Avis juridique important
Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2002. - Reisebank AG contro Commissione delle Comunità europee. - Causa C-477/01 P (R).
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02117
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Interesse del richiedente ad ottenere la sospensione richiesta
(Artt. 242 CE e 243 CE)
Massima$$La sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice dell'urgenza soltanto se risulta dimostrato in particolare che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano disposti e producano i loro effetti già prima della definizione del giudizio di merito. Orbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei a evitare il danno grave e irreparabile asserito dal richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine. Poiché non sussiste un interesse del richiedente all'ottenimento dei provvedimenti provvisori richiesti, questi ultimi non possono soddisfare il presupposto dell'urgenza.
L'adozione di una decisione definitiva in un procedimento amministrativo ai sensi delle norme sulla concorrenza priva il richiedente di ogni interesse a proseguire un procedimento sommario diretto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto che s'iscrive nel contesto di detto procedimento amministrativo e la sospensione di quest'ultimo.
( v. punti 23-26 )
PartiNel procedimento C-477/01 P(R),
Reisebank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte,
richiedente,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 5 dicembre 2001, nella causa T-216/01 R, Reisebank/Commissione (Racc. pag. II-3481), nonché:
- la sospensione dell'esecuzione del procedimento avviato dalla Commissione nel caso COMP/E/-1/37.919 - commissioni bancarie per il cambio di valute della zona euro: Germania (Deutsche Verkehrsbank/Reisebank) fino al momento in cui il Tribunale non si sarà pronunciato nel merito nella causa T-216/01,
- se del caso, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, e
- che le spese siano riservate,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale A. Tizzano,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 2001, la Reisebank AG ha proposto, a norma degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza 5 dicembre 2001, causa T-216/01 R, Reisebank/Commissione (Racc. pag. I-0000; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, da una parte, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 14 agosto 2001 che nega alla richiedente l'accesso a taluni documenti relativi all'archiviazione del procedimento, nel caso COMP/E/-1/37.919 - commissioni bancarie per il cambio di valute della zona euro, avviato nei confronti di altre banche (in prosieguo: la «decisione 14 agosto 2001») e, dall'altra, la sospensione del procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nel medesimo caso, nella parte che la riguarda.
2 Oltre all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la richiedente chiede:
- la sospensione dell'esecuzione del procedimento nel caso COMP/E/-1/37.919 - commissioni bancarie per il cambio di valute della zona euro: Germania (Deutsche Verkehrsbank/Reisebank) fino al momento in cui il Tribunale non si sarà pronunciato nel merito nella causa T-216/01,
- se del caso, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, e
- che le spese siano riservate.
3 Con atto depositato nella cancelleria il 15 gennaio 2002, la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
Contesto normativo, fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
4 Relativamente al contesto normativo, ai fatti all'origine della controversia e al procedimento dinanzi al Tribunale, si rinvia ai punti 1-21 dell'ordinanza impugnata.
L'ordinanza impugnata
5 Con l'ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti in quanto irricevibile, in assenza di seri elementi che consentissero di ritenere prevedibile la ricevibilità del ricorso nella causa principale.
6 A tale riguardo, nell'ordinanza impugnata si afferma che la decisione 14 agosto 2001 costituisce un atto preparatorio che si inscrive nell'ambito di un procedimento amministrativo previo e che non può quindi essere impugnata autonomamente.
7 Per giungere a tale conclusione, il giudice dell'urgenza ha innanzi tutto disatteso l'argomento relativo al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), dal momento che quest'ultimo è applicabile solo a decorrere dal 3 dicembre 2001 e, in ogni caso, non è quindi pertinente nel caso di specie.
8 Esso ha poi ricordato la giurisprudenza secondo cui, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione definitiva.
9 In particolare, ciò avverrebbe nel caso degli atti della Commissione che rifiutano l'accesso al fascicolo nei procedimenti in materia di concorrenza, che produrrebbero, in linea di massima, solo effetti limitati, specifici di un atto preparatorio che s'inserisce nell'ambito di un procedimento amministrativo previo.
10 Secondo il giudice dell'urgenza, l'affermazione della richiedente secondo cui una decisione definitiva che le infligge un'ammenda verrebbe adottata entro breve termine non è pertinente nell'ambito del presente esame, poiché tale affermazione non è sufficientemente precisa per il fatto che non consente di conoscere il contenuto di un'eventuale decisione relativa alla richiedente.
11 Quanto all'argomento della richiedente relativo alla violazione dei suoi diritti in quanto destinataria di una comunicazione degli addebiti, dall'ordinanza impugnata risulta che una violazione del genere non può produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della richiedente prima che la Commissione abbia adottato, eventualmente, la decisione accertante l'esistenza dell'infrazione che le si contesta.
12 Infine, a proposito dell'argomento relativo alla decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21), nell'ordinanza impugnata è stato fatto valere che la richiedente non aveva presentato seri elementi che consentissero di ritenere che la giurisprudenza relativa all'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza non fosse applicabile.
13 Per quanto riguarda la domanda di sospensione del procedimento di applicazione dell'art. 81 CE avviato nei confronti della richiedente, il giudice dell'urgenza ha affermato che la richiedente non aveva prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'adozione di un provvedimento del genere.
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
14 La richiedente fa valere quattro motivi a sostegno del suo ricorso.
15 In primo luogo, nell'ordinanza impugnata non sarebbe stato tenuto conto, erroneamente, del regolamento n. 1049/2001, dal momento che quest'ultimo sarebbe entrato in vigore il 3 dicembre 2001, vale a dire prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata.
16 In secondo luogo, il giudice dell'urgenza avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la chiusura del procedimento amministrativo dinanzi alla Commmissione, con una decisione che infliggeva un'ammenda, era prossima. Basandosi sull'argomento teorico e generale secondo cui la Commissione poteva ancora ricredersi, il giudice dell'urgenza non avrebbe tenuto conto dello stato del procedimento.
17 In terzo luogo, dall'ordinanza impugnata risulterebbe una violazione della portata della decisione 2001/462.
18 In quarto luogo, il punto 52 dell'ordinanza impugnata conterrebbe un errore di diritto, laddove, rifiutando di sostituirsi alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze amministrative, il giudice dell'urgenza avrebbe violato gli obblighi connessi al suo potere discrezionale ad esso incombenti nell'ambito di un procedimento sommario diretto all'adozione di provvedimenti provvisori.
Valutazione
19 Dal momento che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione del ricorso in esame, non occorre ascoltare i loro chiarimenti orali.
20 Occorre, in via preliminare, esaminare se, tenuto conto delle circostanze del caso, la richiedente può fare valere un interesse ad agire.
21 A tale riguardo, si deve innanzi tutto ricordare che la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente contro una sentenza del Tribunale di primo grado presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurargli un beneficio (sentenze 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 13, e 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I-6189, punto 33).
22 Occorre aggiungere che la valutazione dell'interesse di un richiedente all'ottenimento dei provvedimenti sollecitati nell'ambito di un procedimento sommario riveste un'importanza particolare [ordinanza 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 43].
23 Infatti, la sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice dell'urgenza soltanto se risulta dimostrato in particolare che essi sono urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano disposti e producano i loro effetti già prima della definizione del giudizio di merito. Ebbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei a evitare il danno grave e irreparabile asserito dal richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine. Poiché non sussiste un interesse del richiedente all'ottenimento dei provvedimenti provvisori richiesti, questi ultimi non soddisfano il presupposto dell'urgenza (ordinanza Moccia Irme/Commissione, citata, punto 44).
24 Nel caso di specie, risulta che il procedimento sommario in cui si inscrive il presente ricorso è diretto sostanzialmente ad impedire alla Commissione l'adozione di una decisione definitiva nei confronti della richiedente nel caso COMP/E/-1/37.919 prima che il Tribunale si sia pronunciato sulla legittimità della decisione 14 agosto 2001.
25 Ora, tale decisione definitiva è stata adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2001, vale a dire il giorno successivo al deposito del ricorso in oggetto.
26 L'adozione della suddetta decisione definitiva ha quindi fatto venire meno in capo alla richiedente qualsiasi interesse a proseguire il procedimento sommario.
27 D'altronde, dal ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado risulta che la richiedente era consapevole del fatto che la Commissione prevedeva di adottare tale decisione definitiva entro breve termine. Pertanto essa avrebbe avuto la possibilità di menzionare nel suo ricorso, all'occorrenza, l'esistenza di circostanze particolari che giustificavano il mantenimento di un interesse a proseguire il procedimento sommario nonostante la prevedibile adozione della detta decisione definitiva, possibilità di cui non si è avvalsa.
28 Di conseguenza, poiché la richiedente non ha più interesse alla prosecuzione del procedimento sommario, il ricorso è divenuto privo di oggetto, di modo che non vi è più luogo a statuire.
Decisione relativa alle speseSulle spese
29 Ai sensi dell'art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, in caso di non luogo a statuire la Corte decide sulle spese in via equitativa.
30 Trattandosi del regolamento delle spese, il non luogo a statuire dev'essere, nel caso di specie, equiparato ad un rigetto del ricorso. Per tale ragione, si decide che la richiedente deve sopportare la totalità delle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Non vi è luogo a statuire.
2) La Reisebank AG è condannata alle spese.
Top