Causa T-422/03 R
Enviro Tech Europe Ltd ed Enviro Tech International, Inc.
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario — Direttiva 67/548 — Urgenza»
Ordinanza del presidente del Tribunale 3 febbraio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Decisione amministrativa negativa
(Artt. 242 CE e 243 CE)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Verificarsi del danno in dipendenza da eventi futuri e incerti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1. In linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione amministrativa negativa, dato che la concessione di una tale sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente.
(v. punto 58)
2. L’urgenza di una domanda di sospensione dell’esecuzione va valutata in rapporto alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente. Spetta alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l’esistenza. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con assoluta certezza. Soprattutto quando il verificarsi del danno dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che essa sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
Tuttavia un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.
(v. punti 62-65)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
3 febbraio 2004 (*)
«Procedimento sommario – Direttiva 67/548/CEE – Urgenza»
Nel procedimento T-422/03 R,
Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Kingston upon Thames, Surrey (Regno Unito),
Enviro Tech International Inc., con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. van Maldegem,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente a oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell’esecuzione di due atti della Commissione datati 3 novembre 2003 e, dall’altro, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di non proporre la riclassificazione del bromuro di n-propile nell’ambito del 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
Il contesto normativo generale
1 La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), come modificata per la settima volta dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32CEE (GU L 154, pag. 1), fissa norme relative alla commercializzazione di talune «sostanze», definite come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
2 Successivamente alla sua emanazione la direttiva 67/548 è stata più volte modificata, da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36).
3 L’art. 4 della direttiva 67/548, nel testo modificato, dispone che le sostanze vengono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui al precedente art. 2, n. 2. La classificazione di una sostanza chimica come «pericolosa» impone l’apposizione sul relativo imballaggio di un’etichettatura adeguata contenente, segnatamente, i simboli di pericolo, frasi tipo che menzionano gli specifici rischi connessi all’utilizzazione della sostanza («frasi R»), nonché frasi tipo contenenti raccomandazioni di prudenza ai fini del loro impiego («frasi S»).
4 L’art. 2, n. 2, della direttiva 67/548, come modificata, così recita:
«Ai sensi della presente direttiva sono considerati “pericolosi” le sostanze ed i preparati:
(…)
c) estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d’infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria;
d) facilmente infiammabili:
– le sostanze e i preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi
o
– le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione,
o
– le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso,
o
– le sostanze e i preparati che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;
e) infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d’infiammabilità;
(…)
j) irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
(…)
n) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili».
5 Per quanto attiene alle prove che possono essere realizzate ai fini della classificazione delle sostanze, l’art. 3 della direttiva 67/548, come modificata, così dispone:
«1. Le prove relative ai prodotti chimici realizzate nell’ambito della presente direttiva sono di norma effettuate conformemente ai metodi definiti nell’allegato V. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze è effettuata conformemente ai metodi previsti dall’allegato V A (…)».
6 L’allegato V, punto A 9, della direttiva 67/548, nel testo modificato, fissa i metodi di determinazione dei punti di infiammabilità.
7 L’art. 4, n. 2, della direttiva 67/548, come modificata, dispone che i principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati vengono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche.
8 L’allegato VI, punto 4.2.3, della direttiva 67/548, nel testo modificato, precisa i criteri applicabili agli effetti tossici per la riproduzione e suddivide le sostanze aventi tali effetti in tre categorie:
– categoria 1: «sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani» e «sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano»;
– categoria 2: «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani» e «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano»;
– categoria 3: «sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità umana» e «sostanze che potrebbero produrre alterazioni negli esseri umani a causa dei loro probabili effetti tossici sullo sviluppo».
Adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico
9 L’art. 28 della direttiva 67/548, come modificata, così recita:
«Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29».
10 Nelle proprie osservazioni la Commissione ha fatto presente che, nella prassi, nell’elaborazione di un primo progetto di misure di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico essa consulta il gruppo di lavoro per la classificazione e l’etichettatura (in prosieguo: il «gruppo di lavoro»). Tale gruppo è composto di esperti in tossicologia e in classificazione, nominati dagli Stati membri, di rappresentanti dell’industria chimica nonché di rappresentanti del settore dell’industria più particolarmente interessata dai prodotti di cui trattasi. In esito alla consultazione del gruppo di lavoro, la Commissione sottopone il progetto di misure al comitato istituito dall’art. 29 della direttiva 67/548 (in prosieguo: il «comitato di regolamentazione»).
11 L’art. 29 della direttiva 67/548, come modificato dal regolamento n. 807/2003, così dispone:
«1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».
12 L’art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), così recita:
«1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta, fatto salvo l’articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.
6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.
Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.
Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto».
Fatti e procedimento
13 Il bromuro di n-propile (in prosieguo: l’«nPB») è un solvente organico volatile utilizzato, in particolare, come detergente industriale.
14 La Enviro Tech Europe Ltd e la Enviro Tech International Inc. (in prosieguo: le «ricorrenti») sono imprese la cui unica attività consiste nella produzione e nella vendita di un prodotto fabbricato a base di nPB e denominato «Ensolv». La prima delle due società suddette è l’affiliata europea della seconda e detiene la licenza esclusiva di vendita per l’Ensolv in Europa.
15 A seguito dell’emanazione della direttiva della Commissione 1° marzo 1991, 91/325/CEE, recante dodicesimo adeguamento al processo tecnico della direttiva 67/548 (GU L 180, pag. 1), l’nPB veniva classificato nell’allegato I della direttiva 67/548 quale sostanza irritante e infiammabile.
16 In occasione della riunione del gruppo di lavoro svoltasi dal 16 al 18 gennaio 2002, il direttore dello Health & Safety Executive (Ufficio per la salute e la sicurezza del Regno Unito, in prosieguo: lo «HSE») proponeva che l’nPB venisse classificato quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2.
17 Successivamente, nell’aprile del 2002, lo HSE proponeva, basandosi sui risultati di nuove prove scientifiche, di classificare l’nPB quale sostanza facilmente infiammabile.
18 Da quel momento in poi le ricorrenti inoltravano ripetutamente proteste contro tale progetto di classificazione allo HSE, all’Ufficio europeo delle sostanze chimiche nonché al gruppo di lavoro, sottoponendo ai medesimi dati e argomenti scientifici a sostegno della loro posizione.
19 In occasione della riunione svoltasi nel gennaio del 2003, il gruppo di lavoro decideva di raccomandare la classificazione dell’nPB quale sostanza facilmente infiammabile e tossica per la fertilità di categoria 2. Successivamente all’emanazione di tale decisione, le ricorrenti cercavano invano di convincere il gruppo di lavoro a riaprire la discussione relativamente all’nPB.
20 In data, rispettivamente, 29 agosto e 29 settembre 2003 le ricorrenti inviavano due lettere alla Commissione con cui le chiedevano, segnatamente, di prendere le misure necessarie al fine di rettificare gli errori sottesi alle raccomandazioni del gruppo di lavoro concernenti l’nPB.
21 Con due lettere del 3 novembre 2003, la Commissione faceva presente alle ricorrenti che gli argomenti esposti nelle dette lettere del 29 agosto e del 29 settembre 2003 non erano tali da giustificare una modifica della classificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro (in prosieguo: gli «atti impugnati»).
22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 dicembre 2003 le ricorrenti hanno proposto ricorso affinché il Tribunale di primo grado:
– annulli gli atti impugnati;
– dichiari la Commissione responsabile, per effetto del proprio illecito comportamento, del danno subito dalle ricorrenti;
– dichiari la Commissione responsabile di un danno imminente, prevedibile e sufficientemente certo, anche qualora tale danno non potesse essere determinato con precisione.
23 Poco tempo dopo la proposizione del ricorso principale, le ricorrenti sono state informate del fatto che in data 15 gennaio 2004 si sarebbe svolta una riunione del comitato di regolamentazione ai fini dell’approvazione del 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548.
24 Con separato atto, registrato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 dicembre 2003, le ricorrenti hanno chiesto al giudice dell’urgenza, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE:
– di dichiarare la domanda ricevibile e fondata;
– di disporre la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati;
– di ingiungere alla Commissione, nelle more della decisione sul merito, di non riproporre la riclassificazione dell’nPB nell’ambito del 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 in occasione della successiva riunione del comitato di regolamentazione, prevista per il 15 gennaio 2004;
– disporre, nelle more della decisione sul merito, ogni altro provvedimento provvisorio adeguato per la salvaguardia della posizione delle ricorrenti;
– condannare la Commissione alle spese;
25 Ai sensi dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto al giudice dell’urgenza di accogliere la loro domanda di provvedimenti provvisori inaudita altera parte.
26 Il 12 gennaio 2004 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni relative alla domanda di provvedimenti provvisori. La Commissione ha chiesto al giudice dell’urgenza:
– di respingere la domanda di provvedimenti provvisori;
– di condannare le ricorrenti alle spese.
27 Nelle proprie osservazioni la Commissione precisa che la riunione del comitato di regolamentazione non è mai stata prevista per il 15 gennaio 2004 e che la procedura di consultazione dei suoi vari servizi riguardo alle misure previste ai fini del 29° adeguamento della direttiva 67/548 ha subito ritardi. Conseguentemente, aggiunge la Commissione, la riunione del comitato di regolamentazione, inizialmente prevista per il 23 gennaio 2004, è stata rinviata sine die.
In diritto
28 L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori precisino l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73).
29 Inoltre, nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice dell’urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, le modalità con cui vanno accertati i detti singoli presupposti, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario non gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23].
30 La presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere pertanto esaminata alla luce dei suesposti principi.
Argomenti delle parti
Argomenti delle ricorrenti
– In ordine alla ricevibilità
31 Le ricorrenti sostengono di essere legittimate ad agire ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, considerato che gli atti impugnati costituiscono decisioni della Commissione sottoscritte da un direttore e di cui esse sono i diretti destinatari, ragion per cui esse non sono tenute a dimostrare di essere direttamente e individualmente interessate alle decisioni medesime, applicandosi tale criterio unicamente alle decisioni indirizzate a terzi.
32 Le ricorrenti sostengono parimenti che gli atti impugnati producono effetti definitivi che, fissando la posizione definitiva della Commissione in ordine alla classificazione dell’nPB, incidono negativamente sulla loro situazione giuridica.
33 Inoltre, esse sottolineano, da un lato, che il comitato di regolamentazione, quando sarà chiamato a pronunciarsi sul progetto della Commissione, non esaminerà elementi scientifici o giuridici a sostegno della riclassificazione dell’nPB, atteso che tale esame è stato già effettuato dai suoi rappresentanti in seno al gruppo di lavoro, nonché, in ultimo luogo, dalla Commissione e, dall’altro, che taluni membri del comitato di regolamentazione partecipano parimenti alle riunioni del gruppo di lavoro. Le ricorrenti ne traggono la conclusione che gli atti impugnati non solo fissano la posizione definitiva della Commissione a chiusura del procedimento amministrativo di esame dell’nPB, ma costituiscono inoltre, eventualmente, una decisione di classificazione dell’nPB.
34 Le ricorrenti affermano infine che, anche qualora gli atti impugnati dovessero essere considerati quali provvedimenti preparatori, il ricorso resterebbe non di meno ricevibile alla luce del ragionamento applicato dalla Corte nelle due sentenze 30 giugno 1992, causa C‑312/90, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑4117), e causa C‑47/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4145), in cui sono stati dichiarati ricevibili i ricorsi diretti contro provvedimenti preparatori, nella specie lettere di avvio del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE.
– In ordine al fumus boni iuris
35 Le ricorrenti sostengono che il ricorso proposto avverso gli atti impugnati, che si articola su 5 motivi, non è infondato.
36 In primo luogo, le ricorrenti affermano che gli atti impugnati avallano la decisione del gruppo di lavoro di raccomandare la classificazione dell’nPB quale sostanza facilmente infiammabile in base ai risultati di un solo test scientifico che, oggettivamente, manifestamente e innegabilmente, sarebbe contrario al metodo di prova previsto dall’allegato V, punto A 9, della direttiva 67/548.
37 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che gli atti impugnati avallano la decisione del gruppo di lavoro di raccomandare la classificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2, essenzialmente sulla base dei risultati di un test scientifico sottoposto dallo HSE. Esse sostengono che le conclusioni cui lo HSE è pervenuto sono scientificamente inesatte e incoerenti riguardo ai criteri di classificazione di cui all’allegato VI, punto 4.2.3, della direttiva 67/548.
38 In terzo luogo, le ricorrenti affermano che gli atti impugnanti si fondano su un esame riduttivo e incompleto dell’nPB, atteso che la Commissione avrebbe ignorato ovvero considerato superficialmente dati che contraddirebbero le conclusioni del gruppo di lavoro e, quindi, la Commissione medesima. Quest’ultima avrebbe pertanto violato l’art. 95, n. 3, CE nonché il principio di sana amministrazione.
39 In quarto luogo, le ricorrenti affermano che la classificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2 si fonda su un’applicazione errata del principio di precauzione. A loro parere, tale principio non può essere applicato ai fini della classificazione dell’nPB in base alla direttiva 67/548. Esse aggiungono che tale principio, anche qualora dovesse essere applicabile, è incompatibile con una classificazione in categoria 2, provvedimento per il quale la direttiva 67/548 esige «risultati positivi» in assenza di altri effetti tossici.
40 Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione non è competente ad emanare gli atti impugnati e che questi violano i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’eccellenza e dell’indipendenza dei pareri scientifici, di proporzionalità, di parità di trattamento, del divieto di sviamenti di potere nonché di sana amministrazione.
– Sull’urgenza
41 A parere delle ricorrenti, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati –nonché della conseguente proposta della Commissione al comitato di regolamentazione – si impone, in considerazione dell’urgenza con cui è necessario impedire l’adozione, in data 15 gennaio 2004, del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548. Tale misura sarebbe indispensabile al fine di prevenire le conseguenze irreparabili che le ricorrenti rischierebbero di subire dal punto di vista commerciale, finanziario e normativo, conseguenze che arriverebbero sino a minacciare la loro stessa esistenza.
42 In particolare, le ricorrenti sostengono che l’adozione e l’esecuzione della decisione della Commissione sulla riclassificazione dell’nPB, per effetto delle quali tale riclassificazione sarà disposta in occasione del prossimo e 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, implicano tre conseguenze negative, idonee a causare loro un pregiudizio serio e irreparabile, pregiudizio che potrebbe essere inoltre determinato con sufficiente grado di certezza.
43 Le ricorrenti sostengono, anzitutto, che la nuova classificazione dell’nPB quale sostanza facilmente infiammabile e tossica per la fertilità di categoria 2 invalida il loro brevetto relativo all’Ensolv, atteso che quest’ultimo si fonda sulle proprietà di non infiammabilità e di non pericolosità dell’nPB.
44 Le ricorrenti affermano poi che la nuova classificazione dell’nPB quale sostanza facilmente infiammabile implica conseguenze irreparabili dal punto di vista commerciale, finanziario e normativo, conseguenze che si spingerebbero fino a minacciare la prosecuzione della loro attività. Infatti, da un punto di vista normativo, le apparecchiature di sgrassaggio a vapore delle ricorrenti non potrebbero più essere utilizzate per la manipolazione di sostanze classificate come facilmente infiammabili, il che obbligherebbe quindi tutti gli utilizzatori dell’nPB, ivi compresi tutti i clienti delle ricorrenti stesse, a sostituire le loro apparecchiature. Più in particolare, la classificazione quale sostanza facilmente infiammabile esigerebbe che tutte le dette apparecchiature siano resistenti al fuoco e utilizzate in zone protette. Conseguentemente, il deposito e l’utilizzazione di tali sostanze esigerebbero apparecchiature adeguate e precauzioni che richiederebbero elevati investimenti, generalmente proibitivi, da parte degli utilizzatori.
45 Le ricorrenti sottolineano, infine, che la nuova classificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2 impone loro di proporre e di offrire nei termini più brevi possibili sostanze più «sicure» in sostituzione dell’nPB, in applicazione della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1). La nuova classificazione dell’nPB metterebbe quindi in pericolo l’esistenza stessa delle ricorrenti, in quanto la loro unica attività consisterebbe nella produzione e nella vendita dell’Ensolv, prodotto a base di nPB. Qualora l’nPB venisse ritirato progressivamente o non venisse più acquistato per effetto di vincoli normativi ed economici, le ricorrenti cesserebbero la loro attività. Le perdite e i danni futuri non sarebbero quindi né quantificabili ne riparabili, essendo connessi all’esistenza stessa delle ricorrenti.
– Sulla ponderazione degli interessi
46 Per quanto attiene alla ponderazione degli interessi, le ricorrenti osservano che i provvedimenti provvisori richiesti non farebbero altro che mantenere lo status quo sino alla decisione della causa nel merito.
47 Respingendo l’assunto secondo cui l’nPB potrebbe essere classificato quale sostanza infiammabile senza adeguati risultati sperimentali che avallino tale conclusione, le ricorrenti ritengono che la classificazione attuale costituisca un sufficiente motivo di allarme per le persone che manipolano e utilizzano l’nPB in considerazione delle sue pretese proprietà di infiammabilità. Per contro, una classificazione quale sostanza «facilmente infiammabile» non servirebbe ad altri scopi e condurrebbe invece le ricorrenti alla cessazione dell’attività prima della decisione della causa nel merito. Le ricorrenti osservano, inoltre, che dall’introduzione dell’nPB in Europa e poi nel resto del mondo non è mai stato riferito alcun incidente provocato dalla pretesa infiammabilità di tale sostanza.
48 Le ricorrenti sostengono che lo stesso ragionamento può applicarsi alla proposta di riclassificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2, in quanto, in assenza di provvedimenti provvisori, le ricorrenti dovrebbero immediatamente predisporre e attuare un programma di ritiro progressivo dell’nPB ai sensi della direttiva 1999/13. La cessazione dell’attività delle ricorrenti non potrebbe trovare giustificazione nell’esigenza di proteggere gli utilizzatori dell’nPB, atteso che tale prodotto non figura su elenchi europei di priorità riguardanti le sostanze «preoccupanti», né viene commercializzato in grandi quantità.
49 Conseguentemente, le ricorrenti ritengono che la ponderazione degli interessi deponga a favore della sospensione degli effetti degli atti impugnati e della sospensione della proposta di riclassificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità. In subordine, respingendo l’assunto secondo cui i risultati sperimentali erroneamente interpretati dalla Commissione potrebbero giustificare la riclassificazione dell’nPB quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 2, le ricorrenti sono disposte ad acconsentire ad una classificazione temporanea, sino alla decisione nella causa nel merito, quale sostanza tossica per la fertilità di categoria 3. Una siffatta classificazione volontaria consentirebbe, da un lato, di evitare le conseguenze irreparabili derivanti dalla cessazione dell’attività delle ricorrenti e, dall’altro, di allertare in misura sufficiente le persone che manipolano e utilizzano l’nPB in ordine alle sue pretese proprietà tossiche per la fertilità, il che eliminerebbe, in tal modo, qualsiasi preoccupazione esistente al riguardo.
50 Infine, le ricorrenti rilevano che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti appare tanto più necessaria nella presente controversia, dovendosi peraltro sottolineare, in primo luogo, il fatto che la Commissione non è autorizzata a procedere alla classificazione di sostanze senza ricorrere ai metodi di prova e ai criteri di classificazione previsti specificamente al riguardo dalla direttiva 67/548, in secondo luogo, il fatto che il principio di prudenza non può trovare applicazione in materia di classificazione in base alla pericolosità e, infine, il ruolo e le competenze del gruppo di lavoro nell’ambito dell’adozione di decisioni di natura politica.
Argomenti della Commissione
51 La Commissione sostiene, in primo luogo e in limine, che la domanda delle ricorrenti, diretta a che il giudice dell’urgenza ordini all’istituzione di non procedere alla riclassificazione dell’nPB, si risolve in una richiesta di pronuncia sulla domanda principale, privando, conseguentemente, tale ricorso di ogni ragion d’essere.
52 In secondo luogo, per quanto attiene alla ricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso nel merito è manifestamente irricevibile, considerato che le ricorrenti intendono contestare atti che non incidono sulla loro situazione giuridica.
53 In terzo luogo, per quanto attiene all’urgenza, la Commissione sostiene che le ricorrenti hanno enfatizzato il danno che potrebbe loro derivare per effetto della riclassificazione dell’nPB, in particolare quanto al suo carattere inevitabile. La Commissione esprime dubbi quanto alle conclusioni delle ricorrenti relative agli effetti potenziali della classificazione dell’nPB sul loro brevetto per l’Ensolv. Essa sostiene parimenti che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui gli utilizzatori dell’nPB dovrebbero procedere alla sostituzione delle loro apparecchiature di sgrassaggio è imprecisa e che la redazione dell’art. 5, n. 6, della direttiva 1999/13 non conduce inevitabilmente al ritiro dell’nPB o alla cessazione della sua utilizzazione. Inoltre, il fatto che le ricorrenti abbiano proposto, nell’ambito del loro ricorso principale, domanda di risarcimento del danno ex art. 288 CE lascia desumere che esse stesse ritengono che il risarcimento possa costituire riparazione del danno subito. Inoltre, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che sarebbe loro difficile riconquistare una frazione apprezzabile delle loro quote di mercato per effetto di ostacoli di natura strutturale o giuridica.
54 La Commissione fa infine presente che la riunione del comitato di regolamentazione sul 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, inizialmente prevista per il 23 gennaio 2004, è stata rinviata sine die.
Valutazione del giudice dell’urgenza
55 Considerato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti urgenti, non appare necessario sentire le loro osservazioni orali.
56 Nella specie, senza che occorra stabilire se gli atti impugnati producano, prima facie, effetti giuridici che incidano sulla situazione delle ricorrenti, si deve esaminare, in primo luogo, se il primo provvedimento provvisorio richiesto, vale a dire la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, possa essere disposto dal giudice dell’urgenza; in secondo luogo, si potrà poi esaminare se le ricorrenti abbiano dimostrato che fosse urgente disporre gli altri due provvedimenti richiesti.
57 Ammesso che gli atti impugnati costituiscano formalmente decisioni, è pacifico che esse costituiscano decisioni negative.
58 A tale riguardo si deve rilevare che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione amministrativa negativa, dato che la concessione di una tale sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente [ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14; ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 1997, causa C‑89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I‑2327, punto 45].
59 Nella specie, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati non può avere utilità pratica per le ricorrenti, non potendo operare come decisione positiva che ingiunga alla Commissione di non proporre la riclassificazione dell’nPB nell’ambito della direttiva 67/548.
60 Tale domanda dev’essere conseguentemente respinta.
61 Per quanto attiene alla domanda delle ricorrenti diretta a che, in primo luogo, il giudice dell’urgenza ordini alla Commissione di non proporre la classificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro e, in secondo luogo, il giudice dell’urgenza disponga, «nelle more della decisione sul merito, ogni altro provvedimento provvisorio adeguato per la salvaguardia della situazione delle ricorrenti», si deve esaminare se le ricorrenti abbiano dimostrato che sia urgente ordinare siffatti provvedimenti provvisori.
62 Secondo consolidata giurisprudenza, l’urgenza di una domanda di sospensione dell’esecuzione va valutata in rapporto alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I‑5109, punto 18; ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T‑237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II‑3849, punto 48).
63 Spetta alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l’esistenza (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8787, punto 14).
64 L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con assoluta certezza. Soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che essa sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit. supra, punto 38).
65 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T‑73/98 R, Prayon‑Rupel/Commissione, Racc. pag. II‑2769, punti 22, 26 e 38; BP Nederland e a./Commissione, cit. supra, punti 57 e 66; 15 gennaio 2001, causa T‑241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II‑37, punto 37).
66 Nella specie occorre verificare se il danno lamentato dalle ricorrenti sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
67 I tre danni lamentati dalle ricorrenti, descritti supra ai punti 43‑45, deriverebbero dall’adozione della riclassificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro. L’urgenza invocata dalle ricorrenti presuppone, quindi, che tale provvedimento venga adottato senza modificazioni in esisto al procedimento legislativo previsto dall’art. 29 della direttiva 67/548. La domanda delle ricorrenti si fonda pertanto essenzialmente su tre premesse, vale a dire, in primo luogo, che la riunione prevista per il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 si svolga in un prossimo futuro, in secondo luogo, che la Commissione proponga in occasione di tale riunione la classificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro e, infine, che tale proposta venga adottata senza modificazioni da parte del comitato di regolamentazione.
68 Ognuna di queste tre premesse deve costituire oggetto di separato esame.
69 Anzitutto, per quanto attiene alla data della prossima riunione del comitato di regolamentazione prevista ai fini dell’adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, si deve rammentare che la Commissione ha precisato, nelle sue osservazioni, che tale riunione, inizialmente prevista per il 23 gennaio 2004, è stata rinviata sine die. Conseguentemente, la data di tale prossima riunione resta, allo stato, altamente incerta. Il giudice dell’urgenza non è quindi in grado nemmeno di prevedere con un sufficiente grado di probabilità che tale riunione avrà luogo prima della decisione della causa nel merito.
70 Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti si fondano sulla premessa secondo cui, in occasione di tale riunione, la Commissione proporrà la riclassificazione dell’nPB raccomandata dal gruppo di lavoro.
71 Gli atti impugnati sembrano effettivamente indicare che la Commissione intende presentare una proposta in tal senso. Inoltre, l’esame di una presentazione dello HSE, acclusa dalle ricorrenti alla propria domanda di provvedimenti urgenti, rafforza in una certa qual misura tale probabilità, in quanto lo HSE ivi afferma che le raccomandazioni del gruppo di lavoro vengono «normalmente sentite» dalla Commissione.
72 Tuttavia, resta il fatto che la Commissione non è minimamente vincolata da tali raccomandazioni. Inoltre, nessun elemento degli atti di causa lascia intendere che la Commissione non possa modificare il parere espresso negli atti impugnati prima della riunione prevista ai fini del 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548.
73 Inoltre, la portata degli atti impugnati resta sostanzialmente limitata considerato che, da un lato, essi riflettono semplicemente la posizione della Commissione in ordine agli elementi probatori dedotti dalle ricorrenti nelle loro domande di provvedimenti urgenti e, dall’altro, essi riflettono unicamente la posizione della Commissione al momento dell’adozione di tali atti. Conseguentemente, gli atti impugnati non pregiudicano sotto alcun profilo la posizione che la Commissione farà propria in occasione della prossima riunione del comitato di regolamentazione relativa al 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, considerato che, prima di tale riunione, la sua posizione può senz’altro evolvere.
74 La posizione della Commissione sembra tanto più in grado di evolvere prima della detta riunione in quanto, anzitutto, la consultazione interna dei singoli servizi è tuttora in corso, inoltre, la data effettiva di tale riunione sarà probabilmente differita e, infine, le ricorrenti stesse hanno dedotto elementi da cui risulta che la Commissione ha recentemente formulato critiche nei confronti di varie raccomandazioni del gruppo di lavoro. In particolare, le ricorrenti hanno prodotto una lettera della Commissione datata 25 giugno 2003 in cui quest’ultima esprime serie riserve in ordine a taluni lavori scientifici recentemente realizzati dal gruppo di lavoro. Conseguentemente, e contrariamente a quanto presupposto dalle ricorrenti, attualmente non può essere previsto con sufficiente grado di probabilità che la Commissione proporrà al comitato di regolamentazione le misure raccomandate dal gruppo di lavoro.
75 Gli argomenti delle ricorrenti si fondano, infine, sulla premessa secondo la cui, una volta che la Commissione avrà proposto al comitato di regolamentazione le misure raccomandate dal gruppo di lavoro, il comitato di regolamentazione adotterà tali misure senza modificazioni.
76 A tale riguardo, le ricorrenti sottolineano che una proposta della Commissione relativa all’nPB costituisce virtualmente una decisione di classificazione di tale sostanza. Esse precisano che il comitato di regolamentazione non esamina gli elementi scientifici e giuridici a sostegno della riclassificazione dell’nPB, in quanto tale esame è stato già effettuato dai suoi rappresentanti nell’ambito del gruppo di lavoro e dalla Commissione.
77 Tuttavia, ai termini dell’art. 29 della direttiva 67/548, come modificata, il comitato di regolamentazione non è giuridicamente tenuto ad approvare la proposta della Commissione. Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti non sono avvalorati da elementi precisi tali da consentire al giudice dell’urgenza di ritenere che, in effetti, sia sufficientemente probabile che il comitato di regolamentazione adotterà le misure proposte. In particolare, anche ammesso che le ricorrenti abbiano provato che taluni membri del comitato di regolamentazione fanno parimenti parte del gruppo di lavoro, ciò non dimostrerebbe in modo sufficientemente valido che il comitato di regolamentazione adotterà il progetto, considerato che, apparentemente, nulla vieta a tali membri di manifestare un parere diverso da quello precedentemente espresso in quanto membri del gruppo di lavoro, in particolare sulla base di dati che quest’ultimo non ha potuto esaminare.
78 Conseguentemente, non occorre esaminare i tre danni lamentati dalle ricorrenti, atteso che le premesse sulle quali essi si fondano sono troppo ipotetiche per giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.
79 Ne consegue che, senza necessità di esaminare gli altri argomenti invocati dalle ricorrenti relativi al fumus boni iuris, la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 febbraio 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
* Lingua processuale: l'inglese.
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