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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 19 AGOSTO 1988. - CO-FRUTTA SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE - AUTORIZZAZIONE DI UNO STATO MEMBRO AD ESCLUDERE DALL TRATTAMENTO COMUNITARIO PRODOTTI IN LIBERA PRATICA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI. - CAUSA 191/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04551
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
PartiNel procedimento 191/88 R,
CO-Frutta Srl, con sede in Padova, Italia, con l' avv . Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra Marie-José Jonczy, e dal sig . Pieter Jan Kuyper, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Giorges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto, in via principale, la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 1988, n . C ( 88 ) 1311, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche originarie di taluni paesi terzi,
il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 14 luglio 1988, la Co-Frutta Srl ( in prosieguo : Co-Frutta ) ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 1988, n . C ( 88 ) 1311, adottata in applicazione dell' art . 115 del trattato CEE e che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche, codice NC ex 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi detti della zona del dollaro ed immesse in libera pratica in un altro Stato membro .
2 Con atto depositato in cancelleria in pari data, la richiedente ha presentato, ai sensi degli artt . 185 e 186 del trattato CEE e dell' art . 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell' esecuzione della precitata decisione della Commissione 30 giugno 1988, e, in via subordinata, un provvedimento provvisorio in forza del quale la decisione controversa non possa impedire la concessione della licenza d' importazione di 2 000 tonnellate di banane, originarie della Colombia ed in libera pratica nei paesi del Benelux, chiesta dalla Co-Frutta il 1° luglio 1988 .
3 La resistente ha presentato le proprie osservazioni scritte il 5 agosto 1988 . Poiché le memorie scritte delle parti contengono le informazioni necessarie alla pronuncia in sede di procedimento sommario, non è parso opportuno sentire i chiarimenti orali delle parti .
4 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, è opportuno rammentare brevemente il contesto e lo sfondo normativo della causa .
5 Dal regolamento del Consiglio 5 febbraio 1982, n . 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( GU L 35, pag . 1 ), si evince che, a livello comunitario, le banane sono ancora soggette a restrizioni quantitative nazionali per quanto riguarda la loro immissione in libera circolazione in Francia, in Grecia, in Italia e nel Regno Unito .
6 Il monopolio statale sul commercio delle banane in Italia è stato abolito dal 1° gennaio 1965, in conformità dell' art . 37 del trattato CEE . Ciò nonostante, l' importazione di banane in Italia è ancora soggetta a talune restrizioni quantitative . In base al regime attualmente in vigore, permangono unicamente alcune restrizioni all' importazione di banane originarie dei paesi detti della zona del dollaro .
7 Dal 1985 la Commissione ha adottato, su richiesta della Repubblica italiana, varie decisioni con cui si autorizza quest' ultima ad escludere dal trattamento comunitario le banane immesse in libera pratica negli Stati membri ed originarie della Colombia e di altri paesi dell' America centrale . Dette autorizzazioni non si riferiscono comunque ad una quota, attualmente del 10%, delle possibilità globali di importazione che l' Italia ha aperto per le merci di cui è causa originarie di paesi diversi dagli Stati ACP e PTOM . Tali quantitativi sono ripartiti dalle autorità italiane su base mensile, con attribuzione di almeno un 50% agli importatori per l' immissione in libera pratica .
8 Si evince parimenti dalla decisione controversa che ogni importatore può presentare una sola domanda di licenza d' importazione al mese e che la domanda va presentata entro il quinto giorno lavorativo del mese . Infine, la ricevibilità delle domande è subordinata alla condizione che ogni domanda non si riferisca a quantitativi superiori al 20% della quota mensile da ripartire nel corso del mese di presentazione della domanda e che venga versata una cauzione di 500 LIT/kg .
9 La richiedente, una cooperativa che raggruppa una quindicina di commercianti-maturatori di banane, sostiene, nel ricorso principale, che, a causa di un numero di domande d' importazione nettamente superiore al contingente disponibile, gli importatori sono in pratica obbligati a presentare le banane in dogana il giorno stesso dell' apertura del contingente, trovando in caso contrario il contingente già esaurito dagli altri interessati . D' altronde ogni importatore ha potuto sdoganare di recente solo il 30-40% circa dei quantitativi dichiarati .
10 La richiedente sottolinea d' altro canto che, a causa di avarie verificatesi a bordo di due navi, ha ricevuto banane acquistate in Colombia solo ad avvenuto esaurimento dei contingenti d' importazione diretta per i mesi di giugno e luglio 1988 . Al fine di approvvigionare i suoi soci, la ricorrente avrebbe quindi presentato il 1° luglio 1988 una domanda di autorizzazione all' importazione in Italia di 2 000 tonnellate di banane originarie della Colombia ed immesse in libera pratica nei paesi del Benelux .
11 Le autorità italiane competenti avrebbero negato la concessione della licenza fondandosi sulla decisione della Commissione 30 giugno 1988 adottata in forza dell' art . 115 del trattato CEE . A giudizio della Commissione, le autorità italiane hanno sì concesso una licenza alla ricorrente, ma solo per 161 tonnellate di banane originarie della zona del dollaro ed in libera pratica negli altri Stati membri .
12 Ai sensi dell' art . 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo . Tuttavia questa può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato .
13 Affinché possano essere disposti provvedimenti provvisori del genere di quelli richiesti, l' art . 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le istanze di procedimento sommario devono specificare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
14 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l' urgenza di una domanda di provvedimenti d' urgenza, ai sensi dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, dev' essere valutata con riferimento alla necessità di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile .
15 Allo scopo di dimostrare l' urgenza dei provvedimenti richiesti, la richiedente prospetta le sue assolute necessità di approvvigionamento, avendo perduto per due volte la possibilità d' importare le banane direttamente dai paesi terzi a causa delle avarie sofferte dalle sue navi .
16 Tale approvvigionamento è, a suo parere, indispensabile ai commercianti-maturatori, soci della cooperativa Co-Frutta, ai fini della conservazione delle loro attività attraverso lo sfruttamento degli impianti frigoriferi e per assicurare l' occupazione al proprio personale . In mancanza di approvvigionamento le imprese rischierebbero la chiusura definitiva .
17 Dal canto suo, la Commissione rileva che, dall' esposizione dei fatti come presentati dalla stessa richiedente nel ricorso principale, si evince che le perdite, che essa asserisce aver sofferto, sono determinate principalmente dai ritardi nelle forniture da parte delle sue due navi . Pertanto, la decisione contestata non ha provocato o contribuito a provocare il danno subito dalla richiedente . Nel tentativo di recuperare le perdite importando un quantitativo di banane già in libera pratica in altri Stati membri, la richiedente ha contravvenuto alla condizione di cui alla decisione controversa, per cui una domanda di licenza non può riguardare quantitativi superiori al 20% della quota mensile .
18 La Commissione aggiunge d' altra parte che il fatto di disporre unicamente di una parte limitata del contingente d' importazione non è mai stato considerato dalla richiedente nel passato un danno irreparabile, sebbene le condizioni che le hanno impedito di importare banane in libera pratica siano contenute nelle decisioni della Commissione in materia sin dal 1985 . L' urgenza addotta deriverebbe dunque dai normali rischi del commercio internazionale .
19 Per quanto attiene all' urgenza, si evince chiaramente dalla motivazione della decisione controversa che la sua finalità fondamentale consiste nell' evitare che importazioni illimitate di banane originarie dei paesi detti della zona del dollaro, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, compromettano i vantaggi tradizionali di cui godono alcuni Stati ACP, in special modo la Somalia, sul mercato italiano . Le condizioni di cui all' art . 1 della decisione sono state stabilite e mantenute al fine di garantire un miglior approvvigionamento agli importatori sulla base della libera pratica, con lo scopo di permettere a nuovi piccoli operatori tale attività commerciale .
20 Alla luce di queste considerazioni, occorre rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le perdite, che essa avrebbe sofferto nei mesi di giugno e luglio, siano state cagionate o aggravate dalla decisione controversa .
21 E poi opportuno considerare che la Co-Frutta non ha prodotto elementi oggettivi sull' andamento recente del mercato delle banane in Italia, sul livello delle scorte dei commercianti-maturatori od ancora sulla loro situazione finanziaria, tali da indicare che le perdite da essa sofferte possano riprodursi in futuro o da dimostrare che il danno risultante dall' adozione o dall' applicazione della decisione della Commissione sia irreparabile .
22 Ne risulta che la richiedente non ha provato un danno grave ed irreparabile a suo carico derivante dall' emanazione o dall' applicazione della decisione della Commissione 30 giugno 1988, n . C ( 88 ) 1311 . Essa non ha quindi provato le circostanze determinanti l' urgenza che giustificherebbero, prima facie, la concessione di una sospensione dell' esecuzione della decisione .
23 E d' uopo del resto esprimere seri dubbi quanto alla ricevibilità del ricorso principale a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE . Infatti, a termini dell' art . 4 della decisione impugnata, questa è presa nei confronti della Repubblica italiana, e da nessun elemento del fascicolo risulta, prima facie, che, a causa di caratteristiche peculiari o di circostanze che le sono affatto proprie o che la distinguono da chiunque altro, la decisione riguardi la richiedente direttamente ed individualmente .
24 Infine, per quanto riguarda il petitum in via subordinata, in difetto di sospensione dell' esecuzione della decisione, è sufficiente osservare che l' adozione di un provvedimento del genere comporterebbe un intervento nella gestione della politica commerciale della Comunità tale da oltrepassare largamente le competenze della Corte in sede di procedimento sommario .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede :
1 ) La domanda è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 19 agosto 1988 .
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