte considerò, in particolare, che il divieto in contestazione costituiva una misura pertinente e proporzionata.
8. Il 17 gennaio 2021 le ricorrenti chiesero il parere di un avvocato alla Corte di Cassazione sulle possibilità di successo di un eventuale ricorso per cassazione. Il 22 aprile 2021 quest’ultimo emise un parere negativo, citando gli articoli 9 e 14 della Convenzione, prima di riprendere punto per punto il ragionamento della corte d’appello che l’aveva portata a concludere che il divieto era pertinente e proporzionato. L’avvocato ritenne che alcune considerazioni fatte dalla corte d’appello si prestassero a critiche fattuali, ma concluse che non vi erano censure di ordine giuridico che presentassero possibilità di successo dinanzi alla Corte di Cassazione.
9. Le ricorrenti non presentarono alcun ricorso per cassazione.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI Il ricorso per cassazione Il controllo della Corte di Cassazione10. L’articolo 147 della Costituzione dispone:
«Vi è per tutto il Belgio un’unica Corte di cassazione.
Tale Corte non esamina il merito delle questioni trattate.»
11. Il ricorso per cassazione costituisce un ricorso straordinario (articolo 21 del codice giudiziario). La Corte di Cassazione esamina le decisioni emesse in ultimo grado che le vengono sottoposte per contravvenzione alla legge o per violazione delle forme, sia sostanziali, sia previste a pena di nullità (articolo 608 del codice giudiziario).
12. Anche se la Corte di Cassazione non esamina il merito delle cause (articolo 147, comma 2, della Costituzione), essa è competente per esaminare un motivo di ricorso fondato su una violazione della Convenzione (si vedano, per esempio, Cass., 15 dicembre 2010, P.10.0914.F, e Cass., 24 marzo 2015, P.14.1298.N).
Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione in materia civile13. L’assistenza di un avvocato alla Corte di Cassazione è obbligatoria in materia civile (per quanto riguarda la materia penale, in cui si applicano altri requisiti, si veda Willems e Gorjon c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, §§ 30‑34, 21 settembre 2021).
14. Le disposizioni pertinenti del codice giudiziario sono così formulate:
Articolo 478
«Il diritto di patrocinare e concludere dinanzi alla Corte di Cassazione spetta esclusivamente, in materia civile, ad avvocati aventi il titolo di avvocati alla Corte di Cassazione (...).»
Articolo 1080
«Il ricorso, firmato sia nella copia che sull’originale da un avvocato alla Corte di cassazione, contiene l’esposizione dei motivi di ricorso della parte richiedente, le sue conclusioni e l’indicazione delle disposizioni di legge di cui è invocata la violazione: il tutto a pena di nullità.»
15. Il codice giudiziario prevede un sistema di assistenza giudiziaria gratuita dinanzi alla Corte di Cassazione per coloro che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti (articoli 664 e seguenti del codice giudiziario).
Lo status degli avvocati alla Corte di Cassazione16. Gli avvocati alla Corte di Cassazione sono nominati tramite regio decreto. Il numero degli stessi è limitato, attualmente è fissato a venti, ai sensi del regio decreto del 10 agosto 1998 che fissa il numero degli avvocati alla Corte di Cassazione. Questi ultimi devono essere stati iscritti al foro per almeno dieci anni, e aver superato un esame organizzato dall’Ordine degli avvocati alla Corte di Cassazione (articolo 478 del codice giudiziario).
17. Gli avvocati alla Corte di Cassazione hanno la duplice qualità di avvocato e di «ufficiale ministeriale». Nella loro qualità di ufficiali ministeriali, essi possono essere chiamati a presentare un ricorso «su richiesta» o «su progetto e richiesta» (paragrafi 19-20 infra).
Il ruolo degli avvocati alla Corte di Cassazione18. È prassi che l’avvocato alla Corte di Cassazione emetta un parere preliminare per quanto riguarda le possibilità di successo di un eventuale ricorso per cassazione.
19. In caso di parere negativo, esistono in sostanza due possibilità per un cittadino che desidera presentare il ricorso: 1) chiedere un secondo parere a un altro avvocato alla Corte di Cassazione, o 2) chiedere all’avvocato alla Corte di Cassazione che ha emesso il parere negativo di presentare, nella sua qualità di ufficiale ministeriale, un ricorso «su richiesta» o un ricorso «su progetto e richiesta».
20. In caso di ricorso «su richiesta», l’avvocato alla Corte di Cassazione fa sapere che non sostiene il ricorso per cassazione, e che le argomentazioni elaborate («motivi di ricorso per cassazione») lo sono state unicamente in quanto ciò gli è stato imposto nella sua qualità di ufficiale ministeriale (paragrafo 17 supra). In caso di ricorso «su progetto e richiesta», l’avvocato alla Corte di Cassazione non redige personalmente il ricorso, ma lo firma soltanto.
La giurisprudenza interna pertinente21. La Corte di Cassazione ha considerato che, tenuto conto della missione del giudice di cassazione e della specificità del procedimento seguìto dinanzi a quest’ultimo, l’articolo 6 della Convenzione non osta a che sia riconosciuto ad alcuni avvocati specializzati un monopolio della rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo la Corte di Cassazione, l’intervento di tali avvocati contribuisce all’esercizio utile dei diritti della difesa, assicura che il ricorso per cassazione sia effettivo, e procura alle persone sottoposte alla giustizia le garanzie fondamentali dell’articolo 6 della Convenzione (Cass., 15 dicembre 2014, S.13.0069.F, e Cass., 27 novembre 2015, C.15.0276.F).
22. In una sentenza emessa il 20 dicembre 2012 (n. 160/2012), la Corte Costituzionale ha considerato, a proposito dell’obbligo di ricorrere al ministero di un avvocato alla Corte di Cassazione per poter presentare validamente un ricorso per cassazione, che «il legislatore ha adottato una misura in riferimento allo scopo legittimo che consiste sia nell’impedire l’afflusso di ricorsi manifestamente infondati, sia a garantire, negli interessi del cittadino e del corretto funzionamento della giustizia, un’alta qualità degli atti processuali depositati dinanzi alla Corte di Cassazione» (considerando B.5.1.).
Giurisprudenza interna relativa all’utilizzo del «burkini» nelle piscine pubbliche23. Le giurisdizioni di Gand sono state chiamate a pronunciarsi su un regolamento interno vigente in una piscina comunale a Merelbeke che era simile a quello in questione nel caso di specie, con l’unica differenza che esso prevedeva espressamente che il burkini era vietato per motivi igienici ed ecologici. In una sentenza emessa il 5 luglio 2018, il tribunale di primo grado di Gand ha dichiarato che il divieto di indossare il burkini costituiva una discriminazione fondata sulla religione. Con una sentenza emessa il 24 giugno 2021, divenuta definitiva, la corte d’appello di Gand ha confermato questa decisione.
24. Le parti concordano dinanzi alla Corte sul fatto che, finora, la Corte di Cassazione non ha mai dovuto esercitare il proprio controllo su decisioni emesse da giurisdizioni di merito in questa materia.
DOGLIANZA25. Invocando l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 9 della Convenzione, le ricorrenti affermano che il divieto che è stato loro opposto di accedere alla piscina comunale indossando un burkini ha costituito una discriminazione indiretta fondata sulla religione.
IN DIRITTO L’eccezione preliminare sollevata dal Governo Tesi del Governo26. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni.
27. Il Governo ritiene, anzitutto, che le ricorrenti avrebbero dovuto presentare un ricorso per cassazione nonostante il parere sfavorevole emesso dall’avvocato alla Corte di Cassazione, eventualmente dopo aver ottenuto un secondo parere di un altro avvocato alla Corte di Cassazione. Secondo il Governo, era possibile per le ricorrenti, in caso di parere negativo, chiedere in particolare all’avvocato alla Corte di Cassazione, nella sua qualità di ufficiale ministeriale, di presentare un ricorso «su richiesta».
28. Inoltre, il Governo considera che, nell’ambito del procedimento nazionale, le ricorrenti non hanno sollevato, neppure in sostanza, le loro doglianze fondate sull’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 9 della Convenzione.
29. Per quanto riguarda il fatto che non è stata adita la Corte di Cassazione, il Governo afferma che, anche se un parere negativo di un avvocato alla Corte di Cassazione implica che le possibilità di successo sono scarse o dubbie, ciò non significa comunque che un ricorso sarebbe «destinato ad avere esito negativo». Il Governo sottolinea che tale parere non equivale a una decisione giurisdizionale della Corte Suprema, e precisa che la Corte di Cassazione non si è mai pronunciata sulla questione sollevata dinanzi alla Corte nella presente causa e, facendo riferimento alla giurisprudenza della corte d’appello di Gand (paragrafo 23 supra), aggiunge che tale questione non è definitivamente risolta nell’ordinamento giuridico interno. Infine, il Governo afferma che il parere si limitava a citare molto brevemente gli articoli 9 e 14 della Convenzione.
30. Il Governo indica che la Corte di Cassazione dispone delle stesse possibilità che ha la Corte per decidere sulla questione sollevata in riferimento alla Convenzione. Esso aggiunge che, dopo la sentenza della corte d’appello di Anversa, la Corte di Cassazione era dunque il giudice più adatto per dirimere la questione.
31. Infine, il Governo afferma che, nella fattispecie, la giurisprudenza Chapman c. Belgio ((dec.), n. 39619/06, §§ 32-33, 5 marzo 2013) non è applicabile dato che, a differenza del presente caso, il Governo non aveva sollevato alcuna eccezione relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni in quella causa.
Tesi delle ricorrenti32. Basandosi sulla decisione Chapman sopra citata, le ricorrenti affermano che, consultando un avvocato alla Corte di Cassazione, che si è pronunciato esprimendo un parere negativo, esse hanno fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente attendere da loro in riferimento alla condizione dell’esaurimento dei ricorsi interni.
33. Le ricorrenti ritengono che un parere negativo di un avvocato alla Corte di Cassazione implichi che un ricorso per cassazione è «destinato ad avere esito negativo». Più in particolare, esse affermano che, nel caso di specie, l’avvocato consultato aveva effettuato un’analisi approfondita e imparziale, e che il parere emesso, che consisteva di dodici pagine, era univoco e circostanziato, e prendeva in considerazione, tra l’altro, gli articoli 9 e 14 della Convenzione. Esse sottolineano, in generale, la specializzazione e la professionalità degli avvocati alla Corte di Cassazione e, in particolare, la notevole esperienza dell’avvocato consultato in qualità di avvocato alla Corte di Cassazione.
34. Secondo le ricorrenti, sarebbe incompatibile con il ruolo di filtro di cui sono investiti gli avvocati alla Corte di Cassazione esigere che, ogni volta che viene emesso un parere negativo da un avvocato alla Corte di Cassazione, il cittadino è obbligato a chiedere che sia presentato un ricorso «su richiesta» o «su progetto e richiesta». Peraltro, essi ritengono che tali poteri non possano essere considerati una semplice alternativa al fatto di non adire la Corte di Cassazione, e sostengono che il loro numero è molto ridotto. Inoltre, pur ammettendo che un ricorso su richiesta non significa, di per sé, che il ricorso sarà respinto, esse ritengono che tale rimedio costituisca un elemento che indica che la causa sembra «molto debole».
35. Le ricorrenti ritengono, inoltre, che la presente causa si distingua dalla causa Van Oosterwijck c. Belgio (6 novembre 1980, serie A n. 40), in quanto, nel caso di specie, esse hanno ottenuto un parere negativo in tempo utile, ossia prima della scadenza del termine previsto per poter ricorrere in cassazione.
36. Per quanto riguarda il controllo della Corte di Cassazione, le ricorrenti rammentano che tale giurisdizione non esamina il merito delle cause, e affermano che qualsiasi discussione sull’impatto dell’uso del burkini in una piscina pubblica sfugge al controllo che essa può esercitare.
37. Per quanto riguarda la possibilità di ottenere un secondo parere da un altro avvocato alla Corte di Cassazione, le ricorrenti affermano che questo non poteva avvenire utilmente nel caso di specie, in mancanza di tempo, sottolineando, a tale proposito, che esse hanno chiesto con la diligenza necessaria, ancora prima della notifica della decisione impugnata, il parere dell’avvocato alla Corte di Cassazione. Inoltre, ritengono che un obbligo di chiedere il parere di un secondo avvocato alla Corte di Cassazione rivelerebbe una diffidenza fondamentale nei confronti degli avvocati alla Corte di Cassazione e comporterebbe dei costi economici eccessivi.
38. Infine, esse ritengono di aver sollevato per tutta la durata del procedimento interno, quantomeno in sostanza, le doglianze che invocano dinanzi alla Corte.
Valutazione della Corte Principi generali relativi all’esaurimento dei ricorsi interni39. I principi relativi all’esaurimento dei ricorsi interni sono stati fissati nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ((eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 69-77, 25 marzo 2014), e recentemente richiamati nella sentenza Comunità ginevrina di azione sindacale (CGAS) c. Svizzera ([GC], n. 21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023).
40. La Corte rammenta, in particolare, che essa può essere adita solo dopo che i giudici nazionali siano stati chiamati a pronunciarsi sulla doglianza relativa alla violazione della Convenzione (U c. Francia, n. 53254/20, § 141, 15 febbraio 2024). Questo requisito rispecchia l’importanza del carattere sussidiario del controllo operato dalla Corte rispetto a quello esercitato dalle giurisdizioni nazionali ai sensi della Convenzione (Vučković e altri, sopra citata, § 69; P. c. Ucraina (dec.), n. 40296/16, § 45, 11 giugno 2019; si veda, anche Grzęda c. Polonia [GC], n. 43572/18, § 324, 15 marzo 2022).
41. Per quanto riguarda l’onere della prova, spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento convincere la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile sia in teoria che nella pratica all’epoca dei fatti. Una volta che ciò è stato dimostrato, spetta al ricorrente stabilire che il ricorso citato dal Governo è stato di fatto esperito o, per un qualsiasi motivo, non era né adeguato né effettivo tenuto conto dei fatti di causa, o ancora che alcune circostanze particolari lo dispensavano da tale obbligo (Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17, § 205, 22 dicembre 2020).
42. Il semplice fatto di nutrire dei dubbi sulle prospettive di successo di un determinato ricorso, che non è con ogni evidenza destinato ad avere esito negativo, non costituisce un motivo idoneo a giustificare che il ricorso in questione non sia esperito (Comunità ginevrina di azione sindacale (CGAS), sopra citata, § 142). Tuttavia, se il ricorrente può dimostrare, sulla base della giurisprudenza nazionale o di altri elementi pertinenti, che un ricorso disponibile che egli non ha esperito era destinato ad avere esito negativo, non si può considerare che egli abbia omesso di esaurire i ricorsi interni (si vedano, per esempio, Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 27, serie A n. 332, e Magy c. Belgio, n. 43137/09, § 30, 24 febbraio 2015).
Giurisprudenza sull’assenza di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di un parere negativo di un avvocato alla Corte di Cassazione43. Nella causa Van Oosterwijck (sopra citata), la Corte ha accolto l’eccezione di mancato esaurimento sollevata dal Governo relativamente al fatto che non era stata adita la Corte di Cassazione. La Corte ha osservato, in particolare, che i pareri negativi di un avvocato alla Corte di Cassazione erano stati emessi oltre il termine utile per adire la Corte di Cassazione, e che essa non disponeva di elementi che dimostrassero che nei pareri «era stato esaminato il problema sotto tutti i suoi aspetti, compresa la Convenzione» (§ 37). Per di più, la Corte ha osservato che la Corte di Cassazione non aveva mai dovuto pronunciarsi sulla questione in esame e che, dunque, non esisteva nemmeno una giurisprudenza che sembrasse indicare che un ricorso fondato sulla Convenzione o su motivi di ricorso di effetto equivalente o simile fosse destinato ad avere esito negativo (§ 40).
44. Nella causa Chapman (decisione sopra citata), la Corte ha osservato che, contrariamente al caso Van Oosterwijck, il ricorrente aveva prodotto un parere negativo di un avvocato alla Corte di Cassazione emesso entro il termine fissato. In tale parere, che comprendeva un esame in riferimento alla Convenzione, l’avvocato alla Corte di Cassazione aveva ritenuto che un ricorso per cassazione non avesse ragionevoli possibilità di successo, e considerò che, secondo la giurisprudenza consolidata, le decisioni dei giudici di merito che applicano correttamente la giurisprudenza della Convenzione non venivano messe in discussione davanti alla Corte di Cassazione. La Corte ha indicato che, in queste circostanze, il ricorrente aveva fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente attendersi per esaurire i ricorsi interni, e ha osservato che questo punto non era contestato dal Governo, che si era astenuto dal sollevare un’eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in quel caso (§§ 32-33).
Applicazione dei principi nel caso di specie45. Nella presente causa, il Governo solleva un’eccezione relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni in quanto le ricorrenti non hanno adito la Corte di Cassazione.
46. A tale riguardo, la presente causa si distingue da quelle nelle quali il Governo non ha sollevato tale eccezione, sebbene la Corte di Cassazione non fosse stata adita a seguito di un parere negativo emesso da un avvocato alla Corte di Cassazione sulle possibilità di successo di un ricorso (si vedano J.C. e altri c. Belgio, n. 11625/17, 12 ottobre 2021, e Pissens e Eurometaal N.V. c. Belgio (dec.) [comitato], n. 66107/12 e altri, 21 settembre 2021; si vedano anche, in un altro contesto, Poelmans c. Belgio, n. 44807/06, 3 febbraio 2009, Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio, n. 52265/10, 16 dicembre 2014, e Raihani c. Belgio, n. 12019/08, 15 dicembre 2015).
47. La Corte rammenta che, quando un ricorso è stato comunicato al governo convenuto, essa non può eccepire proprio motu il mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte del ricorrente se il Governo non ha emesso alcuna contestazione a tale riguardo (Navalnyy c. Russia [GC], nn. 29580/12 e altri 4, § 62, 15 novembre 2018, Liblik e altri c. Estonia, nn. 173/15 e altri 5, § 114, 28 maggio 2019, e Shlykov e altri c. Russia, nn. 78638/11 e altri 3, § 51, 19 gennaio 2021; si confronti con Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], n. 931/13, § 93, 27 giugno 2017, e Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 138, 20 marzo 2018, per quanto riguarda le condizioni inerenti rispettivamente alla qualità di vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e al termine fissato per adire la Corte, per le quali la Corte può sollevare la questione d’ufficio). Qualora il Governo convenuto non sollevi una tale eccezione, si può infatti presumere che quest’ultimo vi rinunci e consideri che i ricorsi interni sono stati esauriti (si veda De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, § 55, serie A n. 12). In tal senso, il presente caso si distingue dunque dalla causa Chapman, sopra citata, invocata dalle ricorrenti, nella quale il Governo non contestava in alcun modo l’inefficacia del ricorso per cassazione nelle circostanze del caso (paragrafo 44 supra).
48. Nella presente causa, il Governo sostiene, al contrario, che la condizione inerente all’esaurimento dei ricorsi interni esigeva che fosse presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, eventualmente dopo un secondo parere, e, qualora anche quest’ultimo fosse stato negativo, «su richiesta» (paragrafo 27 supra). Le ricorrenti non contestano che un ricorso per cassazione era possibile nonostante il parere negativo dell’avvocato alla Corte di Cassazione, soprattutto per mezzo di un ricorso «su richiesta» (paragrafi 19-20 supra), ma obiettano che quest’ultimo era destinato ad avere esito negativo (paragrafo 33 supra).
49. La questione che si pone nel caso di specie è dunque se le ricorrenti fossero dispensate dal presentare un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto avevano ottenuto un parere negativo sulle possibilità di ricorso da un avvocato alla Corte di Cassazione.
50. Su questo punto, la Corte rammenta che il ricorso per cassazione fa parte dei ricorsi di cui è normalmente obbligatorio avvalersi per conformarsi all’articolo 35 § 1 della Convenzione (si vedano, tra altri, Civet c. Francia [GC], n. 29340/95, § 41, CEDU 1999-VI, e Garbo c. Francia (dec.), n. 53362/10, § 29, 13 maggio 2014). Per esaurire i ricorsi interni, si deve dunque, in linea di principio, portare il procedimento interno fino al giudice di cassazione, e presentare dinanzi a quest’ultimo delle doglianze che possano poi essere sottoposte alla Corte (Honner c. Francia, n. 19511/16, § 27, 12 novembre 2020).
51. La Corte ha avuto modo di confermarlo per quanto riguarda il sistema giudiziario belga. Tenuto conto del ruolo, dell’autorità e delle competenze della Corte di Cassazione, il ricorso dinanzi a quest’ultima costituisce, in linea di principio, un ricorso da esperire nell’ambito di un procedimento giudiziario (Van Oosterwijck, sopra citata, §§ 30-32, e Jans c. Belgio (dec.), n. 68494/10, §§ 24-27, 1o ottobre 2013). Il controllo operato dalla Corte conformemente all’articolo 19 della Convenzione è infatti sussidiario rispetto a quello operato dalle corti e dai tribunali dell’ordinamento giudiziario, dei quali fa parte principalmente la Corte di Cassazione.
52. Perciò, secondo la giurisprudenza consolidata, il fatto che la Corte di Cassazione belga non esamina il merito delle cause non è a priori tale da dispensare in ricorrente dall’esperire questo ricorso (Van Oosterwijck, sopra citata, § 32, Trieu e Lam c. Belgio (dec.) [comitato], n. 30191/11, § 33, 24 novembre 2015, e Lombaya c. Belgio (dec.) [comitato], n. 55605/19, § 13, 12 marzo 2024). La Corte, peraltro, molte volte e in molti ambiti diversi ha valorizzato il ruolo della Corte di Cassazione in riferimento alla Convenzione (si vedano, in particolare, Jans, decisione sopra citata, §§ 24-27, Beuze c. Belgio [GC], n. 71409/10, § 153, 9 novembre 2018, e Denis e Irvine c. Belgio [GC], nn. 62819/17 e 63921/17, § 197, 1o giugno 2021).
53. La Corte è consapevole del ruolo importante che svolgono gli avvocati alla Corte di Cassazione, in particolare per quanto riguarda la loro missione di filtro dinanzi a quest’ultima (paragrafi 18 - 22 supra). Rimane comunque il fatto che un parere di un avvocato alla Corte di Cassazione non costituisce una decisione giurisdizionale, a prescindere dalla notorietà del suo autore. Pertanto, la Corte di Cassazione considera che la produzione di un parere negativo sulle possibilità di successo di un ricorso, emesso da un avvocato alla Corte di Cassazione, non stabilisce automaticamente che tale ricorso sarebbe «destinato ad avere esito negativo» nel senso della giurisprudenza della Corte (paragrafo 42 supra). Per rispondere alla questione se un ricorso fosse «destinato ad avere esito negativo» per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi alla violazione della Convenzione, si deve avere riguardo al contenuto del parere emesso, nonché all’oggetto della questione in esame tenuto conto del contesto nel quale essa si colloca.
54. Nel caso di specie, la Corte osserva che né l’avvocato alla Corte di Cassazione nel suo parere del 22 aprile 2021, né le ricorrenti stesse dinanzi alla Corte, si sono basati su una giurisprudenza nazionale o su altri elementi pertinenti tali da dimostrare che un ricorso era destinato ad avere esito negativo (si vedano, a contrario, Gas e Dubois c. Francia, n. 25951/07, 31 agosto 2010, Magy, sopra citata, § 30, e S.V. c. Italia, n. 55216/08, § 44, 11 ottobre 2018). A tale proposito, la Corte constata, come il Governo, che la Corte di Cassazione non si è mai pronunciata sulla legittimità di una decisione giurisdizionale relativa alla questione dell’uso del burkini in una piscina pubblica, né in riferimento alla Convenzione, né in base ad altre disposizioni analoghe di diritto nazionale o internazionale (si vedano, mutatis mutandis, Van Oosterwijck, sopra citata, § 40, e Dagregorio e Mosconi c. Francia, n. 65714/11, §§ 28-29, 30 maggio 2017). Ciò non è contestato dalle ricorrenti.
55. Inoltre, la Corte osserva che, come ha eccepito il Governo, sembra esistere una giurisprudenza divergente in materia tra le giurisdizioni di merito in Belgio (si confrontino le decisioni emesse nel caso di specie con quelle indicate nel paragrafo 23 supra). A tale proposito, essa rammenta che la Corte di Cassazione, giurisdizione suprema dell’ordinamento giudiziario, è competente per pronunciarsi sulla legge, e per orientare in tal modo la giurisprudenza (Van Oosterwijck, sopra citata, § 32).
56. Per quanto riguarda l’eventuale conseguimento di un secondo parere di un avvocato alla Corte di Cassazione, e le difficoltà dedotte dalle ricorrenti a tale proposito (paragrafo 37 supra), la Corte osserva che le loro precisazioni secondo le quali i tempi erano stretti non possono essere tenute in considerazione nella valutazione del rispetto dell’esaurimento dei ricorsi interni. Peraltro, essa osserva che un «ricorso su richiesta» avrebbe potuto, eventualmente, essere presentato dopo il parere negativo ottenuto dalle ricorrenti. Infine, nella misura in cui le ricorrenti invocano dei costi finanziari eccessivi, la Corte osserva che esse non hanno suffragato con elementi di prova le loro affermazioni a tale riguardo, e che in ogni caso il codice giudiziario prevede un sistema di assistenza giudiziaria gratuita per i cittadini con risorse economiche limitate (paragrafo 15 supra).
57. Di conseguenza, la Corte considera che il solo parere negativo di un avvocato alla Corte di Cassazione prodotto dalle ricorrenti non costituisse, nel caso di specie, un motivo idoneo a dispensarle dall’adire la Corte di Cassazione ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Le ricorrenti non hanno dato ai giudici nazionali l’occasione di prevenire o porre rimedio, nell’ordinamento giuridico interno, alla violazione dedotta dalla Convenzione da essi lamentata dinanzi alla Corte.
58. Alla luce di quanto sopra esposto, l’eccezione preliminare di mancato esaurimento dei ricorsi interni sollevata dal Governo relativamente all’assenza di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione (paragrafo 27 supra) deve essere accolta.
59. Pertanto, non è necessario pronunciarsi sul secondo elemento dell’eccezione del Governo (paragrafo 28 supra).
60. Di conseguenza, il ricorso è irricevibile ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 § 4.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 settembre 2024.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Cancelliere Presidente