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Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado dell'8 agosto 2002. - VVG International Handelsgesellschaft mbH, VVG (International) Ltd e Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 560/2002 - Ricevibilità del ricorso di merito. - Causa T-155/02 R.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-03239
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità del ricorso di merito - Irrilevanza - Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici - Ricorso di imprese importatrici - Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 560/2002]
3. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Ricevibilità in mancanza di un rimedio esperibile dinanzi al giudice nazionale che consenta di mettere in discussione la validità dell'atto contestato - Esclusione
(Art. 230 CE)
4. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Ricevibilità a motivo dell'inefficacia, per quanto riguarda il diritto ad una tutela giuridica effettiva, del rinvio pregiudiziale in caso di misure di attuazione limitate nel tempo - Esclusione
(Artt. 230 CE e 234 CE)
Massima1. In via di principio il problema della ricevibilità del ricorso di merito non dev'essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia può risultare necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, detto ricorso.
( v. punto 18 )
2. Il regolamento n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, non riguarda individualmente imprese la cui attività consista quasi esclusivamente nell'importare nella Comunità prodotti siderurgici contemplati da detto regolamento. Anche se quest'ultimo, causa delle conseguenze che produce, è idoneo a incidere sulla situazione economica delle richiedenti, ciò non basta a contraddistinguerle rispetto a qualunque altra persona. Infatti detto regolamento le riguarda solo a motivo della loro qualità obiettiva di operatori economici che effettuano il commercio dell'acciaio tra i paesi terzi e la Comunità europea, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore che si trovi in una situazione identica.
Inoltre, il fatto che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti giuridici ai quali si applica non può contraddistinguerli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, in quanto l'applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione obiettivamente determinata.
( v. punti 30-31 )
3. Non è ammissibile un'interpretazione delle norme in materia di ricevibilità dettate dall'art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme processuali nazionali, che queste non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. Infatti un sistema del genere richiederebbe, in ogni caso specifico, che il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari.
( v. punto 39 )
4. Il fatto che l'applicazione delle misure previste da un regolamento impugnato mediante ricorso di annullamento da una persona fisica o giuridica sia limitata nel tempo, con la conseguenza che il rimedio giuridico previsto dall'art. 243 CE non garantirebbe al richiedente una tutela giurisdizionale effettiva, non è idoneo a dimostrare che quest'ultimo sia interessato individualmente, in quanto dette misure si applicano a tutti gli operatori cui il regolamento medesimo si riferisce.
( v. punto 40 )
PartiNel procedimento T-155/02 R,
VVG International Handelsgesellschaft mbH, con sede in Salisburgo (Austria),
VVG (International) Ltd, con sede in Europort Gibraltar (Gibilterra),
Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria),
rappresentate dall'avv. W. Schuler,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen e dalla sig.ra B. Eggers, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1) o qualsiasi altro provvedimento provvisorio tale da consentire alle richiedenti di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi supplementari, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel numero di riferimento 4 ai sensi di tale regolamento,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaAmbito normativo
1 Il 27 marzo 2002 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»). Il regolamento controverso istituisce contingenti tariffari durante sei mesi, per quindici gruppi di prodotti di acciaio, calcolati sulla base della media del livello annuo delle importazioni nella Comunità negli anni 1999, 2000 e 2001, maggiorata del 10%. Dopo l'esaurimento di detti contingenti, i quantitativi importati sono assoggettati al pagamento dei dazi aggiuntivi fissati per ciascun gruppo di prodotti. Il regolamento controverso è entrato in vigore il 29 marzo 2002.
2 Il regolamento controverso è basato sul regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53), il cui art. 8 così recita:
«1. Le disposizioni del presente titolo [Procedura comunitaria d'inchiesta] non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.
Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:
- quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata
e
- quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.
2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.
(...)
4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure d'inchiesta ancora necessarie.
5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 [GU L 302, pag. 1], che istituisce un codice doganale comunitario».
3 In base all'art. 1 del regolamento controverso:
«1. E' aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell'allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.
2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.
3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell'allegato 3, o per le quali non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare secondo l'aliquota specificata nell'allegato 2 per il prodotto in questione. Il dazio supplementare si applica al valore doganale del prodotto importato.
(...)».
4 La tabella che figura come allegato 2 del regolamento controverso indica le aliquote di aumento delle importazioni per i prodotti piatti laminati a caldo legati (riferimento 4) nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001. Ne deriva che le importazioni di cui trattasi nel corso di questi tre anni sono state, rispettivamente, di 25 719 tonnellate, 154 916 tonnellate e 468 000 tonnellate.
5 Al n. 4 dell'allegato 3 del regolamento controverso si precisa che il contingente tariffario per i prodotti piatti laminati a caldo legati è di 23 778 tonnellate nette e che l'aliquota del dazio supplementare per questi prodotti è fissata al 26%.
6 Ai sensi dell'art. 3 del regolamento controverso:
«I contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli [308 bis, 308 ter e 308 quater] del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001 (...)».
Fatti e procedimento
7 Le richiedenti sono società la cui attività consiste quasi esclusivamente nell'importare nella Comunità prodotti siderurgici cui si riferisce il regolamento controverso, in particolare «prodotti piatti laminati a caldo legati, tagliati in lastre o in lamiere» che rientrano nel riferimento 4 dell'allegato 3 del regolamento controverso. Esse acquistano questi prodotti in grandi quantitativi presso diverse acciaierie stabilite in paesi terzi e li rivendono a grossisti, dettaglianti, fabbriche e gestori di depositi stabiliti nell'Unione europea.
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2002, le richiedenti hanno presentato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso inteso ad ottenere l'annullamento del regolamento controverso.
9 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2002, esse hanno presentato anche una domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento controverso o qualsiasi provvedimento provvisorio tale da consentire loro di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi aggiuntivi, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel riferimento 4 ai sensi del regolamento controverso.
10 Il 3 luglio 2002 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti.
11 Invitate dal giudice dei provvedimenti urgenti a replicare alle osservazioni scritte della Commissione, le richiedenti hanno presentato nella cancelleria del Tribunale le loro osservazioni l'11 luglio 2002.
12 Il 12 luglio 2002 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso di annullamento nella causa principale ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura.
13 Tenuto conto dell'irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677), entro il 31 luglio 2002.
14 Le richiedenti e la Commissione hanno risposto, rispettivamente, il 30 e il 31 luglio 2002.
15 In considerazione degli elementi risultanti dagli atti, il giudice dell'urgenza ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente istanza, senza che fosse utile ascoltare previamente le osservazioni orali delle parti.
In diritto
16 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato oppure ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
17 L'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura precisa che una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Questa regola non è una semplice formalità ma presuppone che il ricorso nel merito, al quale si ricollega la domanda di provvedimenti urgenti, possa essere effettivamente esaminato dal Tribunale.
18 Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Pare ciò non di meno necessario, quando si tratta, come nel presente caso, dell'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale s'innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34; ordinanza del presidente del Tribunale 12 settembre 2001, causa T-139/01 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-2415, punto 49].
19 Nella fattispecie, occorre verificare se il ricorso d'annullamento presenti un tale carattere manifestamente irricevibile.
20 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
21 Le richiedenti mirano ad ottenere l'annullamento del regolamento controverso, il quale prevede che è aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuna delle quindici categorie di prodotti cui si riferisce e che alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario determinato, o in mancanza di una domanda volta a beneficiare del contingente, si applica un dazio supplementare. Il giudice dell'urgenza constata che le disposizioni di tale regolamento si rivolgono in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicano a situazioni determinate oggettivamente (v., in particolare, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 19).
22 Di conseguenza, le disposizioni del regolamento controverso hanno, per loro natura, una portata generale, Ora, nel contesto dell'art. 230 CE, un regolamento, in quanto atto di portata generale, non può essere impugnato da soggetti giuridici diversi dalle istituzioni, dalla Banca centrale europea e dagli Stati membri (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 35).
23 Tuttavia, un atto di portata generale come un regolamento, in talune circostanze, può riguardare individualmente alcune persone fisiche o giuridiche e rivestire pertanto un carattere decisionale nei loro confronti (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36). Ciò si verifica se l'atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36).
24 Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 37).
25 Alla luce di quanto precede occorre verificare se, nella fattispecie, sussistano elementi che consentano di ritenere che le richiedenti siano interessate dal regolamento controverso in ragione di determinate loro peculiari qualità o se esista una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro in relazione a tale regolamento.
26 Per dimostrare che esse sono individualmente interessate dal regolamento controverso, le richiedenti deducono in sostanza sette argomenti nella loro domanda di provvedimenti urgenti.
27 Nelle loro osservazioni scritte dell'11 luglio 2002 esse contestano l'analisi della Commissione relativa alla ricevibilità del ricorso principale basandosi sulle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella citata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677, in particolare pag. I-6681) nonché sulla sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365). Esse sottolineano che, anche se il regolamento controverso si applica a tutti gli importatori della Comunità, esse sono specificamente colpite da questo regolamento. Infatti, tra i rari commercianti di acciaio del tutto indipendenti, esse non importerebbero diversi tipi di prodotti siderurgici, ma quasi esclusivamente i prodotti rientranti nel riferimento 4 dell'allegato 3 del regolamento controverso, e questo da diversi anni.
28 Nelle osservazioni che hanno depositato il 30 luglio 2002, le richiedenti fanno valere che i fatti all'origine della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio si distinguono considerevolmente da quelli della presente causa. In particolare, esse ritengono che il regolamento controverso debba essere analizzato come un complesso di decisioni individuali che riguarda ciascuna delle categorie dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, esse ritengono che, allorché la validità di un regolamento, quale il regolamento controverso, è limitata nel tempo, si dovrebbe tener conto del fatto che il ricorso di annullamento previsto dall'art. 230 CE costituisce l'unico rimedio giuridico che consenta di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva. L'individualizzazione delle richiedenti dovrebbe quindi risultare, in particolare, dall'impossibilità in cui esse si trovano di ottenere tempestivamente una tutela giurisdizionale utilizzando un altro rimedio giuridico.
29 Con il loro primo argomento, ribadito nelle osservazioni depositate l'11 e il 30 luglio 2002, le richiedenti fanno valere l'incidenza del regolamento controverso sulla loro situazione economica. In seguito all'inserimento del dazio supplementare del 26% nel prezzo di vendita dei prodotti di cui trattasi, i loro clienti annullerebbero i contratti di fornitura e di acquisto conclusi con esse. In pratica, il regolamento controverso avrebbe per effetto di vietare l'importazione di questi prodotti e, quindi, manderebbe in rovina le richiedenti. Nel corso degli anni precedenti esse avrebbero importato ogni mese nella Comunità fino a 8 000 tonnellate dei prodotti di cui trattasi, ossia un volume, riferito ad un semestre, pari al doppio di quello del contingente tariffario previsto dal regolamento controverso (23 778 tonnellate).
30 A tal riguardo, il giudice dell'urgenza constata che, anche se il regolamento controverso, a causa delle conseguenze che produce, è tale da incidere sulla situazione economica delle richiedenti, questa circostanza non è sufficiente a contraddistinguerle rispetto a qualsiasi altra persona. Infatti il regolamento controverso le riguarda solo a causa della loro qualità obiettiva di operatori economici che effettuano il commercio dell'acciaio tra i paesi terzi e la Comunità europea, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore che si trovi in una situazione identica (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 51; ordinanza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-14/97 e T-15/97, Sofivo e a./Consiglio, Racc. pag. II-2601, punto 37). In tale contesto occorre rilevare che le richiedenti corroborano esplicitamente tale fatto indicando nella loro domanda di provvedimenti urgenti che, a parte i produttori della Comunità, «gli altri operatori del mercato, tra cui [esse stesse], sono individualmente interessati dal regolamento [controverso]». Un'analisi del regolamento controverso che distingue gli effetti di quest'ultimo per ciascuna delle categorie di prodotti di cui trattasi, che non consente di concludere per l'esistenza di un complesso di decisioni individuali, non modifica tale conclusione.
31 Inoltre, per quanto riguarda l'incidenza economica particolarmente grave che il regolamento controverso produrrebbe sulle attività delle richiedenti, occorre osservare che la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti differenti per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da contraddistinguerli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, in quanto l'applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione obiettivamente determinata (ordinanze della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37, e 25 aprile 2002, causa C-96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. I-4025, punto 41; ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. II-4207, punto 22).
32 Nel loro secondo argomento le richiedenti sostengono che il regolamento controverso è all'origine di gravi lesioni dei «diritti fondamentali individuali e comunitari (principio di uguaglianza, divieto di discriminazione, libertà di attività economica e di commercio, libera concorrenza, ecc.)».
33 Occorre constatare che le richiedenti non hanno tuttavia indicato come la presunta lesione di questi diritti possa individualizzarle. L'argomento così formulato è privo di pertinenza.
34 Per lo stesso motivo deve essere respinto il loro quarto argomento, secondo cui l'istituzione del dazio supplementare del 26% senza periodo transitorio sufficiente non ha consentito alle imprese di adattarsi alla nuova situazione tariffaria. Infatti, le richiedenti non hanno indicato come l'assenza di un periodo transitorio sufficiente possa individualizzarle.
35 Nel loro terzo argomento le richiedenti sostengono che il regolamento controverso viola in maniera grave l'obbligo giuridico di prendere in considerazione i loro interessi specifici.
36 Al riguardo, il giudice dell'urgenza rileva che la Commissione non aveva l'obbligo di tener conto della situazione particolare delle richiedenti al momento dell'adozione del regolamento controverso. Infatti non esisteva alcuna disposizione di diritto superiore che imponesse alla Commissione di prendere in considerazione la loro situazione in maniera specifica rispetto a quella di qualsiasi altro interessato da tale atto (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, punti 16-32, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punti 67-78, e 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 90). Su tale punto occorre rilevare che le richiedenti ammettono nelle loro difese scritte che non vi era un obbligo di tenere conto specificamente della loro situazione. Infatti, dalla loro domanda di provvedimenti urgenti (punto 3.6) risulta che il regolamento controverso «viola l'obbligo giuridico di tener conto degli interessi di tutti gli operatori, in particolare degli interessi specifici delle richiedenti», precisando che «gli operatori non sono infatti solo i produttori della Comunità, ma anche gli importatori, i depositari, i grossisti, i dettaglianti, gli spedizionieri, le imprese di trasporto e i consumatori finali».
37 Del resto, anche supponendo che, al momento dell'adozione del regolamento controverso, la Commissione dovesse tener conto, in forza di una disposizione di diritto superiore, delle conseguenze dell'atto previsto sulla situazione di determinati soggetti, tra cui le richiedenti, un tale obbligo non avrebbe affatto esonerato queste ultime dall'obbligo di provare che esse sono interessate dal regolamento controverso a causa di una situazione di fatto che le distingue dalla generalità (v., in tal senso, sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, cit., punti 59-62, e ordinanza della Corte 30 gennaio 2002, causa C-151/01 P, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. I-1179, punto 36).
38 Secondo il quinto argomento delle richiedenti, la tutela dei diritti individuali è in pratica esclusa, in quanto il rimedio della domanda di pronuncia pregiudiziale, previsto dall'art. 234 CE, non assicura una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare a causa dell'incertezza collegata al rinvio alla Corte da parte del giudice nazionale e al periodo di tempo necessario perché la Corte si pronunci sulla validità di un regolamento, quale quello di cui trattasi, la cui durata è limitata nel tempo.
39 Ora, il giudice dell'urgenza fa presente che, nella citata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, la Corte ha dichiarato che non è ammissibile un'interpretazione delle norme in materia di ricevibilità di cui all'art. 230 CE secondo cui un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell'atto comunitario impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (punto 43). Questa valutazione deve a fortiori essere ammessa allorché è pacifico, come nella fattispecie, che esiste un mezzo di ricorso dinanzi al giudice nazionale che consente di contestare la validità del regolamento controverso.
40 Del resto, il fatto che l'applicazione delle misure previste dal regolamento controverso sia limitata nel tempo, messo in evidenza in particolare dalle richiedenti nelle osservazioni del 30 luglio 2002, con la conseguenza che il rimedio giuridico previsto dall'art. 234 CE non garantirebbe una tutela giurisdizionale effettiva, non è tale da dimostrare che esse sono individualmente interessate, in quanto le misure di cui trattasi si applicano a tutti gli operatori cui il regolamento medesimo si riferisce. Inoltre, ammettere questo argomento significherebbe riconoscere in generale che ogni regolamento comunitario che modifica, per un certo periodo, le modalità di esercizio di un'attività economica riguarda in maniera individuale ciascuno degli operatori che esercitano tale attività. Ora, una tale constatazione impedisce di concludere che sono soddisfatte le condizioni in cui un soggetto è individualmente interessato da un regolamento (v. supra, punto 23).
41 Infine, il sesto e il settimo argomento, nei quali le richiedenti ritengono che, da un lato, la scelta del contingentamento corrisponda a una misura di salvaguardia provvisoria erronea, eccessiva e unilaterale, e, dall'altro, il livello dei contingenti tariffari sia insufficiente, in quanto contestano la legittimità del regolamento controverso, non possono essere analizzati nell'ambito dell'esame della ricevibilità ai sensi dell'art. 230 CE.
42 Da tutte queste considerazioni risulta che non è possibile nella fattispecie per il giudice dell'urgenza ritenere prima facie che il regolamento controverso riguardi le richiedenti individualmente e che esse siano legittimate a chiederne l'annullamento in forza dell'art. 230, quarto comma, CE. In quanto sembra che non soddisfino una delle condizioni di ricevibilità poste dall'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare se esse siano direttamente interessate dal regolamento controverso. L'ottavo argomento delle richiedenti, in quanto mira a dimostrare che esse sono direttamente interessate dal regolamento controverso, dev'essere respinto.
43 In considerazione di tutte le osservazioni che precedono, il ricorso principale, mirante all'annullamento del regolamento controverso, è, prima facie, manifestamente irricevibile.
44 La presente domanda di provvedimenti urgenti deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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