Avis juridique important
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 aprile 2002. - NDC Health GmbH & Co. KG e NDC Health Corporation contro Commissione delle Comunità europee e IMS Health Inc. - Ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale - Ordinanza emessa in esito a procedimento sommario - Adozione di provvedimenti provvisori da parte della Commissione - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Diritti d'autore - Sistema di dati relativi all'evoluzione delle vendite di prodotti farmaceutici. - Causa C-481/01 P (R).
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03401
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 50, secondo comma, e 51)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di provvedimenti provvisori - Portata dei poteri del giudice del procedimento sommario
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)
3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Requisiti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Limitazione di un diritto d'autore - Considerazione della solidità del motivo in sede di valutazione dell'urgenza e della ponderazione degli interessi - Errore di diritto - Insussistenza
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario - Incidenza sulla validità dell'ordinanza emessa in esito a procedimento sommario - Presupposti
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 50, secondo comma)
Massima1. Ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione è «per i soli motivi di diritto», con esclusione della valutazione dei fatti. Tale disposizione si applica anche ai ricorsi proposti in conformità dell'art. 50, secondo comma, dello stesso Statuto.
Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti risulti un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso, salvo in caso di snaturamento di questi elementi.
( v. punti 53-54 )
2. Nel quadro di un procedimento d'urgenza che mira ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione comunitaria, il giudice del procedimento sommario è tenuto a verificare se il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dell'urgenza e che gli argomenti di fatto e di diritto giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
Non può essere trasposta senza riserve al procedimento d'urgenza, se non rimettendo in discussione le condizioni alle quali è subordinata l'adozione di un provvedimento provvisorio, la giurisprudenza secondo cui il controllo esercitato dalla Corte, nell'ambito di un ricorso di annullamento, in merito alle decisioni fondate su valutazioni economiche complesse è limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del carattere sufficiente della motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.
Infatti, una trasposizione del genere - che nell'ambito di un procedimento d'urgenza avviato avverso una decisione con cui sono stati disposti provvedimenti provvisori implicherebbe che il richiedente possa invocare un fumus boni iuris particolarmente solido e dimostrare l'esistenza di gravi errori di valutazione per quanto riguarda la valutazione dell'urgenza e, se del caso, la ponderazione degli interessi effettuata dalla Commissione - rischierebbe di ridurre in modo eccessivo la tutela giurisdizionale provvisoria e di limitare l'ampio potere discrezionale di cui deve disporre il giudice del procedimento sommario per esercitare le competenze che gli sono affidate.
Il fatto che la decisione controversa verta sull'adozione di provvedimenti provvisori da parte della Commissione non rimette in discussione tale valutazione. Infatti, non vi è motivo di concedere a tali decisioni provvisorie della Commissione un rango particolare nell'ambito delle domande di provvedimenti provvisori. Il giudice del procedimento sommario non può quindi attribuire, in sede d'esame dei requisiti per l'emanazione di tali provvedimenti, maggiore importanza alle valutazioni provvisorie della Commissione rispetto alle valutazioni definitive di quest'ultima.
( v. punti 56-59 )
3. In un procedimento sommario, i requisiti previsti per la concessione della sospensione dell'esecuzione e dei provvedimenti provvisori devono essere oggetto di una valutazione globale nell'ambito della quale il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale. Quindi, il carattere più o meno valido dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris può essere considerato dal giudice del procedimento sommario in sede di valutazione dell'urgenza e, se del caso, della ponderazione degli interessi.
Quanto all'argomento vertente sull'importanza attribuita al diritto d'autore, l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale può essere assoggettato a limitazioni imposte ai sensi dell'art. 82 CE solo in casi eccezionali.
Pertanto, un'ordinanza che tenga conto dell'intensità del fumus boni iuris fatto valere dal ricorrente e che, in particolare, attribuisca rilevanza alle conseguenze della decisione controversa sul diritto d'autore di cui esso è titolare non è viziata da errore di diritto.
( v. punti 63-65 )
4. Un errore di diritto relativo all'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario è suscettibile di rimettere in discussione la validità di un'ordinanza emessa in esito ad un procedimento sommario solo se detto errore è determinante ai fini della valutazione di uno dei requisiti per la concessione di provvedimenti provvisori.
( v. punti 81-82 )
PartiNel procedimento C-481/01 P(R),
NDC Health Corporation, già National Data Corporation, con sede in Atlanta (Stati Uniti),
e
NDC Health GmbH & Co. KG, con sede in Waldems-Esch (Germania),
rappresentate dai sigg. F. Fine, solicitor, C. Price, avocat, I.S. Forrester, QC, D. Powell, solicitor, A.F. Gagliardi, avvocato, e J. Killick, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 ottobre 2001, nella causa T-184/01 R, IMS Health/Commissione (Racc. pag. II-3193),
procedimento in cui le altre parti sono:
IMS Health Inc., con sede in Fairfield (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. N. Levy e J. Temple Lang, solicitors, e dal sig. R. O'Donoghue, barrister,
ricorrente in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
e
AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services, con sede in Neu-Isenburg (Germania), rappresentata dai sigg. G. Vandersanden e L. Levi, avocats,
interveniente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale A. Tizzano,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso presentato presso la cancelleria della Corte il 12 dicembre 2001, la NDC Health Corporation, già National Date Corporation, e la NDC Health GmbH & Co. KG (in prosieguo, insieme: le «NDC»), hanno presentato, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di Giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, IMS Health/Commissione (Racc. pag. II-3193; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale questi ha ordinato la sospensione, sino alla decisione sul ricorso principale, della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del Trattato CE (Caso COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) (GU L 59, pag. 18; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Con memorie depositate presso la cancelleria il 18 gennaio 2002, la Commissione, l'AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Service (in prosieguo: l'«AzyX») e IMS Health Inc. (in prosieguo: la «IMS») hanno presentato dinanzi alla Corte osservazioni scritte.
Fatti e procedimento
3 Nella decisione controversa la Commissione ha ritenuto che l'IMS detenesse una posizione dominante nel mercato tedesco dei servizi informativi sulle vendite e sulle prescrizioni di prodotti farmaceutici. Essa ha rilevato che la «struttura a 1 860 aree» sviluppata dalla IMS e che rappresenta il modello geografico di analisi del mercato tedesco, sulla base del quale i dati sulle vendite regionali vengono organizzati e offerti ai clienti da parte dell'IMS, avrebbe costituito uno standard di fatto nel mercato in questione. La Commissione ha ritenuto in conclusione che esistessero indizi sufficienti per presumere che il diniego da parte della IMS di concedere la licenza d'uso della detta struttura costituisse un abuso di posizione dominante. Tale rifiuto impedirebbe ai nuovi concorrenti l'ingresso o la permanenza in tale mercato, causando un danno grave ed irreparabile all'interesse generale.
4 Di conseguenza, la Commissione ha adottato provvedimenti provvisori che impongono alla IMS «di concedere senza indugio, su richiesta e in forma non discriminatoria, una licenza d'uso della struttura a 1860 aree a tutte le imprese attualmente presenti sul mercato dei servizi di dati relativi alle vendite regionali [in Germania]. Questo per permettere l'uso e la vendita, da parte di tali imprese, di dati sulle vendite regionali configurati in base a tale struttura» (art. 1 della decisione controversa). La Commissione ha inoltre deciso che «le royalties che devono essere versate per tali licenze sono stabilite di comune accordo fra IMS e l'impresa che chiede la licenza». In difetto di accordo tra questi ultimi, le dette royalties saranno stabilite da uno o più esperti indipendenti (art. 2 della decisione controversa).
5 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2001 l'IMS, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, ha presentato ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.
6 Con separato atto, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, l'IMS ha inoltre richiesto che venisse ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa fino alla decisione del Tribunale nella causa principale.
7 Poiché la sospensione è stata chiesta anche sino alla decisone sulla domanda di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario, con ordinanza 10 agosto 2001, adottata sul fondamento normativo dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sospeso parzialmente l'esecuzione della decisione impugnata nelle more della decisione sulla richiesta di provvedimenti provvisori.
L'ordinanza impugnata
8 Con l'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha accolto la domanda dell'IMS e ha ordinato la sospensione della decisione controversa.
9 Il contesto di fatto e di diritto della causa, la decisione controversa ed il procedimento dinanzi al Tribunale sono presentati ai punti 1-45 dell'ordinanza impugnata.
10 Ai punti 49 e 50 della medesima il giudice del procedimento sommario ha ricordato, anzitutto, che il potere della Commissione di prendere decisioni provvisorie nell'ambito di procedimenti in materia di concorrenza discende dall'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), secondo l'interpretazione accolta dalla Corte nell'ordinanza 17 gennaio 1980, causa 729/79 R (Racc. pag. 119), confermata dalla sentenza 28 febbraio 1984, cause riunite 228/82 e 229/82, Ford/Commissione (Racc. pag. 1129).
11 Il giudice del procedimento sommario ha successivamente esaminato la questione della portata del suo intervento rispetto a decisioni che impongano provvedimenti provvisori adottati dalla Commissione nell'ambito dell'applicazione di norme sulla concorrenza. In effetti, la Commissione aveva sostenuto che, in considerazione del carattere limitato del controllo giurisdizionale effettuato nei ricorsi di annullamento di decisioni basate su complesse valutazioni economiche, nel caso di specie l'IMS era tenuta a dimostrare che la Commissione avesse commesso manifesti errori di valutazione in merito al fumus boni iuris, all'urgenza e alla ponderazione degli interessi che giustificano l'adozione dei provvedimenti provvisori adottati nella decisione controversa (punto 56 dell'ordinanza impugnata).
12 A tal riguardo, il presidente del Tribunale, ai punti 58-64 dell'ordinanza impugnata, ha esaminato numerose ordinanze della Corte e del Tribunale [ordinanze della Corte 22 settembre 1975, causa 109/75, National Carbonising Company/Commissione, Racc. pag. 1193; 29 settembre 1982, cause riunite 228/82 R e 229/82 R, Ford/Commissione, Racc. pag. 3091, e 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. p. I-2165; ordinanze del Tribunale 21 maggio 1990, causa T-23/90 R, Peugeot/Commissione, Racc. pag. II-195, e 10 marzo 1995, causa T-395/94, Atlantic Container e a./Commissione, Racc. pag. II-595], alla luce delle quali ha svolto le seguenti considerazioni:
«65 Dalla giurisprudenza succitata non emerge alcun principio che fondi l'argomento fatto valere dalla Commissione, con il sostegno dell[e] NDC, relativo al carattere speciale della postulazione di un fondamento giuridico (fumus boni iuris) che va dimostrata in una domanda di provvedimenti provvisori riguardante una decisione provvisoria con cui la Commissione adotta provvedimenti cautelari.
66 Né esistono altri motivi convincenti per cui la parte richiedente debba sostenere un'argomentazione particolarmente solida o valida per far valere l'invalidità di quella che, in fondo, è solo una valutazione a prima vista da parte della Commissione dell'esistenza di una violazione del diritto comunitario della concorrenza. Il carattere "provvisorio" di tali decisioni della Commissione è stato espressamente richiamato nelle ordinanze Ford e Peugeot (...). Il semplice fatto che alla base della valutazione della Commissione ci fosse l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari non giustifica che la parte richiedente la sospensione dell'esecuzione della decisione che dispone tali provvedimenti debba dimostrare la sussistenza di un fumus boni iuris particolarmente solido. Le preoccupazioni della Commissione possono essere prese in considerazione dal giudice adito con tale domanda di provvedimenti provvisori allorché stabilisce a chi sia favorevole la ponderazione degli interessi. In tal modo non c'è motivo di concedere alle decisioni provvisorie della Commissione un rango particolare nell'ambito delle domande di provvedimenti provvisori».
13 Per quanto riguarda, più in particolare, la portata dell'intervento del giudice del procedimento sommario in merito alla valutazione, da parte della Commissione, dell'urgenza e della ponderazione degli interessi, il giudice del procedimento sommario ha svolto le seguenti considerazioni:
«72 Ad ogni buon conto la valutazione da parte della Commissione dei presupposti che devono essere dimostrati, conformemente alla giurisprudenza derivante dall'ordinanza Camera Care, prima che essa adotti una decisione che dispone provvedimenti provvisori, costituisce, in effetti, uno dei prerequisiti giuridici necessari alla valida adozione di ogni decisione di tale tipo. Dato che la mancanza di uno o dell'altro dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza basta a rendere invalida una decisione che dispone provvedimenti provvisori, la valutazione da parte della Commissione dell'urgenza, così come ogni valutazione analoga cui la Commissione procede per la ponderazione degli interessi, dev'essere esaminata dal giudice che conosce della domanda di provvedimenti provvisori relativi a tale decisione come parte del controllo, prima facie, della sua legittimità.
73 In un procedimento relativo a provvedimenti provvisori come quello in esame il richiedente deve perciò necessariamente dimostrare, per fornire la prova della sussistenza del fumus boni iuris, che esistono validi motivi per dubitare dell'esattezza della valutazione fatta dalla Commissione di almeno uno dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza risalente all'ordinanza Camera Care. Cionondimeno il giudice che conosce di una domanda in tal senso terrà conto, nello stabilire se sussistono tutti i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori richiesti dagli artt. 242 CE e 243 CE e dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, e particolarmente nello stabilire se la ponderazione degli interessi penda a favore del richiedente o della Commissione, sia dell'analisi di quest'ultima circa l'urgenza che ha giustificato l'adozione dei provvedimenti provvisori contestati, sia delle ragioni per le quali essa ha effettuato una ponderazione degli interessi favorevole all'adozione di tali provvedimenti».
14 Il giudice del procedimento sommario, al punto 74 della decisione impugnata, conclude che «è errato l'argomento fatto valere dalla Commissione, con il sostegno dell[e] [NDC], secondo cui la parte richiedente la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che dispone provvedimenti provvisori deve essere in grado di fornire la prova del carattere manifesto del fumus boni iuris».
15 Quanto al fumus boni iuris, l'argomento principale dell'IMS contestava l'esattezza dell'analisi giuridica in base alla quale la Commissione aveva concluso che il rifiuto della detta società di rilasciare la licenza costituiva un abuso della posizione dominante che essa occupa sul mercato di cui trattasi.
16 In tale contesto, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto necessario esaminare se l'IMS avesse provato la sussistenza di gravi dubbi in merito alla validità della decisione controversa (punto 90 dell'ordinanza impugnata). A tal fine, ai punti 94-105 di questa, ha analizzato la giurisprudenza relativa ai «casi eccezionali» in cui l'esercizio del diritto d'autore può dare luogo ad un abuso di posizione dominante (sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, e 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner, Racc. pag. I-7791).
17 Secondo il giudice del procedimento sommario, la Commissione sembrava avere adottato la decisione controversa in base ad un'interpretazione non cumulativa dei presupposti equiparati a «casi eccezionali» nella citata sentenza RTE e ITP/Commissione (punto 100 dell'ordinanza impugnata). La Commissione aveva cercato di giustificare tale interpretazione richiamandosi alla citata sentenza Bronner, ma il giudice del procedimento sommario ha affermato che, «[b]enché l'interpretazione della Commissione possa essere corretta, non si può escludere l'esistenza di ragionevoli motivi per concludere che i "casi eccezionali" (...) sono cumulativi» (punto 104 dell'ordinanza impugnata). In particolare, il giudice del procedimento sommario ha rilevato che l'affermazione dell'IMS secondo cui la giurisprudenza richiede che il rifiuto di rilasciare licenze «deve impedire l'emersione di un nuovo prodotto in un mercato non collegato a quello in cui l'impresa di cui trattasi è dominante rappresenta una questione giuridica di tutto rilievo che merita di essere presa in grande considerazione dal Tribunale nel procedimento principale» (punto 105 dell'ordinanza impugnata).
18 In conclusione, l'ordinanza impugnata ha accertato l'esistenza di «un dissidio grave circa la fondatezza della essenziale conclusione in diritto su cui si basa la decisione impugnata», dimostrando così l'esistenza del fumus boni iuris (punto 106 dell'ordinanza impugnata).
19 Il giudice del procedimento sommario ha deciso, inoltre, che il requisito dell'urgenza era soddisfatto, visto il rischio reale e concreto che l'esecuzione della decisione impugnata causasse, prima della pronuncia nel procedimento principale, un danno grave ed irreparabile alla IMS (punto 132 dell'ordinanza impugnata). Per giungere a tale conclusione, il detto giudice si è basato, in particolare, sulle considerazioni seguenti:
«127 L'asserita natura puramente provvisoria della grave lesione all'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale della richiedente non basta, in sé, ad attenuare il rischio reale di un danno grave ed irreparabile agli interessi della richiedente.
128 Esiste in primo luogo un rischio evidente che gli attuali clienti della IMS Health, di cui un gran numero è rappresentato dagli stessi laboratori farmaceutici o da imprese che fanno parte di gruppi multinazionali economicamente potenti, non siano disposti ad accettare volentieri, se è loro possibile scegliere tra fornitori concorrenti di servizi sui dati relativi alle vendite regionali basati sulla struttura di 1 860 moduli per un periodo di due o tre anni, un ritorno forzato ad un servizio unico offerto a prezzi più elevati da un fornitore di servizi monopolista. In secondo luogo, il malcontento della clientela della IMS Health sarà aggravato qualora, come le parti intervenienti hanno spiegato nel corso dell'udienza al giudice dell'urgenza, le modalità dei servizi relativi ai dati sulle vendite proposte dalle stesse, benché necessariamente basate sulla struttura di 1 860 moduli, differiscano notevolmente da quelle proposte dalla richiedente. Non si deve perciò escludere che tale malcontento possa manifestarsi nella volontà di sostenere le spese necessarie per accettare i dati sulle vendite in un formato incompatibile con la struttura di 1 860 moduli in modo da evitare un ritorno alla situazione in cui la richiedente gode di una posizione di quasi monopolio nel mercato rilevante. Questa osservazione è tanto più esatta in quanto molti di tali clienti sembrano, come sostenuto nella decisione impugnata (punti 75-84), aver svolto un ruolo importante, tramite l'RPM Arbeitskreis (gruppo di lavoro), nella realizzazione della struttura di 1 860 moduli. Come sostiene l'AzyX, il semplice fatto che alcuni di loro non siano sembrati disposti a passare ad un diverso formato nel corso della riunione di quattro ore e mezza organizzata durante la conferenza di Francoforte sul Meno del 15 marzo 2001, non esclude un cambiamento del loro atteggiamento se la decisione impugnata, di cui in quell'incontro si decise di sostenere l'adozione anticipata, fosse successivamente annullata.
129 Di conseguenza si deve constatare che vi sono oggettivamente gravi motivi per credere che l'esecuzione immediata della decisione possa creare nel mercato un'evoluzione che sarebbe poi molto difficile, se non impossibile, rovesciare, nel caso in cui fosse accolto il ricorso principale (...).
130 Inoltre non si può escludere che l'applicazione della decisione impugnata rischi di privare l'interessata della libertà di definire la sua politica commerciale (...). Risulta chiaramente dalle osservazioni presentate nella causa in esame che la richiedente non potrebbe, in caso di esecuzione della decisione, continuare ad applicare la stessa politica commerciale finora applicata in un mercato in cui le sue concorrenti hanno legittimamente il diritto, fatto salvo l'obbligo di versare i canoni, di farle liberamente concorrenza. Al momento dell'adozione della decisione contestata, sia la NDC Health che l'AzyX fornivano servizi o basandosi sulla struttura di 1 860 moduli (e ciò, molto probabilmente, in violazione del diritto d'autore della richiedente), o basandosi su qualche altra struttura a moduli che ha potuto, o meno, aver costituito un "derivato" illegittimo di tale struttura (e con riferimento al quale prevaleva un clima di incertezza giuridica). L'imposizione di un obbligo alla richiedente di rilasciare una licenza alla NDC Health e all'AzyX muterà all'evidenza tali condizioni di mercato. Il semplice fatto, come osserva la Commissione, che il rifiuto iniziale della stessa richiedente di rilasciare licenze alle sue concorrenti contribuisse a quell'incertezza giuridica non modifica la natura del mutamento delle condizioni di mercato che deriverebbe dalla futura legittimazione del comportamento della NDC e dell'AzyX in conseguenza del rilascio delle licenze in applicazione della decisione impugnata.
131 Inoltre, come la Commissione fa valere nelle sue osservazioni integrative, in un contesto in cui è impossibile affermare con certezza che "le attuali strutture a moduli violano il [suo] diritto d'autore" e in cui almeno uno dei suoi concorrenti, vale a dire la NDC, contesta pubblicamente che la sua struttura di 3 942 moduli violi tale diritto d'autore, non si può trascurare, considerandolo come puramente ipotetico, il rischio che la NDC e l'AzyX possano usare il lasso temporale occasionato dall'esecuzione della decisione impugnata, in cui sono protette da azioni per violazione del diritto d'autore, per convincere i loro clienti presenti e futuri a passare dalla struttura di 1 860 moduli ad altre strutture che asseritamente non sono illecite. A prima vista sembra probabile che tale rischio debba essere preso in considerazione dalla richiedente nel formulare la sua politica commerciale in attesa del giudizio nel procedimento principale».
20 Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi, il giudice del procedimento sommario ha concluso che essa propende «a favore di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della decisione in attesa della sentenza nel procedimento principale» (punto 149 dell'ordinanza impugnata). Egli ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni:
«143 E' anzitutto importante ricordare che l'interesse generale per quanto riguarda i diritti di proprietà in generale e i diritti di proprietà intellettuale in particolare è esplicitamente richiamato dagli artt. 30 CE e 295 CE. Il semplice fatto che la richiedente abbia fatto valere e cercato di far rispettare il suo diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli per motivi economici non diminuisce il suo diritto a far valere i suoi diritti esclusivi che il diritto nazionale le conferisce allo scopo appunto di compensare l'innovazione (v. sentenza Warner Brothers e Metronome Video, citata, punto 13; sentenze della Corte 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 20; 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik, Racc. pag. I-1953, punti 15 e 24, e 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV, Racc. pag. I-5171, punti 13-18).
144 Nella causa in esame, nella quale esiste prima facie un evidente interesse generale che giustifica lo sforzo della richiedente di far valere lo specifico oggetto in questione - il suo diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli - e di beneficiarne, il carattere intrinsecamente eccezionale del potere di disporre provvedimenti provvisori richiederebbe che i comportamenti la cui cessazione o modifica sono oggetto di tali provvedimenti rientrino chiaramente nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. Ad ogni modo, la qualificazione come comportamento illecito del rifiuto di rilasciare la licenza in questione nel presente procedimento riguarda, a prima vista, l'esattezza dell'interpretazione della Commissione relativa alla giurisprudenza che tratta della portata dei "casi eccezionali". E' tale giurisprudenza che spiega le situazioni chiaramente speciali nelle quali la finalità perseguita dall'art. 82 CE può prevalere su quella alla base della concessione di diritti di proprietà intellettuale. In tale contesto, nel quale non è evidente l'illiceità del comportamento della richiedente con riguardo alla giurisprudenza applicabile, e nel quale esiste un rischio concreto che essa subisca un danno grave ed irreparabile se fosse nel frattempo obbligata a rilasciare una licenza ai suoi concorrenti, la ponderazione degli interessi pende a favore della salvaguardia senza riserve del suo diritto d'autore nelle more del giudizio nel procedimento principale.
145 Ciò è particolarmente vero nel presente procedimento nel quale è evidente che l'interesse generale fatto valere dalla Commissione nella decisione impugnata si riferisce, in sostanza, anzitutto agli interessi dei concorrenti della richiedente. [Le NDC] sostengono che i clienti raccoglieranno i benefici di tale concorrenza. Tuttavia la richiedente sottolinea (senza essere contraddetta su questo punto) come, considerato che per i laboratori farmaceutici il costo di acquisto dei dati relativi alle vendite rappresenta una quota modesta delle loro complessive spese di commercializzazione, non si verificherebbe per i consumatori finali di prodotti farmaceutici alcun effetto (o almeno nessun effetto percepibile) se il suo diritto di esclusiva fosse conservato nelle more del giudizio nel procedimento principale. Non si può perciò escludere, almeno di primo acchito, che la ponderazione degli interessi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, in cui sembra che essa equipari gli interessi della NDC e dell'AzyX agli interessi della concorrenza (...), trascuri che il fine principale dell'art. 82 CE è quello di prevenire distorsioni della concorrenza - e in particolare tutelare gli interessi dei consumatori - più che di proteggere la posizione di singoli concorrenti (conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Bronner, citata, paragrafo 58).
146 Inoltre, benché l'AzyX debba confrontarsi con la minaccia più grande dell'esclusione permanente, o almeno di lunga durata, dal mercato rilevante, come riconosce la decisione impugnata, la ponderazione degli interessi nel presente procedimento ancora non pende a favore della sua esecuzione immediata. Risulta evidente dai dati forniti al presidente sulla decisione dell'Oberlandesgericht Frankfurt 18 settembre 2001 e da un esame approfondito della motivazione della sentenza che nessuna pronuncia giudiziale vieta all'AzyX di affrontare la concorrenza nel mercato rilevante facendo uso delle strutture a moduli che rischiano di ledere il diritto d'autore della richiedente sulla struttura di 1 860 moduli. Se l'AzyX preferisse continuare ad utilizzare tali strutture si esporrebbe al rischio che, se fosse successivamente confermata la validità del diritto d'autore della IMS Health su tale struttura, potrebbe essere tenuta a risarcire il danno alla IMS Health per lesione di tale diritto d'autore. Tuttavia l'interesse generale volto a garantire che la IMS Health sia sottoposta alla concorrenza nel mercato rilevante nelle more della sentenza nel procedimento principale non può prevalere su quello relativo alla necessità di tutela del suo diritto d'autore al punto da doversi rilasciare una licenza all'AzyX, in base ad un'applicazione provvisoria dell'art. 82 CE, in modo da proteggere quest'ultima dal rischio di una sentenza sfavorevole che potrebbe essere pronunciata contro di lei nel procedimento per violazione del diritto d'autore tra la stessa e la IMS Health in Germania che, come la IMS ha comunicato al presidente, sarà di nuovo oggetto di esame dinanzi al Landgericht Frankfurt il 21 novembre 2001.
147 Per quanto riguarda i dubbi della Commissione sulla probabilità che la NDC Health non sia in grado di proseguire le sue attività nel mercato rilevante finché non sarà pronunciata la sentenza nel procedimento principale, tale rischio non pare, considerata la potenza economica della NDC, sensibilmente superiore al rischio, di cui la Commissione non ha tenuto conto, che le perdite economiche alle quali è esposta la richiedente in caso di esecuzione della decisione impugnata minaccino di per sé la sopravvivenza della IMS Health in quel mercato (...).
148 Infine, nei limiti in cui l'allusione fatta dalla Commissione nelle osservazioni scritte, ad "altri interessi" protetti dalla decisione impugnata possa essere considerata una spiegazione piuttosto che un'estensione degli interessi che la Commissione faceva valere in quella decisione, essa non giustificherebbe una valutazione diversa della ponderazione degli interessi che dev'essere effettuata nel presente procedimento. Così, il semplice fatto che taluni laboratori farmaceutici possano essere insoddisfatti del prezzo e del tipo dei servizi offerti dalla IMS Health non significherebbe che il loro interesse sia seriamente o irreparabilmente leso da una sospensione temporanea della decisione impugnata».
21 Il giudice del procedimento sommario ha quindi ordinato la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa fino alla decisione del Tribunale di primo grado nel procedimento principale (punto 1 dell'ordinanza impugnata).
Ricorso
Argomenti delle parti
Argomenti delle NDC, dell'AzyX e della Commissione
22 Le NDC, sostenute dall'AzyX e dalla Commissione, chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda di adozione di provvedimenti provvisori proposta dinanzi al Tribunale da parte dell'IMS e la condanna di quest'ultima alle spese. Esse deducono quattordici motivi a sostegno del proprio ricorso.
23 Con il primo motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere sostituito la propria valutazione giurisdizionale dei fatti a quella della Commissione, in contrasto con i principi che disciplinano il controllo giurisdizionale nelle fattispecie che implicano complesse valutazioni economiche, controllo che è limitato alla legittimità dell'atto impugnato. Tale limitazione del ruolo del giudice sarebbe particolarmente rilevante nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori. Secondo le NDC, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto discostarsi dagli accertamenti di fatto della Commissione solo ove fosse risultato esse erano manifestamente erronee. Il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto esaminare se fosse stato fatto valere un fumus boni iuris relativo ad un errore manifesto. Le dette società deducono numerosi esempi da cui risulterebbe che il giudice del procedimento sommario è giunto ad accertamenti di fatto differenti da quelli operati dalla Commissione, senza spiegare sotto quale aspetto la decisione di quest'ultima fosse giuridicamente errata.
24 Secondo la Commissione, tale motivo sarebbe particolarmente rilevante riguardo all'esame dell'urgenza e della ponderazione degli interessi. L'ordinanza impugnata avrebbe trascurato l'accertamento di fatto, contenuto nella decisione controversa, secondo cui la struttura a 1 860 moduli costituisce di fatto uno standard comune, indispensabile per entrare sul mercato di cui trattasi. Essa avrebbe inoltre trascurato gli accertamenti di fatto relativi all'irreversibilità degli sviluppi del mercato a seguito dell'emanazione della decisione controversa. Il giudice del procedimento sommario non avrebbe tenuto conto, contrariamente a quanto dichiarato al punto 73 dell'ordinanza impugnata, di tali accertamenti della Commissione.
25 Con il secondo motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere valutato la fondatezza degli argomenti giuridici relativi al fumus boni iuris in sede di analisi dell'urgenza e della ponderazione degli interessi, in particolare dando rilevanza alle conseguenze derivanti da qualsivoglia limitazione dei diritti della IMS a titolo di diritto d'autore (punti 123-133 e punto 144 dell'ordinanza impugnata). Secondo le NDC, l'esame del fumus boni iuris andrebbe distinto dall'esame dell'urgenza e dalla ponderazione di interessi. Il giudice del procedimento sommario non avrebbe rispettato tale distinzione.
26 Con il terzo motivo le NDC lamentano il fatto che il giudice del procedimento sommario, in occasione dell'esame del carattere irreparabile del danno lamentato dalla IMS, avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo. Ciò emergerebbe dall'uso di formule quali «non si deve (...) escludere» o «non si può trascurare, considerandolo come puramente ipotetico» (punti 128, 130 e 131 dell'ordinanza impugnata), che non sarebbero sufficienti a dimostrare un danno concreto, grave ed irreparabile.
27 Con il quarto motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere adottato un criterio giuridico erroneo nell'esaminare l'urgenza. Invece di attribuire rilevanza al malcontento della clientela di base dell'IMS, egli avrebbe dovuto valutare se sussistevano «ostacoli di natura strutturale o giuridica» che impedivano all'IMS di recuperare la sua quota di mercato in caso di esito ad essa favorevole della causa principale (punti 128 e 129 dell'ordinanza impugnata). A sostegno del proprio motivo le NDC si richiamano all'ordinanza 11 aprile 2001, causa C-459/00 P(R), Commissione/Trenker (Racc. pag. I-2823, punto 102).
28 Con il quinto motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere fatto uso, al punto 128 dell'ordinanza impugnata, di un criterio erroneo nell'accertare la sussistenza del requisito dell'urgenza, non avendo, in particolare, osservato l'obbligo di esaminare se il danno lamentato dall'IMS fosse «conseguenza diretta» della decisione controversa. A sostegno del proprio motivo le NDC richiamano l'ordinanza 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio (Racc. pag. II-1961).
29 Con il sesto motivo le NDC si dolgono del fatto che il giudice del procedimento sommario avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo per quanto attiene all'urgenza, ritenendo che l'obbligo di concedere la licenza costituisse necessariamente una limitazione della libertà dell'IMS di definire la propria politica commerciale tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione (punti 130 e 131 dell'ordinanza impugnata).
30 Con il settimo motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di non avere tenuto conto del principio di proporzionalità. Egli non avrebbe osservato l'obbligo di esaminare se la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa fosse necessaria per evitare un danno grave ed irreparabile. Il presidente del Tribunale avrebbe dovuto valutare se un altro provvedimento sarebbe stato sufficiente per rispondere alle preoccupazioni dell'IMS.
31 Con l'ottavo motivo le NDC sostengono che il fatto che l'art. 295 CE sia stato richiamato come elemento a favore della sospensione dell'esecuzione costituirebbe un errore di diritto. La detta disposizione non sarebbe applicabile quando, come nella fattispecie, il presunto diritto d'autore sia stato creato con una direttiva comunitaria che subordina i diritti che essa conferisce all'applicazione delle norme in materia di concorrenza (punto 143 dell'ordinanza impugnata).
32 Per quanto riguarda questo motivo, la Commissione, pur ammettendo che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è importante per l'interesse generale, sostiene che le condizioni alle quali la decisione controversa obbligava l'IMS a rilasciare licenze - in particolare il carattere provvisorio delle medesime e la fissazione di una ragionevole royalty - fossero proporzionate e di natura tale da assicurare che il danno cagionato all'interesse generale relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale non avrebbe ecceduto gli inevitabili inconvenienti, di breve durata, inerenti all'adozione della misura cautelare. La conclusione del giudice del procedimento sommario sarebbe viziata per non aver considerato gli interessi pubblici e privati che normalmente devono essere ponderati con l'interesse alla salvaguardia del diritto d'autore.
33 Con il nono motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere attribuito rilevanza giuridica al fatto che, indipendentemente dalla sospensione, o meno, dell'esecuzione della decisione controversa, i consumatori non pagherebbero di più per i prodotti farmaceutici. Secondo le NDC, la giurisprudenza non avrebbe mai lasciato intendere che la presunta mancanza di incidenza sul consumatore finale costituisca un fattore rilevante per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione di una decisione (punto 145 dell'ordinanza impugnata).
34 A sostegno di tale motivo l'AzyX contesta al giudice del procedimento sommario di avere affermato, al punto 145 dell'ordinanza impugnata, che non si può «escludere, almeno di primo acchito, che la ponderazione degli interessi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, in cui sembra che essa equipari gli interessi delle NDC e dell'AzyX agli interessi della concorrenza (...), trascuri che il fine principale dell'art. 82 CE è quello di prevenire distorsioni della concorrenza - e in particolare tutelare gli interessi dei consumatori - più che di proteggere la posizione di singoli concorrenti». Secondo l'AzyX, emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 26) che l'art. 82 CE perseguirebbe vari fini e quello della tutela degli interessi dei consumatori non sarebbe quello principale. La decisione controversa non mirerebbe a tutelare la posizione di concorrenti privati, ma piuttosto a ristabilire la concorrenza sul mercato in questione mediante la tutela della parità di opportunità tra operatori economici.
35 In tale contesto, la Commissione sostiene che la concorrenza mirerebbe anche a tutelare gli interessi dei clienti, nella fattispecie le società farmaceutiche che utilizzano i servizi in questione. Richiamandosi anche alla citata sentenza Europemballage e Continental/Commissione, essa ricorda che risponde all'interesse generale assicurare una concorrenza effettiva in tutti gli stadi della produzione.
36 Con il decimo motivo le NDC deducono che l'affermazione secondo cui «vi sono oggettivamente gravi motivi per credere (...) [che] un'evoluzione [nel mercato] sarebbe poi molto difficile, se non impossibile, [da] rovesciare» (punto 129 dell'ordinanza impugnata) non sarebbe giustificata dalla motivazione che precede.
37 Con l'undicesimo motivo le NDC contestano al giudice del procedimento sommario una contraddizione nella motivazione nella parte in cui si afferma, al punto 128 dell'ordinanza impugnata, che il malcontento della clientela sarebbe aggravato in quanto le offerte delle NDC e dell'AzyX «differisc[o]no notevolmente» da quelle dell'IMS, mentre, al punto 101, avrebbe affermato che tali offerte sarebbero «tutt'al più nuove varianti dello stesso servizio».
38 Inoltre, secondo il dodicesimo motivo addotto dalle NDC, sarebbe contraddittorio e costituirebbe un travisamento degli elementi probatori affermare, da una parte, che la decisione controversa avrebbe costretto l'IMS a modificare la propria politica commerciale poiché i suoi concorrenti, tra cui l'AzyX, avrebbero di conseguenza «il diritto (...) di farle liberamente concorrenza» (punto 130 dell'ordinanza impugnata), e, dall'altra parte, che «nessuna pronuncia giudiziale vieta all'AzyX di affrontare la concorrenza» (punto 146 dell'ordinanza impugnata).
39 Con il tredicesimo motivo le NDC lamentano che il giudice del procedimento sommario non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori sottopostigli e da cui emergerebbe che l'IMS gestirebbe la propria impresa con successo in altri paesi, in particolare nel Regno Unito, senza beneficiare del diritto d'autore che essa ritiene essenziale per svolgere la propria attività in Germania.
40 Infine, con il quattordicesimo motivo, le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di non avere tenuto conto di alcuni aspetti essenziali degli accertamenti contenuti nella decisione controversa. Egli ne avrebbe alterato il contenuto per quanto riguarda, rispettivamente, i probabili effetti della sospensione dell'esecuzione della decisione controversa nei confronti delle NDC e dell'AzyX e del diniego della sospensione nei confronti della IMS (punto 147 dell'ordinanza impugnata).
Argomenti dell'IMS
41 L'IMS chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare le NDC alle spese. Essa sostiene che i motivi dedotti sarebbero, in parte, manifestamente irricevibili nella parte attinente alla valutazione dei fatti da parte del giudice del procedimento sommario e, in parte, infondati.
42 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, l'IMS ritiene che esso traviserebbe il ruolo del giudice del procedimento sommario, che sarebbe semplicemente tenuto ad applicare i requisiti richiesti ai fini della concessione di provvedimenti provvisori, cosa che può condurlo ad effettuare accertamenti in fatto e in diritto. A tal riguardo, l'IMS richiama il punto 23 della citata ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., secondo cui «il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale» rispetto alle modalità con cui devono essere verificati i requisiti ai fini della concessione di provvedimenti provvisori. Secondo l'IMS, le considerazioni di fatto dell'ordinanza impugnata rientrerebbero nel potere discrezionale del giudice del procedimento sommario. Essa ritiene che quest'ultimo debba discostarsi dagli accertamenti di fatto della Commissione solo qualora questi siano manifestamente errati e che, diversamente ragionando, la portata della tutela giurisdizionale provvisoria sarebbe sensibilmente ridotta. Essa ricorda, inoltre, che il presidente del Tribunale ha sostenuto che, anche ammettendo la necessità di dimostrare l'esistenza di un solido fumus boni iuris, nella specie il requisito relativo al fumus boni iuris doveva essere considerato soddisfatto (punto 106 dell'ordinanza impugnata).
43 Quanto al secondo motivo fatto valere dalle NDC, l'IMS replica che il giudice del procedimento sommario avrebbe ponderato correttamente gli interessi in gioco nella specie, vale a dire, da una parte, l'interesse dell'IMS e l'interesse generale alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altra parte, gli interessi dell'IMS, delle NDC e dell'AzyX ad evitare un danno grave ed irreparabile nonché all'esigenza di assicurare la stabilità del mercato in questione mantenendo la situazione precedente la decisione controversa. Essa aggiunge che la forza del fumus boni iuris - vale a dire la fondatezza dei suoi argomenti giuridici - sarebbe rilevante ai fini della ponderazione degli interessi. Un'impresa non dovrebbe subire un danno in conseguenza di una misura cautelare in assenza di un'elevata probabilità di un comportamento contrario alle norme in materia di concorrenza. Secondo l'IMS, il giudice del procedimento sommario ha correttamente attribuito alla tutela della proprietà intellettuale rilevanza maggiore rispetto agli altri interessi in gioco, poiché il rifiuto di rilasciare una licenza sarebbe contrario alle regole della concorrenza solo in casi eccezionali.
44 Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso, l'IMS sostiene che il giudice del procedimento sommario, in relazione all'urgenza, avrebbe applicato il criterio giuridico corretto. I riferimenti giurisprudenziali richiamati dalle NDC sarebbero isolati dal loro contesto e non costituirebbero espressione del criterio applicato nell'ordinanza impugnata.
45 Quanto al quarto motivo fatto valere nel ricorso, l'IMS contesta l'argomento secondo cui il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto valutare se sussistevano «ostacoli di natura strutturale o giuridica» atti ad impedire all'IMS di recuperare la sua quota di mercato in caso di esito ad essa favorevole della causa principale. Il giudice del procedimento sommario non sarebbe tenuto ad accertare l'esistenza di tali ostacoli quando abbia già accertato l'esistenza di un ostacolo significativo dovuto alla resistenza da parte della clientela dell'IMS a ritornare in una situazione di monopolio.
46 Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata analisi, nell'ordinanza impugnata, della questione se gli eventuali danni che sarebbero causati alla IMS dalla decisione controversa siano conseguenze dirette di essa, l'IMS ritiene che nella specie ciò si verifichi manifestamente. A tal riguardo l'IMS contesta la rilevanza della menzionata ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio. A suo parere, infatti, la fattispecie oggetto della detta ordinanza riguardava, in realtà, danni indipendenti dalla decisione controversa.
47 In relazione al sesto motivo dedotto dalle NDC, relativo alla libertà di commercio, l'IMS sostiene che esso verterebbe su una questione di fatto e che sarebbe quindi irricevibile. Nel caso in cui dovesse essere dichiarato ricevibile, l'IMS ritiene che le misure cautelari dovrebbero mantenere, o addirittura ripristinare, lo status quo ante, piuttosto che obbligare un'impresa a cambiare la propria politica commerciale, laddove la decisione controversa cambierebbe in maniera radicale tale status quo, con gravi conseguenze per la libertà di commercio dell'IMS.
48 Quanto al settimo motivo di ricorso, l'IMS sostiene che il giudice del procedimento sommario abbia rispettato il principio di proporzionalità. Essa afferma che, in applicazione del detto principio, altre opzioni, in particolare la costituzione di una garanzia bancaria da parte delle NDC e dell'AzyX, sarebbero state considerate in occasione dell'udienza.
49 Per quanto riguarda l'ottavo motivo dedotto dalle NDC, l'IMS ritiene che il riferimento all'art. 295 CE sia giustificato poiché il suo diritto d'autore troverebbe la propria fonte nella legislazione tedesca. Al contrario, l'affermazione secondo cui l'art. 295 CE non si applicherebbe ai diritti di proprietà armonizzati non potrebbe essere fondata sulla giurisprudenza.
50 Quanto al nono motivo di ricorso, l'IMS sostiene che il giudice del procedimento sommario avrebbe giustamente tenuto conto dell'irrilevanza della decisione controversa nei confronti del consumatore finale, così da tutelare gli interessi dei terzi non rappresentati nel procedimento d'urgenza. Essa condivide l'affermazione del giudice del procedimento sommario secondo la quale la ponderazione degli interessi effettuata nella decisione controversa da parte della Commissione sembra equiparare gli interessi delle NDC e dell'AzyX a quelli della concorrenza, trascurando così il fine principale dell'art. 82 CE (punto 145 dell'ordinanza impugnata). L'IMS ritiene che la detta decisione la obbligherebbe a condividere il suo principale vantaggio concorrenziale con i propri concorrenti. Questi ultimi potrebbero quindi offrire servizi in larga misura simili, con l'effetto quindi di tutelare i concorrenti invece di favorire la concorrenza.
51 Per quanto riguarda i motivi dal decimo al quattordicesimo, l'IMS ritiene che essi si riferiscano alla valutazione dei fatti da parte del giudice del procedimento sommario. Tali motivi sarebbero conseguentemente irricevibili. In subordine, i detti motivi sarebbero infondati.
Valutazione
52 Considerato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per decidere il ricorso, non appare necessario sentire le loro osservazioni orali.
53 In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è «per i soli motivi di diritto», con esclusione della valutazione dei fatti. Tale disposizione si applica anche ai ricorsi proposti in conformità dell'art. 50, secondo comma, dello stesso Statuto.
54 Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti risulti un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 29).
Sul primo motivo
55 Il primo motivo è relativo all'intensità del controllo del giudice del procedimento sommario riguardo a provvedimenti provvisori disposti dalla Commissione in materia di concorrenza.
56 Le NDC richiamano la giurisprudenza secondo cui il controllo esercitato dalla Corte, nell'ambito di un ricorso di annullamento, in merito a decisioni fondate su valutazioni economiche complesse è limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del carattere sufficiente della motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1985, causa 42/85, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 34). Secondo le NDC, nell'ambito di un procedimento d'urgenza avviato avverso una decisione della Commissione con cui sono stati disposti provvedimenti provvisori, tale giurisprudenza implicherebbe che il richiedente possa invocare un fumus boni iuris particolarmente solido e dimostrare l'esistenza di gravi errori di valutazione per quanto riguarda la valutazione dell'urgenza e, se del caso, la ponderazione degli interessi effettuata dalla Commissione.
57 A tal riguardo occorre ricordare che, nel quadro di un procedimento d'urgenza che mira ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione comunitaria, il giudice del procedimento sommario è tenuto a verificare se il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dell'urgenza e che gli argomenti di fatto e di diritto giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio (art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale).
58 La giurisprudenza richiamata dalle NDC non può essere trasposta senza riserve al procedimento d'urgenza, se non rimettendo in discussione le condizioni alle quali è subordinata l'adozione di un provvedimento provvisorio. Una trasposizione del genere, con le conseguenze previste dalle NDC quanto ai requisiti ai fini della concessione di provvedimenti provvisori previsti dal detto regolamento di procedura, rischierebbe di ridurre in modo eccessivo la tutela giurisdizionale interinale e di limitare l'ampio potere discrezionale di cui deve disporre il giudice del procedimento sommario per esercitare le competenze che gli sono affidate (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., citata, punto 23).
59 Il fatto che, nel caso di specie, la decisione controversa verte sull'adozione di provvedimenti provvisori da parte della Commissione non rimette in discussione tale valutazione. Come rilevato, infatti, al punto 66 dell'ordinanza impugnata, non vi è motivo di concedere a tali decisioni provvisorie della Commissione un rango particolare nell'ambito delle domande di provvedimenti provvisori. Il giudice del procedimento sommario non può quindi attribuire, in sede d'esame dei requisiti per l'emanazione di tali provvedimenti, maggiore importanza alle valutazioni provvisorie della Commissione rispetto alle valutazioni definitive di quest'ultima.
60 A tal riguardo bisogna ricordare che l'importanza rivestita dalla tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti dei cittadini rispetto ai provvedimenti cautelari adottati dalla Commissione è stata rilevata espressamente dalla Corte al punto 20 della citata ordinanza Camera Care/Commissione.
61 Da quanto precede risulta che il primo motivo dev'essere respinto.
Sul secondo motivo
62 Il secondo motivo attiene alla questione se il giudice del procedimento sommario sia incorso in un errore di diritto nella parte in cui ha tenuto conto della fondatezza degli argomenti giuridici relativi al fumus boni iuris in sede di analisi dell'urgenza e della ponderazione degli interessi, in particolare attribuendo rilevanza alle conseguenze derivanti da qualsiasi limitazione del diritto d'autore dell'IMS.
63 A tal riguardo occorre ricordare che i requisiti previsti per la concessione della sospensione dell'esecuzione e dei provvedimenti provvisori devono essere oggetto di una valutazione globale nell'ambito della quale il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale (v. ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., citata, punto 23). Quindi, il carattere più o meno valido dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris può essere considerato dal giudice del procedimento sommario in occasione della valutazione dell'urgenza, e, se del caso, della ponderazione degli interessi (v., in tal senso, ordinanza 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 110).
64 Quanto all'argomento vertente sull'importanza attribuita al diritto d'autore dell'IMS, emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale può essere assoggettato a limitazioni imposte ai sensi dell'art. 82 CE solo in casi eccezionali (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo, Racc. pag. 6211, punti 7-9, e RTE e ITP/Commissione, citata, punti 48-50).
65 Pertanto, l'ordinanza impugnata, tenuto conto dell'intensità del fumus boni iuris fatto valere dall'IMS, e, in particolare, attribuendo rilevanza alle conseguenze della decisione controversa sul diritto d'autore di cui l'IMS è titolare, non è viziata da errore di diritto.
66 Il secondo motivo dev'essere quindi parimenti respinto.
Sui motivi relativi all'urgenza
67 Con i motivi dal terzo al settimo, che è opportuno esaminare congiuntamente, le NDC contestano al giudice del procedimento sommario di avere applicato criteri giuridici erronei per quanto riguarda la valutazione dell'urgenza.
68 Quanto al terzo motivo, si deve rilevare che l'affermazione di cui al punto 132 dell'ordinanza impugnata, secondo cui «esiste un rischio reale e concreto che l'esecuzione della decisione impugnata causi, prima della pronuncia nel procedimento principale, un danno grave ed irreparabile alla richiedente», è fondata su un insieme di considerazioni esposte ai punti 124-131 della detta ordinanza.
69 La circostanza che alcuni dei rischi identificati in queste considerazioni sono caratterizzati con formule quali «non si deve escludere» e «non si può trascurare, considerandolo come puramente ipotetico» non è di natura tale da viziare quale errore di diritto la valutazione dell'urgenza operata dal giudice del procedimento sommario.
70 Per quanto riguarda il quarto motivo, si deve rilevare che il punto 102 della citata ordinanza Commissione/Trenker, richiamato dalle NDC a sostegno delle proprie argomentazioni, si limita a constatare che, nel caso di specie, la ricorrente in primo grado non aveva dimostrato l'esistenza di «ostacoli di natura strutturale o giuridica» atti a recare pregiudizio al recupero da parte di quest'ultima di quote di mercato dei prodotti in esame. Da tale constatazione, che rientra in un insieme di elementi considerati al fine di valutare, nella specie, l'urgenza e la ponderazione degli interessi, non può trarsi la conclusione che, in generale, solamente ostacoli strutturali o giuridici al recupero di quote di mercato potrebbero provare l'esistenza dell'urgenza ai fini del procedimento sommario.
71 Quanto alle valutazioni di fatto del giudice del procedimento sommario, relative alle conseguenze della decisione controversa nei confronti dell'IMS, esse non possono essere esaminate nell'ambito del presente ricorso per le ragioni esposte ai punti 53 e 54 della presente ordinanza.
72 Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, è sufficiente osservare che i punti 128 e 129 dell'ordinanza impugnata mostrano inequivocabilmente un nesso diretto di causalità tra l'esecuzione della decisione controversa e il danno che la sua esecuzione immediata potrebbe cagionare all'IMS.
73 In merito al sesto motivo dedotto dalle NDC, è sufficiente rilevare che esso si riferisce ad accertamenti di fatto del giudice del procedimento sommario relativi alle prevedibili conseguenze della decisione controversa sulla politica commerciale dell'IMS. Di conseguenza, per le ragioni esposte ai punti 53 e 54 della presente ordinanza, il motivo è irricevibile.
74 Per quel che riguarda il settimo motivo dedotto dalle NDC, occorre rilevare che queste ultime si limitano ad affermare che il giudice del procedimento sommario avrebbe omesso di considerare il principio di proporzionalità, senza far riferimento a elementi precisi dell'ordinanza impugnata. Orbene, secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punto 25).
75 Inoltre occorre osservare che dal punto 122 dell'ordinanza impugnata emerge che la soluzione alternativa consistente nell'introdurre una garanzia bancaria nelle clausole definitive della licenza - soluzione accettata dalla Commissione, ma rifiutata dalle NDC - è stata presa in considerazione dal giudice del procedimento sommario.
76 Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi dal terzo al settimo devono in parte dichiararsi irricevibili ed in parte respinti.
Sui motivi relativi alla ponderazione degli interessi
77 L'ottavo e nono motivo del ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente, si riferiscono a pretesi errori di diritto nella ponderazione degli interessi.
78 Con l'ottavo motivo si contesta al giudice del procedimento sommario di avere preso in considerazione l'art. 295 CE, mentre tale disposizione sarebbe priva di rilevanza nella fattispecie.
79 Con il nono motivo, così come sviluppato dall'AzyX e dalla Commissione, si contesta l'ordinanza impugnata per aver attribuito rilevanza giuridica al fatto che i consumatori non pagheranno di più per i prodotti farmaceutici in caso di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.
80 La critica riguarda sostanzialmente l'interpretazione, operata al punto 145 dell'ordinanza impugnata, dell'art. 82 CE, nel senso che l'obiettivo essenziale di tale disposizione sarebbe, in particolare, di tutelare gli interessi dei consumatori e non di proteggere la posizione di singoli concorrenti. Un'interpretazione del genere sarebbe contraria ad una giurisprudenza costante, secondo cui la menzionata disposizione «non riguarda soltanto le pratiche che possano causare direttamente un danno ai consumatori, bensì anche quelle che recano loro pregiudizio, modificando un regime di concorrenza effettiva» (v. sentenza Europemballage e Continental Can/Commissione, citata, punto 26).
81 In via preliminare, occorre osservare che un errore di diritto relativo all'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario determinante ai fini della valutazione di uno dei requisiti per la concessione di provvedimenti cautelari è suscettibile di rimettere in discussione la validità di un'ordinanza emessa in esito ad un procedimento sommario.
82 Nella specie, tuttavia, si deve rilevare che il ricorso all'art. 295 CE, di cui al punto 143 dell'ordinanza impugnata, non è determinante per il risultato della ponderazione degli interessi. Il giudice del procedimento sommario, infatti, menziona la detta disposizione, l'art. 30 CE e molte altre sentenze della Corte per giustificare l'interpretazione secondo cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientra nell'interesse generale. In tali condizioni, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza dell'art. 295 CE a tal riguardo, l'ottavo motivo è in ogni caso irrilevante.
83 Per quanto riguarda il nono motivo, va rilevato che laddove, al punto 145 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario dichiara che il fine dell'art. 82 CE è «di prevenire distorsioni della concorrenza», non vi è contrasto con la citata sentenza Europemballage e Continental Can/Commissione.
84 Al contrario, non si possono condividere senza riserve le considerazioni svolte al detto punto 145, in quanto esse potrebbero essere intese come atte ad escludere la tutela degli interessi delle imprese concorrenti dal fine perseguito dall'art. 82 CE, anche quando interessi del genere non possano essere separati dal mantenimento di una struttura di concorrenza effettiva.
85 Tuttavia, ai fini del presente ricorso, è sufficiente rilevare che, da una parte, nell'ambito della ponderazione degli interessi, il giudice del procedimento sommario poteva prendere in considerazione le conseguenze della sospensione dell'esecuzione della decisione controversa sugli interessi dei consumatori e, dall'altra parte, che il punto 145 dell'ordinanza impugnata si inserisce in un complesso di argomenti, esposti ai punti 143-148 della medesima, in base ai quali il detto giudice ha ritenuto che la ponderazione degli interessi propendesse per l'IMS. Di conseguenza, l'eventuale errore di diritto relativo all'interpretazione dell'art. 82 CE non ha avuto carattere determinante nell'esame della ponderazione degli interessi effettuato dal giudice del procedimento sommario.
86 Da quanto precede emerge che l'ottavo e il nono motivo devono essere respinti.
Sui motivi relativi a manifesti errori di valutazione e al travisamento degli elementi probatori
87 Con gli ultimi cinque motivi, le NDC lamentano manifesti errori di valutazione o il travisamento degli elementi di prova.
88 Come è stato ricordato ai punti 53 e 54 della presente ordinanza, il giudizio del Tribunale in merito agli elementi probatori dinanzi ad esso prodotti non costituisce, salvo il caso di travisamento di tali elementi, una questione di diritto sottoposta al sindacato della Corte nell'ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale.
89 Con il decimo motivo, le NDC contestano alcune valutazioni di fatto del giudice del procedimento sommario relative all'urgenza, in quanto esse non sarebbero giustificate dalla motivazione dell'ordinanza impugnata. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo si contesta al detto giudice di non avere tenuto conto di determinati elementi probatori o di accertamenti di fatto della decisione controversa. Orbene, da una parte le valutazioni di quest'ultima relative all'urgenza sono sufficientemente motivate ai punti 127-131 dell'ordinanza impugnata. Dall'altra parte, le NDC non hanno dimostrato in cosa le valutazioni del giudice del procedimento sommario, divergendo da quelle della Commissione o non tenendo conto di determinati elementi di prova, costituirebbero un travisamento dei fatti.
90 L'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso, di per sé, si limitano a menzionare presunte contraddizioni tra parti di frasi dell'ordinanza impugnata isolate dal loro contesto, senza spiegare i motivi per i quali esse costituirebbero un travisamento degli elementi di fatto idoneo a determinare la nullità dell'ordinanza impugnata.
91 Di conseguenza, i motivi dal decimo al quattordicesimo devono essere dichiarati irricevibili.
92 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, in quanto in parte irricevibile ed in parte infondato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
93 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'IMS ha chiesto la condanna delle NDC, che sono risultate soccombenti, queste ultime vanno condannate alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La NDC Health Corporation e la NDC Health GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.
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