Ordonnance du Tribunal
Causa T-79/03 R
Industrie riunite odolesi SpA (IRO)
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di un'ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Insussistenza»
Ordinanza del presidente del Tribunale 5 agosto 2003
Massime dell'ordinanza
Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
Una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione dell'importo di un'ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.L'esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della richiesta garanzia bancaria fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia o che la costituzione della medesima metterebbe a repentaglio la sua esistenza.v. punti 25-26
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
5 agosto 2003 (1)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Insussistenza»
Nel procedimento T-79/03 R,
Industrie riunite odolesi SpA (IRO), con sede in Odolo, rappresentata dall'avv. A. Giardina,
richiedente,
sostenuta daRepubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 CA (COMP/37.956 ─ Tondo per cemento armato), nella parte in cui infligge alla richiedente un'ammenda di EUR 3,58 milioni,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 CA (COMP/37.956 ─ Tondo per cemento armato; in prosieguo: la decisione). Secondo l'art. 1, n. 1, della decisione, le undici imprese e l'associazione di imprese ivi elencate, tra le quali figura la richiedente, hanno violato l'art. 65, n. 1, CA ponendo in essere un'intesa unica sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e una limitazione o un controllo concordati della produzione e/o delle vendite.
2 Nell'art. 2 della decisione viene inflitta alla richiedente un'ammenda di EUR 3,58 milioni per l'infrazione dichiarata nell'art. 1. L'art. 3 della decisione dispone che le ammende fissate nella medesima devono essere pagate entro tre mesi dalla data della notifica. La decisione è stata notificata alla richiedente il 23 dicembre 2002 con lettera 20 dicembre 2002, nella quale si precisava che, qualora la richiedente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto ad alcun recupero durante la pendenza della causa dinanzi a detto organo giurisdizionale, purché il credito producesse interessi a decorrere dalla data della scadenza del termine di pagamento e purché venisse fornita una garanzia bancaria accettabile entro e non oltre detta data.
3 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2003 la richiedente ha proposto, in base all'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione e, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflittale.
4 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 maggio 2003, la richiedente ha proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione.
5 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 27 maggio 2003.
6 Con istanza depositata in cancelleria il 6 giugno 2003 la Repubblica italiana ha chiesto d'intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della richiedente.
7 L'audizione dinanzi al giudice dell'urgenza si è svolta il 4 luglio 2003. Nel corso di detta audizione il giudice dell'urgenza ha ammesso l'intervento della Repubblica italiana.
In diritto
8 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.
9 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora uno di essi non sia soddisfatto [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30].
Argomenti delle parti
Sul fumus boni iuris
10 La richiedente deduce, in primo luogo, che a torto la Commissione ha adottato la decisione in base all'art. 65 CA, mentre il Trattato CECA era scaduto cinque mesi prima, il 23 luglio 2002. In mancanza di provvedimenti destinati a prolungare gli effetti del Trattato CECA, la decisione sarebbe priva di base giuridica. Secondo la richiedente, la definizione dei rapporti giuridici pendenti e la riattribuzione delle competenze venute meno a seguito della scadenza del Trattato CECA avrebbero dovuto costituire oggetto di un espresso provvedimento normativo adottato dagli Stati membri.
11 A sostegno della sua tesi la richiedente menziona taluni atti adottati in vari settori dagli Stati membri, dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nonché dal Consiglio. Tra questi atti figurano, in particolare, il Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del Trattato CECA, allegato al Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU 2001, C 80, pag. 1), la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del Trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (GU L 79, pag. 42), il regolamento (CE) del Consiglio 3 giugno 2002, n. 963/2002, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti (GU L 149, pag. 3), e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 settembre 2002, n. 1840/2002, relativo al mantenimento delle statistiche CECA (GU L 279, pag. 1).
12 La richiedente fa inoltre riferimento alla posizione assunta dalla Commissione nella sua proposta di regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbone originario di paesi terzi [COM(2002)482 def.], che è sfociata nel regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2003, n. 405/2003, relativo alla sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi (GU L 62, pag. 1).
13 Come secondo argomento, la richiedente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha violato il regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81 e 82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), giacché l'ammenda fissata nella decisione è stata inflitta nella cornice procedurale di questo regolamento, che sarebbe esclusivamente dedicata alla disciplina dei procedimenti di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE. In secondo luogo, la richiedente fa carico alla Commissione di aver inviato alle parti, a seguito della scadenza del Trattato CECA, una comunicazione degli addebiti supplementare, adottata ai sensi del regolamento n. 17, che però non contiene nuovi addebiti. Infine, la Commissione non avrebbe osservato l'art. 10 di detto regolamento poiché le autorità nazionali hanno assistito solo alla seconda audizione, nel corso della quale non si è trattato affatto del merito della causa.
14 Con il terzo argomento, la richiedente fa valere che la decisione è viziata da nullità a causa di un'istruttoria insufficiente, che avrebbe indotto la Commissione a conclusioni errate a proposito del mercato rilevante. Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la decisione, violando così l'art. 235 CE.
15 Con il quarto argomento, la richiedente deduce che la Commissione ha fissato l'importo dell'ammenda in violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di adeguatezza.
16 La Commissione considera che nessuno degli argomenti prospettati dalla richiedente consente di ritenere che sussista un fumus boni iuris.
Sull'urgenza
17 La richiedente sostiene che il presupposto dell'urgenza è soddisfatto nel caso di specie.
18 Essa fa presente, in primo luogo, che la semplice costituzione della cauzione bancaria per l'intera somma provocherebbe il blocco dell'attività corrente e quindi, come inevitabile conseguenza, la fine della società. A questo proposito la richiedente osserva che il finanziamento delle sue attività correnti dipende dalla concessione di crediti bancari, finanziati per la maggior parte con anticipazioni bancarie sulle fatture di vendita destinate a scadere nei due mesi successivi, oltre che con le rimesse dirette dei clienti.
19 All'udienza, rispondendo ad un quesito posto dal giudice dell'urgenza, la richiedente ha precisato che le anticipazioni bancarie da cui essa dipende ammontano a circa EUR 6,5 milioni al mese. Secondo i suoi calcoli, la concessione di una garanzia bancaria avrebbe come conseguenza il blocco di una somma di circa EUR 2 milioni al mese, il che significherebbe che essa dovrebbe operare sul mercato con un credito bancario di circa EUR 4,5 milioni. La costituzione di una cauzione bancaria comporterebbe quindi una forte diminuzione delle anticipazioni bancarie altrimenti destinate alle attività correnti della società, il che porrebbe quest'ultima in una situazione di crisi irreversibile.
20 Per quanto riguarda l'azionariato, la richiedente fa presente che il capitale sociale è detenuto da 23 soci, tutti persone fisiche, nessuno dei quali detiene più del 15% dei diritti di voto. Non esisterebbe, quindi, alcun gruppo di società da cui la richiedente dipenda direttamente o indirettamente e di cui si debba tener conto al fine di valutare la capacità della richiedente medesima di costituire una garanzia bancaria o di pagare l'ammenda.
21 Come ulteriore prova delle gravi difficoltà nelle quali essa incorrerebbe in caso di pagamento immediato dell'ammenda o di costituzione della garanzia bancaria, la richiedente allega alla domanda di provvedimenti provvisori uno studio sull'impatto nei confronti della decisione dell'impresa che è basato su tre diverse ipotesi di previsione. Detto studio dimostrerebbe che, qualora la richiedente pagasse l'ammenda od ottenesse la garanzia bancaria per l'importo richiesto, ciò provocherebbe un incolmabile disavanzo di liquidità e determinerebbe la cessazione dell'attività.
22 La Commissione rileva che la richiedente non ha provato che la costituzione della garanzia bancaria sarebbe per essa oggettivamente impossibile o comprometterebbe la sua esistenza.
Valutazione del giudice dell'urgenza
23 Prima di statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame occorre definire con precisione l'oggetto del procedimento. Infatti nella predetta domanda la richiedente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione nella parte in cui questa le infligge un'ammenda di EUR 3,58 milioni.
24 Orbene, è pacifico che nella lettera di notifica della decisione datata 20 dicembre 2002 la Commissione ha precisato alla richiedente che, qualora essa avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non si sarebbe proceduto ad alcun recupero dell'ammenda fintantoché la causa fosse stata pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, purché il credito producesse interessi a decorrere dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'ammenda e purché, entro e non oltre detta data, venisse fornita una garanzia bancaria, accettabile dalla Commissione, per l'importo del debito principale e per gli interessi e le maggiorazioni che fossero dovuti. Di conseguenza, la domanda della richiedente mira, di fatto, unicamente ad ottenere una dispensa dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria come condizione perché non si proceda all'immediata riscossione dell'importo dell'ammenda inflitta nella decisione.
25 Secondo una costante giurisprudenza, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione dell'importo di un'ammenda può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali [ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, e 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I-2559, punto 44]. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista, nel caso dei procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
26 L'esistenza delle menzionate circostanze eccezionali può considerarsi, in linea di principio, assodata quando la parte che chiede di essere dispensata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova del fatto che per essa è oggettivamente impossibile costituire detta garanzia [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, e FEG/Commissione, cit.] o che la costituzione della medesima metterebbe a repentaglio la sua esistenza (v., in particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 24, e 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II-2551, punto 43).
27 Nella fattispecie la richiedente non sostiene, com'è stato confermato all'udienza, che le sia impossibile costituire una garanzia bancaria. Asserisce, per contro, che la costituzione di detta garanzia è tale da mettere a repentaglio la sua esistenza.
28 Occorre pertanto esaminare se la richiedente abbia sufficientemente dimostrato che la costituzione della garanzia bancaria è tale da mettere a repentaglio la sua esistenza.
29 A questo proposito la richiedente assume che la costituzione di una garanzia bancaria avrebbe l'effetto di ridurre i crediti bancari di cui essa fruisce attualmente e che sono necessari per il finanziamento delle sue attività correnti. In mancanza di tali crediti, la sua società finirebbe col subire una crisi irreversibile che ne determinerebbe la fine.
30 Si deve rilevare, da un lato, che la richiedente non ha prodotto alcun documento emesso da un istituto finanziario attestante che essa ha presentato una domanda diretta ad ottenere una garanzia bancaria relativa all'ammenda e, nel contempo, a poter continuare a fruire delle anticipazioni bancarie destinate alle attività correnti della società e, d'altro lato, che non è stato dimostrato che una siffatta domanda sia stata respinta a motivo delle sue difficoltà finanziarie.
31 In ogni caso si deve rilevare che, come la richiedente ha affermato all'udienza, la concessione della garanzia bancaria di cui trattasi non avrebbe l'effetto di bloccare tutti i crediti di regola concessi, ma solo quello di ridurne l'ammontare del 30% circa, da EUR 6,5 milioni a EUR 4,5 milioni. A questo proposito non è stato affatto dimostrato che tale riduzione dei crediti, non suffragata da alcun elemento di prova, avrebbe come effetto ineluttabile la cessazione di tutte le attività della richiedente e la sua sparizione dal mercato prima della pronuncia della sentenza nel giudizio di merito.
32 Ne deriva che la richiedente non ha sufficientemente dimostrato che la costituzione di una garanzia bancaria metterebbe a repentaglio la sua esistenza.
33 Poiché la richiedente non ha comprovato la sussistenza di circostanze eccezionali, la domanda in esame dev'essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 5 agosto 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: l'italiano. Top
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