Avis juridique important
Ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Euroalliages e altri. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado pronunciata in un procedimento sommario - Dumping - Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza - Urgenza - Danno pecuniario - Incertezza in ordine alla sua successiva rifusione nell'ambito di un ricorso per risarcimento del danno. - Causa C-404/01 P (R).
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10367
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Motivi Errata valutazione dei fatti Irricevibilità Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori Esclusione salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
2. Procedimento sommario Sospensione dell'esecuzione Provvedimenti provvisori Presupposti per la concessione Danno grave e irreparabile Onere della prova
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
3. Procedimento sommario Sospensione dell'esecuzione Provvedimenti provvisori Provvedimenti provvisori collegati a una decisione della Commissione che chiude un procedimento di riesame di misure antidumping giunte a scadenza Presupposti per la concessione Specificità del danno
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
4. Procedimento sommario Sospensione dell'esecuzione Provvedimenti provvisori Presupposti per la concessione Danno grave e irreparabile Carattere irreparabile del danno Valutazione sulla sola base dell'incertezza in ordine alla rifusione di un danno pecuniario nell'ambito di un eventuale ricorso per risarcimento del danno Inammissibilità
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima1. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado, salvo il caso di snaturamento degli elementi che le sono stati sottoposti.
( v. punto 57 )
2. La finalità del procedimento d'urgenza è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l'urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Incombe alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. Se non è richiesta, al riguardo, una certezza assoluta che il danno si produca e se basta una sufficiente probabilità che esso si verifichi, non è men vero che il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere.
( v. punti 61-63 )
3. Quando una pronuncia conclusiva di un riesame di misure antidumping in scadenza viene adottata in base al rilievo che il mantenimento di tali misure non è nell'interesse della Comunità, il danno che ne consegue per l'industria comunitaria costituisce un effetto inerente a una pronuncia di tale natura. Ora, per sospendere l'imposizione di un dazio antidumping definitivo al fine di evitare che al richiedente sia causato un danno grave e irreparabile, il richiedente stessa non può invocare esclusivamente gli effetti conseguenti all'imposizione di un diritto di tal genere ma deve far valere un danno che lo riguardi specificamente. Gli stessi principi si devono applicare nella situazione inversa, vale a dire, quando, nell'ambito di un ricorso contro una decisione delle istituzioni comunitarie di non istituire un dazio antidumping, vi siano imprese comunitarie che facciano valere l'urgenza dell'adozione di misure provvisorie.
( v. punti 66-67 )
4. L'incertezza legata al ristoro di un danno pecuniario nell'ambito di un'eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere. Infatti, nello stadio del procedimento sommario, la possibilità di ottenere il ristoro di un danno pecuniario successivamente, nell'ambito di un'azione di risarcimento esperibile in seguito ad un eventuale annullamento dell'atto impugnato, è necessariamente incerta. Ora, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi all'azione di risarcimento del danno per eliminare tale incertezza. La sua finalità è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva di intervenire nel procedimento relativo al merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti.
( v. punti 71-73 )
PartiNel procedimento C-404/01 P(R),
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A.P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
sostenuta dalla
TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan),
e dalla
Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
rappresentate dai sigg. J.E. Flynn, barrister, J. Magnin e S. Mills, solicitors,
intervenienti nel procedimento di impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 1° agosto 2001 nella causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione (Racc. pag. II-2307),
procedimento in cui le altre parti sono:
Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio),
Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),
Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia),
e
Ferroatlántica SL, con sede in Madrid (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,
ricorrenti in primo grado,
sostenute dal
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente nel procedimento di impugnazione,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale, F.G. Jacobs,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 ottobre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado il 1° agosto 2001 nella causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione (Racc. pag. II-2307; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui è stato disposto che le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina fossero assoggettate a registrazione senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.
2 Con memoria depositata nella cancelleria il 15 novembre 2001, la Euroalliages, la Péchiney électrométallurgie, la Vargön Alloys AB e la Ferroatlántica SL (in prosieguo: «Euroalliages e a.») hanno presentato le proprie osservazioni scritte alla Corte.
3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 2001 il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno di Euroalliages e a.
4 A norma degli artt. 37, primo e quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, l'intervento del Regno di Spagna è stato ammesso.
5 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 novembre 2001, la TNC Kazchrome (in prosieguo: la «Kazchrome») e la Alloy 2000 SA (in prosieguo: l'«Alloy 2000») hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.
6 Considerato che dagli argomenti dedotti dalla Kazchrome e dalla Alloy 2000 a sostegno della loro domanda di intervento risultava prima facie un interesse alla soluzione del presente procedimento di impugnazione, le stesse sono state ammesse a intervenire, la qual cosa è stato loro comunicata dalla cancelleria della Corte il 12 novembre 2001.
7 Il Regno di Spagna nonché la Kazchrome e l'Alloy 2000 hanno presentato proprie osservazioni scritte il 15 novembre 2001.
8 La Commissione chiede che la Corte voglia:
annullare l'ordinanza impugnata;
respingere la domanda di provvedimenti urgenti presentata da Euroalliages e a. nella causa T-132/01 R, e
condannare Euroalliages e a. alle spese inerenti al presente procedimento di impugnazione nonché alla domanda di provvedimenti d'urgenza ed alla domanda di modifica della suddetta ordinanza.
9 La Kazchrome e l'Alloy 2000 chiedono che la Corte voglia:
annullare l'ordinanza impugnata;
respingere la domanda di provvedimenti urgenti presentata da Euroalliages e a., e
condannare Euroalliages e a. alle spese inerenti all'intervento della Kazchrome e dell'Alloy 2000.
10 Euroalliages e a. chiedono che la Corte voglia:
respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado;
in ogni caso, accogliere le domande formulate dinanzi al Tribunale;
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese inerenti ai procedimenti sommari nell'ambito della causa T-132/01 R.
11 Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:
dichiarare il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado irricevibile e, in subordine, infondato;
condannare la Commissione alle spese.
12 Atteso che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per poter statuire in merito al presente ricorso, non occorre sentire le osservazioni orali delle parti.
Ambito normativo
13 L'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Durata, riesami e restituzioni», dispone, al n. 2, primo comma:
«Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame».
14 L'art. 21 del medesimo regolamento, intitolato «Interesse della Comunità», dispone, al n. 1:
«Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità».
Fatti e procedimento
15 Dall'ordinanza impugnata emerge che misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio provenienti da diversi paesi sono state introdotte, da un lato, per mezzo del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1993, n. 3359, che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile (GU L 302, pag. 1), e, dall'altro, per mezzo del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1994, n. 621, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese (GU L 77, pag. 48).
16 In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping, Euroalliages, comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe, presentava, a norma dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, una domanda di riesame delle misure in previsione della scadenza applicabili alle importazioni originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela. La Commissione pubblicava quindi l'avviso di apertura di tale procedura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1998, C 382, pag. 9) ed avviava un'inchiesta.
17 Il 21 febbraio 2001 la Commissione adottava la decisione 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»).
18 In tale decisione si afferma che, in esito al riesame effettuato, ha Commissione ha ritenuto che, quanto alle importazioni di ferrosilicio proveniente dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina, la scadenza delle misure favorirebbe la persistenza o il riemergere del dumping e del danno. Il punto 129 dei motivi della decisione controversa così recita:
«Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli».
19 La Commissione esaminava successivamente se il mantenimento delle misure antidumping rispondesse all'interesse generale della Comunità. Nell'ambito di tale valutazione ha tenuto in considerazione diversi elementi, vale a dire, in primo luogo, il fatto che l'industria comunitaria non era stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987 né aveva potuto beneficiare, in termini di quota di mercato, della cessazione delle attività di precedenti produttori comunitari (punto 151 dei motivi della decisione controversa) e, in secondo luogo, del fatto che i produttori comunitari di acciaio avevano dovuto sostenere costi supplementari collegati alle misure antidumping durante il periodo di validità di dette misure (punto 152 dei motivi della decisione controversa).
20 Ai punti 153 e 154 dei motivi della decisione controversa la Commissione dichiarava:
«(153) Di conseguenza, sebbene gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria non possano essere valutati con precisione, e benché l'esperienza passata dimostri che non è garantito che il mantenimento delle misure apporti benefici sostanziali all'industria comunitaria, è evidente che l'industria siderurgica ha dovuto sostenere nel lungo periodo effetti cumulativi negativi che verrebbero ad essere indebitamente prolungati qualora le misure venissero mantenute.
(154) Pertanto, dopo aver effettuato una valutazione dell'eventuale impatto derivante dal mantenimento o dall'abrogazione delle misure sui diversi interessi in gioco, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha potuto chiaramente concludere che il mantenimento delle misure in vigore sarebbe contrario agli interessi della Comunità. Di conseguenza, tali misure devono essere lasciate scadere».
21 Per tali motivi il dispositivo della decisione controversa dispone la chiusura del procedimento antidumping di cui trattasi e, di conseguenza, la scadenza delle misure relative alle importazioni in esame.
22 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2001, Euroalliages e a. hanno proposto, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, ricorso diretto all'annullamento dell'articolo unico della decisione controversa.
23 Con separato atto, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, esse hanno proposto anche una domanda diretta, in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa nella parte in cui essa chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina e l'ingiunzione, nei confronti della Commissione, di ripristinare i dazi antidumping istituiti per mezzo dei regolamenti nn. 3359/93 e 621/94; in subordine, è stato chiesto che si ingiungesse alla Commissione di imporre agli importatori di ferrosilicio originario dei suddetti quattro paesi il deposito di una cauzione corrispondente ai dazi antidumping istituiti dai suddetti regolamenti e l'assoggettamento delle proprie importazioni a registrazione, o, in ulteriore subordine, di imporre ai suddetti importatori l'assoggettamento a registrazione delle proprie importazioni.
L'ordinanza impugnata
24 Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha disposto che le importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina fossero assoggettate a registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.
25 Anzitutto, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il giudice dell'urgenza ha ritenuto che talune delle censure formulate non apparissero prima facie del tutto destituite di fondamento e che fossero tali da sollevare dubbi sulla legittimità della decisione controversa. Tali censure attengono, da un lato, alla pretesa violazione dell'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento di base, in quanto la Commissione avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate da alcuni utenti successivamente alla scadenza del termine previsto dall'avviso di apertura della procedura di riesame delle misure antidumping e, dall'altro, alla pretesa violazione dell'art. 6, n. 6, del suddetto regolamento in ragione del diniego della Commissione di organizzare una riunione diretta a consentire a Euroalliages e a. di confrontare la propria posizione con quelle degli utenti e di confutarle.
26 Per quanto riguarda, inoltre, il requisito relativo all'urgenza, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto, da una parte, che l'eventualità che la Péchiney électrométallurgie, la Vargön Alloys AB e la Ferroatlántica SL subissero un pregiudizio grave in mancanza di misure provvisorie fosse provata. Tale conclusione scaturiva dalle seguenti considerazioni:
«63 Infatti, nel [punto] 129 [dei motivi] della decisione controversa, la Commissione dichiara che, qualora le misure venissero lasciate scadere, la situazione dell'industria comunitaria "peggiorerebbe". Essa rileva a tale proposito che, "[b]enché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio".
64 La Commissione non qualifica certamente come grave il danno che probabilmente l'industria comunitaria subirà in caso di scadenza delle misure antidumping. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento di base, con il termine "préjudice" si intende un "préjudice important causé à une industrie communautaire" [nella versione italiana: "pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria"; ndt]. Espresso in tale contesto l'attributo "important" si deve necessariamente intendere come sinonimo di "grave". Nella fattispecie la gravità del danno deve essere dunque considerata ammessa dalla Commissione nella decisione controversa. Detta interpretazione è suffragata dalla mancanza di contestazione da parte della Commissione, sia nelle osservazioni scritte che al momento dell'audizione, circa la gravità del pregiudizio che probabilmente subiranno le richiedenti per il fatto della scadenza delle misure antidumping».
27 D'altra parte, quanto al carattere irreparabile del danno lamentato dalle richiedenti, il giudice dell'urgenza ha ritenuto ben consolidato il principio secondo cui un danno di carattere economico, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione pecuniaria successiva. Lo stesso giudice ha affermato che, nella specie, la Péchiney électrométallurgie, la Vargön Alloys AB e la Ferroatlántica SL non erano state in grado di dimostrare che la lesione della loro redditività finanziaria sarebbe tale che misure di razionalizzazione non risulterebbero sufficienti a consentire loro il proseguimento dell'attività di produzione del ferrosilicio sino alla pronuncia della sentenza in esito al procedimento principale. Per giungere a tale conclusione si è in particolare basato sul fatto che ciascuna di tali società faceva parte di un importante gruppo di società e che i loro volumi d'affari corrispondenti alle vendite di ferrosilicio costituivano, in media, il 15% dei volumi d'affari complessivi dei suddetti gruppi.
28 Tuttavia, il detto giudice ha ritenuto che si dovesse tenere conto delle circostanze proprie della fattispecie. A tale proposito ha osservato quanto segue:
«71 Anzitutto, per quanto riguarda le importazioni in esame, la Commissione ammette nella decisione controversa il rischio che le richiedenti subiscano un grave pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping.
72 Occorre inoltre sottolineare che la probabile reiterazione del danno in caso di scadenza delle misure, associata alla probabilità della persistenza o della reiterazione del dumping, alle quali conclusioni perviene la Commissione nella decisione controversa in merito alle importazioni in oggetto, caratterizzano detta decisione per il fatto che esse non sono effetti inerenti a qualsiasi decisione che chiude un esame delle misure antidumping in scadenza. Infatti, ai sensi dell'art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base, una decisione che chiude un riesame può essere giustificata dalla mera constatazione che la scadenza delle misure antidumping in vigore non favorirà la continuazione o la reiterazione del dumping o del pregiudizio causato all'industria comunitaria.
73 Infine, il pregiudizio subito dalle richiedenti potrebbe non venir meno per il semplice fatto dell'esecuzione da parte della Commissione di una sentenza che annulli la decisione controversa. Alle richiedenti residuerebbe quindi solo il mezzo del ricorso per il risarcimento del danno al fine di ottenere ristoro del loro pregiudizio in base agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
74 A tale riguardo occorre ricordare che il sorgere della responsabilità della Comunità ex art. 288, secondo comma, CE è subordinato alla sussistenza di un insieme di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra detto comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias de Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42, e del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei Conti, Racc. pag. II-1825, punto 95). Per quanto riguarda il primo di questi tre presupposti è stato precisato che quando sono causati danni ai privati, il comportamento contestato all'istituzione deve costituire una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai privati. Nella fattispecie spetterebbe pertanto alle richiedenti dimostrare che la Commissione ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti al suo potere discrezionale al momento della valutazione dell'interesse della Comunità (in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41-43). Orbene, tenuto conto dell'ampio potere di valutazione di cui dispone, nella fattispecie, la Commissione, in particolare, per valutare l'interesse della Comunità (sentenze della Corte 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 63, e 10 marzo 1992, causa C-179/87, Sharp Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-1635, punto 58; sentenze del Tribunale 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. II-3939, punto 292), il successivo risarcimento del pregiudizio subito si rivelerebbe perlomeno incerto.
75 Da quanto sopra (punti 71-74) risulta che le richiedenti rischiano di subire un grave pregiudizio la cui successiva compensazione è incerta. In presenza di una siffatta situazione l'incertezza così individuata induce a ritenere che il pregiudizio presenti anche un carattere irreparabile».
29 Infine, sul presupposto della sussistenza dell'urgenza, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto necessario procedere alla ponderazione di tutti gli interessi in causa. A tale riguardo, ha formulato le seguenti osservazioni:
«78 Al riguardo occorre ponderare, da una parte, l'interesse delle richiedenti a ottenere l'uno o l'altro dei provvedimenti provvisori richiesti, e, dall'altra, l'interesse degli importatori, degli esportatori e degli utenti al mantenimento degli effetti della decisione controversa. La Commissione rileva, più specificamente, che la concessione dell'uno o dell'altro provvedimento provvisorio frenerebbe le importazioni di ferrosilicio originarie dei paesi interessati.
79 E' incontestabile che la sospensione dell'esecuzione non terrebbe conto degli interessi degli importatori, degli esportatori e degli utenti e annullerebbe l'effetto perseguito dalla decisione controversa. Una registrazione delle importazioni, esigendo dagli importatori che depositino una garanzia, potrebbe parimenti essere tale da frenare sensibilmente le importazioni e, pertanto, creare una situazione irreversibile.
80 Pertanto, al fine di limitare al contempo la creazione di una situazione irreversibile e la sopravvenienza del pregiudizio per le richiedenti, gli effetti del provvedimento provvisorio devono essere circoscritti a quanto sia strettamente indispensabile per salvaguardare gli interessi di questi ultimi sino alla pronuncia di una sentenza nel procedimento principale.
81 In via di estremo subordine le richiedenti chiedono che le importazioni di ferrosilicio siano assoggettate ad una procedura di registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori. Il solo obbligo di procedere alla registrazione delle importazioni contribuirebbe a introdurre una certa disciplina sul mercato per quanto riguarda le pratiche di dumping.
82 Al momento dell'audizione la Commissione ha obiettato che la registrazione delle importazioni produrrebbe effetti identici a quelli delle misure antidumping. Essa ha sostenuto che un annullamento della decisione controversa comporterebbe che gli importi dei dazi antidumping iniziali sarebbero percepiti, presso gli importatori, sulle importazioni registrate, anche nel caso in cui i prodotti importati non abbiano costituito oggetto di pratiche di dumping.
83 L'art. 233 CE prevede che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. A tale proposito, nella citata sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio (punti 87-95) si è statuito che l'art. 233 CE lascia alla Commissione la scelta sia di riprendere la procedura basandosi su tutti gli atti della stessa che non sono stati colpiti dalla nullità pronunciata dal Tribunale, sia di condurre una nuova inchiesta che riguardi un altro periodo di riferimento, a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento di base (sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-188/99, Euroalliages/Commissione, Racc. pag. II-1757, punto 28).
84 Inoltre, si è statuito che la norma in base alla quale le informazioni relative a un periodo successivo a quello dell'inchiesta non sono, di regola, prese in considerazione si applica alle inchieste di riesame di misure in scadenza. Un'eccezione a detta norma è stata tuttavia ammessa quando i dati che si riferiscono al periodo successivo a quello dell'indagine rivelino nuovi sviluppi che rendono manifestamente inadeguata la prevista istituzione o il mantenimento del dazio antidumping (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem [Heilongjiang]/Consiglio, Racc. pag. II-695, punto 88, e Euroalliages/Commissione, citata, punti 70-77).
85 Pertanto la riscossione retroattiva dei dazi antidumping secondo le aliquote istituite dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina non può essere considerata la sola possibile misura di esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulli la decisione controversa. La tesi prospettata dalla Commissione non ha dunque carattere inevitabile e, di conseguenza, non può essere accolta».
Sul ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
Argomenti delle parti
30 Euroalliages e a. e il Regno di Spagna eccepiscono l'irricevibilità in toto del ricorso contro la pronuncia del Tribunale. Essi fanno anzitutto osservare che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia e non del successivo art. 50, che costituisce la norma applicabile. Euroalliages e a. sostengono, inoltre, che la Commissione, la quale non avrebbe provato di poter trarre vantaggio alcuno dal ricorso, non avrebbe interesse ad agire. Infine, Euroalliages e a. e il Regno di Spagna rilevano che i singoli motivi del ricorso sono irricevibili in quanto costituiscono motivi nuovi o rimettono in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal giudice dell'urgenza.
31 Per quanto riguarda il requisito dell'urgenza la Commissione deduce, con il primo motivo, che il giudice del procedimento sommario avrebbe violato l'art. 3, n. 1, del regolamento di base rilevando, al punto 64 dell'ordinanza impugnata, che l'attributo «important» dovrebbe essere necessariamente inteso come sinonimo di «grave».
32 Con il secondo e il terzo motivo la Commissione contesta le considerazioni del giudice dell'urgenza esposte ai punti 72-74 dell'ordinanza impugnata, secondo cui nel caso di specie ricorreva il presupposto relativo all'urgenza. A parere della Commissione, da giurisprudenza costante risulterebbe che, data la natura meramente economica del danno, salvo circostanze eccezionali, quest'ultimo non potrebbe essere ritenuto irreparabile o anche difficilmente riparabile. Orbene, il giudice dell'urgenza avrebbe disatteso la giurisprudenza relativa ai presupposti in presenza dei quali un danno puramente economico può essere eccezionalmente ritenuto un danno irreparabile.
33 Da un lato, la Commissione ritiene irrilevante, ai fini dell'accertamento del carattere irreparabile del danno, il fatto, menzionato al punto 72 dell'ordinanza impugnata, che la decisione controversa sia fondata sull'inesistenza del requisito relativo all'interesse della Comunità a mantenere le misure antidumping. La Commissione sottolinea che, al fine di mantenere misure giunte a scadenza, essa deve poter ritenere, in primo luogo, che la scadenza delle suddette misure implicherà il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping (art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base), in secondo luogo, che tale scadenza implicherà il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio causato dal dumping (art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base) e, in terzo luogo, che è chiaramente nell'interesse della Comunità mantenere tali misure (art. 21 del regolamento di base). A parere della Commissione, non vi sarebbe alcuna ragione di accordare maggiore importanza a uno di tali tre presupposti rispetto agli altri, dal momento che ciascuno di essi deve ricorrere prima che possano essere mantenute misure giunte a scadenza. Il fatto che, secondo la decisione controversa, il terzo presupposto non ricorresse non può distinguere tale decisione dalle altre in modo particolare.
34 D'altro lato, la Commissione sostiene che, adottando un criterio di applicazione generale, al fine di verificare il carattere irreparabile del danno, vale a dire l'incertezza che caratterizza una domanda di risarcimento di un danno conseguente a determinati atti rientranti nell'ampio potere discrezionale della Commissione, il giudice dell'urgenza non avrebbe rispettato il principio secondo il quale ogni richiedente deve provare di soddisfare individualmente i requisiti che giustificano l'adozione di provvedimenti urgenti.
35 La Kazchrome e l'Alloy 2000 sostengono, da parte loro, che chi presenti una domanda di provvedimenti urgenti non potrebbe limitarsi ad invocare effetti inerenti alla stessa decisione controversa, come emergerebbe da giurisprudenza costante relativa a domande di provvedimenti urgenti aventi ad oggetto la sospensione di dazi antidumping (ordinanza 14 febbraio 1990, causa C-358/89 R, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-431, pubblicazione sommaria, punti 20-23). In forza di tale giurisprudenza che, secondo la Kazchrome e l'Alloy 2000, sarebbe parimenti applicabile alla decisione di chiusura di una procedura antidumping, incomberebbe alla parte che chieda misure urgenti dedurre elementi probatori comprovanti che, in mancanza di tali misure, la propria sopravvivenza risulterebbe minacciata o la propria posizione sul mercato risulterebbe lesa in modo irreversibile.
36 Per quanto riguarda la gravità del pregiudizio, il giudice dell'urgenza non avrebbe esaminato se Euroalliages e a. abbiano fornito sufficienti elementi di prova per accertare l'eventualità di un grave danno, ma si sarebbe esclusivamente basato sull'affermazione astratta secondo la quale la Commissione avrebbe implicitamente riconosciuto l'eventualità di un danno grave per Euroalliages e a. derivante dalla decisione controversa. I rilievi svolti dalla Commissione nella decisione controversa non evidenzierebbero il requisito della gravità del danno, la cui sussistenza deve essere provata in ogni richiesta di provvedimenti urgenti.
37 Per quanto riguarda il carattere irreparabile del pregiudizio, la Kazchrome e l'Alloy 2000 ritengono che la conclusione del giudice dell'urgenza sarebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza secondo cui l'intervento del giudice medesimo si limita a valutare se un pregiudizio economico possa essere risarcito in esito all'azione per danni e non mira a pronunciarsi sulle possibilità di successo di un'azione di tal genere, cosa che sarebbe difficilmente realizzabile in fase di procedimento sommario.
38 Secondo Euroalliages e a. e il Regno di Spagna, il primo motivo della Commissione, relativo alla gravità del pregiudizio, costituirebbe un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile, atteso che la Commissione non avrebbe contestato in primo grado la gravità del danno. Nel merito essi osservano che un pregiudizio «important», ai sensi del regolamento di base, può essere «grave», ai sensi del procedimento sommario, quando sia collocato in un contesto particolare. Dal punto 64 dell'ordinanza impugnata emergerebbe come il giudice dell'urgenza abbia proprio sottolineato il contesto di fatto della specie per giungere a tale conclusione.
39 Quanto al secondo e terzo motivo della Commissione, relativi al carattere irreparabile del pregiudizio, Euroalliages e a. rilevano poi l'irricevibilità di tali motivi, poiché la Commissione non avrebbe contestato in primo grado il carattere aleatorio e la durata di un'azione di risarcimento del danno.
40 Nel merito Euroalliages e a. e il Regno di Spagna sostengono che il giudice dell'urgenza avrebbe operato una valutazione globale di fatti specifici del caso in esame. Peraltro, il carattere incerto del risarcimento, che sarebbe incontestabile alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 74 dell'ordinanza impugnata, consentirebbe di ritenere che il pregiudizio sia «difficilmente riparabile» ai sensi della giurisprudenza relativa ai requisiti in presenza dei quali un danno puramente economico può essere eccezionalmente ritenuto un danno irreparabile.
41 Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi effettuata dal giudice dell'urgenza, la Commissione con la prima parte del quarto motivo nonché la Kazchrome e l'Alloy 2000 contestano al giudice dell'urgenza di aver seguito un ragionamento incoerente, ai punti 79-82 e 85 dell'ordinanza impugnata, laddove è stato ritenuto che la registrazione delle importazioni senza costituzione di garanzie non determinerebbe una situazione irreversibile, al contrario di quanto invece farebbe la registrazione unita alla costituzione di garanzie.
42 La Commissione sottolinea, al riguardo, che la costituzione di garanzie non modifica il carattere «non ineluttabile» della riscossione retroattiva dei dazi antidumping, ma si limita ad agevolare ed assicurare il loro eventuale percepimento. Infatti, a prescindere dal fatto se abbia o meno costituito garanzie, l'importatore è esposto al rischio di dover pagare retroattivamente dazi antidumping. Il giudice dell'urgenza sarebbe dovuto quindi giungere alla conclusione che gli effetti della registrazione delle importazioni senza costituzione di garanzie sarebbero parimenti irreversibili.
43 Con la seconda parte del quarto motivo la Commissione sostiene che, ai punti 82 e 85 dell'ordinanza impugnata, il giudice dell'urgenza avrebbe violato l'art. 7 del regolamento di base laddove ha ritenuto che la registrazione delle importazioni non produrrebbe effetti identici a quelli delle misure antidumping. Secondo la Commissione, sarebbe irrilevante che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping non costituisce la sola possibile misura di esecuzione della sentenza del Tribunale che annulli la decisione controversa. Sarebbe, invece, rilevante il fatto che esista una reale possibilità di riscossione retroattiva, atta a dissuadere gli operatori dall'effettuare importazioni. Tale possibilità conferirebbe alla registrazione delle importazioni il carattere di un dazio antidumping provvisorio nell'accezione dell'art. 7 del regolamento di base.
44 La Commissione osserva, con la prima parte del quinto motivo, che, nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, il giudice dell'urgenza avrebbe violato, da un lato, il principio enunciato dall'art. 7, n. 1, del regolamento di base, secondo il quale un dazio antidumping provvisorio non deve essere imposto prima della scadenza del termine di 60 giorni a decorrere dall'apertura del procedimento. Se si ammettesse che il parere pubblicato, in forza dell'art. 24, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'11 agosto 2001 possa fare le veci dell'avviso di apertura d'inchiesta, il dispositivo dell'ordinanza impugnata sarebbe illegittimo, considerato che esso riguarda le importazioni effettuate prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dall'11 agosto 2001.
45 Con la seconda parte del quinto motivo la Commissione osserva che il giudice dell'urgenza sarebbe incorso nella violazione degli artt. 7, n. 7, e 14, n. 5, del regolamento di base, ai sensi dei quali le misure antidumping provvisorie e le misure di registrazione delle importazioni non devono superare i nove mesi.
46 La Kazchrome e l'Alloy 2000 aggiungono che il giudice dell'urgenza avrebbe attribuito eccessiva importanza alla possibilità di un danno per Euroalliages e a., nonostante si tratti di un danno incerto, mentre non avrebbe tenuto conto del danno certo che la Kazchrome e l'Alloy 2000 subirebbero a causa della misura di registrazione delle importazioni imposte dal giudice medesimo, sebbene la Kazchrome e a. non abbiano la possibilità di proporre un'azione di risarcimento. Nella specie, il ragionamento seguito dal giudice dell'urgenza ai punti 83-85 dell'ordinanza impugnata sarebbe errato, poiché questi, anziché valutare gli effetti immediati della misura di registrazione delle importazioni richiesta da Euroalliages e a., si sarebbe concentrato sulle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale annullamento della decisione controversa.
47 Secondo Euroalliages e a. e il Regno di Spagna, il quarto e il quinto motivo della Commissione sarebbero irricevibili atteso che quest'ultima non avrebbe formulato alcun rilievo di ordine giuridico atto a dimostrare che una registrazione di importazioni senza costituzione di garanzie determinerebbe una situazione irreversibile e che, in ogni caso, non avrebbe invocato gli artt. 7 e 14 del regolamento di base dinanzi al giudice dell'urgenza.
48 Nel merito essi ritengono che la Commissione non abbia provato sotto qual profilo la registrazione di importazioni senza costituzione di garanzie determinerebbe una situazione irreversibile. Ai punti 79 e 81 dell'ordinanza impugnata il giudice dell'urgenza avrebbe illustrato la differenza tra una registrazione con e senza cauzione, quanto ai loro effetti. Secondo Euroalliages e a., la reale distinzione tra i due sistemi sarebbe la seguente: nel primo caso l'importatore sopporterebbe immediatamente un impegno economico dovuto al deposito della garanzia; invece, nel secondo caso, non verrebbe preteso nessun impegno finanziario immediato da parte dell'importatore.
49 Per quanto riguarda la violazione dell'art. 7 del regolamento di base, Euroalliages e a. e il Regno di Spagna sostengono che il giudice dell'urgenza non si sarebbe mai collocato nella visuale di tale articolo e che ammettere il sindacato dei provvedimenti urgenti ordinati sotto il profilo di tale articolo equivarrebbe a sottrarre il potere discrezionale di cui dispone il giudice dell'urgenza al fine di adottare i provvedimenti provvisori che gli sembrino i più adeguati.
50 Euroalliages e a. contestano peraltro che, come sostenuto dalla Commissione, la registrazione senza costituzione di garanzie possa essere qualificata come provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 7 del regolamento di base, facendo valere, in particolare, che i dazi provvisori sono garantiti, a differenza della registrazione delle importazioni disposta dal giudice dell'urgenza. Peraltro, secondo Euroalliages e a., l'art. 14 del suddetto regolamento si applicherebbe solo alle misure di registrazione delle importazioni con costituzione di garanzie.
Valutazione
Sulla ricevibilità
51 Per quanto riguarda il riferimento, nel ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado, al solo art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, occorre rilevare che l'erronea menzione nell'atto introduttivo di una disposizione del suddetto Statuto, di cui si asserisca la natura di fondamento del ricorso, laddove il regolamento di procedura della Corte non impone il richiamo di tale disposizione, costituisce un lapsus calami. Tale errore, che non ha avuto conseguenze sullo sviluppo successivo del procedimento, non costituisce un motivo di irricevibilità del ricorso contro la pronuncia del Tribunale [v. ordinanza 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punti 13 e 14].
52 Per quanto riguarda l'interesse ad agire, è sufficiente rilevare che la Commissione è stata parte nel procedimento di primo grado e che è rimasta soccombente.
53 Quanto all'asserzione secondo la quale i motivi invocati dalla Commissione in sede di impugnazione sarebbero nuovi, occorre rammentare, da un lato, che la ragione per la quale un motivo presentato per la prima volta in sede di impugnazione deve essere respinto è che, in caso contrario, alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso pronunce del Tribunale di primo grado è limitata, verrebbe sottoposta una controversia di portata più ampia di quella per la quale è stato adito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59).
54 Dall'altro, occorre prendere in considerazione la particolare urgenza che contraddistingue i procedimenti sommari, nonché il carattere cumulativo dei requisiti ai quali è subordinata la concessione dei provvedimenti urgenti. Infatti, in un contesto procedurale di tal genere, le parti vengono necessariamente indotte a concentrare i loro argomenti sulle questioni che ritengono essenziali.
55 Pertanto, occorre dichiarare che, nella fattispecie, i motivi dedotti dalla Commissione a sostegno del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado sono diretti a contestare la soluzione data ai motivi discussi dinanzi al giudice dell'urgenza. Le censure sollevate riguardano, in sostanza, i motivi discussi in primo grado diretti ad accertare se ricorresse il requisito dell'urgenza, se la concessione delle misure richieste fosse o meno di natura tale da pregiudicare la pronuncia sul merito e se la ponderazione degli interessi operasse o meno a favore di Euroalliages e a. Alla Corte non è stata dunque sottoposta una controversia di portata più ampia rispetto a quella di cui ha conosciuto il Tribunale.
56 Per quanto riguarda le asserzioni secondo le quali la Commissione, nel suo ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado, rimetterebbe in discussione talune valutazioni di fatto, si deve ricordare che, in base agli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, tale ricorso è limitato ai motivi di diritto e deve essere fondato su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, alle irregolarità procedurali che ledano gli interessi del richiedente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
57 Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado, salvo il caso di snaturamento degli elementi che le sono stati sottoposti (v., in particolare, sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 29).
58 Nella specie risulta più opportuno esaminare tale questione nell'ambito dell'analisi dei singoli motivi di ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado, dato che quest'ultimo non può essere dichiarato complessivamente irricevibile.
Nel merito
59 Per quanto riguarda il primo motivo della Commissione, relativo alla valutazione da parte del giudice dell'urgenza della gravità del danno subito da Euroalliages e a., si deve riconoscere che, se non può essere ammesso in modo generale che un danno «important» ai sensi dell'art. 3 del regolamento di base costituisca necessariamente un danno «grave» ai fini del procedimento sommario, ciò non toglie che, da un lato, l'equivalenza tra tali due termini è stata accertata solo nel contesto particolare della causa e che, dall'altro, il giudice dell'urgenza ha dichiarato che il danno doveva essere qualificato grave sulla base di una valutazione concreta del caso di specie.
60 Poiché la valutazione dei fatti effettuata dal giudice dell'urgenza non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado, come è stato ricordato al punto 57 della presente ordinanza, il primo motivo della Commissione deve essere respinto.
61 Nell'esame del secondo e del terzo motivo della Commissione, relativi alla valutazione da parte del giudice dell'urgenza del carattere irreparabile del danno, occorre rammentare, in limine, che la finalità del procedimento d'urgenza è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte [v., in particolare, ordinanze 12 dicembre 1968, causa 27/68 R, Renckens/Commissione, Racc. 1969, pag. 274, in particolare pag. 275; 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punto 46, e 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 36].
62 Per raggiungere tale obiettivo, l'urgenza dev'essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria (v. ordinanza 17 luglio 2001, causa C-180/01 P-R, Commissione/NALOO, Racc. pag. I-5737, punto 52).
63 Incombe alla parte che fa valere un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza [v., in tal senso, ordinanza 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 75]. Se non è richiesta, al riguardo, una certezza assoluta che il danno si produca e se basta una sufficiente probabilità che esso si verifichi, non è men vero che il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere (v., in tal senso, ordinanza Commissione/NALOO, citata, punto 53).
64 Nella specie, il giudice dell'urgenza ha rilevato che Euroalliages e a. non avevano provato di essersi trovati in una situazione tale da porre a repentaglio la loro esistenza prima dell'intervento della sentenza conclusiva del procedimento principale. Detto giudice ha tuttavia dichiarato che, in base alle considerazioni illustrate ai punti 72-74 dell'ordinanza impugnata, il danno presentava un carattere irreparabile.
65 Per quanto riguarda il punto 72 dell'ordinanza impugnata, occorre osservare che, se è pur vero che, in forza dell'art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base, una pronuncia che conclude un riesame può essere giustificata dal mero rilievo che la scadenza delle misure non implicherebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping o del pregiudizio causato all'industria comunitaria, non ne consegue peraltro che un rilievo in senso contrario sia sufficiente a giustificare il mantenimento delle misure antidumping. Infatti, ai sensi dell'art. 21, n. 1, del regolamento medesimo, «(...) misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità (...) concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità».
66 Dalle suesposte considerazioni discende che, quando una pronuncia conclusiva di un riesame di misure antidumping venga adottata in base al rilievo che il mantenimento di tali misure non è nell'interesse della Comunità, il danno che ne consegue per l'industria comunitaria costituisce un effetto inerente a una pronuncia di tale natura.
67 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, per sospendere l'imposizione di un dazio antidumping definitivo al fine di evitare che al richiedente sia causato un danno grave e irreparabile, il richiedente stesso non può invocare esclusivamente gli effetti conseguenti all'imposizione di un diritto di tale genere ma deve far valere un danno che lo riguardi specificamente (v. ordinanze 9 aprile 1987, causa 77/87 R, Technointorg/Consiglio, Racc. pag. 1793, punto 17; 8 giugno 1989, causa 69/89 R, Nakajima All Precision/Consiglio, Racc. pag. 1689, pubblicazione sommaria; Extramet Industrie/Consiglio, citata, e 11 marzo 1997, causa C-6/94 R, Descom/Consiglio, Racc. pag. I-867, punti 16 e 17). Gli stessi principi si devono applicare nella situazione inversa, vale a dire quando, nell'ambito di un ricorso contro una decisione delle istituzioni comunitarie di non istituire un dazio antidumping, vi siano imprese comunitarie che facciano valere l'urgenza dell'adozione di misure provvisorie.
68 Ai punti 73 e 74 dell'ordinanza impugnata l'incertezza in merito alle prospettive di successo di un ricorso per risarcimento esperibile in seguito all'eventuale annullamento della pronuncia controversa, «tenuto conto dell'ampio potere di valutazione di cui dispone, nella fattispecie, la Commissione, in particolare, per valutare l'interesse della Comunità», costituisce elemento determinante per dichiarare il carattere irreparabile del danno.
69 A tale proposito, occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno (v., in particolare, ordinanza 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24).
70 E' vero che la Corte ha talvolta rilevato che un pregiudizio di questa natura potrebbe essere eventualmente riparato nell'ambito di un ricorso per risarcimento proposto dalla parte ricorrente (ordinanze 21 agosto 1980, causa 174/80 R, Reichhardt/Commissione, Racc. pag. 2665, punto 6; 19 luglio 1983, causa 120/83 R, Raznoimport/Commissione, Racc. pag. 2573, punto 15; 17 dicembre 1986, causa 294/86 R, Technointorg/Commissione, Racc. pag. 3979, punto 28, e 26 settembre 1988, causa 299/88 R, Cargill e a./Commissione, Racc. pag. 5183, punto 18). Invece, essa non ha mai esaminato le concrete probabilità di successo di un eventuale ricorso per risarcimento esperibile in caso di annullamento dell'atto impugnato.
71 Al riguardo, occorre rilevare che l'incertezza legata al ristoro di un danno pecuniario nell'ambito di un'eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, alla luce della giurisprudenza delle Corte, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere.
72 Infatti, nello stadio del procedimento sommario, la possibilità di ottenere il ristoro di un danno pecuniario successivamente, nell'ambito di un'azione di risarcimento esperibile in seguito ad un eventuale annullamento dell'atto impugnato, è necessariamente incerta.
73 Orbene, il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi all'azione di risarcimento del danno per eliminare tale incertezza. La sua finalità, ricordata al punto 61 della presente ordinanza, è soltanto di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva di intervenire nel procedimento relativo al merito sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, nella specie un ricorso di annullamento.
74 Tale conclusione non è in contrasto con la connessione, rilevata al punto 74 dell'ordinanza impugnata, tra l'ampio potere discrezionale di cui la Commissione disponeva nel caso di specie e l'incertezza quanto all'esito positivo dell'eventuale ricorso per risarcimento. Infatti, se il suddetto criterio fosse applicato sistematicamente, il carattere irreparabile del danno dipenderebbe dalle caratteristiche dell'atto impugnato e non da circostanze specifiche inerenti al richiedente.
75 Alla luce delle suesposte considerazioni, atteso che l'accertamento dell'irreparabilità del danno e, quindi, la concessione di misure provvisorie appaiono unicamente fondati sull'incertezza quanto all'esito positivo dell'eventuale ricorso per risarcimento, in considerazione della natura della decisione controversa, l'ordinanza impugnata è inficiata da errore di diritto.
76 Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi dedotti dalla Commissione nonché dalla Kazchrome e dall'Alloy 2000, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
77 A termini dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
78 La causa in esame non può essere risolta. Essa deve essere pertanto rinviata al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca sul ricorso di Euroalliages e a.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) L'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° agosto 2001 pronunciata nella causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione, è annullata.
2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.
3) Le spese sono riservate.
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