Avis juridique important
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 2002. - Euroalliages e altri contro Commissione delle Comunità europee. - Causa T-132/01 R.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00777
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Procedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Irreparabilità del danno - Danno economico - Situazione che può mettere in pericolo l'esistenza della società ricorrente - Valutazione rispetto alla situazione del gruppo
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima$$In una domanda di provvedimenti urgenti, il requisito dell'urgenza deve essere valutato con riferimento alla necessità di provvedere in via provvisoria, così da evitare che la parte la quale richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave ed irreparabile.
Il danno esclusivamente pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Una simile compensazione finanziaria successiva risulta sia dall'esecuzione, da parte dell'istituzione interessata, della sentenza d'annullamento emessa nel giudizio principale, sia, se ciò in tutto o in parte non ricorre, dalla riparazione del danno in base ad un ricorso instaurato ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE. Al riguardo, la possibilità di presentare ricorso per il risarcimento è da sola sufficiente, in linea di principio, a dimostrare il carattere riparabile di un pregiudizio finanziario. Non è quindi possibile tener conto dell'incertezza dell'esito dell'eventuale ricorso per risarcimento - che la ricorrente potrebbe presentare nel caso in cui l'atto impugnato sia annullato - ai fini della valutazione del carattere riparabile o meno del danno finanziario subìto dalle richiedenti.
Un pregiudizio finanziario presenta il carattere dell'irreparabilità se è dimostrato che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, la ricorrente si troverebbe, prima dell'emanazione della sentenza conclusiva del procedimento principale, in una situazione di pericolo per la sua stessa esistenza. Nell'ambito dell'esame della situazione finanziaria della ricorrente, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata prendendo segnatamente in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata a motivo del suo azionariato.
( v. punti 44, 51-53 e 57 )
PartiNella causa T-132/01 R,
Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio),
Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),
Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia),
Ferroatlántica, con sede in Madrid (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,
richiedenti,
sostenute da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A.P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan),
e da
Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
rappresentate dai sigg. J.E. Flynn, barrister, J. Magnin e S. Mills, solicitors,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, (GU L 84, pag. 36), in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping scaduti; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli importatori di ferrosilicio originario dei detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping scaduti e che registrino le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenzaContesto normativo
1 L'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Durata, riesami e restituzioni», dispone:
«1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.
2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.
(...)».
2 L'art. 21, n. 1, del medesimo regolamento, dal titolo «Interesse della Comunità», prevede quanto segue:
«Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità».
Antefatti della controversia
3 Sono state introdotte misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio provenienti da diversi paesi, da un lato, ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1993, n. 3359, che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile (GU L 302, pag. 1), e, dall'altro, ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1994, n. 621, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese (GU L 77, pag. 48).
4 Il 10 giugno 1998, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 177, pag. 4).
5 In seguito alla pubblicazione di tale avviso, la Euroalliages, comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe, ha depositato, a norma dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, una domanda di riesame delle misure in previsione della scadenza applicabili alle importazioni originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela.
6 Essendosi pronunciata, sentito il comitato consultivo, per l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detta procedura sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1998, C 382, pag. 9) e ha avviato un'inchiesta. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998. L'esame del danno ha riguardato il periodo dal 1994 sino al termine dell'inchiesta.
7 Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Decisione controversa
8 Nella decisione controversa si afferma che il riesame effettuato ha condotto la Commissione a dichiarare che, quanto alle importazioni di ferrosilicio proveniente dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina, la scadenza delle misure favorirebbe la persistenza o il riemergere del dumping e del danno.
9 Il punto 129 della decisione controversa è così formulato:
«Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli».
10 La Commissione ha successivamente esaminato se il mantenimento delle misure antidumping fosse di interesse generale per la Comunità. Nell'ambito di tale valutazione essa ha tenuto in considerazione diversi elementi, vale a dire, in primo luogo, il fatto che l'industria comunitaria non sia stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987 né abbia potuto beneficiare delle misure riprendendo la quota di mercato detenuta in precedenza dai produttori comunitari che avevano cessato l'attività (punto 151 della decisione controversa), e, in secondo luogo, il fatto che i produttori comunitari di acciaio abbiano dovuto far fronte agli effetti negativi che derivavano da tali misure antidumping sotto forma di costi supplementari durante il periodo di validità delle suddette misure (punto 152).
11 Ai punti 153 e 154 della decisione controversa, la Commissione ha dichiarato:
«(153) Di conseguenza, sebbene gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria non possano essere valutati con precisione, e benché l'esperienza passata dimostri che non è garantito che il mantenimento delle misure apporti benefici sostanziali all'industria comunitaria, è evidente che l'industria siderurgica ha dovuto sostenere nel lungo periodo effetti cumulativi negativi che verrebbero ad essere indebitamente prolungati qualora le misure venissero mantenute.
(154) Pertanto, dopo aver effettuato una valutazione dell'eventuale impatto derivante dal mantenimento o dall'abrogazione delle misure sui diversi interessi in gioco, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha potuto chiaramente concludere che il mantenimento delle misure in vigore sarebbe contrario agli interessi della Comunità. Di conseguenza, tali misure devono essere lasciate scadere».
12 Per tali motivi il dispositivo della decisione controversa determina la chiusura del procedimento antidumping di cui trattasi e, di conseguenza, la scadenza delle misure relative alle importazioni in esame.
Procedimento
13 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2001, la Euroalliages, la Péchiney électrométallurgie, la Vargön Alloys AB e la Ferroatlántica (in prosieguo: la «Euroalliages e a.» ovvero le «richiedenti») hanno proposto, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'articolo unico della decisione controversa.
14 Con atto distinto, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le richiedenti hanno proposto anche una domanda diretta, in via principale, a che si statuisca la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa nella parte in cui essa chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina e a che sia ingiunto alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping istituiti ad opera dei regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 e, in subordine, a che sia ingiunto alla Commissione di esigere che gli importatori di ferrosilicio originario dei suddetti quattro paesi forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping istituiti dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 e sottopongano le loro importazioni a registrazione, o, in ulteriore subordine, a che sia ingiunto alla Commissione di esigere che i suddetti importatori assoggettino a registrazione le loro importazioni.
15 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti d'urgenza il 5 luglio 2001.
16 Le parti hanno svolto le loro osservazioni l'11 luglio 2001.
17 Con ordinanza 1° agosto 2001, causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione (Racc. pag. II-2307; in prosieguo: l'«ordinanza 1° agosto 2001»), il presidente del Tribunale ha ordinato che le importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina fossero assoggettate a registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.
18 Con numerose lettere inviate alla cancelleria del Tribunale nel mese di agosto 2001, e, formalmente, con lettera 30 agosto 2001, le richiedenti hanno chiesto la modifica del dispositivo dell'ordinanza 1° agosto 2001, ai sensi dell'art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di chiarire la situazione giuridica a loro dire esistente a tale data.
19 Dopo aver sentito la Commissione sul punto specifico, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda 30 agosto 2001 con ordinanza 12 settembre 2001, causa T-132/01 R, Euroalliages e a./ Commissione (non pubblicata nella Raccolta), riservandosi sulle spese.
20 All'esito dell'impugnazione presentata dalla Commissione, l'ordinanza 1° agosto 2001 è stata annullata con ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2001, causa C-404/01 P(R), Commissione/Euroalliages e a. (Racc. pag. I-10367; in prosieguo, l'«ordinanza 14 dicembre 2001»). Tale ordinanza rinvia la causa al Tribunale, riservandosi sulle spese.
21 A seguito di tale rinvio dinanzi al Tribunale, la Euroalliages e a. hanno formulato una domanda di riservatezza nel trattamento di taluni dati contenuti nel fascicolo di causa nei confronti delle parti ammesse ad intervenire nel procedimento dinanzi al presidente della Corte, ossia il Regno di Spagna, la TNC Kazchrome (in prosieguo: la «Kazchrome») e la Alloy 2000 SA (in prosieguo: la «Alloy 2000»)
22 La domanda di riservatezza nel trattamento dei dati, presentata dalle richiedenti, è stata comunicata alla Commissione il 14 gennaio 2002.
23 La Euroalliages e a. e la Commissione hanno rispettivamente presentato le loro osservazioni scritte successive al rinvio della causa dinanzi al Tribunale il 10 ed il 25 gennaio 2002.
24 Il Regno di Spagna, che interviene a sostegno delle conclusioni delle richiedenti, ha presentato le proprie osservazioni il 15 febbraio 2002.
25 La Kazchrome e la Alloy 2000, che intervengono a sostegno delle conclusioni della Commissione, hanno presentato le proprie osservazioni lo stesso giorno.
Conclusioni presentate dalle parti nel giudizio di rinvio
26 La Euroalliages e a. chiedono che il presidente del Tribunale voglia:
- ordinare che le importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina siano assoggettate a registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori;
- condannare la Commissione alle spese.
27 Il Regno di Spagna chiede che il presidente del Tribunale voglia:
- ordinare che le importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina siano assoggettate a registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori;
- condannare la Commissione alle spese.
28 La Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:
- respingere la domanda di provvedimenti urgenti;
- condannare le richiedenti alle spese, ivi comprese quelle relative al primo giudizio dinanzi al Tribunale ed al giudizio di impugnazione dinanzi al presidente della Corte.
29 La Kazchrome e la Alloy 2000 chiedono che il presidente del Tribunale voglia:
- respingere la domanda di provvedimenti urgenti;
- condannare le richiedenti alle spese cagionate dall'intervento della Kazchrome e della Alloy 2000, ivi comprese quelle relative al loro intervento nel giudizio di impugnazione dinanzi al presidente della Corte.
In diritto
30 In base al combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
31 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda relativa a tali provvedimenti deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanze del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30, e del presidente del Tribunale 1° febbraio 2001, causa T-350/00 R, Free Trade Foods/Commissione, Racc. pag. II-493, punto 32].
32 Dal momento che i documenti del fascicolo di causa contengono tutte le informazioni necessarie per statuire in merito alla domanda di cui trattasi, il giudice del procedimento sommario ritiene non necessario sentire nuovamente le osservazioni orali delle parti.
Osservazioni presentate dalle parti a seguito del rinvio
33 La Euroalliages e a. sostengono che l'ordinanza 14 dicembre 2001 non mette in discussione il loro diritto di ottenere provvedimenti provvisori nel caso di specie.
34 Come emergerebbe dalla citata ordinanza (punti 68, 71 e 75), nell'ordinanza 1° agosto 2001 sarebbe stato commesso un errore di diritto ove si conclude per il carattere irreparabile del danno fondandosi «esclusivamente» sull'incertezza dell'esito di un potenziale ricorso volto ad ottenere il risarcimento e gli interessi.
35 Orbene, secondo le richiedenti, il carattere irreparabile del pregiudizio non sarebbe stato fondato esclusivamente su tale incertezza, bensì su tre elementi propri alla fattispecie, tra i quali tale incertezza, che sono esposti nei punti 71-74 dell'ordinanza 1° agosto 2001.
36 Innanzitutto, in ordine alle importazioni considerate dalla decisione controversa, la Corte non avrebbe rimesso in discussione il rischio che le richiedenti subiscano un grave pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping. Se è vero che non ogni danno «important» [nella versione italiana: «grave», n.d.t.], ai sensi dell'art. 3 del regolamento di base, costituisce necessariamente un danno «grave» (punto 59 dell'ordinanza 14 dicembre 2001), il riconoscimento della gravità del danno renderebbe singolare la situazione delle richiedenti e significherebbe che il danno presenta una gravità tale da essere difficilmente riparabile. Inoltre, il riconoscimento della gravità del danno nella stessa decisione controversa risulterebbe assai raro.
37 Inoltre, con riferimento al punto 72 dell'ordinanza 1° agosto 2001, esse rilevano che la decisione controversa si distingue effettivamente da altre decisioni di chiusura del riesame basate sull'interesse comunitario, in quanto - come sarebbe stato rilevato dal presidente del Tribunale - vi si farebbe riferimento alla continuazione del dumping. Esse aggiungono che l'ordinanza 1° agosto 2001 rinvia implicitamente al punto 129 della decisione controversa, secondo cui il rischio di deterioramento riguarderebbe la «situazione» dell'industria comunitaria globalmente considerata. Inoltre, al punto 147 della decisione controversa, la Commissione considererebbe probabile l'ipotesi di un calo del prezzo del ferrosilicio del 15% in caso di scadenza delle misure, elemento questo che contribuirebbe a caratterizzare la decisione stessa. Le previsioni della Commissione in ordine all'aumento significativo delle importazioni ed al calo dei prezzi si sarebbero effettivamente verificate. Infatti, secondo i dati forniti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), con riferimento al Kazakistan, alla Russia ed all'Ucraina, il volume delle importazioni sarebbe passato da 1 739 tonnellate nel primo trimestre del 2001 a 9 354 tonnellate nel secondo trimestre dello stesso anno, mentre sarebbe stimato come pari a 18 469 tonnellate nel terzo trimestre. Quanto al prezzo medio delle importazioni provenienti da questi tre paesi, nel secondo trimestre del 2001 esso sarebbe stato inferiore del 28,14% rispetto al prezzo medio intracomunitario e del 23,7% rispetto al prezzo medio delle altre importazioni di provenienza da paesi terzi. Il danno subìto sarebbe quindi particolarmente grave e pertanto difficilmente riparabile.
38 Infine, il rilievo attinente all'incertezza della riparabilità del danno in esito ad un ricorso per risarcimento non sarebbe stato, in quanto tale, messo in discussione dal presidente della Corte. Piuttosto, esso sarebbe stato messo in discussione solo in quanto appariva fondare «esclusivamente» la conclusione relativa al carattere irreparabile del danno, esclusività che viene contestata dalle richiedenti.
39 Il Regno di Spagna condivide in gran parte gli argomenti delle richiedenti. Esso ritiene che l'ordinanza 14 dicembre 2001 non rimette in discussione il loro diritto di ottenere provvedimenti provvisori. In particolare, il carattere grave ed irreparabile del danno sarebbe specificamente dimostrato dalle cifre comunicate nella fase precedente l'adozione della decisione controversa nonché dal rilevante aumento, in Spagna, del volume delle importazioni di ferrosilicio proveniente dal Kazakistan a seguito dell'adozione della citata decisione.
40 La Commissione contesta gli argomenti delle richiedenti.
41 Più precisamente, essa sostiene in primo luogo che non è stato da queste precisato in che modo il danno derivante da una decisione che chiude il riesame, adottata in quanto il mantenimento delle misure antidumping risulta contrario all'interesse della Comunità, non costituisca un effetto intrinseco ad una simile decisione.
42 Essa ritiene, in secondo luogo, che le richiedenti non hanno dimostrato come il loro pregiudizio finanziario sia irreparabile, ovvero difficilmente riparabile, sulla base di un criterio diverso da quello - censurato dal presidente della Corte - relativo all'incertezza dell'esito di un eventuale ricorso per il risarcimento dei danni e degli interessi.
43 La Kazchrome e la Alloy 2000 fanno propria l'analisi della Commissione. Esse aggiungono che nessuna tra le richiedenti ha fornito nuovi elementi di prova ovvero principi di prova in ordine all'asserito danno, cosicché non può concludersi per il suo carattere grave ed irreparabile. Per quanto concerne, più precisamente, la gravità del danno in esame, non può ritenersi che tale gravità sia stata riconosciuta dalla Commissione nella decisione controversa. A titolo aggiuntivo, esse sostengono che la concessione del provvedimento provvisorio richiesto andrebbe a produrre effetti definitivi e contrasterebbe con una equilibrata ponderazione degli interessi in causa.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
44 In una domanda di provvedimenti urgenti, il requisito dell'urgenza deve essere valutato con riferimento alla necessità di provvedere in via provvisoria, così da evitare che la parte la quale richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave ed irreparabile.
45 Con ordinanza 1° agosto 2001, il presidente del Tribunale aveva riconosciuto sussistente il presupposto dell'urgenza. I motivi della citata ordinanza concernenti tale presupposto sono sostanzialmente riprodotti nei punti 26-28 dell'ordinanza 14 dicembre 2001, alla quale si deve quindi fare riferimento. Si deve tuttavia sottolineare come fosse stato rilevato che il danno subìto dalle richiedenti aveva natura irreparabile avuto riguardo a tre circostanze specifiche della fattispecie (punti 70 e 75 dell'ordinanza 1° agosto 2001), ossia, in primis, l'ammissione da parte della Commissione, nella decisione controversa, del fatto che le richiedenti rischiano di subire un grave pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping in oggetto (punto 71 dell'ordinanza 1° agosto 2001), in secondo luogo, la conclusione della Commissione nella decisione controversa in ordine alla probabile reiterazione del danno in caso di scadenza delle misure, associata alla probabile persistenza o reiterazione del dumping (punto 72 dell'ordinanza 1° agosto 2001), infine, in terzo luogo, la riparazione quantomeno incerta del danno, che potrebbe non venir meno per il semplice fatto dell'esecuzione, da parte della Commissione, di una sentenza che annulli la decisione controversa, ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE (punti 73 e 74 dell'ordinanza 1° agosto 2001).
46 La valutazione di due (punto 64 dell'ordinanza 14 dicembre 2001) delle tre circostanze è stata censurata dal presidente della Corte in quanto inficiata da un errore di diritto.
47 Egli considera innanzitutto che «quando una pronuncia conclusiva di un riesame di misure antidumping venga adottata in base al rilievo che il mantenimento di tali misure non è nell'interesse della Comunità, il danno che ne consegue per l'industria comunitaria costituisce un effetto inerente a una pronuncia di tale natura» (punto 66).
48 Egli giudica inoltre che «l'incertezza legata al ristoro di un danno pecuniario nell'ambito di un'eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, alla luce della giurisprudenza delle Corte, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere» (punto 71).
49 Infine, egli conclude che «atteso che l'accertamento dell'irreparabilità del danno e, quindi, la concessione di misure provvisorie appaiono unicamente fondati sull'incertezza quanto all'esito positivo dell'eventuale ricorso per risarcimento, in considerazione della natura della decisione controversa, l'ordinanza [del 1° agosto 2001] è inficiata da errore di diritto» (punto 75).
50 In considerazione dei rilievi svolti dal presidente della Corte, è necessario verificare se il pregiudizio finanziario asseritamente subìto dalle richiedenti sia di natura irreparabile.
51 A tal proposito si deve ricordare che, prima di esaminare le tre circostanze summenzionate, il presidente del Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il danno esclusivamente pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I-2865, punto 113]. Una simile compensazione finanziaria successiva risulta sia dall'esecuzione, da parte dell'istituzione interessata, della sentenza d'annullamento emessa nel giudizio principale (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1977, causa 113/77 R e 113/77 R-Int, NTN Toyo Bearing/Consiglio, Racc. pag. 1721, punto 5), sia, se ciò in tutto o in parte non ricorre, dalla riparazione del danno in base ad un ricorso instaurato ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE (ordinanza del presidente della Corte 26 settembre 1988, causa 229/88 R, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. 5183, punto 18). Nel caso di specie, avendo giudicato che nessuna tra le due prospettate possibilità dell'alternativa poteva permettere la compensazione effettiva del danno finanziario, il presidente del Tribunale aveva concluso, tenendo presenti due ulteriori circostanze specifiche, che la riparazione del danno considerato, a seguito della sentenza conclusiva del giudizio principale, sarebbe stata quantomeno incerta.
52 Emerge tuttavia dal punto 70 dell'ordinanza 14 dicembre 2001 che, se la Corte ha talvolta rilevato nelle sue ordinanze relative a procedimenti sommari che un pregiudizio finanziario potrebbe essere eventualmente riparato nell'ambito di un ricorso per risarcimento proposto dalla parte ricorrente, essa non ha, al contrario, «mai esaminato le concrete probabilità di successo di un eventuale ricorso per risarcimento esperibile in caso di annullamento dell'atto impugnato». Deriva dal punto 70, in esame, che la possibilità di presentare ricorso per il risarcimento è da sola sufficiente, in linea di principio, a dimostrare il carattere riparabile di un pregiudizio finanziario. Nell'ambito del presente procedimento sommario, non è quindi possibile tener conto dell'incertezza dell'esito dell'eventuale ricorso per risarcimento - che le richiedenti potrebbero presentare nel caso in cui l'atto impugnato sia annullato - ai fini della valutazione del carattere riparabile o meno del danno finanziario subìto dalle richiedenti.
53 Discende da quanto sopra che, in ordine ai rilievi delle richiedenti tesi a dimostrare l'urgenza, tale pregiudizio non presenta nella fattispecie il carattere della irreparabilità, salvo che non sia dimostrato che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto nel giudizio di rinvio, la Euroalliages e a. si troverebbero, prima dell'emanazione della sentenza conclusiva del procedimento principale, in una situazione di pericolo per la loro stessa esistenza. Infatti, posto che la finalità del procedimento d'urgenza è di «garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita [dal giudice comunitario]» (ordinanza 14 dicembre 2001, punto 61), tale piena efficacia può essere considerata come garantita allorché le richiedenti siano in grado di sopportare il danno finanziario fino alla data della pronuncia che decide il giudizio principale.
54 Nella fattispecie, si deve quindi verificare se le richiedenti hanno dimostrato che la loro stessa esistenza è in pericolo, nel caso in cui non si sospenda decisione controversa prima della sentenza che conclude il giudizio principale.
55 Si deve a tal proposito rilevare che le richiedenti non contestano le conclusioni riportate ai punti 67 e 69 dell'ordinanza 1° agosto 2001, nelle quali non è stato individuato alcun errore di diritto.
56 Si deve quindi nuovamente constatare che, nella fattispecie, le richiedenti non sono riuscite a dimostrare che l'incidenza sulla loro situazione finanziaria sia tale da non poter essere superata a mezzo di provvedimenti di razionalizzazione, idonei a permettere loro di continuare la loro attività di produzione di ferrosilicio sino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento principale.
57 E' inoltre assodato che la valutazione della situazione materiale di una parte ricorrente può essere effettuata prendendo segnatamente in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa era collegata a motivo del suo azionariato [v. ordinanza del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 36; ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155].
58 In tal senso, in occasione dell'audizione dell'11 luglio 2001, le richiedenti non hanno contestato i rilievi della Commissione secondo cui, da un lato, ciascuna di esse fa parte di un importante gruppo di società e, dall'altro, il loro fatturato relativo alle vendite di ferrosilicio rappresenta in media meno del 20% del fatturato globale dei gruppi cui appartengono. In tali circostanze, le perdite finanziarie che deriverebbero, per le richiedenti, dall'esecuzione della decisione controversa potrebbero verosimilmente essere compensate, all'interno del gruppo, dagli utili generati dalla vendita di altri prodotti [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-477/00 P(R), Commissione/Roussel e Roussel Diamant, Racc. pag. I-3037, punto 105]. Esse non sono quindi tali da mettere in discussione la loro stessa esistenza.
59 Poiché non ricorre il presupposto dell'urgenza, la presente domanda deve essere respinta.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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