Ordonnance du Tribunal
Causa T-158/03 R
Industrias Químicas del Vallés, SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»
Ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003
Massime dell'ordinanza
1.. Procedimento sommario – Presupposti di ricevibilità – Domanda – Requisiti formali – Mancata produzione di documenti – Regolarizzazione
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, nn. 3-6, e 104, n. 3)
2.. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Preponderanza della tutela della sanità pubblica rispetto alle considerazioni economiche – Presa in considerazione di una mancanza di diligenza del richiedente
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1. La mancata allegazione ad una domanda di provvedimenti urgenti dei documenti considerati, in applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, all'art. 44, nn. 3 e 5, dello stesso regolamento non comporta automaticamente l'irricevibilità della domanda. Infatti, tenuto conto del riferimento espresso fatto dall'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura all'art. 44 dello stesso, i principi enunciati da quest'ultima disposizione devono applicarsi anche nell'ambito di una domanda di provvedimenti urgenti, ed in particolare quelli sanciti al suo n. 6, ai sensi del quale se il ricorso non è conforme a quanto stabilito ai nn. 3-5 dell'art. 44, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso. v. punti 43-45
2. Il giudice dell'urgenza al quale il richiedente faccia constatare il rischio di subire un danno grave e irreparabile, allorché, nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione, pondera i diversi interessi in gioco, deve accertare se l'eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione che sarebbe provocata dalla sua esecuzione immediata e, al contrario, se la sospensione dell'esecuzione della detta decisione possa ostacolare la piena efficacia di quest'ultima nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto. Il giudice dell'urgenza deve, del pari, valutare, nel ponderare i rispettivi interessi delle parti, se la concessione di misure provvisorie sia necessaria per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Al riguardo, in linea di principio, le esigenze di tutela della salute devono incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico. Inoltre, il fatto di aver contribuito con un'eventuale negligenza od omissione, a causare il pregiudizio fatto valere può essere tale da impedire che la valutazione comparativa degli interessi dia esito favorevole alla parte responsabile dell'omissione. v. punti 105-107, 110
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
5 agosto 2003 (1)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni juris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»
Nel procedimento T-158/03 R,
Industrias Químicas del Vallés, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti C. Fernández Vicién, P. González-Espejo e J. Sabater Marotias,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 113, pag. 8),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), stabilisce in particolare la normativa comunitaria per l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. L'art. 4 della direttiva 91/414 prevede che [g]li Stati membri prescriv[a]no che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (...) le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I (...). I requisiti per l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I sono precisati all'art. 5 della direttiva 91/414. L'iscrizione è possibile solo se, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, si può supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi soddisfino alcune condizioni relative alla loro innocuità.
2 Le sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414 possono beneficiare, in talune circostanze, di un regime di deroga transitorio. L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dispone, infatti, che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l'immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima. Detto periodo di dodici anni, che si è concluso il 26 luglio 2003, è stato prorogato relativamente ad alcune sostanze fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, n. 2, della direttiva 91/414 e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319, pag. 3).
3 Durante tale periodo transitorio, sempre ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, le sostanze attive di cui trattasi devono costituire oggetto di un programma di valutazione al termine del quale possono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414 oppure non esserlo, qualora non soddisfino i requisiti di sicurezza definiti all'art. 5 della direttiva 91/414 o qualora le informazioni e i dati richiesti per la valutazione non siano stati presentati entro il termine prescritto. E' infine previsto, all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, che le modalità di detto programma di valutazione siano fissate con regolamento della Commissione.
4 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, n. 2 della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), organizza il procedimento di valutazione di diverse sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414. Una di tali sostanze è il metalaxil, utilizzato nella preparazione di fungicidi indicati per il controllo di alcune malattie delle colture agricole.
5 Il procedimento istituito dal regolamento n. 3600/92 comincia con una notificazione di interessi, di cui all'art. 4, n. 1, del detto regolamento, il quale dispone che [i]l produttore che desideri garantire l'iscrizione di una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente documento o dei relativi sali, esteri o ammine nell'allegato I della direttiva [91/414] ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6 Dopo l'esame delle notificazioni di interessi è previsto, all'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92, che sia designato uno Stato membro relatore per valutare ciascuna sostanza attiva di cui trattasi. Nella fattispecie, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), lo Stato membro designato relatore per il metalaxil è il Portogallo.
7 Una volta che è stato designato lo Stato membro relatore, i notificanti devono trasmettergli una sintesi della pratica e una pratica completa, quali definite all'art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3600/92. Ai termini dell'art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento (CE) 12 ottobre 2000, n. 2266 (GU L 259, pag. 27), il notificante deve dimostrare che, in base alle informazioni presentate per uno o più preparati per una serie limitata di usi rappresentativi, possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva [91/414] per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 5 della stessa.
8 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92, il procedimento prosegue con la trasmissione, da parte dei notificanti, della sintesi e della pratica completa allo Stato membro relatore, entro un termine stabilito dalla Commissione. Nel caso del metalaxil il termine ultimo per il deposito delle dette pratiche è stato fissato al 30 aprile 1995 dal regolamento n. 933/94, poi prorogato al 30 ottobre 1995 dal regolamento (CE) della Commissione 21 settembre 1995, n. 2230, recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 (GU L 225, pag. 1). Sempre in applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92, i notificanti inviano la sintesi e la pratica completa anche ad esperti di altri Stati membri accettati dalla Commissione, in vista di un'eventuale consultazione supplementare.
9 Lo Stato membro relatore esamina poi la pratica riassunta e quella completa e, a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3600/92, deve immediatamente dopo aver esaminato una pratica, garantire che i notificanti presentino la pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione. L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170, pag. 19), prevede che, fin dall'inizio del suo esame, lo Stato membro relatore p[ossa] invitare i notificanti a presentare miglioramenti o complementi alla pratica e consultare esperti di altri Stati membri nonché richiedere ad altri Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche necessarie ai fini della valutazione.
10 Dopodiché lo Stato membro redige e trasmette alla Commissione, al più tardi 12 mesi dopo averle ricevute, un rapporto sulla valutazione delle pratiche depositate, come dispone l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92. Questo rapporto deve comprendere, in particolare, una raccomandazione sull'opportunità di iscrivere la sostanza attiva interessata nell'allegato I della direttiva 91/414.
11 In merito al rapporto trasmesso dallo Stato membro relatore alla Commissione, poi, possono essere consultati esperti degli Stati membri e la Commissione può interpellare alcuni o tutti i notificanti, in applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 1199/97. Tale rapporto è successivamente esaminato, a norma della medesima disposizione, come modificata dall'art. 62, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il comitato).
12 L'art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, inserito dal regolamento n. 1199/97, prevede che, terminato il detto esame, la Commissione sottoponga al comitato un progetto di direttiva recante iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414 oppure un progetto di decisione che revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ovvero che le revoca, sì, ma con la possibilità di riconsiderare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della citata direttiva previa presentazione dei risultati di determinate prove supplementari o di ulteriori informazioni, o, infine, un progetto di decisione che differisce l'iscrizione della sostanza fino alla presentazione dei risultati di prove supplementari o di ulteriori informazioni.
13 L'art. 7, n. 4, primo trattino, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 2266/2000, prevede, tuttavia, che, ove risulti, a seguito dell'esame del comitato, che occorra acquisire i risultati di alcune prove complementari o ulteriori informazioni, la Commissione fissi il termine entro il quale questi risultati o informazioni devono essere trasmessi. Esso precisa che tale termine sarà il 25 maggio 2002, a meno che la Commissione stabilisca un termine anticipato per una particolare sostanza attiva, fatta eccezione per i risultati di studi a lungo termine identificati come studi necessari dallo Stato membro relatore e dalla Commissione nel corso dell'esame del fascicolo e la cui completa conclusione non è prevista entro il termine stabilito, sempre che dalle informazioni presentate risulti che tali studi sono stati commissionati e che i relativi risultati saranno presentati entro il 25 maggio 2003. In casi eccezionali, se lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto identificare tali studi entro il 25 maggio 2001, può essere stabilita una data alternativa per il completamento degli studi, a condizione che il notificante dimostri allo Stato membro relatore che essi sono stati commissionati entro tre mesi dalla richiesta della loro esecuzione e presenti un protocollo e una relazione sullo stato di avanzamento entro il 25 maggio 2002.
14 L'art. 7, n. 5, del regolamento n. 3600/92 dispone, poi, che [l]a Commissione present[i] al comitato un progetto di decisione di non iscrizione nell'allegato I in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva ne[l] cas[o] in cui (...) lo Stato membro relatore abbia informato la Commissione che i risultati di cui al paragrafo 4, primo trattino non sono stati presentati entro i termini.
15 Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 2266/2000, dopo aver ricevuto i risultati delle prove o le informazioni complementari, lo Stato membro relatore deve portare a termine l'esame, garantire che il notificante trasmetta i risultati oppure le informazioni complementari agli altri Stati membri e alla Commissione e inoltrare entro sei mesi dal ricevimento di tutti i dati richiesti un rapporto sulla valutazione dell'intera pratica corredato da una raccomandazione di iscrivere, o di non iscrivere, la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414.
16 In applicazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 2266/2000, la Commissione, dopo aver ricevuto il rapporto dello Stato membro relatore, lo sottopone all'esame del comitato, eventualmente dopo una nuova consultazione degli esperti degli Stati membri. Dopo tale esame, infine, la Commissione presenta al comitato un progetto di decisione di iscrivere o meno la sostanza [attiva] nell'allegato I della direttiva 91/414.
Fatti e procedimento
17 La richiedente, Industrias Químicas del Vallés, SA (in prosieguo: la IQV ovvero la richiedente), è un'impresa spagnola che, inter alia, produce e commercializza prodotti fitosanitari, mangimi e prodotti chimici. Dal mese di febbraio 1994 la IQV importa in Spagna metalaxil e vende prodotti contenenti questa sostanza attiva in Italia, in Spagna, in Grecia e in Portogallo nonché in altri nove Stati non appartenenti alla Comunità europea.
18 La richiedente e la Syngenta AG (già Ciba Geigy AG, ora Novartis AG; in prosieguo: la Syngenta), un'altra impresa che commercializzava all'epoca prodotti contenenti metalaxil, notificavano ciascuna alla Commissione la propria intenzione di presentare una pratica per l'iscrizione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414. La Syngenta e la richiedente presentavano, poi, una pratica alle autorità portoghesi, rispettivamente il 19 e il 26 aprile 1995, vale a dire entro il termine del 31 ottobre 1995 fissato dal regolamento n. 2230/95.
19 Dopo aver studiato tali documenti, le autorità portoghesi ritenevano che la pratica presentata dalla Syngenta fosse fondamentalmente completa, ma non così quella della IQV. La IQV ne veniva informata e si attivava, allora, per completare la propria pratica secondo un calendario approvato dalle autorità portoghesi. In particolare, il 12 aprile 1996, la IQV comunicava a queste ultime che la maggior parte dei dati risultati mancanti sarebbe stata disponibile entro la fine del mese di giugno 1996. Il 27 maggio 1996 le autorità portoghesi informavano la IQV di essere d'accordo sul nuovo termine di presentazione delle informazioni non ancora fornite, sottolineando altresì la necessità di stabilire un termine ultimo per la trasmissione di taluni altri dati.
20 Il 3 giugno 1997 le autorità portoghesi facevano presente alla IQV che la sua pratica non poteva ancora considerarsi completa e precisavano le informazioni mancanti.
21 Il 30 settembre 1997 la IQV comunicava alle autorità portoghesi che la maggior parte delle informazioni richieste avrebbe potuto essere fornita entro nove mesi.
22 L'11 maggio 1998 la Syngenta informava le autorità portoghesi di ritirarsi dal procedimento di valutazione del metalaxil. La Syngenta chiedeva pure, il 15 maggio 1998, la restituzione delle pratiche che aveva presentato nel corso del procedimento. La IQV restava, così, l'unica impresa a partecipare al procedimento di valutazione del metalaxil, ma a quel momento ancora non aveva completato la sua pratica.
23 Il 27 luglio 1998 la IQV veniva informata del ritiro della Syngenta dal procedimento di valutazione del metalaxil.
24 Con lettera 19 luglio 1999 la Commissione informava le autorità portoghesi che, a suo giudizio, il fatto che un notificante si ritirasse dal procedimento di valutazione di una sostanza attiva non impediva allo Stato membro incaricato d'istruire il fascicolo di tener conto di tutte le informazioni a sua disposizione, comprese quelle fornite da detto notificante. Il 28 agosto 1999 le autorità portoghesi informavano la IQV di essere disposte a stilare il rapporto di valutazione del metalaxil basandosi su tutte le informazioni disponibili, fra cui la pratica fornita dalla Syngenta. Esse precisavano, tuttavia, che, qualora avessero avuto bisogno di informazioni supplementari, le avrebbero richieste alla IQV.
25 Il 26 gennaio 2001 le autorità portoghesi trasmettevano alla Commissione il loro rapporto sulla valutazione del metalaxil, redatto in base alle pratiche inviate dalla Syngenta e dalla IQV. Nel detto rapporto le autorità portoghesi indicavano di aver bisogno di alcuni altri dati per terminare la valutazione della sostanza in esame e, perciò, di non poter al momento proporre l'inclusione di quest'ultima nell'allegato I della direttiva 91/414.
26 Con lettere 2 e 15 febbraio 2001 il Portogallo chiedeva alla IQV d'inviare agli Stati membri e alla Commissione, entro il 15 marzo 2001, una pratica riassunta aggiornata e, se richiesta, una pratica completa sul metalaxil, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3600/92.
27 Il 26 marzo 2001 la Commissione informava la IQV che, siccome quest'ultima non aveva inviato la pratica riassunta aggiornata nel termine impartito, non era stato possibile ad essa Commissione e agli Stati membri procedere ad un esame utile e pervenire ad una conclusione quanto al metalaxil, ragion per cui essa intendeva proporre una decisione di non iscrivere il metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414.
28 Il 7 giugno 2001 la IQV proponeva alla Syngenta di venderle gli studi che le servivano per costituire una pratica completa.
29 In una lettera datata 11 luglio 2001 la Commissione lasciava intendere che la IQV, se non avesse disposto di una pratica completa, probabilmente non avrebbe potuto rispondere entro un termine ragionevole ai quesiti che sarebbero stati sollevati in merito al metalaxil, laddove una decisione definitiva andava presa entro il mese di luglio 2003.
30 Il 10 settembre 2001 la Syngenta inviava una lettera alla IQV con cui le comunicava di non voler venderle gli studi realizzati perché presentasse la sua pratica sul metalaxil.
31 Il 26 settembre 2001 le autorità portoghesi informavano la IQV di non volersi incaricare della distribuzione della pratica agli Stati membri e alla Commissione al posto della IQV.
32 Il 15 ottobre 2001 la Commissione indicava alla IQV che, dato il rifiuto della Syngenta di permetterle l'accesso alla sua pratica e il rifiuto delle autorità portoghesi di copiarla e di distribuirla, essa Commissione non era in condizione di consultare gli esperti degli Stati membri relativamente al metalaxil e doveva decidere, quindi, di predisporre un progetto di decisione di non iscrivere la detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414.
33 L'8 marzo 2002 la Commissione informava di nuovo la IQV che, poiché le autorità portoghesi avevano considerato che non spettasse loro rispondere ai quesiti posti nel corso dell'esame dagli esperti nazionali, questo esame non sarebbe stato utilmente possibile. Di conseguenza, la Commissione faceva presente alla IQV di non vedere altra soluzione che proporre di non iscrivere il metalaxil nell'allegato I.
34 Il 12 aprile 2002 la IQV inviava alla Commissione una pratica riassunta aggiornata e confermava la sua decisione di ricostituire una pratica completa.
35 Con lettera del mese di maggio 2002, senza data, la Commissione informava la IQV che solo per le sostanze attive per le quali saranno disponibili dati completi entro e non oltre il 31 dicembre 2003 potrebbe prorogarsi il termine ultimo di valutazione oltre l'anno 2003. Siccome, a suo avviso, era chiaro che la pratica completa della IQV non potrà essere disponibile entro detta data e il ritiro della Syngenta dal procedimento non giustificava che il metalaxil fosse trattato diversamente dalle altre sostanze attive, la Commissione si dichiarava costretta a proporre di non iscrivere il metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414.
36 Nella riunione dei giorni 18 e 19 ottobre 2002 il comitato approvava il progetto di decisione di non iscrivere il metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414.
37 Il 2 maggio 2003 la Commissione adottava la decisione 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414 (GU L 113, pag. 8; in prosieguo: la decisione controversa). Questa veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 7 maggio 2003.
38 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2003 la richiedente introduceva un ricorso di annullamento contro la decisione controversa.
39 Con atto separato registrato presso la cancelleria del Tribunale il medesimo giorno la richiedente proponeva una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.
40 Il 21 maggio 2003 la Commissione presentava le sue osservazioni sulla domanda di procedimento sommario.
41 Il 27 giugno 2003 le parti venivano sentite in udienza.
In diritto
Quanto alla ricevibilità
42 Con le sue osservazioni la Commissione, senza concludere formalmente nel senso dell'irricevibilità della domanda di procedimento sommario, fa notare che questa non è corredata dei documenti prescritti all'art. 44, nn. 3 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale, e cioè dai titoli di legittimazione degli avvocati che rappresentano la IQV, dagli statuti di detta società nonché da un documento comprovante il regolare conferimento del mandato ai suoi avvocati. La Commissione si rimette alla valutazione del giudice dell'urgenza quanto all'eventuale incidenza di tali vizi sulla ricevibilità della domanda.
43 Occorre ricordare in proposito che, ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ad una domanda di procedimento sommario vanno allegati i documenti di cui all'art. 44, nn. 3 e 5, di questo stesso regolamento. Orbene, nel caso di specie, la domanda di procedimento sommario non è corredata di detti documenti.
44 Nell'ambito di un ricorso nel merito, tuttavia, il regolamento di procedura non prevede che la mancata allegazione al ricorso dei documenti di cui ai nn. 3 e 5 del suo art. 44 ne comporti automaticamente l'irricevibilità. Infatti, ai sensi dell'art. 44, n. 6, di questo regolamento, se il ricorso non è conforme a quanto stabilito ai nn. 3-5 del medesimo articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso. In difetto della regolarizzazione, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.
45 Tenuto conto del riferimento espresso fatto dall'art. 104, n. 3 all'art. 44, nn. 3 e 5, del regolamento di procedura, nell'ambito di una domanda di procedimento sommario devono applicarsi i medesimi principi. Ebbene, nella fattispecie, il cancelliere ha invitato la richiedente a regolarizzare la sua domanda e questa ha prodotto i documenti di cui all'art. 44, nn. 3 e 5, del regolamento di procedura nei termini impartiti. La domanda di procedimento sommario è dunque ricevibile.
Quanto alla domanda di procedimento sommario
46 Ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, una domanda di procedimento sommario deve specificare le circostanze che determinano l'urgenza nonché i motivi di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) la concessione della misura provvisoria richiesta. Tali condizioni sono cumulative sicché, in difetto di una di esse, una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice dell'urgenza procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).
47 La misura richiesta dev'essere inoltre provvisoria, nel senso che essa non pregiudica i punti di diritto o di fatto controversi né anticipa le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].
48 Nella sua valutazione globale il giudice dell'urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità della fattispecie, in che modo accertare queste varie condizioni e secondo quale ordine condurre l'esame, dal momento che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza del presidente della Corte Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 23).
49 Il giudice dell'urgenza rileva che, nella fattispecie, occorre verificare innanzi tutto se sia soddisfatto il requisito dell'urgenza e poi, all'occorrenza, se siano soddisfatte anche le condizioni relative al fumus boni juris e alla ponderazione degli interessi in gioco.
Quanto all'urgenza
─ Argomenti delle parti
50 La richiedente ricorda in limine che, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della decisione controversa, gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti metalaxil siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della (...) decisione [controversa], per cui gli Stati membri possono sempre revocare, tra il 2 maggio e il 2 novembre 2003, le loro autorizzazioni.
51 La richiedente osserva poi che il metalaxil-M, il prodotto commercializzato dalla Syngenta, è l'isomero attivo del metalaxil tradizionale, che i preparati a base di ciascuna di tali due sostanze si applicano nelle medesime dosi e alle medesime colture, che gli studi intrapresi per la valutazione del metalaxil-M corrispondono per l'80% a quelli condotti per la valutazione del metalaxil, che alcuni documenti ufficiali di organizzazioni internazionali si riferiscono al metalaxil-M come sostanza chimica succedanea del metalaxil e, infine, che i loro prezzi sono molto simili. La richiedente ne deduce che si tratta di sostanze attive perfettamente interscambiabili e che i prodotti contenenti metalaxil, qualora revocati dal mercato, sarebbero con alta probabilità rimpiazzati da quelli contenenti metalaxil-M. Questo rischio aumenterebbe se la Syngenta svolgesse attività promozionali che insistano proprio su questa sostituibilità e concorrano a far acquistare un prodotto in luogo di un altro e a far perdere fiducia nel metalaxil all'utente finale e ai distributori. La IQV perderebbe, di conseguenza, la sua quota di mercato e non potrebbe più riconquistare i suoi clienti. L'irreversibilità di questa perdita di quote dipenderebbe soprattutto dalla particolare sensibilità dei consumatori ai problemi della salute e dalla perdita di fiducia che la revoca di un prodotto a seguito di una decisione governativa comporterebbe persino ove essa non sia dettata da ragioni sanitarie. L'esecuzione della decisione controversa co-importerebbe per la IQV anche una perdita irreversibile di fiducia dei suoi partner strategici nonché una diminuzione di prestigio nel suo settore di attività. La richiedente quantifica il suo danno economico in più del 30% del suo ricavato al lordo delle imposte e in un calo delle sue vendite che si riverserà, in misura più difficilmente determinabile, sulla commercializzazione di altri prodotti della stessa gamma.
52 La Commissione contesta tali argomenti. A suo avviso, innanzi tutto è poco probabile che le autorità nazionali revocheranno i prodotti contenenti metalaxil immediatamente dopo l'adozione della decisione controversa. Una tale revoca dovrebbe avvenire, piuttosto, alla scadenza dei sei mesi all'uopo previsti da detta decisione. Inoltre l'art. 3 della decisione controversa prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un periodo di moratoria fino a 18 mesi per consentire lo smaltimento dei prodotti giacenti contenenti metalaxil.
53 Quanto, poi, alla perdita di prestigio che subirebbe la IQV, secondo la Commissione la richiedente non fornisce alcuna precisazione al riguardo.
54 La Commissione ritiene inoltre che gli altri capi di pregiudizio allegati, e cioè la perdita di clientela e di quote del mercato, la perdita di soci strategici, la perdita di poco più del 30% del suo ricavato al lordo delle imposte e il calo delle vendite di altri prodotti della sua gamma siano di tipo puramente economico e che la richiedente non abbia offerto indicazioni concrete circa la loro gravità o la loro irreversibilità.
55 In primo luogo, il fatto che alcuni prodotti contenenti metalaxil-M possano rimpiazzare prodotti contenenti metalaxil e l'esistenza di campagne promozionali della Syngenta non costituirebbero indizi concreti che permettano di valutare le esatte conseguenze della mancata sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, tenuto conto dei termini previsti da tale decisione per l'effettivo ritiro dal mercato e per lo smaltimento dei prodotti giacenti contenenti metalaxil.
56 In secondo luogo, altre sostanze potrebbero rimpiazzare sia il metalaxil sia il metalaxil-M, fermo restando che un'eventuale sostituzione dei prodotti contenenti metalaxil non avverrebbe necessariamente a vantaggio della sola Syngenta. Peraltro, la sostituzione del metalaxil con il metalaxil-M potrebbe dipendere da talune qualità intrinseche di quest'ultima sostanza, per esempio dalla sua minore nocività per le acque sotterranee. Così, anche nell'ipotesi in cui perda clienti e quote di mercato, la richiedente non avrebbe provato né la consequenzialità di tali perdite all'esecuzione della decisione controversa né il loro carattere grave e irrimediabile. Per di più la richiedente, se preparasse una nuova pratica sul metalaxil e ottenesse l'autorizzazione dello stesso, potrebbe di nuovo commercializzare i suoi prodotti. Essa non avrebbe dimostrato che, adottando misure adeguate, le sarebbe impossibile riconquistare le sue quote di mercato. Inoltre, non apporterebbe prove concrete della perdita di fiducia di alcuni dei suoi soci.
57 Quanto poi alle affermazioni della richiedente relative all'azzeramento di una parte significativa della sua attività commerciale, la Commissione osserva che non è dimostrato che il revisore dei conti della richiedente fosse indipendente, che la richiedente non indica né i prodotti colpiti dalla diminuzione del 30% né la percentuale delle vendite fuori del territorio della Comunità, che la richiedente non ha provato che tale perdita minaccerebbe la sua stessa esistenza e, infine, che un'impresa attiva in un mercato rigidamente disciplinato dove le autorità pubbliche possono intervenire d'urgenza è tenuta a prendere adeguate precauzioni e, all'occorrenza, a tutelarsi contro un'eventuale paralisi del mercato dei prodotti contenenti metalaxil costituendo riserve o diversificando le sue attività.
58 Infine, la Commissione nota che la richiedente non ha provato in concreto in cosa il divieto del metalaxil potrebbe riverberarsi sulla commercializzazione di altri prodotti della sua gamma.
─ Valutazione del giudice dell'urgenza
59 Risulta da una giurisprudenza costante che l'urgenza di una domanda di sospensione dell'esecuzione va valutata in rapporto alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che sollecita la sospensione. In proposito basta che tale pregiudizio, soprattutto quando il suo inveramento dipende dal sopraggiungere di un insieme di fattori, sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità [v., in particolare, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punti 22 e 34, e ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67].
60 L'art. 2 della decisione controversa dispone che [g]li Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti metalaxil siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione; b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.
61 Le conseguenze dei divieti posti dall'art. 2 della decisione controversa sono attenuate dall'art. 3 della medesima il quale, letto congiuntamente all'art. 4, n. 6 della direttiva 91/414, autorizza gli Stati membri a concedere una moratoria fino a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione controversa per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti. Detta moratoria, tuttavia, non solo è puramente facoltativa, ma è poi limitata dal suo stesso scopo, in quanto serve soltanto a permettere lo smaltimento delle giacenze esistenti.
62 Peraltro, l'alternativa prospettata dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo e consistente per la IQV nel cominciare ex novo il procedimento di valutazione del metalaxil e nel richiedere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 come sostanza nuova non appare, a quella data, idonea a scongiurare gli effetti della decisione controversa. La IQV ha sostenuto, infatti, senza essere smentita sul punto dalla Commissione, che, complessivamente, tale procedimento potrebbe durare da due a tre anni, il che, persino nel caso in cui abbia esito favorevole, condurrebbe ad una decisione troppo intempestiva per far fronte efficacemente alle conseguenze della decisione controversa.
63 Pertanto, poiché la decisione controversa è stata adottata il 2 maggio 2003, al più tardi il 3 novembre 2003 la IQV non potrà più, in linea di principio, vendere prodotti contenenti metalaxil, ma solo, nel migliore dei casi, se gli Stati membri sono d'accordo, smaltire le giacenze di formulati già preparati contenenti tale sostanza.
64 Occorre dunque accertare, anzitutto, se la IQV rischi di subire per tale motivo un pregiudizio grave e poi, eventualmente, se tale pregiudizio sia irreparabile.
65 Quanto all'esistenza del pregiudizio, la IQV rischia di perdere quote di mercato solo se per la produzione dei suoi preparati non può sostituire il metalaxil con un'altra sostanza, in particolare con il metalaxil-M. Al riguardo la IQV sostiene, senza essere smentita sul punto dalla Commissione, che il metalaxil-M è un isomero del metalaxil, ad esso perfettamente sostituibile, specie perché i formulati a base di entrambe queste sostanze si applicano nelle medesime dosi e alle medesime colture. La IQV osserva, inoltre, che i prezzi di tali due sostanze sono molto simili. Il metalaxil-M sembra quindi, a prima vista, un succedaneo del metalaxil. Non pare, però, che la IQV possa sempre servirsene per ovviare alla revoca del metalaxil. Il metalaxil-M è infatti prodotto dalla Syngenta, una concorrente della IQV, la quale vanta su di esso una privativa industriale. La Syngenta è perciò a priori in condizione di vendere metalaxil-M alla IQV a condizioni di mercato molto onerose, ciò che rischia di ripercuotersi sul prezzo di vendita dei preparati della IQV e, di conseguenza, di pregiudicare la loro concorrenzialità.
66 Si pone dunque il problema di accertare se in sostituzione del metalaxil possano essere utilizzate sostanze diverse dal metalaxil-M. Nelle sue osservazioni la Commissione ha considerato che numerose altre sostanze potevano rimpiazzare il metalaxil per taluni usi. Si tratterebbe, in particolare, del propamocarb idrocloride, dell'azossistrobina, della miscela Bordeaux e della fluoroimide, che sarebbero utilizzati contro le malattie causate dalla fitoftora infestante delle patate, e del ditianone, dell'iprovalicarb, del tolifluanide, dell'azossistrobina e della miscela Bordeaux, utilizzati per combattere le malattie causate dalla plasmopara viticola nelle coltivazioni vinicole. In udienza la Commissione ha citato altre sostanze che a suo avviso si potevano sostituire al metalaxil. In risposta a un quesito posto in udienza dal giudice dell'urgenza, la Commissione ha tuttavia riconosciuto che, anche nell'ipotesi in cui le dette sostanze possano rimpiazzare il metalaxil, la IQV potrebbe utilizzarle solo se preventivamente autorizzata a immetterle sul mercato e per ottenere tale autorizzazione potrebbe occorrere da un mese ad un anno di tempo. Pertanto, ammesso pure che le dette sostanze siano sostituibili al metalaxil, la IQV non sarebbe sempre in condizione di utilizzarle in tempo per scongiurare gli effetti della decisione controversa.
67 E' quindi probabile che, ove non sia sospesa l'esecuzione della decisione controversa, la IQV, non potendo commercializzare i propri prodotti, rischi di perdere quote di mercato. Occorre perciò verificare se tale pregiudizio sia irreparabile.
68 In proposito, risulta da una giurisprudenza consolidata che, salvo circostanze eccezionali, un danno economico non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria [ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575, punto 4; ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I-2865, punto 113, e ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T-392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II-1825, punto 106].
69 In applicazione di tale principio, la sospensione dell'esecuzione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 138, e Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit., punto 107).
70 Nella fattispecie la richiedente non ha affatto dimostrato, e neppure veramente eccepito, il rischio che l'esecuzione della decisione controversa si riverberi sulla sua esistenza. In udienza essa ha sì asserito che, se non si sospendesse l'esecuzione, sarebbe messa in pericolo l'esistenza di due sue filiali in Italia e in Portogallo, tuttavia non ha suffragato con prove questa affermazione né ha dimostrato, poi, che le sarebbe impossibile mantenere economicamente queste due filiali e che il loro eventuale fallimento comprometterebbe la sua stessa esistenza.
71 La richiedente ha fatto valere, al contrario, la perdita di quote di mercato che l'esecuzione della decisione controversa le causerebbe. La Commissione ha replicato che, secondo la giurisprudenza, spetta alla parte richiedente che lamenti una perdita delle sue quote di mercato dimostrare che la riconquista di una frazione apprezzabile di quest'ultimo, in particolare mediante adeguate misure di pubblicità, è impossibile per motivi strutturali o di diritto (ordinanza Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, cit., punti 110 e 111).
72 Nella fattispecie, parecchi elementi depongono nel senso che, una volta perse a causa dell'esecuzione della decisione controversa, sarebbe difficile per la IQV recuperare le sue quote di mercato.
73 In primo luogo, delle quote di mercato perse dalla IQV si avvantaggerebbe probabilmente per lo più la Syngenta. La IQV ha infatti prodotto elementi nel senso che la Syngenta ha intrapreso una politica commerciale incentrata sulla somiglianza fra il metalaxil e il metalaxil-M. Al riguardo la IQV ha segnatamente indicato che il prodotto della Syngenta a base di metalaxil-M, il Ridomil MZ Gold, recava lo stesso nome del suo prodotto a base di metalaxil, il Ridomil. La IQV ha indicato pure che i prodotti a base di metalaxil-M e quelli a base di metalaxil avevano identica composizione. Ebbene, contrariamente a quanto afferma la Commissione nelle sue osservazioni, si tratta di elementi concreti volti ad indicare che i consumatori sono incoraggiati a considerare i detti prodotti simili e, dunque, volti a dimostrare la verosimiglianza del rischio che la IQV perda quote di mercato a vantaggio della Syngenta. Ora, l'impresa Syngenta fa parte di un gruppo potente e può quindi ricorrere a forme di pubblicità importanti al fine di contrastare, o perfino di prevenire, le misure pubblicitarie che, dopo l'eventuale annullamento della decisione controversa, la IQV potrebbe attuare allo scopo di recuperare le sue quote di mercato. Per le stesse ragioni la Syngenta disporrebbe senza dubbio di mezzi finanziari notevoli atti a permetterle di praticare una politica commerciale e tariffaria aggressiva finalizzata a conservare i clienti eventualmente conquistati grazie alla decisione controversa. Inoltre, non si può totalmente prescindere dalla sensibilità particolare dei settori della sanità alle decisioni di revoca di un prodotto fitosanitario, anche nell'ipotesi in cui la revoca non sia giustificata da un rischio dimostrato per la salute connesso a tale prodotto.
74 Conseguentemente, numerosi elementi della pratica denotano che l'esecuzione della decisione controversa rischia di permettere alle concorrenti della IQV, soprattutto alla Syngenta, di guadagnare a suo danno quote di mercato, una parte cospicua delle quali non potrebbe mai essere acquisita in assenza di tale decisione, e poi di conservare una quota apprezzabile dei suoi clienti nonostante l'eventuale annullamento della decisione controversa. Una situazione siffatta potrebbe innescare un processo irreversibile sul mercato in cui la richiedente è presente, un processo che può costituire, secondo la giurisprudenza, un danno irreparabile (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause riunite T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese-Iglo e Schöller Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. II-1839, punto 29; 17 gennaio 2001, causa T-342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II-67, punto 48, e 12 settembre 2001, causa T-139/01 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-2415, punto 94).
75 Occorre poi considerare l'argomento della Commissione secondo cui il metalaxil-M ha alcune proprietà che lo distinguono dal metalaxil, relative in particolare al minor uso che se ne fa nei preparati e al suo minor impatto sulle acque sotterranee. Così, come sostiene la Commissione, non è impossibile che alcuni clienti della IQV decidano di passare dal metalaxil al metalaxil-M in ragione delle proprietà di quest'ultimo prodotto e non dell'esecuzione della decisione controversa. Ciò non toglie, nondimeno, che, nella fattispecie, una quota importante di clienti della IQV potrebbe rivolgersi alla Syngenta unicamente per effetto della decisione controversa. Di fatto, la circostanza che alcuni clienti passino dal metalaxil al metalaxil-M in considerazione delle sue proprietà tenderebbe piuttosto, in certa misura, a rafforzare il carattere irreparabile del pregiudizio, data la difficoltà di calcolare in maniera sufficientemente precisa le quote di mercato perse dalla richiedente a causa del libero gioco della concorrenza e quelle perse in conseguenza dell'esecuzione della decisione controversa (v., per analogia, ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T-65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II-2641, punto 65). Ebbene, un pregiudizio che non è quantificabile si può considerare irreparabile (v. ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C-51/90 R e C-59/90 R, Comos-Tank e a./Commissione, Racc. pag. I-2167, punto 24, e ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-41/97 R, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. II-447, punto 47).
76 Occorre pertanto concludere che la richiedente ha dimostrato l'esistenza del rischio di un'alterazione irreversibile delle sue quote di mercato. Siccome la condizione relativa all'urgenza è soddisfatta, si devono esaminare gli argomenti della richiedente relativi all'esistenza di un fumus boni juris.
Quanto al fumus boni juris
─ Argomenti delle parti
77 Nella sua domanda di procedimento sommario la richiedente precisa di dedurre tre motivi a sostegno del suo ricorso principale: la violazione della direttiva 91/414 e del regolamento n. 3600/92, la violazione del principio di proporzionalità e, infine, uno sviamento di poteri.
78 La richiedente afferma, in primo luogo, che la direttiva 91/414 presuppone che nel procedimento di valutazione di un prodotto fitosanitario sia fatto tutto il necessario perché i produttori interessati presentino pratiche collettive, segnatamente al fine di limitare esperimenti sugli animali vertebrati. Ebbene, decidendo, nel corso del procedimento, di discostarsi dalla sua interpretazione iniziale e di prescrivere alla IQV la presentazione di una pratica completa relativa al metalaxil, la Commissione avrebbe violato il nono considerando e l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92 nonché il diciottesimo considerando e l'art. 13, n. 7, lett. b), della direttiva 91/414. La Commissione avrebbe inoltre disatteso la sua stessa interpretazione di tali disposizioni offerta allorché aveva invitato lo Stato membro relatore a continuare la valutazione del metalaxil sulla base della pratica completa presentata dalla Syngenta.
79 Con il suo secondo motivo la IQV sostiene che la decisione controversa viola il principio di proporzionalità per inidoneità a raggiungere il suo obiettivo di valutare scientificamente le sostanze fitosanitarie attive, visto che esclude dal mercato una di esse senza previa valutazione scientifica. La richiedente assume altresì, nella seconda parte del presente motivo, che la Commissione avrebbe potuto ricorrere a mezzi meno rigidi per ottenere il medesimo risultato, per l'esattezza avrebbe potuto richiedere alle autorità portoghesi di distribuire la pratica agli Stati membri e lasciare alla IQV il compito di rispondere ai quesiti posti da questi ultimi o ancora avrebbe potuto prorogare il termine per la presentazione della pratica dopo aver indicato alla IQV quali studi fossero necessari alla valutazione del metalaxil. Infine, la decisione controversa lederebbe i diritti della IQV molto di più di quanto avvantaggerebbe, per contro, l'interesse generale.
80 Con il suo terzo motivo la richiedente fa valere che la Commissione è incorsa in uno sviamento di poteri in quanto ha perseguito un obiettivo diverso da quello posto dalla direttiva 91/414 ossia l'obiettivo di iscrivere nell'allegato I della direttiva medesima le sostanze attive ammissibili in considerazione delle loro proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche e, viceversa, di assicurarsi che non vengano escluse dal mercato le sostanze attive sicure, sempreché esistano studi che ne permettano la valutazione e una o più imprese si siano dette pronte ad accollarsi i costi dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414. Orbene, la Commissione avrebbe escluso il metalaxil senza fondamento scientifico, forse sotto l'effetto delle pressioni della multinazionale Syngenta.
81 In risposta al primo motivo della richiedente, la Commissione afferma che spetta al notificante dimostrare, in particolare, che la sostanza attiva di cui richiede l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali, sulle acque sotterranee e sull'ambiente. Ora, secondo la Commissione, la IQV, da un lato, non aveva potuto produrre entro un termine ragionevole le informazioni richieste sulla sola base del rapporto sulla valutazione e, dall'altro, non era in grado, avendo la Syngenta rifiutato di venderle i suoi studi, di fornire le informazioni necessarie alla valutazione del metalaxil su numerosi punti e, così, di rispondere ai numerosi quesiti che la valutazione degli esperti degli Stati membri avrebbe probabilmente sollecitato.
82 La Commissione contesta anche il secondo motivo della richiedente. Essa nota, in primo luogo, che la decisione controversa è idonea a realizzare l'obiettivo della direttiva 91/414 in quanto l'art. 8, n. 2, di quest'ultima prevede la possibilità che, qualora il notificante non fornisca i dati prescritti entro il termine impartito, la sostanza attiva non venga inserita nel suo allegato I. In secondo luogo, in risposta all'argomento della richiedente secondo cui sussisterebbero mezzi meno rigidi per raggiungere il medesimo obiettivo, la Commissione ricorda che l'obiettivo della direttiva 91/414 consiste nell'ottenere una valutazione adeguata delle sostanze attive considerate sulla base delle informazioni fornite dal notificante. Spetterebbe dunque al notificante apportare tutte le informazioni necessarie. Inoltre, la IQV avrebbe avuto a disposizione un termine più che ragionevole fino all'adozione della decisione controversa per presentare le dette informazioni. In terzo luogo, in risposta all'argomento della richiedente secondo cui la decisione controversa avrebbe leso i suoi diritti individuali più di quanto avrebbe giovato all'interesse generale, la Commissione osserva che è la stessa direttiva 91/414 a subordinare l'interesse dei produttori interessati a quello generale, imponendo rigorosi oneri di prova.
83 In ultimo, in risposta al terzo motivo della richiedente, la Commissione fa valere di aver adottato la decisione controversa nel rispetto della normativa comunitaria in vigore. Per di più, la Syngenta non sarebbe l'unica impresa avvantaggiata dalla mancata iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414. La corrispondenza allegata alla pratica indicherebbe, infine, che non c'è alcuna contraddittorietà fra il giudizio ispirato dalla pratica della IQV presentata allo Stato membro relatore e la decisione definitiva della Commissione.
─ Valutazione del giudice dell'urgenza
84 Per accertare se sussista il fumus boni juris il giudice dell'urgenza deve verificare se, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, i motivi e gli argomenti fatti valere a sostegno del ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale appaiano attendibili (ordinanza del presidente del Tribunale 1° dicembre 1994, causa T-353/94 R, Postbank/Commissione, Racc. pag. II-1141, punto 27).
85 Con il suo primo motivo la richiedente assume che la richiesta di una pratica completa sia contraria al nono considerando e all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92 nonché al diciottesimo considerando e all'art. 13, n. 7, lett. b), della direttiva 91/414.
86 Il nono considerando del regolamento n. 3600/92 indica che onde evitare inutili duplicazioni di lavori e in particolare esperimenti su animali vertebrati, sono necessarie disposizioni specifiche che stimolino i produttori a presentare pratiche collettive. L'art. 6, n. 1, del medesimo regolamento dispone, in proposito, che [q]ualora per una data sostanza, il regolamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, faccia riferimento a diverse notificazioni, i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare collettivamente le pratiche di cui al primo comma.
87 Detto articolo impone ai produttori interessati all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 di una stessa sostanza attiva di tentare un accordo preordinato al deposito di una notifica comune. Tuttavia, prima facie, non se ne può dedurre direttamente che, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, tali imprese non siano riuscite a trovare un accordo per depositare una notifica comune, la Commissione e lo Stato membro relatore non abbiano poi il diritto di esigere da tali imprese che presentino, così come prescritto dalla normativa, una pratica completa o studi che già sono stati prodotti da altre imprese e che implicherebbero la duplicazione di test sugli animali vertebrati. Infatti, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3600/92, spetta al notificante provare che la sostanza attiva per la quale presenta una pratica soddisfi i requisiti di cui all'art. 5 della direttiva 91/414. Se ne deve inferire che tale obbligo incombe a ogni produttore che abbia effettuato una notificazione, e ciò in principio anche se non sia riuscito a trovare un accordo con le altre imprese interessate ai fini del deposito di una notifica comune, anche se il solo notificante che ha depositato una pratica completa si sia poi ritirato e, infine, anche se gli elementi che lo Stato membro relatore o la Commissione ritengano doversi provare implichino la duplicazione di studi sugli animali vertebrati. Così, è giocoforza constatare che non risulta, a tale stadio e sulla base degli argomenti esposti nella domanda di procedimento sommario, che la Commissione e gli Stati membri non possano, nella fattispecie, ex art. 6, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 3600/92, richiedere la distribuzione di una sintesi della pratica e, all'occorrenza, di una pratica completa, come prescritto dall'art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3600/92. Non risulta neppure, sempre a tale stadio e sulla base degli argomenti esposti nella domanda di procedimento sommario, che l'art. 6, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 3600/92 esoneri lo Stato membro relatore dall'obbligo di assicurare che il notificante fornisca una pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione immediatamente dopo l'esame di una pratica, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3600/92.
88 Peraltro, e a prima vista, la richiedente non sembra poter far leva neppure sul preambolo e sull'art. 13, n. 7, lett. b), della direttiva 91/414. Detto articolo impone, infatti, al produttore che intenda ottenere un'autorizzazione d'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario di accordarsi con i detentori di autorizzazioni precedenti circa lo scambio di informazioni, in modo da evitare duplicazioni sugli animali vertebrati. Tuttavia, tale obbligo vale per le domande di autorizzazione presentate al di fuori del regime derogatorio di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, la cui prima fase è disciplinata dal regolamento n. 3600/92 e che è l'unico rilevante nella fattispecie. Di conseguenza, gli argomenti della richiedente sul punto non paiono conferenti.
89 Del pari, non si può considerare di primo acchito fondato l'argomento della richiedente secondo cui la richiesta di una pratica completa dopo il deposito del rapporto sulla valutazione dello Stato membro relatore contrasterebbe con l'interpretazione della Commissione, che aveva invitato il detto Stato membro a preparare il rapporto di valutazione del metalaxil sulla base della pratica depositata dalla Syngenta. Con tale argomento la richiedente sembra considerare che la Commissione e lo Stato membro relatore l'avessero indotta a confidare legittimamente che essa non avrebbe dovuto produrre poi una pratica completa, accettando che il rapporto di valutazione fosse stilato sulla base di tutti i dati a disposizione dello Stato membro relatore, compresa la pratica della Syngenta.
90 Occorre ricordare al riguardo che nessuno può invocare la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento se l'amministrazione non gli abbia fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordi (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T-381/00, Wasmeier/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-125 e II-677, punto 106). Orbene, nella fattispecie, le autorità portoghesi hanno sì comunicato alla richiedente, con lettera 28 agosto 1999, che essi avrebbero redatto il rapporto sulla valutazione del metalaxil basandosi in particolare sulla pratica depositata dalla Syngenta. Tuttavia, da tale lettera appare chiaro che, ove fossero occorse informazioni complementari, sarebbe stata interpellata la richiedente in quanto unica impresa ancora interessata all'iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414. Tale lettera non escludeva, dunque, prima facie, che si potessero domandare alla richiedente una pratica riassunta e una completa in un secondo momento, in applicazione degli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3600/92. Di conseguenza, prima facie, la richiedente non può legittimamente invocare di aver confidato che nelle ulteriori fasi dell'esame del metalaxil non si applicasse il procedimento consueto.
91 Il primo motivo della richiedente non sembra, quindi, a prima vista e sulla sola base delle informazioni da essa prodotte durante tale fase, poter giustificare l'annullamento della decisione controversa. Occorre pertanto esaminare il secondo motivo dedotto dalla richiedente, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
92 Secondo una costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, accolto nel terzo comma dell'art. 5 CE, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25; sentenze del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144, e 12 ottobre 1999, causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 101). Inoltre, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v., segnatamente, sentenza della Corte 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punto 54).
93 La richiedente contesta, con una prima parte del motivo, che la decisione controversa sia necessaria e idonea al raggiungimento dell'obiettivo della direttiva 91/414 e del regolamento n. 3600/92, inteso a far sì che una sostanza non sia esclusa dal mercato senza valutazione scientifica.
94 Dal combinato disposto degli artt. 4-10 della direttiva 91/414 e dall'intero regolamento n. 3600/92 risulta effettivamente che uno degli obiettivi di tali due documenti è di organizzare un procedimento di valutazione scientifica di talune sostanze attive in vista della loro autorizzazione o, al contrario, del loro divieto sul territorio della Comunità. L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 prevede, nondimeno, espressamente che, qualora i dati necessari per la valutazione di una sostanza attiva testata nella fase transitoria non siano stati presentati entro il termine prescritto, detta sostanza non possa essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414. Di conseguenza, tale direttiva mira non soltanto a che sia effettuata una completa valutazione scientifica della sostanza attiva di cui trattasi, bensì anche a che ciò sia fatto entro il termine massimo da essa impartito, a pena di revoca della sostanza dal mercato.
95 Nella fattispecie, dal settimo considerando della decisione controversa risulta che la Commissione ha deciso di non iscrivere il metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414 in quanto, a suo avviso, dato che l'IQV non aveva accesso a quella pratica [quella Syngenta], [essa] non ha potuto né trasmettere informazioni circa le questioni connesse alla sua valutazione né completare il proprio fascicolo entro un termine ragionevole. Secondo la Commissione, non era dunque possibile organizzare un'adeguata valutazione inter pares del metalaxil. Da tale motivazione non appare chiaro se la decisione controversa sia stata adottata perché una valutazione completa del metalaxil già non era più possibile giuridicamente prima della scadenza del termine prescritto, o per altri motivi, relativi casomai al proposito della Commissione di chiudere al più presto una pratica di cui essa avrebbe forse potuto prolungare l'esame. Data questa ambigua motivazione il giudice dell'urgenza non può, senza aver condotto un'analisi approfondita delle circostanze della controversia, considerare manifestamente infondati gli argomenti della richiedente secondo i quali la decisione controversa non è idonea al raggiungimento dell'obiettivo di valutazione scientifica delle sostanze fitosanitarie entro il termine prescritto.
96 Quanto, in secondo luogo, all'argomento della richiedente secondo cui l'obiettivo fissato dalla direttiva 91/414 e dal regolamento n. 3600/92 poteva essere raggiunto anche con sistemi meno rigidi, occorre accertare se, a prima vista, al momento dell'adozione della decisione controversa, la Commissione disponesse effettivamente di alternative che le permettessero di valutare il metalaxil in maniera scientifica e completa entro i termini impartiti dalla normativa in vigore, al tempo stesso con il minimo pregiudizio degli interessi della IQV.
97 Nella sua domanda di procedimento sommario la richiedente afferma che i mezzi meno rigidi ai quali la Commissione avrebbe potuto ricorrere consistevano, per esempio, nell'incaricare lo Stato membro relatore di distribuire la pratica agli altri Stati membri, lasciando alla IQV il compito di rispondere ad eventuali quesiti, oppure nel permettere alla IQV di ricostituire la pratica in un lasso di tempo ragionevole, prorogando il termine per la sua presentazione.
98 Quanto alla prima opzione, dal fascicolo risulta che le autorità portoghesi hanno rifiutato di farsi carico della distribuzione della pratica completa al posto della richiedente. Ebbene, visto che il regolamento n. 3600/92 non impone chiaramente allo Stato membro di procedere a detta distribuzione, non sembra di primo acchito che la Commissione potesse obbligare lo Stato membro relatore ad assumere questo compito al posto della richiedente.
99 Quanto poi alla seconda opzione, consistente precisamente nel prolungare il termine per la presentazione della pratica alla Commissione, dal fascicolo risulta che il comitato si è riunito nei giorni 18 e 19 ottobre 2002. Orbene, in quei giorni la richiedente già non poteva più conferire, prima del termine ultimo del 25 maggio 2002 imposto dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 3600/92, i risultati degli studi complementari che avrebbero potuto essere ulteriormente richiesti dal comitato. In proposito risulta dal fascicolo che taluni studi apparsi necessari successivamente al deposito del rapporto sulla valutazione dello Stato membro relatore sarebbero stati disponibili, in ogni caso, al più presto nel settembre 2004. Di conseguenza, non sembra a priori che la Commissione abbia avuto, a quella data, un'alternativa concreta al proporre al comitato una decisione di non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414, impossibilità ─ questa in cui versava la Commissione ─ che non inficiava la validità dei motivi per i quali la riunione del comitato non aveva avuto luogo prima.
100 Alla luce di quanto precede sembra, dunque, che le soluzioni alternative proposte dalla richiedente avrebbero richiesto una modifica del regolamento n. 3600/92. Poiché tale regolamento è stato adottato dalla stessa Commissione, non si può, per principio e a tale stadio, escludere che quest'ultima abbia avuto la possibilità di prendere una misura speciale al fine di prorogare il termine per la presentazione degli studi necessari alla valutazione del metalaxil e di permettere, così, alla IQV di tentare di far autorizzare tale sostanza entro il 31 dicembre 2005. Tale alternativa sembra, tuttavia, dover restare eccezionale, in quanto solleva questioni delicate attinenti in particolare, trattandosi di un atto di portata generale, al rispetto del principio di parità di trattamento e del principio di tutela dei terzi, nonché all'interesse pubblico all'esecuzione di un atto normativo. La IQV non ha, in questa fase, prodotto elementi idonei a priori a imporre un obbligo in tal senso alla Commissione. Si tratta, ad ogni buon conto, di questioni di principio delicate, che richiedono un esame approfondito e non possono essere risolte nell'ambito di una domanda di procedimento sommario.
101 Occorre tener conto anche del fatto che il regolamento n. 3600/92 è un testo di applicazione complessa, le cui disposizioni pertinenti sono state modificate più volte e che non considera espressamente la situazione nella quale si trova la richiedente, vale a dire il fatto di essere l'unica impresa a chiedere l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414, dopo che però un altro produttore interessato, il solo ad aver depositato una pratica sostanzialmente completa, si era ritirato dal procedimento di cui trattasi, mentre lo Stato membro relatore aveva accettato di continuare il procedimento di esame in base a detta pratica. Di conseguenza, per risolvere le questioni sollevate dal ricorso è necessario uno studio approfondito del contesto fattuale e giuridico creato da tale situazione e tale esame dev'essere attuato al termine di un procedimento in contraddittorio. Il giudice dell'urgenza ritiene pertanto che i motivi dedotti dalla richiedente non possano, in sede di esame della domanda di procedimento sommario, essere respinti in quanto manifestamente infondati. Occorre perciò ponderare gli interessi in gioco.
Quanto alla ponderazione degli interessi
─ Argomenti delle parti
102 La richiedente afferma che la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non provocherà danni alla salute dell'uomo e degli animali né all'ambiente, in quanto la revoca del metalaxil è dovuta all'incompletezza della relativa pratica. La richiedente rileva, poi, che il metalaxil non ha dato alcun problema nel corso degli anni in cui è stato commercializzato e che di recente è stato rivalutato con successo negli Stati Uniti e nel Canada. Inoltre, la direttiva della Commissione 15 luglio 2002, 2002/64/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon-etile, cialofop-butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen (GU L 189, pag. 27), ha iscritto il metalaxil-M nell'allegato I della direttiva 91/414, mentre è un succedaneo naturale del metalaxil e gli studi necessari alla sua valutazione corrispondono per l'80% a quelli che occorrono a valutare quest'ultimo.
103 Per contro, sottolinea la richiedente, la mancata sospensione dell'esecuzione della decisione controversa avrebbe ripercussioni gravissime su di essa e su talune imprese site al di fuori del territorio dell'Unione europea che commercializzano però in seno all'Unione prodotti trattati con il metalaxil.
104 La Commissione respinge tale argomento. A suo avviso, la IQV non ha dimostrato l'asserito pregiudizio. Viceversa, la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa metterebbe a rischio l'interesse della Commissione all'applicazione delle procedure previste dalla normativa comunitaria. Una sospensione dell'esecuzione della decisione controversa lederebbe altresì l'interesse all'osservanza delle norme sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, le quali vietano l'autorizzazione di prodotti di cui non sia stato verificato che non siano nocivi alla salute. La Commissione avrebbe, in più, interesse a che la IQV sia trattata alla stessa maniera di ogni altro notificante che non abbia presentato una pratica completa nel termine impartito. Senza impegnare le autorità portoghesi, la Commissione sottolinea inoltre che quest'ultime potrebbero essere pregiudicate dalla sospensione dell'esecuzione della decisione controversa. Infine, la Commissione sostiene che a riverberarsi sulle importazioni nella Comunità di prodotti contenenti metalaxil non è la decisione controversa, bensì un procedimento ulteriore che prevede la consultazione del comitato di misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio. Peraltro, il detto procedimento non comporterebbe necessariamente l'impossibilità d'importare prodotti contenenti metalaxil nel territorio della Comunità, perché gli importatori potrebbero richiedere la fissazione di limiti di tolleranza delle importazioni.
─ Valutazione del giudice dell'urgenza
105 Il giudice dell'urgenza al quale il richiedente faccia constatare il rischio di subire un danno grave e irreparabile, allorché, nell'ambito di valutazione della domanda di sospensione dell'esecuzione, pondera i diversi interessi in gioco, deve accertare se l'eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione che sarebbe provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione della detta decisione possa ostacolare la piena efficacia di quest'ultima nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (ordinanze del presidente della Corte 26 giugno 2003, cause riunite C-182/03 R e C-217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-6887, punto 142, e Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 50).
106 Il giudice dell'urgenza deve, del pari, valutare, nel ponderare i rispettivi interessi delle parti, se la concessione di misure provvisorie sia necessaria per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza del presidente del Tribunale 23 novembre 1990, causa T-45/90 R, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-705, punto 36).
107 Al riguardo è opportuno ricordare che, in linea di principio, le esigenze di tutela della salute devono incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico [v., in particolare, ordinanze della Corte 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 93; ordinanze del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-459/00 P(R), Commissione/Trenker, Racc. pag. I-2823, punto 109, e causa C-474/00 P(R), Commissione/Bruno Farmaceutici e a., Racc. pag. I-2909, punto 112; ordinanza Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit., punto 122].
108 Orbene, nel caso di specie la decisione controversa non è stata adottata in ragione di rischi precisi e certi del metalaxil per la salute, bensì dell'incompletezza delle informazioni offerte dalla richiedente ai fini della valutazione dello stesso. Il rapporto sulla valutazione dello Stato membro relatore ha dimostrato che era necessario continuare a esaminare gli effetti del metalaxil sulle acque sotterranee. La Commissione ha tuttavia confermato, in udienza, di non eccepire l'esistenza di un serio rischio connesso all'utilizzo di questa sostanza attiva sulla salute dell'uomo o sull'ambiente. Inoltre, il metalaxil-M, di cui è già stato detto che era una sostanza attiva molto simile al metalaxil, è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414. Si deve perciò considerare che una sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non comporta a priori rischi seri per la salute dell'uomo.
109 Quanto, poi, all'interesse economico della richiedente, occorre considerare il pregiudizio causatole dalla decisione controversa, soprattutto in ragione della probabilità che subisca una perdita irreversibile di quote di mercato (v. sopra, punto 76). In proposito la richiedente ha indicato nella sua domanda che le entrate lorde conseguite con le sue vendite di prodotti contenenti metalaxil sono pari a più del 30% del suo ricavato al lordo delle imposte. Tuttavia, come rileva la Commissione, tale cifra non indica la quota delle corrispondenti vendite realizzate nel territorio della Comunità, unica zona in cui, in forza della decisione controversa, verrà revocata l'autorizzazione a commercializzare il metalaxil. Ebbene, la richiedente vende prodotti a base di metalaxil in nove Stati non facenti parte della Comunità, ciò che, anche in mancanza di una valutazione precisa, relativizza l'importanza della perdita che essa subirà.
110 Nella presente controversia si deve inoltre verificare in quale misura la richiedente abbia contribuito a causare il pregiudizio di cui trattasi, segnatamente con una sua eventuale negligenza od omissione. In effetti, l'omissione di un comportamento può impedire che la valutazione comparativa degli interessi dia esito favorevole alla parte responsabile dell'omissione (ordinanza del presidente della Corte 22 aprile 1994, causa C-87/94 R, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1395, punto 41).
111 Al riguardo risulta dal fascicolo che la richiedente ha depositato la sua pratica presso le autorità portoghesi il 26 aprile 1995 e che, dall'inizio del 1996, queste ultime le hanno fatto presente chiaramente che detta pratica era incompleta, precisando quali studi mancassero o fossero deficitari. La Syngenta, da parte sua, non ha trovato difficoltà, apparentemente, a completare nella sostanza la sua pratica entro i termini previsti e la IQV non ha addotto ragioni che giustifichino a priori il mancato deposito di una pratica completa quale richiesta dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92.
112 Le lettere allegate dalla richiedente alla sua domanda indicano che essa, dopo il deposito della sua pratica incompleta, ha informato più volte le autorità portoghesi di essere in procinto di completare quest'ultima. Nella sua lettera 30 settembre 1997 la IQV stimava, in particolare, che le sarebbero occorsi probabilmente nove mesi per presentare la maggior parte delle informazioni mancanti. Tuttavia il 27 luglio 1998, data in cui è stata avvertita del ritiro della Syngenta dal procedimento di valutazione in discorso, la IQV non aveva ancora presentato alle autorità portoghesi una pratica completa.
113 Inoltre, una volta edotta, il 27 luglio 1998, del ritiro della Syngenta, la richiedente doveva, in principio, essere informata del rischio che incombeva sul seguito del procedimento non disponendo essa di una pratica completa. Con lettera 28 agosto 1999 le autorità portoghesi hanno sì informato la richiedente che la pratica sarebbe stata allestita sulla base di quella depositata dalla Syngenta, ma hanno indicato pure, con una certa chiarezza, che gli eventuali futuri quesiti sarebbero stati rivolti alla IQV. Non sembra, dunque, che, rebus sic stantibus, la citata lettera abbia potuto dare quelle assicurazioni precise, incondizionate e concordi postulate dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenza Wasmeier/Commissione, cit., punto 106) tali che la richiedente possa legittimamente invocare di aver confidato nel fatto che mai le sarebbe stata richiesta la pratica completa. In altri termini: la IQV non poteva escludere, a quell'epoca, che, ai sensi degli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3600/92, le venissero richieste una pratica riassunta e una completa. Orbene, il 2 febbraio 2001, allorché lo Stato membro relatore ha chiesto alla IQV di presentare una pratica completa, questa ancora non l'aveva costituita. Di conseguenza, tenuto conto che essa non aveva presentato una pratica completa prima che lo Stato membro relatore gliene facesse formalmente richiesta, e mancando una giustificazione oggettiva di tale omissione, appare chiaro che la richiedente ha contribuito ampiamente al danno al quale è ora esposta.
114 Occorre verificare, d'altro canto, se eventuali altre negligenze, in particolare da parte della Commissione o dello Stato membro relatore, possano attenuare il fatto che, a quanto sembra, la richiedente abbia concorso a provocare in gran parte il danno che rischia di subire. In proposito risulta che la Syngenta ha depositato, a detta della Commissione, una pratica sostanzialmente completa il 19 aprile 1995. Nelle loro lettere alla Commissione 28 maggio e 27 luglio 1998 le autorità portoghesi hanno nondimeno indicato che, a loro avviso, tale pratica era completa. Conseguentemente, a supporre che così fosse dal 19 aprile 1995, lo Stato membro relatore doveva in principio depositare il suo rapporto sulla valutazione entro e non oltre il 20 aprile 1996, vale a dire nel termine di dodici mesi prescritto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92. Ebbene, tale rapporto di valutazione è stato depositato soltanto il 26 gennaio 2001, cioè a circa cinque anni dalla scadenza del termine di cui alla detta disposizione. Occorre notare, poi, che, alla data in cui lo Stato membro relatore avrebbe dovuto depositare il rapporto, la Syngenta non aveva ancora revocato la sua pratica, ciò che ha fatto due anni più tardi, l'11 maggio 1998. Ne discende che a tale data il procedimento di valutazione del metalaxil avrebbe potuto essere continuato, e forse concluso, prima del ritiro della Syngenta. Lo Stato membro relatore sembra dunque aver contribuito anch'esso in larga misura a creare la situazione in cui ora versa la IQV.
115 Tuttavia, a prescindere dalle sue conseguenze sulla causa principale, il contributo di questa eventuale irregolarità a provocare il danno che rischia di subire la richiedente non è sufficiente, nel caso di specie, a esonerare del tutto quest'ultima dall'obbligo di prevenire la portata di detto pregiudizio. La IQV era all'epoca consapevole del fatto che, in principio, una decisione andava presa prima del 26 luglio 2003, in quanto il regolamento n. 2076/2002, che proroga tale termine fino al 31 dicembre 2005, è stato adottato solo il 20 novembre 2002. Ciò considerato, il ritardo dello Stato membro relatore contribuiva ad alimentare, apparentemente, un'urgenza che doveva annoverarsi tra i rischi dell'impresa e che, pertanto, accentuava anche le contromisure da prendersi da parte della IQV, tanto più che la stessa IQV opera in un campo soggetto ad una disciplina assai dettagliata, che le impone di premunirsi, con una politica adeguata, contro gli effetti negativi di un eventuale intervento delle autorità pubbliche [v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-479/00 P(R), Commissione/Gerot Pharmazeutika, Racc. pag. I-3121, punto 97].
116 Si deve considerare anche che una sospensione dell'esecuzione della decisione controversa lederebbe direttamente l'interesse generale della Commissione all'applicazione della normativa comunitaria, in particolare del regolamento n. 3600/92.
117 Infine, la IQV sostiene che l'esecuzione della decisione controversa lederebbe gli interessi di alcuni produttori operanti al di fuori della Comunità europea che utilizzano il metalaxil, perché impedisce che entrino sul mercato comunitario prodotti contenenti tale sostanza. Tuttavia, quand'anche il giudice dell'urgenza possa tener conto della posizione dei terzi in sede di ponderazione degli interessi, nella fattispecie dal fascicolo non risulta che la IQV sia qualificata per esprimere l'effettivo interesse di tali produttori, i quali non sono intervenuti nella presente controversia. In ogni caso la richiedente, ammesso pure che il divieto d'importazione di prodotti trattati col metalaxil consegua direttamente alla decisione controversa, ciò che essa non ha dimostrato, non ha nemmeno provato che i detti produttori non potrebbero trattare i loro prodotti con i succedanei del metalaxil eventualmente disponibili in loco e, in particolare, con il metalaxil-M. Certo, essi potrebbero semmai subire per questo motivo un aumento dei costi, ma di ciò la richiedente non si è occupata. Il giudice dell'urgenza non può quindi verificare in quale misura gli interessi di detti terzi potrebbero eventualmente essere lesi.
118 Tutto ciò considerato, la ponderazione degli interessi lascia propendere per il diniego della sospensione dell'esecuzione; si deve pertanto respingere la domanda di provvedimento sommario.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimento sommario è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 5 agosto 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: lo spagnolo. Top
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