Avis juridique important
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 5 luglio 2001. - Asahi Vet SA contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Autorizzazione di una additivo nell'alimentazione degli animali - Direttiva 70/524/CEE - Ricevibilità. - Causa T-55/01 R.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-01933
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atti preparatori - Esclusione
(Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 70/524)
Massima1. Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve essere esaminato, in linea di principio, nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta la domanda di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso.
( v. punto 51 )
2. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.
Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione abbia luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscano in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.
La procedura ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria di un additivo utilizzato nell'alimentazione degli animali, prevista all'art. 4 della direttiva 70/524, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, comporta varie fasi e la circostanza di rinviare ad una riunione successiva la pronuncia sulla questione dell'innocuità di un prodotto considerato non costituisce un provvedimento che stabilisca in modo definitivo la posizione della Commissione.
( v. punti 61-62, 67 )
PartiNel procedimento T-55/01 R,
Asahi Vet SA, con sede in sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall'avv. C. Bittner,
ricorrente,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dall'avv. M. López-Monís Gallego, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta alla concessione dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione di taluni animali con riguardo al territorio dell'Unione europea, ad eccezione della Svezia,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaContesto normativo
1 Il 23 novembre 1970 il Consiglio emanava la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270, pag. 1). L'allegato I di tale direttiva menziona gli additivi che, in linea di principio, sono i soli di cui siano autorizzati l'immissione in commercio e l'impiego negli alimenti degli animali da parte degli Stati membri, subordinatamente alla sola condizione del rispetto dei requisiti di utilizzazione indicati dalla direttiva medesima. L'allegato II della direttiva 70/524 elenca gli additivi che - sempreché rispondenti a taluni requisiti - possono essere eccezionalmente autorizzati dagli Stati membri, in deroga all'allegato I, a titolo provvisorio, sino al momento in cui la loro sperimentazione ne consenta l'autorizzazione definitiva, vale a dire l'inclusione nell'allegato I con conseguente cancellazione, in caso contrario, dall'allegato II.
2 La direttiva 70/524 è stata oggetto di modifica in più riprese, segnatamente, per mezzo della direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/51/CE (GU L 235, pag. 39). L'art. 3 A della direttiva 70/524, introdotto dall'art. 1, punto 4, della direttiva 96/51, stabilisce i requisiti di concessione dell'autorizzazione comunitaria di un additivo utilizzato nell'alimentazione degli animali.
3 L'art. 9 E della direttiva 70/524, introdotto dall'art. 1, punto 4, della direttiva 96/51, intitolato «Autorizzazione provvisoria per quattro o cinque anni al massimo», così dispone:
«1. Per quanto concerne gli additivi di cui all'articolo 2, lettera aaaa), può essere concessa un'autorizzazione provvisoria a livello comunitario per l'utilizzazione di un nuovo additivo o per una nuova utilizzazione nel caso in cui tale additivo sia già autorizzato, purché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 3 A, lettere b), c), d) ed e), e si possa presumere che la condizione indicata alla lettera a) dello stesso articolo è soddisfatta. Gli additivi sono iscritti nel capitolo IV dell'elenco di cui all'articolo 9 T, lettera b).
2. La validità dell'autorizzazione provvisoria di cui al paragrafo 1 non deve essere superiore a quattro anni a decorrere dalla data alla quale essa ha effetto.
3. Gli additivi di cui all'articolo 2, lettera aaaa), iscritti nell'allegato II anteriormente al 1° aprile 1998, possono continuare a essere oggetto di autorizzazioni provvisorie nazionali; tali additivi sono iscritti nel capitolo IV dell'elenco di cui all'articolo 9 T, lettera b). La durata dell'autorizzazione provvisoria di tali additivi non può essere superiore a cinque anni tenuto conto del periodo di iscrizione nel succitato allegato II».
4 Con decisione 24 settembre 1976, 76/791/CEE, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione animale (GU L 279, pag. 35), la Commissione si è munita di un comitato scientifico dell'alimentazione animale. Tale decisione è stata successivamente abrogata dalla decisione della Commissione 23 luglio 1997, 97/579/CE, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237, pag. 18), il cui art. 12 così recita:
«1. I comitati scientifici istituiti dalla presente decisione sostituiscono i comitati scientifici preesistenti, secondo le modalità seguenti:
(...)
b) il comitato scientifico dell'alimentazione animale sostituisce il comitato scientifico dell'alimentazione animale istituito con decisione 76/791/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 86/105/CEE».
5 Dall'allegato della decisione 97/579 emerge che la sfera di competenza del comitato scientifico dell'alimentazione umana (in prosieguo: lo «SCAN») comprende le «questioni scientifiche e tecniche relative all'alimentazione degli animali, al suo effetto sulla salute animale e sulla qualità e salubrità dei prodotti di origine animale, nonché relative alle tecnologie applicate all'alimentazione animale».
6 Inoltre, l'art. 8, n. 1, della direttiva 70/524, nel testo modificato dalla direttiva 96/51, così dispone:
«Lo [SCAN], istituito con decisione 76/791 (...) della Commissione, è incaricato, su richiesta della Commissione, di assisterla per tutte le questioni scientifiche relative agli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali».
7 Il comitato permanente degli alimenti per animali (in prosieguo: il «comitato permanente»), di cui all'art. 23 della direttiva 70/524, è stato istituito per mezzo della decisione del Consiglio 20 luglio 1970, 70/372/CEE, che istituisce un comitato permanente degli alimenti per animali (GU L 170, pag. 1). Tale comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è diretto a garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dell'alimentazione degli animali. Il comitato permanente deve essere consultato previamente a qualsiasi autorizzazione di messa in circolazione di alimenti per animali.
8 L'art. 23 della direttiva 70/524, introdotto dall'art. 1, punto 1, della direttiva del Consiglio 29 novembre 1984, 84/587/CEE, che modifica la direttiva 70/524/CEE (GU L 319, pag. 13), e modificato, da ultimo, dall'allegato I dell'Atto relativo alle condizione di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adeguamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 155), così recita:
«1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente (...) è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato [permanente] un progetto delle misure da adottare. Il [detto] comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato [permanente], viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato [permanente]. Se non sono conformi al parere del [detto] comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure».
9 In particolare, la procedura per l'autorizzazione comunitaria di un additivo autorizzato nell'alimentazione degli animali, di cui all'art. 4 della direttiva 70/524, introdotto dall'art. 1, punto 4, della direttiva 96/51 prevede quanto segue:
«1. Ai fini della concessione dell'autorizzazione comunitaria di una sostanza o di una preparazione quale additivo o, nel caso di un additivo già autorizzato, di una nuova utilizzazione, il richiedente l'autorizzazione sceglie uno Stato membro quale relatore, in occasione della procedura d'esame, del fascicolo da lui costituito conformemente alle disposizioni della direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali. Nel caso in cui sia stabilito in un paese terzo, il richiedente deve disporre di un rappresentante nella Comunità.
(...)
4. Gli Stati membri dispongono di un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui è stato loro trasmesso il fascicolo per verificare che quest'ultimo sia costituito conformemente alle disposizioni della direttiva 87/153/CEE e, se del caso, per trasmettere per iscritto le loro osservazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. Se alla scadenza del termine di cui al primo comma non sono state formulate obiezioni, il rappresentante della Commissione dispone di un termine di trenta giorni per iscrivere la domanda di autorizzazione all'ordine del giorno del comitato permanente (...).
5. Se, previa consultazione del comitato permanente (...), si ritiene che non siano state rispettate le modalità di presentazione del fascicolo, il rappresentante della Commissione ne informa il richiedente l'autorizzazione comunitaria nonché lo Stato membro relatore; se del caso, viene introdotta una nuova domanda in base ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. La Commissione garantisce che si deliberi, secondo la procedura di cui all'articolo 23, sulla domanda di autorizzazione comunitaria entro un termine di 320 giorni dall'iscrizione della stessa nell'ordine del giorno del comitato permanente (...), a norma del paragrafo 4, secondo comma. Tuttavia questo termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni complementari da parte di uno Stato membro in sede di comitato permanente (...) o se così richiesto [dallo SCAN]. Se la domanda di autorizzazione comunitaria di un additivo è respinta o costituisce l'oggetto di un rinvio, il rappresentante della Commissione comunica le motivazioni del rigetto o rinvio al richiedente l'autorizzazione, nonché allo Stato membro relatore».
Fatti e svolgimento del procedimento
10 La ricorrente è una filiale dell'impresa giapponese Asahi Vet Japan Co. Ltd. Quest'ultima ha realizzato la Toiocerina, additivo utilizzato nell'alimentazione degli animali, e ne è l'unico produttore al mondo. La ricorrente produce tale additivo esclusivamente nel proprio centro spagnolo per il mercato europeo, distribuendolo in Europa. In qualità di produttore esclusivo di tale additivo, la ricorrente è, al tempo stesso, istante nel procedimento diretto all'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria della Toiocerina ai sensi della direttiva 70/524.
11 La Toiocerina è un preparato di microorganismi del ceppo Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno 1 x 1010 UFC (unità formanti colonie) per grammo di additivo. Tale additivo è utilizzato in Europa dalla metà degli anni '80 in poi.
12 In data 26 aprile 1991 la ricorrente richiedeva per la prima volta l'autorizzazione comunitaria della Toiocerina. A tal fine presentava una domanda, munita di fascicolo di accompagnamento, alla Commissione, agli Stati membri e allo SCAN, per il tramite del Regno di Spagna, agente quale Stato membro relatore. L'autorizzazione provvisoria della Toiocerina veniva successivamente concessa, per i maiali da ingrasso, i maialini e le scrofe, per mezzo della direttiva della Commissione 22 aprile 1994, 94/17/CE, che modifica la direttiva 70/524 (GU L 105, pag. 19), e la Toiocerina veniva inserita nell'allegato II di quest'ultima direttiva. Tale autorizzazione, limitata nel tempo, veniva regolarmente prorogata sino al 21 aprile 1999, vale a dire cinque anni dopo l'autorizzazione provvisoria iniziale. Non vi sono state successivamente altre proroghe all'autorizzazione, conformemente al disposto dell'art. 9 E, n. 3, della direttiva 70/524, che limita le autorizzazioni provvisorie ad un massimo di cinque anni.
13 Il 16 ottobre 1995 la ricorrente presentava domanda di autorizzazione della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento. La Toiocerina veniva provvisoriamente autorizzata per l'alimentazione di dette categorie d'animali per mezzo del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1999, n. 1411, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 164, pag. 56). Tale autorizzazione provvisoria veniva prorogata sino al 20 febbraio 2001 per mezzo del regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 2000, n. 2697, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 319, pag. 1).
14 Successivamente al 21 aprile 1999, data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina per i maiali da ingrasso, i maialini e le scrofe, il detto additivo era più volte oggetto di esame da parte dello SCAN e da parte del comitato permanente.
15 Il 2 giugno 1999 un gruppo di lavoro ad hoc, istituito dallo SCAN, esaminava i dati relativi alla Toiocerina rilasciando parere favorevole quanto all'efficacia del prodotto per i porcellini di età inferiore ai due mesi nonché per le scrofe. Una sintesi di tale esame veniva sottoposta all'assemblea plenaria dello SCAN del 10 giugno 1999, che accoglieva le conclusioni del gruppo di lavoro.
16 Il 18 giugno 1999 la Commissione procedeva quindi alla redazione di un progetto di regolamento che prevedeva l'autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina per i porcellini di età inferiore ad un massimo di due mesi e per le scrofe, con effetto retroattivo al 21 aprile 1999, data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria.
17 Il 22 giugno 1999 il Regno di Spagna, quale Stato membro relatore, riceveva una lettera della Commissione con cui venivano richiesti altri dati in ordine all'efficacia della Toiocerina per i porcellini di età compresa tra i due e i quattro mesi.
18 La riunione del comitato permanente si svolgeva in data 28 e 29 giugno 1999. In occasione di tale riunione il detto comitato aggiornava l'adozione della decisione in merito all'autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina, conformemente al menzionato progetto di regolamento, in quanto la delegazione danese formulava, in tale occasione, un nuovo quesito in ordine all'innocuità della Toiocerina. La detta delegazione chiedeva se i ceppi del Bacillus cereus, cui appartengono i microorganismi utilizzati nella fabbricazione della Toiocerina, potessero produrre tossine.
19 In risposta alla lettera della Commissione 22 giugno 1999, il Regno di Spagna, quale Stato membro relatore, trasmetteva in data 20 luglio 1999 informazioni integrative relative all'efficacia della Toiocerina per i maiali di età compresa tra i due e i quattro mesi.
20 La delegazione danese, dopo aver invitato la ricorrente ad inviare in Norvegia, a fini di esame, ceppi del batterio da essa utilizzato, faceva presente, con lettera 8 ottobre 1999 inviata allo Stato membro relatore, che il proprio quesito quanto all'innocuità della Toiocerina aveva ricevuto risposta esaustiva.
21 Con lettera 18 novembre 1999, trasmessa alla Commissione, lo Stato membro relatore richiedeva l'inserimento nell'ordine del giorno della successiva riunione del comitato permanente della domanda di autorizzazione della Toiocerina per i maiali da ingrasso di quattro mesi, per i porcellini di età non superiore ad un massimo di due mesi ed eventualmente per i porcellini di età compresa dai due ai quattro mesi, nonché per le scrofe.
22 Con lettera 16 febbraio 2000, indirizzata allo Stato membro relatore, la Commissione faceva presente di aver invitato lo SCAN a riesaminare l'innocuità di tutti i «prodotti Bacillus» e a determinare i dati che dovevano essere forniti per identificare i ceppi eventualmente pericolosi. La Commissione precisava parimenti di non poter proporre al comitato permanente, nelle more della pronuncia dello SCAN in merito all'innocuità della Toiocerina, l'adozione di una decisione concernente la domanda di autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei maiali da ingrasso, dei maialini e delle scrofe.
23 In data 17 febbraio 2000 lo SCAN comunicava il proprio parere sulla questione dell'innocuità dei ceppi del Bacillus con riguardo alla possibile formazione di tossine. Esso raccomandava di procedere a test diretti a verificare la possibile formazione di tossine connesse con i ceppi del Bacillus.
24 Con lettera dello Stato membro relatore 13 settembre 2000, conformemente al parere dello SCAN 17 febbraio 2000, veniva inviato alla Commissione, ai membri dello SCAN, al segretariato del medesimo nonché agli Stati membri un fascicolo complementare riguardante tale questione.
25 Nell'ottobre 2000 il gruppo di lavoro dello SCAN per la sicurezza dei microorganismi si riuniva e procedeva, segnatamente, all'esame della questione sulla sicurezza della Toiocerina con riguardo alla produzione di tossine. In esito a tale esame, il gruppo di lavoro non formulava conclusioni negative su tale specifico aspetto della sicurezza dell'additivo di cui trattasi.
26 In occasione delle proprie assemblee plenarie nell'ottobre e dicembre del 2000, lo SCAN non si esprimeva in merito all'innocuità della Toiocerina. La domanda di autorizzazione di tale additivo non veniva quindi inserita nell'ordine del giorno dell'ultima delle dette assemblee plenarie.
27 Il 23 gennaio 2001 il gruppo di lavoro precedentemente menzionato precedeva alla discussione del progetto di relazione elaborato da vari suoi membri e chiedeva l'effettuazione di un'analisi complementare al fine di rispondere alla questione della localizzazione genetica della resistenza alla tetraciclina della Toiocerina su un gene mobile o fisso. La ricorrente veniva quindi invitata, con lettera 29 gennaio 2001, indirizzata allo Stato membro relatore, a trasmettere informazioni in merito a tale questione.
28 Un nuova assemblea plenaria dello SCAN aveva luogo in data 24 e 25 gennaio 2001. La discussione, in tale assemblea, delle risultanze delle attività del gruppo di lavoro, che si focalizzava sulla questione della produzione di tossine di microorganismi utilizzati negli additivi, nonché le conclusioni risultanti dalla discussione medesima sono riassunte nel verbale approvato dall'assemblea plenaria dello SCAN in occasione della riunione successiva, svoltasi in data 21 e 22 marzo 2001. Da tale verbale emerge che i ceppi del Bacillus utilizzati nella fabbricazione della Toiocerina non presentano problemi connessi alla produzione di tossine.
29 Il 29 e 30 gennaio 2001 si svolgeva la prima riunione dell'anno del comitato permanente. La questione relativa all'autorizzazione della Toiocerina non figurava nel relativo ordine del giorno.
30 Con lettera 14 febbraio 2001, indirizzata alla direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione, lo Stato membro relatore faceva presente che la ricorrente aveva tempestivamente fornito tutti i dati richiestile anteriormente alla riunione del comitato permanente svoltasi in data 29 e 30 gennaio 2001. Lo Stato medesimo aggiungeva che la ricorrente si trovava, a quel momento, nell'impossibilità di rispondere prima del 21 febbraio 2001 - data di scadenza dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i vitelli, i bovini da ingrasso, i conigli da ingrasso e i conigli da allevamento - al quesito postole con lettera 29 gennaio 2001.
31 Il 19 febbraio 2001 si svolgeva un incontro tra la Commissione, lo Stato membro relatore e i rappresentanti della ricorrente.
32 A seguito di tale incontro, l'autorizzazione provvisoria della Toiocerina non veniva prorogata per i polli da ingrasso, per le galline ovaiole, per i vitelli, per i bovini da ingrasso, per i conigli da ingrasso e per i conigli da allevamento. Quanto ai maiali da ingrasso, ai porcellini ed alle scrofe, non veniva nemmeno decisa la domanda della ricorrente di autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina.
33 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2001 la ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 gennaio 2001 con cui era stata aggiornata la decisione sulla domanda di autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione di taluni animali nonché diretta a far ingiungere alla Commissione di proporre al comitato permanente, ai sensi dell'art. 23, n. 2, della direttiva 70/524, un progetto di misure che prevedano l'autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina per i maiali da ingrasso, per i maialini e le scrofe nonché la proroga dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento.
34 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente proponeva la presente domanda diretta alla concessione dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione di taluni animali. La ricorrente richiedeva parimenti l'applicazione, nella specie, dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
35 Le osservazioni orali della ricorrente e della Commissione sono state sentite all'audizione del 14 marzo 2001, nel corso della quale è stato chiesto alla Commissione di comunicare la risposta dello SCAN alla questione se i ceppi del Bacillus utilizzati nella fabbricazione della Toiocerina possano produrre tossine, atteso che tale risposta doveva essere fornita dallo SCAN in occasione della propria riunione svoltasi in data 21 e 22 marzo 2001. Il giudice del procedimento sommario ha parimenti reso noto alla ricorrente e alla Commissione che intendeva attendere tale conclusione dello SCAN prima di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
36 Con lettera 16 marzo 2001 il Regno di Spagna chiedeva, ai sensi dell'art. 37 del protocollo sullo Statuto CE della Corte di giustizia e a termini delle disposizioni dell'art. 115 del regolamento di procedura, di intervenire a sostegno della ricorrente nel presente procedimento sommario.
37 Il 23 marzo 2001 la Commissione depositava il verbale dell'assemblea plenaria dello SCAN svoltasi in data 24 e 25 gennaio 2001, verbale approvato in occasione dell'assemblea plenaria del comitato medesimo del 21 marzo 2001. Da tale verbale emerge che lo SCAN è giunto alla conclusione che i ceppi contenuti nella Toiocerina non producono tossine.
38 Il 26 e 27 marzo 2001, in occasione della riunione del comitato permanente, venivano esaminati la relazione e le conclusioni dello SCAN in ordine all'innocuità della Toiocerina con riguardo alla produzione di tossine nonché il progetto di regolamento che prevede, in base alla detta relazione dello SCAN, l'autorizzazione provvisoria della Toiocerina per i polli da ingrasso, per le galline ovaiole, per i vitelli, per i bovini da ingrasso, per i conigli da ingrasso e per i conigli da allevamento. In esito a tale riunione, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che non occorresse applicare l'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
39 Con ordinanza 27 marzo 2001 il presidente del Tribunale ha ammesso l'intervento del Regno di Spagna, invitandolo a presentare osservazioni orali ad una nuova audizione fissata al 2 aprile 2001.
40 Il 29 marzo 2001 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito alla presente domanda di provvedimenti provvisori.
41 Le osservazioni orali della ricorrente e della Commissione sono state sentite all'audizione del 2 aprile 2001. Al Regno di Spagna, che non ha potuto partecipare a tale audizione, è stato concesso un termine per depositare la sua memoria d'intervento. All'audizione la Commissione ha confermato che alla successiva riunione del comitato permanente del 27 aprile 2001 sarebbe stata decisa la domanda di autorizzazione provvisoria della Toiocerina per i polli da ingrasso, per le galline ovaiole, per i vitelli, per i bovini da ingrasso, per i conigli da ingrasso e per i conigli da allevamento. Conseguentemente, il giudice dell'urgenza ha fatto presente alla ricorrente ed alla Commissione di voler attendere lo svolgimento di tale riunione prima di pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti urgenti.
42 Il 10 aprile 2001 il Regno di Spagna ha depositato la propria memoria di intervento.
43 Con lettera 27 aprile 2001, la Commissione ha comunicato al giudice dell'urgenza la decisione del comitato permanente adottata nella riunione del medesimo svoltasi in pari data. Da tale lettera emerge che il comitato permanente ha dato parere favorevole a che la Toiocerina venga nuovamente autorizzata in via provvisoria quale additivo nell'alimentazione dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento. In esito a tale parere, il detto comitato ha sottoposto alla Commissione un progetto di regolamento volto ad autorizzare la Toiocerina, per le menzionate categorie di animali, a decorrere dal 1° giugno 2000 sino al 1° marzo 2002. Il giudice dell'urgenza ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni in merito alla decisione del comitato permanente.
44 Il 30 aprile 2001 la Commissione ha presentato osservazioni sulla memoria di intervento.
45 In data 7 maggio 2001 la ricorrente ha presentato osservazioni in ordine alla memoria di intervento nonché alla decisione del comitato permanente del 27 aprile 2001. In tali osservazioni la ricorrente ha fatto presente di voler insistere integralmente sulla domanda di provvedimenti urgenti nella parte riguardante i maiali da ingrasso, i maialini e le scrofe, nonché i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i vitelli, i bovini da ingrasso, i conigli da ingrasso ed i conigli da allevamento. Per quanto attiene alle specie animali diverse dalla specie suina, la ricorrente ha sostenuto che il progetto di regolamento della Commissione non sarebbe sufficiente a soddisfare il proprio «interesse ad una tutela giurisdizionale», in considerazione dei limiti temporali fissati per l'autorizzazione provvisoria nonché del trattamento discriminatorio riservato nel detto documento alla Toiocerina.
46 Con lettera 21 maggio 2001 la Commissione ha informato il giudice dell'urgenza in merito all'adozione, avvenuta l'11 maggio 2001, del regolamento (CE) n. 937, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa ad un additivo per mangimi (GU L 130, pag. 25), che autorizza la Toiocerina sino al 1° marzo 2002 quale additivo nell'alimentazione dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento.
Sull'oggetto della domanda
47 Con la domanda di provvedimenti urgenti la ricorrente chiede la concessione dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione di taluni animali.
48 All'audizione ha precisato che tale autorizzazione provvisoria era stata chiesta per il territorio dell'Unione europea, ad eccezione della Svezia.
In diritto
49 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
50 In base alle disposizioni di cui all'art. 104, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito. Tale norma non costituisce una semplice formalità, bensì presuppone che il ricorso sul merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, possa essere effettivamente determinato dal Tribunale.
51 Secondo costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella specie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso [v. ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34, nonché del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento, Racc. pag. II-3397, punto 60].
52 Nella specie, il giudice dell'urgenza ritiene che occorra verificare se esistano elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso principale.
Argomenti delle parti
53 La ricorrente sottolinea che il ricorso principale è diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 29 gennaio 2001 con cui è stata aggiornata la decisione sulla domanda di autorizzazione della Toiocerina ed è altresì volto a far ingiungere alla Commissione di proporre al comitato permanente, ai sensi dell'art. 23, n. 2, della direttiva 70/524, un progetto di misure che prevedano l'autorizzazione di durata illimitata della Toiocerina per i maiali da ingrasso, per i maialini e per le scrofe, nonché la proroga dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento. La ricorrente aggiunge che la domanda di provvedimenti urgenti, ove venisse accolta, non potrebbe tradursi in provvedimenti atti a pregiudicare il ricorso nel merito. A tal riguardo si richiama all'ordinanza del presidente della Corte 8 aprile 1987, causa 65/87 R, Pfizer/Commissione (Racc. pag. 1691), in cui è stato ordinato alla Commissione di proporre al comitato permanente l'autorizzazione di un additivo al fine di ristabilire lo statu quo ante.
54 La ricorrente ritiene che la circostanza che il comitato permanente non si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione della Toiocerina il 29 gennaio 2001, rinviando l'adozione di tale decisione, costituisca una decisione ai sensi del Trattato, impugnabile mediante ricorso d'annullamento. A tal riguardo deduce tre argomenti.
55 In primo luogo, la ricorrente si richiama ad una costante giurisprudenza e, segnatamente, all'ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 1995, causa T-219/95 R, Danielsson e a./Commissione (Racc. pag. II-3051), secondo cui un atto è impugnabile mediante ricorso di annullamento quando presenti natura di decisione ed indipendentemente da aspetti formali.
56 Nella specie la carenza della Commissione con riguardo alla Toiocerina, la cui domanda di autorizzazione non è stata inserita nell'ordine del giorno della riunione del comitato permanente, avrebbe generato una situazione idonea a pregiudicare gli interessi economici della ricorrente che non ha potuto procedere alla produzione di tale additivo.
57 In secondo luogo, la ricorrente rimette in discussione la distinzione tra carenza semplice e azione sostenendo che sarebbe conforme ai principi generali del diritto considerare una carenza equivalente ad un'azione, laddove riguardi un'azione che avrebbe dovuto essere compiuta, diversamente da quanto invece avvenuto. La ricorrente si richiama, al riguardo, alla combinazione delle due circostanze secondo cui, da un lato, avrebbe sempre ottenuto dalla Commissione l'assicurazione che vi sarebbe stata proroga dell'autorizzazione della Toiocerina sino al mese di febbraio 2001 e, quindi, necessità di decisione a tale data e, dall'altro, l'art. 4, n. 4, della direttiva 70/524, a termini del quale la «Commissione dispone di un termine di trenta giorni per iscrivere la domanda di autorizzazione all'ordine del giorno del comitato permanente». Il termine «dispone» dovrebbe essere interpretato nel senso di un obbligo per la Commissione di inserire nell'ordine del giorno del comitato permanente la domanda di autorizzazione del prodotto di cui trattasi. In caso d'inerzia, si tratterebbe di carenza da parte della Commissione, corrispondente in effetti ad un'azione positiva, vale a dire ad una decisione di non agire.
58 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, nei casi in cui il ricorso sia stato respinto in quanto irricevibile, il Tribunale si sarebbe sempre interrogato, preliminarmente, sulla questione dell'esistenza di altri mezzi di ricorso giurisdizionali. Nella specie la ricorrente non disporrebbe di altra possibilità se non quella di proporre ricorso di annullamento. Ove avesse optato per il ricorso per carenza, avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine di due mesi ed il danno si sarebbe realizzato nel corso di tale periodo di tempo.
59 Il Regno di Spagna si è limitato a richiamarsi alla menzionata ordinanza Pfizer/Commissione, di cui sarebbe, a suo parere, evidente l'analogia con il presente procedimento, nonché alla costante giurisprudenza secondo cui «devono potersi impugnare per annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni indipendentemente dalla loro natura, dalla loro forma, miranti a produrre effetti giuridici» (v., segnatamente, sentenza delle Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263).
60 La Commissione deduce la manifesta irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente. L'atto di cui è chiesto l'annullamento non esisterebbe, non essendo stata adottata alcuna decisione sulla domanda di autorizzazione della Toiocerina.
Valutazione del giudice dell'urgenza
61 Si deve sottolineare, in limine, che, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Commissione, Racc. pag. II-549, punto 30, e ordinanza del Tribunale 11 dicembre 1998, causa T-22/98, Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, Racc. pag. II-4219, punto 34).
62 Si deve aggiungere che, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione abbia luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscano in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 27, e 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 51).
63 Laddove la ricorrente e il Regno di Spagna si richiamano alla menzionata ordinanza Pfizer/Commissione, sostenendo che le circostanze all'origine di tale ordinanza presenterebbero analogie con il presente procedimento, si deve ricordare che la Toiocerina non figurava nell'ordine del giorno della riunione del comitato permanente svoltasi il 29 e 30 gennaio 2001, atteso che lo SCAN non si era ancora formalmente espresso sulla questione dell'innocuità della Toiocerina con riguardo alla produzione di tossine. Ne consegue che i fatti relativi alla presente domanda di provvedimenti urgenti si distinguono sostanzialmente, prima facie, da quelli da cui è scaturita la menzionata ordinanza Pfizer/Commissione. In quest'ultima causa la Commissione aveva ritenuto, alla luce di due relazioni favorevoli dello SCAN, che la sperimentazione avesse dimostrato in modo sufficiente l'innocuità della sostanza in questione ed aveva pertanto sottoposto al comitato permanente un progetto di misure diretto ad includere tale sostanza nell'allegato I della direttiva 70/524. Dall'esame della stessa ordinanza Pfizer/Commissione emerge parimenti che il comitato permanente aveva esaminato il progetto della Commissione senza peraltro essere in grado di emanare un parere, in difetto della maggioranza dei voti richiesti a causa del voto negativo di taluni Stati membri. Si deve infine ricordare che il problema della ricevibilità del ricorso principale non è stato oggetto di esame di tale ordinanza. Ne consegue che tale ordinanza non risulta pertinente ai fini della valutazione della presente domanda di provvedimenti urgenti.
64 Quanto alla questione se esista un atto impugnabile nella specie, si deve rilevare che l'adozione di una decisione del comitato permanente in ordine alla proroga dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina alla riunione del comitato medesimo svoltasi il 29 e 30 gennaio 2001 era esclusa, in quanto una proposta in tal senso non figurava all'ordine del giorno della riunione stessa. Ciò si spiega in parte, per quanto attiene ai maiali da ingrasso, ai maialini e alle scrofe, con il fatto che la durata di un'autorizzazione provvisoria non può eccedere, ai sensi dell'art. 9 E, n. 3, della direttiva 70/524, i cinque anni. Orbene, alla data del 29 gennaio 2001 la Toiocerina era stata già oggetto di autorizzazione provvisoria, per i detti animali, per cinque anni. Per quanto riguarda l'autorizzazione di durata illimitata occorre che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3 A della direttiva 70/524. All'audizione del 14 marzo 2001 la ricorrente ha confermato in proposito che l'informazione che lo SCAN le aveva chiesto di fornire con lettera 29 gennaio 2001, vale a dire la localizzazione genetica della resistenza alla tetraciclina della Toiocerina su un gene mobile o fisso, necessitava la realizzazione di una serie di test per una durata di ulteriori tre o quattro mesi. Quanto ai polli da ingrasso, alle galline ovaiole, ai vitelli, ai bovini da ingrasso, ai conigli da ingrasso e ai conigli da allevamento, la circostanza che una proposta di adozione di decisione di proroga dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina non figurasse nell'ordine del giorno della riunione del comitato permanente del 29 e 30 gennaio 2001 trova spiegazione nel fatto che lo SCAN, alla data del 29 gennaio 2001, non si era formalmente espresso sulla questione dell'innocuità della Toiocerina con riguardo alla produzione di tossine. Si deve rilevare che, in ogni caso, il comitato permanente non disponeva, in occasione della riunione del 29 e 30 gennaio 2001, di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda di autorizzazione della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei maiali da ingrasso, dei maialini e delle scrofe nonché dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento.
65 Si deve quindi rilevare che non esiste alcuna decisione formale del 29 gennaio 2001 che possa costituire una decisione impugnabile mediante ricorso di annullamento. L'unico documento datato 29 gennaio 2001, vale a dire la lettera della Commissione indirizzata allo Stato membro relatore con cui si chiedono informazioni integrative sull'innocuità della Toiocerina, non è atto a pregiudicare gli interessi della ricorrente, modificando in modo sufficientemente grave la situazione giuridica della medesima.
66 Si deve inoltre esaminare se la mancata pronuncia del comitato permanente in data 29 gennaio 2001 sulla domanda di autorizzazione della Toiocerina possa essere considerata, prima facie, quale decisione implicita impugnabile mediante ricorso di annullamento, come sostenuto dalla ricorrente. Quest'ultima sostiene in proposito che l'inerzia della Commissione costituirebbe carenza della medesima, corrispondente alla decisione di non agire.
67 Orbene, è pacifico che la procedura ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria di un additivo comporta varie fasi e che, nella specie, la procedura non si era conclusa il 29 gennaio 2001, atteso che lo SCAN non si era ancora formalmente espresso sulla questione dell'innocuità della Toiocerina con riguardo alla produzione di tossine. Si deve pertanto ritenere che la circostanza che la domanda di autorizzazione della Toiocerina non figurasse nell'ordine del giorno nella riunione del comitato permanente del 29 e 30 gennaio 2001 e che una pronuncia su tale questione sia stata rinviata alla riunione successiva, vale a dire a quella del 26 e 27 marzo 2001, non costituisca, ai sensi della giurisprudenza menzionata supra al punto 62, un documento che stabilisce in modo definitivo la posizione della Commissione in esito al suddetto procedimento.
68 Conseguentemente, per quanto attiene alla domanda di autorizzazione della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione dei maiali da ingrasso, dei maialini e delle scrofe nonché dei polli da ingrasso, delle galline ovaiole, dei vitelli, dei bovini da ingrasso, dei conigli da ingrasso e dei conigli da allevamento, non esiste, prima facie, alcun atto impugnabile.
69 Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, esistevano altri rimedi giurisdizionali oltre alla proposizione del presente ricorso di annullamento. A tal riguardo, per quanto attiene ai maiali da ingrasso, ai maialini e alle scrofe, si deve ricordare che, all'audizione del 14 marzo 2001, la ricorrente, rispondendo ad un quesito del giudice dell'urgenza, ha riconosciuto di essere incorsa in un errore, nel senso di non aver cercato di far dichiarare l'illegittimità dell'inerzia della Commissione mediante ricorso per carenza successivamente al 21 aprile 1999, bensì di aver atteso la scadenza delle autorizzazioni nazionali prima di agire, proponendo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Per quanto attiene alle altre categorie di animali, si deve rilevare che, laddove la situazione economica della ricorrente è pregiudicata dal fatto di non disporre di autorizzazioni per la vendita della Toiocerina quale additivo nell'alimentazione delle dette categorie di animali a decorrere dal 21 febbraio 2001, ciò costituisce, prima facie, il risultato della limitazione nel tempo della proroga dell'autorizzazione provvisoria della Toiocerina per gli animali medesimi contenuta nel regolamento n. 2697/2000. Come sottolineato dalla Commissione, tale regolamento non è stato impugnato dalla ricorrente.
70 Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere che vengano rivolte ingiunzioni alla Commissione, il giudice dell'urgenza rileva che tale domanda risulta, prima facie, irricevibile, poiché, nell'ambito della competenza di annullamento conferita al Tribunale dall'art. 230 CE, il giudice comunitario non è legittimato ad impartire ordini alle istituzioni comunitarie (v., ad esempio, la sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punto 18, e la sentenza del Tribunale 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Interporc/Commissione, Racc. pag. II-231, punto 61).
71 Pertanto, in assenza di seri elementi che consentano di ritenere non esclusa la ricevibilità del ricorso nella causa principale, la presente domanda di provvedimenti urgenti deve essere dichiarata irricevibile.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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