Ordonnance du Tribunal
Causa T-46/03 R
Leali SpA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Insussistenza»
Ordinanza del presidente del Tribunale 20 ottobre 2003
Massime dell'ordinanza
1.. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Danno grave e irreparabile – Carattere cumulativo – Conseguenze
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2.. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per non procedere all'immediata riscossione di un'ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
1. Una domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. v. punto 12
2. Una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per la non immediata riscossione dell'importo di un'ammenda può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione. L'esistenza di tali circostanze eccezionali può, in linea di principio, essere considerata dimostrata quando la parte che chiede di essere esonerata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova dell'impossibilità obiettiva di costituire tale garanzia o del fatto che la costituzione della garanzia bancaria metterebbe in pericolo la sua esistenza. La pertinenza di tali prove dev'essere valutata alla luce della situazione economica obiettiva della ricorrente. v. punti 32-35
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
20 ottobre 2003 (1)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di ammenda – Garanzia bancaria – Urgenza – Insussistenza»
Nel procedimento T-46/03 R,
Leali SpA , con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti e G. Vezzoli,
richiedente,
sostenuta da Repubblica italiana , rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità d'agente,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 ─ Tondi per cemento armato), nella parte in cui irroga alla ricorrente in solido con la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione, un'ammenda di EUR 6 093 000, e alla sola ricorrente un'ammenda di EUR 1 082 000,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 ─ Tondi per cemento armato; in prosieguo: la decisione). Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della decisione le undici imprese e l'associazione di imprese enumerate in tale articolo, tra le quali compare la ricorrente, hanno violato l'art. 65, n. 1, CA ponendo in essere un'intesa unica, sul mercato italiano dei tondi per cemento in barre o in rotoli, avente per oggetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo concertato della produzione e/o delle vendite.
2 L'art. 2 della decisione irroga alla ricorrente in solido con la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione (in prosieguo: la AFLL) un'ammenda di 6,093 milioni di euro, e alla sola ricorrente un'ammenda di 1,082 milioni di euro per l'infrazione accertata all'art. 1. La condanna della ricorrente al pagamento dell'ammenda in solido con la AFLL è motivata nei punti 490 e 491 del preambolo della decisione. Da essi risulta, in particolare, che la ricorrente ha rilevato e proseguito le attività della AFLL nell'ambito della liquidazione di quest'ultima alla fine del 1998. La Commissione considera pertanto che vi sia stata continuità dell'attività dal punto di vista economico tra la AFLL e la ricorrente. Ai fini del pagamento dell'ammenda la decisione opera una distinzione tra, da un lato, il comportamento della AFLL fino alla sua messa in liquidazione, imputato in solido a tale impresa e alla ricorrente, e, dall'altro, il comportamento della ricorrente a partire dalla sua creazione, che invece è imputato alla sola ricorrente.
3 L'art. 3 della decisione prevede che le ammende così fissate devono essere pagate entro un termine di tre mesi dalla data di notifica. Nella lettera di notifica della decisione, datata 20 dicembre 2002, veniva precisato che, laddove la ricorrente avesse presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto ad alcun recupero fintantoché la causa fosse rimasta pendente dinanzi a detto giudice, purché il credito producesse interessi a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento e fosse fornita entro tale data una garanzia bancaria accettabile.
4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 febbraio 2003, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione e, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda irrogatale.
5 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2003, la ricorrente ha presentato una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione.
6 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 5 giugno 2003.
7 Con atto depositato presso la cancelleria il 22 maggio 2003, la Repubblica italiana ha presentato un'istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza 13 giugno 2003 il presidente del Tribunale ha ammesso l'intervento della Repubblica italiana e l'ha invitata a presentare le sue osservazioni all'udienza.
8 L'udienza dinanzi al giudice dell'urgenza si è svolta il 4 luglio 2003.
9 All'udienza il presidente del Tribunale ha autorizzato la ricorrente a presentare taluni documenti supplementari. I detti documenti sono stati trasmessi l'11 luglio 2003. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte su tali documenti con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2003.
10 L'8 agosto 2003 la ricorrente ha risposto ai quesiti scritti posti dal presidente del Tribunale il 17 luglio 2003. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulle risposte della ricorrente il 10 settembre 2003.
In diritto
11 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
12 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prescrive che una domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30].
Argomenti delle parti
Sul fumus boni iuris
13 Per dimostrare che ricorre il presupposto relativo al fumus boni iuris, la ricorrente solleva cinque motivi.
14 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione a torto ha adottato la decisione fondandosi sull'art. 65 CA, dal momento che il Trattato CECA era venuto a scadenza cinque mesi prima, ovvero il 23 luglio 2002. In mancanza di misure destinate a prorogare gli effetti del Trattato CECA, la decisione sarebbe priva di fondamento normativo. Secondo la ricorrente, la definizione dei rapporti giuridici pendenti e la ripartizione delle competenze, venute a cessare per la scadenza del Trattato CECA, avrebbero dovuto essere oggetto di un'espressa misura regolamentare adottata negli Stati membri.
15 In secondo luogo, la ricorrente muove l'addebito alla Commissione di aver considerato che la AFLL ed essa stessa costituissero un'unica impresa ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
16 In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa, in quanto si sarebbe astenuta dall'informare la ricorrente della cooperazione di un'altra impresa con i suoi servizi. La Commissione si sarebbe del pari illegittimamente astenuta dal comunicare alla ricorrente una memoria presentata dalla detta impresa, che nella comunicazione degli addebiti sarebbe stata considerata un documento a carico nei confronti della ricorrente.
17 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra le imprese destinatarie della decisione.
18 Infine, l'ammenda irrogata dalla decisione dovrebbe essere ridotta, in quanto la Commissione sarebbe caduta in errore riguardo alla durata di talune infrazioni.
19 La Commissione considera che nessuno dei motivi sollevati dalla ricorrente consenta di concludere che sussiste il fumus boni iuris.
Sull'urgenza
20 La ricorrente considera che il presupposto riguardante l'urgenza ricorra nella fattispecie.
21 In via preliminare, essa fa rilevare che la AFLL è una società in liquidazione e costituisce d'altronde una scatola vuota, ragione per cui le incombe di fornire alla Commissione una garanzia bancaria per la totalità della sanzione, vale a dire la somma di EUR 7,175 milioni, maggiorata degli interessi.
22 Per dimostrare la propria impossibilità di costituire una garanzia bancaria, la ricorrente fa riferimento alle lettere datate 20 e 21 gennaio e 7 maggio 2003 provenienti da due banche con la quale essa intratterrebbe rapporti permanenti. Secondo tali lettere, le banche di cui trattasi si rifiuterebbero di costituire la garanzia bancaria richiesta.
23 La ricorrente fa rilevare, inoltre, che essa attraversa una gravissima crisi finanziaria e che l'esecuzione forzata della decisione potrebbe comportare la sua definitiva scomparsa dal mercato.
24 Inoltre, la relazione sul flusso monetario al 31 dicembre 2001 metterebbe in evidenza perdite d'esercizio, per l'anno 2001, che ammontano a EUR 8,128 milioni, mentre altre relazioni finanziarie, vale a dire i bilanci e una perizia contabile per il periodo 1998-2001, avrebbero fatto apparire perdite totali accumulate attestantisi a più di EUR 22 milioni.
25 Per di più, come risulterebbe dalla decisione stessa, il bilancio per gli anni 2000 e 2001 metterebbe in evidenza un indebitamento a breve termine nei confronti delle banche per un importo di EUR 49,630 milioni.
26 La ricorrente aggiunge di non disporre di alcun attivo che possa essere reso liquido immediatamente, né di alcun credito nei confronti di terzi. I soli elementi attivi che potrebbero essere aggrediti dalla Commissione sarebbero costituiti dagli impianti e dai macchinari della catena di produzione, la cui importanza tecnologica e il cui valore commerciale sarebbero peraltro modesti.
27 Infine, una recente perizia datata 8 maggio 2003 dimostrerebbe l'impossibilità per la ricorrente di pagare le ammende, nel caso in cui esse fossero esigibili. Risulterebbe del pari da tale perizia che l'esigibilità, anche parziale, dell'ammenda potrebbe comportare la cessazione definitiva dell'attività della società e la sua conseguente uscita dal mercato.
28 L'esecuzione della decisione sarebbe pertanto pregiudizievole non solo per la ricorrente, ma anche per la concorrenzialità di un mercato già sensibilmente concentrato.
29 La Commissione fa rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che la costituzione della garanzia bancaria le sarebbe obiettivamente impossibile o che tale costituzione metterebbe in pericolo la sua esistenza.
Valutazione del giudice dell'urgenza
Oggetto della domanda
30 Prima di pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, occorre definire con precisione l'oggetto del procedimento. Nella sua domanda, infatti, la ricorrente conclude per la sospensione dell'esecuzione della decisione che irroga alla ricorrente in solido con la AFLL, in liquidazione, un'ammenda di EUR 6,093 milioni e alla sola ricorrente un'ammenda di EUR 1,082 milioni.
31 Orbene, è pacifico che nella sua lettera di notifica della decisione, datata 20 dicembre 2002, la Commissione ha precisato alla ricorrente che, nel caso in cui quest'ultima avesse proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, non si sarebbe proceduto al recupero di tale ammenda fintantoché la causa fosse rimasta pendente dinanzi a tale giudice, purché il credito avesse prodotto interessi a partire dalla data di scadenza del termine di pagamento e fosse stata costituita entro tale data una garanzia bancaria accettabile dalla Commissione per l'intero capitale nonché gli interessi e le maggiorazioni che sarebbero dovuti. Alla luce di quel che precede, la domanda della ricorrente in effetti ha il solo scopo di ottenere un esonero dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per la non immediata riscossione dell'ammenda inflitta dalla decisione.
Sull'urgenza
32 Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per la non immediata riscossione dell'importo di un'ammenda può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali [ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, e 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I-2259, punto 44]. Infatti, la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria è espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
33 L'esistenza di tali circostanze eccezionali può, in linea di principio, essere considerata dimostrata quando la parte che chiede di essere esonerata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisce la prova dell'impossibilità obiettiva di costituire tale garanzia [v., in questo senso, ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, e FEG/Commissione, cit.] o del fatto che la costituzione della garanzia bancaria metterebbe in pericolo la sua esistenza (v., in particolare, in questo senso, ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-1965, punto 24, e 28 giugno 2000, causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II-2551, punto 43).
34 Nella fattispecie, per dimostrare l'impossibilità di costituire la garanzia bancaria, la ricorrente ha presentato tre lettere datate 20 e 21 gennaio e 7 maggio 2003, nelle quali due banche, in termini generali, hanno manifestato il loro rifiuto di concedere la garanzia richiesta. Nella lettera 7 maggio 2003, una delle banche di cui trattasi, che sarebbe la banca abituale della ricorrente, ribadisce il proprio rifiuto, indicando espressamente che l'importo globale dei crediti attualmente raggiunto dalla ricorrente ne rende impossibile qualsiasi nuovo aumento.
35 La pertinenza di tali lettere deve essere valutata alla luce della situazione economica obiettiva della ricorrente (v., in questo senso, ordinanza Cho Yang Shipping/Commissione, cit., punto 43).
36 Al riguardo, la ricorrente afferma di attraversare una gravissima crisi finanziaria facendo riferimento ad una serie di documenti da essa allegati alla domanda di provvedimenti provvisori. Risulterebbe da tali documenti che la ricorrente ha avuto perdite di esercizio, per l'anno 2001, ammontanti a EUR 8,128 milioni, che ha avuto perdite complessive accumulate per oltre EUR 22 milioni e che il suo indebitamento a breve termine nei confronti delle banche ammonterebbe a EUR 49,630 milioni. Inoltre, la ricorrente non disporrebbe di alcun attivo che possa essere reso liquido immediatamente né di alcun credito nei confronti di terzi, dal momento che i soli elementi attivi che la Commissione potrebbe aggredire sarebbero costituiti dagli impianti e dai macchinari della catena di produzione. Infine una perizia recente datata 8 maggio 2003 proverebbe l'impossibilità per la ricorrente di pagare le ammende, nel caso in cui queste divenissero esigibili.
37 Per verificare l'esattezza di tali affermazioni, il giudice dell'urgenza ha posto una serie di quesiti scritti ed ha invitato la ricorrente a produrre taluni documenti tra cui, in particolare, il bilancio per l'esercizio 2002.
38 Il giudice dell'urgenza considera che le spiegazioni e i documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrino a sufficienza che la situazione finanziaria della stessa sia tale da renderle obiettivamente impossibile di fornire la garanzia bancaria richiesta.
39 In primo luogo, riguardo all'argomento concernente le perdite d'esercizio della ricorrente nel corso degli esercizi precedenti, si deve constatare che i bilanci prodotti dalla ricorrente attestano un generale miglioramento della sua situazione finanziaria nel corso degli ultimi tre anni. Così, nel corso dell'esercito 2001, la ricorrente ha migliorato i propri risultati, riducendo il deficit constatato da EUR 13,467 milioni alla fine dell'esercizio 2000 ad un deficit di circa EUR 8 milioni alla fine dell'esercizio seguente. Nel corso dell'esercizio 2002 essa ha realizzato un risultato netto positivo di EUR 154 376. Tali cifre sono accompagnate durante l'esercizio 2002 da un aumento del 25% del fatturato, che è passato da EUR 158,047 milioni a EUR 198,936 milioni.
40 Si deve del pari constatare che la relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2002, che costituisce parte integrante del bilancio per l'esercizio 2002, mostra un miglioramento della situazione finanziaria del settore nel quale opera la ricorrente. Secondo tale relazione, la tendenza positiva nel 2002 si è confermata nel settore dell'edilizia tanto privata quanto pubblica, il che ha comportato per il cemento armato una domanda sostenuta durante tutto l'anno con prezzi che, nel corso del secondo semestre, hanno registrato una notevole impennata. Nell'ambito degli acciai speciali, che ha rappresentato nel 2002 circa il 20% delle vendite totali della ricorrente, l'impianto di laminazione ha registrato durante l'anno valori generalmente ottimali. Risulta inoltre da tale relazione che sono stati realizzati investimenti per un importo di EUR 2,540 milioni e che per l'esercizio 2003 sono previsti altri investimenti.
41 Per quanto riguarda i primi sei mesi dell'anno 2003, la relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2002 mostra un'evoluzione della produzione che confermerebbe, nell'ambito degli acciai speciali, la scelta della ricorrente di orientare la produzione verso le barre speciali, comportante nuovi investimenti in tale campo. Risulta inoltre da tale relazione che, se nel settore degli acciai speciali l'aumento della produzione nel 2002 rispetto al 2001 è stato del 47,4%, nel corso dei primi cinque mesi del 2003 la società della ricorrente ha già raggiunto un volume di 53 000 tonnellate contro le 73 000 tonnellate per tutto l'anno 2002.
42 Ne consegue che la ricorrente si trova in una situazione finanziaria in costante miglioramento, con positive prospettive per il futuro.
43 In secondo luogo, anche per quanto riguarda il suo indebitamento a breve termine nei confronti delle banche, nel corso del 2002 si è verificata una riduzione di quest'ultimo. Così risulta dal bilancio presentato che tale indebitamento è stato ridotto di circa EUR 6 milioni, poiché è passato da EUR 53,657 milioni a EUR 47,865 milioni alla fine del 2002.
44 In terzo luogo, riguardo all'argomento secondo cui la ricorrente non dispone di alcun attivo che possa essere reso immediatamente liquido, dato che i soli elementi attivi che la Commissione potrebbe aggredire sarebbero costituiti dagli impianti e dai macchinari della catena di produzione, il giudice dell'urgenza considera che la ricorrente non abbia dimostrato a sufficienza che questi ultimi non potrebbero essere offerti in garanzia ai fini della costituzione della garanzia bancaria richiesta. Infatti, come risulta dal bilancio per l'esercizio 2002, il valore degli attivi è valutato in EUR 34,112 milioni. Inoltre, come la ricorrente ha più volte affermato, tali attivi sono liberi da ipoteche, pegni o privilegi.
45 In risposta ad un quesito scritto posto dal giudice dell'urgenza al riguardo, la ricorrente ha spiegato che, nell'ambito del finanziamento della sua attività corrente, le banche non hanno mai accettato di concederle un prestito garantito da pegno sugli impianti e sulle attrezzature industriali e che risulta a maggior ragione difficile ipotizzare l'ottenimento di fideiussioni finalizzate (...) alla costituzione di una garanzia bancaria per il pagamento di ammende.
46 Orbene, nessun elemento del fascicolo consente al giudice dell'urgenza di verificare l'esattezza di tali affermazioni, che peraltro costituiscono semplici supposizioni. Infatti, i soli elementi prodotti a questo riguardo sono le lettere datate 20 e 21 gennaio e 7 maggio 2003, nelle quali due banche rifiutano di concedere la garanzia richiesta. Tuttavia, tali lettere, molto succinte, sono formulate in termini generali e non consentono al giudice dell'urgenza di verificare se la ricorrente abbia offerto a tali banche a titolo di garanzia gli impianti e le attrezzature di cui trattasi.
47 Nella sua domanda di provvedimenti urgenti la ricorrente fa anche osservare che gli impianti e le attrezzature di cui trattasi hanno uno spessore tecnologico e un valore commerciale modesti.
48 Orbene i documenti presentati dalla ricorrente mostrano importanti investimenti in impianti e attrezzature nel corso dell'esercizio 2001. Infatti il 31 dicembre 2000 il valore degli impianti e delle attrezzature era, secondo i bilanci, di EUR 3,989 milioni, mentre il 31 dicembre 2001 il loro valore era di EUR 34,337 milioni. Tali dati mostrano quindi importanti investimenti in impianti e attrezzature nel corso dell'esercizio 2001, il che consente al giudice dell'urgenza di concludere che gli impianti e le attrezzature rivestono un certo valore commerciale, nell'ipotesi in cui siano oggetto di una vendita sul mercato.
49 Infine, in risposta ad un quesito scritto posto dal giudice dell'urgenza, la ricorrente ha fatto osservare che, secondo la prassi bancaria, per un prestito di EUR 7 milioni, le banche chiederebbero una garanzia sugli impianti e sulle attrezzature per circa EUR 28-34 milioni.
50 Anche ammesso che gli istituti di credito nella fattispecie chiedano garanzie su attivi valutati a tale ammontare, il che peraltro non è stato dimostrato, si deve constatare che gli importi menzionati dalla ricorrente non superano il valore degli impianti e delle attrezzature industriali da essa detenuti.
51 Alla luce di quel che precede, è poco verosimile che una banca rifiuti la concessione di una garanzia bancaria per il valore di circa EUR 7 milioni dietro garanzia reale su attivi per un valore di circa EUR 34 milioni.
52 Infine, per quanto riguarda l'affermazione preliminare della ricorrente secondo la quale la AFLL è un'impresa priva di attivi e che incombe quindi esclusivamente alla ricorrente stessa fornire alla Commissione la totalità della garanzia bancaria richiesta, si deve rilevare che la ricorrente non ha apportato alcun elemento di prova atto a suffragare tale affermazione. Infatti la ricorrente non ha dimostrato che incombeva necessariamente ad essa, come afferma, chiedere alle banche la costituzione di una garanzia bancaria riguardante l'importo di EUR 7,175 milioni, maggiorato degli interessi.
53 Risulta dalle osservazioni che precedono che la ricorrente manifestamente non ha dimostrato che la sua situazione finanziaria è tale da renderle oggettivamente impossibile la costituzione della garanzia bancaria richiesta.
54 Per quanto riguarda la questione se la costituzione della garanzia bancaria possa comportare la sparizione dal mercato della ricorrente, si deve constatare che, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente si limita ad affermare che la costituzione di una garanzia bancaria le sarebbe obiettivamente impossibile e che l'esecuzione forzata della decisione metterebbe in pericolo la sua esistenza. La ricorrente quindi non prova che la costituzione della garanzia bancaria richiesta potrebbe di per sé comportare la sua sparizione dal mercato.
55 Risulta da quanto precede che la ricorrente non ha dimostrato a sufficienza che, in mancanza della sospensione dell'obbligo di costituire la garanzia bancaria di cui trattasi, essa subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile.
56 Non avendo la ricorrente dimostrato che sussistono circostanze eccezionali, si deve respingere la presente domanda, senza che sia necessario esaminare se ricorra la condizione relativa al fumus boni iuris.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 20 ottobre 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: l'italiano. Top
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